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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/10/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1602 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rosario DE CRESCENZO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dal dirigente
[...] scolastico, prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMENTI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2021, con cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto l'illegittimità del decreto emesso dal
Dirigente Scolastico dell' di AC, con cui è Controparte_2 stata disposta l'esclusione dalle graduatorie di Istituto di III fascia relative al profilo di assistente tecnico, nonché del conseguente provvedimento di risoluzione del contratto e chiesto al Tribunale, previa disapplicazione del citato decreto, di:
«accertare e dichiarare l'illegittima risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente con contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. n. 7237 del 20.09.2021, con scadenza al 30.06.2022 e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, alla corresponsione in favore del ricorrente di quanto dovuto a titolo di retribuzione ed oneri accessori dall'intervenuto licenziamento e fino alla data della effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre al versamento dei contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di mancato servizio;
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2)-condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, al riconoscimento
(ai fini giuridici) del periodo di mancato servizio, con l'attribuzione al ricorrente del relativo punteggio spettante a norma della Tabella A/2 di Valutazione Titoli, allegata al D.M. n. 50 del 03.03.2021;
3)-condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, al pagamento delle spese di lite per la doppia fase processuale, oltre Spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con CP_3 attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario».
1.1. Nel procedimento cautelare il è rimasto contumace. CP_4
1.2. La domanda ex art. 700 c.p.c. è stata rigettata per carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora.
1.3. Nel procedimento di merito, il si è tardivamente costituito e ha chiesto il CP_4 rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2. Con memoria depositata in data 13 settembre 2024, il ricorrente – senza essere stato a ciò autorizzato – ha modificato la domanda nei seguenti termini:
«1)-accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere incluso a pieno titolo ed a permanere Parte_1 nelle vigenti Graduatorie di Istituto di III Fascia relative al profilo di Assistente Tecnico (Area AR02), con il punteggio spettante per il possesso dei titoli culturali e di servizio vantati;
2)-accerta e dichiarare l'illegittima risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente con contratto individuale di lavoro prot. n. 7237 del 20.09.2021, con scadenza al 30.06.2022 e, per
l'effetto, condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, al riconoscimento (ai fini giuridici) del periodo di mancato servizio, con l'attribuzione al ricorrente del relativo punteggio spettante a norma della Tabella A/2 di Valutazione Titoli, allegata al D.M. n. 50 del 03.03.2021;
3)-conseguentemente, venendo in rilievo nella fattispecie profili di responsabilità extracontrattuale della P.A. ex art. 2043 c.c., condannare le amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, a corrispondere al ricorrente una somma a titolo risarcitorio pari alle retribuzioni che sarebbero ad egli spettate dalla data in cui sarebbe maturata l'assunzione (20.9.2021) e fino alla scadenza del rapporto (30.6.2022), alla diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia;
4)-in ogni caso, condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, al pagamento delle spese di lite, oltre Spese Generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario».
3. Osserva, innanzitutto, il Tribunale che parte ricorrente, agendo in giudizio davanti a questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro, non si è limitato a domandare l'accertamento della illegittimità del recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato posto in essere dal CP_4
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
con il decreto del dicembre 2019 e ad avanzare le connesse richieste risarcitorie ma ha anche chiesto la disapplicazione degli atti amministrativi adottati dal . CP_4
Deve allora essere immediatamente precisato che, alla luce della natura del giudizio davanti al giudice del lavoro (che, come noto, è giudice del rapporto e non dell'atto, come il giudice amministrativo), deve in questa sede essere verificato se gli atti amministrativi adottati dal CP_4 con riferimento alla posizione del ricorrente comprimano illegittimamente un suo diritto soggettivo
– a proseguire nell'esecuzione del contratto di lavoro stipulato fino alla cessazione prevista – e, dunque, debbano essere disapplicati.
In tale indagine deve prendersi le mosse dalle irregolarità rilevate nel settembre 2021 dal dirigente scolastico dell' , ovvero la mancanza in capo al ricorrente del Parte_2 titolo di studio specifico per l'area AR02 e la mancata iscrizione nelle graduatorie dell'area AR02.
Nella propria memoria di costituzione, il ha rilevato di aver accertato l'inserimento CP_4 del ricorrente nelle graduatorie di terza fascia relative all'aerea AR10 con titolo di accesso TD03, ma non in quelle dell'area AR02.
Stando così le cose, deve rilevarsi come il ricorrente ha allegato di aver presentato domanda di aggiornamento e permanenza delle graduatorie di istituto di III fascia (cfr. doc. n. 8 fasc. ric.), sostenendo che l'attestato di qualifica professionale “Operatore di computer” gli avrebbe dovuto garantire l'accesso, tra le altre, alla classe di concorso AR02, ma non ha provato di non esservi effettivamente stato inserito, confutando in tal modo l'allegazione del . CP_4
Peraltro, come correttamente rilevato dal , il diploma di “operatore del computer” in CP_4 possesso del ricorrente non conferisce alcun titolo a partecipare all'area professionale “operatore di elaboratore dati” (codice RRDZ), date le differenze tra le due figure dell'operatore computer e dell'operatore di elaborazione dati, siccome «legata a funzioni prettamente esecutive la prima, connaturata a profili più specifici, richiedenti un approfondito background di conoscenze tecniche e pratiche la seconda» (cfr. in tal senso, in controversia del tutto analoga, App. Milano, sez. lav., 4 luglio 2023, n. 584).
Infine, deve rilevarsi che la mera circostanza che il ricorrente, in passato, risultasse collocato nelle graduatorie di istituto per la classe di concorso AR02 nulla prova circa la fondatezza della pretesa. E invero deve ricordarsi che la Pubblica Amministrazione è vincolata alla lex specialis della procedura concorsuale, la quale disciplina integralmente, senza margini di discrezionalità, quali sono i titoli di accesso ed i servizi valutabili e che «in ambito di situazioni concorrenziali, quali sono quelle riguardanti l'accesso alle graduatorie…non è possibile consentire il consolidarsi di vantaggi che si pretenda di acquisire di fatto in violazione delle regole della procedura, ancora per la ragione che, anche se tali situazioni abbiano trovato un avallo in comportamenti erronei della P.A., certamente non è tollerabile che esse si stabilizzino a favore di un
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
sola persona, a scapito di altre e quando altre, per l'osservanza delle regole, non potevano, né possono, neppure ipotizzare di ottenerli o perseguirli» (cfr. Cass., sez. lav., 14 marzo 2022, n. 8259).
4. Quanto al provvedimento con il quale il dirigente scolastico dell di Controparte_2
AC provvedeva a revocare il decreto che aveva individuato il ricorrente come destinataria della proposta di assunzione ed a risolvere il contratto a tempo determinato stipulato con decorrenza dal 20 settembre 2021, seguendo il consolidato orientamento della Corte di cassazione
(da ultimo, v. Cass., sez. lav., 17 novembre 2022 n. 33976) questo va qualificato non come un licenziamento bensì come un provvedimento teso a far cessare l'esecuzione di un contratto nullo ab origine in quanto stipulato senza il rispetto delle regole di reclutamento in vigore, con la conseguenza che la sola tutela per il lavoratore è quella dettata dall'art. 2126 c.c. (nel caso di specie neppure richiesta).
5. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda attorea deve essere respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per controversie di valore indeterminabile. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Le spese così determinate devono essere ridotte di un ulteriore venti per cento ai sensi dell'art. 152bis disp. att.
c.p.c.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nulla per le spese del procedimento cautelare, essendo rimasto in quella fase il CP_4 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nei confronti di parte resistente, che liquida, in complessivi €3.376,00, di cui €2.936,00 a titolo di compensi ed €440,00 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 22 ottobre 2025
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
GIUDICE
EL ER
5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa EL BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1602 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rosario DE CRESCENZO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dal dirigente
[...] scolastico, prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMENTI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2021, con cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto l'illegittimità del decreto emesso dal
Dirigente Scolastico dell' di AC, con cui è Controparte_2 stata disposta l'esclusione dalle graduatorie di Istituto di III fascia relative al profilo di assistente tecnico, nonché del conseguente provvedimento di risoluzione del contratto e chiesto al Tribunale, previa disapplicazione del citato decreto, di:
«accertare e dichiarare l'illegittima risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente con contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. n. 7237 del 20.09.2021, con scadenza al 30.06.2022 e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, alla corresponsione in favore del ricorrente di quanto dovuto a titolo di retribuzione ed oneri accessori dall'intervenuto licenziamento e fino alla data della effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre al versamento dei contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di mancato servizio;
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2)-condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, al riconoscimento
(ai fini giuridici) del periodo di mancato servizio, con l'attribuzione al ricorrente del relativo punteggio spettante a norma della Tabella A/2 di Valutazione Titoli, allegata al D.M. n. 50 del 03.03.2021;
3)-condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, al pagamento delle spese di lite per la doppia fase processuale, oltre Spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con CP_3 attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario».
1.1. Nel procedimento cautelare il è rimasto contumace. CP_4
1.2. La domanda ex art. 700 c.p.c. è stata rigettata per carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora.
1.3. Nel procedimento di merito, il si è tardivamente costituito e ha chiesto il CP_4 rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2. Con memoria depositata in data 13 settembre 2024, il ricorrente – senza essere stato a ciò autorizzato – ha modificato la domanda nei seguenti termini:
«1)-accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere incluso a pieno titolo ed a permanere Parte_1 nelle vigenti Graduatorie di Istituto di III Fascia relative al profilo di Assistente Tecnico (Area AR02), con il punteggio spettante per il possesso dei titoli culturali e di servizio vantati;
2)-accerta e dichiarare l'illegittima risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente con contratto individuale di lavoro prot. n. 7237 del 20.09.2021, con scadenza al 30.06.2022 e, per
l'effetto, condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, al riconoscimento (ai fini giuridici) del periodo di mancato servizio, con l'attribuzione al ricorrente del relativo punteggio spettante a norma della Tabella A/2 di Valutazione Titoli, allegata al D.M. n. 50 del 03.03.2021;
3)-conseguentemente, venendo in rilievo nella fattispecie profili di responsabilità extracontrattuale della P.A. ex art. 2043 c.c., condannare le amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, a corrispondere al ricorrente una somma a titolo risarcitorio pari alle retribuzioni che sarebbero ad egli spettate dalla data in cui sarebbe maturata l'assunzione (20.9.2021) e fino alla scadenza del rapporto (30.6.2022), alla diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia;
4)-in ogni caso, condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido fra loro o chi di dovere, al pagamento delle spese di lite, oltre Spese Generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario».
3. Osserva, innanzitutto, il Tribunale che parte ricorrente, agendo in giudizio davanti a questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro, non si è limitato a domandare l'accertamento della illegittimità del recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato posto in essere dal CP_4
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
con il decreto del dicembre 2019 e ad avanzare le connesse richieste risarcitorie ma ha anche chiesto la disapplicazione degli atti amministrativi adottati dal . CP_4
Deve allora essere immediatamente precisato che, alla luce della natura del giudizio davanti al giudice del lavoro (che, come noto, è giudice del rapporto e non dell'atto, come il giudice amministrativo), deve in questa sede essere verificato se gli atti amministrativi adottati dal CP_4 con riferimento alla posizione del ricorrente comprimano illegittimamente un suo diritto soggettivo
– a proseguire nell'esecuzione del contratto di lavoro stipulato fino alla cessazione prevista – e, dunque, debbano essere disapplicati.
In tale indagine deve prendersi le mosse dalle irregolarità rilevate nel settembre 2021 dal dirigente scolastico dell' , ovvero la mancanza in capo al ricorrente del Parte_2 titolo di studio specifico per l'area AR02 e la mancata iscrizione nelle graduatorie dell'area AR02.
Nella propria memoria di costituzione, il ha rilevato di aver accertato l'inserimento CP_4 del ricorrente nelle graduatorie di terza fascia relative all'aerea AR10 con titolo di accesso TD03, ma non in quelle dell'area AR02.
Stando così le cose, deve rilevarsi come il ricorrente ha allegato di aver presentato domanda di aggiornamento e permanenza delle graduatorie di istituto di III fascia (cfr. doc. n. 8 fasc. ric.), sostenendo che l'attestato di qualifica professionale “Operatore di computer” gli avrebbe dovuto garantire l'accesso, tra le altre, alla classe di concorso AR02, ma non ha provato di non esservi effettivamente stato inserito, confutando in tal modo l'allegazione del . CP_4
Peraltro, come correttamente rilevato dal , il diploma di “operatore del computer” in CP_4 possesso del ricorrente non conferisce alcun titolo a partecipare all'area professionale “operatore di elaboratore dati” (codice RRDZ), date le differenze tra le due figure dell'operatore computer e dell'operatore di elaborazione dati, siccome «legata a funzioni prettamente esecutive la prima, connaturata a profili più specifici, richiedenti un approfondito background di conoscenze tecniche e pratiche la seconda» (cfr. in tal senso, in controversia del tutto analoga, App. Milano, sez. lav., 4 luglio 2023, n. 584).
Infine, deve rilevarsi che la mera circostanza che il ricorrente, in passato, risultasse collocato nelle graduatorie di istituto per la classe di concorso AR02 nulla prova circa la fondatezza della pretesa. E invero deve ricordarsi che la Pubblica Amministrazione è vincolata alla lex specialis della procedura concorsuale, la quale disciplina integralmente, senza margini di discrezionalità, quali sono i titoli di accesso ed i servizi valutabili e che «in ambito di situazioni concorrenziali, quali sono quelle riguardanti l'accesso alle graduatorie…non è possibile consentire il consolidarsi di vantaggi che si pretenda di acquisire di fatto in violazione delle regole della procedura, ancora per la ragione che, anche se tali situazioni abbiano trovato un avallo in comportamenti erronei della P.A., certamente non è tollerabile che esse si stabilizzino a favore di un
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
sola persona, a scapito di altre e quando altre, per l'osservanza delle regole, non potevano, né possono, neppure ipotizzare di ottenerli o perseguirli» (cfr. Cass., sez. lav., 14 marzo 2022, n. 8259).
4. Quanto al provvedimento con il quale il dirigente scolastico dell di Controparte_2
AC provvedeva a revocare il decreto che aveva individuato il ricorrente come destinataria della proposta di assunzione ed a risolvere il contratto a tempo determinato stipulato con decorrenza dal 20 settembre 2021, seguendo il consolidato orientamento della Corte di cassazione
(da ultimo, v. Cass., sez. lav., 17 novembre 2022 n. 33976) questo va qualificato non come un licenziamento bensì come un provvedimento teso a far cessare l'esecuzione di un contratto nullo ab origine in quanto stipulato senza il rispetto delle regole di reclutamento in vigore, con la conseguenza che la sola tutela per il lavoratore è quella dettata dall'art. 2126 c.c. (nel caso di specie neppure richiesta).
5. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda attorea deve essere respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per controversie di valore indeterminabile. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Le spese così determinate devono essere ridotte di un ulteriore venti per cento ai sensi dell'art. 152bis disp. att.
c.p.c.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nulla per le spese del procedimento cautelare, essendo rimasto in quella fase il CP_4 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nei confronti di parte resistente, che liquida, in complessivi €3.376,00, di cui €2.936,00 a titolo di compensi ed €440,00 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 22 ottobre 2025
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
GIUDICE
EL ER
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