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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
26.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9601/2023 R.G., promossa da:
- , rappresentato e difeso con mandato in atti dagli avv.ti Mangione Parte_1
Vincenzo e Lapomarda Maria Pia Enza
Ricorrente
CONTRO
- in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Florio CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.09.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/84; che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti e chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni previdenziali in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi CP_1 conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.CP_ Instaurato il contraddittorio, l' contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità
1 civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in Controparte_2 occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Ora, nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott. ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (“Ipertensione Persona_1 arteriosa;
Broncopatia cronica;
Sindrome ansioso-depressiva; Spondiloartrosi cervico-lombare e gonalgia sinistra;
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”) non determinano una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 15.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate mediante la proposizione di osservazioni, inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate prima del deposito della relazione finale, nonché in sede di deposito di note di trattazione scritta depositate il 21.03.2025, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Invero, viene in rilievo la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal
CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali riconoscere l'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. n. 222/84.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
2 Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
26.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9601/2023 R.G., promossa da:
- , rappresentato e difeso con mandato in atti dagli avv.ti Mangione Parte_1
Vincenzo e Lapomarda Maria Pia Enza
Ricorrente
CONTRO
- in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Florio CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.09.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/84; che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti e chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni previdenziali in oggetto, con condanna dell' al pagamento degli importi CP_1 conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.CP_ Instaurato il contraddittorio, l' contestava in fatto e in diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità
1 civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art.1 co. 1 della legge n.222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in Controparte_2 occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Ora, nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott. ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (“Ipertensione Persona_1 arteriosa;
Broncopatia cronica;
Sindrome ansioso-depressiva; Spondiloartrosi cervico-lombare e gonalgia sinistra;
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”) non determinano una permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 15.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate mediante la proposizione di osservazioni, inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate prima del deposito della relazione finale, nonché in sede di deposito di note di trattazione scritta depositate il 21.03.2025, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Invero, viene in rilievo la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal
CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali riconoscere l'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. n. 222/84.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
2 Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
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