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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/10/2025, n. 4312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4312 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5472/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 5472/2024, promosso da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; CP_2 Parte_2
nato in [...] il [...]; Parte_3 nato in [...] il [...]; Controparte_3
nata in [...] il [...]; Controparte_4
nato in [...] il [...]; Controparte_5
nato in [...] il [...]; Controparte_6
nata in [...] il [...], rappresentata dai Controparte_7 genitori nato in [...] il [...], e Controparte_5 Controparte_8
nata in [...] l'[...];
[...]
nata in [...] il [...], rappresentata dai Controparte_9 genitori nato in [...] il [...], e Controparte_5 Controparte_8
nata in [...] l'[...];
[...] tutti con il patrocinio dell'avv. Andrea AGUGLIA e Rossella D'ONOFRIO;
RICORRENTI contro
; Controparte_10
Controparte_11
;
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 18.9.2025, ha pronunciato la seguente
Pag. 1 di 7 SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 5.5.2024, i ricorrenti Parte_1 [...]
CP_1 Parte_4 Parte_3 [...]
CP_3 Controparte_5 Controparte_6
e hanno chiesto Controparte_7 Controparte_9
l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis, mentre la ricorrente
[...] ha chiesto l'accertamento della sua cittadinanza italiana iuris communicatione, di cui Controparte_4 ella ha dedotto l'acquisizione automatica ai sensi dell'art. 10, comma 2, l. 13 giugno 1912, n. 555, avendo ella sposato un cittadino italiano per nascita e discendenza ( in data Controparte_1
6.11.1981, ovverosia prima dell'entrata in vigore della l. 21 aprile 1983, n. 123.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della loro domanda formulata iure sanguinis, i predetti ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da (altro nome: , nato a [...] il [...], Persona_1 Per_2 ed esposto quanto segue.
In data 27.9.1881 a Medole (MN) nasceva (altro nome: , cittadino Persona_1 Per_2 italiano, figlio di e (doc. 2). Emigrato in Brasile (senza mai Persona_3 Persona_4 naturalizzarsi cittadino brasiliano o rinunciare alla cittadinanza italiana: cfr. doc. 3), in data 12.12.1908 egli sposava (doc. 4), con la quale aveva procreato il 23.11.1907 Persona_5 Persona_6
(doc. 5). In data 22.10.1934 costui sposava (doc. 6), con la quale aveva generato il Persona_7
10.5.1934 (doc. 7). Costei il 9.9.1953 sposava (doc. 8), Persona_8 Persona_9 passando a chiamarsi e procreando con lui il 3.10.1958 Persona_10 [...]
(doc. 9) e il 24.4.1962 (doc. 10). Quest'ultimo il 6.11.1981 sposava Parte_1 Controparte_1
(divenuta, per effetto delle nozze, v. doc. Controparte_4 Controparte_4
12), con cui generava il 9.4.1988 (doc. 13), il 18.4.1992 Parte_4
(doc. 14) e il 12.4.1996 doc. 15). Parte_3 Controparte_3 il 14.1.1983 sposava passando così a chiamarsi Parte_1 Persona_11
(doc. 16) e generando il 10.2.1984 Parte_1 Controparte_5
(doc. 17). Dall'unione tra costui e nasceva il 26.4.2006 Parte_5 [...]
(doc. 20). Dall'unione tra e Controparte_6 Controparte_5 Controparte_8 nascevano il 23.5.2013 (doc. 18) e il 31.10.2017
[...] Controparte_7
(doc. 19). Controparte_9
La ricorrente a sostegno della sua domanda di riconoscimento Controparte_4 della cittadinanza iuris communicatione, deduce viceversa l'intervenuto matrimonio con
[...]
(che ha contestualmente chiesto, come si è anticipato, l'accertamento del proprio status di CP_1 cittadino italiano) in data 6.11.1981, ossia prima dell'entrata in vigore della 21 aprile 1983, n. 123.
Pag. 2 di 7 3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_10
16.5.2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto. Il , viceversa, non si è Controparte_11 costituito.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 13.5.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Accordato un rinvio con concessione di termine ex art. 182, comma 2, c.p.c. all'originaria difensora dei ricorrenti per farsi rilasciare valida procura alle liti da parte di Controparte_6
(poi tempestivamente depositata in atti), il Giudice ha fissato udienza – anche per la
[...] precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 18.9.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 9.9.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va, innanzitutto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto
[...]
, che deve essere, pertanto, estromesso dal presente Controparte_11 giudizio.
L'azione di accertamento della cittadinanza iure sanguinis non deve, infatti, essere proposta nei confronti dell'autorità diplomatica consolare, che è competente in ordine all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge nelle differenti ipotesi previste dall'art. 16, comma 2, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, che richiama gli artt. 2, commi 2 e 3, 3, comma 4, 4, comma 1, lett. c, 4, comma 2, 11, 13, comma 1, lett. c e d, 14 e 17 l. 5 febbraio 1992, n. 91). In tutte le altre ipotesi, tra le quali quella che qui occupa, competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il , al quale l'autorità diplomatica o consolare trasmette Controparte_10 copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16, comma 4, d.P.R. cit.).
2. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
3.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_6 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di RI EL II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
Pag. 3 di 7 − il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− la l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
− l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi
Pag. 4 di 7 successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
3.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
3.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
4. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale, in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti Parte_1 Controparte_1 [...]
Parte_4 Parte_3 Controparte_3
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e – mediante i documenti prodotti, debitamente
[...] Controparte_9 tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di
Pag. 5 di 7 naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_10 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, la domanda proposta dai predetti ricorrenti merita accoglimento.
5. A margine, con particolare riguardo alle ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per le minori.
6. Quanto, invece, alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii presentata da coniuge di stima il Decidente che il Controparte_4 Controparte_1 ricorso sia improcedibile.
Come si è detto poc'anzi, la giurisprudenza maggioritaria e più recente ritiene che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, a causa della notoria situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni), peraltro allegata e specificamente dimostrata da parte ricorrente nel contesto del presente giudizio (v. il doc. 22 del fascicolo di parte).
Tale orientamento, a cui questo Giudice aderisce, ritiene che i tempi di risposta dei siano Parte_7 attualmente irragionevoli e contraddicano il disposto dell'art. 3 d.P.R 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
Il ricorso presentato da è, però, vòlto ad ottenere la cittadinanza Controparte_4 italiana non iure sanguinis, ma iure matrimonii, sia pure con il meccanismo acquisitivo automatico previsto prima dell'entrata in vigore della l. 123/1983 (le nozze col cittadino italiano Controparte_1 risalgono, infatti, al 6.11.1981). Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre- o post- l. 123/1983), la domanda per legge va previamente proposta alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un àmbito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Depone a favore di tale interpretazione, a parere di chi scrive, una lettura sistematica della normativa. Ed infatti, va rilevato che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
Pag. 6 di 7 A ciò si aggiunga la circostanza che, fino al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, lo status di cittadino italiano del coniuge – elemento costitutivo della fattispecie Controparte_1 acquisitiva della cittadinanza invocata dalla ricorrente – non può dirsi definitivamente accertato.
Conseguentemente la domanda presentata da deve essere dichiarata Controparte_4 improcedibile (si segnala, in ogni caso, che – in virtù della sopra citata disposizione di cui all'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio celebrato prima dell'entrata in vigore della l. 123/1983 spetterebbe al Tribunale di Roma).
7. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, della sostanziale non opposizione del (convenuto solo “formale”, che non ha dato Controparte_10 causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Consolati sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo) e dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto Controparte_11
, di cui dispone, per l'effetto, l'estromissione dal presente giudizio;
[...] dichiara improcedibile la domanda proposta da nata in [...] il Controparte_4
21.2.1963; in accoglimento delle rispettive domande, dichiara che:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; CP_2 Parte_2
nato in [...] il [...]; Parte_3 nato in [...] il [...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Controparte_5
nato in [...] il [...]; Controparte_6
nata in [...] il [...]; Controparte_7
nata in [...] il [...]; Controparte_9
generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_10 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 15 ottobre 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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