Articolo 1 della Legge 19 maggio 1976, n. 322
Articolo 2
Versione
13 giugno 1976
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Versione
12 marzo 1987
Art. 1.
I brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale.
La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di eta'.
I brigadieri che pervengono a tale grado prima del verificarsi della condizione di cui al comma precedente possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.
L' articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083 , e' abrogato. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 26 febbraio - 5 marzo 1987, n. 73 (in G.U. la s.s. 11/03/1987, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 19 maggio 1976, n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia) nella parte in cui non prevede che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri possano contrarre matrimonio al compimento, del quarto anno di servizio nella detta Arma comunque espletato."
Entrata in vigore il 12 marzo 1987
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