Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7703 /2021 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona DE Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7703 /2021 R.G. promossa da:
(vedova PE_1, nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Alpini n. 37, c.f. C.F. 1
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte 2
C.F. 2
nato a [...] il [...] e residente a [...]
DEla Vittoria n. 112, c.f. C.F. 3
nata a [...] il [...] e residente a[...]
8, c.f. C.F. 4
nato a [...] il [...] e domiciliato a RC (TV) in via degli Alpini Parte_5
n. 39/a, c.f. C.F._5
nato a [...] il [...] e residente ad RC (TV) in Vicolo Trieste n. Parte_6
21/C, c.f. C.F. 6
nata a [...] il [...] e residente a[...]
39/a, c.f. C.F. 7
genitoriale sig. Persona 2
nato a [...] il [...] e residente a [...] in
[...]
'rappresentato dal padre esercente la potestà viale DEla Vittoria n. 112, c.f. C.F. 9
genitoriale sig. [...]
nata a [...] il [...] e residente a[...]
rappresentata dalla madre esercente la potestàC.F. 10 Madonnetta n. 8, c.f.
,
genitoriale sig.ra [...]
nata a [...] il [...] e residente a[...]
n. 8, c.f. rappresentata dalla madre esercente la potestà genitoriale sig.raC.F. 11
Parte 4
nato a [...] il [...] e residente ad RC (TV) in PEsona 5
rappresentata dalla madre esercente la potestàC.F. 12 via Madonnetta n. 8, c.f.
genitoriale sig.ra Parte 4
rappresentati e difesi dall'avv. SERENA MARCO giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
CP 1 C.F. C.F. 13
- convenuto contumace -
in personal DE legale rappresentanteControparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pascotto.
Convenuta-
Conclusioni DEle parti:
PE parte attrice: In via principale: accertata e dichiarata la responsabilità DE sig. CP 1 nella causazione DE
sinistro stradale in cui ha perso la vita il sig. PEsona_6 avvenuto in RC (TV) il 15.12.2020
ed il conseguente obbligo DEla società Controparte_2 (marchio CP_3 ), accogliere la domanda attorea e condannare i convenuti al pagamento in solido DEla somma che sarà ritenuta di
Giustizia, anche secondo equità ai sensi degli articoli 2056 e 1226 c.c., maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dovuta dalla messa in mora (29.01.2021 e 05.03.2021), sino alla data
DEl'effettivo soddisfo. In ogni caso: condannare i resistenti al pagamento DEle spese, diritti ed onorari di causa, rimb. forf. 15%, oltre Iva e Cpa. Con maggiorazione in ragione DE numero DEle
parti. In via istruttoria: proseguirsi l'attività istruttoria attraverso l'escussione dei testimoni già
indicati e non ammessi sui capitoli di prova già tempestivamente formulati, sia in memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) cpc, sia in quella ex art. 183 comma 6° n. 3) cpc, che di seguito si riportano (e
, marito che andranno preceduti dalla locuzione: “vero che"): 1) Lei frequentava il sig. PEsona_6 di sua sorella trascorrendo insieme alcune ore nei pomeriggi DEla domenica, Parte 1
oltre che in svariate altre occasioni (ad esempio nelle occasioni di festa familiare o in occasione di gite); 2) Il sig. PEsona_6 era persona autonoma, autosufficiente, in grado di badare a sé stesso e dedicava la propria vita alla famiglia, aiutando la moglie nelle occupazioni e faccende quotidiane e,
per quanto possibile, i propri figli, nonché i propri nipoti;
3) Lei ha potuto osservare che _6
[...] frequentava regolarmente la casa DE figlio sig. Parte_3 a IA DE TE;
4) Lei
ha potuto vedere PEsona_6 sia in giornate feriali che festive (ed in particolare ogni domenica),
,
trascorrere DE tempo e intrattenersi con i nipoti Parte 8 e PEsona 2 ; 5) Il Sig. PEsona_6
guidava la propria autovettura sino alla data DEla morte;
6) Viaggiando in auto con il sig. _6
[...], ha potuto constatare che aveva una condotta di guida prudente e rispettosa DEle regole DE
era persona prudente;
Sui capitoli "Codice DEla Strada"; 7) Secondo il suo vissuto, PEsona 6
di prova da 1) a 7), si indica come testimone il sig. residente a [...], Tes 1
in via DEla Vittoria n. 120. 8) Lei frequentava il sig. PEsona_6 e spesso vi incontravate presso il bar "Ai tre pioppi" di RC, che si trova a circa 500 m. dall'abitazione DE sig. PE 1 9) Il sig. PEsona 6 quando, da casa sua, veniva al bar "Ai tre pioppi" percorreva una cappezzagna che correva parallela a via degli Alpini ad RC, così da poter passeggiare in sicurezza e fori dalla carreggiata stradale;
10) In ore serali, varie volte, lei ha accompagnato a casa in auto il sig. _6
[...] in quanto questi prudentemente preferiva non rientrare a piedi lungo via degli Alpini ad
RC quando era buio;
11) Il sig. PEsona_6 era persona autonoma, autosufficiente, in grado di badare a sé stesso e dedicava la propria vita alla famiglia, parlando spesso con affetto, a lei ed agli amici, DEla sua famiglia e dei suoi nipoti, tanto che lei è a conoscenza e può riferire in quali giornate il sig. PE 1 si recava presso la famiglia di ciascun figlio;
Sui capitoli di prova da 8) a 11), si indica come testimone il sig. residente a [...]
23/B.
12) Lei era cugino di PEsona_6 e vive di fianco alla casa DEla famiglia PEsona 7 e DEla sig.ra
; 13) Il sig. PEsona_6 era persona autonoma, autosufficiente, in grado di badare Parte_2
a sé stesso e molto legato alla sua famiglia, moglie figli e nipoti: lei ha potuto vedere che da sempre figli e nipoti si recano in visita alla casa dei genitori e dei nonni;
14) Il sig. PEsona_6 le riferiva
di recarsi presso le case dei figli per fare visita a loro ed ai nipoti, secondo questa cadenza: presso la casa DEla figlia Parte 2 (in un immobile adiacente a quello ove viveva) quotidianamente,
anche diverse volte al giorno;
presso la casa DE figlio Pt 3, ogni domenica e spesso anche nei pomeriggi DEle giornate infrasettimanali;
presso la casa DEla figlia Pt_4 , quotidianamente nei pomeriggi o, talvolta, la mattina;
15) Successivamente alla separazione coniugale DEla sig.ra [...]
Parte_2 il sig. Persona 6 si è preso cura dei nipoti ' Pt 6 e Pt 7, ' Parte 5
accudendoli ed accompagnandoli ove servisse, quando la madre era assente da casa per impegni di lavoro o avesse necessità di un aiuto;
16) Anche se i nipoti Parte 7 Pt 6 e ' Pt 5 sono
ormai adulti, ha avuto anche in epoca prossima al decesso occasione di vedere il sig. PEsona_6
in loro compagnia o comunque di vedere nonno e nipoti che si recavano l'uno a casa degli altri o viceversa;
Sui capitoli di prova da 12) a 16), si indica come testimone il sig. Testimone 3
residente a [...]. 17) Lei è amica DEla sig.ra Parte 2 e frequenta la sua casa;
18) Lei ha avuto modo di osservare il forte legame che univa il sig. PEsona_6 ai suoi familiari e che la famiglia PEsona_7 ha sempre mantenuto un costante rapporto con i figli
Pt 4 e con i nipoti;
19) Il sig. PEsona_6 si è occupato assiduamente dei 'Parte 2 Pt 3 e dopo che questa si è separata dal marito, accudendoli negli impegni Parte_2figli di quotidiani e lei ha potuto vederli trascorrere molto tempo assieme (giocando, facendo i compiti,
sistemando il giardino di casa, ecc); 20) Tra il sig. Persona 6 e i nipoti Parte 6 ' Pt 5 e
Pt 7 (figli di Parte 2 ) c'era un legame molto forte e continuavano a vedersi fino al momento DE decesso DE sig. PE 1 21) Da quando il sig. PEsona_6 si era ritirato dal lavoro
trascorreva molto tempo con la moglie ed i suoi nipoti;
22) Il sig. PEsona_6 era persona DE tutto autosufficiente e dedicava la propria vita alla famiglia, aiutando per quanto possibile la moglie, i propri figli, nonché i propri nipoti;
Sui capitoli di prova da 17) a 22), si indica come testimone la sig.ra Testimone 4 residente
a Spresiano, in via 1. Murialdo n. 8. 23) Il sig. PEsona_6 era solito frequentare la casa DE figlio Parte_3 nel pomeriggio DEla domenica e anche in altri giorni feriali;
24) Il sig. PEsona_6
che lei conosceva da oltre cinquant'anni - era persona autonoma, autosufficiente, dedita alla propria famiglia, sempre stato prudente alla guida DEla propria auto e rispettoso DEle regole DE codice
DEla strada;
Sui capitoli di prova da 22) a 24), si indica come testimone il sig. Tes 5 residente
recarsi presso a IA DE TE, in via DEla Vittoria. 25) Lei ha visto il sig. Persona 6
ogni domenica pomeriggio e anche in giorni feriali;
26) Mentre si l'abitazione DE figlio Parte 3
trovava a casa DE sig. Parte 3 'il sig. PEsona_6 si intratteneva con i familiari e dedicava e PE 2; Sui capitoli di prova da 25) a 26), si indica come tempo ed attenzione ai nipoti Parte_8
testimone il sig. Testimone 6 residente a [...])
Parte 4 almeno cinque Lei ha visto il sig. PEsona 6 recarsi presso l'abitazione DEla figlia
ノil sig. PEsona_6
o sei volte a settimana;
28) Mentre si trovava a casa DEla sig.ra Parte 4
si intratteneva con i familiari e dedicava tempo ed attenzione ai nipoti PEsona 3 PE 4 e
PEsona 5 29) Il sig. PEsona 6 accompagnava la figlia Pt 4 alle visite pediatriche dei suoi figli e andava quotidianamente a prendere a scuola PE_4 e PE_3 (finchè questa non si è iscritta alle scuole superiori); Sui capitoli di prova da 27) a 29), si indica come testimone la sig.ra [...]
Tes 7, residente a [...]. 30) Lei ha visto il sig. PEsona_6 recarsi
presso l'abitazione DEla figlia almeno cinque o sei volte a settimana;
31) Mentre siParte 4
trovava a casa DEla sig.ra Parte 4 , il sig. PEsona_6 si intratteneva con i familiari e dedicava tempo ed attenzione ai nipoti Persona 3 , PE 4 e PEsona 5 Sui capitoli di prova da 30) a
31), si indica come testimone la sig.ra Tes_8 residente a Arcade, in via Madonnetta n.66.
32) Lei svolge lavori di giardinaggio (sfalcio erba, piccola manutenzione DE verde, potature, ecc)
pressol'abitazione DEla sig.ra Parte 1 a RC;
33) Nel 2021 ha effettuato 6 interventi e nel 2022, alla data DE 15 giugno, già 3 interventi. Sui capitoli di prova da 32) a 33), si indica come testimone la sig.ra residente a [...]9
Povegliano, in via Montegrappa n. 9/c. 34) Lei ha in cura la sig.ra ; 35) La sig.ra Parte 1
Parte 1 risulta affetta da disturbo d'ansia generalizzato e depressione reattiva, derivanti dalla perdita DE marito in un tragico incidente stradale;
36) Lei incontra mediamente 4 volte al mese
Parte 1la sig.ra e che questa le le corrisponde €. 75,00 per ogni sessione. Sui capitoli di prova da 34) a 36), si indica come testimone la dott.ssa Testimone 10 psicologa e psicoterapeuta con studio a Spresiano (TV). 37) Avete potuto constatare ad occhio nudo la scarsa luminosità DEl'impianto illuminante DEl'automobile Peugeot 207 tg. EC286RK condotta dal sig.
che in data 15.12.2020 ha investito ed ucciso ad RC il sig. PEsona_6 . Sul capitolo _1
di prova n. 37) si indica come testimone il p.i. Testimone 11 di Mogliano Veneto. ***** Si
chiede l'ammissione di perizia medico-legale al fine di descrivere, tenendo conto DEl'età e DElo
stato di salute precedente, il danno biologico/dinamico-relazionale, temporaneo e permanente, e il grado di sofferenza soggettiva interiore subito dalla sig.ra in conseguenza DEla Parte 1
morte violenta DE marito. ***** Si insiste per la chiamata a chiarimenti DE CTU per. Ind. PE 8
[...] per le ragioni e sulle circostanze di cui all'istanza ex art. 196 e 197 cpc formalizzata con note datate 19.09.2023 per l'udienza DE 21.09.2023 e disporsi altresì l'audizione DE p.i. Tes 11 [...] , già consulente DEla Procura DEla Repubblica, sulla seguente circostanza, già capitolata in memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 cpc: 38) "vero che avete potuto constatare ad occhio nudo la scarsa luminosità DEl'impianto illuminante DEl'automobile Peugeot 207 tg. EC286RK condotta dal sig. CP 1 che in data 15.12.2020 ha investito ed ucciso ad RC il sig. PEsona_6
PE parte convenuta:
nel merito in via principale: rigettarsi le domande risarcitorie formulate dagli attori, essendo le stesse infondate in fatto e in diritto;
spese e compenso professionale integralmente rifusi. nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse riconoscere in capo ad [...]
un'obbligazione risarcitoria in favore di alcuno o di tutti gli attori: - accertato il CP 2
concorso di colpa DE Sig. PEsona 6 nella causazione DE sinistro ridursi proporzionalmente il risarcimento DE danno;
- detrarsi gli importi corrisposti ante causam da Controparte_2 alla
(€ 130.000,00), alla Sig.ra Parte_2 (€ 120.000,00), al Sig. Pt_9 Sig.ra Parte 1
[...] (€ 120.000,00) e alla Sig.ra Parte_4 (€ 120.000,00). spese e compenso professionale compensati.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione gli attori espongono che il giorno 15 dicembre 2020 verso le ore 17:30, il sig.
PEsona 6 percorreva a piedi via Cal Longa per far rientro a casa.
Giunto all'intersezione tra via Cal Longa e via Degli Alpini, in una zona in cui non ci sono attraversamenti pedonali nelle vicinanze, egli iniziava l'attraversamento di via Degli Alpini, quando,
a transito quasi ultimato, egli veniva violentemente urtato dal veicolo Peugeot 207 condotto da sig.
_1 che sopraggiungeva dalla direttrice IA DE TE verso RC a velocità elevata e comunque non commisurata allo stato dei luoghi (centro abitato, con illuminazione pubblica non funzionante). Il sig. PE 1 in seguito al violento urto con la parte frontale DE veicolo Peugeot 207, veniva proiettato ad oltre 40 m dalla zona d'urto, cadendo sulla carreggiata esanime. Gli attori attribuiscono l'esclusiva responsabilità DE sinistro al sig. CP 1 , evidenziando, peraltro, che in occasione DEle indagini tecniche ordinate dalla Procura DEla Repubblica è emerso che il veicolo condotto dal sig. CP 1 fosse dotato di lampadine esaurite o di scarsa qualità, che emettevano una luminosità insufficiente. Ne conseguirebbe che il sig. PE 1 non avrebbe potuto percepire l'avvicinamento repentino DE veicolo condotto dal sig. _1 e, e che il conducente DE veicolo non avrebbe commisurato la velocità di guida alla ridottissima intensità luminosa prodotta dai proiettori. PE tali motivi, e ritendo insufficiente il pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa, gli attori hanno citato in giudizio la compagnia Controparte_2 e il sig. _1 chiedendo che venga accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione DE sinistro e, quindi, che i convenuti siano condannati, in solido tra loro, al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Parte convenuta contesta quanto dedotto dagli attori ed evidenzia come la ricostruzione degli attori sia infondata in quanto non corrispondente al reale svolgimento dei fatti accertato in sede penale.
L'assicurazione riporta che in data 15.12.2020 il sig. _1 si recava presso l'autofficina autorizzata
Sordi s.r.l. di IA DE TE (TV) per ritirare il proprio veicolo che si trovava presso l'autofficina per la revisione periodica che aveva superato con esito positivo (come proverebbe il pagamento DEla prestazione effettuato alle ore 17:23). Quindi il sig. _1 a bordo DE proprio veicolo appena revisionato, si dirigeva verso la propria abitazione quando giunto ad RC alle ore
17:30 circa, percorrendo via Degli Alpini, all'altezza DE civ. 37 si trovava improvvisamente davanti il pedone che stava attraversando la strada, con il buio e in assenza di attraversamenti pedonali segnalati, occupando la corsia già impegnata dal veicolo condotto dall'assicurato.
Ritiene pertanto parte convenuta che la responsabilità nella causazione DE sinistro non sia attribuibile al sig. _1 ma, invero, sia riconducibile, in misura prevalente e nella misura di almeno il 70%, al sig. PE_1
PE tali motivi parte convenuta chiede, in via principale, il rigetto DEle domande risarcitorie attoree mentre, in via subordinata, accertato il concorso di colpa DE pedone nella causazione DE sinistro, la riduzione proporzionale DE risarcimento DE danno.
La causa è stata istruita mediante escussione di tre testi indicati da parte attrice e svolgimento di ctu dinamico ricostruttiva.
All'udienza DE 3.10.24 il giudice ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. ed ha trattenuto la causa in decisione.
*** 1. Della dinamica DE sinistro.
L'incidente si è verificato lungo via Degli Alpini sita nel territorio urbano DE comune di RC (TV).
Il campo vero e proprio DE sinistro è stato individuato in corrispondenza DE civico n. 37, DEla progressiva chilometrica 3+II e DEl'intersezione con via Cal Longa.
L'incidente si è verificato all'interno DEl'abitato RC, che inizia circa 50 m prima DEla zona d'urto, segnalato con l'apposito cartello di “inizio centro abitato". Tale segnale, all'epoca dei fatti era coadiuvato dal segnale indicate il limite massimo di velocità di 50 km/h
Al momento DEl'incidente vi erano condizioni di buio totale.
dopo aver fatto eseguire la revisione alla sua In quelle circostanze di data e luogo il sig. _1
Peugeot 207 targata EC 286RK all'autofficina Controparte_4 (ubicata a circa 600 m dal luogo DE sinistro), si poneva alla guida DE proprio veicolo percorrendo via degli Alpini in direzione RC verosimilmente con i proiettori anabbaglianti accesi e regolarmente funzionanti.
Nel contempo il sig. PEsona_6 proveniente da via Col di Lana si poneva in attraversamento di via degli Alpini con direzione da sinistra verso destra rispetto al verso DEla vettura e con l'intenzione di far rientro alla propria abitazione sita al civ. n 37 DEla medesima strada. Le traiettorie DE pedone e DEla vettura, fra loro pressoché ortogonali, finivano così per intersecarsi e, pertanto, si verificava la collisione, di medio-forte intensità, che interessava la parte anteriore centrale DEla vettura, leggermente a destra DEl'asse mediano, ed il fianco destro DE pedone. Sulla scorta DEla verosimile traiettoria seguita dal pedone e di quanto rilevato dagli agenti, la probabile zona d'impatto è stata individuata pressoché al centro DEla corsia percorsa dalla vettura.
Il veicolo riportava danni di medio-forte intensità per urto diretto contro il pedone ubicati sulla parte anteriore centrale che si contraddistinguono per un profondo schiacciamento DE cofano, rottura DEla griglia paraurti, sfondamento con frantumazione DEla parte centrale destra DE parabrezza. Leggera deformazione DE montante superiore in corrispondenza DEla porta anteriore destra nonché DEla parte posteriore destra DE tetto.
La Peugeot 207 possedeva una velocità di circa 80 km/h, mentre per il pedone si è assunta un'andatura di 4,5 km/h (1,25 m/s)
1.1.Delle lampadine. In ragione DEle allegazioni fatte da parte attrice in ordine alle lampadine montate sull'autovettura DE sig. _1 il quesito peritale è stato esteso alla verifica DEle stesse, onde verificarne l'effettivo funzionamento.
Sono quindi state eseguite le prove sulla lampada consegnata dal consulente DE Pubblico Ministero.
Il ctu ha rilevato quanto segue.
La lampada oggetto di verifica è risultata DE tipo H7 55W da 12 V alogena con vetro rivestito in colore azzurro. I riscontri hanno consentito di appurare come la stessa sia rispondente alle prescrizioni DE regolamento n. 87 DEla Commissione economica per l'Europa DEle Nazioni Unite
(UN/ECE). La lampada è risultata pertanto correttamente omologata per l'uso su strada e il paese DEla Comunità Europea che ne ha richiesto l'omologazione è il Lussemburgo.
L'analisi è poi continuata con la verifica DEla corrispondenza DEla lampada consegnata con quella montata sul veicolo Peugeot coinvolto nel sinistro, riscontrando l'uguaglianza sia fra i codici stampigliati sulla base d'appoggio DE bulbo e, sia, la medesima inclinazione verso sinistra DE
supporto metallico.
Il ctu ha quindi potuto ragionevolmente concludere come la lampada custodita e consegnata dal consulente DE Pubblico Ministero fosse quella montata in uno dei due proiettori DE veicolo Peugeot
207 coinvolto nell'incidente, precisando che la prova certa si sarebbe potuta ottenere solamente attraverso un riscontro diretto sulla Peugeot 207, attività purtroppo che non è stata possibile eseguire stante l'avvenuta rottamazione DE veicolo.
Le prove di capacità di illuminamento DEla lampada sono state eseguite presso il centro revisioni autorizzato Controparte_5 utilizzando una Peugeot 207 similare a quella coinvolta nell'incidente.
La prova è consistita nel montare sul proiettore destro la lampada in esame e nel misurarne l'illuminamento tramite luxometro omologato.
Dalle verifiche svolte è risultato un valore medio di illuminamento di 6.300 lx, dato rispondente ai limiti di legge (da 3.750 lx a 90.000 lx). Si è riscontrato un solo dato negativo ed ha riguardato la verifica effettuata con fascio luminoso orientato verso l'alto a causa DE disallineamento DE bulbo rispetto al suo supporto metallico. Il motivo di tale disallineamento, comunque apparentemente già presente durante gli accertamenti irripetibili svolti nel corso DE Procedimento Penale, è verosimilmente riconducibile o alle operazioni di smontaggio DEla lampada o alle vibrazioni generatesi sulla lampada durante la fase d'urto. Risulta invece poco probabile che il disallineamento fosse presente prima DEl'incidente e, pertanto, che il conducente DEla Peugeot potesse aver circolato con fascio luminoso orientato verso l'alto, considerato che il veicolo era appena stato revisionato. I dati rilevati sono sostanzialmente risultati in linea con le prove di revisione eseguite il medesimo giorno DEl'incidente e che hanno restituito un valore di 6.400 lx per il proiettore sinistro e di 8.300 lux per il proiettore destro.
Il ctu chiarisce anche il motivo per il quale, presumibilmente, il consulente DE PM aveva avuto differenti esiti.
In primo luogo il consulente DE P.M. non ha effettuato le prove presso un centro revisioni autorizzato, bensì presso una carrozzeria con l'utilizzo di uno strumento non omologato e DE quale non aveva la certezza DEla corretta taratura e centraggio. Le prove sono state inoltre svolte all'aperto, per cui non si può aprioristicamente escludere che tale condizione possa, in qualche modo, aver influito sulla sensibilità DElo strumento. Le verifiche sono state poi svolte con l'utilizzo di una batteria ausiliaria esterna;
a prova di come la batteria DE veicolo al momento DEla prova fosse scarica. Non vi è quindi pure la certezza che la tensione elettrica fosse costante e, soprattutto, se si attestasse sui valori normali
(13-14 V) oppure su valori inferiori che avrebbero potuto compromettere, anche sensibilmente, la capacità di illuminamento DEla lampada.
Il perito conclude, quindi, ritenendo che al momento DE sinistro lo stato dei proiettori DEla Peugeot
207, seppur attestandosi sui valori minimi di legge, fosse regolare e, quindi, che il fascio luminoso dagli stessi emesso era in grado di illuminare con sufficienza la zona antistante il veicolo.
Lo stato dei proiettori e DEla lampada non ha quindi avuto un ruolo causalmente determinante nell'investimento DE pedone.
1.2. Del concorso di colpa DE pedone.
Quella DEla condotta DE pedone, causalmente rilevante nella produzione DE sinistro, è la questione centrale negli scritti difensivi DEle parti, che hanno, in tema, una visione DE tutto differente.
Parte attrice ritiene che la responsabilità DE sinistro sia da riconoscersi nella esclusiva condotta DEl'automobilista.
Parte convenuta afferma che la responsabilità concorrente di PEsona_6 nella determinazione DE sinistro era già stata accertata nel procedimento penale dal consulente tecnico DE P.M. il quale aveva ravvisato nella sua condotta, non solo una generica imprudenza ma, anche, una responsabilità per colpa specifica avendo egli omesso, in assenza di passaggio pedonale la dovuta precedenza al veicolo proveniente dalla sua destra, così ritenendo che l'apporto causale fornito dalla vittima sia valutabile in una percentuale DE 70-80%. Tale circostanza non pregiudica l'accertamento DEla concausa nel presente procedimento, anche in ragione DE fatto che il processo penale si è concluso con una sentenza di patteggiamento che non ha, ai sensi DEl'art. 651 c.p.p. (per quanto riguarda l'accertamento DE fatto), lo stesso valore di una sentenza emessa a seguito di dibattimento.
L'istruttoria è stata condotta sul punto ed il ctu ha ritenuto sussistente, in capo al pedone, un concorso di responsabilità nella misura DE 20-30%.
Tale considerazione deve comunque essere oggetto di valutazione DE giudice, alla luce degli esiti istruttori tutti, tenendo ferme le seguenti circostanze, come appurate all'esito DEl'accertamento peritale.
L'automobilista circolava ad una velocità di almeno 80 km/h, andatura superiore al limite massimo di zona indicato dalla segnaletica in 50 km/h.
Inoltre, la velocità, per le peculiari condizioni ambientali di buio assoluto, dovute all'orario notturno, al mancato funzionamento DEl'impianto di illuminazione pubblica e dal primo giorno di luna crescente, avrebbe dovuto essere anche inferiore.
Il ctu ha verificato che l'automobilista avrebbe potuto percepire la turbativa, costituita dal pedone in attraversamento, quando si trovava ad una distanza di circa 28 m dalla zona d'urto, per cui, considerando un convenzionale tempo psicotecnico in orario notturno di 1,5 s, è risultato come l'evitabilità DE sinistro fosse garantita alla velocità di circa 42 km/h.
In quel tratto di strada, l'attraversamento era consentito in quanto non vi erano passaggi pedonali nel raggio di 100 m.
I proiettori DEla vettura erano regolarmente funzionanti e, verosimilmente, erano accesi considerato l'orario notturno.
Si è poi ricostruito come il pedone avesse avviato l'attraversamento quando la vettura distava da lui almeno 100 m.
Muovendo da tali premesse, possono farsi le seguenti considerazioni.
Di certo il sig. _1 procedeva ad una velocità troppo elevata, sia con riferimento al limite vigente, che alle condizioni DEla strada.
Un automobilista deve sempre regolare la velocità DE veicolo dinnanzi a circostanze di qualsiasi natura che, in questo caso, erano dettate, non solo dalle condizioni ambientali (oscurità), ma anche dal fatto che l'incidente è avvenuto in corrispondenza di un'intersezione, per di più in un centro abitato dove la presenza di pedoni in attraversamento è pur sempre riconducibile al novero degli eventi da considerarsi come prevedibili nella circolazione stradale.
Il sig. CP 1 ha travolto il pedone viaggiando in centro abitato alla velocità di 80 km/h, in una condizione di buio, in prossimità di una curva, in corrispondenza di un'intersezione segnalata, in un tratto di strada urbana costeggiato da abitazioni con accesso diretto alla via percorsa dall'automobilista; la vittima è stata colpita senza che l'automobilista abbia dato avvio ad alcuna manovra di frenata o di riduzione DEla velocità.
PEtanto il sig. CP 1 avrebbe dovuto tenere una condotta di guida prudente anche per tutelare il pedone, utente vulnerabile, dai pericoli derivanti dalla circolazione, mantenendo una velocità anche inferiore a quella imposta dal limite di 50 km/h.
Tanto detto, il ctu afferma che in una condizione di buio totale ad una distanza di 100 m (o anche superiore) i proiettori ed il fascio luminoso da questi emesso erano visibili.
Si deve pertanto ritenere che il pedone, nell'istante in cui ha cominciato l'attraversamento, avesse avuto la possibilità di vedere, in anticipo rispetto all'automobilista, la presenza DEla vettura che stava percorrendo via degli Degli Alpini e che sopraggiungeva dalla sua destra.
Invero, come accertato dal CTU, i proiettori DEla vettura Peugeot accesi proiettavano luce sufficiente ad illuminare la strada antistante il veicolo e potevano essere chiaramente avvistati da PE 1 nel momento in cui ha iniziato l'attraversamento.
Egli avrebbe quindi dovuto prudentemente attendere il passaggio DEl'auto prima di cominciare l'attraversamento.
A differenza di quanto rilevato dal ctp di parte attrice, si ritiene che la circostanza che l'intensità luminosa prodotta dai fari DEla vettura investitrice DE 7% rispetto al massimo di legge, non possa negare l'avvistabilità. Infatti i valori di illuminamento rispettavano ed erano anzi leggermente superiori ai minimi di legge e, pertanto, conformi alle norme ed oltretutto era buio, condizione che rendeva ancor più visibili i raggi di luce avvicinarsi.
Il sig. PE 1 avrebbe potuto vedere il fascio luminoso prodotto dai fari ed avrebbe dovuto usare la massima prudenza ed attenzione nell'attraversare la strada.
Neppure può accogliersi l'osservazione DE c.t.p. di parte attrice secondo il quale, per verificare il nesso di causa, andrebbe comparata la turbativa in condizioni di visibilità normale (ovvero di giorno o anche in orario notturno ma con l'illuminazione pubblica funzionante) con quella in relazione al campo visivo ipotizzato dal ctu, così come non si potrebbe porre in relazione l'attraversamento DE sig. PE 1 in quel luogo con l'eventuale presenza di un attraversamento pedonale.
Deve infatti convenirsi con il ctu che così operando si andrebbe a discutere di un sinistro ipotetico in quanto avvenuto in ambiente completamente diverso e non di quello oggetto di causa.
La ricostruzione va eseguita sugli spazi, sui tempi e sulle velocità caratteristiche DE sinistro, nonché in base alle condizioni ambientali esistenti al momento DE fatto.
Deve invero ritenersi che la maggiore responsabilità nella causazione DEl'evento sia attribuibile al conducente DEla vettura. Il sig. _1 infatti, circolava alla velocità 80 km/h, quasi doppia rispetto a quella esigibile di 42 km/h determinata in base al suo campo di avvistabilità.
Tale velocità risulta ancor più sproporzionata se si considera che l'incidente è avvenuto in corrispondenza di un'intersezione, per di più in un centro abitato dove la presenza di pedoni in attraversamento è pur sempre riconducibile al novero degli eventi da considerarsi come prevedibili nella circolazione stradale.
Non può condividersi la considerazione DE c.t.p. di parte convenuta, secondo il quale l'automobilista non poteva evitare l'incidente perché disponeva di una finestra temporale di soli 1,3 s per accorgersi DE pericolo, ovvero di un intervallo inferiore a quello psicotecnico di 1,5 s.
Tanto vale solo se si considera la velocità di 80 km/h, ma non se si tiene conto di quella esigibile in base al limite di legge ed alle condizioni sopra evidenziate.
Afferma infatti il ctu che il sig. _1 poteva percepire la turbativa quando distava circa 28 m dalla zona d'urto, per cui, alla velocità di 42 km/h (11,7 m/s), avrebbe percorso nel tempo psicotecnico uno spazio di circa 18 m, avendone quindi a disposizione ulteriori 10 m per arrestarsi prima DEla collisione. Il tempo totale (psicotecnico + frenata) risulterebbe quindi di circa 3,2 s, mentre, avendo il sig. _1 percorso tale spazio alla velocità di 80 km/h, il tempo si è ridotto a soli 1,3 s impedendogli, pertanto, di eseguire qualsiasi manovra eversiva.
Gli esiti DEla ctu appaiono coerenti e logicamente consequenziali rispetto agli elementi probatori in atti (relazione DEle forze DEl'ordine intervenute e rilievi); le risposte alle osservazioni dei ctp sono state esaurienti e ben argomentate, circostanza che avrebbe reso inutile la chiamata a chiarimenti DE ctu.
Ritenuto di aderire alla ricostruzione offerta dal perito, al caso di specie sono applicabili le previsioni di cui agli artt. 141 comma 2 e 190 comma 5 C.d.S. Il conducente avrebbe dovuto conservare il controllo DE proprio veicolo ed essere in grado di compiere la manovra necessaria per evitare il pedone in condizione di sicurezza.
Ciò sarebbe stato possibile mantenendo una velocità inferiore a quelle effettivamente tenuta ed anche a quella prescritta, poiché commisurata allo stato DE tempo e DE luogo.
Diversamente, il pedone, che ben avrebbe potuto notare i fari DEl'auto che si stava avvicinando, avrebbe dovuto dare la precedenza al veicolo ed attraversare in assenza di strisce pedonali in seguito al suo passaggio.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate, si ritiene che l'apporto causale DE pedone debba essere inteso in una percentuale DE 20%.
2. Dei danni.
2.1.Del danno da perdita DE rapporto parentale.
Gli attori chiedono anzitutto che venga riconosciuto il danno da perdita DE rapporto parentale.
, Pt 3L'assicurazione ha già versato una somma in capo ai sig.ri Parte 1 Parte 2
[...] e Parte 4 i quali hanno ricevuto, rispettivamente €. 130.000 la prima ed €. 120.000 ciascuno gli altri, mentre nulla è stato offerto agli altri congiunti Parte_6 Pt 7 Parte 5
,
,
[...], Parte 8 , PEsona_2 PEsona 5 PEsona 3 ノ PEsona 4 e
Il risarcimento iure proprio DE danno subito dal parente in conseguenza DEl'uccisione DE de cuius
è risarcibile in quanto l'interesse fatto valere è quello all'intangibilità DEla sfera degli affetti e DEla reciproca solidarietà nell'ambito DEla famiglia e alla inviolabilità DEla libera e piena esplicazione DEle attività realizzatrici DEla persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, oggi anche di fatto, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., inoltre, il danno subito dal congiunto "è la diretta conseguenza al parente prossimo, la quale rileva come fatto plurioffensivo che ha vittime diverse ma egualmente dirette (cfr Cass. civ. n.7748/2020)”.
Relativamente al quantum risarcibile, si ritiene di aderire alle tabelle DEl'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano che hanno trovato l'avvallo DEla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno DE 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa DE danno da perdita DE rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età DEla vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità DEla specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (cfr. Cass. civ. n.37009/2022)".
Il danno da perdita parentale si connota, quindi, come un particolare tipo di danno, di natura non patrimoniale, che deve essere riconosciuto a tutti coloro che avevano una comunione di affetti con la persona scomparsa a seguito DE sinistro stradale.
Infatti tale tipo di danno consiste nella sofferenza interiore causata dalla morte di un congiunto avvenuta per un fatto illecito altrui, quale è un sinistro stradale. Questa lesione di un vincolo o una relazione affettiva, che non potrà più essere ripristinata, va pacificamente risarcita. PE questo la giurisprudenza ammette il risarcimento anche in favore di parenti meno stretti DE coniuge, dei genitori o dei figli, riconoscendolo anche ai nipoti in caso di morte DE nonno.
La questione è meramente probatoria: il parente, secondo i principi generali, e dunque anche per via presuntiva, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione DE congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa DE rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza DE familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza DE predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza DE cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione e che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, come da insegnamento DEle Sezioni unite (Cass.
s.u. 26492 DE 2008; Cass. n. 25541 DE 2022).
Nel caso in esame i testi sentiti all'udienza DE 21.3.23 hanno confermato la costante presenza DE nonno per i nipoti ed il rapporto che legava il primo ai secondi.
In maniera differente rispetto agli altri nipoti va valutata la posizione DE minore, Persona 5
[...] nato il [...], che, all'epoca DEl'incidente, aveva undici mesi. "
La giurisprudenza ha esaminato la posizione DE nipote nascituro o DEl'infante ritenendo che in tema di danno da lesione DE rapporto parentale patito dal minore infante, l'esistenza di un pregiudizio subito dal nipote per i danni alla persona riportati dal nonno configura un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, non potendosi ritenere sussistente, in difetto DEl'attualità DE rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi
(Corte di Cassazione, Sez. 3-, Ordinanza n. 13540 DE 17/05/2023).
Secondo la Corte di Cassazione il danno al minore infante è qualificabile come danno futuro.
PE il danno futuro possono ipotizzarsi due diverse configurazioni: il danno virtuale e quello eventuale. Il primo dei due è un danno certo al momento DE fatto illecito, ma destinato ad avere ripercussioni nel futuro;
il danno futuro eventuale è invece un danno che al momento DE fatto illecito non si sa se si verificherà in futuro, ed è quindi ipotetico.
La perdita DE rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, determina la perdita dei reciproci affetti in corso, che sono, a differenza DE danno morale soggettivo, "dimensioni oggettive" DE pregiudizio, ossia "utilità" la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto (Cass. civ., n. 18284/2021).
PEtanto, la perdita DE rapporto parentale, in quanto perdita DEle "utilità" che il rapporto consente, è necessariamente una perdita attuale, che consiste nella definitiva impossibilità di godere di quel legame, con la conseguenza che costituisce pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, non in senso formale, ma nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre e che l'illecito fa perdere definitivamente.
Il danno futuro DEl'infante, ovvero la sua futura sofferenza per la perdita attuale DE nonno, è dunque un danno eventuale che non può essere ritenuto rilevante ora per allora, in quanto se si può riconoscere, in astratto, una eventuale sofferenza postuma, «non si può ammettere un godimento postumo dei beni che il rapporto familiare consente» (Cass. Civ. sez. III, 26 aprile 2022, n. 12987).
La domanda deve quindi essere rigettata con riferimento al nipote Persona 5
Il danno da perdita DE rapporto parentale deve essere liquidato, per i restanti attori, nelle seguenti somme:
Parte 1 euro 250.304;
Parte_2 : 211.194 euro;
Parte 3 : euro 211.194;
Parte 4 euro 219.016;
Parte 5 : euro 69.618;
Parte_6 : euro 69.618;
Parte 7 : euro 69.618;
Parte 8 : euro 88.296;
PEsona 2 : euro 88.296;
PEsona 3 : euro 73.014; PEsona 4 euro 73.014.
La convivenza è stata ritenuta sussistere solo per il coniuge, l'intensità DEla relazione è stata intesa in termini medi, ritenendo che già l'indicazione DElo stretto vincolo di parentela tenga in considerazione la particolarità DE rapporto, in assenza di prova di una particolare intensità da giustificare la massima intensità.
Tali somme devono essere abbattute DE 20% in ragione DE concorso di colpa DE sig. PEsona_6
e, laddove corrisposto, deve essere sottratto l'acconto già ricevuto.
2.2.Del danno biologico domandato da Parte_1
La domanda deve essere rigettata.
Nessuna allegazione è stata fatta da parte attrice in merito ed una ctu sul punto si sarebbe rivelata senz'altro esplorativa.
Non è presente in atti alcun documento medico che certifichi il lamentato stato patologico depressivo causalmente ricollegato al decesso DE sig. PE 1 da intendersi quale danno alla salute.
Non può valere allo scopo la dichiarazione DEla psicologa, rilasciata in data 27.6.22, dopo l'inizio DE presente procedimento, riportante disturbo d'ansia generalizzato e depressione reattiva”, 66
condizione che potrebbe valere ai fini DE riconoscimento DE danno morale, ma non DE danno biologico.
La domanda deve essere rigettata.
2.3 Dei danni patrimoniali.
Il danno patrimoniale viene indicato come di seguito da parte attrice:
In favore DE sig. Parte_3 :
- €. 4.302,00 per recupero salma e spese funerarie (doc. 12)
- €. 2.994,98 per consulenza tecnica stragiudiziale DE p.i. CP 6 (doc. 19)
- €. 6.000,00 per assistenza legale (doc. 20)
In favore DEla sig.ra Parte 2
- €. 6.000,00 per assistenza legale (doc. 20)
In favore DEla sig.ra Parte 4 :
- €. 6.000,00 per assistenza legale (doc. 20) In favore DEla sig.ra Parte 1
- €.
1.800 per manutenzione triennale giardino, in precedenza curato dal defunto (doc. 23)
- €. 259,40 per visita psicologica specialistica dott.ssa Tes_10 (doc. 28)
- €. 6.500,00 per assistenza legale stragiudiziale e penale (doc. 20)
- €. 4.800,00 forfetarie per accompagnamenti e trasferte
- €. 6.500,00 forfetarie per assistenza conduzione domestica.
Delle spese indicate possono essere riconosciute, a titolo di risarcimento DE danno patrimoniale, soltanto la somma di 250 euro, versata per il recupero DEla salma (doc.12) e la somma di 259,40 euro per la visita psicologica (doc. 28).
In questi due casi, infatti, si tratta di danni che sono immediata conseguenza DE decesso e vi è agli atti la prova DE pagamento e, quindi, DE decremento patrimoniale in capo ai danneggiati.
Le spese relative al funerale (doc. 12), all'assistenza stragiudiziale ed alla stesura DEla perizia da parte DE consulente di parte non sono supportate da idonea prova DE relativo pagamento;
si tratta di fatture ed, in assenza DEla prova DE loro pagamento, infatti, non può disporsi il risarcimento DE danno che è stato solo asseritamente subito dal richiedente, il quale, però, non offre alcuna conferma circa l'effettivo esborso DEla somma così come richiesta.
Le spese indicate come forfetarie per accompagnamenti e per assistenza rappresentano poste solo future ed eventuali, non essendo stato in alcun modo provato che la sig.ra Pt 1 si sia avvalsa di tali aiuti in passato (dal marito o da altri) o che abbia in futuro realmente necessità di avvalersene, potendo i figli o i nipoti prestare l'aiuto richiesto gratuitamente.
Le spese sostenute per la manutenzione DE giardino non possono ritenersi in rapporto di stretta consequenzialità con il decesso, non potendosi ritenere, quindi, conseguenza immediata e diretta DElo stesso;
non vi è prova in atti DE fatto che tali lavori venissero svolti esclusivamente dal sig. PE_1 e che, deceduto lo stesso, vi fosse la necessità di contattare un giardiniere.
I capitoli di prova indicati, infatti, hanno la sola finalità di accertare che il giardiniere avesse svolto alcuni lavori nel 2021 ed altri nel 2022.
3) Della rivalutazione e sugli interessi Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento DE danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data DE sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data DE sinistro alla data DEla presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data DEla spesa": Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data DEl'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data DEla spesa alla data DEla presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
4) Delle spese di lite
Le spese di lite relative alla domanda di risarcimento seguono la soccombenza DE convenuto e sono liquidate come da dispositivo.
Si precisa che, nella liquidazione DEle spese di lite, si è tenuto conto – ai fini DEl'individuazione DE valore DEla causa - DEl'importo complessivo effettivamente liquidato, con riferimento alle quattro fasi processuali, valori medi, con aumento in ragione DE numero DEle parti (da intendersi quali categorie di congiunti: coniuge, figli, nipoti).
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto DE 23.6.23, sono definitivamente poste a carico dei convenuti, come anche le spese di ctp in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di TR, definitivamente pronunciando,
Accerta le concorrenti responsabilità, nella causazione DE sinistro, in capo a CP 1 nella misura '
DEl'80% e di PEsona 6 nella misura DE 20%;
Condanna Controparte_7 e CP 1 in solido al pagamento:
DE danno non patrimoniale, liquidato nella seguente misura, sottratto, ove corrisposto, l'acconto:
Parte 1 euro 200.243;
Parte 2 : 168.955 euro;
Parte 3 : euro 168.955;
Parte 4 euro 219.016;
Parte 5 : euro 175.212;
Parte_6 : euro 55.694;
Parte 7 : euro 55.694;
Parte 8 : euro 70.636;
PEsona 2 : euro 70.636;
PEsona 3 : euro 58.411;
PEsona 4 euro 58.411.
Del danno patrimoniale, da liquidarsi in euro 200,00 in favore di ed euro 207,20 in favore Parte_3
di il tutto oltre interessi e rivalutazione come in motivazione. Parte 1
Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte attrice, DEle spese processuali, che liquida in complessivi € 518,00 per anticipazioni, € 60.721 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
Pone definitivamente e solidalmente a carico dei convenuti le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto DE 26.10.2023 e quelle di ctp.
TR, 18.3.25
Il Giudice
Marina Righi