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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 4436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4436 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 10278/2025 del R.G. Tra
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Stefano Palomba;
ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il
[...] riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
1 Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente, esponendo quanto segue:
“…CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Il sig.re è affetto da “Vasculopatia cerebrale cronica in soggetto orientato ma con Parte_1 rallentamento ideo motorio. Poliartrosi diffusa con moderato impegno funzionale. Cardiopatia scleroipertensiva. Diabete mellito tipo 2 insulino dipendente. Broncopatia conica”. Tali patologie vengono valutate con le tabelle, di cui al D.M.
5.2.92 pubblicato su G.U il 26.2.1992 in vigore alla data della domanda amministrativa. Per quanto rilevato clinicamente il paziente affetto da vasculopatia cerebrale cronica presenta ancora sufficiente orientamento temporo spaziale ma solo lieve rallentamento ideo motorio per depressione del tono dell'umore. Tale condizione, quindi, si valuta come da codice 1002 in misura del 70%. Si riconosce una poliartrosi diffusa in soggetto con discreta mobilità articolare globale. La statica, la deambulazione e i passaggi posturali sono autonomi anche se riferiti dolenti alle grosse articolazioni degli arti inferiori. Si valuta con criterio analogico con il codice 7010 in misura del 40%. A proposito della cardiopatia sclero-ipertensiva questa è di lieve entità ed in sufficiente controllo emodinamico con la terapia farmacologica adottata. Quindi da valutare come da codice 6441 in misura del 30%. Il paziente è altresì affetto da diabete mellito tipo 2 che cura con insulina. Indicato con complicanze micro e macroangiopatiche e neuropatia periferica oltre che in concorrenza con la vasculopatia cerebrale e con la cardiopatia, si valuta come da codice 9309 in misura del 50%. Infine, si accredita una broncopatia cronica di moderata entità così come rilevato all'esame clinico peritale. Segnalata in atti, l'affezione si valuta come da codice 6455, per minorazione in misura del 35%. Le patologie sopradescritte sono coesistenti tra di loro. Nell'insieme, applicando la formula di Balthazaard, esse determinano una riduzione complessiva della capacità di lavoro pari al 100% (cento per cento) a far data dalla domanda amministrativa del 30.01.2024. Tuttavia, essendo discretamente orientato nel tempo e nello spazio ed essendo in grado di deambulare ed eseguire i passaggi posturali in autonomia anche se con riferito dolore articolare, si ritiene che il paziente sia ancora in grado di badare a sé stesso negli atti quotidiani della vita e quindi non è meritevole di indennità di accompagnamento. Per quanto attiene ai benefici connessi con la Legge 104/92, pur non necessitando di assistenza personale continua, il quadro clinico/patologico esprime un livello di minorazione responsabile di uno svantaggio sociale, tale da intervenire negativamente sulle proprie attività relazionali;
pertanto, è meritevole di riconoscimento della condizione di gravità di cui all'art.3 Comma 3 a far data dal 30.01.2024. CONCLUSIONI In conclusione, così rispondo ai quesiti postimi dalla S.V.:
--L'Istante è affetto da “Vasculopatia cerebrale cronica in soggetto orientato ma con rallentamento ideo motorio. Poliartrosi diffusa con moderato impegno funzionale. Cardiopatia scleroipertensiva. Diabete mellito tipo 2 insulino dipendente. Broncopatia conica”.
2 --Il quadro patologico obiettivato consente di affermare che il sig.re presenta una Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% (cento per cento) dal 30.01.2024 SENZA diritto all'indennità di accompagnamento.
--Ai sensi della Legge 104/92 si riconosce la condizione di Handicap con connotazione di gravità di cui all'art. 3 Comma 3 dal 30.01.2024”. Il consulente, in risposta alle osservazioni formulate dal procuratore di parte ricorrente, ha esposto:
“Nel contesto delle note, l'Avvocato Stefano Palomba ci contesta della circostanza per la quale abbiamo riconosciuto la condizione di gravità della Legge 104/92 (art. 3 Comma 3) e non l'indennità di accompagnamento. Ma le valutazioni dell'indennità di accompagnamento e quelle dell'Handicap relative alla condizione di gravità della legge 104/92 hanno basi valutative sostanzialmente diverse. Pertanto, come abbiamo ampiamente già specificato nel corpo della nostra relazione, per le patologie rilevate il paziente pur presentando uno svantaggio sociale che lo espone a grave limitazione di tutti i rapporti sociali è meritevole della condizione di handicap con connotazione di gravità (art. 3 Co.3), per contro essendo ancora orientato nel tempo e nello spazio e presentando ancora sufficiente capacità di deambulare in maniera autonoma non è meritevole di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico del ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Pertanto deve dichiararsi che il ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
3 Deve inoltre dichiararsi che il ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa proposta il 30.01.2024, come accertato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-accerta che il ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa proposta il 30.01.2024;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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