Art. 6.
Qualora, in seguito all'accertamento del valore venale del fondo trasferito ai sensi dell'art. 33 della legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, il valore del trasferimento venga a risultare superiore ai limiti indicati nel precedente art. 5 sono dovute:
a) per i valori che siano risultati superiori a L. 1000 ma non a L. 5000, le imposte riferibili allo scaglione relativo a valori superiori a L. 1000 ma non a L. 5000;
b) per i valori che siano risultati superiori a L. 5000, le normali imposte di registro ed ipotecarie, nonche' la normale tassa di bollo ed i normali diritti di voltura.
Anche le tasse complementari di bollo sono riscosse in modo virtuale.
Qualora, in seguito all'accertamento del valore venale del fondo trasferito ai sensi dell'art. 33 della legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, il valore del trasferimento venga a risultare superiore ai limiti indicati nel precedente art. 5 sono dovute:
a) per i valori che siano risultati superiori a L. 1000 ma non a L. 5000, le imposte riferibili allo scaglione relativo a valori superiori a L. 1000 ma non a L. 5000;
b) per i valori che siano risultati superiori a L. 5000, le normali imposte di registro ed ipotecarie, nonche' la normale tassa di bollo ed i normali diritti di voltura.
Anche le tasse complementari di bollo sono riscosse in modo virtuale.