Articolo 6 della Legge 17 agosto 1941, n. 1043
Articolo 5Articolo 7
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17 ottobre 1941
Art. 6.

Qualora, in seguito all'accertamento del valore venale del fondo trasferito ai sensi dell'art. 33 della legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, il valore del trasferimento venga a risultare superiore ai limiti indicati nel precedente art. 5 sono dovute:

a) per i valori che siano risultati superiori a L. 1000 ma non a L. 5000, le imposte riferibili allo scaglione relativo a valori superiori a L. 1000 ma non a L. 5000;

b) per i valori che siano risultati superiori a L. 5000, le normali imposte di registro ed ipotecarie, nonche' la normale tassa di bollo ed i normali diritti di voltura.

Anche le tasse complementari di bollo sono riscosse in modo virtuale.


Entrata in vigore il 17 ottobre 1941