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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1770/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 24.6.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), elett.te dom.to in Riardo (Ce), alla Via Aldo Moro, nr. Parte_1 C.F._1
15, presso e nello studio dell'avv. Francesco Russo (C.F. ), dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso - Email_1
APPELLANTE
E
1 (C.F.: , in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Napoli – via S. Lucia 81, rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Carbone (C.F. ), C.F._3 dell'Avvocatura Regionale - anna. egione.campania.it Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza nr. 471/24 del Tribunale di Benevento del 05/03/24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 15/04/2024 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Benevento ha rigettato, per difetto di prova “dell'evento e del nesso di causalità tra la condotta improvvida dell'animale ed il danno causato”, la domanda risarcitoria dal medesimo proposta avverso la in data 13/11/2020 per conseguire il risarcimento Controparte_1 dei danni a cose cagionati dall'impatto con un cinghiale selvatico della sua autovettura (marca , CP_2 modello Compass, tg. FX 289 WG), avvenuto la sera del 26/10/20 sulla S.R. “Fondo Valle Isclero”, con direzione Benevento - Sant'Agata de' Goti (Bn), nel tenimento del Comune di Dugenta (Bn):
Deduceva l'attore in citazione che l'autovettura era stata urtata violentemente dal cinghiale, che improvvisamente aveva attraversato la carreggiata;
che l'animale decedeva a seguito dell'urto, come da rilievo fotografico che allegava;
che la vettura riportava ingenti danni, sia a tutta la parte anteriore, sia a vari componenti interni della stessa, così come da preventivo e rilievi fotografici che allegava, in uno a quelli derivanti dalla c.d. “sosta tecnica”, per tutti i costi sostenuti (bollo auto, premio assicurativo etc…).
Radicatasi la lite, costituitasi la che resisteva alla domanda, espletata istruttoria con Controparte_1 prova testi, la causa era decisa con la sentenza appellata.
Riteneva il primo giudice la legittimazione passiva della inquadrava la domanda nell'art. 2052 CP_1
c.c.; rigettava la domanda per difetto di prova del fatto storico dedotto in citazione (ritenendo prive di data le foto, non attendibile la deposizione della teste escussa e insufficiente il preventivo); condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia e ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
La si è costituita con comparsa del 16.9.2024 (per l'udienza del 16/09/24 differita di Controparte_1 ufficio al 17/09), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
2 La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è fondato e meritevole di accoglimento.
Si duole l'appellante dell'errata valutazione delle risultanze della prova orale e documentale.
Giova, sul punto, richiamare quanto argomentato in sentenza.
“La documentazione versata in atti e le risultanze dell'attività istruttoria orale espletata non hanno fornito la prova dei fatti dedotti dall'attore. Si evidenzia che le riproduzioni foto-grafiche depositate dal unitamente all'atto di citazione Pt_1 non recano data per cui non possono essere ricondotte, con certezza, all'arco temporale nel quale l'incidente si sarebbe veri- ficato…Il paraurti anteriore del veicolo (vedi ultima foto Allegato D) presenta dei danni che non sembrano compatibili con il descritto violento impatto con un cinghiale, né sullo stesso si vedono tracce di sangue dell'animale raffigurato nell'allegato
B…A ciò si aggiunga che nell'immediatezza dell'evento non sono intervenute forze dell'ordine, che avrebbero potuto rilevare la presenza del cinghiale e constatare la verificazione dell'evento…anche la testimonianza resa dall'unico teste indicato dall'attore, , all'udienza del 3 ottobre 2022 non ha fornito elementi utili ai fini della ricostruzione Testimone_1 della dinamica dell'evento, at-teso che la teste ha riferito che “la macchina era tutta sfasciata sulla parte anteriore e non poteva marciare…così dando una descrizione dello stato del veicolo non rispondente alle riproduzioni fotografiche. A ciò si aggiunga che la teste in merito a diversi capi di domanda, ha affermato di non ricordare…”
L'appellante sottopone a puntuale critica le ragioni della decisione, evidenziando quanto segue.
I rilievi fotografici versati in atti sono stati sottoposti in originale e riconosciuti dall'unico teste esaminato, sig.ra , e il riconoscimento eseguito dal teste appare più che sufficiente a fondare il Testimone_1 giudizio di riconducibilità.
3 Il mancato intervento delle forze dell'ordine è giustificato dall'ora del sinistro, circa le 22.00, e dalla mancanza di feriti.
La teste esaminata è pienamente credibile in ordine alla riferita dinamica dell'incidente, a nulla rilevando che abbia fornito una versione soggettiva dei danni riportati dall'autoveicolo.
La sig.ra anziana madre dell'attore, trasportata sul veicolo al momento del sinistro, ha Tes_1 confermato l'assunto attoreo, riferendo di non ricordare nulla solo di quanto successo subito dopo l'urto a causa il forte shock causato dall'incidente. E tale circostanza è pienamente plausibile.
La teste ha, peraltro, fornito puntuale risposta in merito alle circostanze di tempo e luogo dell'incidente, all'impatto inevitabile con il cinghiale, alla morte dell'animale dopo l'urto, ai danni riportati dal veicolo, all'assenza di segnaletica indicante il pericolo di attraversamento animali selvatici e di dispositivi di protezione lungo la carreggiata.
Circa il preventivo prodotto a corredo dell'atto di citazione, nonché la fattura, con relativa contabile del bonifico eseguito (allegati alla memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), l'appellante deduce l'inutilità dell'escussione del carrozziere, che nulla avrebbe potuto aggiungere rispetto a quanto documentalmente provato.
Le doglianze sono fondate.
Giova preliminarmente un breve inquadramento della fattispecie.
La Suprema Corte, con l'ordinanza del 6.7.2020 n. 13848, ha avuto modo di precisare che, in materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n.
157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché - ai sensi dell'art. 2054, comma
1, c.c. - di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il CP_1 comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e
4 compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Quanto al regime di imputazione della responsabilità, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 cod. civ., sarà a carico del preteso danneggiato allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico. Siffatto onere potrà ritenersi soddisfatto allorché sia stata dimostrata la dinamica del sinistro, nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992, o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello
Stato.
La di contro, deve dimostrare il caso fortuito. CP_1
Viene in rilievo, in proposito, una nozione di caso fortuito analoga a quella elaborata dalla Suprema Corte con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ., in particolar modo con riguardo all'ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia estensione, in cui si dà rilievo alla concreta esigibilità da parte dell'ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene e nell'adozione di misure di protezione degli utenti, tale da poter effettivamente impedire il danno (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez.
3, ord. 18 giugno 2019, n. 16295).
Tanto considerato, venendo al caso di specie, va rimarcato il fatto che la teste escussa ha reso una deposizione chiara, lineare e priva di contraddizioni, avendo assistito al sinistro.
E' versata in atti la foto dell'animale morto, martoriato dall'urto, riverso sull'asfalto.
Il preventivo e la fattura sono compatibili cronologicamente con le riparazioni imposte dal sinistro e con la spesa effettivamente sostenuta con il pagamento documentato dall'eseguito bonifico. In essi sono descritti i danni richiesti, che corrispondono a quelli dedotti in citazione.
Deve, quindi, considerarsi soddisfatto l'onere probatorio posto a carico dell'attore nei termini sopra specificati.
Dal canto suo, la non ha fornito la prova liberatoria, la dimostrazione, cioè, della riconducibilità CP_1 al "caso fortuito" della verificazione dell'evento, intesa come condotta dell'animale del tutto estranea alla sua sfera di controllo.
In primo grado la ha allegato l'adozione di Piani di gestione ed Atti di indirizzo, rilevanti semmai CP_1 sul controllo demografico della selvaggina, ma non sui rischi alla circolazione veicolare, in assenza di
5 prova dell'installazione, nei siti a rischio, di opportune protezioni e/o cartellonistica e/o segnalazione della presenza di fauna selvatica per la prevenzione dei danni che essa può causare.
Neppure è emersa una condotta anomala del danneggiato, idonea a ridurre o ad escludere la responsabilità della ex art. 1227 c.c.. CP_1
In accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, la va, dunque, Controparte_1 condannata al risarcimento del danno patito dall'odierno appellante, nella misura emergente dalla fattura e dal bonifico versati in atti, pari ad euro 6.504,59, da arrotondarsi equitativamente ad euro 7.500,00 per la c.d. “sosta tecnica” (bollo auto, premio assicurativo etc…), nonché per la rivalutazione e per gli interessi compensativi.
Spettano, inoltre, gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.
L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche CP_3
1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di euro 7.500,00 oltre interessi legali dalla presente Parte_1 pronuncia al saldo;
- condanna la al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida in euro 264,00 Controparte_1 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi per il primo grado, e in euro 382,50 per esborsi ed euro
2.906,00 per compensi per il secondo grado, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Francesco Russo.
6 Così deciso in Napoli, il 1.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1770/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 24.6.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), elett.te dom.to in Riardo (Ce), alla Via Aldo Moro, nr. Parte_1 C.F._1
15, presso e nello studio dell'avv. Francesco Russo (C.F. ), dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso - Email_1
APPELLANTE
E
1 (C.F.: , in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Napoli – via S. Lucia 81, rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Carbone (C.F. ), C.F._3 dell'Avvocatura Regionale - anna. egione.campania.it Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza nr. 471/24 del Tribunale di Benevento del 05/03/24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 15/04/2024 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Benevento ha rigettato, per difetto di prova “dell'evento e del nesso di causalità tra la condotta improvvida dell'animale ed il danno causato”, la domanda risarcitoria dal medesimo proposta avverso la in data 13/11/2020 per conseguire il risarcimento Controparte_1 dei danni a cose cagionati dall'impatto con un cinghiale selvatico della sua autovettura (marca , CP_2 modello Compass, tg. FX 289 WG), avvenuto la sera del 26/10/20 sulla S.R. “Fondo Valle Isclero”, con direzione Benevento - Sant'Agata de' Goti (Bn), nel tenimento del Comune di Dugenta (Bn):
Deduceva l'attore in citazione che l'autovettura era stata urtata violentemente dal cinghiale, che improvvisamente aveva attraversato la carreggiata;
che l'animale decedeva a seguito dell'urto, come da rilievo fotografico che allegava;
che la vettura riportava ingenti danni, sia a tutta la parte anteriore, sia a vari componenti interni della stessa, così come da preventivo e rilievi fotografici che allegava, in uno a quelli derivanti dalla c.d. “sosta tecnica”, per tutti i costi sostenuti (bollo auto, premio assicurativo etc…).
Radicatasi la lite, costituitasi la che resisteva alla domanda, espletata istruttoria con Controparte_1 prova testi, la causa era decisa con la sentenza appellata.
Riteneva il primo giudice la legittimazione passiva della inquadrava la domanda nell'art. 2052 CP_1
c.c.; rigettava la domanda per difetto di prova del fatto storico dedotto in citazione (ritenendo prive di data le foto, non attendibile la deposizione della teste escussa e insufficiente il preventivo); condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia e ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
La si è costituita con comparsa del 16.9.2024 (per l'udienza del 16/09/24 differita di Controparte_1 ufficio al 17/09), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
2 La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è fondato e meritevole di accoglimento.
Si duole l'appellante dell'errata valutazione delle risultanze della prova orale e documentale.
Giova, sul punto, richiamare quanto argomentato in sentenza.
“La documentazione versata in atti e le risultanze dell'attività istruttoria orale espletata non hanno fornito la prova dei fatti dedotti dall'attore. Si evidenzia che le riproduzioni foto-grafiche depositate dal unitamente all'atto di citazione Pt_1 non recano data per cui non possono essere ricondotte, con certezza, all'arco temporale nel quale l'incidente si sarebbe veri- ficato…Il paraurti anteriore del veicolo (vedi ultima foto Allegato D) presenta dei danni che non sembrano compatibili con il descritto violento impatto con un cinghiale, né sullo stesso si vedono tracce di sangue dell'animale raffigurato nell'allegato
B…A ciò si aggiunga che nell'immediatezza dell'evento non sono intervenute forze dell'ordine, che avrebbero potuto rilevare la presenza del cinghiale e constatare la verificazione dell'evento…anche la testimonianza resa dall'unico teste indicato dall'attore, , all'udienza del 3 ottobre 2022 non ha fornito elementi utili ai fini della ricostruzione Testimone_1 della dinamica dell'evento, at-teso che la teste ha riferito che “la macchina era tutta sfasciata sulla parte anteriore e non poteva marciare…così dando una descrizione dello stato del veicolo non rispondente alle riproduzioni fotografiche. A ciò si aggiunga che la teste in merito a diversi capi di domanda, ha affermato di non ricordare…”
L'appellante sottopone a puntuale critica le ragioni della decisione, evidenziando quanto segue.
I rilievi fotografici versati in atti sono stati sottoposti in originale e riconosciuti dall'unico teste esaminato, sig.ra , e il riconoscimento eseguito dal teste appare più che sufficiente a fondare il Testimone_1 giudizio di riconducibilità.
3 Il mancato intervento delle forze dell'ordine è giustificato dall'ora del sinistro, circa le 22.00, e dalla mancanza di feriti.
La teste esaminata è pienamente credibile in ordine alla riferita dinamica dell'incidente, a nulla rilevando che abbia fornito una versione soggettiva dei danni riportati dall'autoveicolo.
La sig.ra anziana madre dell'attore, trasportata sul veicolo al momento del sinistro, ha Tes_1 confermato l'assunto attoreo, riferendo di non ricordare nulla solo di quanto successo subito dopo l'urto a causa il forte shock causato dall'incidente. E tale circostanza è pienamente plausibile.
La teste ha, peraltro, fornito puntuale risposta in merito alle circostanze di tempo e luogo dell'incidente, all'impatto inevitabile con il cinghiale, alla morte dell'animale dopo l'urto, ai danni riportati dal veicolo, all'assenza di segnaletica indicante il pericolo di attraversamento animali selvatici e di dispositivi di protezione lungo la carreggiata.
Circa il preventivo prodotto a corredo dell'atto di citazione, nonché la fattura, con relativa contabile del bonifico eseguito (allegati alla memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), l'appellante deduce l'inutilità dell'escussione del carrozziere, che nulla avrebbe potuto aggiungere rispetto a quanto documentalmente provato.
Le doglianze sono fondate.
Giova preliminarmente un breve inquadramento della fattispecie.
La Suprema Corte, con l'ordinanza del 6.7.2020 n. 13848, ha avuto modo di precisare che, in materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n.
157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché - ai sensi dell'art. 2054, comma
1, c.c. - di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il CP_1 comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e
4 compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Quanto al regime di imputazione della responsabilità, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 cod. civ., sarà a carico del preteso danneggiato allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico. Siffatto onere potrà ritenersi soddisfatto allorché sia stata dimostrata la dinamica del sinistro, nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992, o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello
Stato.
La di contro, deve dimostrare il caso fortuito. CP_1
Viene in rilievo, in proposito, una nozione di caso fortuito analoga a quella elaborata dalla Suprema Corte con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ., in particolar modo con riguardo all'ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia estensione, in cui si dà rilievo alla concreta esigibilità da parte dell'ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene e nell'adozione di misure di protezione degli utenti, tale da poter effettivamente impedire il danno (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez.
3, ord. 18 giugno 2019, n. 16295).
Tanto considerato, venendo al caso di specie, va rimarcato il fatto che la teste escussa ha reso una deposizione chiara, lineare e priva di contraddizioni, avendo assistito al sinistro.
E' versata in atti la foto dell'animale morto, martoriato dall'urto, riverso sull'asfalto.
Il preventivo e la fattura sono compatibili cronologicamente con le riparazioni imposte dal sinistro e con la spesa effettivamente sostenuta con il pagamento documentato dall'eseguito bonifico. In essi sono descritti i danni richiesti, che corrispondono a quelli dedotti in citazione.
Deve, quindi, considerarsi soddisfatto l'onere probatorio posto a carico dell'attore nei termini sopra specificati.
Dal canto suo, la non ha fornito la prova liberatoria, la dimostrazione, cioè, della riconducibilità CP_1 al "caso fortuito" della verificazione dell'evento, intesa come condotta dell'animale del tutto estranea alla sua sfera di controllo.
In primo grado la ha allegato l'adozione di Piani di gestione ed Atti di indirizzo, rilevanti semmai CP_1 sul controllo demografico della selvaggina, ma non sui rischi alla circolazione veicolare, in assenza di
5 prova dell'installazione, nei siti a rischio, di opportune protezioni e/o cartellonistica e/o segnalazione della presenza di fauna selvatica per la prevenzione dei danni che essa può causare.
Neppure è emersa una condotta anomala del danneggiato, idonea a ridurre o ad escludere la responsabilità della ex art. 1227 c.c.. CP_1
In accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, la va, dunque, Controparte_1 condannata al risarcimento del danno patito dall'odierno appellante, nella misura emergente dalla fattura e dal bonifico versati in atti, pari ad euro 6.504,59, da arrotondarsi equitativamente ad euro 7.500,00 per la c.d. “sosta tecnica” (bollo auto, premio assicurativo etc…), nonché per la rivalutazione e per gli interessi compensativi.
Spettano, inoltre, gli interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.
L'accoglimento del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche CP_3
1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di euro 7.500,00 oltre interessi legali dalla presente Parte_1 pronuncia al saldo;
- condanna la al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida in euro 264,00 Controparte_1 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi per il primo grado, e in euro 382,50 per esborsi ed euro
2.906,00 per compensi per il secondo grado, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Francesco Russo.
6 Così deciso in Napoli, il 1.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
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