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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/12/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 51 /2025 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DINGHILE MICHELE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “prende atto che in data Parte_1
31.10.2025 è stata depositata perizia da parte del CTU che ha riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza amministrativa, insiste pertanto nel ricorso introduttivo e nella condanna dell' alla refusione delle spese processuali da distrarre in CP_2 favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ai fini della pratica forense, il sottoscritto difensore comunica che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa Melissa Mazzotta. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
15/01/2025 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“DEPRESSIONE MAGGIORE CON SPUNTI PSICOTICI, DISTURBO DELLA MEMORIA,
CIRROSI EPATICA SOTTOPOSTO A TRAPIANTO DÌ FEGATO, SUCCESSIVE COPLICANZE
PER STENOSI DELL'AS CO ASSOCIATA DILATAZIONE DELLE VIE
BILIARI INTRAEPATICHE. SOTTOPOSTO A ERCP SFINTEROTOMIA. POSIZIONAMENTO DÌ
ENDOPROTESI BILIARE PLASTICA. IN TRATTAMENTO CON TACROLIMUS. NA SX
E PERIARTRITE DX, IPOTROFIA MUSCOLARE DIFFUSA E TREMORE POSTURALE”,
DISTURBO DELLA DEAMBULAZION E DECADIMENTO COGNITIVO ENCEFALOPATIA
SC SC NI.
QUESITO accertare se il ricorrente si trovi nell' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua. Indicherà eventualmente il C.T.U. la decorrenza della prestazione.
COMMENTO
Il periziando presenta un quadro clinico di estrema gravità e complessità, caratterizzato da:
Depressione maggiore con spunti psicotici e disturbo della memoria, Cirrosi epatica trattata con trapianto di fegato, complicata da stenosi dell'anastomosi biliare e dilatazione delle vie biliari intraepatiche, con necessità di ERCP, sfinterotomia e posizionamento di endoprotesi biliare plastica.
Terapia immunosoppressiva, che comporta monitoraggio costante ed effetti collaterali, malattia neurodegenerativa slatentizzata o peggiorata dal Tacrolimus. Gonartrosi sinistra e periartrite destra, con ipotrofia muscolare diffusa e tremore posturale, che compromettono la deambulazione autonoma., decadimento cognitivo da encefalopatia vascolare ischemica cronica, con riduzione delle capacità cognitive e motorie. con impatto significativo sulla capacità di autodeterminazione e gestione delle attività quotidiane.
Alla luce della documentazione clinica e dell'osservazione diretta, si evidenzia: Incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita (alimentazione, igiene personale, gestione della terapia farmacologica). Compromissione cognitiva e psichiatrica tale da rendere necessaria una sorveglianza continua.
Conclusione: Il periziando soddisfa i requisiti previsti dalla Legge 18/1980 per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, in quanto: È totalmente inabile.. È incapace di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Si propone il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per un periodo limitato di 12 mesi, con eventuale rivalutazione al termine, in considerazione della possibile evoluzione clinica post trapianto e del trattamento psichiatrico in corso.
Considerazioni medico legali
Ai sensi della legge 18\80 ha diritto all'indennità' di accompagnamento la persona impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Nel caso in esame la patologia di cui
è affetto il signor nato il [...] è una patologia grave ed altamente Parte_1 invalidante, da concretizzare gli estremi sufficienti alla formulazione di un giudizio favorevole alla concessione dell'indennità di accompagnamento. data decorrenza: dalla data amministrativa con revisione a luglio 2026“ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa e revisione nel luglio 2026.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa e revisione luglio 2026;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 16/12/2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DINGHILE MICHELE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “prende atto che in data Parte_1
31.10.2025 è stata depositata perizia da parte del CTU che ha riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza amministrativa, insiste pertanto nel ricorso introduttivo e nella condanna dell' alla refusione delle spese processuali da distrarre in CP_2 favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ai fini della pratica forense, il sottoscritto difensore comunica che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa Melissa Mazzotta. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
15/01/2025 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“DEPRESSIONE MAGGIORE CON SPUNTI PSICOTICI, DISTURBO DELLA MEMORIA,
CIRROSI EPATICA SOTTOPOSTO A TRAPIANTO DÌ FEGATO, SUCCESSIVE COPLICANZE
PER STENOSI DELL'AS CO ASSOCIATA DILATAZIONE DELLE VIE
BILIARI INTRAEPATICHE. SOTTOPOSTO A ERCP SFINTEROTOMIA. POSIZIONAMENTO DÌ
ENDOPROTESI BILIARE PLASTICA. IN TRATTAMENTO CON TACROLIMUS. NA SX
E PERIARTRITE DX, IPOTROFIA MUSCOLARE DIFFUSA E TREMORE POSTURALE”,
DISTURBO DELLA DEAMBULAZION E DECADIMENTO COGNITIVO ENCEFALOPATIA
SC SC NI.
QUESITO accertare se il ricorrente si trovi nell' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua. Indicherà eventualmente il C.T.U. la decorrenza della prestazione.
COMMENTO
Il periziando presenta un quadro clinico di estrema gravità e complessità, caratterizzato da:
Depressione maggiore con spunti psicotici e disturbo della memoria, Cirrosi epatica trattata con trapianto di fegato, complicata da stenosi dell'anastomosi biliare e dilatazione delle vie biliari intraepatiche, con necessità di ERCP, sfinterotomia e posizionamento di endoprotesi biliare plastica.
Terapia immunosoppressiva, che comporta monitoraggio costante ed effetti collaterali, malattia neurodegenerativa slatentizzata o peggiorata dal Tacrolimus. Gonartrosi sinistra e periartrite destra, con ipotrofia muscolare diffusa e tremore posturale, che compromettono la deambulazione autonoma., decadimento cognitivo da encefalopatia vascolare ischemica cronica, con riduzione delle capacità cognitive e motorie. con impatto significativo sulla capacità di autodeterminazione e gestione delle attività quotidiane.
Alla luce della documentazione clinica e dell'osservazione diretta, si evidenzia: Incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita (alimentazione, igiene personale, gestione della terapia farmacologica). Compromissione cognitiva e psichiatrica tale da rendere necessaria una sorveglianza continua.
Conclusione: Il periziando soddisfa i requisiti previsti dalla Legge 18/1980 per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, in quanto: È totalmente inabile.. È incapace di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Si propone il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per un periodo limitato di 12 mesi, con eventuale rivalutazione al termine, in considerazione della possibile evoluzione clinica post trapianto e del trattamento psichiatrico in corso.
Considerazioni medico legali
Ai sensi della legge 18\80 ha diritto all'indennità' di accompagnamento la persona impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Nel caso in esame la patologia di cui
è affetto il signor nato il [...] è una patologia grave ed altamente Parte_1 invalidante, da concretizzare gli estremi sufficienti alla formulazione di un giudizio favorevole alla concessione dell'indennità di accompagnamento. data decorrenza: dalla data amministrativa con revisione a luglio 2026“ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa e revisione nel luglio 2026.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa e revisione luglio 2026;
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 16/12/2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini