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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5153/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Federica Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5153/2021 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Mazzucato Alberto e Callegaro Parte_1
Antonella;
Attrice contro
, , con il patrocinio dell'avv. Cellini Barbara;
Controparte_1 Controparte_2
Convenute
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Accertarsi e dichiararsi che le IGg.re e hanno indebitamente Controparte_1 Controparte_2 prelevato/trattenuto somme e gioielli rientranti nell'asse ereditario della de cuius, IG.ra Persona_1
e, conseguentemente, ricostituirsi l'asse ereditario previa restituzione/imputazione dei suddetti beni.
Nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che la IG.ra ha disposto in vita, in tutto o Persona_1
in parte, delle sue sostanze mediante donazione, si chiede che ne venga dichiarata la nullità per difetto di forma e conseguentemente, venga ricostituito l'asse ereditario previa restituzione/imputazione dei beni costituenti oggetto di tali donazioni.
In ogni caso, previo accertamento e ricostruzione dell'asse ereditario, disporsi la divisione del medesimo tra le parti ed eredi legittime in quanto figlie della de cuius secondo le rispettive quote spettanti pari a 1/3 ciascuna.
Con vittoria di spese e competenze di causa ex D. 55/2014.
pagina 1 di 27 Si chiede che venga ordinato alla IG.ra di presentare il rendiconto della gestione del Controparte_1
denaro presente nel libretto cointestato con la madre.
Si chiede che venga ordinato alla IG.ra di presentare il rendiconto della gestione Controparte_2
del denaro presente nel conto cointestato con la madre nonché del denaro costituente la quota parte dell'eredità della IG.ra di spettanza della IG.ra , denaro ricevuto in virtù Parte_2 Persona_1
della delega di cui al doc. 8.
Si chiede che venga ordinato alle IGg.re e di presentare il Controparte_2 Controparte_1
rendiconto anche della gestione dei beni mobili (gioielli) appartenuti alla de cuius e rimasti in possesso delle convenute dopo l'apertura della successione.
In via istruttoria:
Disporsi a carico di l'ordine di esibizione ex 210 c.p.c. della documentazione Controparte_3
relativa al libretto di risparmio postale n. 31842529, a carico di Banca Carige Fil. di VE di CO della documentazione relativa al deposito a risparmio n. 706/33/44 e a carico di Banca Patavina
Credito Cooperativo di Sant'Elena Fil. di VE di CO della documentazione relativa al deposito a risparmio n. 21-09-30251, tutti rapporti cointestati tra la convenuta Controparte_4
(della quale ultima è erede la de cuius ) e, in particolare, gli estratti conto dei
[...] Persona_1
suddetti rapporti della data più lontana possibile nel tempo fino al decesso della IG.ra Parte_2
09.10.2016. per le convenute: rigettarsi, per i motivi gradatamente esposti in narrativa, tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via istruttoria: senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione delle prove tutte indicate nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e, in particolare, anche dei seguenti capitoli di prova con
i testi in appresso indicati:
1) Vero che in data 5.11.1992, il IG. assisteva/partecipava ad un colloquio tra il Testimone_1 IG. , la IG.ra e la IG.ra , presso l'abitazione di Parte_3 Persona_1 Parte_1
via Provinciale n. 46 di VE di CO?
2) Vero che nell'occasione di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, il IG. si Parte_3 rivolgeva alla IA e al genero e diceva “vi regalo la Parte_1 Testimone_1
pagina 2 di 27 casa con l'intesa che mia moglie rimarrà a viverci fino alla fine dei suoi giorni e noi ci occuperemo delle spese e dei costi di casa”?
3) Vero che le bollette per utenze e costi dell'abitazione di via Provinciale n. 46 VE di CO (PD), in comproprietà di e a far data dal 5.11.1992, venivano Parte_1 Testimone_1 pagate, dopo la morte dell'usufruttuario (sopravvenuta nel gennaio 2018) con somme di Parte_3
appartenenza della IG.ra ? Persona_1
4) Vero che nel mese di aprile 2010, nel mese di dicembre 2011, nel mese di marzo 2012, nel mese di giugno 2012, nel mese di dicembre 2012, nel mese di marzo e dicembre 2013, nel mese di gennaio e maggio 2014, nel mese di febbraio, aprile e dicembre 2015, nel mese di marzo e dicembre 2016 e nel mese di gennaio, marzo, maggio e settembre 2017, lei sentiva la IG.ra , presso Persona_1
l'abitazione di via Provinciale n. 46 VE di CO, affermare, anche alla presenza di terze persone,
“ tieni le bollette di luce, acqua, gas, telefono, rifiuti di casa e vai a pagarle”? CP_2
5) Vero che si recava periodicamente, presso l'abitazione di residenza della Controparte_2
madre in via Provinciale n. 46 Corte di VE di CO, anche in coincidenza delle varie Persona_1
scadenze delle bollette relative alle utenze di casa della predetta (acqua, gas, luce, telefono, rifiuti,
Consorzio Bonifica, canone Rai TV) e riceveva dalle mani della madre le bollette in questione, unitamente ai vari bollettini per il pagamento (e di cui ai ns. doc.ti da 15 a 22, che si rammostrano)?
6) Vero che la IG.ra , nel corso degli anni, nello specifico, a partire dal Controparte_2
2009/2010 fino al 2017, si recava periodicamente presso l'Ufficio Postale di Corte di VE di CO in via Villa n. 3/B, negli orari mattutini di apertura degli uffici, dove presentava allo sportello le bollette intestate a , per le utenze di luce, acqua, gas, Consorzio di Bonifica Parte_1
Bacchiglione dell'abitazione di via Provinciale n. 46 Corte di VE di CO e le bollette intestate a
per rifiuti, telefono, canone RAI TV per la medesima abitazione? Persona_1
7) Vero che, in dette occasioni, la IG.ra pagava in contanti le bollette di cui al Controparte_2 capitolo che precede (e relative alle utenze ed ai costi dell'abitazione di via Provinciale n. 46 Corte di
VE di CO)?
8) Vero che , successivamente a quanto descritto nei capitoli 5 e 6, si recava Controparte_2 presso l'abitazione di residenza della madre in via Provinciale n. 46 Corte di VE di Persona_1
CO e consegnava alla predetta le bollette per utenze relative all'abitazione sopra meglio specificate, con le relative ricevute di avvenuto pagamento?
pagina 3 di 27 9) Vero che nel corso degli anni dal 2009 al 2017, la IG.ra si recava, almeno due Controparte_2
volte al mese, presso la Farmacia dott.ssa sita in via Provinciale n. 34 Controparte_5
Corte di VE di CO, per acquistare e pagare i farmaci in uso, per la IG.ra (ad es. Persona_1
Luvion, Lasix, Lobivon, Lanoxin, AD, ER, Lansoprazolo, Allopurinolo, Furosemide) e, per la precisione, nelle date ed orari indicati negli scontrini che si esibiscono al teste (si rammostra ns. doc. 21)?
10) Vero che nel corso degli anni dal 2009 al 2017, la IG.ra e Controparte_2 Controparte_1
si recavano, nel numero di due e/o tre volte per ciascun mese, presso il Panificio Pane SI di
[...]
, sito in via Conte Cappone n. 47 a Corte di VE di CO, per acquistare Parte_4
e/o pagare acquisti di generi alimentari per la IG.ra ? Persona_1
11) Vero che la IG.ra veniva ricoverata presso l'Ospedale Civile Immacolata Persona_1
Concezione di VE di CO dal 3.9.2017 al 22.9.2017 e dal 17.10.217 al 17.11.2017?
12) Vero che durante la degenza della IG.ra , presso l'Ospedale civile di VE di CO, Persona_1
nei periodi sopra indicati, la predetta veniva assistita dalle IG.re , , CP_6 Controparte_7
, , dal IG. e dalle figlie e Controparte_8 CP_9 Testimone_1 Controparte_1 [...]
? CP_2
13) Vero che la IG.ra dal 22.9.2017 al 17.10.2017 e dal 17.11.2017 e fino alla morte Persona_1 sopraggiunta il 28.11.2017 dimorava presso l'abitazione della IA sita in via Controparte_1
Beverare n. 29 VE di CO?
14) Vero che, nei periodi indicati al capitolo che precede, la IG.ra veniva assistita dalla Persona_1
IG.ra , per quattro ore al giorno, dal IG. e dalle sorelle P_ Testimone_1 CP_1
e ?
[...] Controparte_2
15) Vero che la IG.ra , dopo le dimissioni dall'Ospedale di VE di CO di cui ai Persona_1
capitoli che precedono, era allettata e cateterizzata?
16) Vero che nel settembre del 2017, la IG.ra riceveva incarico dalla IG.ra CP_6 R_
di assisterla durante la sua permanenza, presso il reparto di geriatria dell'Ospedale civile di
[...]
VE di CO (dal 3.9.2017 al 22.9.2017) e poi anche nel mese di ottobre 2017 (dal 17.10.2017 al
17.11.2017), dalle ore 7.00 alle 9.00 di ciascun giorno?
17) Vero che nel settembre del 2017, la IG.ra riceveva incarico dalla IG.ra Controparte_7 R_
di assisterla durante la sua permanenza presso l'Ospedale civile di VE di CO (dal
[...]
pagina 4 di 27
3.9.2017 al 22.9.2017) e poi anche nel mese di ottobre 2017 (dal 17.10.2017 al 17.11.2017), nel reparto di geriatria, dalle ore 9.00 alle 12.00 di ciascun giorno?
18) Vero che nel settembre del 2017, la IG.ra riceveva incarico dalla IG.ra Controparte_8 R_
di assisterla durante la sua permanenza presso l'Ospedale civile di VE di CO (dal
[...]
3.9.2017 al 22.9.2017) e poi anche nel mese di ottobre 2017 (dal 17.10.2017 al 17.11.2017), nel reparto di geriatria, dalle ore 12.00 alle 17.00 di ciascun giorno?
19) Vero che nel settembre del 2017, il IG. assisteva e stava con la IG.ra Testimone_1 R_
durante la permanenza di quest'ultima presso l'Ospedale civile di VE di CO (dal 3.9.2017
[...]
al 22.9.2017) e poi anche nel mese di ottobre 2017 (dal 17.10.2017 al 17.11.2017), nel reparto di geriatria, dalle ore 17.00 alle 21.00 di ciascun giorno?
20) Vero che nel settembre del 2017, la IG.ra riceveva incarico dalla IG.ra CP_9 R_
di assisterla durante la sua permanenza presso l'Ospedale civile di VE di CO (dal
[...]
3.9.2017 al 22.9.2017) e poi anche nel mese di ottobre 2017 (dal 17.10.2017 al 17.11.2017), nel reparto di geriatria, dalle ore 21.00 alle 7.00 di ciascun giorno?
21) Vero che, nel periodo dal 3.9.2017 al 22.9.2017 e dal 17.10.2017 al 17.11.2017, la IG.ra R_
, presso l'Ospedale di VE di CO, consegnava alle IG.re , ,
[...] Controparte_8 CP_9
€ 10,00 per ogni ora notturna prestata e € 8,00 per ogni ora diurna prestata in suo Controparte_7
favore?
22) Vero che, nel periodo dal 3.9.2017 al 22.9.2017 e dal 17.10.2017 al 17.11.2017, la IG.ra R_
, presso l'Ospedale di VE di CO, consegnava alla IG.ra € 25,00 a titolo di
[...] CP_6
“mancia” per ogni giornata passata con lei?
23) Vero che nel settembre del 2017, la IG.ra veniva incaricata, presso l'abitazione di P_
, sita in via Beverare n. 29 VE di CO, dalla IG.ra di assisterla per Controparte_1 Persona_1
quattro ore al giorno, dal 22.9.2017 al 17.10.2017 e poi anche nel mese di novembre 2017, dal
17.11.2017 al 28.11.2017?
24) Vero che, nel periodo dal 22.9.2017 al 17.10.2017 e dal 17.11.2017 al 28.11.2017, la IG.ra R_
, presso l'abitazione della IG.ra in via Beverare n. 29 VE di CO,
[...] Controparte_1 consegnava alla IG.ra € 8,00 per ogni ora passata con lei? P_
25) Vero che, in data 26.1.2011, il IG. riceveva a mani dalla IG.ra Testimone_1 Persona_1 la somma di € 5.000,00?
pagina 5 di 27 26) Vero che l'importo di cui sopra veniva impiegato, per l'acquisto di un nuovo camion per la sua attività di commerciante nei mercati all'aperto?
27) Vero che, successivamente al gennaio del 2008 e durante il periodo di convivenza del IG.
[...]
con la IG.ra , la IG.ra pagava i costi per le utenze della casa Tes_1 Persona_1 Persona_1
di via Provinciale n. 46 di Corte di VE di CO?
28) Vero che il bollettino di € 73,01 di Equitalia che le si rammostra, veniva pagato in data
23.12.2010, con somme appartenenti alla IG.ra (cfr. ns. doc. 24)? Persona_1
29) Vero che la IG.ra consegnava alla IG.ra , in occasione della Persona_1 Testimone_2 nascita del figlio il 24.1.2014, la somma in contanti di € 1.000,00? Persona_2
30) Vero che la IG.ra consegnava al IG. , in occasione della nascita Persona_1 Testimone_3 del figlio il 22.9.2004, la somma in contanti di € 1.000,00?
31) Vero che la IG.ra consegnava ai IG.ri e , in Persona_1 Testimone_2 Testimone_3 occasione del compleanno, la somma in contanti di € 100,00?
32) Vero che la IG.ra consegnava ai IG.ri e , in Persona_1 Testimone_2 Testimone_3 occasione di ogni Natale, Pasqua, la somma in contanti di € 50,00/100,00?
33) Vero che dopo la morte della IG.ra (28.11.2017), la IG.ra Persona_1 Parte_1
si recava nella casa di via Provinciale n. 46 VE di CO, dove prelevava documentazione
[...] attinente attestazioni di pagamenti effettuati per l'abitazione de qua?
Si indicano a testi: , via Provinciale n. 46 Corte di VE di CO sui capitoli da 1 a Testimone_1
28 e 33; , via Giosuè Carducci n. 1 Codevigo (PD), sui capitoli da 3 a 24, 27, 29, 30, Testimone_2
31, e 32; , via Redipuglia 22/b VE di CO (PD) sui capitoli 29, 30, 31 e 32; Testimone_3
, via IV Novembre n. 15 int. A GN (PD) sui capitoli 11, 12, 16 e 22; CP_6 CP_7
, di UG (PD) sui capitoli 11, 12, 17 e 21; , via Trieste n. 15 iny.
[...] Tes_4 P_
A VE di CO (PD) sui capitoli 13, 14, 15, 23 e 24; , via San Valentino n. 339 Controparte_8
LO (PD) sui capitoli 11, 12, 18, 20 e 21; , via Gramsci n. 23 LO (PD) CP_9 sui capitoli 11, 12, 18, 20 e 21; la dott.ssa presso l'omonima Farmacia in Controparte_5
via Provinciale n. 34 Corte di VE di CO sul capitolo 9; , presso il Panificio Pane Parte_4
SI, via Conte Cappone n. 47 a Corte di VE di CO sul capitolo 10; , presso il Parte_4
Panificio Pane SI, via Conte Cappone n. 47 a Corte di VE di CO sul capitolo 10.
In via istruttoria ancora:
pagina 6 di 27 nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie e, in particolare, qualora il
Tribunale ritenesse dovuta la rendicontazione da parte delle convenute, in ordine ai libretti postali cointestati con la madre, si chiede che il Signor Giudice voglia disporre analogo obbligo di rendicontazione, in capo all'attrice , per il libretto postale cointestato con la Parte_1
IG.ra presso n. 42150/000021235874 e che il Signor Giudice voglia Persona_1 CP_3 altresì ordinare a , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della CP_3 documentazione attestante i prelievi del 20.5.2008 di € 6.000,00 e di € 10.000,00 dal libretto postale cointestato tra e n. 42150/000021235874. Persona_1 Parte_1
Con integrale rifusione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio le sorelle Parte_1
e allegando che in data 28.11.2017 decedeva ab intestato la Controparte_1 Controparte_2
madre lasciando quali eredi legittime le tre figlie. Persona_1
Nell'atto di citazione l'attrice allegava che: al momento dell'apertura della successione la madre risultava cointestataria, insieme alla IA , di un libretto di risparmio acceso presso CP_1 [...]
in cui confluivano i ratei mensili della pensione della prima;
inoltre, la stessa era cointestataria CP_3
di altro libretto di risparmio acceso presso con la IA da cui emergevano CP_3 CP_2 due giroconti provenienti da altro libretto intestato alla de cuius, per € 33.750,50, oltre interessi e competenze maturate, costituenti complessivamente la quasi totalità della provvista;
da entrambi i libretti risultano prelievi ingiustificati rispetto alle necessità della madre, in particolare per € 12.226,72 dal libretto cointestato a e per € 42.440,29 dal libretto cointestato a nell'asse CP_1 CP_2 ereditario è ricompresa anche la quota parte dell'eredità spettante in successione di Parte_2
sorella della de cuius, liquidata a in forza di procura speciale rilasciata in data 5.10.2017 Persona_1
ad , che aveva trattenuto tali somme, non conosciute nel quantum. Controparte_2
Parte attrice chiedeva, pertanto, l'accertamento che le sorelle avevano prelevato somme e preziosi rientranti nell'asse ereditario e, previa ricostruzione della massa caduta in successione, la divisione dell'asse ereditario tra le parti secondo la quota di 1/3 ciascuna;
in subordine, in caso di accertamento della natura liberale delle disposizioni di denaro trattenute dalle figlie, dichiararsi la loro nullità per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 c.c.; in via istruttoria, chiedeva il rendiconto della gestione del pagina 7 di 27 denaro dei libretti riferiti a ciascuna sorella, nonché il rendiconto della gestione dei preziosi della madre.
Si costituivano ed , difese da un unico patrocinio, chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto delle domande attoree.
In particolare, le convenute deducevano che la de cuius, vedova del marito deceduto nel 2008, aveva continuato a vivere fino ad agosto 2017 nella residenza familiare sita in via Provinciale a VE di
CO, ceduta a mezzo di compravendita fittizia, dissimulante una donazione, dal padre all'odierna attrice e a suo marito , trattenendo per sé l'usufrutto; nel 2009 l'attrice si separava Testimone_1 dal marito e si trasferiva altrove, mantenendo la residenza e l'intestazione delle utenze di casa con le relative bollette (tanto che dal 2010 al 2017 i pagamenti venivano anticipati, insieme ad altre spese, dalle odierne convenute), mentre nella casa familiare continuavano a vivere la de cuius e
[...]
; la madre, pur avendo subìto un peggioramento fisico, era sempre stata capace di intendere Tes_1
e di volere, pertanto tutti i prelievi e le operazioni contestati erano stati effettuati per le sue necessità personali e secondo la sua volontà, risultando così infondata la pretesa attorea di vedersi restituita la quota di 1/3 di tutte le somme transitate nei rapporti bancari della madre;
il libretto cointestato con la IA era stato estinto ancora nel 2016 per concorde volontà delle cointestatarie;
l'attrice, CP_2
in ogni caso, aveva omesso di riferire di aver ricevuto in donazione dal padre la casa adibita a residenza familiare e che lei stessa era cointestataria di un libretto con la madre;
quanto ai preziosi, la madre possedeva unicamente la fede nuziale;
con riferimento, invece, alle somme percepite dall'eredità di sorella della de cuius, la somma corrispondeva ad € 5.136,14, incassati, su procura Parte_2
speciale rilasciata il 5.10.2017 dalla de cuius a a mezzo di quattro assegni e i relativi CP_2
importi venivano poi prelevati da per pagare il funerale della madre e le spese correlate, CP_1 pagate all'occorrenza brevi manu.
Le convenute eccepivano, inoltre, che l'attrice non avesse superato la presunzione di contitolarità delle somme depositate nei libretti cointestati con la madre;
quest'ultima, del resto, percepiva una pensione mensile di appena € 600,00, importo non sufficiente per la gestione delle spese quotidiane, pertanto i prelievi erano giustificati proprio dalla necessità di attingere ai risparmi;
in particolare, nel libretto cointestato tra la de cuius e la IA , confluiva anche la pensione della prima, Controparte_1
prelevata mensilmente per far fronte alle necessità quotidiane;
quanto ai prelievi contestati da tale libretto, l'importo di € 7.000,00 del 7.9.2017 si era reso necessario per far fronte alle spese per l'assistenza alla madre, dimessa da precedente ricovero e trasferitasi dalla IA , sino al CP_1
pagina 8 di 27 decesso;
le somme di € 2.889,80 del 10.11.2017 ed € 2.336,90 del 27.11.2017, provenienti dall'eredità di venivano utilizzate per il pagamento del funerale della madre e delle spese correlate;
Parte_2
quanto al libretto cointestato tra la de cuius e la IA che veniva estinto oltre un anno e CP_2
mezzo prima del decesso della madre, la provvista non era totalmente di pertinenza della madre, posto che i versamenti del 11.8.2009, 26.1.2010 e 3.1.2011 (per complessivi € 7.500,00) venivano eseguiti da con fondi propri;
quanto ai prelievi contestati da controparte, la somma di € 5.000,00, CP_2 prelevata il 26.1.2011, veniva consegnata a , ex marito dell'attrice, per acquistare la Testimone_1 licenza ed un furgone per proseguire nell'attività di commerciante di mercato all'aperto; l'importo di €
7.000,00, prelevato il 12.2.2016, veniva utilizzato per l'acquisto di due loculi nel cimitero di Corte di
VE di CO per la tumulazione della salma di e per quella della de cuius, nonché per Parte_2
lo spostamento delle ceneri dei genitori della de cuius stessa (il tutto pagato con tre distinti bonifici disposti da con proprio c/c, per un totale di € 7.294,04); la somma di € 25.500,00 prelevata CP_2
il 30.3.2016, era invece destinata alla ristorazione di tutte le somme fino a quel momento versate dalla IA “nell'interesse e per spese della madre e per quelle immediatamente prossime”, tra CP_2 le quali il saldo all'impresa funebre della quota di spese a carico della madre per la tumulazione della sorella ed una serie di spese dal 2009 al 2017, anche per le cure a domicilio divenute necessarie.
Secondo la ricostruzione delle convenute, dunque, tutte le operazioni contestate da parte attrice erano, in realtà, riconducibili alla volontà della madre, che non aveva disposto alcuna donazione e, anche laddove vi fossero delle regalie, le stesse avrebbero rappresentato delle donazioni di modico valore.
Le convenute eccepivano inoltre la prescrizione di ogni pretesa attorea, avendo l'attrice chiesto contezza di prelievi eseguiti anche oltre il decennio previsto;
infine, in subordine, in caso di accoglimento della richiesta di rendicontazione in capo alle convenute, chiedevano disporsi analogo obbligo anche in capo all'attrice con riferimento al libretto postale cointestato tra la medesima e la de cuius, estinto il 31.10.2009 e dal quale risulterebbero prelievi cospicui.
Alla prima udienza del 16.12.2021, tenutasi in modalità cartolare, su richiesta delle parti venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e fissata udienza per l'ammissione dei mezzi di prova al
23.6.2022.
La causa veniva istruita con ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti di di CP_3
esibire documentazione sui versamenti effettuati da sul libretto cointestato con la madre;
CP_2 sulla liquidazione della quota ereditaria spettante a sui prelievi di € 6.000,00 ed € Parte_2
10.000,00, rispettivamente del 20.5.2008 e 20.6.2009 dal libretto n. 42150/000021235874 cointestato pagina 9 di 27 tra la de cuius e l'attrice; nonché mediante prova per testimoni e per interrogatorio formale delle convenute sui capitoli di prova ammessi.
All'udienza del 24.3.2023 si procedeva con l'interrogatorio formale delle convenute nonché con l'escussione dei testi;
veniva rinnovato l'ordine di esibizione nei confronti di della CP_3
documentazione relativa alla liquidazione della quota ereditaria di Parte_2
A seguito dell'udienza del 16.11.2023 il Giudice istruttore, rigettando le ulteriori istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto vertenti su circostanza estranea all'oggetto del giudizio e non dedotta nei termini preclusivi per l'attività assertiva, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte depositate telematicamente, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione, formulata dalle convenute, di prescrizione “di qualsivoglia diritto avversario, posto che l'attrice chiede addirittura contezza di prelievi eseguiti anche oltre dieci anni or sono” (cfr. pag. 15 comparsa di costituzione).
Sul punto, parte attrice ha prodotto sin dall'atto di citazione le raccomandate notificate a ciascuna convenuta e datate 11.6.2018, con cui contestava i medesimi prelievi di cui è causa, effettuati dai libretti cointestati con la madre, intimando il versamento delle relative somme (cfr. doc. 9 ricorso); trattasi inequivocabilmente di atto di interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma 4 c.c. che, peraltro, non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione (nel caso di specie comunque presente), essendo sufficiente una dichiarazione che manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (cfr. Cass. Civ. n. 24913/2022).
Nella fattispecie in esame, i prelievi contestati sono relativi, al più presto, all'anno 2011 e pertanto l'eccezione di prescrizione è infondata.
3.
Prima di affrontare il merito delle singole questioni, occorre chiarire che l'attrice ha chiesto in via principale la ricostruzione dell'asse ereditario della defunta madre mediante restituzione Persona_1
da parte delle convenute di determinati prelievi effettuati dai conti cointestati con la de cuius, vuoi quali crediti della massa nei loro confronti, vuoi quali donazioni nulle per difetto di forma;
in via istruttoria (e non già quale domanda autonoma e distinta rispetto a quella di divisione, cfr. conclusioni pagina 10 di 27 di cui all'atto di citazione), ha chiesto a ciascuna convenuta il rendiconto della gestione del denaro presente sui rapporti cointestati.
Ed invero, all'esito dell'istruttoria (v. infra), può dirsi accertato che i libretti cointestati tra la de cuius e le convenute fossero effettivamente alimentati soltanto dalla prima e che, secondo le allegazioni delle stesse convenute, i prelevamenti e le movimentazioni di denaro da parte loro avvenivano per conto della madre o, comunque, per sostenere spese di cui la stessa era onerata.
La domanda dell'attrice, dunque, non deve qualificarsi quale petitio hereditatis (che mira all'accertamento della qualità di erede e alla conseguente restituzione dei beni ereditari posseduti senza titolo), essendo fondata sul diverso presupposto della gestione del denaro della madre da parte delle figlie e . CP_1 CP_2
Del resto, le stesse convenute hanno dedotto di aver utilizzato il denaro della madre per far fronte alle sue eIGenze quotidiane e di assistenza (anche tramite utilizzo di denaro proprio e successiva restituzione da parte della de cuius), ovvero per il pagamento di spese funerarie o attinenti all'eredità della sorella defunta, ciò che configura inequivocabilmente un'attività influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui;
risulta, poi, coerente con tale ricostruzione il rilascio di procura da parte della madre alla IA per l'eredità della zia CP_2 Parte_2
Per l'effetto, deve affermarsi che sussiste effettivamente in capo alle convenute l'obbligo di rendiconto quali mandatarie ex art. 1713 comma 1 c.c.; l'estinzione di tale rapporto per morte del mandante ex art. 1722, n. 4, c.c. e l'obbligo di rendiconto a carico del mandatario si collocano su piani diversi e non confondibili, talché l'evento morte spiega il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto in favore degli eredi del mandante in virtù delle norme generali in tema di successione mortis causa (cfr.
Cass. Civ. n. 7254/2013).
Tanto premesso, si ritiene che l'istruttoria esperita, sia a mezzo della documentazione prodotta da entrambe le parti e sia tramite gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., sia comunque esaustiva ai fini della decisione, tenendo conto in particolare che, come specificato dalla stessa attrice negli scritti conclusivi, non ha chiesto in via principale il rendiconto di ogni somma Parte_1
transitata sui libretti della de cuius, ma soltanto la restituzione di specifici e determinati prelievi, indicati sin dall'atto di citazione.
Pertanto, occorrerà valutare se le operazioni contestate siano state effettivamente compiute per conto e nell'interesse della de cuius da parte delle convenute;
in caso contrario, le somme prelevate saranno oggetto di un credito restitutorio nei confronti della massa ereditaria.
pagina 11 di 27 4.
e la IA erano cointestatarie del libretto di deposito a risparmio Persona_1 Controparte_1
acceso presso , filiale di Corte di VE di CO, n. 42150/000038969297, aperto in data CP_3
12.4.2012 e chiuso in data 24.3.2018 (cfr. docc.
3-4 fasc. attrice).
Parte attrice ha allegato la sussistenza di plurimi prelievi da tale libretto cointestato, la cui provvista era costituita esclusivamente dall'accredito della pensione spettante alla madre e, pertanto, deducedndo la cointestazione fittizia di tale rapporto.
Sin dall'atto introduttivo, l'attrice ha contestato le somme prelevate nei mesi antecedenti il decesso della madre per complessivi € 12.226,72 e, segnatamente:
- € 7.000,00 prelevati il 7.9.2017;
- € 2.889,80 prelevati il 10.11.2017;
- € 2.336,92 prelevati il 27.11.2017.
Parte convenuta ha rilevato che, all'epoca dei prelievi, la madre era capace di intendere e di volere – circostanza del resto pacifica in causa –, con la conseguenza che tali operazioni sarebbero riconducibili alla volontà della de cuius ed effettuati per far fronte alle sue necessità, negandone altresì in subordine la natura liberale.
Con particolare riferimento ai prelievi contestati, ha rilevato che il prelievo di € Controparte_1
7.000,00, effettuato il 7.9.2017, si era reso necessario per retribuire l'assistenza dovuta alla madre, ricoverata dal 3.9.2017 al 22.9.2017 e dal 17.10.2017 al 17.11.2017 e, una volta dimessa, ospitata a casa della IA;
le convenute hanno allegato, sul punto, che la madre necessitava di CP_1
assistenza continua, prestata principalmente dalle figlie e e dal genero CP_1 CP_2 [...]
, nonché da terze persone, le quali ultime venivano remunerate per la cura prestata, sia nelle Tes_1
ore diurne che in quelle notturne.
I prelievi di € 2.889,80 del 10.11.2017 e di € 2.336,92 del 27.11.2017, invece, erano stati destinati al pagamento del funerale della de cuius; a tal riguardo, con procura speciale del 5.10.2017 rilasciata ad
, delegava la IA a riscuotere le somme depositate sul libretto di Controparte_2 Persona_1 risparmio n. 31842529 presso l'Ufficio Postale di VE di CO, intestato alla de cuius per la quota di
1/2 (cfr. doc. 8 attrice) e corrispondenti alla quota di eredità pervenuta in successione di Parte_2 sorella della de cuius; in particolare, veniva autorizzata “a riscuotere, in nome e per conto CP_2 della mandante, le somme di spettanza della stessa ed a rilasciarne quietanza”; riscossa la somma spettante alla madre, nella ricostruzione offerta dalle convenute, aveva depositato gli CP_2
pagina 12 di 27 importi nel libretto cointestato con e quest'ultima aveva effettuato i prelievi in esame per CP_1
pagare il funerale della madre.
Tanto premesso, dalla documentazione prodotta in causa da ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in CP_3
data 10.2.2023 (di tenore analogo al doc. 3 fasc. attrice) emerge che, con riguardo al libretto di deposito a risparmio acceso presso , filiale di Corte di VE di CO, n. 42150/000038969297, CP_3
cointestato tra la de cuius e la IA , il potere di firma era riconosciuto ad entrambe le Controparte_1
cointestatarie del libretto (cfr. pag. 8 documentazione depositata in data 10.2.2023). CP_3
Il libretto, peraltro, era alimentato esclusivamente da accrediti a titolo di “stipendio/pensione” per circa
€ 600,00, corrispondenti, secondo le concordi allegazioni delle parti, all'ammontare della pensione percepita dalla de cuius; sul medesimo rapporto, poi, era pacificamente confluita anche la quota di spettanza di sull'eredità della sorella (cfr. pag. 10 comparsa di Persona_1 Parte_2
costituzione e risposta).
Gli elementi sopra esposti inducono a ritenere superata la presunzione di contitolarità del rapporto, la quale dà luogo ad un'inversione dell'onere probatorio, che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (cfr. ex multis Cass. civ. 18777 del 23.09.2015); nel caso di specie, è evidente che il libretto cointestato a e alla IA fosse alimentato Persona_1 CP_1
esclusivamente dalle sostanze della de cuius, che deve ritenersi unica titolare dei relativi importi.
Quanto ai prelievi contestati, secondo la lista dei movimenti contabili effettuati sul libretto di deposito a risparmio n. 42150/000038969297 (cfr. produzione del 10.2.2023, pagg. 13 e 14) CP_3 emergono i prelievi di € 7.000,00 del 7.9.2017, di € 2.889,80 del 10.11.2017 e di € 2.336,92 del
27.11.2017.
Tali somme risultano incassate dalla convenuta , come confermato da Controparte_1 CP_3 con comunicazione del 4.6.2018, da cui emerge che “in merito ai prelievi da POS relativi ai giorni
10/11/2017, 27/11/2017, 07/09/2017 effettuati su libretto n. 38969297, da ulteriori ricerche è emerso che sono stati effettuati tutti e tre da sportello con carta libretto n. 71156687 intestata ad CP_1
” (cfr. doc. 4 attrice).
[...]
Del resto, la convenuta non ha contestato di aver effettuato i prelievi, ma ha dedotto di aver utilizzato le somme per retribuire l'assistenza ospedaliera e domestica dovuta all'anziana madre (per € 7.000,00 complessivi) e per il successivo pagamento delle esequie.
pagina 13 di 27 La destinazione della somma di € 7.000,00 prelevata dal libretto in esame è stata oggetto di prova orale, sui capitoli di prova formulati dalle convenute e ammessi con ordinanza istruttoria del 23.9.2022; in particolare, le convenute hanno chiesto di provare che i testimoni avessero ricevuto incarico da parte della de cuius di assisterla, nei periodi di degenza ospedaliera (dal 3.9.2017 al 22.9.2017 e poi dal
17.10.2017 al 17.11.2017), in specifici orari del giorno o della notte, con una retribuzione fissa (€ 8,00 per ogni ora diurna, € 10,00 per ogni ora notturna ovvero € 25,00 a titolo di mancia per ogni giornata, con riguardo alla sola teste , cfr. capitoli da 16 a 24 parti convenute). CP_6
Considerando le dichiarazioni testimoniali nel loro complesso, appare smentita la ricostruzione fornita dalle convenute essendo emerso, da un lato, che non vi fossero degli orari fissi per l'assistenza prestata a – per quanto le persone amiche e della famiglia si susseguissero in modo da non Persona_1
lasciarla mai sola - e, dall'altro lato, che non vi era alcuna retribuzione prestabilita, quanto piuttosto piccole somme remuneratorie, non certo riconducibili agli importi dedotti nei capitoli di prova.
Salva la teste , cognata della convenuta che si è limitata a confermare i Controparte_7 CP_2 capitoli di prova a lei riferiti (precisando comunque che “eravamo tutti imparentati e chi poteva andava” a prestare assistenza alla de cuius), dall'esame di tutte le altre dichiarazioni testimoniali non emerge affatto una presenza su turni quotidiani e ad orari predeterminati.
amica di vecchia data della famiglia , ha riferito di essere andata nel 2017 ad CP_6 CP_1 assistere ma “non proprio alle 9 di ciascun giorno… comunque andavo anche in altri Persona_1 orari, anche di pomeriggio”, specificando che la propria assistenza veniva prestata “così, per favore”, essendole stato chiesto di dare una mano dalle sorelle e . CP_1 Controparte_2
cognata di con riferimento agli orari della sua presenza ha risposto “è vero CP_9 CP_2 in parte, non andavo tutti i giorni, quando c'era bisogno, perché ci davamo una mano un po' tutti, intendo più o meno i parenti e conoscenti;
quando si poteva, quando uno poteva andava e ci scambiavamo così qualche tempo per ciascuno per dare una mano”; del tutto analoghe le dichiarazioni di che non ha confermato gli orari riportati dalle convenute, riferendo che “andavo a Controparte_8
orari quando mi veniva chiesto, quando avevano bisogno i IGnori, poteva essere sempre, mattina, pomeriggio, qualche volta a tarda sera”.
IA di che ha potuto riferire anche sulle altre testi, con Testimone_2 Controparte_2 riguardo agli orari ha precisato che “so che andavano al bisogno. C'era sempre qualcuno perché la nonna praticamente aveva bisogno di essere sempre seguita… c'era bisogno di assistenza continua.
C'erano diverse persone che si davano il cambio o andavano a trovarla. Io magari andavo il
pagina 14 di 27 pomeriggio ma quando avevo tempo in generale andavo sempre… erano presenze costanti che si vedevano, io andavo tutti i giorni, ripeto, non so l'orario ma queste persone c'erano”.
Venendo al teste , ex coniuge dell'odierna attrice, va respinta l'eccezione di Testimone_1 incapacità a testimoniare del teste formulata da parte attrice all'udienza del 24.3.2023; a tal riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., n. 21239 del 9.8.2019).
Il teste non appare portatore di un interesse giuridico attuale e concreto, che potrebbe legittimare Tes_1 la sua partecipazione al processo processo, anche considerato che l'immobile in cui egli aveva continuato a vivere con la de cuius non è oggetto dell'odierno giudizio e, quand'anche egli avesse sostenuto alcune delle spese abitative insieme alla de cuius, la circostanza non è certo idonea a costituire un interesse giuridico in capo al teste.
Si ritiene altresì che il testimone sia attendibile, avendo riguardo alla coerenza del contenuto delle sue dichiarazioni (cfr. ex multis Cass. civ. n. 19215 del 29.9.2015), anche in relazione alla concordanza rispetto alle altre dichiarazioni testimoniali, che peraltro appaiono favorevoli alla posizione dell'attrice stessa.
Ed infatti, secondo il teste “orari non ce ne erano, potevamo arrivare quando potevamo, o io o Tes_1 una delle figlie, magari io le chiedevo, alla IGnora , se poteva sostituirmi un'ora CP_6 quando non potevo”, mentre le altre persone si recavano in ospedale “per darle da mangiare, quell'ora per darle da mangiare, non sempre, quando c'era bisogno” oppure “qualche notte quando non poteva la IA, la all'occorrenza”, sostenendo chiaramente che “non c'erano orari. Anche loro si Parte_5 sono proposte di aiutarci visti i problemi che avevamo perché 24 ore su 24 non era facile”.
pagina 15 di 27 Soprattutto, la circostanza che la de cuius corrispondesse a tali persone la somma di € 8,00 per ogni ora diurna ed € 10,00 per ogni ora notturna, allegata dalle convenute, non ha trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni testimoniali, che anzi hanno smentito la sussistenza di una paga oraria di tale entità.
Tutti i testi escussi, nella sostanza, hanno riferito di aver percepito delle piccole somme a remunerazione dell'assistenza prestata alla de cuius, escludendo di aver concordato “cifre precise”, avendo piuttosto ricevuto “un presente… [ diceva alle figlie 'mi raccomando dai Persona_1 qualcosa alla IGnora ” ( ); una “mancetta, una roba tanto per accontentarla. … Per_3 CP_6
c'è stata una mancetta ma…proprio no, non li avrei neanche voluti 10 euro all'ora in una situazione così” ( ; “poco più di una mancia… per il disturbo, per la benzina (…) ma non c'era CP_9 proprio una quota da pagare” ( ); un “compenso” ma non cifre precise ( P_ CP_8
.
[...]
coerentemente con quanto riferito da ha riportato che la nonna, Testimone_2 CP_6 rivolgendosi alle figlie, diceva “'daghe qualcosa a ste tose' in dialetto. So che la nonna dava sempre qualcosa, ma non è che vedevo le cifre. (…) So che la nonna chiedeva se aveva dato qualcosa a livello economico…”; del tutto analoghe le dichiarazioni di , secondo cui “mia suocera dava Testimone_1
il permesso di dare un contributo spese per il disturbo per la benzina, per non esser completamente di peso, come ringraziamento… non ho mai sentito parlare di cifre o tariffe… contribuiva come spese per il disturbo”.
Alla luce di quanto sopra esposto, il prelievo di € 7.000,00 da parte di non può dirsi Controparte_1
giustificato da spese di assistenza per la madre.
La tesi delle convenute appare poco verosimile, considerato che secondo le allegazioni di cui alla comparsa di costituzione, l'assistenza era prestata principalmente dalle due figlie e dal genero, che si facevano aiutare da terze persone, queste ultime compensate;
orbene, la somma di € 7.000,00 per la remunerazione di un'assistenza prestata, per circa due mesi complessivi, da terzi – peraltro anch'essi familiari o amici – appare del tutto sproporzionata, considerando che questi si alternavano alle convenute e al genero.
Dalla prova testimoniale è infatti emerso che la gestione dell'assistenza alla de cuius nel periodo indicato fosse a livello familiare, al bisogno, senza orari prestabiliti e sostanzialmente gratuita, considerato che le somme corrisposte erano al più a titolo di mancetta per il disturbo.
pagina 16 di 27 Anche a ritenere che la de cuius corrispondesse modiche cifre brevi manu alle parenti o amiche che aiutavano le figlie e il genero nell'assistenza, il prelievo di € 7.000,00, alla luce dell'istruttoria espletata e delle allegazioni di parte, non risulta giustificato.
In conclusione, trattandosi di prelievo pacificamente effettuato da allo sportello dal Controparte_1
deposito a risparmio cointestato con la madre, lo stesso non può costituire donazione di denaro, né diretta né indiretta, in difetto di un atto di disposizione riconducibile alla de cuius.
Per l'effetto, deve ravvisarsi in capo ad un obbligo di restituzione delle somme Controparte_1
prelevate, da imputare al relictum.
dovrà pertanto restituire alla massa l'importo di € 7.000,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1
data del prelievo al saldo.
Venendo ai prelievi di € 2.889,80 del 10.11.2017 e di € 2.336,92 del 27.11.2017, gli stessi risultano dalla documentazione contabile depositata in causa da in data 10.2.2023. CP_3
Nella ricostruzione di parte convenuta, tali prelevamenti sarebbero stati destinati al pagamento del funerale della de cuius: con procura speciale del 5.10.2017 rilasciata ad , Controparte_2 R_
delegava la IA a riscuotere le somme depositate sul libretto di risparmio n. 31842529 presso
[...]
l'Ufficio Postale di VE di CO, intestato alla de cuius per la quota di 1/2 (cfr. doc. 8 attrice) e corrispondenti alla quota di eredità pervenuta in successione di sorella della de cuius; in Parte_2 particolare, veniva autorizzata “a riscuotere, in nome e per conto della mandante, le CP_2 somme di spettanza della stessa ed a rilasciarne quietanza”; riscossa la somma spettante alla madre, avrebbe depositato gli importi nel libretto cointestato tra la de cuius e la IA;
CP_2 CP_1 infine, quest'ultima avrebbe effettuato i prelevamenti in esame per pagare il funerale della madre.
Sul punto, si rileva quanto segue.
Dal documento 4 delle convenute emergono i quattro assegni a mezzo dei quali veniva incassata da
, su procura speciale rilasciata dalla madre, la quota di eredità spettante alla de Controparte_2 cuius per successione della sorella pari a complessivi € 5.136,14: nello specifico, in data Parte_2
25.10.2017 venivano emessi tre assegni circolari rispettivamente di € 1.328,09, € 766,47 ed € 704,66 e, successivamente, in data 17.11.2017 un vaglia postale circolare per € 2.336,92.
Dal doc. 3 di parte attrice, risulta che in data 9.11.2017 i tre assegni di € 704,66, € 766,47 ed €
1.328,09, per complessivi € 2.799,22 venivano incassati nel libretto cointestato tra la de cuius ed
; il giorno seguente (10.11.2017), dal medesimo libretto è stato disposto un pagamento Controparte_1 di € 2.889,80, con una differenza € 90,58 rispetto all'accredito (e, pertanto, di importo pressocché
pagina 17 di 27 analogo a quanto versato); successivamente, in data 27.11.2017 nel medesimo libretto veniva versato l'importo di € 2.336,92, il quale veniva contestualmente prelevato nel suo esatto ammontare.
Premesso che risulta documentalmente provata la ricostruzione fattuale offerta da parte convenuta, secondo cui le somme giunte a per la successione della sorella sono state prelevate, a Persona_1
mezzo di procura speciale, dalla IA e transitate sul conto cointestato tra la Controparte_2
madre ed , occorre valutare la destinazione di tali pagamenti. Controparte_1
Parte convenuta ha riferito che tali somme sono state utilizzate per il pagamento delle spese funebri della madre, allegando a tale proposito la fattura quietanzata rilasciata in data 5.12.2017 per un totale di
€ 4.350,00 (cfr. doc. 5 convenute).
Considerato che è deceduta il 28.11.2017 e tenendo conto della contiguità temporale dei Persona_1
pagamenti e prelievi delle somme provenienti dalla quota di eredità di è presumibile che Parte_2 il prelievo di € 5.136,14, provenienti dall'eredità di fosse avvenuto proprio in previsione Parte_2
delle spese da affrontare in conseguenza del decesso della de cuius, in specie quelle funerarie.
Tale conclusione è avvalorata dall'entità delle spese documentate sostenute dopo la morte della de cuius (cfr. doc. 5 convenute sopra richiamato), ritenendosi verosimile che la differenza tra queste e il prelievo effettuato fosse da imputare alle spese correlate al rito funebre, come dedotto dalle convenute sin dalla comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 6).
In conclusione, pertanto, i prelievi di € 2.889,80 del 10.11.2017 e di € 2.336,92 del 27.11.2017 dal libretto di deposito a risparmio n. 42150/000038969297, cointestato tra la de cuius ed , Controparte_1
appaiono giustificati dalle spese dedotte e documentate dalle convenute;
di conseguenza, non vi è obbligo di restituzione alla massa delle somme prelevate.
5. era altresì cointestataria con la IA del libretto di risparmio acceso Persona_1 Controparte_2
presso , filiale di Corte di VE di CO, n. 42150/000032419489, aperto in data CP_3
11.8.2009 e chiuso in data 9.4.2016 (cfr. doc. 5 fasc. attrice).
Parte attrice ha allegato la sussistenza di plurimi prelievi anche da tale libretto (cfr. doc. 6 attrice), alimentato, nella ricostruzione di parte, pressocché totalmente da provviste della madre;
segnatamente, ad eccezione di tre piccoli versamenti per complessivi € 7.500,00, i depositi iniziali di € 20.000,00 ed €
13.750,50, risalenti rispettivamente al 11.8.2009 ed al 24.10.2009, costituiscono in realtà giroconti provenienti da altro libretto intestato alla de cuius presso (con la prima memoria CP_3
pagina 18 di 27 istruttoria, parte attrice ha poi precisato che tale ultimo libretto era in realtà cointestato tra la stessa attrice e la madre).
Sul punto, parte convenuta ha eccepito in primis la chiusura del conto ancora nel 2016, prima del decesso della madre, nonché la genericità delle pretese attoree, allegando che i versamenti effettuati sul conto cointestato provenissero da fondi propri.
Dalla documentazione contabile prodotta in data 1.12.2022 e 10.2.2023 da in CP_3 ottemperanza all'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., emerge che nel libretto in esame non vi fossero accrediti periodici, ma soltanto alcuni versamenti iniziali (in data 11.8.2009, € 20.000,00 ed
€ 4.500,00; in data 24.10.2009, € 13.750,50; in data 26.1.2010, € 2.000,00; in data 3.1.2011, €
1.000,00), seguiti da soli accrediti per interessi e competenze.
Con riferimento alla provvista iniziale, parte attrice ha allegato che i versamenti di € 20.000,00 del
11.8.2009 ed € 13.750,50 del 24.10.2009 provenivano da libretto acceso presso , n. CP_3
42150/000032419489, cointestato tra la de cuius e la stessa attrice;
quest'ultima non aveva mai avuto la disponibilità del libretto cointestato con la madre la quale, col declinarsi dei rapporti, aveva progressivamente svuotato e infine estinto tale libretto e tale ultima circostanza non è mai stata specificamente contestata da parte delle convenute.
Dalla lista di movimenti su tale ultimo libretto, secondo la rendicontazione proveniente da
[...]
(cfr. deposito del 1.12.2022), emergono effettivamente due prelievi di € 20.000,00 del CP_3
11.8.2009 e di € 13.750,50 del 24.10.2009 dal libretto cointestato tra la de cuius e l'attrice; le date coincidono con le operazioni speculari di versamento, effettuate nel libretto n. 42150/000032419489 cointestato con la convenuta , confermando così la ricostruzione di parte attrice. CP_2
Con riferimento, invece, ai versamenti di € 4.500,00 del 11.8.2009, di € 2.000,00 del 26.1.2010 e di €
1.000,00 del 3.1.2011, parte convenuta ha eccepito di averli effettuati con fondi personali, senza tuttavia fornire alcuna dimostrazione di tale assunto.
Orbene, richiamata la giurisprudenza già citata sulla presunzione di contitolarità dei rapporti bancari, si ritiene che vi siano elementi gravi, precisi e concordanti nel senso che la provvista del conto cointestato tra la de cuius e la IA fosse alimentato con provvista della prima. CP_2
È infatti provato che i due versamenti maggiori, per complessivi € 43.750,50, provenissero dalla de cuius e pure il versamento di € 4.500,00 deve ritenersi di pertinenza di in quanto coevo a Persona_1 quello di € 20.000,00; si tratta di elementi che convergono nel senso dell'intestazione alla madre di tutte le somme depositate dal libretto, laddove con riguardo agli ulteriori due versamenti, di importo pagina 19 di 27 trascurabile rispetto ai precedenti (€ 3.000,00 complessivi), non vi è alcun riscontro documentale circa la provenienza dalla cointestataria del conto.
Il libretto n. 42150/000032419489 risulta solo formalmente cointestato tra ed Persona_1 [...]
, con la conseguenza che l'integrità della provvista è da intendersi riferita alla de cuius. CP_2
Con riferimento a tale libretto, parte attrice ha contestato i seguenti prelievi: € 5.000,00 del 26.1.2011,
€ 7.000,00 del 12.2.2016 ed € 25.500,00 del 30.3.2016, per complessivi € 37.500,00 (cfr. sempre doc. 5 fasc. attrice).
I prelievi effettuati emergono dalla documentazione contabile prodotta da in data CP_3
1.12.2022 e 10.2.2023, in ottemperanza all'ordine ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nonché dalla documentazione allegata da parte convenuta.
La convenuta ha eccepito che l'importo di € 5.000,00 era stato prelevato in data 26.1.2011 e consegnato brevi manu da al genero , ex coniuge dell'odierna attrice, Persona_1 Testimone_1 per l'acquisto della licenza e di un furgone necessari per l'attività di commerciante.
L'importo, secondo la prova testimoniale esperita, risulta essere stato effettivamente corrisposto dalla de cuius al genero (cfr. verbale in data 24.3.2023).
Non risulta pertanto provato che tale somma fosse stata indebitamente prelevata o percepita da CP_2
essendo piuttosto emerso che la de cuius, la cui capacità di intendere e volere non è mai stata in
[...] discussione, li avesse utilizzati per consegnarli a un terzo estraneo all'odierno giudizio, che ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria tra sorelle, previa ricostruzione del relictum mediante restituzione delle somme indebitamente prelevate ovvero percepite a titolo di donazione da parte delle convenute.
Di conseguenza, la somma di € 5.000,00 non potrà essere oggetto di restituzione da parte della convenuta . CP_2
Quanto alla somma di € 7.000,00, prelevata in data 12.2.2016, parte convenuta ha dedotto che la stessa era stata utilizzata dalla de cuius, a mezzo della IA , per l'acquisto di due loculi (nn. 70- CP_2
71) presso il Cimitero di Corte di VE di CO, “per la tumulazione della salma della sorella Pt_2
e, in futuro, per la propria, nonché per lo spostamento (estumulazione e ricollocazione) delle
[...] ceneri dei genitori e ”, al fine di rifondere la stessa IA Persona_4 CP_11 CP_2 la quale, a mezzo di tre distinti bonifici bancari tratti dal proprio c/c, aveva corrisposto € 7.294,04 in favore della Tesoreria del Comune di VE di CO (con una differenza, a carico della convenuta, di €
294,04).
pagina 20 di 27 La ricostruzione offerta dal patrocinio di trova riscontro nelle risultanze Controparte_2
documentali agli atti: dal doc. 8 depositato in giudizio dalle convenute, infatti, emerge che il 12.2.2016
– e, dunque, contestualmente al prelievo effettuato dal libretto cointestato tra la convenuta e la madre –
l'importo di € 7.000,00 veniva versato nel conto corrente personale di , la quale Controparte_2
provvedeva, nel corso della stessa giornata, ad effettuare tre distinte disposizioni di pagamento nei confronti della Tesoreria del Comune di VE di CO per l'estumulazione e la concessione di due loculi, numeri 70 e 71, per e Parte_2 Persona_1
I tre bonifici, di rispettivi importi pari ad € 1.628,00, € 2.833,04 ed € 2.833,00, complessivamente considerati ammontano, effettivamente, proprio ad € 7.294,04.
In conclusione, il prelievo di € 7.000,00, effettuato in data 12.2.2016, appare giustificato alla luce della documentazione prodotta in giudizio e, pertanto, non costituisce oggetto di restituzione alla massa;
parte convenuta non ha formulato alcuna domanda relativa alla restituzione delle somme sostenute in eccesso e, pertanto, è preclusa alcuna statuizione sul punto.
Infine, il prelievo di € 25.500,00, effettuato in data 30.3.2016, si era reso necessario “per il ristoro di tutte le somme fino a quel momento versate dalla IA , nell'interesse e per spese della CP_2 madre e per quelle immediatamente prossime”, secondo la ricostruzione di parte convenuta (cfr. pag.
12 comparsa di costituzione e risposta).
In particolare, ha allegato di aver provveduto al saldo, nei confronti dell'impresa Controparte_2 funebre Sartori, della quota di € 762,00 a carico della madre per la tumulazione della sorella Pt_2
come da relativa fattura rilasciata a nome della de cuius (cfr. doc. 7 convenute); inoltre,
[...] nell'ottobre 2018, la convenuta aveva provveduto al pagamento, a mezzo di assegno bancario per €
3.500,00, sempre a favore delle onoranze Sartori, per il completamento dei loculi precedentemente acquistati (cfr. doc. 8 convenute); la convenuta, inoltre, aveva anticipato per conto della madre, tra il
2009 e il 2017, ulteriori spese per farmaci, utenze relative all'abitazione di via Provinciale in VE di
CO, acquisto di legname, pagamenti in favore di Equitalia per la domanda di invalidità della madre, nonché per la fattura finale dovuta per la linea telefonica con conseguente disdetta.
La convenuta ha depositato ampia documentazione delle spese sostenute negli anni e, a tal riguardo, occorre valutare entro quali limiti possa dirsi raggiunta la prova dell'esistenza del credito in capo ad nei confronti della madre, tale da giustificare il prelievo di € 25.500,00 a titolo di Controparte_2
rimborso delle spese anticipate.
Risultano documentalmente provati, in particolare, i seguenti esborsi:
pagina 21 di 27 - € 762,00, relativi al pagamento della quota di spese, a carico di per la tumulazione Persona_1
della sorella premorta (cfr. doc. 7 convenute); per quanto la fattura non sia quietanzata, Parte_2
la controparte non ha specificamente contestato la provenienza del pagamento da parte della sorella a mezzo bonifico bancario, come indicato nella fattura;
CP_2
- € 3.500,00, saldati a mezzo assegno in favore di Onoranze Funebri Sartori per il completamento di due loculi nel cimitero di VE di CO (cfr. doc. 8 convenute): le due fatture allegate erano state emesse l'una per € 1.928,00 e l'altra per € 1.688,00, per complessivi € 3.616,00, di talché può ritenersi che l'assegno per € 3.500,00, emesso da a favore di fosse volto al Controparte_2 CP_12
pagamento di tali prestazioni;
- € 481,33 per spese relative a farmaci assunti dalla madre, come emerge dagli scontrini fiscali di cui al doc. 21, limitatamente a quelli fiscalmente riferiti alla de cuius e leggibili, per i quali è verosimile che il saldo avvenisse in contanti, posto che dagli scontrini emessi non risulta traccia di pagamenti elettronici;
la circostanza che fosse la sola a recuperare presso la farmacia comunale le Controparte_2
prescrizioni mediche per la madre è stata oggetto di prove orali, segnatamente con la testimonianza resa dalla farmacista dott.ssa la quale ha confermato che per tali incombenze in Controparte_5 farmacia “si recava solo la IGnora ” (cfr. verbale udienza del 16.11.2023); appare, invece, CP_2
irrilevante il doc. 10 della convenuta, trattandosi di mero documento riepilogativo di provenienza della stessa convenuta;
- € 50,00 per il pagamento della certificazione dell'invalidità civile in capo a dimostrato Persona_1
da fattura quietanzata prodotta dalla convenuta (cfr. doc. 13); per un totale di € 4.793,33.
Con riferimento alle utenze pagate da per conto della madre, si osserva che tutte le Controparte_2 bollette depositate in giudizio sono riferite all'abitazione sita in via Provinciale in VE di CO, in cui risiedeva insieme all'attrice ed al coniuge;
dopo la separazione dei Persona_1 Testimone_1 coniugi, vi manteneva l'effettiva residenza soltanto insieme alla de cuius, secondo Testimone_1
quanto allegato da entrambe le parti.
Sul punto, si rileva che la stessa attrice ha dedotto che la madre aveva risieduto per tutta la vita nell'immobile intestato alla IA “la quale ne ha pagato tutte le bollette fino a Parte_1 marzo 2010 senza mai nulla chiedere alla madre”; è inoltre pacifico in atti che, salva la liquidità per circa € 43.000,00 di cui al paragrafo precedente, la madre percepisse unicamente la pensione per €
600,00 mensili, di talché è verosimile che, così come la IA convivente si fosse occupata di pagare le pagina 22 di 27 bollette anche per conto della madre, a seguito della cessazione della convivenza avesse provveduto a tali esborsi la IA che ha prodotto documentazione relativa agli esborsi sostenuti per CP_2
eIGenze abitative della madre.
Si ritiene di poter prendere in considerazione, alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta e dei fatti per come sopra emersi, i soli importi successivi al marzo 2010 ed escludendo le fatture intestate a : Testimone_1
- € 1.342,37 con riferimento all'utenza ENEL-luce, per le fatture emesse a far data da aprile 2010, seppure ancora intestate ad (cfr. doc. 15 convenute), comprensivi del Parte_1
pagamento degli oneri amministrativi di cui ai relativi bollettini;
- € 5.430,06 con riferimento all'utenza ENEL-gas, per le fatture emesse a far data da aprile 2010, seppure ancora intestate ad (cfr. doc. 16 convenute), comprensivi del Parte_1
pagamento degli oneri amministrativi di cui ai relativi bollettini;
- € 668,54 con riferimento all'utenza dell'acqua, per le fatture ancora intestate ad Parte_1
(cfr. doc. 17 convenute), comprensivi del pagamento degli oneri amministrativi di cui ai relativi
[...]
bollettini;
- € 1.882,55 con riferimento all'utenza del telefono, per fatture intestate personalmente a Persona_1
(cfr. doc. 18 e doc. 25 convenute), comprensivi del pagamento degli oneri amministrativi di cui ai relativi bollettini;
- € 1.272,23 con riferimento all'utenza dello smaltimento rifiuti, per fatture intestate personalmente a
(cfr. doc. 19 convenute), comprensivi del pagamento degli oneri amministrativi di cui ai Persona_1
relativi bollettini;
- € 110,50 con riferimento al canone Rai tv, per fatture intestate personalmente a (cfr. Persona_1
doc. 20 convenute);
- € 163,45 in favore del Consorzio di Bonifica, per fatture intestate personalmente ad Parte_1
(cfr. doc. 22 convenute), ma sempre riferite a periodi successivi la cessazione della convivenza
[...]
con la madre.
Il tutto per complessivi € 10.869,70 (cfr. docc. 10-26 convenute).
Parte convenuta ha, inoltre, riferito che tra le spese anticipate per conto della madre rientrerebbero anche gli esborsi sostenuti per le cure domestiche a domicilio necessarie dopo la caduta e rottura di una gamba della madre nel 2016, anche con assistenza retribuita di un'infermiera.
Tale allegazione risulta del tutto sfornita di riscontro probatorio.
pagina 23 di 27 Infine, le convenute hanno eccepito che la madre fosse solita in vita fare regalie ai propri cari e che tali eventuali liberalità costituirebbero delle donazioni di modico valore, per le quali non vige l'obbligo di forma alcuna.
Anche tale allegazione risulta del tutto sfornita di supporto probatorio e soltanto allegata negli scritti difensivi, atteso che i relativi capitoli di prova orale sono stati formulati in maniera alquanto generica.
In conclusione, si ritiene che la convenuta provato di aver sostenuto spese Controparte_13 per conto della madre per complessivi € 15.663,03 (€ 4.793,33 + 10.869,70).
Ne consegue che, rispetto al prelievo di € 25.500,00 del 30.3.2016 risulta una discrepanza di € 9.836,97
(€ 25.500,00 - € 15.663,03), da restituire alla massa ereditaria, non risultando che tale somma sia stata utilizzata per conto della madre.
Anche in tal caso, trattandosi di prelievo pacificamente effettuato da dal libretto di Controparte_2
deposito a risparmio cointestato con la madre, la differenza tra quanto prelevato e quanto in effetti speso per conto della madre non può di per sé costituire donazione di denaro, né diretta né indiretta, in difetto di un atto di disposizione riconducibile alla de cuius.
Per l'effetto, deve ravvisarsi anche in capo ad un obbligo di restituzione delle Controparte_2
somme prelevate, da imputare al relictum.
dovrà pertanto restituire alla massa l'importo di € 9.836,97, oltre interessi legali Controparte_2
dalla data del prelievo al saldo.
6.
Le convenute hanno allegato la sussistenza di un ulteriore libretto di deposito a risparmio cointestato tra la madre e la IA , odierna attrice;
la circostanza non è contestata, posto Parte_1
che la stessa attrice ha confermato che dal deposito a risparmio cointestato con la madre erano stati effettuati dei giroconti verso il deposito n. 42150/000032419489, cointestato a ed Persona_1
(vedi supra); il libretto cointestato con l'attrice era stato aperto in data 2.9.2003 e Controparte_2
chiuso il 30.10.2009.
Sul punto, oltre a doversi rilevare che dei prelievi dedotti (per € 6.000,00 in data 20.5.2008 e per €
10.000,00 del 20.6.2009) non è emerso alcun riscontro probatorio, come da riscontro di CP_3
in data 1.12.2022, si rileva che le convenute hanno chiesto soltanto il rigetto di tutte le domande della controparte, senza chiedere l'accertamento di prelievi indebiti, né tantomeno la loro restituzione alla massa;
inoltre, le convenute hanno chiesto in via istruttoria il rendiconto all'attrice, nella “denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovuta la rendicontazione da parte delle convenute”, senza tuttavia pagina 24 di 27 fornire alcuna specifica allegazione e prova della sussistenza di una gestione, quantomeno di fatto, del denaro della madre da parte dell'attrice (a differenza di quanto emerso con riferimento alle convenute, come riportato al paragrafo 3).
Per l'effetto, tenendo conto del principio espresso dall'art. 112 c.p.c., non può emettersi alcuna statuizione con riferimento a somme prelevate dal libretto cointestato tra l'attrice e la de cuius.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla donazione, da parte del padre a favore dell'attrice, dell'abitazione familiare;
oltre a doversi rilevare che le convenute non hanno formulato alcuna domanda al riguardo, l'immobile non è oggetto della comunione di cui all'odierno giudizio.
7.
Con riferimento, infine, ai preziosi allegati dall'attrice, si osserva quanto segue.
L'attrice ha dedotto che nell'asse ereditario vi sarebbero dei gioielli (la fede nuziale, due anelli d'oro e gli orecchini), stimando il loro valore economico “equitativamente in € 1.000,00”; tale importo è stato contestato dalle convenute, le quali hanno riconosciuto, anche in sede di interrogatorio formale, la sussistenza della sola fede nuziale.
L'attrice non ha chiesto di provare altrimenti la sussistenza dei gioielli diversi dalla fede, né ha fornito indici per ricavarne il valore effettivo, non avendo nemmeno sollecitato c.t.u. estimativa sul punto.
A fronte della contestazione da parte delle convenute e della mancata, specifica allegazione da parte dell'attrice di elementi idonei a ricavare il valore della fede nuziale, non si ritiene di poter procedere alla sua divisione.
8.
Deve, a questo punto, procedersi allo scioglimento della comunione, richiesto da Parte_1
e nonostante l'opposizione delle convenute, le quali hanno chiesto il rigetto di tutte le domande
[...]
attoree.
Quando la divisione giudiziale sia stata chiesta da uno o più coeredi nei confronti degli altri condividenti, tutti litisconsorti necessari, la pronuncia sulla domanda di divisione non è subordinata alla proposizione di analoga istanza da parte dei convenuti o alla mancata opposizione dei medesimi alla divisione, in quanto ciascun partecipe ha il diritto potestativo allo scioglimento della comunione, il quale deve essere, quindi, disposto indipendentemente dalla adesione degli altri comunisti (cfr. Cass. civ. n. 543 del 27.1.1986).
Parte attrice ha allegato che il patrimonio di è costituito, in assenza di debiti ereditari, da Persona_1
due libretti di deposito a risparmio cointestati, rispettivamente, con le figlie e Controparte_1 CP_1
pagina 25 di 27 ; le convenute hanno poi dedotto che la madre fosse cointestataria di un terzo libretto con la CP_2
IA . Parte_1
L'istruttoria documentale ha confermato che il deposito a risparmio n. 42150/000032419489, cointestato tra la de cuius e la IA , è stato chiuso in data 9.4.2016; parimenti, il Controparte_2
deposito a risparmio n. 42150/000021235874, cointestato tra la de cuius e la IA Parte_1
è stato chiuso ancora in data 30.10.2009; invece, il deposito n. 42150/000038969297,
[...]
cointestato tra la de cuius e la IA , aperto in data 12.4.2012, risulta tuttora attivo, Controparte_1 con saldo finale al 7.2.2023 pari a € 0,42 (cfr. pag. 17 documentazione depositata da in CP_3
data 10.2.2023).
Non risulta, invece, che la de cuius fosse intestataria di buoni postali, come confermato anche dalla documentazione contabile depositata (cfr. pag. 4 documentazione depositata da in data CP_3
10.2.2023).
Pertanto, il compendio da dividere (relictum) risulta così composto:
- € 0,42, pari al saldo finale al 7.2.2023 del libretto di deposito a risparmio n. 42150/000038969297, cointestato tra la de cuius e ; Controparte_1
- credito di € 7.000,00 nei confronti di , maggiorata degli interessi legali dalla data del Controparte_1
prelevamento al saldo;
- credito di € 9.836,97 nei confronti di , maggiorata degli interessi legali dalla data Controparte_2
del prelevamento al saldo;
Ne deriva che il valore complessivo della massa ammonta ad € 16.837,39 maggiorato degli interessi legali derivanti da ciascun prelevamento.
Ai condividenti spettano le seguenti quote, in ossequio al disposto di cui all'art. 566 c.c.: ad
[...]
, 1/3 ciascuna, il cui valore è di € 5.612,46 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
maggiorate degli interessi.
9.
Tenuto conto delle domande formulate dalle parti e dell'esito complessivo del procedimento, in base al quale solo alcuni dei prelievi contestati dall'attrice sono stati oggetto di restituzione alla massa e di divisione, si ritiene sussista una sostanziale, reciproca soccombenza, che giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 26 di 27 Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda o eccezione:
1. condanna a restituire al relictum dell'eredità di la somma di € 7.000,00 Controparte_1 Persona_1
prelevata dal libretto di deposito a risparmio cointestato con la de cuius, oltre interessi legali come in motivazione;
2. condanna a restituire al relictum dell'eredità di la somma di € Controparte_2 Persona_1
9.836,97, prelavata dal libretto di deposito a risparmio cointestato con la de cuius, oltre interessi legali come in motivazione;
3. dichiara che il valore della massa, accresciuto per effetto delle restituzioni, è pari ad € 16.837,39 oltre interessi come in parte motiva;
4. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra e Parte_1 Controparte_1
, avente per oggetto il saldo finale al 7.2.2023 di € 0,42 del libretto di deposito a Controparte_2
risparmio n. 42150/000038969297 e i crediti restitutori di cui ai punti precedenti, mediante le seguenti assegnazioni:
- ad , la somma di € 5.612,46 maggiorata degli interessi, corrispondente alla Parte_1
quota di 1/3;
- ad , la somma di € 5.612,46 maggiorata degli interessi, corrispondente alla quota di Controparte_1
1/3;
- ad , la somma di € 5.612,46 maggiorata degli interessi, corrispondente alla quota Controparte_2
di 1/3;
6. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Padova il 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Federica Di Paolo
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Federica Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5153/2021 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Mazzucato Alberto e Callegaro Parte_1
Antonella;
Attrice contro
, , con il patrocinio dell'avv. Cellini Barbara;
Controparte_1 Controparte_2
Convenute
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Accertarsi e dichiararsi che le IGg.re e hanno indebitamente Controparte_1 Controparte_2 prelevato/trattenuto somme e gioielli rientranti nell'asse ereditario della de cuius, IG.ra Persona_1
e, conseguentemente, ricostituirsi l'asse ereditario previa restituzione/imputazione dei suddetti beni.
Nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che la IG.ra ha disposto in vita, in tutto o Persona_1
in parte, delle sue sostanze mediante donazione, si chiede che ne venga dichiarata la nullità per difetto di forma e conseguentemente, venga ricostituito l'asse ereditario previa restituzione/imputazione dei beni costituenti oggetto di tali donazioni.
In ogni caso, previo accertamento e ricostruzione dell'asse ereditario, disporsi la divisione del medesimo tra le parti ed eredi legittime in quanto figlie della de cuius secondo le rispettive quote spettanti pari a 1/3 ciascuna.
Con vittoria di spese e competenze di causa ex D. 55/2014.
pagina 1 di 27 Si chiede che venga ordinato alla IG.ra di presentare il rendiconto della gestione del Controparte_1
denaro presente nel libretto cointestato con la madre.
Si chiede che venga ordinato alla IG.ra di presentare il rendiconto della gestione Controparte_2
del denaro presente nel conto cointestato con la madre nonché del denaro costituente la quota parte dell'eredità della IG.ra di spettanza della IG.ra , denaro ricevuto in virtù Parte_2 Persona_1
della delega di cui al doc. 8.
Si chiede che venga ordinato alle IGg.re e di presentare il Controparte_2 Controparte_1
rendiconto anche della gestione dei beni mobili (gioielli) appartenuti alla de cuius e rimasti in possesso delle convenute dopo l'apertura della successione.
In via istruttoria:
Disporsi a carico di l'ordine di esibizione ex 210 c.p.c. della documentazione Controparte_3
relativa al libretto di risparmio postale n. 31842529, a carico di Banca Carige Fil. di VE di CO della documentazione relativa al deposito a risparmio n. 706/33/44 e a carico di Banca Patavina
Credito Cooperativo di Sant'Elena Fil. di VE di CO della documentazione relativa al deposito a risparmio n. 21-09-30251, tutti rapporti cointestati tra la convenuta Controparte_4
(della quale ultima è erede la de cuius ) e, in particolare, gli estratti conto dei
[...] Persona_1
suddetti rapporti della data più lontana possibile nel tempo fino al decesso della IG.ra Parte_2
09.10.2016. per le convenute: rigettarsi, per i motivi gradatamente esposti in narrativa, tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via istruttoria: senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione delle prove tutte indicate nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e, in particolare, anche dei seguenti capitoli di prova con
i testi in appresso indicati:
1) Vero che in data 5.11.1992, il IG. assisteva/partecipava ad un colloquio tra il Testimone_1 IG. , la IG.ra e la IG.ra , presso l'abitazione di Parte_3 Persona_1 Parte_1
via Provinciale n. 46 di VE di CO?
2) Vero che nell'occasione di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, il IG. si Parte_3 rivolgeva alla IA e al genero e diceva “vi regalo la Parte_1 Testimone_1
pagina 2 di 27 casa con l'intesa che mia moglie rimarrà a viverci fino alla fine dei suoi giorni e noi ci occuperemo delle spese e dei costi di casa”?
3) Vero che le bollette per utenze e costi dell'abitazione di via Provinciale n. 46 VE di CO (PD), in comproprietà di e a far data dal 5.11.1992, venivano Parte_1 Testimone_1 pagate, dopo la morte dell'usufruttuario (sopravvenuta nel gennaio 2018) con somme di Parte_3
appartenenza della IG.ra ? Persona_1
4) Vero che nel mese di aprile 2010, nel mese di dicembre 2011, nel mese di marzo 2012, nel mese di giugno 2012, nel mese di dicembre 2012, nel mese di marzo e dicembre 2013, nel mese di gennaio e maggio 2014, nel mese di febbraio, aprile e dicembre 2015, nel mese di marzo e dicembre 2016 e nel mese di gennaio, marzo, maggio e settembre 2017, lei sentiva la IG.ra , presso Persona_1
l'abitazione di via Provinciale n. 46 VE di CO, affermare, anche alla presenza di terze persone,
“ tieni le bollette di luce, acqua, gas, telefono, rifiuti di casa e vai a pagarle”? CP_2
5) Vero che si recava periodicamente, presso l'abitazione di residenza della Controparte_2
madre in via Provinciale n. 46 Corte di VE di CO, anche in coincidenza delle varie Persona_1
scadenze delle bollette relative alle utenze di casa della predetta (acqua, gas, luce, telefono, rifiuti,
Consorzio Bonifica, canone Rai TV) e riceveva dalle mani della madre le bollette in questione, unitamente ai vari bollettini per il pagamento (e di cui ai ns. doc.ti da 15 a 22, che si rammostrano)?
6) Vero che la IG.ra , nel corso degli anni, nello specifico, a partire dal Controparte_2
2009/2010 fino al 2017, si recava periodicamente presso l'Ufficio Postale di Corte di VE di CO in via Villa n. 3/B, negli orari mattutini di apertura degli uffici, dove presentava allo sportello le bollette intestate a , per le utenze di luce, acqua, gas, Consorzio di Bonifica Parte_1
Bacchiglione dell'abitazione di via Provinciale n. 46 Corte di VE di CO e le bollette intestate a
per rifiuti, telefono, canone RAI TV per la medesima abitazione? Persona_1
7) Vero che, in dette occasioni, la IG.ra pagava in contanti le bollette di cui al Controparte_2 capitolo che precede (e relative alle utenze ed ai costi dell'abitazione di via Provinciale n. 46 Corte di
VE di CO)?
8) Vero che , successivamente a quanto descritto nei capitoli 5 e 6, si recava Controparte_2 presso l'abitazione di residenza della madre in via Provinciale n. 46 Corte di VE di Persona_1
CO e consegnava alla predetta le bollette per utenze relative all'abitazione sopra meglio specificate, con le relative ricevute di avvenuto pagamento?
pagina 3 di 27 9) Vero che nel corso degli anni dal 2009 al 2017, la IG.ra si recava, almeno due Controparte_2
volte al mese, presso la Farmacia dott.ssa sita in via Provinciale n. 34 Controparte_5
Corte di VE di CO, per acquistare e pagare i farmaci in uso, per la IG.ra (ad es. Persona_1
Luvion, Lasix, Lobivon, Lanoxin, AD, ER, Lansoprazolo, Allopurinolo, Furosemide) e, per la precisione, nelle date ed orari indicati negli scontrini che si esibiscono al teste (si rammostra ns. doc. 21)?
10) Vero che nel corso degli anni dal 2009 al 2017, la IG.ra e Controparte_2 Controparte_1
si recavano, nel numero di due e/o tre volte per ciascun mese, presso il Panificio Pane SI di
[...]
, sito in via Conte Cappone n. 47 a Corte di VE di CO, per acquistare Parte_4
e/o pagare acquisti di generi alimentari per la IG.ra ? Persona_1
11) Vero che la IG.ra veniva ricoverata presso l'Ospedale Civile Immacolata Persona_1
Concezione di VE di CO dal 3.9.2017 al 22.9.2017 e dal 17.10.217 al 17.11.2017?
12) Vero che durante la degenza della IG.ra , presso l'Ospedale civile di VE di CO, Persona_1
nei periodi sopra indicati, la predetta veniva assistita dalle IG.re , , CP_6 Controparte_7
, , dal IG. e dalle figlie e Controparte_8 CP_9 Testimone_1 Controparte_1 [...]
? CP_2
13) Vero che la IG.ra dal 22.9.2017 al 17.10.2017 e dal 17.11.2017 e fino alla morte Persona_1 sopraggiunta il 28.11.2017 dimorava presso l'abitazione della IA sita in via Controparte_1
Beverare n. 29 VE di CO?
14) Vero che, nei periodi indicati al capitolo che precede, la IG.ra veniva assistita dalla Persona_1
IG.ra , per quattro ore al giorno, dal IG. e dalle sorelle P_ Testimone_1 CP_1
e ?
[...] Controparte_2
15) Vero che la IG.ra , dopo le dimissioni dall'Ospedale di VE di CO di cui ai Persona_1
capitoli che precedono, era allettata e cateterizzata?
16) Vero che nel settembre del 2017, la IG.ra riceveva incarico dalla IG.ra CP_6 R_
di assisterla durante la sua permanenza, presso il reparto di geriatria dell'Ospedale civile di
[...]
VE di CO (dal 3.9.2017 al 22.9.2017) e poi anche nel mese di ottobre 2017 (dal 17.10.2017 al
17.11.2017), dalle ore 7.00 alle 9.00 di ciascun giorno?
17) Vero che nel settembre del 2017, la IG.ra riceveva incarico dalla IG.ra Controparte_7 R_
di assisterla durante la sua permanenza presso l'Ospedale civile di VE di CO (dal
[...]
pagina 4 di 27
3.9.2017 al 22.9.2017) e poi anche nel mese di ottobre 2017 (dal 17.10.2017 al 17.11.2017), nel reparto di geriatria, dalle ore 9.00 alle 12.00 di ciascun giorno?
18) Vero che nel settembre del 2017, la IG.ra riceveva incarico dalla IG.ra Controparte_8 R_
di assisterla durante la sua permanenza presso l'Ospedale civile di VE di CO (dal
[...]
3.9.2017 al 22.9.2017) e poi anche nel mese di ottobre 2017 (dal 17.10.2017 al 17.11.2017), nel reparto di geriatria, dalle ore 12.00 alle 17.00 di ciascun giorno?
19) Vero che nel settembre del 2017, il IG. assisteva e stava con la IG.ra Testimone_1 R_
durante la permanenza di quest'ultima presso l'Ospedale civile di VE di CO (dal 3.9.2017
[...]
al 22.9.2017) e poi anche nel mese di ottobre 2017 (dal 17.10.2017 al 17.11.2017), nel reparto di geriatria, dalle ore 17.00 alle 21.00 di ciascun giorno?
20) Vero che nel settembre del 2017, la IG.ra riceveva incarico dalla IG.ra CP_9 R_
di assisterla durante la sua permanenza presso l'Ospedale civile di VE di CO (dal
[...]
3.9.2017 al 22.9.2017) e poi anche nel mese di ottobre 2017 (dal 17.10.2017 al 17.11.2017), nel reparto di geriatria, dalle ore 21.00 alle 7.00 di ciascun giorno?
21) Vero che, nel periodo dal 3.9.2017 al 22.9.2017 e dal 17.10.2017 al 17.11.2017, la IG.ra R_
, presso l'Ospedale di VE di CO, consegnava alle IG.re , ,
[...] Controparte_8 CP_9
€ 10,00 per ogni ora notturna prestata e € 8,00 per ogni ora diurna prestata in suo Controparte_7
favore?
22) Vero che, nel periodo dal 3.9.2017 al 22.9.2017 e dal 17.10.2017 al 17.11.2017, la IG.ra R_
, presso l'Ospedale di VE di CO, consegnava alla IG.ra € 25,00 a titolo di
[...] CP_6
“mancia” per ogni giornata passata con lei?
23) Vero che nel settembre del 2017, la IG.ra veniva incaricata, presso l'abitazione di P_
, sita in via Beverare n. 29 VE di CO, dalla IG.ra di assisterla per Controparte_1 Persona_1
quattro ore al giorno, dal 22.9.2017 al 17.10.2017 e poi anche nel mese di novembre 2017, dal
17.11.2017 al 28.11.2017?
24) Vero che, nel periodo dal 22.9.2017 al 17.10.2017 e dal 17.11.2017 al 28.11.2017, la IG.ra R_
, presso l'abitazione della IG.ra in via Beverare n. 29 VE di CO,
[...] Controparte_1 consegnava alla IG.ra € 8,00 per ogni ora passata con lei? P_
25) Vero che, in data 26.1.2011, il IG. riceveva a mani dalla IG.ra Testimone_1 Persona_1 la somma di € 5.000,00?
pagina 5 di 27 26) Vero che l'importo di cui sopra veniva impiegato, per l'acquisto di un nuovo camion per la sua attività di commerciante nei mercati all'aperto?
27) Vero che, successivamente al gennaio del 2008 e durante il periodo di convivenza del IG.
[...]
con la IG.ra , la IG.ra pagava i costi per le utenze della casa Tes_1 Persona_1 Persona_1
di via Provinciale n. 46 di Corte di VE di CO?
28) Vero che il bollettino di € 73,01 di Equitalia che le si rammostra, veniva pagato in data
23.12.2010, con somme appartenenti alla IG.ra (cfr. ns. doc. 24)? Persona_1
29) Vero che la IG.ra consegnava alla IG.ra , in occasione della Persona_1 Testimone_2 nascita del figlio il 24.1.2014, la somma in contanti di € 1.000,00? Persona_2
30) Vero che la IG.ra consegnava al IG. , in occasione della nascita Persona_1 Testimone_3 del figlio il 22.9.2004, la somma in contanti di € 1.000,00?
31) Vero che la IG.ra consegnava ai IG.ri e , in Persona_1 Testimone_2 Testimone_3 occasione del compleanno, la somma in contanti di € 100,00?
32) Vero che la IG.ra consegnava ai IG.ri e , in Persona_1 Testimone_2 Testimone_3 occasione di ogni Natale, Pasqua, la somma in contanti di € 50,00/100,00?
33) Vero che dopo la morte della IG.ra (28.11.2017), la IG.ra Persona_1 Parte_1
si recava nella casa di via Provinciale n. 46 VE di CO, dove prelevava documentazione
[...] attinente attestazioni di pagamenti effettuati per l'abitazione de qua?
Si indicano a testi: , via Provinciale n. 46 Corte di VE di CO sui capitoli da 1 a Testimone_1
28 e 33; , via Giosuè Carducci n. 1 Codevigo (PD), sui capitoli da 3 a 24, 27, 29, 30, Testimone_2
31, e 32; , via Redipuglia 22/b VE di CO (PD) sui capitoli 29, 30, 31 e 32; Testimone_3
, via IV Novembre n. 15 int. A GN (PD) sui capitoli 11, 12, 16 e 22; CP_6 CP_7
, di UG (PD) sui capitoli 11, 12, 17 e 21; , via Trieste n. 15 iny.
[...] Tes_4 P_
A VE di CO (PD) sui capitoli 13, 14, 15, 23 e 24; , via San Valentino n. 339 Controparte_8
LO (PD) sui capitoli 11, 12, 18, 20 e 21; , via Gramsci n. 23 LO (PD) CP_9 sui capitoli 11, 12, 18, 20 e 21; la dott.ssa presso l'omonima Farmacia in Controparte_5
via Provinciale n. 34 Corte di VE di CO sul capitolo 9; , presso il Panificio Pane Parte_4
SI, via Conte Cappone n. 47 a Corte di VE di CO sul capitolo 10; , presso il Parte_4
Panificio Pane SI, via Conte Cappone n. 47 a Corte di VE di CO sul capitolo 10.
In via istruttoria ancora:
pagina 6 di 27 nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie e, in particolare, qualora il
Tribunale ritenesse dovuta la rendicontazione da parte delle convenute, in ordine ai libretti postali cointestati con la madre, si chiede che il Signor Giudice voglia disporre analogo obbligo di rendicontazione, in capo all'attrice , per il libretto postale cointestato con la Parte_1
IG.ra presso n. 42150/000021235874 e che il Signor Giudice voglia Persona_1 CP_3 altresì ordinare a , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio della CP_3 documentazione attestante i prelievi del 20.5.2008 di € 6.000,00 e di € 10.000,00 dal libretto postale cointestato tra e n. 42150/000021235874. Persona_1 Parte_1
Con integrale rifusione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio le sorelle Parte_1
e allegando che in data 28.11.2017 decedeva ab intestato la Controparte_1 Controparte_2
madre lasciando quali eredi legittime le tre figlie. Persona_1
Nell'atto di citazione l'attrice allegava che: al momento dell'apertura della successione la madre risultava cointestataria, insieme alla IA , di un libretto di risparmio acceso presso CP_1 [...]
in cui confluivano i ratei mensili della pensione della prima;
inoltre, la stessa era cointestataria CP_3
di altro libretto di risparmio acceso presso con la IA da cui emergevano CP_3 CP_2 due giroconti provenienti da altro libretto intestato alla de cuius, per € 33.750,50, oltre interessi e competenze maturate, costituenti complessivamente la quasi totalità della provvista;
da entrambi i libretti risultano prelievi ingiustificati rispetto alle necessità della madre, in particolare per € 12.226,72 dal libretto cointestato a e per € 42.440,29 dal libretto cointestato a nell'asse CP_1 CP_2 ereditario è ricompresa anche la quota parte dell'eredità spettante in successione di Parte_2
sorella della de cuius, liquidata a in forza di procura speciale rilasciata in data 5.10.2017 Persona_1
ad , che aveva trattenuto tali somme, non conosciute nel quantum. Controparte_2
Parte attrice chiedeva, pertanto, l'accertamento che le sorelle avevano prelevato somme e preziosi rientranti nell'asse ereditario e, previa ricostruzione della massa caduta in successione, la divisione dell'asse ereditario tra le parti secondo la quota di 1/3 ciascuna;
in subordine, in caso di accertamento della natura liberale delle disposizioni di denaro trattenute dalle figlie, dichiararsi la loro nullità per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 c.c.; in via istruttoria, chiedeva il rendiconto della gestione del pagina 7 di 27 denaro dei libretti riferiti a ciascuna sorella, nonché il rendiconto della gestione dei preziosi della madre.
Si costituivano ed , difese da un unico patrocinio, chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto delle domande attoree.
In particolare, le convenute deducevano che la de cuius, vedova del marito deceduto nel 2008, aveva continuato a vivere fino ad agosto 2017 nella residenza familiare sita in via Provinciale a VE di
CO, ceduta a mezzo di compravendita fittizia, dissimulante una donazione, dal padre all'odierna attrice e a suo marito , trattenendo per sé l'usufrutto; nel 2009 l'attrice si separava Testimone_1 dal marito e si trasferiva altrove, mantenendo la residenza e l'intestazione delle utenze di casa con le relative bollette (tanto che dal 2010 al 2017 i pagamenti venivano anticipati, insieme ad altre spese, dalle odierne convenute), mentre nella casa familiare continuavano a vivere la de cuius e
[...]
; la madre, pur avendo subìto un peggioramento fisico, era sempre stata capace di intendere Tes_1
e di volere, pertanto tutti i prelievi e le operazioni contestati erano stati effettuati per le sue necessità personali e secondo la sua volontà, risultando così infondata la pretesa attorea di vedersi restituita la quota di 1/3 di tutte le somme transitate nei rapporti bancari della madre;
il libretto cointestato con la IA era stato estinto ancora nel 2016 per concorde volontà delle cointestatarie;
l'attrice, CP_2
in ogni caso, aveva omesso di riferire di aver ricevuto in donazione dal padre la casa adibita a residenza familiare e che lei stessa era cointestataria di un libretto con la madre;
quanto ai preziosi, la madre possedeva unicamente la fede nuziale;
con riferimento, invece, alle somme percepite dall'eredità di sorella della de cuius, la somma corrispondeva ad € 5.136,14, incassati, su procura Parte_2
speciale rilasciata il 5.10.2017 dalla de cuius a a mezzo di quattro assegni e i relativi CP_2
importi venivano poi prelevati da per pagare il funerale della madre e le spese correlate, CP_1 pagate all'occorrenza brevi manu.
Le convenute eccepivano, inoltre, che l'attrice non avesse superato la presunzione di contitolarità delle somme depositate nei libretti cointestati con la madre;
quest'ultima, del resto, percepiva una pensione mensile di appena € 600,00, importo non sufficiente per la gestione delle spese quotidiane, pertanto i prelievi erano giustificati proprio dalla necessità di attingere ai risparmi;
in particolare, nel libretto cointestato tra la de cuius e la IA , confluiva anche la pensione della prima, Controparte_1
prelevata mensilmente per far fronte alle necessità quotidiane;
quanto ai prelievi contestati da tale libretto, l'importo di € 7.000,00 del 7.9.2017 si era reso necessario per far fronte alle spese per l'assistenza alla madre, dimessa da precedente ricovero e trasferitasi dalla IA , sino al CP_1
pagina 8 di 27 decesso;
le somme di € 2.889,80 del 10.11.2017 ed € 2.336,90 del 27.11.2017, provenienti dall'eredità di venivano utilizzate per il pagamento del funerale della madre e delle spese correlate;
Parte_2
quanto al libretto cointestato tra la de cuius e la IA che veniva estinto oltre un anno e CP_2
mezzo prima del decesso della madre, la provvista non era totalmente di pertinenza della madre, posto che i versamenti del 11.8.2009, 26.1.2010 e 3.1.2011 (per complessivi € 7.500,00) venivano eseguiti da con fondi propri;
quanto ai prelievi contestati da controparte, la somma di € 5.000,00, CP_2 prelevata il 26.1.2011, veniva consegnata a , ex marito dell'attrice, per acquistare la Testimone_1 licenza ed un furgone per proseguire nell'attività di commerciante di mercato all'aperto; l'importo di €
7.000,00, prelevato il 12.2.2016, veniva utilizzato per l'acquisto di due loculi nel cimitero di Corte di
VE di CO per la tumulazione della salma di e per quella della de cuius, nonché per Parte_2
lo spostamento delle ceneri dei genitori della de cuius stessa (il tutto pagato con tre distinti bonifici disposti da con proprio c/c, per un totale di € 7.294,04); la somma di € 25.500,00 prelevata CP_2
il 30.3.2016, era invece destinata alla ristorazione di tutte le somme fino a quel momento versate dalla IA “nell'interesse e per spese della madre e per quelle immediatamente prossime”, tra CP_2 le quali il saldo all'impresa funebre della quota di spese a carico della madre per la tumulazione della sorella ed una serie di spese dal 2009 al 2017, anche per le cure a domicilio divenute necessarie.
Secondo la ricostruzione delle convenute, dunque, tutte le operazioni contestate da parte attrice erano, in realtà, riconducibili alla volontà della madre, che non aveva disposto alcuna donazione e, anche laddove vi fossero delle regalie, le stesse avrebbero rappresentato delle donazioni di modico valore.
Le convenute eccepivano inoltre la prescrizione di ogni pretesa attorea, avendo l'attrice chiesto contezza di prelievi eseguiti anche oltre il decennio previsto;
infine, in subordine, in caso di accoglimento della richiesta di rendicontazione in capo alle convenute, chiedevano disporsi analogo obbligo anche in capo all'attrice con riferimento al libretto postale cointestato tra la medesima e la de cuius, estinto il 31.10.2009 e dal quale risulterebbero prelievi cospicui.
Alla prima udienza del 16.12.2021, tenutasi in modalità cartolare, su richiesta delle parti venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e fissata udienza per l'ammissione dei mezzi di prova al
23.6.2022.
La causa veniva istruita con ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti di di CP_3
esibire documentazione sui versamenti effettuati da sul libretto cointestato con la madre;
CP_2 sulla liquidazione della quota ereditaria spettante a sui prelievi di € 6.000,00 ed € Parte_2
10.000,00, rispettivamente del 20.5.2008 e 20.6.2009 dal libretto n. 42150/000021235874 cointestato pagina 9 di 27 tra la de cuius e l'attrice; nonché mediante prova per testimoni e per interrogatorio formale delle convenute sui capitoli di prova ammessi.
All'udienza del 24.3.2023 si procedeva con l'interrogatorio formale delle convenute nonché con l'escussione dei testi;
veniva rinnovato l'ordine di esibizione nei confronti di della CP_3
documentazione relativa alla liquidazione della quota ereditaria di Parte_2
A seguito dell'udienza del 16.11.2023 il Giudice istruttore, rigettando le ulteriori istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto vertenti su circostanza estranea all'oggetto del giudizio e non dedotta nei termini preclusivi per l'attività assertiva, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte depositate telematicamente, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione, formulata dalle convenute, di prescrizione “di qualsivoglia diritto avversario, posto che l'attrice chiede addirittura contezza di prelievi eseguiti anche oltre dieci anni or sono” (cfr. pag. 15 comparsa di costituzione).
Sul punto, parte attrice ha prodotto sin dall'atto di citazione le raccomandate notificate a ciascuna convenuta e datate 11.6.2018, con cui contestava i medesimi prelievi di cui è causa, effettuati dai libretti cointestati con la madre, intimando il versamento delle relative somme (cfr. doc. 9 ricorso); trattasi inequivocabilmente di atto di interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 comma 4 c.c. che, peraltro, non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione (nel caso di specie comunque presente), essendo sufficiente una dichiarazione che manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (cfr. Cass. Civ. n. 24913/2022).
Nella fattispecie in esame, i prelievi contestati sono relativi, al più presto, all'anno 2011 e pertanto l'eccezione di prescrizione è infondata.
3.
Prima di affrontare il merito delle singole questioni, occorre chiarire che l'attrice ha chiesto in via principale la ricostruzione dell'asse ereditario della defunta madre mediante restituzione Persona_1
da parte delle convenute di determinati prelievi effettuati dai conti cointestati con la de cuius, vuoi quali crediti della massa nei loro confronti, vuoi quali donazioni nulle per difetto di forma;
in via istruttoria (e non già quale domanda autonoma e distinta rispetto a quella di divisione, cfr. conclusioni pagina 10 di 27 di cui all'atto di citazione), ha chiesto a ciascuna convenuta il rendiconto della gestione del denaro presente sui rapporti cointestati.
Ed invero, all'esito dell'istruttoria (v. infra), può dirsi accertato che i libretti cointestati tra la de cuius e le convenute fossero effettivamente alimentati soltanto dalla prima e che, secondo le allegazioni delle stesse convenute, i prelevamenti e le movimentazioni di denaro da parte loro avvenivano per conto della madre o, comunque, per sostenere spese di cui la stessa era onerata.
La domanda dell'attrice, dunque, non deve qualificarsi quale petitio hereditatis (che mira all'accertamento della qualità di erede e alla conseguente restituzione dei beni ereditari posseduti senza titolo), essendo fondata sul diverso presupposto della gestione del denaro della madre da parte delle figlie e . CP_1 CP_2
Del resto, le stesse convenute hanno dedotto di aver utilizzato il denaro della madre per far fronte alle sue eIGenze quotidiane e di assistenza (anche tramite utilizzo di denaro proprio e successiva restituzione da parte della de cuius), ovvero per il pagamento di spese funerarie o attinenti all'eredità della sorella defunta, ciò che configura inequivocabilmente un'attività influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui;
risulta, poi, coerente con tale ricostruzione il rilascio di procura da parte della madre alla IA per l'eredità della zia CP_2 Parte_2
Per l'effetto, deve affermarsi che sussiste effettivamente in capo alle convenute l'obbligo di rendiconto quali mandatarie ex art. 1713 comma 1 c.c.; l'estinzione di tale rapporto per morte del mandante ex art. 1722, n. 4, c.c. e l'obbligo di rendiconto a carico del mandatario si collocano su piani diversi e non confondibili, talché l'evento morte spiega il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto in favore degli eredi del mandante in virtù delle norme generali in tema di successione mortis causa (cfr.
Cass. Civ. n. 7254/2013).
Tanto premesso, si ritiene che l'istruttoria esperita, sia a mezzo della documentazione prodotta da entrambe le parti e sia tramite gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., sia comunque esaustiva ai fini della decisione, tenendo conto in particolare che, come specificato dalla stessa attrice negli scritti conclusivi, non ha chiesto in via principale il rendiconto di ogni somma Parte_1
transitata sui libretti della de cuius, ma soltanto la restituzione di specifici e determinati prelievi, indicati sin dall'atto di citazione.
Pertanto, occorrerà valutare se le operazioni contestate siano state effettivamente compiute per conto e nell'interesse della de cuius da parte delle convenute;
in caso contrario, le somme prelevate saranno oggetto di un credito restitutorio nei confronti della massa ereditaria.
pagina 11 di 27 4.
e la IA erano cointestatarie del libretto di deposito a risparmio Persona_1 Controparte_1
acceso presso , filiale di Corte di VE di CO, n. 42150/000038969297, aperto in data CP_3
12.4.2012 e chiuso in data 24.3.2018 (cfr. docc.
3-4 fasc. attrice).
Parte attrice ha allegato la sussistenza di plurimi prelievi da tale libretto cointestato, la cui provvista era costituita esclusivamente dall'accredito della pensione spettante alla madre e, pertanto, deducedndo la cointestazione fittizia di tale rapporto.
Sin dall'atto introduttivo, l'attrice ha contestato le somme prelevate nei mesi antecedenti il decesso della madre per complessivi € 12.226,72 e, segnatamente:
- € 7.000,00 prelevati il 7.9.2017;
- € 2.889,80 prelevati il 10.11.2017;
- € 2.336,92 prelevati il 27.11.2017.
Parte convenuta ha rilevato che, all'epoca dei prelievi, la madre era capace di intendere e di volere – circostanza del resto pacifica in causa –, con la conseguenza che tali operazioni sarebbero riconducibili alla volontà della de cuius ed effettuati per far fronte alle sue necessità, negandone altresì in subordine la natura liberale.
Con particolare riferimento ai prelievi contestati, ha rilevato che il prelievo di € Controparte_1
7.000,00, effettuato il 7.9.2017, si era reso necessario per retribuire l'assistenza dovuta alla madre, ricoverata dal 3.9.2017 al 22.9.2017 e dal 17.10.2017 al 17.11.2017 e, una volta dimessa, ospitata a casa della IA;
le convenute hanno allegato, sul punto, che la madre necessitava di CP_1
assistenza continua, prestata principalmente dalle figlie e e dal genero CP_1 CP_2 [...]
, nonché da terze persone, le quali ultime venivano remunerate per la cura prestata, sia nelle Tes_1
ore diurne che in quelle notturne.
I prelievi di € 2.889,80 del 10.11.2017 e di € 2.336,92 del 27.11.2017, invece, erano stati destinati al pagamento del funerale della de cuius; a tal riguardo, con procura speciale del 5.10.2017 rilasciata ad
, delegava la IA a riscuotere le somme depositate sul libretto di Controparte_2 Persona_1 risparmio n. 31842529 presso l'Ufficio Postale di VE di CO, intestato alla de cuius per la quota di
1/2 (cfr. doc. 8 attrice) e corrispondenti alla quota di eredità pervenuta in successione di Parte_2 sorella della de cuius; in particolare, veniva autorizzata “a riscuotere, in nome e per conto CP_2 della mandante, le somme di spettanza della stessa ed a rilasciarne quietanza”; riscossa la somma spettante alla madre, nella ricostruzione offerta dalle convenute, aveva depositato gli CP_2
pagina 12 di 27 importi nel libretto cointestato con e quest'ultima aveva effettuato i prelievi in esame per CP_1
pagare il funerale della madre.
Tanto premesso, dalla documentazione prodotta in causa da ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in CP_3
data 10.2.2023 (di tenore analogo al doc. 3 fasc. attrice) emerge che, con riguardo al libretto di deposito a risparmio acceso presso , filiale di Corte di VE di CO, n. 42150/000038969297, CP_3
cointestato tra la de cuius e la IA , il potere di firma era riconosciuto ad entrambe le Controparte_1
cointestatarie del libretto (cfr. pag. 8 documentazione depositata in data 10.2.2023). CP_3
Il libretto, peraltro, era alimentato esclusivamente da accrediti a titolo di “stipendio/pensione” per circa
€ 600,00, corrispondenti, secondo le concordi allegazioni delle parti, all'ammontare della pensione percepita dalla de cuius; sul medesimo rapporto, poi, era pacificamente confluita anche la quota di spettanza di sull'eredità della sorella (cfr. pag. 10 comparsa di Persona_1 Parte_2
costituzione e risposta).
Gli elementi sopra esposti inducono a ritenere superata la presunzione di contitolarità del rapporto, la quale dà luogo ad un'inversione dell'onere probatorio, che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (cfr. ex multis Cass. civ. 18777 del 23.09.2015); nel caso di specie, è evidente che il libretto cointestato a e alla IA fosse alimentato Persona_1 CP_1
esclusivamente dalle sostanze della de cuius, che deve ritenersi unica titolare dei relativi importi.
Quanto ai prelievi contestati, secondo la lista dei movimenti contabili effettuati sul libretto di deposito a risparmio n. 42150/000038969297 (cfr. produzione del 10.2.2023, pagg. 13 e 14) CP_3 emergono i prelievi di € 7.000,00 del 7.9.2017, di € 2.889,80 del 10.11.2017 e di € 2.336,92 del
27.11.2017.
Tali somme risultano incassate dalla convenuta , come confermato da Controparte_1 CP_3 con comunicazione del 4.6.2018, da cui emerge che “in merito ai prelievi da POS relativi ai giorni
10/11/2017, 27/11/2017, 07/09/2017 effettuati su libretto n. 38969297, da ulteriori ricerche è emerso che sono stati effettuati tutti e tre da sportello con carta libretto n. 71156687 intestata ad CP_1
” (cfr. doc. 4 attrice).
[...]
Del resto, la convenuta non ha contestato di aver effettuato i prelievi, ma ha dedotto di aver utilizzato le somme per retribuire l'assistenza ospedaliera e domestica dovuta all'anziana madre (per € 7.000,00 complessivi) e per il successivo pagamento delle esequie.
pagina 13 di 27 La destinazione della somma di € 7.000,00 prelevata dal libretto in esame è stata oggetto di prova orale, sui capitoli di prova formulati dalle convenute e ammessi con ordinanza istruttoria del 23.9.2022; in particolare, le convenute hanno chiesto di provare che i testimoni avessero ricevuto incarico da parte della de cuius di assisterla, nei periodi di degenza ospedaliera (dal 3.9.2017 al 22.9.2017 e poi dal
17.10.2017 al 17.11.2017), in specifici orari del giorno o della notte, con una retribuzione fissa (€ 8,00 per ogni ora diurna, € 10,00 per ogni ora notturna ovvero € 25,00 a titolo di mancia per ogni giornata, con riguardo alla sola teste , cfr. capitoli da 16 a 24 parti convenute). CP_6
Considerando le dichiarazioni testimoniali nel loro complesso, appare smentita la ricostruzione fornita dalle convenute essendo emerso, da un lato, che non vi fossero degli orari fissi per l'assistenza prestata a – per quanto le persone amiche e della famiglia si susseguissero in modo da non Persona_1
lasciarla mai sola - e, dall'altro lato, che non vi era alcuna retribuzione prestabilita, quanto piuttosto piccole somme remuneratorie, non certo riconducibili agli importi dedotti nei capitoli di prova.
Salva la teste , cognata della convenuta che si è limitata a confermare i Controparte_7 CP_2 capitoli di prova a lei riferiti (precisando comunque che “eravamo tutti imparentati e chi poteva andava” a prestare assistenza alla de cuius), dall'esame di tutte le altre dichiarazioni testimoniali non emerge affatto una presenza su turni quotidiani e ad orari predeterminati.
amica di vecchia data della famiglia , ha riferito di essere andata nel 2017 ad CP_6 CP_1 assistere ma “non proprio alle 9 di ciascun giorno… comunque andavo anche in altri Persona_1 orari, anche di pomeriggio”, specificando che la propria assistenza veniva prestata “così, per favore”, essendole stato chiesto di dare una mano dalle sorelle e . CP_1 Controparte_2
cognata di con riferimento agli orari della sua presenza ha risposto “è vero CP_9 CP_2 in parte, non andavo tutti i giorni, quando c'era bisogno, perché ci davamo una mano un po' tutti, intendo più o meno i parenti e conoscenti;
quando si poteva, quando uno poteva andava e ci scambiavamo così qualche tempo per ciascuno per dare una mano”; del tutto analoghe le dichiarazioni di che non ha confermato gli orari riportati dalle convenute, riferendo che “andavo a Controparte_8
orari quando mi veniva chiesto, quando avevano bisogno i IGnori, poteva essere sempre, mattina, pomeriggio, qualche volta a tarda sera”.
IA di che ha potuto riferire anche sulle altre testi, con Testimone_2 Controparte_2 riguardo agli orari ha precisato che “so che andavano al bisogno. C'era sempre qualcuno perché la nonna praticamente aveva bisogno di essere sempre seguita… c'era bisogno di assistenza continua.
C'erano diverse persone che si davano il cambio o andavano a trovarla. Io magari andavo il
pagina 14 di 27 pomeriggio ma quando avevo tempo in generale andavo sempre… erano presenze costanti che si vedevano, io andavo tutti i giorni, ripeto, non so l'orario ma queste persone c'erano”.
Venendo al teste , ex coniuge dell'odierna attrice, va respinta l'eccezione di Testimone_1 incapacità a testimoniare del teste formulata da parte attrice all'udienza del 24.3.2023; a tal riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., n. 21239 del 9.8.2019).
Il teste non appare portatore di un interesse giuridico attuale e concreto, che potrebbe legittimare Tes_1 la sua partecipazione al processo processo, anche considerato che l'immobile in cui egli aveva continuato a vivere con la de cuius non è oggetto dell'odierno giudizio e, quand'anche egli avesse sostenuto alcune delle spese abitative insieme alla de cuius, la circostanza non è certo idonea a costituire un interesse giuridico in capo al teste.
Si ritiene altresì che il testimone sia attendibile, avendo riguardo alla coerenza del contenuto delle sue dichiarazioni (cfr. ex multis Cass. civ. n. 19215 del 29.9.2015), anche in relazione alla concordanza rispetto alle altre dichiarazioni testimoniali, che peraltro appaiono favorevoli alla posizione dell'attrice stessa.
Ed infatti, secondo il teste “orari non ce ne erano, potevamo arrivare quando potevamo, o io o Tes_1 una delle figlie, magari io le chiedevo, alla IGnora , se poteva sostituirmi un'ora CP_6 quando non potevo”, mentre le altre persone si recavano in ospedale “per darle da mangiare, quell'ora per darle da mangiare, non sempre, quando c'era bisogno” oppure “qualche notte quando non poteva la IA, la all'occorrenza”, sostenendo chiaramente che “non c'erano orari. Anche loro si Parte_5 sono proposte di aiutarci visti i problemi che avevamo perché 24 ore su 24 non era facile”.
pagina 15 di 27 Soprattutto, la circostanza che la de cuius corrispondesse a tali persone la somma di € 8,00 per ogni ora diurna ed € 10,00 per ogni ora notturna, allegata dalle convenute, non ha trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni testimoniali, che anzi hanno smentito la sussistenza di una paga oraria di tale entità.
Tutti i testi escussi, nella sostanza, hanno riferito di aver percepito delle piccole somme a remunerazione dell'assistenza prestata alla de cuius, escludendo di aver concordato “cifre precise”, avendo piuttosto ricevuto “un presente… [ diceva alle figlie 'mi raccomando dai Persona_1 qualcosa alla IGnora ” ( ); una “mancetta, una roba tanto per accontentarla. … Per_3 CP_6
c'è stata una mancetta ma…proprio no, non li avrei neanche voluti 10 euro all'ora in una situazione così” ( ; “poco più di una mancia… per il disturbo, per la benzina (…) ma non c'era CP_9 proprio una quota da pagare” ( ); un “compenso” ma non cifre precise ( P_ CP_8
.
[...]
coerentemente con quanto riferito da ha riportato che la nonna, Testimone_2 CP_6 rivolgendosi alle figlie, diceva “'daghe qualcosa a ste tose' in dialetto. So che la nonna dava sempre qualcosa, ma non è che vedevo le cifre. (…) So che la nonna chiedeva se aveva dato qualcosa a livello economico…”; del tutto analoghe le dichiarazioni di , secondo cui “mia suocera dava Testimone_1
il permesso di dare un contributo spese per il disturbo per la benzina, per non esser completamente di peso, come ringraziamento… non ho mai sentito parlare di cifre o tariffe… contribuiva come spese per il disturbo”.
Alla luce di quanto sopra esposto, il prelievo di € 7.000,00 da parte di non può dirsi Controparte_1
giustificato da spese di assistenza per la madre.
La tesi delle convenute appare poco verosimile, considerato che secondo le allegazioni di cui alla comparsa di costituzione, l'assistenza era prestata principalmente dalle due figlie e dal genero, che si facevano aiutare da terze persone, queste ultime compensate;
orbene, la somma di € 7.000,00 per la remunerazione di un'assistenza prestata, per circa due mesi complessivi, da terzi – peraltro anch'essi familiari o amici – appare del tutto sproporzionata, considerando che questi si alternavano alle convenute e al genero.
Dalla prova testimoniale è infatti emerso che la gestione dell'assistenza alla de cuius nel periodo indicato fosse a livello familiare, al bisogno, senza orari prestabiliti e sostanzialmente gratuita, considerato che le somme corrisposte erano al più a titolo di mancetta per il disturbo.
pagina 16 di 27 Anche a ritenere che la de cuius corrispondesse modiche cifre brevi manu alle parenti o amiche che aiutavano le figlie e il genero nell'assistenza, il prelievo di € 7.000,00, alla luce dell'istruttoria espletata e delle allegazioni di parte, non risulta giustificato.
In conclusione, trattandosi di prelievo pacificamente effettuato da allo sportello dal Controparte_1
deposito a risparmio cointestato con la madre, lo stesso non può costituire donazione di denaro, né diretta né indiretta, in difetto di un atto di disposizione riconducibile alla de cuius.
Per l'effetto, deve ravvisarsi in capo ad un obbligo di restituzione delle somme Controparte_1
prelevate, da imputare al relictum.
dovrà pertanto restituire alla massa l'importo di € 7.000,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1
data del prelievo al saldo.
Venendo ai prelievi di € 2.889,80 del 10.11.2017 e di € 2.336,92 del 27.11.2017, gli stessi risultano dalla documentazione contabile depositata in causa da in data 10.2.2023. CP_3
Nella ricostruzione di parte convenuta, tali prelevamenti sarebbero stati destinati al pagamento del funerale della de cuius: con procura speciale del 5.10.2017 rilasciata ad , Controparte_2 R_
delegava la IA a riscuotere le somme depositate sul libretto di risparmio n. 31842529 presso
[...]
l'Ufficio Postale di VE di CO, intestato alla de cuius per la quota di 1/2 (cfr. doc. 8 attrice) e corrispondenti alla quota di eredità pervenuta in successione di sorella della de cuius; in Parte_2 particolare, veniva autorizzata “a riscuotere, in nome e per conto della mandante, le CP_2 somme di spettanza della stessa ed a rilasciarne quietanza”; riscossa la somma spettante alla madre, avrebbe depositato gli importi nel libretto cointestato tra la de cuius e la IA;
CP_2 CP_1 infine, quest'ultima avrebbe effettuato i prelevamenti in esame per pagare il funerale della madre.
Sul punto, si rileva quanto segue.
Dal documento 4 delle convenute emergono i quattro assegni a mezzo dei quali veniva incassata da
, su procura speciale rilasciata dalla madre, la quota di eredità spettante alla de Controparte_2 cuius per successione della sorella pari a complessivi € 5.136,14: nello specifico, in data Parte_2
25.10.2017 venivano emessi tre assegni circolari rispettivamente di € 1.328,09, € 766,47 ed € 704,66 e, successivamente, in data 17.11.2017 un vaglia postale circolare per € 2.336,92.
Dal doc. 3 di parte attrice, risulta che in data 9.11.2017 i tre assegni di € 704,66, € 766,47 ed €
1.328,09, per complessivi € 2.799,22 venivano incassati nel libretto cointestato tra la de cuius ed
; il giorno seguente (10.11.2017), dal medesimo libretto è stato disposto un pagamento Controparte_1 di € 2.889,80, con una differenza € 90,58 rispetto all'accredito (e, pertanto, di importo pressocché
pagina 17 di 27 analogo a quanto versato); successivamente, in data 27.11.2017 nel medesimo libretto veniva versato l'importo di € 2.336,92, il quale veniva contestualmente prelevato nel suo esatto ammontare.
Premesso che risulta documentalmente provata la ricostruzione fattuale offerta da parte convenuta, secondo cui le somme giunte a per la successione della sorella sono state prelevate, a Persona_1
mezzo di procura speciale, dalla IA e transitate sul conto cointestato tra la Controparte_2
madre ed , occorre valutare la destinazione di tali pagamenti. Controparte_1
Parte convenuta ha riferito che tali somme sono state utilizzate per il pagamento delle spese funebri della madre, allegando a tale proposito la fattura quietanzata rilasciata in data 5.12.2017 per un totale di
€ 4.350,00 (cfr. doc. 5 convenute).
Considerato che è deceduta il 28.11.2017 e tenendo conto della contiguità temporale dei Persona_1
pagamenti e prelievi delle somme provenienti dalla quota di eredità di è presumibile che Parte_2 il prelievo di € 5.136,14, provenienti dall'eredità di fosse avvenuto proprio in previsione Parte_2
delle spese da affrontare in conseguenza del decesso della de cuius, in specie quelle funerarie.
Tale conclusione è avvalorata dall'entità delle spese documentate sostenute dopo la morte della de cuius (cfr. doc. 5 convenute sopra richiamato), ritenendosi verosimile che la differenza tra queste e il prelievo effettuato fosse da imputare alle spese correlate al rito funebre, come dedotto dalle convenute sin dalla comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 6).
In conclusione, pertanto, i prelievi di € 2.889,80 del 10.11.2017 e di € 2.336,92 del 27.11.2017 dal libretto di deposito a risparmio n. 42150/000038969297, cointestato tra la de cuius ed , Controparte_1
appaiono giustificati dalle spese dedotte e documentate dalle convenute;
di conseguenza, non vi è obbligo di restituzione alla massa delle somme prelevate.
5. era altresì cointestataria con la IA del libretto di risparmio acceso Persona_1 Controparte_2
presso , filiale di Corte di VE di CO, n. 42150/000032419489, aperto in data CP_3
11.8.2009 e chiuso in data 9.4.2016 (cfr. doc. 5 fasc. attrice).
Parte attrice ha allegato la sussistenza di plurimi prelievi anche da tale libretto (cfr. doc. 6 attrice), alimentato, nella ricostruzione di parte, pressocché totalmente da provviste della madre;
segnatamente, ad eccezione di tre piccoli versamenti per complessivi € 7.500,00, i depositi iniziali di € 20.000,00 ed €
13.750,50, risalenti rispettivamente al 11.8.2009 ed al 24.10.2009, costituiscono in realtà giroconti provenienti da altro libretto intestato alla de cuius presso (con la prima memoria CP_3
pagina 18 di 27 istruttoria, parte attrice ha poi precisato che tale ultimo libretto era in realtà cointestato tra la stessa attrice e la madre).
Sul punto, parte convenuta ha eccepito in primis la chiusura del conto ancora nel 2016, prima del decesso della madre, nonché la genericità delle pretese attoree, allegando che i versamenti effettuati sul conto cointestato provenissero da fondi propri.
Dalla documentazione contabile prodotta in data 1.12.2022 e 10.2.2023 da in CP_3 ottemperanza all'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., emerge che nel libretto in esame non vi fossero accrediti periodici, ma soltanto alcuni versamenti iniziali (in data 11.8.2009, € 20.000,00 ed
€ 4.500,00; in data 24.10.2009, € 13.750,50; in data 26.1.2010, € 2.000,00; in data 3.1.2011, €
1.000,00), seguiti da soli accrediti per interessi e competenze.
Con riferimento alla provvista iniziale, parte attrice ha allegato che i versamenti di € 20.000,00 del
11.8.2009 ed € 13.750,50 del 24.10.2009 provenivano da libretto acceso presso , n. CP_3
42150/000032419489, cointestato tra la de cuius e la stessa attrice;
quest'ultima non aveva mai avuto la disponibilità del libretto cointestato con la madre la quale, col declinarsi dei rapporti, aveva progressivamente svuotato e infine estinto tale libretto e tale ultima circostanza non è mai stata specificamente contestata da parte delle convenute.
Dalla lista di movimenti su tale ultimo libretto, secondo la rendicontazione proveniente da
[...]
(cfr. deposito del 1.12.2022), emergono effettivamente due prelievi di € 20.000,00 del CP_3
11.8.2009 e di € 13.750,50 del 24.10.2009 dal libretto cointestato tra la de cuius e l'attrice; le date coincidono con le operazioni speculari di versamento, effettuate nel libretto n. 42150/000032419489 cointestato con la convenuta , confermando così la ricostruzione di parte attrice. CP_2
Con riferimento, invece, ai versamenti di € 4.500,00 del 11.8.2009, di € 2.000,00 del 26.1.2010 e di €
1.000,00 del 3.1.2011, parte convenuta ha eccepito di averli effettuati con fondi personali, senza tuttavia fornire alcuna dimostrazione di tale assunto.
Orbene, richiamata la giurisprudenza già citata sulla presunzione di contitolarità dei rapporti bancari, si ritiene che vi siano elementi gravi, precisi e concordanti nel senso che la provvista del conto cointestato tra la de cuius e la IA fosse alimentato con provvista della prima. CP_2
È infatti provato che i due versamenti maggiori, per complessivi € 43.750,50, provenissero dalla de cuius e pure il versamento di € 4.500,00 deve ritenersi di pertinenza di in quanto coevo a Persona_1 quello di € 20.000,00; si tratta di elementi che convergono nel senso dell'intestazione alla madre di tutte le somme depositate dal libretto, laddove con riguardo agli ulteriori due versamenti, di importo pagina 19 di 27 trascurabile rispetto ai precedenti (€ 3.000,00 complessivi), non vi è alcun riscontro documentale circa la provenienza dalla cointestataria del conto.
Il libretto n. 42150/000032419489 risulta solo formalmente cointestato tra ed Persona_1 [...]
, con la conseguenza che l'integrità della provvista è da intendersi riferita alla de cuius. CP_2
Con riferimento a tale libretto, parte attrice ha contestato i seguenti prelievi: € 5.000,00 del 26.1.2011,
€ 7.000,00 del 12.2.2016 ed € 25.500,00 del 30.3.2016, per complessivi € 37.500,00 (cfr. sempre doc. 5 fasc. attrice).
I prelievi effettuati emergono dalla documentazione contabile prodotta da in data CP_3
1.12.2022 e 10.2.2023, in ottemperanza all'ordine ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nonché dalla documentazione allegata da parte convenuta.
La convenuta ha eccepito che l'importo di € 5.000,00 era stato prelevato in data 26.1.2011 e consegnato brevi manu da al genero , ex coniuge dell'odierna attrice, Persona_1 Testimone_1 per l'acquisto della licenza e di un furgone necessari per l'attività di commerciante.
L'importo, secondo la prova testimoniale esperita, risulta essere stato effettivamente corrisposto dalla de cuius al genero (cfr. verbale in data 24.3.2023).
Non risulta pertanto provato che tale somma fosse stata indebitamente prelevata o percepita da CP_2
essendo piuttosto emerso che la de cuius, la cui capacità di intendere e volere non è mai stata in
[...] discussione, li avesse utilizzati per consegnarli a un terzo estraneo all'odierno giudizio, che ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria tra sorelle, previa ricostruzione del relictum mediante restituzione delle somme indebitamente prelevate ovvero percepite a titolo di donazione da parte delle convenute.
Di conseguenza, la somma di € 5.000,00 non potrà essere oggetto di restituzione da parte della convenuta . CP_2
Quanto alla somma di € 7.000,00, prelevata in data 12.2.2016, parte convenuta ha dedotto che la stessa era stata utilizzata dalla de cuius, a mezzo della IA , per l'acquisto di due loculi (nn. 70- CP_2
71) presso il Cimitero di Corte di VE di CO, “per la tumulazione della salma della sorella Pt_2
e, in futuro, per la propria, nonché per lo spostamento (estumulazione e ricollocazione) delle
[...] ceneri dei genitori e ”, al fine di rifondere la stessa IA Persona_4 CP_11 CP_2 la quale, a mezzo di tre distinti bonifici bancari tratti dal proprio c/c, aveva corrisposto € 7.294,04 in favore della Tesoreria del Comune di VE di CO (con una differenza, a carico della convenuta, di €
294,04).
pagina 20 di 27 La ricostruzione offerta dal patrocinio di trova riscontro nelle risultanze Controparte_2
documentali agli atti: dal doc. 8 depositato in giudizio dalle convenute, infatti, emerge che il 12.2.2016
– e, dunque, contestualmente al prelievo effettuato dal libretto cointestato tra la convenuta e la madre –
l'importo di € 7.000,00 veniva versato nel conto corrente personale di , la quale Controparte_2
provvedeva, nel corso della stessa giornata, ad effettuare tre distinte disposizioni di pagamento nei confronti della Tesoreria del Comune di VE di CO per l'estumulazione e la concessione di due loculi, numeri 70 e 71, per e Parte_2 Persona_1
I tre bonifici, di rispettivi importi pari ad € 1.628,00, € 2.833,04 ed € 2.833,00, complessivamente considerati ammontano, effettivamente, proprio ad € 7.294,04.
In conclusione, il prelievo di € 7.000,00, effettuato in data 12.2.2016, appare giustificato alla luce della documentazione prodotta in giudizio e, pertanto, non costituisce oggetto di restituzione alla massa;
parte convenuta non ha formulato alcuna domanda relativa alla restituzione delle somme sostenute in eccesso e, pertanto, è preclusa alcuna statuizione sul punto.
Infine, il prelievo di € 25.500,00, effettuato in data 30.3.2016, si era reso necessario “per il ristoro di tutte le somme fino a quel momento versate dalla IA , nell'interesse e per spese della CP_2 madre e per quelle immediatamente prossime”, secondo la ricostruzione di parte convenuta (cfr. pag.
12 comparsa di costituzione e risposta).
In particolare, ha allegato di aver provveduto al saldo, nei confronti dell'impresa Controparte_2 funebre Sartori, della quota di € 762,00 a carico della madre per la tumulazione della sorella Pt_2
come da relativa fattura rilasciata a nome della de cuius (cfr. doc. 7 convenute); inoltre,
[...] nell'ottobre 2018, la convenuta aveva provveduto al pagamento, a mezzo di assegno bancario per €
3.500,00, sempre a favore delle onoranze Sartori, per il completamento dei loculi precedentemente acquistati (cfr. doc. 8 convenute); la convenuta, inoltre, aveva anticipato per conto della madre, tra il
2009 e il 2017, ulteriori spese per farmaci, utenze relative all'abitazione di via Provinciale in VE di
CO, acquisto di legname, pagamenti in favore di Equitalia per la domanda di invalidità della madre, nonché per la fattura finale dovuta per la linea telefonica con conseguente disdetta.
La convenuta ha depositato ampia documentazione delle spese sostenute negli anni e, a tal riguardo, occorre valutare entro quali limiti possa dirsi raggiunta la prova dell'esistenza del credito in capo ad nei confronti della madre, tale da giustificare il prelievo di € 25.500,00 a titolo di Controparte_2
rimborso delle spese anticipate.
Risultano documentalmente provati, in particolare, i seguenti esborsi:
pagina 21 di 27 - € 762,00, relativi al pagamento della quota di spese, a carico di per la tumulazione Persona_1
della sorella premorta (cfr. doc. 7 convenute); per quanto la fattura non sia quietanzata, Parte_2
la controparte non ha specificamente contestato la provenienza del pagamento da parte della sorella a mezzo bonifico bancario, come indicato nella fattura;
CP_2
- € 3.500,00, saldati a mezzo assegno in favore di Onoranze Funebri Sartori per il completamento di due loculi nel cimitero di VE di CO (cfr. doc. 8 convenute): le due fatture allegate erano state emesse l'una per € 1.928,00 e l'altra per € 1.688,00, per complessivi € 3.616,00, di talché può ritenersi che l'assegno per € 3.500,00, emesso da a favore di fosse volto al Controparte_2 CP_12
pagamento di tali prestazioni;
- € 481,33 per spese relative a farmaci assunti dalla madre, come emerge dagli scontrini fiscali di cui al doc. 21, limitatamente a quelli fiscalmente riferiti alla de cuius e leggibili, per i quali è verosimile che il saldo avvenisse in contanti, posto che dagli scontrini emessi non risulta traccia di pagamenti elettronici;
la circostanza che fosse la sola a recuperare presso la farmacia comunale le Controparte_2
prescrizioni mediche per la madre è stata oggetto di prove orali, segnatamente con la testimonianza resa dalla farmacista dott.ssa la quale ha confermato che per tali incombenze in Controparte_5 farmacia “si recava solo la IGnora ” (cfr. verbale udienza del 16.11.2023); appare, invece, CP_2
irrilevante il doc. 10 della convenuta, trattandosi di mero documento riepilogativo di provenienza della stessa convenuta;
- € 50,00 per il pagamento della certificazione dell'invalidità civile in capo a dimostrato Persona_1
da fattura quietanzata prodotta dalla convenuta (cfr. doc. 13); per un totale di € 4.793,33.
Con riferimento alle utenze pagate da per conto della madre, si osserva che tutte le Controparte_2 bollette depositate in giudizio sono riferite all'abitazione sita in via Provinciale in VE di CO, in cui risiedeva insieme all'attrice ed al coniuge;
dopo la separazione dei Persona_1 Testimone_1 coniugi, vi manteneva l'effettiva residenza soltanto insieme alla de cuius, secondo Testimone_1
quanto allegato da entrambe le parti.
Sul punto, si rileva che la stessa attrice ha dedotto che la madre aveva risieduto per tutta la vita nell'immobile intestato alla IA “la quale ne ha pagato tutte le bollette fino a Parte_1 marzo 2010 senza mai nulla chiedere alla madre”; è inoltre pacifico in atti che, salva la liquidità per circa € 43.000,00 di cui al paragrafo precedente, la madre percepisse unicamente la pensione per €
600,00 mensili, di talché è verosimile che, così come la IA convivente si fosse occupata di pagare le pagina 22 di 27 bollette anche per conto della madre, a seguito della cessazione della convivenza avesse provveduto a tali esborsi la IA che ha prodotto documentazione relativa agli esborsi sostenuti per CP_2
eIGenze abitative della madre.
Si ritiene di poter prendere in considerazione, alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta e dei fatti per come sopra emersi, i soli importi successivi al marzo 2010 ed escludendo le fatture intestate a : Testimone_1
- € 1.342,37 con riferimento all'utenza ENEL-luce, per le fatture emesse a far data da aprile 2010, seppure ancora intestate ad (cfr. doc. 15 convenute), comprensivi del Parte_1
pagamento degli oneri amministrativi di cui ai relativi bollettini;
- € 5.430,06 con riferimento all'utenza ENEL-gas, per le fatture emesse a far data da aprile 2010, seppure ancora intestate ad (cfr. doc. 16 convenute), comprensivi del Parte_1
pagamento degli oneri amministrativi di cui ai relativi bollettini;
- € 668,54 con riferimento all'utenza dell'acqua, per le fatture ancora intestate ad Parte_1
(cfr. doc. 17 convenute), comprensivi del pagamento degli oneri amministrativi di cui ai relativi
[...]
bollettini;
- € 1.882,55 con riferimento all'utenza del telefono, per fatture intestate personalmente a Persona_1
(cfr. doc. 18 e doc. 25 convenute), comprensivi del pagamento degli oneri amministrativi di cui ai relativi bollettini;
- € 1.272,23 con riferimento all'utenza dello smaltimento rifiuti, per fatture intestate personalmente a
(cfr. doc. 19 convenute), comprensivi del pagamento degli oneri amministrativi di cui ai Persona_1
relativi bollettini;
- € 110,50 con riferimento al canone Rai tv, per fatture intestate personalmente a (cfr. Persona_1
doc. 20 convenute);
- € 163,45 in favore del Consorzio di Bonifica, per fatture intestate personalmente ad Parte_1
(cfr. doc. 22 convenute), ma sempre riferite a periodi successivi la cessazione della convivenza
[...]
con la madre.
Il tutto per complessivi € 10.869,70 (cfr. docc. 10-26 convenute).
Parte convenuta ha, inoltre, riferito che tra le spese anticipate per conto della madre rientrerebbero anche gli esborsi sostenuti per le cure domestiche a domicilio necessarie dopo la caduta e rottura di una gamba della madre nel 2016, anche con assistenza retribuita di un'infermiera.
Tale allegazione risulta del tutto sfornita di riscontro probatorio.
pagina 23 di 27 Infine, le convenute hanno eccepito che la madre fosse solita in vita fare regalie ai propri cari e che tali eventuali liberalità costituirebbero delle donazioni di modico valore, per le quali non vige l'obbligo di forma alcuna.
Anche tale allegazione risulta del tutto sfornita di supporto probatorio e soltanto allegata negli scritti difensivi, atteso che i relativi capitoli di prova orale sono stati formulati in maniera alquanto generica.
In conclusione, si ritiene che la convenuta provato di aver sostenuto spese Controparte_13 per conto della madre per complessivi € 15.663,03 (€ 4.793,33 + 10.869,70).
Ne consegue che, rispetto al prelievo di € 25.500,00 del 30.3.2016 risulta una discrepanza di € 9.836,97
(€ 25.500,00 - € 15.663,03), da restituire alla massa ereditaria, non risultando che tale somma sia stata utilizzata per conto della madre.
Anche in tal caso, trattandosi di prelievo pacificamente effettuato da dal libretto di Controparte_2
deposito a risparmio cointestato con la madre, la differenza tra quanto prelevato e quanto in effetti speso per conto della madre non può di per sé costituire donazione di denaro, né diretta né indiretta, in difetto di un atto di disposizione riconducibile alla de cuius.
Per l'effetto, deve ravvisarsi anche in capo ad un obbligo di restituzione delle Controparte_2
somme prelevate, da imputare al relictum.
dovrà pertanto restituire alla massa l'importo di € 9.836,97, oltre interessi legali Controparte_2
dalla data del prelievo al saldo.
6.
Le convenute hanno allegato la sussistenza di un ulteriore libretto di deposito a risparmio cointestato tra la madre e la IA , odierna attrice;
la circostanza non è contestata, posto Parte_1
che la stessa attrice ha confermato che dal deposito a risparmio cointestato con la madre erano stati effettuati dei giroconti verso il deposito n. 42150/000032419489, cointestato a ed Persona_1
(vedi supra); il libretto cointestato con l'attrice era stato aperto in data 2.9.2003 e Controparte_2
chiuso il 30.10.2009.
Sul punto, oltre a doversi rilevare che dei prelievi dedotti (per € 6.000,00 in data 20.5.2008 e per €
10.000,00 del 20.6.2009) non è emerso alcun riscontro probatorio, come da riscontro di CP_3
in data 1.12.2022, si rileva che le convenute hanno chiesto soltanto il rigetto di tutte le domande della controparte, senza chiedere l'accertamento di prelievi indebiti, né tantomeno la loro restituzione alla massa;
inoltre, le convenute hanno chiesto in via istruttoria il rendiconto all'attrice, nella “denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovuta la rendicontazione da parte delle convenute”, senza tuttavia pagina 24 di 27 fornire alcuna specifica allegazione e prova della sussistenza di una gestione, quantomeno di fatto, del denaro della madre da parte dell'attrice (a differenza di quanto emerso con riferimento alle convenute, come riportato al paragrafo 3).
Per l'effetto, tenendo conto del principio espresso dall'art. 112 c.p.c., non può emettersi alcuna statuizione con riferimento a somme prelevate dal libretto cointestato tra l'attrice e la de cuius.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla donazione, da parte del padre a favore dell'attrice, dell'abitazione familiare;
oltre a doversi rilevare che le convenute non hanno formulato alcuna domanda al riguardo, l'immobile non è oggetto della comunione di cui all'odierno giudizio.
7.
Con riferimento, infine, ai preziosi allegati dall'attrice, si osserva quanto segue.
L'attrice ha dedotto che nell'asse ereditario vi sarebbero dei gioielli (la fede nuziale, due anelli d'oro e gli orecchini), stimando il loro valore economico “equitativamente in € 1.000,00”; tale importo è stato contestato dalle convenute, le quali hanno riconosciuto, anche in sede di interrogatorio formale, la sussistenza della sola fede nuziale.
L'attrice non ha chiesto di provare altrimenti la sussistenza dei gioielli diversi dalla fede, né ha fornito indici per ricavarne il valore effettivo, non avendo nemmeno sollecitato c.t.u. estimativa sul punto.
A fronte della contestazione da parte delle convenute e della mancata, specifica allegazione da parte dell'attrice di elementi idonei a ricavare il valore della fede nuziale, non si ritiene di poter procedere alla sua divisione.
8.
Deve, a questo punto, procedersi allo scioglimento della comunione, richiesto da Parte_1
e nonostante l'opposizione delle convenute, le quali hanno chiesto il rigetto di tutte le domande
[...]
attoree.
Quando la divisione giudiziale sia stata chiesta da uno o più coeredi nei confronti degli altri condividenti, tutti litisconsorti necessari, la pronuncia sulla domanda di divisione non è subordinata alla proposizione di analoga istanza da parte dei convenuti o alla mancata opposizione dei medesimi alla divisione, in quanto ciascun partecipe ha il diritto potestativo allo scioglimento della comunione, il quale deve essere, quindi, disposto indipendentemente dalla adesione degli altri comunisti (cfr. Cass. civ. n. 543 del 27.1.1986).
Parte attrice ha allegato che il patrimonio di è costituito, in assenza di debiti ereditari, da Persona_1
due libretti di deposito a risparmio cointestati, rispettivamente, con le figlie e Controparte_1 CP_1
pagina 25 di 27 ; le convenute hanno poi dedotto che la madre fosse cointestataria di un terzo libretto con la CP_2
IA . Parte_1
L'istruttoria documentale ha confermato che il deposito a risparmio n. 42150/000032419489, cointestato tra la de cuius e la IA , è stato chiuso in data 9.4.2016; parimenti, il Controparte_2
deposito a risparmio n. 42150/000021235874, cointestato tra la de cuius e la IA Parte_1
è stato chiuso ancora in data 30.10.2009; invece, il deposito n. 42150/000038969297,
[...]
cointestato tra la de cuius e la IA , aperto in data 12.4.2012, risulta tuttora attivo, Controparte_1 con saldo finale al 7.2.2023 pari a € 0,42 (cfr. pag. 17 documentazione depositata da in CP_3
data 10.2.2023).
Non risulta, invece, che la de cuius fosse intestataria di buoni postali, come confermato anche dalla documentazione contabile depositata (cfr. pag. 4 documentazione depositata da in data CP_3
10.2.2023).
Pertanto, il compendio da dividere (relictum) risulta così composto:
- € 0,42, pari al saldo finale al 7.2.2023 del libretto di deposito a risparmio n. 42150/000038969297, cointestato tra la de cuius e ; Controparte_1
- credito di € 7.000,00 nei confronti di , maggiorata degli interessi legali dalla data del Controparte_1
prelevamento al saldo;
- credito di € 9.836,97 nei confronti di , maggiorata degli interessi legali dalla data Controparte_2
del prelevamento al saldo;
Ne deriva che il valore complessivo della massa ammonta ad € 16.837,39 maggiorato degli interessi legali derivanti da ciascun prelevamento.
Ai condividenti spettano le seguenti quote, in ossequio al disposto di cui all'art. 566 c.c.: ad
[...]
, 1/3 ciascuna, il cui valore è di € 5.612,46 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
maggiorate degli interessi.
9.
Tenuto conto delle domande formulate dalle parti e dell'esito complessivo del procedimento, in base al quale solo alcuni dei prelievi contestati dall'attrice sono stati oggetto di restituzione alla massa e di divisione, si ritiene sussista una sostanziale, reciproca soccombenza, che giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 26 di 27 Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda o eccezione:
1. condanna a restituire al relictum dell'eredità di la somma di € 7.000,00 Controparte_1 Persona_1
prelevata dal libretto di deposito a risparmio cointestato con la de cuius, oltre interessi legali come in motivazione;
2. condanna a restituire al relictum dell'eredità di la somma di € Controparte_2 Persona_1
9.836,97, prelavata dal libretto di deposito a risparmio cointestato con la de cuius, oltre interessi legali come in motivazione;
3. dichiara che il valore della massa, accresciuto per effetto delle restituzioni, è pari ad € 16.837,39 oltre interessi come in parte motiva;
4. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra e Parte_1 Controparte_1
, avente per oggetto il saldo finale al 7.2.2023 di € 0,42 del libretto di deposito a Controparte_2
risparmio n. 42150/000038969297 e i crediti restitutori di cui ai punti precedenti, mediante le seguenti assegnazioni:
- ad , la somma di € 5.612,46 maggiorata degli interessi, corrispondente alla Parte_1
quota di 1/3;
- ad , la somma di € 5.612,46 maggiorata degli interessi, corrispondente alla quota di Controparte_1
1/3;
- ad , la somma di € 5.612,46 maggiorata degli interessi, corrispondente alla quota Controparte_2
di 1/3;
6. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Padova il 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Federica Di Paolo
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