TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16010/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Amato, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesca Tirone, C.F._2
rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del 19 e del 20 novembre 2024, per l'udienza del 4/12/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
1 Con ricorso depositato il 5/12/2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 26/9/2014 a MO (PA) e Controparte_1
che da tale unione erano nati i figli il 24/9/2005, , il Per_1 Persona_2
24/12/2009, e il 2/10/2015, deduceva: che l'affectio coniugalis era venuta meno a Per_3
causa di talune divergenze caratteriali tra i coniugi;
che, in particolare, a causa del carattere prevaricatore e aggressivo della moglie, nel 2020 era stato costretto a lasciare la casa coniugale, andando a vivere dai propri genitori, a MO, con i tre figli minori;
che la moglie si era disinteressata completamente dell'educazione e della crescita dei tre figli, preferendo trascorrere il proprio tempo libero con l'attuale compagno;
che i figli minori non avevano più alcun rapporto con la madre;
che aveva piena Controparte_1
capacità lavorativa, stante anche la sua giovane età.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la pronuncia della separazione con addebito alla moglie;
l'affidamento esclusivo dei figli minori, con domicilio prevalente presso di sé;
l'obbligo a carico di di corrispondergli un assegno di € 500,00 Controparte_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi.
Si costituiva in giudizio la resistente contestando integralmente il ricorso e deducendo: che il fallimento dell'unione coniugale era da imputare ai tradimenti del marito;
che tre anni prima, per caso, aveva scoperto che il marito si intratteneva in chat telefoniche con altre donne ed aveva rinvenuto sul suo telefono foto delle sue parti intime inviate a queste donne;
che, dopo aver chiesto spiegazioni al ricorrente, nel 2020 era stata costretta ad allontanarlo da casa;
di avere partorito la figlia primogenita all'età di soli 16 anni e di avere sempre ricevuto l'aiuto della suocera nella gestione dei figli minori;
che, in particolare, i figli erano molto legati alla nonna paterna, tanto che, all'età di 11 anni, era andata a vivere Per_1 presso la stessa, nonostante i coniugi non fossero separati;
di non essersi mai disinteressata dei propri figli;
che questi, dopo la fine dell'unione coniugale, avevano manifestato la volontà di trascorrere più tempo con la nonna paterna, presumibilmente a causa del fatto che il padre era andato a vivere presso la stessa, e, per non far risentire loro le conseguenze della separazione, aveva permesso loro di trascorrere molto tempo con il padre e la famiglia paterna;
che aveva sempre cercato di contattare i figli per sentirli e incontrarli, ma che i minori adducevano scuse per non parlarle, probabilmente subendo il condizionamento
2 della famiglia paterna;
che il 29/9/2022, in occasione di un incontro per le strade di
MO con la suocera e il figlio veniva insultata e aggredita fisicamente, tanto Per_3
da sporgere querela nei confronti della prima;
di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non percepire alcun reddito;
di abitare nella casa coniugale di sua proprietà, in quanto acquistata per lei dal proprio padre;
che viveva presso la madre e Parte_1
pertanto non sosteneva spese abitative, percepiva il reddito di cittadinanza, l'assegno unico per i figli e lavorava presso una ditta;
che il figlio minore percepiva circa Persona_2
€ 312,00 mensili a titolo di indennità di frequenza per invalidità; che anche a breve Per_3 avrebbe iniziato a percepire la somma di € 312,00 mensili, più tutti gli arretrati;
che il ricorrente era in possesso dei libretti pensionistici dei minori.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
l'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso il padre e regolamentazione del diritto di visita materno;
l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso di lei e alle spese straordinarie relative agli stessi nella misura del 50%, a condizione del reperimento di un'attività lavorativa.
Sentite le parti all'udienza dell'11/4/2023 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. le rimetteva dinanzi al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del 15/4/2023:
- autorizzazione dei coniugi a continuare a vivere separati;
- affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso il padre;
- regolamentazione del diritto di visita materno, con incarico al Servizio Sociale di
MO;
- obbligo a carico di di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 250,00 mensili a titolo di contributo
[...]
al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
- percezione dell'intero ammontare dell'Assegno unico in favore di . Parte_1
Quindi, la causa – istruita con le sole produzioni documentali ed acquisite le relazioni dei
3 Servizi sociali incaricati – veniva trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Ebbene, innanzitutto, va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione
è il verificarsi di fatti tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie, ricorrendo pacificamente il predetto presupposto, deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
3. Le domande di addebito della separazione.
Procedendo, dunque, con l'esame delle domande ulteriori, e, in particolare, delle domande di addebito della separazione avanzate dalle parti, deve evidenziarsi che, com'è noto, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta la necessità di una accurata valutazione dei fatti, per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, ha chiesto di addebitare la responsabilità della Parte_1 separazione a , ponendo a fondamento della propria domanda il Controparte_1
4 carattere prevaricatore e aggressivo della moglie.
Di contro, ha chiesto di addebitare la responsabilità della Controparte_1
separazione a , ponendo a fondamento della propria domanda la Parte_1 violazione del dovere di fedeltà da parte del marito.
Tali circostanze, tuttavia, sono rimaste prive di riscontro probatorio nel corso dell'istruttoria, non solo in relazione all'accertamento dei comportamenti rispettivamente denunciati, ma anche in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra tali comportamenti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Né avrebbero potuto supplire le prove rispettivamente articolate dalle parti, non ammesse dal giudice istruttore con ordinanza del 16/5/2024, le cui valutazioni sono del tutto condivisibili.
Di conseguenza, l'intollerabilità della convivenza non può considerarsi conseguenza diretta di alcuno specifico comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e ascrivibile ad alcuno dei coniugi: devono, pertanto, essere rigettate le domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti.
4. Provvedimenti nell'interesse della prole. Regime di affidamento.
Deve preliminarmente rilevarsi che la figlia ha raggiunto la maggiore età Per_1
nelle more del giudizio.
In merito, invece, all'affidamento dei due figli minori delle parti, e Persona_2
considerato quanto relazionato dai Servizi sociali incaricati (cfr. deposito Per_3
telematico del 10/5/2024) e non sussistendo ragioni di pregiudizio tali da derogare al regime ordinario di affidamento, deve confermarsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso il padre, con il quale vivono da tempo.
Quanto al diritto di visita materno, deve disporsi che potrà Controparte_1 incontrare e tenere con sé i figli minori nel rispetto della volontà di questi ultimi.
In particolare, in ragione dell'età raggiunta dal minore , il diritto di Persona_2 visita sarà liberamente esercitabile sulla base delle abitudini e delle esigenze del minore;
invece, per quanto riguarda compatibilmente con le esigenze scolastiche e fatti Per_3
salvi diversi accordi liberamente stretti tra le parti, gli incontri dovranno svolgersi secondo il seguente schema:
- due giorni alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì) dall'uscita
5 dalla scuola, ovvero dalle ore 14:00 in periodo non scolastico, sino alle ore 20:00;
- nel fine settimana, a settimane alterne, dall'uscita dalla scuola del venerdì, ovvero dalle ore 14:00 in periodo non scolastico, sino alle ore 20:00 della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi, con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dall'1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con il genitore non presente almeno una volta al giorno;
- durante le festività natalizie, per 7 giorni anche non consecutivi, con facoltà di pernottamento, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 dicembre o dal 30 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con il genitore non presente almeno una volta al giorno;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
5. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento dei figli.
Relativamente alle statuizioni di natura economica e, in particolare, con riferimento, all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che
6 implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Deve rammentarsi, inoltre, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osservarsi che il ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di lavorare part time come muratore e di guadagnare circa € 800,00/900,00 mensili.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti risulta un reddito complessivo di € 5.668,00 per l'anno di imposta 2022 e un reddito complessivo di € 8.566,00 per l'anno di imposta 2023
(cfr. all.ti 2 e 3 al deposito telematico del 22/10/2024).
Di contro, la resistente ha dichiarato di non lavorare e di convivere con il proprio compagno.
Dalla documentazione in atti risulta che la resistente non percepisce alcun reddito ed è proprietaria di un immobile sito a MO, ove risiede (cfr. all.ti 3 e 5 alla comparsa di costituzione;
all.ti 1 e 3 al deposito telematico dell'8/4/2023).
Ebbene, sulla base degli elementi suesposti, del fatto che la figlia maggiorenne Per_1
per fatto pacifico, non risulta economicamente autosufficiente, e considerato anche il
[...]
minimo vitale che ogni genitore deve garantire alla prole a prescindere dal proprio reddito, deve confermarsi l'obbligo a carico di di corrispondere in favore Controparte_1 di , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 250,00 mensili a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento dei figli, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
7 Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
Inoltre, stante la domiciliazione assolutamente prevalente dei figli della coppia presso il padre, deve disporsi la percezione dell'intero ammontare dell'Assegno unico in favore di
(cfr. Cass. ordinanza n. 4672/2025). Parte_1
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Ricorrono, infine, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
il 17/12/1984, e nata a [...] l'[...], di cui al Controparte_1
matrimonio concordatario contratto a MO (PA) il 26/9/2014, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 75, parte II, serie A, anno 1996;
b) rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
c) conferma l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso il padre e diritto di visita materno secondo quanto disposto in parte motiva;
d) conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 250,00 mensili, a titolo di contributo
[...]
al mantenimento dei figli, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019;
e) attribuisce a l'intero assegno unico per i figli;
Parte_1
f) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
g) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
8 Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16010/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Amato, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesca Tirone, C.F._2
rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del 19 e del 20 novembre 2024, per l'udienza del 4/12/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
1 Con ricorso depositato il 5/12/2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 26/9/2014 a MO (PA) e Controparte_1
che da tale unione erano nati i figli il 24/9/2005, , il Per_1 Persona_2
24/12/2009, e il 2/10/2015, deduceva: che l'affectio coniugalis era venuta meno a Per_3
causa di talune divergenze caratteriali tra i coniugi;
che, in particolare, a causa del carattere prevaricatore e aggressivo della moglie, nel 2020 era stato costretto a lasciare la casa coniugale, andando a vivere dai propri genitori, a MO, con i tre figli minori;
che la moglie si era disinteressata completamente dell'educazione e della crescita dei tre figli, preferendo trascorrere il proprio tempo libero con l'attuale compagno;
che i figli minori non avevano più alcun rapporto con la madre;
che aveva piena Controparte_1
capacità lavorativa, stante anche la sua giovane età.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la pronuncia della separazione con addebito alla moglie;
l'affidamento esclusivo dei figli minori, con domicilio prevalente presso di sé;
l'obbligo a carico di di corrispondergli un assegno di € 500,00 Controparte_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi.
Si costituiva in giudizio la resistente contestando integralmente il ricorso e deducendo: che il fallimento dell'unione coniugale era da imputare ai tradimenti del marito;
che tre anni prima, per caso, aveva scoperto che il marito si intratteneva in chat telefoniche con altre donne ed aveva rinvenuto sul suo telefono foto delle sue parti intime inviate a queste donne;
che, dopo aver chiesto spiegazioni al ricorrente, nel 2020 era stata costretta ad allontanarlo da casa;
di avere partorito la figlia primogenita all'età di soli 16 anni e di avere sempre ricevuto l'aiuto della suocera nella gestione dei figli minori;
che, in particolare, i figli erano molto legati alla nonna paterna, tanto che, all'età di 11 anni, era andata a vivere Per_1 presso la stessa, nonostante i coniugi non fossero separati;
di non essersi mai disinteressata dei propri figli;
che questi, dopo la fine dell'unione coniugale, avevano manifestato la volontà di trascorrere più tempo con la nonna paterna, presumibilmente a causa del fatto che il padre era andato a vivere presso la stessa, e, per non far risentire loro le conseguenze della separazione, aveva permesso loro di trascorrere molto tempo con il padre e la famiglia paterna;
che aveva sempre cercato di contattare i figli per sentirli e incontrarli, ma che i minori adducevano scuse per non parlarle, probabilmente subendo il condizionamento
2 della famiglia paterna;
che il 29/9/2022, in occasione di un incontro per le strade di
MO con la suocera e il figlio veniva insultata e aggredita fisicamente, tanto Per_3
da sporgere querela nei confronti della prima;
di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non percepire alcun reddito;
di abitare nella casa coniugale di sua proprietà, in quanto acquistata per lei dal proprio padre;
che viveva presso la madre e Parte_1
pertanto non sosteneva spese abitative, percepiva il reddito di cittadinanza, l'assegno unico per i figli e lavorava presso una ditta;
che il figlio minore percepiva circa Persona_2
€ 312,00 mensili a titolo di indennità di frequenza per invalidità; che anche a breve Per_3 avrebbe iniziato a percepire la somma di € 312,00 mensili, più tutti gli arretrati;
che il ricorrente era in possesso dei libretti pensionistici dei minori.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
l'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso il padre e regolamentazione del diritto di visita materno;
l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso di lei e alle spese straordinarie relative agli stessi nella misura del 50%, a condizione del reperimento di un'attività lavorativa.
Sentite le parti all'udienza dell'11/4/2023 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. le rimetteva dinanzi al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del 15/4/2023:
- autorizzazione dei coniugi a continuare a vivere separati;
- affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso il padre;
- regolamentazione del diritto di visita materno, con incarico al Servizio Sociale di
MO;
- obbligo a carico di di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 250,00 mensili a titolo di contributo
[...]
al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
- percezione dell'intero ammontare dell'Assegno unico in favore di . Parte_1
Quindi, la causa – istruita con le sole produzioni documentali ed acquisite le relazioni dei
3 Servizi sociali incaricati – veniva trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Ebbene, innanzitutto, va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione
è il verificarsi di fatti tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie, ricorrendo pacificamente il predetto presupposto, deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
3. Le domande di addebito della separazione.
Procedendo, dunque, con l'esame delle domande ulteriori, e, in particolare, delle domande di addebito della separazione avanzate dalle parti, deve evidenziarsi che, com'è noto, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta la necessità di una accurata valutazione dei fatti, per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, ha chiesto di addebitare la responsabilità della Parte_1 separazione a , ponendo a fondamento della propria domanda il Controparte_1
4 carattere prevaricatore e aggressivo della moglie.
Di contro, ha chiesto di addebitare la responsabilità della Controparte_1
separazione a , ponendo a fondamento della propria domanda la Parte_1 violazione del dovere di fedeltà da parte del marito.
Tali circostanze, tuttavia, sono rimaste prive di riscontro probatorio nel corso dell'istruttoria, non solo in relazione all'accertamento dei comportamenti rispettivamente denunciati, ma anche in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra tali comportamenti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Né avrebbero potuto supplire le prove rispettivamente articolate dalle parti, non ammesse dal giudice istruttore con ordinanza del 16/5/2024, le cui valutazioni sono del tutto condivisibili.
Di conseguenza, l'intollerabilità della convivenza non può considerarsi conseguenza diretta di alcuno specifico comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e ascrivibile ad alcuno dei coniugi: devono, pertanto, essere rigettate le domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti.
4. Provvedimenti nell'interesse della prole. Regime di affidamento.
Deve preliminarmente rilevarsi che la figlia ha raggiunto la maggiore età Per_1
nelle more del giudizio.
In merito, invece, all'affidamento dei due figli minori delle parti, e Persona_2
considerato quanto relazionato dai Servizi sociali incaricati (cfr. deposito Per_3
telematico del 10/5/2024) e non sussistendo ragioni di pregiudizio tali da derogare al regime ordinario di affidamento, deve confermarsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso il padre, con il quale vivono da tempo.
Quanto al diritto di visita materno, deve disporsi che potrà Controparte_1 incontrare e tenere con sé i figli minori nel rispetto della volontà di questi ultimi.
In particolare, in ragione dell'età raggiunta dal minore , il diritto di Persona_2 visita sarà liberamente esercitabile sulla base delle abitudini e delle esigenze del minore;
invece, per quanto riguarda compatibilmente con le esigenze scolastiche e fatti Per_3
salvi diversi accordi liberamente stretti tra le parti, gli incontri dovranno svolgersi secondo il seguente schema:
- due giorni alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì) dall'uscita
5 dalla scuola, ovvero dalle ore 14:00 in periodo non scolastico, sino alle ore 20:00;
- nel fine settimana, a settimane alterne, dall'uscita dalla scuola del venerdì, ovvero dalle ore 14:00 in periodo non scolastico, sino alle ore 20:00 della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi, con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dall'1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con il genitore non presente almeno una volta al giorno;
- durante le festività natalizie, per 7 giorni anche non consecutivi, con facoltà di pernottamento, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 dicembre o dal 30 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con il genitore non presente almeno una volta al giorno;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
5. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento dei figli.
Relativamente alle statuizioni di natura economica e, in particolare, con riferimento, all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che
6 implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Deve rammentarsi, inoltre, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osservarsi che il ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di lavorare part time come muratore e di guadagnare circa € 800,00/900,00 mensili.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti risulta un reddito complessivo di € 5.668,00 per l'anno di imposta 2022 e un reddito complessivo di € 8.566,00 per l'anno di imposta 2023
(cfr. all.ti 2 e 3 al deposito telematico del 22/10/2024).
Di contro, la resistente ha dichiarato di non lavorare e di convivere con il proprio compagno.
Dalla documentazione in atti risulta che la resistente non percepisce alcun reddito ed è proprietaria di un immobile sito a MO, ove risiede (cfr. all.ti 3 e 5 alla comparsa di costituzione;
all.ti 1 e 3 al deposito telematico dell'8/4/2023).
Ebbene, sulla base degli elementi suesposti, del fatto che la figlia maggiorenne Per_1
per fatto pacifico, non risulta economicamente autosufficiente, e considerato anche il
[...]
minimo vitale che ogni genitore deve garantire alla prole a prescindere dal proprio reddito, deve confermarsi l'obbligo a carico di di corrispondere in favore Controparte_1 di , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 250,00 mensili a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento dei figli, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
7 Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
Inoltre, stante la domiciliazione assolutamente prevalente dei figli della coppia presso il padre, deve disporsi la percezione dell'intero ammontare dell'Assegno unico in favore di
(cfr. Cass. ordinanza n. 4672/2025). Parte_1
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Ricorrono, infine, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
il 17/12/1984, e nata a [...] l'[...], di cui al Controparte_1
matrimonio concordatario contratto a MO (PA) il 26/9/2014, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 75, parte II, serie A, anno 1996;
b) rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
c) conferma l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso il padre e diritto di visita materno secondo quanto disposto in parte motiva;
d) conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 250,00 mensili, a titolo di contributo
[...]
al mantenimento dei figli, somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019;
e) attribuisce a l'intero assegno unico per i figli;
Parte_1
f) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
g) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
8 Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
9