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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 23298/2024
Il Giudice Rossella Masi all'udienza 05.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RAFFAELLA ROMEO
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F , rappresentato e difeso dagli Avv.ti MASSIMILIANO P.IVA_1
MORELLI e DANIELA MARIA GIUSEPPINA ADIMARI resistente nonché contro
Controparte_2
(C.F , rappresentata e difesa dall'Avv. MARIO SIGNORE P.IVA_2
resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n.
09720249042644148000.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “nel merito annullare e/o dichiarare illegittime e inefficaci le cartelle di pagamento identificate dai n.
39720160009400332000 di € 2.777,84, n. 39720160026039648000 di €
2751,94 e n. 39720170012343155000 di € 5.528,15; in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti portati dalle predette Cartelle per un importo complessivo di € 11.057,93 qui opposte si sono estinti per intervenuta prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per : “- in via preliminare, salvo gravame, accertare e dichiarare CP_3
l'inammissibilità del ricorso per i motivi tutti di cui al presente atto;
- in via principale, rigettare l'opposizione stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme dovute oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
- in subordine, condannare parte opponente al pagamento della diversa somma che risulti dovuta all'esito del giudizio;
- in ogni caso, mandare
l'Ente esente da ogni statuizione anche relativa alle spese di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Per “- dichiarare l'inammissibilità Controparte_2
dell'opposizione, per violazione dei termini perentori di cui agli artt. 24
DLgs. n. 46/99 e 617 c.p.c.; subordinatamente, - accertare e dichiarare
l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito n. 39720160009400332,
39720160026039648, 39720170012343155 e dei relativi e successivi atti della riscossione nuovamente interruttivi dei termini di prescrizione dei crediti (preavviso di fermo n. 09780201600125536, 09780201900140070, intimazioni di pagamento n. 09720229042887101, 09720199068157676 e
l'opposta intimazione n. 09720249042644148, circostanza ammessa dallo stesso ricorrente, artt. 112 e 115 c.p.c.) e dichiarare l'inammissibilità
(violazione dei termini perentori di cui agli artt. 24 DLgs. n. 46/99 e 617
c.p.c.) di ogni avversa astratta contestazione formale e di merito con riferimento a tali atti ed al loro procedimento di notifica;
- dichiarare la
Pag. 2 di 11 Contr carenza di legittimazione passiva dell con riferimento al merito del credito ed alla fase del suo accertamento ed iscrizione nel ruolo, di esclusiva competenza dell'Ente creditore, citato in giudizio dal CP_3
ricorrente; - rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato (prescrizione interrotta e sospesa anche per legge emergenziale COVID-19), e Contr dichiarare la legittimità del procedimento di riscossione dell - rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile ed infondato. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Natura ed impugnazione dell'intimazione di pagamento
L'intimazione di pagamento è atto successivo alla cartella o all'avviso di pagamento e integra un atto prodromico all'azione esecutiva, attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'imminente espletamento nei suoi confronti di una procedura esecutiva.
Tale provvedimento si colloca così all'interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare un'ampia tutela del contribuente che di quella procedura è il destinatario: in questa prospettiva l'intimazione di pagamento svolge una funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della procedura esecutiva, e come tale avviso costituisce atto impugnabile.
Quanto alle modalità di impugnazione, il vigente sistema di tutela giurisdizionale prevede le seguenti possibilità per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al fondamento della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, davanti al giudice del lavoro, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo;
Pag. 3 di 11 b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, ovvero a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione successiva alla notifica) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per i vizi formali del titolo (quali, ad esempio, quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo .
Il debitore che intenda contestare la regolarità “formale” degli atti di esecuzione dovrà così necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di venti giorni;
nel caso in cui, invece, la contestazione attenga al “merito” della pretesa, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni.
Pag. 4 di 11 Va precisato che i termini indicati decorrono, qualora siano stati emessi e notificati una cartella o un avviso, dal momento della loro notificazione, ovvero, in ogni caso, dal successivo momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della posizione debitoria. Come evidenziato dalla Suprema
Corte infatti, “…nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (v Cass. Lav., ordinanza n. 24506 del
30/11/2016: nella specie, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento;
v. anche Cass. n.
27019/2008 e n. 11338/2010).
2. La tempestività dell'opposizione
L'intimazione oggetto di opposizione è stata pacificamente notificata in data 9.5.2024.
Considerato che il ricorso è stato depositato il 17.6.2024, l'opposizione risulta tempestivamente proposta - avuto riguardo al momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della pretesa creditoria con la notifica dell'intimazione - in relazione ai motivi concernenti la prescrizione della pretesa nel periodo successivo alla notifica degli atti sottesi all'intimazione, fermo restando quanto precisato infra in merito ai rilievi concernenti i predetti atti.
3. La legittimazione passiva delle parti convenute
Pag. 5 di 11 La parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione deducendo, oltre a motivi attinenti alla prescrizione delle pretese creditorie, in relazione ai quali l' è passivamente legittimato, anche rilievi in CP_3
ordine all'omessa notificazione di successivi atti interruttivi, riguardo ai quali appare legittimata l . Controparte_5
4. Gli atti sottesi all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione
L'intimazione di pagamento n. 09720249042644148000 si fonda, per quanto oggetto del presente giudizio, sui seguenti atti, per un credito complessivo di € 11.057,93:
1) avviso di addebito n 39720160009400332000, notificato in data
15.6.2016, avente ad oggetto crediti pretesi dall' a titolo di oneri CP_3
contributivi relativi all'anno 2015;
2) avviso di addebito n. 39720160026039648000 notificato in data
31.12.2016, avente ad oggetto crediti pretesi dall' a titolo di CP_3
oneri contributivi relativi agli anni 2015;
3) avviso di addebito n. 39720170012343155000 notificato in data
29.09.2017, avente ad oggetto crediti pretesi dall' a titolo di CP_3
oneri contributivi relativi all'anno 2016.
5. La notificazione degli avvisi di pagamento e l'eccezione di prescrizione
La parte ricorrente ha affermato la prescrizione del credito oggetto dell'intimazione e degli avvisi menzionati.
Pag. 6 di 11 Va al riguardo precisato che, nell'ambito del ricorso, non sono state effettuate specifiche contestazioni relative all'effettiva notificazione di tali avvisi nelle date sopra indicate (il ricorrente si è infatti limitato ad affermare che gli avvisi erano stati “presuntivamente” notificati “oltre sette anni prima dell'intimazione qui opposta”, senza tuttavia negare l'avvenuta notificazione né contestare la regolarità delle operazioni di notifica); neppure nel corso della prima udienza e, quindi, nel primo momento successivo alla costituzione delle parti resistenti (che hanno depositato documentazione relativa alla notificazione degli avvisi in esame), la parte ricorrente ha tempestivamente svolto rilievi al riguardo. Deve quindi ritenersi tardivamente effettuata la contestazione operata solo all'odierna udienza di discussione in merito alla valenza probatoria della documentazione depositata dalle controparti relativamente alla notificazione degli avvisi.
Tanto esposto, occorre valutare l'eccezione di prescrizione avuto riguardo all'arco temporale tra il momento di notificazione degli avvisi
(rispettivamente in data 15.6.16, 31.12.16 e 29.9.17) e quello di notifica dell'intimazione opposta (9.5.2024)
A tal fine, va osservato che al termine ordinario di prescrizione quinquennale deve aggiungersi il tempo complessivo di 311 giorni di sospensione imposto dalla normativa emergenziale.
Pag. 7 di 11 Il D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha infatti previsto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Il successivo D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha poi stabilito, all'art. 11, comma 9, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
E' stata così introdotta, in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, una speciale ragione di sospensione del decorso della prescrizione o di rinvio dell'inizio della sua decorrenza;
ai fini del computo del tempo di prescrizione, occorre allora sommare al termine quinquennale i due periodi di 129 giorni (dal 23.2.2020 al
30.6.2020) e di 182 giorni (dal 31.12 2020 al 30.6. 2021), per complessivi
311 giorni.
Va inoltre considerato che, come evidenziato dalle parti resistenti, successivamente alla notificazione degli avvisi, sono stati notificati all'opponente i seguenti atti interruttivi:
Pag. 8 di 11 - preavviso di fermo n. 09780201600125536, notificato in data 22/10/16; tra gli atti sottesi all'intimazione, figura l'avviso di addebito n
39720160009400332000, sopra menzionato sub 1 (v. intimazione e relata di notifica, all. 2 fasc. nessuna specifica contestazione risulta CP_6
effettuata dalla parte ricorrente in merito ai dati relativi alla notificazione dedotti dall ed emergenti dalla documentazione); CP_6
- intimazione di pagamento n. 09720199068157676000 notificata in data
28.1.2022; tra gli atti sottesi all'intimazione, figura l'avviso di addebito n.39720170012343155000, sopra menzionato sub 3 (v. intimazione e relata di notifica, all.
5 -5 bis fasc. all 5 fasc. nessuna specifica CP_3 CP_6
contestazione risulta effettuata dalla parte ricorrente in merito ai dati relativi alla notificazione dedotti dalle resistenti ed emergenti dalla documentazione);
- intimazione di pagamento n. 09720229042887101000, notificata in data
18.4.23; tra gli atti sottesi all'intimazione, figurano gli avvisi di addebito n.
n 39720160009400332000 e n. 39720160026039648000 ( all.6 – 6 bis fasc. nessuna specifica contestazione risulta effettuata dalla parte CP_3
ricorrente in merito ai dati relativi alla notificazione dedotti dalle resistenti ed emergenti dalla documentazione).
Nella fattispecie, dunque:
Pag. 9 di 11 a) i crediti indicati nell'avviso n 39720160009400332000 risultano oggetto del preavviso di fermo n. 09780201600125536 notificato in data
22.10.2016 e dell'intimazione di pagamento n. 09720229042887101000, notificata in data 18.4.23, in relazione ai quali la parte ricorrente non ha effettuato alcuna tempestiva impugnazione;
pertanto, il termine prescrizionale non si è compiuto nel periodo successivo, intercorrente tra il
18.4.23 e il 9.5.2024, data di notificazione dell'intimazione oggetto dell'attuale opposizione;
b) i crediti indicati nell'avviso n. 39720160026039648000, risultano oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09720229042887101000, notificata in data 18.4.23, in relazione alla quale la parte ricorrente non ha effettuato alcuna tempestiva impugnazione;
pertanto, il termine prescrizionale non si è compiuto nel periodo successivo, intercorrente tra il
18.4.23 e il 9.5.2024, data di notificazione dell'intimazione oggetto dell'attuale opposizione;
c) i crediti indicati nell'avviso n.39720170012343155000 risultano oggetto della intimazione di pagamento n. 09720199068157676000, notificata in data 28.1.2022, in relazione alla quale la parte ricorrente non ha effettuato alcuna tempestiva impugnazione;
pertanto, il termine prescrizionale non si
è compiuto nel periodo successivo, intercorrente tra il 28.1.22 e il 9.5.2024, data di notificazione dell'intimazione oggetto dell'attuale opposizione.
Alla luce di quanto esposto, le domande del ricorrente devono essere rigettate.
6.Le spese processuali
Pag. 10 di 11 In ragione della soccombenza, parte ricorrente va condannata nei confronti di ciascuna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto del valore, della natura e della limitata complessità della controversia, nonché delle fasi del giudizio.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese processuali, che si liquidano in Controparte_2
complessivi € 2.144,75, di cui €279,75 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_3
processuali, che si liquidano in complessivi € 2.144,75, di cui €279,75 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
05/02/2025 Il Giudice
Pag. 11 di 11
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 23298/2024
Il Giudice Rossella Masi all'udienza 05.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RAFFAELLA ROMEO
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F , rappresentato e difeso dagli Avv.ti MASSIMILIANO P.IVA_1
MORELLI e DANIELA MARIA GIUSEPPINA ADIMARI resistente nonché contro
Controparte_2
(C.F , rappresentata e difesa dall'Avv. MARIO SIGNORE P.IVA_2
resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n.
09720249042644148000.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “nel merito annullare e/o dichiarare illegittime e inefficaci le cartelle di pagamento identificate dai n.
39720160009400332000 di € 2.777,84, n. 39720160026039648000 di €
2751,94 e n. 39720170012343155000 di € 5.528,15; in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti portati dalle predette Cartelle per un importo complessivo di € 11.057,93 qui opposte si sono estinti per intervenuta prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per : “- in via preliminare, salvo gravame, accertare e dichiarare CP_3
l'inammissibilità del ricorso per i motivi tutti di cui al presente atto;
- in via principale, rigettare l'opposizione stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme dovute oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
- in subordine, condannare parte opponente al pagamento della diversa somma che risulti dovuta all'esito del giudizio;
- in ogni caso, mandare
l'Ente esente da ogni statuizione anche relativa alle spese di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Per “- dichiarare l'inammissibilità Controparte_2
dell'opposizione, per violazione dei termini perentori di cui agli artt. 24
DLgs. n. 46/99 e 617 c.p.c.; subordinatamente, - accertare e dichiarare
l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito n. 39720160009400332,
39720160026039648, 39720170012343155 e dei relativi e successivi atti della riscossione nuovamente interruttivi dei termini di prescrizione dei crediti (preavviso di fermo n. 09780201600125536, 09780201900140070, intimazioni di pagamento n. 09720229042887101, 09720199068157676 e
l'opposta intimazione n. 09720249042644148, circostanza ammessa dallo stesso ricorrente, artt. 112 e 115 c.p.c.) e dichiarare l'inammissibilità
(violazione dei termini perentori di cui agli artt. 24 DLgs. n. 46/99 e 617
c.p.c.) di ogni avversa astratta contestazione formale e di merito con riferimento a tali atti ed al loro procedimento di notifica;
- dichiarare la
Pag. 2 di 11 Contr carenza di legittimazione passiva dell con riferimento al merito del credito ed alla fase del suo accertamento ed iscrizione nel ruolo, di esclusiva competenza dell'Ente creditore, citato in giudizio dal CP_3
ricorrente; - rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato (prescrizione interrotta e sospesa anche per legge emergenziale COVID-19), e Contr dichiarare la legittimità del procedimento di riscossione dell - rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile ed infondato. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Natura ed impugnazione dell'intimazione di pagamento
L'intimazione di pagamento è atto successivo alla cartella o all'avviso di pagamento e integra un atto prodromico all'azione esecutiva, attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'imminente espletamento nei suoi confronti di una procedura esecutiva.
Tale provvedimento si colloca così all'interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare un'ampia tutela del contribuente che di quella procedura è il destinatario: in questa prospettiva l'intimazione di pagamento svolge una funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della procedura esecutiva, e come tale avviso costituisce atto impugnabile.
Quanto alle modalità di impugnazione, il vigente sistema di tutela giurisdizionale prevede le seguenti possibilità per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al fondamento della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, davanti al giudice del lavoro, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo;
Pag. 3 di 11 b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, ovvero a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione successiva alla notifica) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per i vizi formali del titolo (quali, ad esempio, quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo .
Il debitore che intenda contestare la regolarità “formale” degli atti di esecuzione dovrà così necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di venti giorni;
nel caso in cui, invece, la contestazione attenga al “merito” della pretesa, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni.
Pag. 4 di 11 Va precisato che i termini indicati decorrono, qualora siano stati emessi e notificati una cartella o un avviso, dal momento della loro notificazione, ovvero, in ogni caso, dal successivo momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della posizione debitoria. Come evidenziato dalla Suprema
Corte infatti, “…nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (v Cass. Lav., ordinanza n. 24506 del
30/11/2016: nella specie, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento;
v. anche Cass. n.
27019/2008 e n. 11338/2010).
2. La tempestività dell'opposizione
L'intimazione oggetto di opposizione è stata pacificamente notificata in data 9.5.2024.
Considerato che il ricorso è stato depositato il 17.6.2024, l'opposizione risulta tempestivamente proposta - avuto riguardo al momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della pretesa creditoria con la notifica dell'intimazione - in relazione ai motivi concernenti la prescrizione della pretesa nel periodo successivo alla notifica degli atti sottesi all'intimazione, fermo restando quanto precisato infra in merito ai rilievi concernenti i predetti atti.
3. La legittimazione passiva delle parti convenute
Pag. 5 di 11 La parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione deducendo, oltre a motivi attinenti alla prescrizione delle pretese creditorie, in relazione ai quali l' è passivamente legittimato, anche rilievi in CP_3
ordine all'omessa notificazione di successivi atti interruttivi, riguardo ai quali appare legittimata l . Controparte_5
4. Gli atti sottesi all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione
L'intimazione di pagamento n. 09720249042644148000 si fonda, per quanto oggetto del presente giudizio, sui seguenti atti, per un credito complessivo di € 11.057,93:
1) avviso di addebito n 39720160009400332000, notificato in data
15.6.2016, avente ad oggetto crediti pretesi dall' a titolo di oneri CP_3
contributivi relativi all'anno 2015;
2) avviso di addebito n. 39720160026039648000 notificato in data
31.12.2016, avente ad oggetto crediti pretesi dall' a titolo di CP_3
oneri contributivi relativi agli anni 2015;
3) avviso di addebito n. 39720170012343155000 notificato in data
29.09.2017, avente ad oggetto crediti pretesi dall' a titolo di CP_3
oneri contributivi relativi all'anno 2016.
5. La notificazione degli avvisi di pagamento e l'eccezione di prescrizione
La parte ricorrente ha affermato la prescrizione del credito oggetto dell'intimazione e degli avvisi menzionati.
Pag. 6 di 11 Va al riguardo precisato che, nell'ambito del ricorso, non sono state effettuate specifiche contestazioni relative all'effettiva notificazione di tali avvisi nelle date sopra indicate (il ricorrente si è infatti limitato ad affermare che gli avvisi erano stati “presuntivamente” notificati “oltre sette anni prima dell'intimazione qui opposta”, senza tuttavia negare l'avvenuta notificazione né contestare la regolarità delle operazioni di notifica); neppure nel corso della prima udienza e, quindi, nel primo momento successivo alla costituzione delle parti resistenti (che hanno depositato documentazione relativa alla notificazione degli avvisi in esame), la parte ricorrente ha tempestivamente svolto rilievi al riguardo. Deve quindi ritenersi tardivamente effettuata la contestazione operata solo all'odierna udienza di discussione in merito alla valenza probatoria della documentazione depositata dalle controparti relativamente alla notificazione degli avvisi.
Tanto esposto, occorre valutare l'eccezione di prescrizione avuto riguardo all'arco temporale tra il momento di notificazione degli avvisi
(rispettivamente in data 15.6.16, 31.12.16 e 29.9.17) e quello di notifica dell'intimazione opposta (9.5.2024)
A tal fine, va osservato che al termine ordinario di prescrizione quinquennale deve aggiungersi il tempo complessivo di 311 giorni di sospensione imposto dalla normativa emergenziale.
Pag. 7 di 11 Il D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha infatti previsto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Il successivo D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha poi stabilito, all'art. 11, comma 9, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
E' stata così introdotta, in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, una speciale ragione di sospensione del decorso della prescrizione o di rinvio dell'inizio della sua decorrenza;
ai fini del computo del tempo di prescrizione, occorre allora sommare al termine quinquennale i due periodi di 129 giorni (dal 23.2.2020 al
30.6.2020) e di 182 giorni (dal 31.12 2020 al 30.6. 2021), per complessivi
311 giorni.
Va inoltre considerato che, come evidenziato dalle parti resistenti, successivamente alla notificazione degli avvisi, sono stati notificati all'opponente i seguenti atti interruttivi:
Pag. 8 di 11 - preavviso di fermo n. 09780201600125536, notificato in data 22/10/16; tra gli atti sottesi all'intimazione, figura l'avviso di addebito n
39720160009400332000, sopra menzionato sub 1 (v. intimazione e relata di notifica, all. 2 fasc. nessuna specifica contestazione risulta CP_6
effettuata dalla parte ricorrente in merito ai dati relativi alla notificazione dedotti dall ed emergenti dalla documentazione); CP_6
- intimazione di pagamento n. 09720199068157676000 notificata in data
28.1.2022; tra gli atti sottesi all'intimazione, figura l'avviso di addebito n.39720170012343155000, sopra menzionato sub 3 (v. intimazione e relata di notifica, all.
5 -5 bis fasc. all 5 fasc. nessuna specifica CP_3 CP_6
contestazione risulta effettuata dalla parte ricorrente in merito ai dati relativi alla notificazione dedotti dalle resistenti ed emergenti dalla documentazione);
- intimazione di pagamento n. 09720229042887101000, notificata in data
18.4.23; tra gli atti sottesi all'intimazione, figurano gli avvisi di addebito n.
n 39720160009400332000 e n. 39720160026039648000 ( all.6 – 6 bis fasc. nessuna specifica contestazione risulta effettuata dalla parte CP_3
ricorrente in merito ai dati relativi alla notificazione dedotti dalle resistenti ed emergenti dalla documentazione).
Nella fattispecie, dunque:
Pag. 9 di 11 a) i crediti indicati nell'avviso n 39720160009400332000 risultano oggetto del preavviso di fermo n. 09780201600125536 notificato in data
22.10.2016 e dell'intimazione di pagamento n. 09720229042887101000, notificata in data 18.4.23, in relazione ai quali la parte ricorrente non ha effettuato alcuna tempestiva impugnazione;
pertanto, il termine prescrizionale non si è compiuto nel periodo successivo, intercorrente tra il
18.4.23 e il 9.5.2024, data di notificazione dell'intimazione oggetto dell'attuale opposizione;
b) i crediti indicati nell'avviso n. 39720160026039648000, risultano oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09720229042887101000, notificata in data 18.4.23, in relazione alla quale la parte ricorrente non ha effettuato alcuna tempestiva impugnazione;
pertanto, il termine prescrizionale non si è compiuto nel periodo successivo, intercorrente tra il
18.4.23 e il 9.5.2024, data di notificazione dell'intimazione oggetto dell'attuale opposizione;
c) i crediti indicati nell'avviso n.39720170012343155000 risultano oggetto della intimazione di pagamento n. 09720199068157676000, notificata in data 28.1.2022, in relazione alla quale la parte ricorrente non ha effettuato alcuna tempestiva impugnazione;
pertanto, il termine prescrizionale non si
è compiuto nel periodo successivo, intercorrente tra il 28.1.22 e il 9.5.2024, data di notificazione dell'intimazione oggetto dell'attuale opposizione.
Alla luce di quanto esposto, le domande del ricorrente devono essere rigettate.
6.Le spese processuali
Pag. 10 di 11 In ragione della soccombenza, parte ricorrente va condannata nei confronti di ciascuna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto del valore, della natura e della limitata complessità della controversia, nonché delle fasi del giudizio.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese processuali, che si liquidano in Controparte_2
complessivi € 2.144,75, di cui €279,75 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_3
processuali, che si liquidano in complessivi € 2.144,75, di cui €279,75 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
05/02/2025 Il Giudice
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