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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
n. rg16235 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16235 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
DI
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. BARBIERI GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1
atti, dall'avv. ONORATO ANGELA ANNA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/09/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Ischia CP_1
il 13/10/1992 e che dalla loro unione nascevano due figlie
1 maggiorenni: il 22.03.1994 e il 23.08.1997, riferendo che Per_1 Per_2
tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 19.11.2010, era intervenuta separazione in forza di n.12831/2010 del 23/11/2010 resa nel Pt_2
procedimento RG 26225/2010, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I. Entrambi i ricorrenti chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ciascuno confermando la rinuncia e la rispettiva accettazione della rinuncia, alla eventuale richiesta di addebito;
II. Restano immutati gli obblighi a carico del Sig. Parte_1
a corrispondere alla Sig.ra l'assegno divorzile di € CP_1
1.234,00, così come rivalutato per legge dall'anno successivo alla stipula della separazione ad oggi. Detto pagamento, a sua volta da rivalutarsi come per legge di anno in anno a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, andrà effettuato a
2 mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese e sulle coordinate Iban che all'uopo verranno indicate.
III. Restano altresì immutati gli obblighi a carico del Sig. Parte_1
a corrispondere direttamente alle figlie e
[...] Persona_3
, sino al raggiungimento della completa Persona_4
indipendenza economica di entrambe, un assegno mensile per ciascuna di € 617,00, così come rivalutato per legge dall'anno successivo alla stipula della separazione ad oggi. Detti pagamenti, a sua volta da rivalutarsi come per legge di anno in anno a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, andranno effettuati a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ciascun mese e sulle seguenti coordinate Iban: ( ) Persona_4
[...]; ( Persona_3
[...].
IV. Il Sig. si impegna a versare l'ulteriore somma Parte_1
una tantum di € 10.000,00, così suddivisa in € 5.000,00 per ciascuna delle figlie, a mezzo bonifico bancario, entro il 31/12/2025 e sulle coordinate Iban sopra indicate.
V. Le spese straordinarie occorrenti per le figlie non emancipate, sempre previamente concordate e sino al raggiungimento della completa indipendenza economica di entrambe, resteranno ripartite tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno dei ricorrenti, così come stabilito nei patti di separazione.
VI. Con riferimento alle vetture ed all'imbarcazione indicate nei patti di separazione, i ricorrenti hanno già posto in essere gli accordi stabiliti nei patti di separazione e se ne danno qui reciprocamente atto, senza ulteriore pretesa alcuna l'uno nei confronti dell'altra.
VII. Quanto agli obblighi derivanti dai patti di separazione, relativi alle operazioni bancarie, così come previamente concordate, i
3 ricorrenti, ciascuno per quanto di sua competenza, si danno qui reciprocamente atto di aver risolto e rispettato tutti gli accordi assunti
e di aver dato seguito agli adempimenti per i quali risultavano obbligati, dichiarando di non vantare alcuna altra pretesa, l'uno nei confronti dell'altra.
VIII. In ordine alle disposizioni relative ai beni immobili, nessuna pretesa accamperà il Sig. sull'immobile sito in Parte_1
Casamicciola Terme alla via Cretaio n. 17, già assegnata alla Sig.ra quale casa coniugale, meglio identificata in catasto al CP_1
Fol. n. 2 del Comune di Casamicciola Terme, particella n. 207 sub.
101 z.c. 1 cat. A/7 cl. 2 vani 6,5 e che rimarrà in esclusiva proprietà della sig.ra in virtù di atto di donazione per Notaio CP_1
dott. del 30/12/1996 rep. 60037 reg.to in Ischia il 28/04/1997 Per_5
al n. 5277.1/1997. Le parti confermano che non vi sono altri beni in comproprietà.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 • pronunzia, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Ischia il 13/10/1992 (atto n.18, parte I, reg. Atti
Matrimonio anno 1992);
• omologa le condizioni necessarie pattuite dalle parti;
• prende atto delle ulteriori condizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ischia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16235 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
DI
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. BARBIERI GIANLUCA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1
atti, dall'avv. ONORATO ANGELA ANNA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/09/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Ischia CP_1
il 13/10/1992 e che dalla loro unione nascevano due figlie
1 maggiorenni: il 22.03.1994 e il 23.08.1997, riferendo che Per_1 Per_2
tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 19.11.2010, era intervenuta separazione in forza di n.12831/2010 del 23/11/2010 resa nel Pt_2
procedimento RG 26225/2010, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I. Entrambi i ricorrenti chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ciascuno confermando la rinuncia e la rispettiva accettazione della rinuncia, alla eventuale richiesta di addebito;
II. Restano immutati gli obblighi a carico del Sig. Parte_1
a corrispondere alla Sig.ra l'assegno divorzile di € CP_1
1.234,00, così come rivalutato per legge dall'anno successivo alla stipula della separazione ad oggi. Detto pagamento, a sua volta da rivalutarsi come per legge di anno in anno a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, andrà effettuato a
2 mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese e sulle coordinate Iban che all'uopo verranno indicate.
III. Restano altresì immutati gli obblighi a carico del Sig. Parte_1
a corrispondere direttamente alle figlie e
[...] Persona_3
, sino al raggiungimento della completa Persona_4
indipendenza economica di entrambe, un assegno mensile per ciascuna di € 617,00, così come rivalutato per legge dall'anno successivo alla stipula della separazione ad oggi. Detti pagamenti, a sua volta da rivalutarsi come per legge di anno in anno a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, andranno effettuati a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ciascun mese e sulle seguenti coordinate Iban: ( ) Persona_4
[...]; ( Persona_3
[...].
IV. Il Sig. si impegna a versare l'ulteriore somma Parte_1
una tantum di € 10.000,00, così suddivisa in € 5.000,00 per ciascuna delle figlie, a mezzo bonifico bancario, entro il 31/12/2025 e sulle coordinate Iban sopra indicate.
V. Le spese straordinarie occorrenti per le figlie non emancipate, sempre previamente concordate e sino al raggiungimento della completa indipendenza economica di entrambe, resteranno ripartite tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno dei ricorrenti, così come stabilito nei patti di separazione.
VI. Con riferimento alle vetture ed all'imbarcazione indicate nei patti di separazione, i ricorrenti hanno già posto in essere gli accordi stabiliti nei patti di separazione e se ne danno qui reciprocamente atto, senza ulteriore pretesa alcuna l'uno nei confronti dell'altra.
VII. Quanto agli obblighi derivanti dai patti di separazione, relativi alle operazioni bancarie, così come previamente concordate, i
3 ricorrenti, ciascuno per quanto di sua competenza, si danno qui reciprocamente atto di aver risolto e rispettato tutti gli accordi assunti
e di aver dato seguito agli adempimenti per i quali risultavano obbligati, dichiarando di non vantare alcuna altra pretesa, l'uno nei confronti dell'altra.
VIII. In ordine alle disposizioni relative ai beni immobili, nessuna pretesa accamperà il Sig. sull'immobile sito in Parte_1
Casamicciola Terme alla via Cretaio n. 17, già assegnata alla Sig.ra quale casa coniugale, meglio identificata in catasto al CP_1
Fol. n. 2 del Comune di Casamicciola Terme, particella n. 207 sub.
101 z.c. 1 cat. A/7 cl. 2 vani 6,5 e che rimarrà in esclusiva proprietà della sig.ra in virtù di atto di donazione per Notaio CP_1
dott. del 30/12/1996 rep. 60037 reg.to in Ischia il 28/04/1997 Per_5
al n. 5277.1/1997. Le parti confermano che non vi sono altri beni in comproprietà.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 • pronunzia, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Ischia il 13/10/1992 (atto n.18, parte I, reg. Atti
Matrimonio anno 1992);
• omologa le condizioni necessarie pattuite dalle parti;
• prende atto delle ulteriori condizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ischia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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