Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9143 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11959/2024
Oggi 13 ottobre 2025 lette le note di trattazione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 18 N. R.G. 11959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11959/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMONDI FABRIZIO Parte_1 C.F._1 presso cui elettivamente domicilia
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
OL LA presso cui elettivamente domicilia
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note conclusionali per l'odierna udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con ricorso ex art. art 281 decies cpc depositato in data 28.05.2024 e ritualmente notificato a Parte_1 mezzo pec in data 18.09.2024, conveniva in giudizio l' e chiedeva la Controparte_1 condanna della stessa struttura sanitaria al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subìti a causa della non corretta esecuzione della prestazione medica sanitaria ricevuta.
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente deduceva che:
- era affetta da modica gonalgia su base artrosica in fase iniziale. In data 01.09.2020 veniva sottoposta a un controllo clinico ad opera del Dott. a seguito del quale in data Persona_1
09.09.2020 veniva ricoverata presso la , P.O. San LU di Vallo della LUnia, per CP_2
pagina 2 di 18 essere sottoposta ad intervento chirurgico di protesizzazione del ginocchio destro (1^
INTERVENTO) con dimissione del 28.09.2020;
- in data 02.10.2020, si ricoverava presso la per la prescritta riabilitazione, con Controparte_3 dimissione del 15.11.2020;
- già dall'immediato post-operatorio, ma anche dopo aver effettuato numerosi cicli di fisioterapia, nonchè tutti i controlli clinici prescritti, presentava un deficit di flesso estensione del ginocchio (-
5° /-95°) con associata gonalgia persistente e necessità di ricorrere all'uso di bastoni canadesi per poter deambulare;
- in ragione del persistente ed incessante dolore nonchè della grave limitazione funzionale all'arto inferiore, in data 04.02.2021 veniva sottoposta ad un nuovo intervento sempre presso la
[...]
, P.O. San LU di Vallo della LUnia (II^ INTERVENTO), al fine di a correggere il deficit CP_2 di escursione articolare e per limitare la gonalgia persistente al ginocchio destro;
- con il suddetto intervento i sanitari del suddetto nosocomio procedevano alla protesizzazione della rotula, attribuendo la gonalgia e la limitazione funzionale alla mancata protesizzazione della stessa nel primo intervento, con dimissione del 16.02.2021. Seguivano intensi cicli di fkt e, anche in questo secondo post-operatorio, ed osservava tutte le indicazioni terapeutiche consigliate dai chirurghi che la ebbero in cura;
- tuttavia constatava la persistente gonalgia e limitazione funzionale articolare (-5° /-85°), al punto che per deambulare necessitava dell'uso di appoggio con doppio bastone canadese;
- nei mesi seguenti, tutti i controlli clinici effettuati evidenziavano gonalgia persistente con limitazione funzionale, deambulazione con zoppia e deficit dell'escursione articolare e, gli esami strumentali nel frattempo eseguiti (rx, scintigrafia, prelievi per esami batteriologici etc.) escludevano tutti patologie infettive in atto della protesi;
- in data 12.04.2022 si ricoverava presso la (III^ INTERVENTO) per Controparte_4 essere sottoposta ad intervento chirurgico di revisione della protesi ed eventuale riprotesizzazione;
- durante tale ultimo intervento chirurgico, avendo i sanitari che la ebbero in cura ritenuta la buona integrazione delle componenti femorali e tibiali nonché la parziale mobilizzazione e mal posizionamento della componente rotulea, procedevano alla rimozione e sostituzione della protesi rotulea, con dimissione del 17.04.2022 e successiva riabilitazione presso la (ove Controparte_5 veniva sottoposta ad intensi cicli di FKT), dalla quale veniva poi dimessa in data 20.05.2022;
- nonostante l'ulteriore intervento chirurgico (il terzo) e i lunghi periodi di FKT, continuava a presentare un deficit articolare del ginocchio destro, gonalgia intensa e necessitava per la deambulazione di appoggio bilaterale con bastone canadese;
- In ragione di tale permanente ed ingravescente sintomatologia, che progressivamente andava pagina 3 di 18 sempre più peggiorando, effettuava ulteriori accertamenti diagnostici dai quali si evidenziava la presenza di calcificazioni a carico del quadricipite femorale in regione del terzo medio proiettantesi fino alla regione sovrarotulea;
si sottoponeva in data 07.12.2022 (IV^ INTERVENTO), all'ennesimo trattamento chirurgico per la rimozione delle calcificazioni sempre presso la
[...]
, con dimissione del 10.12.2022 e successiva riabilitazione presso la Controparte_4 CP_6
, ove veniva sottoposta ad ulteriori lunghi cicli fisioterapici.
[...]
- nonostante gli interventi ed i lunghi periodi di convalescenza, restava visibilmente zoppicante, non riprendeva a camminare e non poteva provvedere da sola alle proprie esigenze quotidiane.
Inoltre, riportava ampie cicatrici sia cutaneo-muscolari sia a livello neurologico con crisi di ansia e di depressione che le imponevano l'assunzione di farmaci neuro-psichici.
Emergevano profili di responsabilità a carico dell' , Parte_2 Controparte_7
, a causa di un operato negligente, imperito ed imprudente ascrivibili ai sanitari della suddetta
[...] struttura sanitaria intervenuti nella vicenda in esame non essendosi attenuti alle buone pratiche clinico- assistenziali in connessione causale con il danno realizzato.
Con consulenza tecnica medico-legale di parte a firma del prof. la ricorrente rilevava che, Persona_2 stante l'esordio iniziale della patologia artrosica, essa sarebbe stata facilmente curata mediante terapia medica e/o fisioterapia e/o terapia infiltrativa (acido Ialuronico, fattori di crescita, Prp etc.), anzichè ricorrere erroneamente (e frettolosamente) alla sostituzione Protesica del Ginocchio destro. Inoltre, si rilevava che in concomitanza della malattia di Parkinson, di cui la ricorrente era affetta da anni con relativo trattamento farmacologico, era controindicato l'impianto di Protesi articolari, a cui si ricorre, secondo le linee guida, nelle sole ipotesi assolutamente indispensabili (quali fratture, gravi forme artrosiche datate con notevoli limitazioni articolari); si evidenziava, inoltre, l'errato posizionamento delle componenti protesiche, soprattutto di quella tibiale. Ciò, secondo il CTP, avrebbe determinato un deficit di estensione e flessione del ginocchio e la gonalgia persistente con associata notevole limitazione della deambulazione.
Egli accertava quindi, i postumi che sarebbero comunque residuati a nell'ipotesi di Parte_1 assenza di errore medico un danno differenziale nella misura complessiva del 28% di danno biologico differenziale, a partire dal 6%-8% (non imputabile a malpractice medica) fino al 35% di danno biologico.
La ricorrente proponeva la procedura per ATP ex art. 696 bis c.p.c., convenendo in giudizio l Pt_2
e la .
[...] Controparte_4
La causa iscritta al ruolo civile del Tribunale di Napoli con numero di 10652/2023 veniva assegnata alla cognizione della scrivente, la quale disponeva la CTU richiesta nominando il collegio peritale composto dal dott. (specialista medico-legale) e (specialista in ortopedia). Persona_3 Persona_4
Nell'elaborato peritale i C.C.T.T.U.U. nominati accertavano l'errata decisione di protesizzare il ginocchio destro, in presenza di segni clinici e radiografici che non ne indicavano l'opportunità quali la mancata pagina 4 di 18 adozione di terapia conservativa precedente all'atto operatorio e la patologia neurologica (morbo di
Parkinson); accertavano che l'intervento del 21.09.2020 eseguito dai sanitari dell'Ospedale “San LU” di
Vallo della LUnia era stato eseguito con modalità inadeguate (osteofitectomia e release esterno), in presenza di una patologia dell'apparato estensore, per di più in assenza dell'esecuzione del tracking rotuleo post-operatorio; accertavano che il secondo intervento del 10.02.20 di protesizzazione della rotula eseguito dai sanitari dell'Ospedale “San LU” di Vallo della LUnia non risultava corretto, essendo quest'ultima mal posizionata necessitando di sua sostituzione nel terzo intervento. Nessuna responsabilità andava ascritta ai sanitari della Casa di Cura “ ” di Napoli, intervenuti in due occasioni Controparte_4 ed in epoca successiva, avendo gli stessi tentato di rimediare alla complessa condizione articolare dagli stessi ereditata. In particolare i C.C.T.T.U.U. configuravano un danno biologico pari al 25%, di cui l'8% riferibile alla patologia artrosica articolare pre-esistente, considerata come non abbisognevole di trattamento chirurgico, per un danno differenziale, da responsabilità sanitaria, da definirsi nella misura del
17%, nell'ambito del range (8-25%). Quanto all'invalidità temporanea, in ragione dei vari ricoveri e delle cure successive, nel periodo 9.9.20 – 17.7.23, essa veniva quantificata nella misura di 151 giorni, oltre a 60 giorni di ITP al 50%, interamente riferibili alle responsabilità rilevate, in quanto la paziente non risultava
“candidabile” all'intervento chirurgico. In merito alla quantificazione il collegio peritale stabiliva: Euro
14.949,00 (151gg x 99) per la ITT;
Euro 2.970,00 (60ggx99:2) per la ITP al 50%, con importo complessivo
(per la temporanea) pari ad Euro 17.919,00. Relativamente al danno biologico permanente, in rapporto alle Tabelle del Tribunale di Milano (2021), in considerazione del range 8-25%, dove il 25% in soggetto di anni 67corrisponde a Euro 89.589,00 e 8% in soggetto di anni 67 corrisponde a Euro 13.052,00, procedendo per differenza (Euro 89.589,00 – Euro 13.052,00) si perveniva alla somma di Euro 76.537,00 per il danno biologico permanete. Tenuto conto dell'importo della temporanea (Euro 17.919,00), si giungeva ad un importo complessivo pari ad Euro 94.456,00, riducibile, in via conciliativa ad Euro
85.000,00 omnicomprensivi, ad eccezione di spese ed onorari separatamente quantificate e concordate tra Cont le parti. Alla suddetta proposta conciliativa seguiva la adesione del ricorrente;
tuttavia l di CP_2 proponeva una conciliazione con danno liquidabile nella misura del 7% (15% - 8%); ma detta proposta conciliativa non vedeva l'adesione della ricorrente. In data 28.05.2024 la depositava ricorso per Parte_1 rito semplificato chiedendo di accertare e dichiarare, sulla scorta dell'esito dell'ATP, la responsabilità Cont dell' in ordine all'evento dannoso riportato da e per l'effetto, condannare Parte_2 Parte_1
Cont la stessa al risarcimento di tutti i danni sia patrimoniali e sia non patrimoniali in favore della ricorrente oltre interessi legali e compensativi dalla data del fatto al soddisfo. Danni che venivano quantificati in € 86.537,00 compresa la personalizzazione, quale danno biologico differenziale del 17% calcolato nel range 8%-25%, oltre € 14.949,00 quale ITT in giorni 151, € 2.970,00 quale ITP al 50% in giorni 60, per un totale di €.104.456,00, oltre interessi legali e compensativi dalla data del fatto (21.09.2020) pagina 5 di 18 al soddisfo, o in quella maggior o minor somma che l'On.le Giudicante dovesse ritenere equa e giusta, nonché al rimborso dell'acconto delle spese di CTU pari ad € 1.500,00, oltre spese di saldo liquidati in Cont favore dei CCTTUU. Si costituiva, in data 19.11.2024 , l' di che chiedeva, previa mutazione CP_2 del rito sommario in ordinario, d i r i g e t t a r e la domanda della ricorrente in quanto infondata;
in via subordinata, al convenuta riteneva la CCTTUU resa nell'ATP insufficiente ed inutilizzabile ai fini della decisione, e chiedeva di nominare CCTTUU per accertare e stabilire la condotta dei sanitari del P.O. di
Vallo della LUnia nominando un consulente di parte;
nel caso di accoglimento della domanda, chiedeva di contenere la condanna nel limite di quanto provato, con vittoria di spese, diritti ed onorario.
Alla prima udienza del 19.12.2024, il Giudice invitava le parti a dedurre sulla competenza per territorio del presente giudizio rilevato che la non era più parte in causa e non operando nel Controparte_4 giudizio cautelare il regime delle preclusioni delineato per il giudizio a cognizione piena dall'art. 38 c.p.c.
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/02/2022, n.5046). All'esito di note, il Giudice con ordinanza del
03.02.2025, da intendersi qui integralmente riportata, dichiarava la propria competenza e rinviava alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione richiede il preventivo inquadramento della natura e dei presupposti della responsabilità medica rispetto alle fattispecie successive alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. per tutte Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge LL va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori.
Ebbene, la legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, con importanti ricadute in materia di prescrizione e ripartizione degli oneri probatori in punto di responsabilità del sanitario mentre è rimasta ferma la natura contrattuale della responsabilità dell'ente. In particolare, già prima della legge LL la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente.
Infatti, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione,
i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass.
1716/1979). Un secondo orientamento argomentava invece l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento pagina 6 di 18 della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr.
Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr.
Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013).
Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass.
11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.). Per l'effetto al sanitario operante ante LL si applicava e si applica lo statuto della responsabilità contrattuale.
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non si pongono particolari atteso che ove essa consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica la natura contrattuale è stata stabilita da giurisprudenza risalente quanto monolitica (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n.
2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento pagina 7 di 18 dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).
L'orientamento in parola ha poi ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7
c. 1 della c.d. legge LL, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico
– paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione pagina 8 di 18 del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n.
22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità pagina 9 di 18 di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_8 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, pagina 10 di 18 secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e pagina 11 di 18 Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo
Giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione peritale a firma del Collegio composto dai dottori. (specialista medico-legale) e Persona_3
(specialista in ortopedia); relazione che, per il carattere di completezza Persona_4 argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- il caso in esame riguardava la storia clinica di pensionata affetta da Parte_1 ipertensione arteriosa, pregresso linfoma di Hodgkin, guarita senza recidive, diabete pagina 12 di 18 mellito tipo II e morbo di Parkinson, all'epoca dei fatti di anni 67, c h e si ricovera presso l'Ospedale “San LU” di Vallo della LUnia, dove veniva sottoposta (21.9.20) ad intervento chirurgico di protesizzazione del ginocchio destro, dimessa il 28.9.20 e praticava trattamento riabilitativo per persistente gonalgia destra. Durante la degenza
(10.2.20), viene operata di protesizzazione della rotula destra. Seguivano controlli fisiatrici ed ortopedici dove si rilevava ancora persistenza di sintomatologia dolorosa ed accertata la mobilizzazione protesica il 12.4.22 la paziente necessitava di un terzo ricovero (Casa di
Cura “Mediterranea” di Napoli), dove viene nuovamente operata. Si rendeva necessario un
IV intervento chirurgico, eseguito il 7.12.22 con cui si eseguiva un'accesso pararotuleo mediale al ginocchio;
seguivano la dimissione del 10.12.22 e nuovo ricovero per riabilitazione.
- nel rispondere ai quesiti, il collegio peritale precisava che trattavasi di prestazione routinaria e priva di qualunque carattere d'urgenza ed eccezionalità, per altro praticata in una struttura ospedaliera assolutamente idonea a fornire un'adeguata prestazione.
- in merito alla natura ed all'entità delle lesioni, i consulenti d'ufficio accertavano che la ricorrente si ritrovava portatrice di protesi di ginocchio destro, associata a dolore articolare cronico e disturbi funzionali (estensione ridotta di circa 10°; flessione possibile fino a 80° - non raggiunge i 90 gradi-; accosciamento impossibile).
Rilevavano, inoltre, che dette lesioni avevano determinato una sensibile ripercussioni sull'autonomia personale e sul vissuto quotidiani (deambulazione a ginocchio semiflesso, zoppia e con necessità di appoggio, specie per la necessità di prevenire le cadute).
- sulle censure mosse all'operato dei sanitari interventi i CCTTUU precisano che trattandosi di una paziente affetta da morbo di Parkinson, per la quale la protesizzazione non risultava controindicata, ma necessitava di una particolare attenzione pre-peri e post- operatoria. Dunque, risultano violate le regole della buona pratica medica e chirurgica. Infatti, non si tentava alcuna terapia conservativa (infiltrazioni, terapia fisica etc..), né tali alternative di cura venivano illustrate nel modulo del consenso informato sottoscritto dalla paziente preventivamente all'intervento.
- inoltre, anche la procedura di protesizzazione della rotula (intervento chirurgico del
10.2.20) non risultava corretta, essendo quest'ultima mal posizionata (come emerge dal successivo atto operatorio), con un inserto di polietilene femoro-tibiale sovradimensionato.
In conclusione in C.C.T.T.U.U. affermavano che nessuna responsabilità poteva essere pagina 13 di 18 ascritta ai sanitari della Casa di Cura “ ” di Napoli, intervenuti in due Controparte_4 occasioni ed in epoca successiva, avendo gli stessi tentato di rimediare alla complessa condizione articolare dagli stessi ereditata, ottenendo risultati di riabilitazione solo parziali, così come attualmente risulta dagli elementi clinico-anamnestici raccolti nel corso del presente accertamento medico-legale, non potendosi dagli stessi pretendere risultati migliori di quelli ottenuti.
Si accertava esclusivamente l a responsabilità commissiva degli operatori sanitari del P.O. San
LU di Vallo della LUnia presso la , sia nella inopportuna scelta d'intervenire, sia nella CP_2 non corretta esecuzione tecnica dell'intervento chirurgico, nel corso del quale la protesi articolare non veniva correttamente posizionata, per di più sottoposta ad eccessiva compressione per eccessivo spessore dell'inserto in polietilene della stessa ( cfr pag. 40 CTU).
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso P.O. San LU di Vallo della LUnia presso la che CP_2 hanno prestato assistenza tecnico – medica alla ricorrente.
Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate sia dai CCTTUU delle parti ritenute dal Collegio Peritale non condivisibili;
ad esse, pertanto, integralmente si rinvia.
Per l'effetto, accertato l'errore medico, in accordo con le Tabelle di valutazione medico-legale del danno biologico, comunemente utilizzate nella prassi giuridica e medico-legale, il Collegio peritale ha ritenuto che quanto obiettivato nel caso in esame possa essere in un danno biologico risarcibile nella misura del 25%, di cui l'8% riferibile alla patologia artrosica articolare pre-esistente, considerata come non abbisognevole di trattamento chirurgico, per un danno differenziale, da responsabilità sanitaria, da definirsi nella misura del
17%, nell'ambito del range (8-25%). In merito si osserva come nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali (Cass. n. 12408/2011). Il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. n. 28290/2011). Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in pagina 14 di 18 via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere
"provato nel suo preciso ammontare") ( cfr da ultimo Cass. Civ., sez. III, ordinanza 16 luglio 2024, n.
19506). Nello specifico riguardo al danno differenziale, deve precisarsi come allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario
( cfr Cassazione civile , sez. III , 30/07/2024 , n. 21261).
In applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano (2024), in considerazione del range 8-25%, dove il
25% in soggetto di anni 67 (all'epoca del I intervento del 09.09.2020) corrisponde a Euro 104.126,00 e 8% corrisponde a Euro 15.169,00, procedendo per differenza (Euro 104.126,00 – Euro 15.169,00) si perveniva alla somma di Euro 88.957,00 per il danno biologico permanete.
Quanto all'invalidità temporanea, si considerava un periodo di malattia, legato ai vari ricoveri e delle cure successive, nel periodo 9.9.20 – 17.7.23, di cui:
- giorni 151 di ITT e pari a € 17.365,00 (€ 115 X 151 gg);
- giorni 60 di ITP al 50% e pari a € 3.450,00 (€ 115,00 X 60gg/2);
Con un importo complessivo per l'inabilità temporanea di € 20.815,00.
Non risultano documentate in atti spese mediche congruenti e pertinenti.
Passando all'esame della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica, il Collegio peritale ha accertato che non vi è stata stante il superamento dell'età lavorativa della all'epoca dei fatti. Parte_1
In ordine alla domanda di danno morale intesa nella sua dimensione eminentemente soggettiva, si chiarisce che:
a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
pagina 15 di 18 La modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico ha poi ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989). Tutto quanto innanzi posto, ai fini del riconoscimento del danno morale, l'onere della prova grava integralmente sul richiedente
(cfr. Cass. n. 20661 del 24 luglio 2024).
In questa sede, dunque, atteso il difetto di allegazioni e prova in ordine alla sussistenza e la consistenza del danno morale aggiuntivo lamentato, la relativa domanda non può che essere rigettata.
La personalizzazione invece risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.) quale menomazione che incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale e può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%.
Tuttavia, non si ritiene opportuno procedere all'aumento previsto a tale titolo non essendo state allegate e provate particolari circostanze del caso concreto né essendo stata offerta prova del particolare sconvolgimento delle abituali relazioni quali subite dal paziente. Ed infatti, è noto che per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza il sistema dei punti di invalidità poiché in tal modo stessa risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra (Cfr., sul punto, Cassazione civile sez.
III, 10/01/2024, n.1037). Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale
(Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364).
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento allegatorio e probatorio di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico tabellare. Difatti, considerata l'entità del danno subito (%) l'età della paziente ( anni), valutate le conseguenze individuate dal CTU, i pregiudizi morali lamentati si rilevano
'ordinari' ovvero pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe e comunque già ricomprese nel danno biologico permanente riconosciuto dal Collegio peritale del differenziale.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tali voci di danno.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tale voce di danno non essendo nulla pagina 16 di 18 convincentemente stato allegato.
Atteso che il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, la pur risalente
Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr.
Cass.Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base ai coefficienti ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In ordine alle spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e la convenuta , esse seguono la Parte_2 soccombenza e si liquidano in € 1.072,00 per spese vive (spese per l'iscrizione a ruolo del presente giudizio
518+27 e quello per ATP 259+27, spese per la CTP, ridotte ad € 500,00 in applicazione dell'art. 92 I comma c.p.c.) ed € 12.260,00 per compensi professionali, in applicazione della II tabella, V fascia ( eccetto la fase istruttoria), e della IV fascia della tabella n.9 (giudizi di istruzione preventiva) del decreto ministeriale n. 55/2014 del D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea nei limiti di quanto in parte motiva e per l'effetto condanna l
[...]
P. IVA n. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore al pagamento in favore di della somma di € 109.772,00; su tali somme Parte_1 decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (09.09.2020) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- condanna l' P. IVA n. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della ricorrente per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 1.331,00 per spese vive, € 12.260,00 per pagina 17 di 18 compensi professionali oltre spese generali al 15% ed Iva e Cpa se dovute come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' P. IVA n. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore le spese di CTU.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct.
Napoli, 13 ottobre 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
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