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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/08/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1547/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata ad [...], USA, il 12.04.1970, c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Maurizio Cappello (del
[...]
Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Giovanni Raudino (del
[...]
Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata,
Appellata
OGGETTO: impugnativa negoziale.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 7.7.2025 – già fissata ex artt.
350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione del maggio 2021 conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Siracusa onde sentir dichiarare la nullità – per illiceità sia della Parte_2
causa sia pure, ex art. 1345 c.c., dei motivi comuni a quelle controparti - del “verbale di conciliazione traslativo” del 30.6.2008 con cui veniva definito il giudizio contenzioso già iscritto presso il Tribunale di Siracusa al n. 2139/2008 R.G., verbale a termini del quale quel convenuto trasferiva a quell'attrice – la Controparte_1
coniuge – la metà indivisa del fondo edificabile in Pachino, Parte_2
contrada Cozzi Sommachetto, censito in Catasto Terreni al foglio 5, particella 208. In realtà - denunciava essa – ciò facendo i due coniugi avevano Pt_1
fraudolentemente inteso porre tale cespite al riparo da azioni esecutive dei creditori dell frode già dimostrata dalla eloquente circostanza che il prezzo del CP_1
trasferimento fosse rimasto fissato tra le parti nella modesta somma di € 1.032,00 a petto di un reale valore di mercato del cespite medesimo di non meno (come dimostrato, soprattutto, dal fatto che sul fondo fosse stato successivamente realizzato un complesso di villette a schiera) di 500.000,00 euro.
Chiedeva, inoltre, essa attrice la condanna della al risarcimento dei danni Parte_2
– sia patrimoniali che non patrimoniali, forfettariamente quantificati nella complessiva somma di € 50.000,00 – che la frode al tempo da costei perpetrata in uno con il di lei coniuge le aveva cagionato. All'uopo esponendo di avere in precedenza acquistato dall'impresa edile dell - dietro corrispettivo fissato nel prezzo di CP_1
€ 120.000,00, per il pagamento del quale aveva dovuto accendere un mutuo presso istituto bancario - appartamento facente parte dello stabile condominiale che la stessa impresa aveva realizzato in Pachino, via Aldo Moro n. 113: stabile che aveva tuttavia, dopo poco tempo dalla consegna degli appartamenti, rivelato gravi vizi di costruzione che, peraltro, si era appurato che l'impresa venditrice avesse celato agli acquirenti dopo che il Direttore dei Lavori si era, invece, per questo rifiutato di rilasciare la certificazione di struttura ultimata necessaria per ottenere il Nulla Osta ex
L. 64/1974 e, a seguire, certificazione di agibilità ex art. 24 T.U. 380/2001. Allegava la di avere nel corso del 2005, unitamente agli acquirenti degli altri Pt_1
appartamenti dello stabile, convenuto l innanzi al Tribunale di Siracusa onde CP_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati da detti vizi di costruzione: giudizio che si era concluso con la condanna del convenuto (sebbene deceduto nelle more del giudizio, e dopo che il processo - di cui era stata quindi dichiarata l'interruzione - era stato riassunto nei confronti della vedova e delle due figlie dell che tuttavia, al pari successivamente dei quattro nipoti del de cuius, CP_1
avevano tutti rinunciato all'eredità) al pagamento di una serie di indennizzi risarcitori in rispettivo favore di ciascuno di detti acquirenti.
§§§
si costituiva in contraddittorio per ribadire, anzitutto, di avere Parte_2
– al pari delle due figlie e dei quattro nipoti - rinunciato all'eredità dell Non CP_1
mancando, peraltro, di contestare anche nel merito la domanda della che – Pt_1
deduceva – nel perorare la nullità di detto verbale di conciliazione traslativo neppure aveva saputo distinguere tra la categoria del contratto in frode alla legge ex art. 1344
c.c. e, per altro verso, i contratti in frode alle ragioni dei terzi diversi dai contraenti, contratti – questi ultimi – sanzionabili mediante ricorso a specifici mezzi di tutela diversi dalla generale azione di nullità contrattuale.
§§§
Venuti in udienza, essendo la causa definibile per tabulas il primo giudice rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali rigettava, con sentenza n. 1979/2023 del 7.11.2023, le domande attoree dopo aver considerato:
- che “il verbale impugnato, traslativo della metà indivisa del terreno, non può considerarsi in nessun caso atto in frode alla legge e, pertanto, soggetto alla declaratoria di nullità, configurandosi come un regolare e consentito atto di vendita, ancorché a prezzo irrisorio e, pertanto, soggetto ad annullamento per simulazione relativa al prezzo, o ad azione revocatoria ad istanza di eventuali creditori con conseguenziale inefficacia nei loro confronti. Orbene, tali configurabili azioni risultano ampiamente prescritte e precluse dalla maturata decadenza, due anni dalla trascrizione dell'atto per la revocatoria e cinque anni per l'azione di annullamento”,
- che, inoltre, “Nessuna prova è stata fornita dall'attrice in merito alla sussistenza del denunziato manufatto abusivo che avrebbe determinato la nullità dell'impugnato trasferimento per contrasto con norme urbanistiche e segnatamente per violazioni degli artt. 17 e 40 della Legge n. 47/85. Sul punto si significa che la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7521/2022, conferma nuovamente l'indirizzo giurisprudenziale stabilito con la storica sentenza a
Sezione Unite n. 8230/2019 in cui aveva affermato che la nullità degli atti di trasferimento tra vivi è condizionata alla menzione degli estremi dei titoli abilitativi. Orbene, nel caso di scrutinio, si è trattato esclusivamente di cessione di terreno con esclusione di qualunque manufatto edilizio la cui sussistenza, sebbene denunziata, non è stata provata, conseguentemente il trasferimento rimane valido ed efficace non essendosi dovuto dichiarare alcun titolo abitativo”,
- che, comunque ed a tutt'altro concedere, “la convenuta non può rispondere di eventuali debiti del proprio coniuge deceduto avendo rinunziato all'eredità”.
§§§
Avverso la sentenza così resa interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 4.12.2023. Venendo a censurare, in particolare, che il primo giudice non avesse saputo arguire che “lo scopo illecito dell'atto rende nullo lo stesso in base alla giurisprudenza e dottrina indicata in citazione e in atti, cui si rimanda per non affaticare il Decidente nella lettura del presente atto. Lo scopo di una vendita ad un prezzo cosi vile fu palesemente e gravemente illegale sia perche' aveva quale scopo di fare uscire dal patrimonio dell'imprenditore il bene in modo da rendersi nullatenente verso i creditori dello stesso, sia per frodare evidentemente lo
Stato nel pagamento delle imposte dovute indicando una cifra che e' del tutto risibile ed incongrua rispetto alla grandezza del bene venduto (€ 1.032,00 a fronte di un valore di € 500.000,00). Il Tribunale che ha emesso il provvedimento oggi impugnato non avrebbe dovuto emetterlo atteso che usare un provvedimento giudiziario per finalita' unicamente illecite per trasferire un immobile e' evidentemente un comportamento che non puo' essere avallato. La sig.ra e' stata l' ultima Pt_1
persona, tra le tante, che ha subito i danni della detta condotta illecita non potendo, come detto, rivalersi in alcun modo sul costruttore che per tempo si spoglio' di tutti i beni, e che nel caso di specie ha come unica speranza di ottenere il risarcimento dovutogli per i danni subiti (vedi avviso di vendita es. imm. n. 261/2018 r.g.es. e sentenza nonche' provvedimento di aggiudicazione di immobile allegati) solo con la dichiarazione di annullamento del detto atto oggi impugnato”.
Aggiungeva essa appellante che “Il Tribunale di primo grado si e' limitato a classificare come rientranti nell'istituto della simulazione e dell'azione revocatoria la fattispecie per cui e' causa, ma cosi non e'. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto come detto tenere in considerazione che il contratto è illecito quando sia illecito il risultato perseguito: il contratto costituisce il mezzo per eludere una norma imperativa, realizzando la figura espressamente regolata del negozio in frode alla legge 827). La giurisprudenza ha avuto Persona_1
modo di precisare che “Così ricorre nullità per contrarietà a norme penali ove il contratto sia vietato direttamente da tali norme, nel senso che la sua stipulazione integri reato mentre non rileva che il divieto colpisca soltanto un comportamento materiale delle parti o di una sola di esse” (Cass. n. 18016/2018; Cass. n.
14234/2003). L'area delle norme inderogabili ricomprende, oltre le norme relative al contenuto dell'atto, anche quelle che in assoluto oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa (Cass. n. 8066/2016). Il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato deve essere dichiarato nullo per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (Cass. n. 17568/2022; Cass. n. 17959/2020;
Cass. n. 10609/2017; Cass. n. 2860/2008; Cass. n. 8948/1994)”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Corte adita di Parte_1
accogliere infine, in riforma della sentenza impugnata, le sue domande di accertamento di nullità contrattuale e di risarcimento del danno.
§§§
Costituitasi in seconda istanza eccepiva, in limine litis, che la Parte_2
non avesse interposto alcuna impugnazione anzitutto “avverso la sentenza Pt_1
nella parte che dichiara la carenza di legittimazione passiva della convenuta odierna appellata, per cui detto capo di sentenza è passato in cosa giudicata. Infatti la sentenza 1979/2023, pubbl. il 07/11/2023, a pagina 3 così dichiara: La domanda è infondata e va rigettata. ….. la convenuta non può rispondere di eventuali debiti del proprio coniuge deceduto avendo rinunziato all'eredità, come comprovato dalla sentenza 1169/2019 versata in atti che ne attesta la carenza di legittimazione passiva anche in questo giudizio”.
Quanto al merito, detta appellata veniva in particolare a ribadire che, anche ad ammettersi che nella specie fosse stata consumata una frode in danno dei creditori dell tuttavia “La Suprema Corte afferma che il contratto stipulato in frode CP_1
ai terzi non soggiace alla sanzione della nullità ma a specifici rimedi pedissequamente offerti dall'ordinamento e da valutare in ragione del caso concreto
(Cass. Sez. Un. 25.10.1993 n. 10603)”.
Concludeva chiedendo dunque che l'appello della , se non inammissibile, Pt_1
fosse comunque rigettato.
§§§
Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, in esito alla trattazione della causa, rinviava le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
La causa era, tuttavia, rimessa sul ruolo con ordinanza ex art. 101 c.p.c. del
31.5.2025, avendo la Corte in limine litis rilevato d'ufficio che - dopo che (come non a torto stigmatizzato dalla appellata) il Tribunale di Siracusa aveva, con detta sentenza n. 1169/2019 del 14.6.2019, pronunziato abnorme condanna dell al CP_1
pagamento dei predetti indennizzi risarcitori sebbene costui fosse nelle more di quel processo deceduto ed il processo medesimo, successivamente alla sua interruzione, fosse stato poi riassunto nei confronti dei suoi presunti eredi (una dei quali, tuttavia, vi si costituiva per documentare che, come va ripetuto, sia la vedova sia le due figlie sia i quattro nipoti avessero, tutti, rinunciato all'eredità del de cuius) - altrettanto singolarmente il primo giudice avesse infine rigettato le domande di accertamento di nullità contrattuale e di risarcimento del danno già formulate dalla senza Pt_1
considerare, anzitutto, che quest'ultima si fosse limitata ad evocare in giudizio soltanto una delle parti della conciliazione giudiziale formalizzata con il sullodato verbale del 30.6.2008: cioè a dire, soltanto la e non anche, pur nella Parte_2
evidente ricorrenza di un litisconsorzio necessario, gli eredi dell (o CP_1
diversamente ed eventualmente - tenuto conto che alla data di notificazione dell'originaria citazione non erano ancora decorsi dieci anni dall'apertura della successione del de cuius – un curatore dell'eredità giacente).
§§§
Venuti alla nuova udienza - conseguentemente fissata - del 7.7.2025, le parti si limitavano ad insistere nei rispettivi atti e verbali di causa.
All'esito la causa era nuovamente posta in decisione.
Ed a questo punto – osserva la Corte – non vi ha che da ribadire che la sentenza impugnata è stata pronunciata senza che fosse ulteriore parte del giudizio litisconsorte necessario quale l'erede (o gli eredi, o il curatore di eredità giacente) di
[...]
. Ciò per cui si impone che la causa venga restituita al primo giudice ai sensi CP_1
del chiaro disposto dell'art. 354 c.p.c. (secondo cui “… il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che [……] riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio [….]”): primo giudice innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza.
Vanno regolate le spese del grado (infatti, “L'art. 91 c.p.c. non richiede, ai fini della statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, ma soltanto una pronuncia che chiuda definitivamente il processo davanti al giudice presso il quale è pendente la lite;
pertanto, il giudice di secondo grado il quale, provvedendo ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., chiuda il procedimento dinanzi a sé rimettendo la causa al primo giudice ha l'obbligo di provvedere sulle spese processuali della seconda fase e non può rimettere la relativa decisione al primo giudice”, così ex ceteris Cass.
I 5504/92): che vanno fatte seguire alla soccombenza di parte appellante, e che si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 deve, stante il valore della causa, farsi applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche dell'attività prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 1.029,00 x fase studio + € 709,00 x fase introduttiva + € 1.522,50 x fase istruttoria + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 1979/2023 del 7.11.2023 proposto, con citazione del
04.12.2023, da nei confronti di – così provvede: Parte_1 Parte_2
- annulla la sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza,
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 4.995,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 24.VII.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Casci)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1547/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata ad [...], USA, il 12.04.1970, c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Maurizio Cappello (del
[...]
Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Giovanni Raudino (del
[...]
Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata,
Appellata
OGGETTO: impugnativa negoziale.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 7.7.2025 – già fissata ex artt.
350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione del maggio 2021 conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Siracusa onde sentir dichiarare la nullità – per illiceità sia della Parte_2
causa sia pure, ex art. 1345 c.c., dei motivi comuni a quelle controparti - del “verbale di conciliazione traslativo” del 30.6.2008 con cui veniva definito il giudizio contenzioso già iscritto presso il Tribunale di Siracusa al n. 2139/2008 R.G., verbale a termini del quale quel convenuto trasferiva a quell'attrice – la Controparte_1
coniuge – la metà indivisa del fondo edificabile in Pachino, Parte_2
contrada Cozzi Sommachetto, censito in Catasto Terreni al foglio 5, particella 208. In realtà - denunciava essa – ciò facendo i due coniugi avevano Pt_1
fraudolentemente inteso porre tale cespite al riparo da azioni esecutive dei creditori dell frode già dimostrata dalla eloquente circostanza che il prezzo del CP_1
trasferimento fosse rimasto fissato tra le parti nella modesta somma di € 1.032,00 a petto di un reale valore di mercato del cespite medesimo di non meno (come dimostrato, soprattutto, dal fatto che sul fondo fosse stato successivamente realizzato un complesso di villette a schiera) di 500.000,00 euro.
Chiedeva, inoltre, essa attrice la condanna della al risarcimento dei danni Parte_2
– sia patrimoniali che non patrimoniali, forfettariamente quantificati nella complessiva somma di € 50.000,00 – che la frode al tempo da costei perpetrata in uno con il di lei coniuge le aveva cagionato. All'uopo esponendo di avere in precedenza acquistato dall'impresa edile dell - dietro corrispettivo fissato nel prezzo di CP_1
€ 120.000,00, per il pagamento del quale aveva dovuto accendere un mutuo presso istituto bancario - appartamento facente parte dello stabile condominiale che la stessa impresa aveva realizzato in Pachino, via Aldo Moro n. 113: stabile che aveva tuttavia, dopo poco tempo dalla consegna degli appartamenti, rivelato gravi vizi di costruzione che, peraltro, si era appurato che l'impresa venditrice avesse celato agli acquirenti dopo che il Direttore dei Lavori si era, invece, per questo rifiutato di rilasciare la certificazione di struttura ultimata necessaria per ottenere il Nulla Osta ex
L. 64/1974 e, a seguire, certificazione di agibilità ex art. 24 T.U. 380/2001. Allegava la di avere nel corso del 2005, unitamente agli acquirenti degli altri Pt_1
appartamenti dello stabile, convenuto l innanzi al Tribunale di Siracusa onde CP_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati da detti vizi di costruzione: giudizio che si era concluso con la condanna del convenuto (sebbene deceduto nelle more del giudizio, e dopo che il processo - di cui era stata quindi dichiarata l'interruzione - era stato riassunto nei confronti della vedova e delle due figlie dell che tuttavia, al pari successivamente dei quattro nipoti del de cuius, CP_1
avevano tutti rinunciato all'eredità) al pagamento di una serie di indennizzi risarcitori in rispettivo favore di ciascuno di detti acquirenti.
§§§
si costituiva in contraddittorio per ribadire, anzitutto, di avere Parte_2
– al pari delle due figlie e dei quattro nipoti - rinunciato all'eredità dell Non CP_1
mancando, peraltro, di contestare anche nel merito la domanda della che – Pt_1
deduceva – nel perorare la nullità di detto verbale di conciliazione traslativo neppure aveva saputo distinguere tra la categoria del contratto in frode alla legge ex art. 1344
c.c. e, per altro verso, i contratti in frode alle ragioni dei terzi diversi dai contraenti, contratti – questi ultimi – sanzionabili mediante ricorso a specifici mezzi di tutela diversi dalla generale azione di nullità contrattuale.
§§§
Venuti in udienza, essendo la causa definibile per tabulas il primo giudice rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali rigettava, con sentenza n. 1979/2023 del 7.11.2023, le domande attoree dopo aver considerato:
- che “il verbale impugnato, traslativo della metà indivisa del terreno, non può considerarsi in nessun caso atto in frode alla legge e, pertanto, soggetto alla declaratoria di nullità, configurandosi come un regolare e consentito atto di vendita, ancorché a prezzo irrisorio e, pertanto, soggetto ad annullamento per simulazione relativa al prezzo, o ad azione revocatoria ad istanza di eventuali creditori con conseguenziale inefficacia nei loro confronti. Orbene, tali configurabili azioni risultano ampiamente prescritte e precluse dalla maturata decadenza, due anni dalla trascrizione dell'atto per la revocatoria e cinque anni per l'azione di annullamento”,
- che, inoltre, “Nessuna prova è stata fornita dall'attrice in merito alla sussistenza del denunziato manufatto abusivo che avrebbe determinato la nullità dell'impugnato trasferimento per contrasto con norme urbanistiche e segnatamente per violazioni degli artt. 17 e 40 della Legge n. 47/85. Sul punto si significa che la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7521/2022, conferma nuovamente l'indirizzo giurisprudenziale stabilito con la storica sentenza a
Sezione Unite n. 8230/2019 in cui aveva affermato che la nullità degli atti di trasferimento tra vivi è condizionata alla menzione degli estremi dei titoli abilitativi. Orbene, nel caso di scrutinio, si è trattato esclusivamente di cessione di terreno con esclusione di qualunque manufatto edilizio la cui sussistenza, sebbene denunziata, non è stata provata, conseguentemente il trasferimento rimane valido ed efficace non essendosi dovuto dichiarare alcun titolo abitativo”,
- che, comunque ed a tutt'altro concedere, “la convenuta non può rispondere di eventuali debiti del proprio coniuge deceduto avendo rinunziato all'eredità”.
§§§
Avverso la sentenza così resa interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 4.12.2023. Venendo a censurare, in particolare, che il primo giudice non avesse saputo arguire che “lo scopo illecito dell'atto rende nullo lo stesso in base alla giurisprudenza e dottrina indicata in citazione e in atti, cui si rimanda per non affaticare il Decidente nella lettura del presente atto. Lo scopo di una vendita ad un prezzo cosi vile fu palesemente e gravemente illegale sia perche' aveva quale scopo di fare uscire dal patrimonio dell'imprenditore il bene in modo da rendersi nullatenente verso i creditori dello stesso, sia per frodare evidentemente lo
Stato nel pagamento delle imposte dovute indicando una cifra che e' del tutto risibile ed incongrua rispetto alla grandezza del bene venduto (€ 1.032,00 a fronte di un valore di € 500.000,00). Il Tribunale che ha emesso il provvedimento oggi impugnato non avrebbe dovuto emetterlo atteso che usare un provvedimento giudiziario per finalita' unicamente illecite per trasferire un immobile e' evidentemente un comportamento che non puo' essere avallato. La sig.ra e' stata l' ultima Pt_1
persona, tra le tante, che ha subito i danni della detta condotta illecita non potendo, come detto, rivalersi in alcun modo sul costruttore che per tempo si spoglio' di tutti i beni, e che nel caso di specie ha come unica speranza di ottenere il risarcimento dovutogli per i danni subiti (vedi avviso di vendita es. imm. n. 261/2018 r.g.es. e sentenza nonche' provvedimento di aggiudicazione di immobile allegati) solo con la dichiarazione di annullamento del detto atto oggi impugnato”.
Aggiungeva essa appellante che “Il Tribunale di primo grado si e' limitato a classificare come rientranti nell'istituto della simulazione e dell'azione revocatoria la fattispecie per cui e' causa, ma cosi non e'. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto come detto tenere in considerazione che il contratto è illecito quando sia illecito il risultato perseguito: il contratto costituisce il mezzo per eludere una norma imperativa, realizzando la figura espressamente regolata del negozio in frode alla legge 827). La giurisprudenza ha avuto Persona_1
modo di precisare che “Così ricorre nullità per contrarietà a norme penali ove il contratto sia vietato direttamente da tali norme, nel senso che la sua stipulazione integri reato mentre non rileva che il divieto colpisca soltanto un comportamento materiale delle parti o di una sola di esse” (Cass. n. 18016/2018; Cass. n.
14234/2003). L'area delle norme inderogabili ricomprende, oltre le norme relative al contenuto dell'atto, anche quelle che in assoluto oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa (Cass. n. 8066/2016). Il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato deve essere dichiarato nullo per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (Cass. n. 17568/2022; Cass. n. 17959/2020;
Cass. n. 10609/2017; Cass. n. 2860/2008; Cass. n. 8948/1994)”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Corte adita di Parte_1
accogliere infine, in riforma della sentenza impugnata, le sue domande di accertamento di nullità contrattuale e di risarcimento del danno.
§§§
Costituitasi in seconda istanza eccepiva, in limine litis, che la Parte_2
non avesse interposto alcuna impugnazione anzitutto “avverso la sentenza Pt_1
nella parte che dichiara la carenza di legittimazione passiva della convenuta odierna appellata, per cui detto capo di sentenza è passato in cosa giudicata. Infatti la sentenza 1979/2023, pubbl. il 07/11/2023, a pagina 3 così dichiara: La domanda è infondata e va rigettata. ….. la convenuta non può rispondere di eventuali debiti del proprio coniuge deceduto avendo rinunziato all'eredità, come comprovato dalla sentenza 1169/2019 versata in atti che ne attesta la carenza di legittimazione passiva anche in questo giudizio”.
Quanto al merito, detta appellata veniva in particolare a ribadire che, anche ad ammettersi che nella specie fosse stata consumata una frode in danno dei creditori dell tuttavia “La Suprema Corte afferma che il contratto stipulato in frode CP_1
ai terzi non soggiace alla sanzione della nullità ma a specifici rimedi pedissequamente offerti dall'ordinamento e da valutare in ragione del caso concreto
(Cass. Sez. Un. 25.10.1993 n. 10603)”.
Concludeva chiedendo dunque che l'appello della , se non inammissibile, Pt_1
fosse comunque rigettato.
§§§
Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, in esito alla trattazione della causa, rinviava le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
La causa era, tuttavia, rimessa sul ruolo con ordinanza ex art. 101 c.p.c. del
31.5.2025, avendo la Corte in limine litis rilevato d'ufficio che - dopo che (come non a torto stigmatizzato dalla appellata) il Tribunale di Siracusa aveva, con detta sentenza n. 1169/2019 del 14.6.2019, pronunziato abnorme condanna dell al CP_1
pagamento dei predetti indennizzi risarcitori sebbene costui fosse nelle more di quel processo deceduto ed il processo medesimo, successivamente alla sua interruzione, fosse stato poi riassunto nei confronti dei suoi presunti eredi (una dei quali, tuttavia, vi si costituiva per documentare che, come va ripetuto, sia la vedova sia le due figlie sia i quattro nipoti avessero, tutti, rinunciato all'eredità del de cuius) - altrettanto singolarmente il primo giudice avesse infine rigettato le domande di accertamento di nullità contrattuale e di risarcimento del danno già formulate dalla senza Pt_1
considerare, anzitutto, che quest'ultima si fosse limitata ad evocare in giudizio soltanto una delle parti della conciliazione giudiziale formalizzata con il sullodato verbale del 30.6.2008: cioè a dire, soltanto la e non anche, pur nella Parte_2
evidente ricorrenza di un litisconsorzio necessario, gli eredi dell (o CP_1
diversamente ed eventualmente - tenuto conto che alla data di notificazione dell'originaria citazione non erano ancora decorsi dieci anni dall'apertura della successione del de cuius – un curatore dell'eredità giacente).
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Venuti alla nuova udienza - conseguentemente fissata - del 7.7.2025, le parti si limitavano ad insistere nei rispettivi atti e verbali di causa.
All'esito la causa era nuovamente posta in decisione.
Ed a questo punto – osserva la Corte – non vi ha che da ribadire che la sentenza impugnata è stata pronunciata senza che fosse ulteriore parte del giudizio litisconsorte necessario quale l'erede (o gli eredi, o il curatore di eredità giacente) di
[...]
. Ciò per cui si impone che la causa venga restituita al primo giudice ai sensi CP_1
del chiaro disposto dell'art. 354 c.p.c. (secondo cui “… il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che [……] riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio [….]”): primo giudice innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza.
Vanno regolate le spese del grado (infatti, “L'art. 91 c.p.c. non richiede, ai fini della statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, ma soltanto una pronuncia che chiuda definitivamente il processo davanti al giudice presso il quale è pendente la lite;
pertanto, il giudice di secondo grado il quale, provvedendo ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., chiuda il procedimento dinanzi a sé rimettendo la causa al primo giudice ha l'obbligo di provvedere sulle spese processuali della seconda fase e non può rimettere la relativa decisione al primo giudice”, così ex ceteris Cass.
I 5504/92): che vanno fatte seguire alla soccombenza di parte appellante, e che si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 deve, stante il valore della causa, farsi applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche dell'attività prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 1.029,00 x fase studio + € 709,00 x fase introduttiva + € 1.522,50 x fase istruttoria + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 1979/2023 del 7.11.2023 proposto, con citazione del
04.12.2023, da nei confronti di – così provvede: Parte_1 Parte_2
- annulla la sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza,
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 4.995,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 24.VII.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Casci)