Articolo 62 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 61Articolo 63
Versione
15 gennaio 1870
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Versione
17 aprile 1870
Art. 62.

Le funzioni di ordinatore di spese e di pagamenti per conto dello Stato, e quelle di agente per l'esecuzione del servizio, sono incompatibili colle altre di ricevitore, di pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese per servizi eseguiti in via economica, retti da speciali Regolamenti.
((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 17 marzo 1870, n. 5590 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 1° aprile 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , che riguardano gli Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato, e coloro che s'ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti Agenti, la responsabilita' degli Ufficiali pubblici in genere stipendiati dallo Stato, non che la giurisdizione della Corte dei conti rispetto agli uni ed agli altri (articoli 58, 59, 62 e 63)".
Entrata in vigore il 17 aprile 1870