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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/01/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto:
dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3893 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Loria ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Mercato San Severino al corso Diaz n. 130;
parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Strada ed elettivamente CP_1
domiciliato in Salerno alla via R. Conforti n. 17;
parte resistente NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.09.2020, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 15.10.2005 e che, dall'unione coniugale, CP_1 erano nate due figlie ( in data 09.10.2007 e in data 09.06.2010). Esponeva, Per_1 Per_2 altresì, che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile a causa della violazione del dovere di fedeltà, per il disinteresse verso i bisogni del nucleo familiare ed, infine, per i comportamenti denigratori e violenti tenuti anche alla presenza della prole;
in aggiunta, esponeva di essersi trasferita a vivere con la prole presso l'abitazione dei di lei genitori e che, più in generale, il resistente incontrava sporadicamente le minori. Da ultimo, esponeva di lavorare come insegnante con contratto a tempo determinato e di percepire una retribuzione annua di €. 9.000,00 oltre all'indennità di disoccupazione nei periodi in cui era inattiva;
era proprietaria di un immobile in corso di ristrutturazione nel comune di Montoro mentre il resistente era titolare di una ditta di impianti elettrici ed era proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale. Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione e disporsi l'affido condiviso della prole con collocazione presso di sé ed assegnazione della casa coniugale;
al contempo, chiedeva obbligarsi il resistente al pagamento della somma mensile di €. 800,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie e di regolamentarsi il diritto di visita del padre alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.12.2021, si CP_1 costituiva in giudizio e chiedeva che la fine dell'unione coniugale fosse addebitata alla per aver violato i doveri di fedeltà e di coabitazione. In particolare, esponeva che Pt_1 la ricorrente aveva intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio ed aveva abbandonato il tetto coniugale a partire dal 30.03.2020; esponeva inoltre di non aver mai tenuto i comportamenti violenti ed offensivi descritti dalla ricorrente e che le figlie non volevano incontrarlo in quanto plagiate dalla madre. Alla stregua di ciò, chiedeva disporsi l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e chiedeva regolamentarsi il proprio diritto di visita alle condizioni meglio indicate nello scritto difensivo;
inoltre, chiedeva che fosse posta a suo carico la somma mensile di €. 300,00 a titolo di mantenimento della prole (oltre al 50% delle spese straordinarie) e che il coniuge ricorrente fosse condannata al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione dei doveri coniugali.
All'udienza del 23.01.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa veniva assunta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione.
Non va accolta, invece, la domanda di addebito formulata dalla parte resistente, non avendo avuto riscontro in idoneo sostegno probatorio e non essendo stata offerta prova della sussistenza del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la frattura del vincolo coniugale.
Infatti, per costante giurisprudenza è necessario che il coniuge che allega la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio provi che la condotta sia stata tale da causare il venir meno dell'affectio coniugalis, in quanto: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n.14840/2006). Nel caso di specie, la parte non hanno offerto la prova dei comportamenti posti in essere in violazione dei doveri coniugali e la loro efficacia causale rispetto al venire meno dell'unione coniugale.
Deve giungersi alla medesima conclusione anche per quanto riguarda l'abbandono del tetto coniugale da parte della ricorrente posto a fondamento della domanda di addebito.
In proposito, occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “l'allontanamento dalla casa familiare non giustifica l'addebito della separazione nell'ipotesi in cui l'abbandono della casa coniugale sia stato causato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile” (Cass. Civ. n. 25966/16, Cass. Civ. 19328/15; Cass. Civ. 10719/13).
Da ciò deriva che il mero allontanamento dalla casa coniugale della ricorrente può essere la mera conseguenza di una crisi coniugale già in atto.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Passando alle statuizioni riguardanti la prole, va confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori già disposto con il provvedimento presidenziale reso in data
21.12.2021, non essendo emersi profili di inidoneità genitoriale nel corso del giudizio.
Va, infatti, rilevato che – per costante giurisprudenza – l'affidamento esclusivo si pone in via di eccezione. Invero, rispetto alla regola dell'affidamento condiviso prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.lgs. 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma, c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art.337- quater come introdotto dal d.lgs. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la
Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre
… che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di
Cassazione ha affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie, non sono emerse circostanze incidenti in senso negativo sul benessere dei minori né, tantomeno, incidenti in senso negativo sulla capacità genitoriale delle parti.
A riguardo, va ulteriormente rilevato che le deduzioni svolte da parte ricorrente relativamente ai comportamenti asseritamente violenti e denigratori posti in essere da parte resistente, anche alla presenza delle minori, sono rimasti sforniti di prova oltre ad essere stati esposti solo genericamente negli scritti difensivi.
A tal proposito, va osservato che i certificati medici hanno un valore probatorio limitato sia in ragione dell'attendibilità soggettiva delle dichiarazioni della persona offesa e sia all'ipotesi di reato contestato. Trattasi, in particolare, di semplici documenti che necessitano di ulteriori elementi di riscontro a quanto narrato dalla persona offesa non sufficienti a suffragare le dichiarazioni della persona offesa (soprattutto quando è l'unica testimone dei maltrattamenti)
e, dunque, non sufficienti da soli a provare la sussistenza del reato (Cass. sent. n.
50969/2013).
Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha allegato solo il referto del pronto soccorso (v. atto depositato in data 10.03.2023) ma non ha proposto alcuna denuncia-querela che avrebbe suffragato gli episodi di violenza asseritamente subiti.
Al contempo, non risultano precedenti penali a carico del (v. atti acquisiti in data CP_1
30.05.2023).
Pertanto, alla stregua di tali circostanze, il Collegio ritiene di dover confermare il regime di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. In ordine ai tempi e ai modi di frequentazione della minore presso il padre, va premesso che - con ordinanza resa in data 09.02.2023 - erano stati previsti che gli incontri tra il padre e le minori avvenissero in forma libera con monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, in relazione a quanto evidenziato dai Servizi Sociali (v. relazione depositata in data 25.11.2022).
Il miglioramento nella relazione tra il padre e le figlie è stato duraturo ed anzi si è consolidato, tanto che i Servizi Sociali hanno riferito che “[..] il rapporto con il padre è più distensivo ed ha assunto un'importanza sempre crescente” e che, più in generale, il “ ha dichiarato che la CP_1 relazione è notevolmente evoluta in quanto riesce a confrontarsi con maggiore vicinanza emotiva;
difatti, dedica attenzione alle loro esigenze attraverso l'ascolto, l'affettività e le continue rassicurazioni” (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 17.05.2023).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene opportuno prevedere che possa vedere la le figlie e per tre pomeriggi CP_1 Per_1 Per_2 infrasettimanali, dalle ore 18.00 alle ore 20,30 (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore) nonché a settimane alterne, dalle ore 12.00 del sabato alle 10.00 della domenica e ad anni alterni o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (dalle ore
10.00 alle ore 20.00) e dal 24 al 29 dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10.00 del primo giorno alle 20.00). Infine, sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese).
Più di recente, il ha rappresentato che i rapporti con le minori si sarebbero interrotti a CP_1 seguito del trasferimento in Montoro e pertanto ha chiesto che i Servizi Sociali attivino tali incontri (v. nota ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 20.01.2025).
Ne consegue che, fermo quanto sopra esposto in merito alla regolamentazione del diritto di visita, è opportuno che i Servizi Sociali del Comune di Montoro (ovverosia del comune di attuale residenza della prole) svolgano attività di monitoraggio sul nucleo familiare ed in particolare verifichino la ripresa della relazione tra il padre e le minori.
Passando alle statuizioni di natura economica, va evidenziato che dalla documentazione reddituale depositata agli atti, e emerso che la ha prodotto i seguenti redditi: €. Pt_1
21.161,00 nell'anno 2020 (corrispondente ad un netto mensile di circa €. 1.592,00); €.
23.459,00 nell'anno 2021 (corrispondente ad un netto mensile di €. 1.509,50) ed, infine, €.
25.685,96 nel 2022 (corrispondente ad un netto mensile di €. 1.833,00), oltre ad essere proprietaria di un immobile sito nel comune di Montoro (v. allegati depositati in data
05.09.2023).
Viceversa, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, e emerso che il REGA oltre ad essere intestatario di due autovetture, e risultato proprietario di svariati immobili siti nel comune di Mercato San Severino (due immobili al 100% e quattro in comproprieta ). Inoltre, dalle medesime indagini patrimoniali, e emerso che la parte e il legale rappresentante della societa “FEML Impianti” e ha percepito nell'anno 2020 un reddito annuo loro di €. 2.475,00
(corrispondente ad un netto mensile di €. 112,00), nell'anno 2021 un redito lordo pari ad €.
1.482,00 ed, infine, nell'anno 2022 un reddito annuo lordo di €. 3.125,00 (corrispondente ad un netto mensile di €. 328,75). Infine, il resistente e risultato intestatario di un conto corrente e di carte prepagate nonche di investimenti finanziari (v. relazione depositata in data
29.12.2023).
Tuttavia, e chiaro che i modesti redditi dichiarati sono in contrasto con il patrimonio immobiliare e mobiliare di cui e intestatario, lasciando pertanto presumere che sia percettore di maggiori redditi non evincibili dalle dichiarazioni reddituali.
In considerazione di tale circostanza, si reputa congrua ed equilibrata la somma di €. 500,00 – gia stabilita con l'ordinanza presidenziale – somma che il REGA dovra corrispondere per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In merito alla casa familiare il Tribunale nulla dispone in quanto la resistente ha rinunciato espressamente all'assegnazione della casa familiare (v. note depositate in data 14.05.2023), avendo rappresentato di essersi trasferita con le figlie nel comune di Montoro in un'abitazione di sua proprietà (v. atti depositati in data 14.06.2023).
Da ultimo va dichiarata l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dal CP_1 trattandosi di domanda non connessa ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con l'oggetto tipico del giudizio di separazione (v. ordinanza resa in data 24.06.2021).
Infine, parimenti va dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata da parte resistente di assegnazione a sé della casa coniugale, trattandosi di domanda proposta solo con le note depositate in data 16.06.2024, quindi oltre le preclusioni istruttorie (v. atto depositato in data
16.06.2024). Tuttavia, in disparte a tale considerazione comunque assorbente, va osservato che nel merito tale domanda non sarebbe stata comunque accolta non essendo possibile assegnare la casa coniugale al genitore non collocatario della prole, in quanto tale statuizione sarebbe in contrasto con l'art. 337 sexies c.c.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di e coniugi per Parte_2 CP_1 matrimonio celebrato in data 15.10.2005 a Mercato San Severino (atto n. 82, parte II
Serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di Salerno anno 2005);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente;
4. dispone l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione materna;
5. dispone che possa vedere e tenere con sé i figli minori per tre CP_1 pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore); nonché, a settimane alterne, dalle ore
15.00 del venerdì alle 20.00 della domenica;
inoltre, ad anni alterni, o la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00). Infine, nel periodo estivo nei weekend alternati dalle ore 10.00 del venerdì al lunedì mattina
(compatibilmente con le terapie del minore) e per l'intero mese di agosto. In ogni caso, facendo salvi i diversi accordi tra i coniugi, purchè gli stessi non pregiudichino gli interessi della prole;
6. dispone che versi mensilmente a la somma di CP_1 Parte_2
€. 500,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie e (di cui €. Per_1 Per_2
250,00 in favore di ciascuna figlia) a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
7. dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento del minore nella misura del 50% ciascuno;
8. dispone trasmettersi gli atti ai Servizi Sociali del Comune di Montoro, affinchè verifichino la ripresa della relazione tra il padre e la prole;
9. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
10. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 23.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire