Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10979/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
, in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., rag. c.f. , con Parte_2 P.IVA_1
l'avv. Marco Scilletta;
contro nato a , il 4 dicembre 1948, C.F. Controparte_1 Pt_1
, con l'avv. Fabio Lo Presti;
C.F._1
conclusioni: come da verbale del 14 gennaio 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
Il nominato c. t. u. ha individuato vizi (“… di costruzione e di mancato funzionamento delle opere eseguite … da addebitare all'Impresa costruttrice”) nella realizzazione della copertura dell'edificio condominiale, rivelatasi priva di adeguata impermeabilizzazione (“Dall'esame dei luoghi oggetto di causa si è accertato dunque che i danni sono stati causati
1
Tali vizi hanno fatto comportato umidità presso i soffitti e le pareti del vano scala “prospicienti la , oltre che in misura inferiore anche in alcune Parte_1 zone all'interno degli appartamenti ubicati all'ultimo piano;
esiste altresì zona interessata da fenomeni di infiltrazione nel vano garage al piano seminterrato”.
Al tempo delle operazioni peritali (febbraio 2022) tale stato di fatto si presentava “evidente” (“Al momento dell'accesso erano evidenti gli effetti delle infiltrazioni di acqua derivanti dalla copertura a falde …”); ma già diversi anni prima tale situazione era stata portata all'esame dell'assemblea dei condomini: una prima volta nel gennaio del 2013, in modo generico con l'ordine del giorno “deliberazioni in merito alle infiltrazioni nelle aree condominiali” (e già allora si deliberò di incaricare un legale per verificare il da farsi); una seconda volta nel giugno del 2014, in modo più specifico con l'ordine del giorno “deliberazioni in merito alle infiltrazioni acqua dal tetto del corpo scala”.
In questa seconda occasione, l'assemblea deliberò di “incaricare l'impresa costruttrice per risolvere la problematica a proprie spese, eliminando
l'infiltrazione presente nel tetto in prossimità del corpo scala come documentato dalle fotografie inviate dai Condomini”.
Ora, secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella giurisprudenza di legittimità, la disciplina della decadenza ex art. 1669, primo comma, c. c.,
e della prescrizione ex art. 1669, secondo comma, c. c., non può essere interpretata in modo tale da onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo (Cass. 16 febbraio 2015, n. 3040; cfr. anche, in precedenza, Cass. 7/01/2000, n. 81 e, successivamente, Cass.
17/10/2017, n. 24486), dovendosi piuttosto ritenere che i menzionati istituti di decadenza e prescrizione muovano da una “conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso”.
D'altra parte, stando ancora alle pacifiche indicazioni della S. C., “il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella
2 costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (Cass. n. 777 del 2020; Cass. n. 567 del
2005; Cass. n. 4622 del 2002; Cass. n. 81 del 2000)” (così da ultimo Cassazione civile sez. II, 06/12/2022, n. 35781).
Dall'esame combinato dei due gruppi di massime più sopra citate, appare alquanto evidente che il raggiungimento di una “conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso” si realizza già nel momento in cui l'interessato “consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera”, vale a dire nel momento in cui tale conoscenza si fondi su qualcosa di più che “manifestazioni di scarsa rilevanza” o “semplici sospetti”.
In ogni caso, è pacifico che l'onere della prova circa la tempestiva proposizione della denuncia incombe sul danneggiato e non sul costruttore, posto che la stessa costituisce condizione necessaria dell'azione (C.
8187/2000; C. 10624/1996); il relativo accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, purché sorretto da una motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (C. 4249/2010; C. 81/2000; C. 10106/1992;
C. 8053/1990).
Orbene, dinanzi ad un quadro siffatto, l'eccezione di decadenza
(tempestivamente) sollevata dalla convenuta, coglie nel segno.
Infatti, avuto riguardo a quanto emerge dai verbali assembleari del 2013 e del 2014, la circostanza affermata dal nella prima memoria ex Parte_1 art. 183, co. 6, c. p. c., secondo cui esso è “venuto a conoscenza [dei vizi] solo con l'accertamento della relazione del CTP” – atto giurato in
Cancelleria nel settembre del 2019 – non risulta ragionevolmente sostenibile, dovendosi piuttosto ritenere che quanto meno nel 2014 l'ente di gestione
3 avesse già raggiunto quell'apprezzabile grado di conoscenza da cui la giurisprudenza fa decorrere il dies quo per la denunzia ex art. 1669 co. 1 cit.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 7.254,00 per compensi al difensore (d. m. 55/2014; parametri dello scaglione di valore compreso tra Euro 26.000,00 e 52.000,00). Le spese di c. t. u. vanno poste definitivamente a carico di parte soccombente;
donde, ove in tutto o in parte sborsate da parte vittoriosa, il condominio è condannato alla corrispondente rifusione.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna il a rifondere il convenuto Parte_1
delle spese di lite, che liquida in Euro 7.254,00 per compensi, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.. Spese di c. t. u. come da parte motiva.
Catania, 9 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
4