Articolo 8 della Legge 6 luglio 2012, n. 96
Articolo 7Articolo 9
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15 agosto 2012
Art. 8.


Uso di locali per lo svolgimento di attivita' politiche

1. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attivita' politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attivita' politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.
Entrata in vigore il 15 agosto 2012