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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Dott.ssa ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.1273/2024 R.G.A.G decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2025
e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Romano Ciccone giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avvocati Aldo Marchetti e Gianpaolo Russo
Controparte_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante < Voglia la Ecc.ma Corte adita, reiectis contrariis, così provvedere:
1. accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto,
2. riformare in toto, la sentenza n. 587/2024 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del Dott. Francesco Tallarico, sezione contenzioso civile, pubblicata in data
24.06.2024, relativamente al procedimento R.G. n. 655/2023 e non notificata;
3. accertare e dichiarare l'avvenuta nonché regolare notifica del pignoramento presso terzi n.
03084202200001675001 e dei presupposti atti (cartelle di pagamento, avvisi di intimazione); 4. accertare e dichiarare legittimo ed efficace il pignoramento presso terzi relativamente ai titoli esecutivi, nonché l'intera fase esecutiva e, per l'effetto, dichiarare legittime e quindi dovute tutte le somme pignorate;
5. accertare e dichiarare l'avvenuta nonché regolare notifica dell'avviso di intimazione ex art.
50 DPR 602/1973;
6. condannare parte appellata, , in p.l.r.p.t., al Controparte_3 pagamento delle spese e competenze legali, del primo e secondo grado di giudizio, oltre Spese
Generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Per l'appellata < Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare: 1) dichiarare inammissibile ex art. 348 bis comma 1 c.p.c., l'appello avversario in quanto promosso in relazione a Sentenza inappellabile per legge ex art. 618 comma 2 c.p.c.; nel merito 2) pur ritenendo assorbente l'eccezione di rito innanzi svolta, confermare la Sentenza appellata in ogni sua parte per le ragioni di merito già argomentate nel primo grado di giudizio agli atti del quale ci si riporta integralmente;
3) condannare, infine, parte appellante al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio da distrarsi ex art.
93 c.p.c. in favore degli scriventi procuratori antistatari con il vincolo della solidarietà attiva.
Fatto e diritto
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della cui l'appello è Controparte_2 stato notificato a mezzo posta elettronica il 6 settembre 2024.
E' impugnata davanti a questa Corte la sentenza n. 587/2024 con la quale il Tribunale di Lamezia
Terme ha dichiarato la nullità del pignoramento presso terzi eseguito dall' Parte_1
, in quanto non notificato al debitore, ritenendo che tale vizio determinasse l'inesistenza
[...] giuridica del pignoramento.
Sebbene il Tribunale non abbia preso espressa posizione sul punto è evidente che l'opposizione sotto tale profilo accolta deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi trattandosi di vizio che afferisce appunto non al se dell'esecuzione ma al quomodo.
Tanto, per come tempestivamente eccepito dall'appellata, determina l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
L'appello va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori minimi ( attesa la semplicità delle questioni trattate ) dello scaglione tariffario di riferimento individuato in relazione all'importo del pignoramento ( otre 2 milioni di euro ). Attesa la natura della pronuncia deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 587/2024 e nei confronti di
[...] [...]
e e della così provvede: CP_1 CP_1 Controparte_2 dichiara la contumacia della Controparte_2 dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellato delle spese Controparte_1 di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 24.668 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; distrae le spese in favore dei procuratori costituiti;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 16 dicembre 2025
La Presidente est.
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