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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 218/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 218/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.PARISE Parte_1
GAETANO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. DE SANTIS ANTONIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 4/2/2025 e esponevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto, in data 23/2/1969, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati tre figli ormai maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“-dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status,
autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
-disporre che verserà a un assegno settimanale di Parte_1 Controparte_1
mantenimento di E 150,00 (centocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente ex indici
ISTAT.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni riportate Controparte_1
in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 31 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 218/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.PARISE Parte_1
GAETANO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. DE SANTIS ANTONIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 4/2/2025 e esponevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto, in data 23/2/1969, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati tre figli ormai maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“-dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status,
autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
-disporre che verserà a un assegno settimanale di Parte_1 Controparte_1
mantenimento di E 150,00 (centocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente ex indici
ISTAT.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni riportate Controparte_1
in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 31 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento