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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/12/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 3901/2025, promosso con ricorso depositato in data 25.7.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Commissati giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale Felissent n. 44-46;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antoniazzi giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale
Verdi n. 15/G;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) Pronuncia della separazione personale dei coniugi;
2) affidamento della figlia minore a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1
ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre;
3) assegnazione della casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Treviso, via Sant'Angelo 42 a Parte_1
4) il signor potrà tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: CP_1 Per_1
• tutte le settimane, per due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00;
• a fine settimana alternati, con prelievo il sabato all'uscita di scuola (o alle ore 17:00 se in giorni non scolastici) e riaccompagnamento presso l'abitazione materna la domenica sera alle ore 21:00;
• durante l'estate per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
• per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio;
• per le festività pasquali: ad anni alterni (alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta);
5) provvederà al mantenimento della figlia anche in via indiretta, mediante versamento a Controparte_1 Per_1
dell'importo di € 400,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI);
6) l'assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla madre;
7) le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori in ragione del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre, individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
8) verserà a l'importo di € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento, da versarsi in via Controparte_1 Parte_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI);
2 9) spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.7.2025, la signora chiedeva la pronuncia della separazione personale Pt_1
dal marito, dando atto di aver contratto matrimonio concordatario con il signor a CP_1
Trebaseleghe il 29.8.1999 e che dalla loro unione erano nati i figli in data 12.9.2004 e Per_2 Per_1
il 2.9.2013.
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto del 28.7.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 10.11.2025 il signor aderendo alla domanda di separazione CP_1
proposta dalla moglie, ma con rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente ed accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 9.12.2025, dopo lunga discussione, esse raggiungevano un accordo relativo alle condizioni della loro separazione e precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
All'esito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una
3 riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trebaseleghe è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della prole.
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, e unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Trebaseleghe il 29.8.1999, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Trebaseleghe, atto n. 34, parte II, serie A, anno 1999;
2) dispone l'affidamento della figlia minore a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre;
3) assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Treviso, via Sant'Angelo 42 a Pt_1
[...]
4) il signor potrà tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e con le seguenti CP_1 Per_1
modalità:
• tutte le settimane, per due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dall'uscita da scuola sino alle ore
21:00;
• a fine settimana alternati, con prelievo il sabato all'uscita di scuola (o alle ore 17:00 se in giorni non scolastici) e riaccompagnamento presso l'abitazione materna la domenica sera alle ore 21:00;
4 • durante l'estate per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
• per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio;
• per le festività pasquali: ad anni alterni (alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta);
5) dispone che provveda al mantenimento della figlia anche in via indiretta, Controparte_1 Per_1
mediante versamento a dell'importo di € 400,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI);
6) dispone che l'assegno Unico Universale sia percepito integralmente dalla madre;
7) le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori in ragione del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre, individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
8) dispone che versi a l'importo di € 400,00 a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI);
9) spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trebaseleghe di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 3901/2025, promosso con ricorso depositato in data 25.7.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Commissati giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale Felissent n. 44-46;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antoniazzi giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale
Verdi n. 15/G;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) Pronuncia della separazione personale dei coniugi;
2) affidamento della figlia minore a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1
ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre;
3) assegnazione della casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Treviso, via Sant'Angelo 42 a Parte_1
4) il signor potrà tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: CP_1 Per_1
• tutte le settimane, per due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00;
• a fine settimana alternati, con prelievo il sabato all'uscita di scuola (o alle ore 17:00 se in giorni non scolastici) e riaccompagnamento presso l'abitazione materna la domenica sera alle ore 21:00;
• durante l'estate per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
• per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio;
• per le festività pasquali: ad anni alterni (alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta);
5) provvederà al mantenimento della figlia anche in via indiretta, mediante versamento a Controparte_1 Per_1
dell'importo di € 400,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI);
6) l'assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla madre;
7) le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori in ragione del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre, individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
8) verserà a l'importo di € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento, da versarsi in via Controparte_1 Parte_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI);
2 9) spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.7.2025, la signora chiedeva la pronuncia della separazione personale Pt_1
dal marito, dando atto di aver contratto matrimonio concordatario con il signor a CP_1
Trebaseleghe il 29.8.1999 e che dalla loro unione erano nati i figli in data 12.9.2004 e Per_2 Per_1
il 2.9.2013.
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto del 28.7.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 10.11.2025 il signor aderendo alla domanda di separazione CP_1
proposta dalla moglie, ma con rigetto delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente ed accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 9.12.2025, dopo lunga discussione, esse raggiungevano un accordo relativo alle condizioni della loro separazione e precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
All'esito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una
3 riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trebaseleghe è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della prole.
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, e unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Trebaseleghe il 29.8.1999, con atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Trebaseleghe, atto n. 34, parte II, serie A, anno 1999;
2) dispone l'affidamento della figlia minore a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre;
3) assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Treviso, via Sant'Angelo 42 a Pt_1
[...]
4) il signor potrà tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e con le seguenti CP_1 Per_1
modalità:
• tutte le settimane, per due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dall'uscita da scuola sino alle ore
21:00;
• a fine settimana alternati, con prelievo il sabato all'uscita di scuola (o alle ore 17:00 se in giorni non scolastici) e riaccompagnamento presso l'abitazione materna la domenica sera alle ore 21:00;
4 • durante l'estate per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
• per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio;
• per le festività pasquali: ad anni alterni (alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta);
5) dispone che provveda al mantenimento della figlia anche in via indiretta, Controparte_1 Per_1
mediante versamento a dell'importo di € 400,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI);
6) dispone che l'assegno Unico Universale sia percepito integralmente dalla madre;
7) le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori in ragione del 65% a carico del padre e del 35% a carico della madre, individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
8) dispone che versi a l'importo di € 400,00 a titolo di assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI);
9) spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trebaseleghe di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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