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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15104 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 49859/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Franco Carlini
nei confronti di
C.F. CP_1 C.F._2
avv. Lello Spoletini – avv. Debora Carone
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
visto il verbale di udienza del 14.10.25 e le condizioni ivi concordate;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1) Affidamento condiviso della prole minore, con collocamento prevalente presso la madre;
2) salvo diverso accordo tra le parti, le due figlie minori e saranno con il padre - una settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera ed Per_1 Per_2 anche un giorno durante la settimana, nel pomeriggio - sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche e sportive delle due figlie;
- una settimana, un giorno infrasettimanale, dal pomeriggio ed eventualmente anche la notte, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche e sportive delle due figlie. Quanto alle vacanze scolastiche, invernali ed estive: durante il periodo natalizio le figlie trascorreranno, ad annualità alternate, con il padre il periodo dal 24 al 30 dicembre e con la madre dal 31.12 al 6.01; le vacanze pasquali (come da calendario scolastico) saranno concordate secondo le esigenze dei coniugi e delle minori e comunque ad anni alterni con l'uno e con l'altro. Durante le vacanze scolastiche estive, le figlie trascorreranno: a) con il padre – oltre all'ordinario regime di frequentazione di cui sopra – altri 15 giorni anche non consecutivi tra il mese di giugno e di settembre durante la pausa scolastica, compatibilmente con le esigenze delle minori e le esigenze lavorative dei coniugi;
con la madre – oltre all'ordinario regime di frequentazione di cui sopra – altri 20/30 giorni anche non consecutivi tra il mese di giugno e di settembre durante la pausa scolastica, compatibilmente con le esigenze delle minori e le esigenze lavorative dei coniugi, con la precisazione che qualora i detti periodi di frequentazione ricadano nel mese di agosto sarà garantito a ciascun genitore di trascorrere con le figlie un periodo non inferiore a giorni 15 durante il medesimo mese di agosto;
settimane comunque da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
3) Il padre contribuirà al mantenimento delle tre figlie con il pagamento entro il giorno 5 di ogni mese alla madre dell'importo mensile di euro 800,00 a decorrere dal prossimo mese di novembre 2025, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat e al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14; 4) e parti concordano la fruizione secondo legge dell'assegno unico universale per le figlie nella misura del 50% ciascuno;
5) spese compensate” rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso, per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data
22.10.2005, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 02072 parte
2 serie A01, -anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) compensa le spese di lite.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 15.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi