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23 gennaio 2013
23 gennaio 2013
Art. 1. Obbligo di cooperazione 1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni dello statuto della medesima Corte, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232 , di seguito denominato «statuto», e della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 12 luglio 1999, n. 232 , reca: «Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni unite a Roma, il 17 luglio 1998».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 12 luglio 1999, n. 232 , reca: «Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni unite a Roma, il 17 luglio 1998».
Commentario • 1
- 1. Un volo di stato chiude il caso Al Masri?Lavinia Parsi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 25 gennaio 2025 · 1
La vicenda dell'arresto e del successivo rilascio di Al Masri, comandante della polizia giudiziaria di Tripoli destinatario di un mandato di arresto internazionale eseguito in Italia lo scorso 19 gennaio, è in queste ore al centro del dibattito soprattutto in ragione della successiva, peculiare decisione del Ministero dell'Interno di disporre il rimpatrio del criminale libico, eseguito prontamente attraverso un volo di stato. Nelle relazioni tra Italia e Libia da quasi vent'anni si intersecano esigenze di realpolitik ed espedienti tesi a salvare l'apparenza sul piano del diritto internazionale. Le implicazioni della vicenda sotto il profilo strettamente giuridico sono – e saranno – …
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Giurisprudenza • 2
- 1. CGUE, n. C-376/15, Sentenza della Corte, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea, 05/04/2017Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 5 aprile 2017 ( *1 ) «Impugnazione — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 — Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 2, paragrafi 10 e 11 — Esclusione di talune operazioni di esportazione dal calcolo del margine di dumping — Confronto equo tra il prezzo all'esportazione e il valore normale nel caso di importazioni provenienti da un paese non retto da economia di mercato» Nelle cause riunite C-376/15 P e C-377/15 P, aventi ad oggetto due impugnazioni, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia …Leggi di più...
- art. 2.4.2 accordo antidumping·
- principio di non discriminazione·
- margine di dumping·
- dumping·
- esclusione operazioni esportazione·
- art. 2, par. 11, regolamento di base·
- confronto equo·
- giurisdizione Corte di giustizia·
- regolamento antidumping·
- onere della prova