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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/11/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 393/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 16.5.2022
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_1 Odetta Donazzan e Francesco Cappelluti, in virtù di mandati generali alle liti del 3.6.2010, rep 100864 e 100860, per notaio di Venezia, elettivamente domiciliato presso la Per_1 sede dell'Avvocatura Regionale Inail in Venezia, S. Croce 712
Appellante Contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriano Caretta, Fabio Caretta ed CP_1 Elisa Caretta, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. formante parte integrante della memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo 114
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Vicenza n. 402/2021 pubblicata il 17.11.2021
IN PUNTO: riconoscimento malattia professionale
Conclusioni: Per parte appellante: “”I) NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dell'appello promosso dall' , accertata l'insussistenza dei Pt_1 presupposti di fatto e di diritto atti a riconoscere le prestazioni previdenziali assicurative invocate nel giudizio di prime cure dal sig. riformare integralmente la CP_1 pronuncia del Giudice del lavoro di Vicenza n.402/2021 pubblicata in data 17.11.2021, con il rigetto della domanda di parte ricorrente.
1 Con integrale restituzione delle somme corrisposte in esito all'avvenuto riconoscimento della malattia professionale de qua, in relazione a cui le menomazioni preesistenti sono state unificate dando luogo alla costituzione di una rendita commisurata al 16%. Ci si riserva in prosieguo di indicare esattamente l'importo corrispondente, essendo tuttora in corso il recupero del danno biologico già liquidato, operazione contabile necessaria per l'erogazione del rateo mensile di rendita. II) NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA In denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di un danno permanente in capo al sig. si chiede comunque riformarsi l'appellata pronuncia con riguardo alla CP_1 data di riferimento per la liquidazione dell'indennizzo (rilevante ai fini del dies a quo decorrenza rendita), non potendo le prestazioni invocate in giudizio essere erogate prima del momento dell'effettiva domanda. In ogni caso: spese e competenze di lite rifuse per entrambi i gradi di giudizio, come per legge.””
Per parte appellata: “”nel merito rigettare l'appello proposto dall' in quanto infondato Pt_1 in fatto e diritto;
per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi e, inoltre, hanno esercitato la prestazione professionale ai sensi dell'art. 9 della L. 152/2001.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale del Lavoro di Vicenza, con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda di diretta al riconoscimento della natura professionale della CP_1 patologia “ernie e spondilodiscopatia”, accertato che il ricorrente era affetto da ernia discale con un grado di inabilità assoluta pari all'8%, ha condannato l' all'erogazione Pt_1 delle prestazioni di legge oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda ammnistrativa nonché al pagamento delle spese di lite ed a quelle di CTU.
2. Il primo giudice ha evidenziato come le prove testimoniali avevano sostanzialmente confermato le modalità di svolgimento delle mansioni del ricorrente descritte nel ricorso (attività di battitura e raddrizzatura delle lamiere con uso degli strumenti ivi indicati) con particolare riferimento al movimento delle braccia e del corpo per il prelevamento il pezzo da lavorare, la sua lavorazione e la successiva sistemazione.
2.1 Quanto al peso dei pezzi spostati manualmente, ha richiamato la deposizione del teste
, anch'egli fabbro presso la stessa società, che aveva riferito come venissero lavorati Tes_1 pezzi di peso variabile, fino a 30 chilogrammi, oltre i quali veniva utilizzato il carroponte;
mentre meno significativa risultava la deposizione del che aveva lavorato assieme Tes_2 al ricorrente nel solo reparto alluminio, per un periodo, sei o sette anni, più circoscritto rispetto ai complessivi 26 anni di durata del rapporto di lavoro del ricorrente, il quale aveva precisato di uno spostamento manuale di pesi non superiori a cinque chilogrammi, ma che riguardava attività svolta in un arco temporale ridotto e presso un settore diverso.
2.2 La consulenza medico legale espletata aveva confermato le patologie da cui era affetto il ricorrente, manifestatesi nell'anno 2013 (a seguito di Rmn, poi confermate da altro esame svolto nel 2018) e valorizzando la certificazione del medico competente che aveva valutato il ricorrente come idoneo alla mansione, ma con limitazione ed esclusione della movimentazione di carichi di peso superiore a 10 chilogrammi, a conferma dell'assegnazione del ricorrente a queste mansioni. La consulenza tecnica d'ufficio, inoltre, aveva correttamente rappresentato i criteri medico- legali per l'individuazione del nesso causale con l'attività lavorativa;
in particolare il criterio
2 cronologico, che faceva risalire al 2012 le prime manifestazioni della patologia, accertata poi con la risonanza del febbraio 2013, collocata in costanza del rapporto di lavoro;
il criterio della continuità fenomenica e quello topografico, dal momento che le modalità di svolgimento delle mansioni accertate sulla base delle deposizioni testimoniali e della certificazione del medico competente avevano sottoposto a sollecitazione il rachide lombare. Sussisteva, inoltre, il criterio di idoneità lesiva, sulla base delle mansioni svolte mentre non erano stati evidenziati fattori di rischio extralavorativo.
2.3 Quanto al DVR (valorizzato dall' in quanto escludeva il fattore di rischio CP_2 provocato dalla movimentazione manuale dei carichi) la consulenza aveva evidenziato da un lato l'assenza di previsione da parte del DVR dei primi otto anni di attività lavorativa e dall'altro che il rischio derivante dalla movimentazione dei carichi veniva definito (in una scala dall'esiguo al consistente e al rilevante) come modesto, ciò mettendo in evidenza come tale rischio era stato considerato dalla società non certo come esiguo o irrilevante, ma esistente e come tale rilevante. Peraltro, il DVR del 2017 aveva come riferimento il reparto alluminio, nel quale il ricorrente era stato assegnato solo nel corso degli ultimi sei o sette anni di attività (con lavorazioni su pezzi metallici di minor peso).
3. L' ha censurato la sentenza con tre motivi Pt_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la CP_1 conferma della decisione impugnata.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per sostituzione del relatore;
indi all'esito della discussione orale, era decisa dalla Corte di Appello di Venezia il 30 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L' , con il primo motivo, ha censurato la sentenza per non aver correttamente Pt_1 valutato le mansioni espletate dal lavoratore ribadendo la assenza di rischio professionale e la insussistenza del nesso eziologico tra le lavorazioni svolte dal e la patologia CP_1 lamentata nonché per contradditoria ed omessa motivazione riguardo alle prove testimoniali assunte e dei documenti allegati in giudizio. Quanto alla deposizione resa da ha evidenziato come il teste aveva Tes_3 confermato che il ricorrente (come tutti) doveva prendere il pezzo da lavorare da un bancale e rimetterlo in un altro dopo averlo lavorato, avvalendosi per le mansioni anche di martello e di mola flessibile, oltre che di una leva di ferro mentre circa il peso dei pezzi lavorati aveva menzionato genericamente una grande variabilità (da pochi Kg a 30/40 Kg) senza precisare, tuttavia, se quelli pesanti erano movimentati con l'ausilio di apposite attrezzature (il teste aveva riferito della presenza di un carroponte e di un muletto impiegati qualche volta, quando occorreva curare l'attività di carico e scarico di merce dai camion). Il teste , invece, era da ritenersi inattendibile avendo riferito che “il Tes_4 ricorrente aveva lavorato nella Massignani dal 1983” così riferendosi a ben 10 anni prima dell'inizio della attività lavorativa del ricorrente databile, invece, al 1993; in ogni caso i dati menzionati dal non erano verificabili dal Giudice risultando scarsamente credibile Tes_1 che fino a 30 kg. i pezzi venissero spostati a mano. Il teste , nel confermare solo le mansioni riferite (ma non le Testimone_5 modalità) aveva affermato, quanto ai pezzi oggetto di saldatura, che “si trattava di piastre
o piastrine che venivano lavorate per l'assemblaggio …e se i pezzi erano più grandi veniva usato un carroponte, per pezzi lunghi o pesanti……Non c'era una regola precisa sul peso, l'operatore provava a sollevare il pezzo e se vedeva che era pesante o chiamava un collega
3 per farsi aiutare o faceva intervenire il carroponte. Usava il martello per raddrizzare ad esempio tondini storti….. Il ricorrente faceva anche assemblaggio;
anche in questo caso veniva usato il carroponte o da anni avevamo il muletto. Per girare il pezzo se era necessario e non era troppo pesante usavamo una leva in ferro.” Anche la deposizione di da 38 anni occupato in azienda e nello stesso Testimone_6 settore del (reparto alluminio) da numerosi anni aveva evidenziato che in tale CP_1 contesto i pezzi pesavano al massimo cinque kg e che in azienda c'era(no) il carroponte, un muletto e transpallet per movimentare i bancali. L'istruttoria espletata mediante prova testimoniale non aveva affatto consentito di acclarare un'adibizione a movimentazione manuale dei carichi da parte dell'azienda datrice di lavoro tale da cagionare, sia pure in termini di concausalità, la patologia lamentata difettando un'adibizione ad attività che potessero esporre ragionevolmente il ricorrente al rischio. Anche la “certificazione del medico competente” non attestava affatto una pregressa esposizione a rischio, ma intendeva meramente garantire pro futuro, alla luce della protrusione discale riscontrata, la salute del lavoratore da eventuali, anche sporadici episodi di sforzo che in ogni realtà produttiva, nessuna esclusa, qualunque operatore potrebbe essere chiamato (eventualmente) a effettuare. Con il secondo motivo ha contestato la sentenza per acritico ed errato recepimento della conclusioni della CTU, viziate sul piano metodologico, invocando la inidoneità della consulenza tecnica ad essere utilizzata come mezzo di prova e contestando la decisione anche in punto “decorrenza” delle prestazioni previdenziale individuate in base al grado menomante. Quanto, poi, al criterio di esclusione di altre cause, ha evidenziato che all'epoca della domanda amministrativa (maggio 2017) lo stato morboso lamentato (solo spondilodiscopatia multipla lombare) risultava non tabellato (e, pertanto, non vi era alcuna necessità di individuare altre cause di patologia lombare). Anche in presenza di ernia lombare (accertata nel 2018), malattia in sé “tabellata”, pur tuttavia, in assenza di un rischio lavorativo da MMC idoneo, essa risultava ancora inquadrabile come “non tabellata” (per carenza di esposizione idonea). Quanto al DVR ha evidenziato come la valutazione NIOSH che parametrava il rischio da movimentazione manuale dei carichi risultava sì effettuata per l'ambito operativo del settore alluminio, ma contemplava anche il rischio per il reparto “carpenteria metallica-saldatura” vale a dire quello relativo alle mansioni svolte dall'assicurato fino al 2017 Ha censurato la parte dispositiva della sentenza laddove ha condannato l' alla CP_2 liquidazione delle provvidenze economiche per il danno biologico valutato (8%) evidenziando come la denuncia di malattia professionale individuava la patologia di
“spondilodiscopatia multipla del tratto lombare”, sulla scorta di un certificato medico del 12.05.2017 che documentava soltanto tale stato morboso (senza nessuna traccia documentata di ernia) mentre poi la sentenza ha condannato l' al riconoscimento di CP_2 una patologia (ernia discale) a far data dalla domanda amministrativa che nulla aveva a che fare con l'ernia, rispetto alla quale il primo riscontro diagnostico risaliva al 2018.
Parte_ 6. L'appellato ha precisato che il DVR del 2010 indicava la essere di grado Parte_
attestando, inoltre, che la valutazione specifica del rischio da secondo CP_3 il metodo Niosh, non era mai stata effettuata (ma era “da attuare”); Il era stato regolarmente sottoposto a sorveglianza sanitaria annuale e la CP_1 sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, si attiva solo in presenza di rischi specifici tra i quali rientra anche la MMC sicchè la l'attivazione della sorveglianza identificava la presenza del rischio, quantomeno marcato/rilevante. Ha precisato inoltre che tra il 2016-2017 era stato temporaneamente giudicato non idoneo alla mansione in seguito all'aggravamento della patologia alla zona lombare ed in data 25.01.2017, era stato giudicato idoneo alla mansione con la limitazione di non eseguire MMC oltre i 10 kg ciò confermando la circostanza che la mansione comportava
4 movimentazione di carichi superiore ai 10 kg perché diversamente la prescrizione non sarebbe stata giustificata. Quale conseguenza della limitazione (MMC non superiore ai 10Kg), il ricorrente era stato cambiato di mansione e trasferito nel reparto alluminio (dove i pesi erano di gran lunga inferiori per la diversa componente tecnologica) ad ulteriore conferma che la mansione nel reparto lavorazione del ferro comportava la MMC superiore ai 10 kg. Ha richiamato la prova per testi svolta in primo grado e le dichiarazioni rese da Tes_3
e che avevano confermato e dimostrato le mansioni svolte
[...] Tes_4 Testimone_7 e le lavorazioni eseguite. Ha ribadito che la patologia da cui risultava affetto era tabellata in quanto sussistevano tutte le voci presenti nel DM del 09.04.2008, che il ricorrente era stato sottoposto per oltre 28 anni a movimentazione manuale dei carichi e che la malattia era insorta in costanza del rapporto di lavoro. Quanto al nesso di causa ha richiamato la Circolare n. 47 del 24 luglio 2008 che, per Pt_1 le malattie muscolo-scheletriche, stabilisce la presunzione legale “quando l'adibizione alle lavorazioni indicate avvenga in maniera non occasionale e/o prolungata. Rispetto alle censure mosse alla CTU, ha evidenziato come la relazione peritale rispettava il criterio cronologico in ragione del fatto che i primi disturbi erano sorti almeno dal 2013, circostanza suffragata dal primo accertamento medico effettuato dal ricorrente in data 09.02.2013 da cui emergeva chiaramente la patologia tanto con riferimento alla spondilodiscopatia quanto all'ernia (“presenza anche di alcune ernie intraspongiose [..] Modesta protrusione del disco in L4-L5. In L5-S1 il disco è ridotto in altezza con protrusione”. Parte_ Anche il criterio topografico risultava rispettato atteso che l'esposizione al rischio da incideva maggiormente sulla zona del rachide lombare ovvero nel medesimo distretto dove sono insorte le patologie del ricorrente. Risultava rispettata anche la continuità fenomenologica ed ha richiamato la visita di idoneità alla mansione del 15.12.2016 e quella del 20.01.2017 in cui il medico del lavoro aveva giudicato NON IDONEO il ricorrente in attesa di consulenza ortopedica, la visita medica del 27.12.2016 e quelle del 25.01.2017; in ogni caso ha evidenziato come gli accertamenti strumentali del 2018 avevano rilevato patologie identiche a quelle già accertate nel 2013 sebbene di grado più elevato. Quanto al valore probatorio del DVR ha precisato che lo stesso fornisce indicazioni di massima in ordine alla compatibilità delle mansioni lavorative con la tutela della salute del lavoratore, compatibilità che però può venire meno in concreto, nel senso che il loro svolgimento effettivo, con l'imprevedibile presenza di variabili indipendenti dalla volontà delle parti, può incidere sullo stato psicofisico del prestatore di lavoro. Parte_ Peraltro, la valutazione della era stata eseguita per la prima volta soltanto nel 2017 non potendo pertanto valere per il passato, tenuto conto proprio della sua funzione preventiva e comunque giudicava il rischio come lieve, ma non assente. In ogni caso, il DVR era stato smentito dalle prove testimoniali in cui tutti i testi ( Tes_3
e che avevano lavorato col ricorrente nel “reparto lavorazione ferro”), Tes_1 Tes_5 avevano dichiarato che le mansioni comportavano una movimentazione manuale dei carichi di pesi fino a 30/40 kg e che il carro ponte (o gru a ponte) veniva utilizzato solamente per pezzi dal peso superiore. Ha ribadito la natura percipiente della CTU svolta in primo grado poiché la stessa riguardava l'accertamento del nesso causale tra la malattia e le circostanze di fatto (mansioni di lavoro), dedotte e documentate in atti;
ha richiamato sul punto l'art. 445 c.p.c.. Quanto alla doglianza relativa alla patologia ernia discale manifestatasi, a dire dell' , Pt_1 solo nel 2018, ha richiamato la CTU che trattando lo specifico argomento aveva riscontrato le osservazioni del CTP dell' precisando che il termine “spondilodiscopatia multipla Pt_1 del tratto lombare” è un termine generico all'interno del quale vengono comprese sia le protrusioni discali sia le ernie discali”.
5 7. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni di seguito rappresentate.
8. Avuto riguardo alle mansioni svolte dal ed al nesso causale tra attività lavorativa CP_1 e patologia denunziata, l'istruttoria testimoniale (resa dai colleghi di lavoro) ha evidenziato in maniera chiara la effettiva esposizione al rischio professionale del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni, la durata di tale esposizione e le modalità lavorative che determinavano un interessamento delle braccia e del corpo in ragione del prelevamento dei pezzi dai bancali, della loro lavorazione e della successiva sistemazione e spostamento su altri banconi o carrelli rispetto al banco di lavorazione.
8.1 In particolare il teste ha dichiarato che il ricorrente eseguiva movimenti Tes_3 ripetuti di sollevamento di pesi variabili fino a 30/40 kg con flessione/estensione del rachide precisando che “il ricorrente ha lavorato nello stesso stabilimento, lui era addetto alla costruzione e io alla saldatura. Confermo le circostanze di cui ai capitoli da 11 a 16; il ricorrente doveva prendere un pezzo da lavorare da un bancale e rimetterlo in un altro dopo averlo lavorato… Eseguiva anche la battitura sull'incudine col martello. Inoltre usava la mola flessibile per la tranciatura;
quando il lavoro doveva essere svolto in basso, si piegava in ginocchio. Anche per questi lavori spostava il pezzo sul cavalletto. Aveva anche mansioni di assemblaggio;
per fare questa attività doveva prendere dei pezzi da terra e usava una leva in ferro quando occorreva girarli. Mi pare una volta al giorno o comunque quando serviva, andava in una ditta vicina con un carretto a ritirare dei pezzi. Il peso dei pezzi che lavorava era variabile, da pochi chili a 30/40. Qualche volta andava dai clienti per il montaggio.” Il teste ha riferito che il ricorrente movimentava manualmente i pezzi da Tes_4 lavorare fino a 30 kg, mentre solo per pesi superiori veniva utilizzato il carroponte;
in particolare ha così riferito “confermo che per la foratura e punzonatura del metallo il ricorrente svolgeva i compiti descritti nei capitoli 11-15 del ricorso [..]si piegava per prendere il pezzo dal bancale, lavorarlo e poi riporlo sull'altro bancale dopo averlo lavorato...usava la mola flessibile per tranciare le lamiere;
in base al tipo di lavorazione da fare questa mansione poteva essere fatta anche in ginocchio. Doveva spostare a mano i pezzi da lavorare, a meno che non pesassero quintali;
fino a 30 chili circa i pezzi venivano spostati a mano, altrimenti veniva usato il carroponte [..]faceva anche l'assemblaggio che era la parte finale della lavorazione;
per fare questa lavorazione doveva prendere i pezzi a mano;
veniva usata una leva di ferro per girare i pezzi [..] un po' tutti facevamo carico e scarico della merce a seconda di chi era più libero in quel momento;
veniva fatto col carroponte ma bisognava accompagnare i pezzi di ferro con le mani per tenerli in equilibrio. A volte ci aiutavamo a volte lo faceva una persona sola”. Queste le dichiarazioni del teste “ confermo che ha svolto le mansioni Testimone_5 indicate ai capitoli di prova da 11 a 15 del ricorso [..] se i pezzi erano più grandi veniva usato un carroponte, per pezzi lunghi o pesanti;
in questo caso il nostro compito era di accompagna/re il pezzo. Non c'era una regola precisa sul peso, l'operatore provava a sollevare il pezzo e se vedeva che era pesante o chiamava un collega per farsi aiutare o faceva intervenire il carroponte… Usava anche la mola per la tranciatura, di solito veniva usata sopra il cavalletto, solo in casi particolari dovevamo piegarci;
per metterlo sul cavalletto solitamente usavamo il carroponte, tranne che per i pezzi più piccoli. Il ricorrente faceva anche assemblaggio;
anche in questo caso veniva usato il carroponte o da anni avevamo un muletto. Per girare il pezzo se era necessario e non era troppo pesante usavamo una leva in ferro…ogni tanto andava a prendere dei pezzi con un carretto, anzi penso di si, ricordo di averlo fatto anch'io e lo facevano un po' tutti quando serviva, ma la cosa non succedeva spesso. Faceva carico e scarico della merce dai camion;
veniva usato il muletto
o il carroponte per pezzi più leggeri, come ad esempio lamiere zincate o per piccoli pezzi si faceva a mano”
6 Il teste ha così riferito: “sono tuttora dipendente di da 38 Testimone_6 Parte_3 anni con mansioni di montatore per un periodo e attualmente, da 10 o 15 anni, nel reparto alluminio. Negli ultimi anni ho lavorato col ricorrente, da quando sono nel reparto alluminio. Nel reparto alluminio le attività sono di foratura dei pezzi, di assemblaggio….Io taglio i pezzi, li metto su un cavalletto da dove vengono presi e forati e poi il pezzo finito viene messo su un altro cavalletto, pronto per l'assemblaggio. Si prende a mano un pezzo alla volta per metterlo sulla pressa e poi sempre a mano lo si mette su un altro cavalletto. Si tratta di pezzi che pesano al massimo cinque chili, perché si tratta di alluminio. Il ricorrente lavora nel reparto alluminio per sei o sette anni o forse qualcosa in più, prima lavorava nel reparto ferro, ma io non ho mai lavorato in quel reparto e non so dire….Nel reparto ferro mi sembrava che assemblasse. Nell'assemblaggio dell'alluminio vien fatto un assemblaggio;
l'attività viene fatta spostando i pezzi a mano;
il peso varia da un chilo o un chilo mezzo fino ad un massimo di cinque chili. …Non so dire se facesse carico e scarico dai camion. In azienda c'era il carroponte, un muletto e transpallet per movimentare i bancali.”
8.2 Dalle deposizioni su riportate emergono elementi chiari che conducono a ritenere le mansioni svolte dal direttamente incidenti nella insorgenza della spondilodiscopatia CP_1 e delle ernie a carico del rachide e della conseguente natura professionale della patologia.
9. Avuto riguardo al valore del DVR va precisato che la prova della effettiva esposizione al rischio del lavoratore nello svolgimento delle mansioni, della durata di tale esposizione e delle modalità lavorative non può essere desunta dal solo fascicolo sanitario ovvero dal documento di valutazione dei rischi, documenti attinenti a previsioni in astratto richieste dalla legge, dovendosi invece valutare le mansioni in concreto svolte dal lavoratore e le condizioni di lavoro. Il valore probatorio del DVR è relativo, in quanto fornisce indicazioni di massima in ordine alla compatibilità delle mansioni lavorative con la tutela della salute del lavoratore, compatibilità che, però, può venir meno in concreto, nel senso che il loro svolgimento effettivo, con l'imprevedibile presenza di variabili indipendenti dalla volontà delle parti, può incidere sullo stato psicofisico del prestatore di lavoro. Le informazioni concernenti il rischio lavorativo devono essere acquisite, dunque, non solo sulla base del Documento di Valutazione del Rischio ovvero sulla base degli elementi forniti dall'assicurato in sede di anamnesi lavorativa funzionale alla valutazione del nesso di causalità tra rischio e tecnopatie, ma anche sulla base di elementi inerenti le condizioni di lavoro e le modalità del loro svolgimento che, per quanto innanzi riferito, hanno senza dubbio sottoposto a sollecitazione il rachide lombare determinando l'insorgenza della patologia denunziata e la sua evoluzione. Nel caso di specie, peraltro, il DVR, aggiornato nel febbraio 2017, non prendeva in considerazione il periodo precedente a tale data così risultando irrilevante ai fini di causa e facendo, inoltre, esplicito riferimento alla attività svolta dagli operai nel reparto alluminio (dove il era stato spostato dal 2017), settore in cui le mansioni svolte non CP_1 esponevano il lavoratore a sovraccarico del rachide lombare essendo utilizzati materiali molto leggeri.
10. Nella valutazione complessiva dei rischi cui il era esposto in ragione delle CP_1 attività lavorative svolte, assume inoltre rilievo la circostanza che il lavoratore era stato sottoposto a sorveglianza sanitaria annuale (la cui attivazione identificava evidentemente la presenza del rischio) e che tra il 2016-2017 era stato giudicato temporaneamente non idoneo alla mansione in seguito all'aggravamento della patologia alla zona lombare mentre successivamente, in data 25.01.2017, era stato ritenuto idoneo alla mansione con la limitazione di non eseguire MMC oltre i 10 kg (ciò confermando che le mansioni svolte comportavano movimentazione di carichi superiore ai 10 kg) e conseguentemente trasferito
7 presso il settore alluminio dove i materiali utilizzati risultavano di peso notevolmente inferiore (massimo 4/5 chili) rispetto a quelli ferrosi lavorati in precedenza (anche di 30/40 kg).
11. Sotto il profilo sanitario la CTU svolta in primo grado ha esaustivamente argomentato e motivato le ragioni che consentivano di concludere per l'esistenza del nesso di causa materiale tra l'attività svolta dal e le patologie denunziate e per la sua natura CP_1 professionale. Riferisce il consulente che ““Dal momento in cui si è manifestata la sintomatologia, all'istante in cui è stata formulata correttamente la diagnosi di ernie discali, non vi sono stati periodi di silenzio sintomatologico. Pertanto anche il criterio di continuità fenomenica risulta compatibile con l'esistenza di nesso di causa materiale. Per quanto attiene il criterio topografico, le attività cui era adibito il secondo CP_1 quanto emerge dalla ricostruzione presente nel ricorso giudiziario, sottoponevano il rachide lombare a carico costante. Pertanto anche questo criterio risulta verificato. Per quel che concerne il criterio di idoneità lesiva in questa fase dell'analisi si fa riferimento a quanto riportato nell'atto di ricorso. Da questo risulta che il ha svolto diverse attività gravose che sollecitavano il CP_1 rachide lombare. In particolare il ricorrente doveva caricare i pezzi di ferro da lavorare su un bancale. Il bancale veniva posizionato a terra alla sinistra della postazione di lavoro. Successivamente seduto davanti al macchinario, ruotando e flettendo il busto sul bancale il afferrava e sollevava i pezzi, li posizionava sul punzone ed eseguiva la foratura. CP_1 Infine il pezzo lavorato veniva messo su altro bancale a terra, alla sua destra, ruotando e flettendo nuovamente il busto. Tale attività, a fronte della letteratura scientifica citata e dei riferimenti normativi riportati nel presente elaborato, qualora effettivamente effettuata risulta idonea a provocare la patologia in questione. Infine si deve sottolineare che non sono state evidenziate altre cause che possano aver determinato le patologie della colonna lombare.””
11.1 Quanto al DVR, il CTU, con motivazione puntuale ed analitica, ha evidenziato come
“gli accertamenti effettuati per redigere il DVR sono stati eseguiti quando il già da CP_1 tempo lavorava presso l'azienda MASSIGNANI. Il primo DVR del febbraio 2001 era stato redatto dopo che il lavoratore era impiegato presso l'azienda in questione da circa otto anni. Il DVR fotografa la situazione nel 2001 ma nulla dice di quali fossero le condizioni del lavoratore dal 1993 al 2001. Analoghe considerazioni devono essere formulate per i DVR del maggio 2009, del dicembre 2010 e del febbraio 2017. Si deve poi sottolineare come il rischio da sovraccarico del rachide per movimentazione dei carichi, viene definito nei DVR come “modesto” in una scala definita: esiguo, modesto, consistente, rilevante. Quindi veniva documentata l'esposizione ad un rischio che non era esigua ma anche se modesta, apprezzabile. In un soggetto che verosimilmente era predisposto alla patologia discale”
11.2 Avuto riguardo alle osservazioni e rilievi circa la presunta difformità della patologia inizialmente denunziata (spondilodiscopatia multipla del tratto lombare) rispetto e quella accertata (ernia discale) va precisato che le discopatie sono patologie della colonna vertebrale molto diffuse dovute a sollecitazioni sbagliate e scorrette modalità di sollevamento dei pesi e posture inadatte tali da provocare il deterioramento ed usura dei dischi intervertebrali non più in grado di assorbire gli urti in modo adeguato. Questo fenomeno, con il passare degli anni, può andare incontro ad un processo degenerativo di perdita di elasticità e comportare l'ernia del disco, ovvero lo slittamento dei dischi dalla loro sede con rottura della struttura fibrocartilaginea del disco e la fuoriuscita del nucleo polposo.
8 Come precisato dallo stesso CTU il termine “spondilodiscopatia multipla del tratto lombare” è un termine generico al cui interno vengono comprese sia le protrusioni discali che le ernie discali.
12. Risulta invece fondato l'appello proposto dall' avuto riguardo alla decorrenza CP_2 delle prestazioni in ragione delle argomentazioni svolte al riguardo dal CTU il quale ha precisato che, per quanto concerne il momento in cui la patologia denunziata ha raggiunto il minimo indennizzabile, la RMN del 9/3/18 ha evidenziato una franca ernia discale L5-S1 (patologia, peraltro, tabellata) che in precedenza non era stata rilevata (la RMN del 9/2/13 descriveva solo una protrusione) e che pertanto il minimo indennizzabile provocato dalla patologia era stato raggiunto nel marzo 2018.
13. La sentenza impugnata va pertanto parzialmente riformata dovendosi determinare la decorrenza delle prestazioni riconosciute dal primo giudice, nel medesimo grado di inabilità assoluta pari all'8%, a far data dall'1.4.2018 oltre agli interessi legali, confermandone le restanti statuizioni.
13.1 Riguardo alla domanda di restituzione formulata dall' delle somme residue tra Pt_1 quanto liquidato e quanto dovuto in base alla diversa decorrenza della prestazione, non risultando documentati gli importi effettivamente liquidati e quelli invece dovuti sì da poter adottare una statuizione di condanna specifica, può in questa sede disporsi solo l'obbligo restitutorio del in favore dell' delle somme indebitamente percepite per le CP_1 Pt_1 prestazioni correlate al grado di invalidità riconosciuto per il periodo intercorrente tra la domanda amministrativa ed il 31.3.2018.
14. In ragione del parziale accoglimento dell'appello, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti nella misura di un quarto ed i residui tre quarti, in ragione della complessiva e sostanziale soccombenza dell' , vanno posti a carico di Pt_1 quest'ultimo e vengono liquidati come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche sulla base della fascia di valore del petitum (da € 5.200,00 ad € 26.000,00) e secondo le aliquote medie con distrazione in favore dei procuratori costituiti dell'appellato dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata determina la decorrenza delle prestazioni riconosciute dal primo giudice, nel medesimo grado di inabilità assoluta pari all'8%, a far data dall'1.4.2018 oltre agli interessi legali;
2) conferma per il resto la sentenza appellata;
3) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un quarto e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato dei residui tre quarti che si liquidano quanto al primo grado in € 4.041,00 e quanto al presente giudizio in € 2.975,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva con distrazione quanto al primo grado in favore degli avv.ti Adriano Caretta e Fabio Caretta e quanto al presente giudizio in favore degli avv.ti Adriano Caretta, Fabio Caretta ed Elisa Caretta, dichiaratisi anticipatari
Venezia, 30 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 16.5.2022
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pt_1 Odetta Donazzan e Francesco Cappelluti, in virtù di mandati generali alle liti del 3.6.2010, rep 100864 e 100860, per notaio di Venezia, elettivamente domiciliato presso la Per_1 sede dell'Avvocatura Regionale Inail in Venezia, S. Croce 712
Appellante Contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriano Caretta, Fabio Caretta ed CP_1 Elisa Caretta, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. formante parte integrante della memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo 114
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Vicenza n. 402/2021 pubblicata il 17.11.2021
IN PUNTO: riconoscimento malattia professionale
Conclusioni: Per parte appellante: “”I) NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dell'appello promosso dall' , accertata l'insussistenza dei Pt_1 presupposti di fatto e di diritto atti a riconoscere le prestazioni previdenziali assicurative invocate nel giudizio di prime cure dal sig. riformare integralmente la CP_1 pronuncia del Giudice del lavoro di Vicenza n.402/2021 pubblicata in data 17.11.2021, con il rigetto della domanda di parte ricorrente.
1 Con integrale restituzione delle somme corrisposte in esito all'avvenuto riconoscimento della malattia professionale de qua, in relazione a cui le menomazioni preesistenti sono state unificate dando luogo alla costituzione di una rendita commisurata al 16%. Ci si riserva in prosieguo di indicare esattamente l'importo corrispondente, essendo tuttora in corso il recupero del danno biologico già liquidato, operazione contabile necessaria per l'erogazione del rateo mensile di rendita. II) NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA In denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di un danno permanente in capo al sig. si chiede comunque riformarsi l'appellata pronuncia con riguardo alla CP_1 data di riferimento per la liquidazione dell'indennizzo (rilevante ai fini del dies a quo decorrenza rendita), non potendo le prestazioni invocate in giudizio essere erogate prima del momento dell'effettiva domanda. In ogni caso: spese e competenze di lite rifuse per entrambi i gradi di giudizio, come per legge.””
Per parte appellata: “”nel merito rigettare l'appello proposto dall' in quanto infondato Pt_1 in fatto e diritto;
per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi e, inoltre, hanno esercitato la prestazione professionale ai sensi dell'art. 9 della L. 152/2001.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale del Lavoro di Vicenza, con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda di diretta al riconoscimento della natura professionale della CP_1 patologia “ernie e spondilodiscopatia”, accertato che il ricorrente era affetto da ernia discale con un grado di inabilità assoluta pari all'8%, ha condannato l' all'erogazione Pt_1 delle prestazioni di legge oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda ammnistrativa nonché al pagamento delle spese di lite ed a quelle di CTU.
2. Il primo giudice ha evidenziato come le prove testimoniali avevano sostanzialmente confermato le modalità di svolgimento delle mansioni del ricorrente descritte nel ricorso (attività di battitura e raddrizzatura delle lamiere con uso degli strumenti ivi indicati) con particolare riferimento al movimento delle braccia e del corpo per il prelevamento il pezzo da lavorare, la sua lavorazione e la successiva sistemazione.
2.1 Quanto al peso dei pezzi spostati manualmente, ha richiamato la deposizione del teste
, anch'egli fabbro presso la stessa società, che aveva riferito come venissero lavorati Tes_1 pezzi di peso variabile, fino a 30 chilogrammi, oltre i quali veniva utilizzato il carroponte;
mentre meno significativa risultava la deposizione del che aveva lavorato assieme Tes_2 al ricorrente nel solo reparto alluminio, per un periodo, sei o sette anni, più circoscritto rispetto ai complessivi 26 anni di durata del rapporto di lavoro del ricorrente, il quale aveva precisato di uno spostamento manuale di pesi non superiori a cinque chilogrammi, ma che riguardava attività svolta in un arco temporale ridotto e presso un settore diverso.
2.2 La consulenza medico legale espletata aveva confermato le patologie da cui era affetto il ricorrente, manifestatesi nell'anno 2013 (a seguito di Rmn, poi confermate da altro esame svolto nel 2018) e valorizzando la certificazione del medico competente che aveva valutato il ricorrente come idoneo alla mansione, ma con limitazione ed esclusione della movimentazione di carichi di peso superiore a 10 chilogrammi, a conferma dell'assegnazione del ricorrente a queste mansioni. La consulenza tecnica d'ufficio, inoltre, aveva correttamente rappresentato i criteri medico- legali per l'individuazione del nesso causale con l'attività lavorativa;
in particolare il criterio
2 cronologico, che faceva risalire al 2012 le prime manifestazioni della patologia, accertata poi con la risonanza del febbraio 2013, collocata in costanza del rapporto di lavoro;
il criterio della continuità fenomenica e quello topografico, dal momento che le modalità di svolgimento delle mansioni accertate sulla base delle deposizioni testimoniali e della certificazione del medico competente avevano sottoposto a sollecitazione il rachide lombare. Sussisteva, inoltre, il criterio di idoneità lesiva, sulla base delle mansioni svolte mentre non erano stati evidenziati fattori di rischio extralavorativo.
2.3 Quanto al DVR (valorizzato dall' in quanto escludeva il fattore di rischio CP_2 provocato dalla movimentazione manuale dei carichi) la consulenza aveva evidenziato da un lato l'assenza di previsione da parte del DVR dei primi otto anni di attività lavorativa e dall'altro che il rischio derivante dalla movimentazione dei carichi veniva definito (in una scala dall'esiguo al consistente e al rilevante) come modesto, ciò mettendo in evidenza come tale rischio era stato considerato dalla società non certo come esiguo o irrilevante, ma esistente e come tale rilevante. Peraltro, il DVR del 2017 aveva come riferimento il reparto alluminio, nel quale il ricorrente era stato assegnato solo nel corso degli ultimi sei o sette anni di attività (con lavorazioni su pezzi metallici di minor peso).
3. L' ha censurato la sentenza con tre motivi Pt_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la CP_1 conferma della decisione impugnata.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per sostituzione del relatore;
indi all'esito della discussione orale, era decisa dalla Corte di Appello di Venezia il 30 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L' , con il primo motivo, ha censurato la sentenza per non aver correttamente Pt_1 valutato le mansioni espletate dal lavoratore ribadendo la assenza di rischio professionale e la insussistenza del nesso eziologico tra le lavorazioni svolte dal e la patologia CP_1 lamentata nonché per contradditoria ed omessa motivazione riguardo alle prove testimoniali assunte e dei documenti allegati in giudizio. Quanto alla deposizione resa da ha evidenziato come il teste aveva Tes_3 confermato che il ricorrente (come tutti) doveva prendere il pezzo da lavorare da un bancale e rimetterlo in un altro dopo averlo lavorato, avvalendosi per le mansioni anche di martello e di mola flessibile, oltre che di una leva di ferro mentre circa il peso dei pezzi lavorati aveva menzionato genericamente una grande variabilità (da pochi Kg a 30/40 Kg) senza precisare, tuttavia, se quelli pesanti erano movimentati con l'ausilio di apposite attrezzature (il teste aveva riferito della presenza di un carroponte e di un muletto impiegati qualche volta, quando occorreva curare l'attività di carico e scarico di merce dai camion). Il teste , invece, era da ritenersi inattendibile avendo riferito che “il Tes_4 ricorrente aveva lavorato nella Massignani dal 1983” così riferendosi a ben 10 anni prima dell'inizio della attività lavorativa del ricorrente databile, invece, al 1993; in ogni caso i dati menzionati dal non erano verificabili dal Giudice risultando scarsamente credibile Tes_1 che fino a 30 kg. i pezzi venissero spostati a mano. Il teste , nel confermare solo le mansioni riferite (ma non le Testimone_5 modalità) aveva affermato, quanto ai pezzi oggetto di saldatura, che “si trattava di piastre
o piastrine che venivano lavorate per l'assemblaggio …e se i pezzi erano più grandi veniva usato un carroponte, per pezzi lunghi o pesanti……Non c'era una regola precisa sul peso, l'operatore provava a sollevare il pezzo e se vedeva che era pesante o chiamava un collega
3 per farsi aiutare o faceva intervenire il carroponte. Usava il martello per raddrizzare ad esempio tondini storti….. Il ricorrente faceva anche assemblaggio;
anche in questo caso veniva usato il carroponte o da anni avevamo il muletto. Per girare il pezzo se era necessario e non era troppo pesante usavamo una leva in ferro.” Anche la deposizione di da 38 anni occupato in azienda e nello stesso Testimone_6 settore del (reparto alluminio) da numerosi anni aveva evidenziato che in tale CP_1 contesto i pezzi pesavano al massimo cinque kg e che in azienda c'era(no) il carroponte, un muletto e transpallet per movimentare i bancali. L'istruttoria espletata mediante prova testimoniale non aveva affatto consentito di acclarare un'adibizione a movimentazione manuale dei carichi da parte dell'azienda datrice di lavoro tale da cagionare, sia pure in termini di concausalità, la patologia lamentata difettando un'adibizione ad attività che potessero esporre ragionevolmente il ricorrente al rischio. Anche la “certificazione del medico competente” non attestava affatto una pregressa esposizione a rischio, ma intendeva meramente garantire pro futuro, alla luce della protrusione discale riscontrata, la salute del lavoratore da eventuali, anche sporadici episodi di sforzo che in ogni realtà produttiva, nessuna esclusa, qualunque operatore potrebbe essere chiamato (eventualmente) a effettuare. Con il secondo motivo ha contestato la sentenza per acritico ed errato recepimento della conclusioni della CTU, viziate sul piano metodologico, invocando la inidoneità della consulenza tecnica ad essere utilizzata come mezzo di prova e contestando la decisione anche in punto “decorrenza” delle prestazioni previdenziale individuate in base al grado menomante. Quanto, poi, al criterio di esclusione di altre cause, ha evidenziato che all'epoca della domanda amministrativa (maggio 2017) lo stato morboso lamentato (solo spondilodiscopatia multipla lombare) risultava non tabellato (e, pertanto, non vi era alcuna necessità di individuare altre cause di patologia lombare). Anche in presenza di ernia lombare (accertata nel 2018), malattia in sé “tabellata”, pur tuttavia, in assenza di un rischio lavorativo da MMC idoneo, essa risultava ancora inquadrabile come “non tabellata” (per carenza di esposizione idonea). Quanto al DVR ha evidenziato come la valutazione NIOSH che parametrava il rischio da movimentazione manuale dei carichi risultava sì effettuata per l'ambito operativo del settore alluminio, ma contemplava anche il rischio per il reparto “carpenteria metallica-saldatura” vale a dire quello relativo alle mansioni svolte dall'assicurato fino al 2017 Ha censurato la parte dispositiva della sentenza laddove ha condannato l' alla CP_2 liquidazione delle provvidenze economiche per il danno biologico valutato (8%) evidenziando come la denuncia di malattia professionale individuava la patologia di
“spondilodiscopatia multipla del tratto lombare”, sulla scorta di un certificato medico del 12.05.2017 che documentava soltanto tale stato morboso (senza nessuna traccia documentata di ernia) mentre poi la sentenza ha condannato l' al riconoscimento di CP_2 una patologia (ernia discale) a far data dalla domanda amministrativa che nulla aveva a che fare con l'ernia, rispetto alla quale il primo riscontro diagnostico risaliva al 2018.
Parte_ 6. L'appellato ha precisato che il DVR del 2010 indicava la essere di grado Parte_
attestando, inoltre, che la valutazione specifica del rischio da secondo CP_3 il metodo Niosh, non era mai stata effettuata (ma era “da attuare”); Il era stato regolarmente sottoposto a sorveglianza sanitaria annuale e la CP_1 sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, si attiva solo in presenza di rischi specifici tra i quali rientra anche la MMC sicchè la l'attivazione della sorveglianza identificava la presenza del rischio, quantomeno marcato/rilevante. Ha precisato inoltre che tra il 2016-2017 era stato temporaneamente giudicato non idoneo alla mansione in seguito all'aggravamento della patologia alla zona lombare ed in data 25.01.2017, era stato giudicato idoneo alla mansione con la limitazione di non eseguire MMC oltre i 10 kg ciò confermando la circostanza che la mansione comportava
4 movimentazione di carichi superiore ai 10 kg perché diversamente la prescrizione non sarebbe stata giustificata. Quale conseguenza della limitazione (MMC non superiore ai 10Kg), il ricorrente era stato cambiato di mansione e trasferito nel reparto alluminio (dove i pesi erano di gran lunga inferiori per la diversa componente tecnologica) ad ulteriore conferma che la mansione nel reparto lavorazione del ferro comportava la MMC superiore ai 10 kg. Ha richiamato la prova per testi svolta in primo grado e le dichiarazioni rese da Tes_3
e che avevano confermato e dimostrato le mansioni svolte
[...] Tes_4 Testimone_7 e le lavorazioni eseguite. Ha ribadito che la patologia da cui risultava affetto era tabellata in quanto sussistevano tutte le voci presenti nel DM del 09.04.2008, che il ricorrente era stato sottoposto per oltre 28 anni a movimentazione manuale dei carichi e che la malattia era insorta in costanza del rapporto di lavoro. Quanto al nesso di causa ha richiamato la Circolare n. 47 del 24 luglio 2008 che, per Pt_1 le malattie muscolo-scheletriche, stabilisce la presunzione legale “quando l'adibizione alle lavorazioni indicate avvenga in maniera non occasionale e/o prolungata. Rispetto alle censure mosse alla CTU, ha evidenziato come la relazione peritale rispettava il criterio cronologico in ragione del fatto che i primi disturbi erano sorti almeno dal 2013, circostanza suffragata dal primo accertamento medico effettuato dal ricorrente in data 09.02.2013 da cui emergeva chiaramente la patologia tanto con riferimento alla spondilodiscopatia quanto all'ernia (“presenza anche di alcune ernie intraspongiose [..] Modesta protrusione del disco in L4-L5. In L5-S1 il disco è ridotto in altezza con protrusione”. Parte_ Anche il criterio topografico risultava rispettato atteso che l'esposizione al rischio da incideva maggiormente sulla zona del rachide lombare ovvero nel medesimo distretto dove sono insorte le patologie del ricorrente. Risultava rispettata anche la continuità fenomenologica ed ha richiamato la visita di idoneità alla mansione del 15.12.2016 e quella del 20.01.2017 in cui il medico del lavoro aveva giudicato NON IDONEO il ricorrente in attesa di consulenza ortopedica, la visita medica del 27.12.2016 e quelle del 25.01.2017; in ogni caso ha evidenziato come gli accertamenti strumentali del 2018 avevano rilevato patologie identiche a quelle già accertate nel 2013 sebbene di grado più elevato. Quanto al valore probatorio del DVR ha precisato che lo stesso fornisce indicazioni di massima in ordine alla compatibilità delle mansioni lavorative con la tutela della salute del lavoratore, compatibilità che però può venire meno in concreto, nel senso che il loro svolgimento effettivo, con l'imprevedibile presenza di variabili indipendenti dalla volontà delle parti, può incidere sullo stato psicofisico del prestatore di lavoro. Parte_ Peraltro, la valutazione della era stata eseguita per la prima volta soltanto nel 2017 non potendo pertanto valere per il passato, tenuto conto proprio della sua funzione preventiva e comunque giudicava il rischio come lieve, ma non assente. In ogni caso, il DVR era stato smentito dalle prove testimoniali in cui tutti i testi ( Tes_3
e che avevano lavorato col ricorrente nel “reparto lavorazione ferro”), Tes_1 Tes_5 avevano dichiarato che le mansioni comportavano una movimentazione manuale dei carichi di pesi fino a 30/40 kg e che il carro ponte (o gru a ponte) veniva utilizzato solamente per pezzi dal peso superiore. Ha ribadito la natura percipiente della CTU svolta in primo grado poiché la stessa riguardava l'accertamento del nesso causale tra la malattia e le circostanze di fatto (mansioni di lavoro), dedotte e documentate in atti;
ha richiamato sul punto l'art. 445 c.p.c.. Quanto alla doglianza relativa alla patologia ernia discale manifestatasi, a dire dell' , Pt_1 solo nel 2018, ha richiamato la CTU che trattando lo specifico argomento aveva riscontrato le osservazioni del CTP dell' precisando che il termine “spondilodiscopatia multipla Pt_1 del tratto lombare” è un termine generico all'interno del quale vengono comprese sia le protrusioni discali sia le ernie discali”.
5 7. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni di seguito rappresentate.
8. Avuto riguardo alle mansioni svolte dal ed al nesso causale tra attività lavorativa CP_1 e patologia denunziata, l'istruttoria testimoniale (resa dai colleghi di lavoro) ha evidenziato in maniera chiara la effettiva esposizione al rischio professionale del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni, la durata di tale esposizione e le modalità lavorative che determinavano un interessamento delle braccia e del corpo in ragione del prelevamento dei pezzi dai bancali, della loro lavorazione e della successiva sistemazione e spostamento su altri banconi o carrelli rispetto al banco di lavorazione.
8.1 In particolare il teste ha dichiarato che il ricorrente eseguiva movimenti Tes_3 ripetuti di sollevamento di pesi variabili fino a 30/40 kg con flessione/estensione del rachide precisando che “il ricorrente ha lavorato nello stesso stabilimento, lui era addetto alla costruzione e io alla saldatura. Confermo le circostanze di cui ai capitoli da 11 a 16; il ricorrente doveva prendere un pezzo da lavorare da un bancale e rimetterlo in un altro dopo averlo lavorato… Eseguiva anche la battitura sull'incudine col martello. Inoltre usava la mola flessibile per la tranciatura;
quando il lavoro doveva essere svolto in basso, si piegava in ginocchio. Anche per questi lavori spostava il pezzo sul cavalletto. Aveva anche mansioni di assemblaggio;
per fare questa attività doveva prendere dei pezzi da terra e usava una leva in ferro quando occorreva girarli. Mi pare una volta al giorno o comunque quando serviva, andava in una ditta vicina con un carretto a ritirare dei pezzi. Il peso dei pezzi che lavorava era variabile, da pochi chili a 30/40. Qualche volta andava dai clienti per il montaggio.” Il teste ha riferito che il ricorrente movimentava manualmente i pezzi da Tes_4 lavorare fino a 30 kg, mentre solo per pesi superiori veniva utilizzato il carroponte;
in particolare ha così riferito “confermo che per la foratura e punzonatura del metallo il ricorrente svolgeva i compiti descritti nei capitoli 11-15 del ricorso [..]si piegava per prendere il pezzo dal bancale, lavorarlo e poi riporlo sull'altro bancale dopo averlo lavorato...usava la mola flessibile per tranciare le lamiere;
in base al tipo di lavorazione da fare questa mansione poteva essere fatta anche in ginocchio. Doveva spostare a mano i pezzi da lavorare, a meno che non pesassero quintali;
fino a 30 chili circa i pezzi venivano spostati a mano, altrimenti veniva usato il carroponte [..]faceva anche l'assemblaggio che era la parte finale della lavorazione;
per fare questa lavorazione doveva prendere i pezzi a mano;
veniva usata una leva di ferro per girare i pezzi [..] un po' tutti facevamo carico e scarico della merce a seconda di chi era più libero in quel momento;
veniva fatto col carroponte ma bisognava accompagnare i pezzi di ferro con le mani per tenerli in equilibrio. A volte ci aiutavamo a volte lo faceva una persona sola”. Queste le dichiarazioni del teste “ confermo che ha svolto le mansioni Testimone_5 indicate ai capitoli di prova da 11 a 15 del ricorso [..] se i pezzi erano più grandi veniva usato un carroponte, per pezzi lunghi o pesanti;
in questo caso il nostro compito era di accompagna/re il pezzo. Non c'era una regola precisa sul peso, l'operatore provava a sollevare il pezzo e se vedeva che era pesante o chiamava un collega per farsi aiutare o faceva intervenire il carroponte… Usava anche la mola per la tranciatura, di solito veniva usata sopra il cavalletto, solo in casi particolari dovevamo piegarci;
per metterlo sul cavalletto solitamente usavamo il carroponte, tranne che per i pezzi più piccoli. Il ricorrente faceva anche assemblaggio;
anche in questo caso veniva usato il carroponte o da anni avevamo un muletto. Per girare il pezzo se era necessario e non era troppo pesante usavamo una leva in ferro…ogni tanto andava a prendere dei pezzi con un carretto, anzi penso di si, ricordo di averlo fatto anch'io e lo facevano un po' tutti quando serviva, ma la cosa non succedeva spesso. Faceva carico e scarico della merce dai camion;
veniva usato il muletto
o il carroponte per pezzi più leggeri, come ad esempio lamiere zincate o per piccoli pezzi si faceva a mano”
6 Il teste ha così riferito: “sono tuttora dipendente di da 38 Testimone_6 Parte_3 anni con mansioni di montatore per un periodo e attualmente, da 10 o 15 anni, nel reparto alluminio. Negli ultimi anni ho lavorato col ricorrente, da quando sono nel reparto alluminio. Nel reparto alluminio le attività sono di foratura dei pezzi, di assemblaggio….Io taglio i pezzi, li metto su un cavalletto da dove vengono presi e forati e poi il pezzo finito viene messo su un altro cavalletto, pronto per l'assemblaggio. Si prende a mano un pezzo alla volta per metterlo sulla pressa e poi sempre a mano lo si mette su un altro cavalletto. Si tratta di pezzi che pesano al massimo cinque chili, perché si tratta di alluminio. Il ricorrente lavora nel reparto alluminio per sei o sette anni o forse qualcosa in più, prima lavorava nel reparto ferro, ma io non ho mai lavorato in quel reparto e non so dire….Nel reparto ferro mi sembrava che assemblasse. Nell'assemblaggio dell'alluminio vien fatto un assemblaggio;
l'attività viene fatta spostando i pezzi a mano;
il peso varia da un chilo o un chilo mezzo fino ad un massimo di cinque chili. …Non so dire se facesse carico e scarico dai camion. In azienda c'era il carroponte, un muletto e transpallet per movimentare i bancali.”
8.2 Dalle deposizioni su riportate emergono elementi chiari che conducono a ritenere le mansioni svolte dal direttamente incidenti nella insorgenza della spondilodiscopatia CP_1 e delle ernie a carico del rachide e della conseguente natura professionale della patologia.
9. Avuto riguardo al valore del DVR va precisato che la prova della effettiva esposizione al rischio del lavoratore nello svolgimento delle mansioni, della durata di tale esposizione e delle modalità lavorative non può essere desunta dal solo fascicolo sanitario ovvero dal documento di valutazione dei rischi, documenti attinenti a previsioni in astratto richieste dalla legge, dovendosi invece valutare le mansioni in concreto svolte dal lavoratore e le condizioni di lavoro. Il valore probatorio del DVR è relativo, in quanto fornisce indicazioni di massima in ordine alla compatibilità delle mansioni lavorative con la tutela della salute del lavoratore, compatibilità che, però, può venir meno in concreto, nel senso che il loro svolgimento effettivo, con l'imprevedibile presenza di variabili indipendenti dalla volontà delle parti, può incidere sullo stato psicofisico del prestatore di lavoro. Le informazioni concernenti il rischio lavorativo devono essere acquisite, dunque, non solo sulla base del Documento di Valutazione del Rischio ovvero sulla base degli elementi forniti dall'assicurato in sede di anamnesi lavorativa funzionale alla valutazione del nesso di causalità tra rischio e tecnopatie, ma anche sulla base di elementi inerenti le condizioni di lavoro e le modalità del loro svolgimento che, per quanto innanzi riferito, hanno senza dubbio sottoposto a sollecitazione il rachide lombare determinando l'insorgenza della patologia denunziata e la sua evoluzione. Nel caso di specie, peraltro, il DVR, aggiornato nel febbraio 2017, non prendeva in considerazione il periodo precedente a tale data così risultando irrilevante ai fini di causa e facendo, inoltre, esplicito riferimento alla attività svolta dagli operai nel reparto alluminio (dove il era stato spostato dal 2017), settore in cui le mansioni svolte non CP_1 esponevano il lavoratore a sovraccarico del rachide lombare essendo utilizzati materiali molto leggeri.
10. Nella valutazione complessiva dei rischi cui il era esposto in ragione delle CP_1 attività lavorative svolte, assume inoltre rilievo la circostanza che il lavoratore era stato sottoposto a sorveglianza sanitaria annuale (la cui attivazione identificava evidentemente la presenza del rischio) e che tra il 2016-2017 era stato giudicato temporaneamente non idoneo alla mansione in seguito all'aggravamento della patologia alla zona lombare mentre successivamente, in data 25.01.2017, era stato ritenuto idoneo alla mansione con la limitazione di non eseguire MMC oltre i 10 kg (ciò confermando che le mansioni svolte comportavano movimentazione di carichi superiore ai 10 kg) e conseguentemente trasferito
7 presso il settore alluminio dove i materiali utilizzati risultavano di peso notevolmente inferiore (massimo 4/5 chili) rispetto a quelli ferrosi lavorati in precedenza (anche di 30/40 kg).
11. Sotto il profilo sanitario la CTU svolta in primo grado ha esaustivamente argomentato e motivato le ragioni che consentivano di concludere per l'esistenza del nesso di causa materiale tra l'attività svolta dal e le patologie denunziate e per la sua natura CP_1 professionale. Riferisce il consulente che ““Dal momento in cui si è manifestata la sintomatologia, all'istante in cui è stata formulata correttamente la diagnosi di ernie discali, non vi sono stati periodi di silenzio sintomatologico. Pertanto anche il criterio di continuità fenomenica risulta compatibile con l'esistenza di nesso di causa materiale. Per quanto attiene il criterio topografico, le attività cui era adibito il secondo CP_1 quanto emerge dalla ricostruzione presente nel ricorso giudiziario, sottoponevano il rachide lombare a carico costante. Pertanto anche questo criterio risulta verificato. Per quel che concerne il criterio di idoneità lesiva in questa fase dell'analisi si fa riferimento a quanto riportato nell'atto di ricorso. Da questo risulta che il ha svolto diverse attività gravose che sollecitavano il CP_1 rachide lombare. In particolare il ricorrente doveva caricare i pezzi di ferro da lavorare su un bancale. Il bancale veniva posizionato a terra alla sinistra della postazione di lavoro. Successivamente seduto davanti al macchinario, ruotando e flettendo il busto sul bancale il afferrava e sollevava i pezzi, li posizionava sul punzone ed eseguiva la foratura. CP_1 Infine il pezzo lavorato veniva messo su altro bancale a terra, alla sua destra, ruotando e flettendo nuovamente il busto. Tale attività, a fronte della letteratura scientifica citata e dei riferimenti normativi riportati nel presente elaborato, qualora effettivamente effettuata risulta idonea a provocare la patologia in questione. Infine si deve sottolineare che non sono state evidenziate altre cause che possano aver determinato le patologie della colonna lombare.””
11.1 Quanto al DVR, il CTU, con motivazione puntuale ed analitica, ha evidenziato come
“gli accertamenti effettuati per redigere il DVR sono stati eseguiti quando il già da CP_1 tempo lavorava presso l'azienda MASSIGNANI. Il primo DVR del febbraio 2001 era stato redatto dopo che il lavoratore era impiegato presso l'azienda in questione da circa otto anni. Il DVR fotografa la situazione nel 2001 ma nulla dice di quali fossero le condizioni del lavoratore dal 1993 al 2001. Analoghe considerazioni devono essere formulate per i DVR del maggio 2009, del dicembre 2010 e del febbraio 2017. Si deve poi sottolineare come il rischio da sovraccarico del rachide per movimentazione dei carichi, viene definito nei DVR come “modesto” in una scala definita: esiguo, modesto, consistente, rilevante. Quindi veniva documentata l'esposizione ad un rischio che non era esigua ma anche se modesta, apprezzabile. In un soggetto che verosimilmente era predisposto alla patologia discale”
11.2 Avuto riguardo alle osservazioni e rilievi circa la presunta difformità della patologia inizialmente denunziata (spondilodiscopatia multipla del tratto lombare) rispetto e quella accertata (ernia discale) va precisato che le discopatie sono patologie della colonna vertebrale molto diffuse dovute a sollecitazioni sbagliate e scorrette modalità di sollevamento dei pesi e posture inadatte tali da provocare il deterioramento ed usura dei dischi intervertebrali non più in grado di assorbire gli urti in modo adeguato. Questo fenomeno, con il passare degli anni, può andare incontro ad un processo degenerativo di perdita di elasticità e comportare l'ernia del disco, ovvero lo slittamento dei dischi dalla loro sede con rottura della struttura fibrocartilaginea del disco e la fuoriuscita del nucleo polposo.
8 Come precisato dallo stesso CTU il termine “spondilodiscopatia multipla del tratto lombare” è un termine generico al cui interno vengono comprese sia le protrusioni discali che le ernie discali.
12. Risulta invece fondato l'appello proposto dall' avuto riguardo alla decorrenza CP_2 delle prestazioni in ragione delle argomentazioni svolte al riguardo dal CTU il quale ha precisato che, per quanto concerne il momento in cui la patologia denunziata ha raggiunto il minimo indennizzabile, la RMN del 9/3/18 ha evidenziato una franca ernia discale L5-S1 (patologia, peraltro, tabellata) che in precedenza non era stata rilevata (la RMN del 9/2/13 descriveva solo una protrusione) e che pertanto il minimo indennizzabile provocato dalla patologia era stato raggiunto nel marzo 2018.
13. La sentenza impugnata va pertanto parzialmente riformata dovendosi determinare la decorrenza delle prestazioni riconosciute dal primo giudice, nel medesimo grado di inabilità assoluta pari all'8%, a far data dall'1.4.2018 oltre agli interessi legali, confermandone le restanti statuizioni.
13.1 Riguardo alla domanda di restituzione formulata dall' delle somme residue tra Pt_1 quanto liquidato e quanto dovuto in base alla diversa decorrenza della prestazione, non risultando documentati gli importi effettivamente liquidati e quelli invece dovuti sì da poter adottare una statuizione di condanna specifica, può in questa sede disporsi solo l'obbligo restitutorio del in favore dell' delle somme indebitamente percepite per le CP_1 Pt_1 prestazioni correlate al grado di invalidità riconosciuto per il periodo intercorrente tra la domanda amministrativa ed il 31.3.2018.
14. In ragione del parziale accoglimento dell'appello, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti nella misura di un quarto ed i residui tre quarti, in ragione della complessiva e sostanziale soccombenza dell' , vanno posti a carico di Pt_1 quest'ultimo e vengono liquidati come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche sulla base della fascia di valore del petitum (da € 5.200,00 ad € 26.000,00) e secondo le aliquote medie con distrazione in favore dei procuratori costituiti dell'appellato dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata determina la decorrenza delle prestazioni riconosciute dal primo giudice, nel medesimo grado di inabilità assoluta pari all'8%, a far data dall'1.4.2018 oltre agli interessi legali;
2) conferma per il resto la sentenza appellata;
3) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un quarto e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato dei residui tre quarti che si liquidano quanto al primo grado in € 4.041,00 e quanto al presente giudizio in € 2.975,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva con distrazione quanto al primo grado in favore degli avv.ti Adriano Caretta e Fabio Caretta e quanto al presente giudizio in favore degli avv.ti Adriano Caretta, Fabio Caretta ed Elisa Caretta, dichiaratisi anticipatari
Venezia, 30 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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