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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 176/2025 RGA avverso la sentenza n. 426/2024 R.S. del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, emessa il 19/12/2024 e pubblicata il 13/02/2025, non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento danni da infortunio;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 18/12/2025; promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Cattadori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piacenza, via Santa Franca n. 19; appellante;
contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ioele Lorenzo e Luca Iannone, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Iole sito in Cava de'Tirreni (SA), al Corso Umberto I, n. 122; appellata;
Controparte_2
pag. 1 di 23 – in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicita Giovanni ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Milano, via Freguglia n.2; appellata;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è esaustivamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) ha Parte_1 proposto ricorso (proc. n. 72/2023 RG) esponendo che a fare tempo dal 2/3/2015 era stato assunto, presso la sede di Piacenza, dalla società . con CP_1 CP_1 excursus lavorativo che lo aveva portato alla qualifica di operaio IV Livello. Deduceva che in data 25/7/2019, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa "mentre stava caricando un camion, a causa del malfunzionamento della pedana (in nessun modo segnalato) cadeva rovinosamente a terra procurandosi gravi lesioni", con immediato ricovero al pronto Soccorso. Specificava che il datore di lavoro non gli aveva mai fatto fare corsi di sicurezza e che tale datore di lavoro era a conoscenza del malfunzionamento della pedana sulla quale aveva mandato a lavorare il ricorrente, richiamando le testimonianze dei lavoratori tutti presenti all'accaduto, prodotte quale doc.
5. aveva riconosciuto una invalidità pari al 34%, con il riconoscimento di una CP_4 rendita annua di euro 7.321,2 ed una indennità di euro 2.032,36. Chiedeva, quindi, la condanna della società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale (già decurtato della indennità che determinava CP_4 nell'importo di euro 234.731,60 o nella maggiore o minore somma accertata in causa: la condanna di detta società a corrispondere una "maggiorazione sulle succitate Tabelle di Milano.. che allo stato si quantifica in euro 10.000,00 o nella somma maggiore o minore accertata in causa;
la condanna di detta società ai risarcimenti dei pregiudizi patrimoniali subiti, come meglio descritti in atti ed eccedenti quelli liquidati da nell'importo pari ad euro 10.000,00 o nella CP_4 somma maggiore o minore accertata in causa, oltre rivalutazione monetaria ed pag. 2 di 23 interessi legali;
vinte le spese di causa. Si e costituita in causa che ha contestato integralmente la CP_1 fondatezza della domanda proposta dal ricorrente. Deduceva che lo stesso stava svolgendo le mansioni di facchino/ carrellista per carico e scarico merce da camion utilizzando la pedana di collegamento tra deposito e camion per il trasbordo della merce, posta ad una altezza di m. 1,20 da terra. Ricordava che nella comunicazione datata 3/3/2022 sottoscritta anche dal ricorrente si affermava che "il sig. era correttamente posizionato sulla Pt_1 pedana e stava chiudendo la porta del camion dopo avere terminato le operazioni di carico quando la pedana improvvisamente ha ceduto ed è precipitata a terra facendo cadere rovinosamente dall'alto il nostro assistito". Contestava integralmente tali fatti deducendo (anche sulla base dei due video della predetta pedana - i.e. ribalta-, prodotti come doc. 5) che detta pedana per sua natura non può cadere e precipitare a terra, se non trascinando parte della struttura in muratura. Contestava il video depositato da controparte (all. 14) "che mostra una pedana con un operatore che preme il pulsante per azionare la "ribalta" e, nonostante ciò, resta ferma agganciata al pavimento del deposito. Da tale video si evince un elemento che esclude le modalità dell'infortunio descritte da controparte, e cioè che quel guasto rende inutilizzabile la pedana perché, se la pedana non parte non può agganciarsi al camion e pertanto la merce non può essere caricata o scaricata se non con un avveniristico teletrasporto". Deduceva che la pedana era perfettamente funzionante e non era a terra dopo l'incidente, ricordando che il precedente intervento di manutenzione era stato effettuato dopo il 20/1/2019 e che detta pedana era correttamente funzionante anche dopo l'incidente del 25/7/2019. Ricordava che nella immediatezza dei fatti il ricorrente aveva riferito al Pronto Soccorso che la caduta era stata accidentale. Specificava di avere stipulato apposita polizza Zurich Insurance plc- Rappresentante generale per l'Italia, regolarmente in corso, denunciandoil sinistro. Chiedeva, quindi, la chiamata in causa di detta società. Chiedeva in via via principale il rigetto del ricorso e, comunque, di essere pag. 3 di 23 manlevata dal pagamento di qualsiasi somma da parte di detta Compagnia assicuratrice. Si e costituita Controparte_5
che ha contestato integralmente la fondatezza del proposto
[...] ricorso. Specificava di avere compiuto accertamenti diretti sulla eziologia del sinistro appurando che il lavoratore era salito con entrambi i piedi sul c.d. "becco esteso" della pedana idraulica per portarsi in posizione più elevata allo scopo di raggiungere la cordicella utile alla chiusura della saracinesca posteriore dell'autocarro in carico. Pertanto, deduceva che il ricorrente non era posizionato sulla c.d. pedana stessama sul "becco apri e chiudi” non calpestabile. Detto becco della pedana sul quale il ricorrente era salito si era chiuso per effetto del movimento discendente della pedana, nota a tutti i lavoratori;
il ricorrente era quindi scivolato da 2 metri di altezza al suolo per fatto In subordine deduceva la non operatività della polizza assicurativa stipulata con la società convenuta.(…)>>. La causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti e mediante l'escussione di un unico teste (indicato dalla Compagnia Assicurativa, terza chiamata), è stata definita dal Tribunale di Piacenza con la sentenza n. 426/2024 R.S. così statuendo: “(… )Il Giudice Disattesa ogni istanza ed eccezione, definitivamente decidendo cosi provvede: a. Respinge il ricorso;
b. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio. Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della sentenza. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, ha ritenuto che l'allora ricorrente non abbia adempiuto agli oneri assertivi e probatori su di lui gravanti. Con ricorso depositato telematicamente in data 24/03/2025, il sig. Parte_1 ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano da intendersi estese anche alla terza chiamata , rappresentanza generale per Controparte_2
l'Italia: (…)”. pag. 4 di 23 Nello spiegato atto di gravame, il lavoratore appellante ha censurato la pronuncia impugnata sulla scorta di undici motivi, rubricati rispettivamente: “I DIFETTO DI SUDDIVISIONE DELLA SENTENZA IN CAPI”; “- II -SULL'ERRONEITÀ DEL RIGETTO DEL RICORSO PER PRESUNTA MANCATA PROVA DEL DANNO DIFFERENZIALE VIOLAZIONE DI LEGGE E/O OMESSA VALUTAZIONE DI FATTO DECISIVO”; “- II A - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DEL GIUDICE DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA VIOLAZIONE DI LEGGE E/O OMESSA VALUTAZIONE DI FATTO DECISIVO”; “- II B - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DEL GIUDICE DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE E RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA SPECIFICA VIOLAZIONE DI LEGGE E/O OMESSA VALUTAZIONE DI FATTO DECISIVO;
” “- II C - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DEL GIUDICE DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO MORALE ED ESISTENZIALE VIOLAZIONE DI LEGGE E/O OMESSA VALUTAZIONE DI FATTO DECISIVO”; “- III - DELLA ERRONEITA' E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPGUNATA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA erronea applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova, anche in ragione della errata ricostruzione del contenuto dell'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c. nei procedimenti per risarcimento del Danno Differenziale da incidente sul lavoro ex Art. 10 de d.P.R. n. 1124 del 1965 e ss. Mod.”; “- III A DELLA ERRONEITA' E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPGUNATA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA DI CUI ALL' OBBLIGO DI SICUREZZA”; “; - III B DELLA ERRONEITA' E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPGUNATA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA DELLA CONDIZIONE DI PERICOLO”; “- III C - DELLA ERRONEITA' E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPGUNATA ASSERITA SUSSISTENZA E VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA DI SPECIFICAZIONI TECNICHE MALFUNZIONAMENTO PEDANA”; “- IV - DELLA ERRONEITA' pag. 5 di 23 E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPGUNATA DELLE GRAVI OMISSIONI ISTRUTTORIE DEL GIUDICE DI PRIME CURE EDIFETTO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DE QUIBUS”; - “V - DELLA ERRONEITA' E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPGUNATA DELLA ERRONEITA' E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE SULL'AMMISSIBILITA' DEI CAPITOLATI DI PROVA”; “- VI - DELLA ERRONEITA' E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE SULL'AMMISSIBILITA' E DELLA ERRONEITA' E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA VALUTAZIONE IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI OLOGRAFE PRODOTTE IN ATTI.”; -“ VII - DELLA SBRIGATIVA ERRONEA CONFUSORIA CONSIDERAZIONE E LETTURA DELLE CIRCOSTANZE FATTUALI E DELLE PRODUZIONI DOCUMENTALI.”
ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, concludendo: “(…) pertanto, per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'appello, con il consequenziale ed integrale rigetto della domanda proposta dal lavoratore;
dichiarare in ogni caso che la convenuta CP_1 deve essere manlevata dal pagamento di qualsiasi somma che dovesse essere eventualmente accertata come dovuta al ricorrente da porre ad esclusivo carico della Compagnia Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi 23 Milano chiamata in causa e/o in ogni caso condannare la predetta società a rimborsare alla gli importi dei quali dovesse CP_1 essere ritenuta responsabile;
con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio”. La compagnia assicurativa terza chiamata, ritualmente costituitasi in giudizio, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame in quanto asseritamente redatto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 414 c.p.c. e, comunque, per manifesta infondatezza ex art. 348 ter c.p.c.; nel merito, in via principale, ha contestato la fondatezza dei motivi di appello ex adverso proposti sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure e, in via subordinata, ha ribadito quanto già dedotto in prime cure sui limiti di operatività della polizza assicurativa stipulata con la società allora convenuta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) Piaccia all'ecc.ma Corte pag. 6 di 23 d'Appello di Bologna, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così giudicare: In via pregiudiziale e preliminare
- dichiarare l'appello del sig. improcedibile ai sensi degli art.li Parte_1
348 ter, 348 bis c.p.c. e/o in relazione a qualsiasi altra norma in considerazione, pure, della tecnica redazionale utilizzata con ben 5 motivi di appello non pertinenti. Nel merito previa conferma integrale della sentenza appellata del Tribunale del lavoro di Piacenza, n. 426/2024, dep. il 13.2.2025, Presidente dr. Stefano Brusati,
- rigettare l'appello ed in ogni caso tutte domande formulate dal sig. Pt_1
nei confronti della perché infondate in fatto ed in
[...] Controparte_6 diritto,
- limitando, in subordine rigoroso, la condanna della conchiudente entro la responsabilità esclusiva di quest'ultima Assicurata e sull'unica base della polizza di Assicurazione n. 848A7635, quindi con esclusione della quota di CP_2 responsabilità accertanda in capo allo stesso ricorrente e detratto quanto dallo stesso già percepito e percependo sia da che dalla stessa resistente in forza CP_4 di accordi sindacali, sempre fermi i limiti di polizza e di legge, tra i quali quello di massimale (2 milioni di euro), eccettuata in ogni caso la franchigia di € 2.500,00. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado giudizio. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via del tutto preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Pt_1
per asserita violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. in quanta a fronte di
[...] un'attenta lettura dell'atto di gravame in parola risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione, sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434 c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 pag. 7 di 23 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Tali principi, benché dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in relazione alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche alla formulazione vigente della norma che di quella precedente mutua i tratti essenziali. Sempre in via preliminare, va altresì disattesa l'eccezione d'improcedibilità/inammissibilità dell'appello per sua asserita “manifesta infondatezza” ex art. 348 ter c.p.c., dovendosi rilevare, al riguardo, da un lato, che l'art. 348 ter cit. è stato abrogato dal D. Lgs. 1 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197 e, dall'altro lato, che, comunque, i motivi di impugnazione, benché non meritevoli di accoglimento per le ragioni appresso diffusamente illustrate, non appaiono, prima facie, manifestamente infondati, così come presupponeva la norma citata ai fini della declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. Quanto al merito della vertenza, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig.
non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso Parte_1 indicate. Per quanto concerne il primo motivo di gravame, rileva la Corte che la circostanza che la sentenza gravata non sia “stata stilata con una suddivisione in capi” non comporta alcuna nullità del provvedimento impugnato, trattandosi di prescrizione normativa priva di sanzione, essendo vigente nel nostro ordinamento il principio di tipicità delle nullità processuali, sancito dagli articoli 177 e 156 c.p.c., in base al quale un atto processuale è nullo solo nei casi esplicitamente previsti dalla legge. A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione del primo motivo di appello. pag. 8 di 23 Per quanto concerne i restanti motivi di gravame, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, appare opportuno ricostruire, innanzitutto, i principi regolatori della materia, così come risultanti dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto. Al riguardo, va osservato che secondo tradizionale e consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, anche di recente, Cass. 8.10.2018, n. 24742; Cass. 4.2.2016, n. 2209; Cass. 29.1.2013, n. 2038; Cass. 17.2.2009, n. 3788; Cass. 7.3.2006, n. 4840; Cass. 20.2.2006, n. 3650;), in tema di responsabilità ex art. 2087 cod.civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro nonché il nesso di causalità fra l'una e l'altro; solo ove tale prova venga fornita sorge la responsabilità a carico del datore di lavoro in relazione al suddetto danno, e il conseguente onere di provare l'avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti. Solo di recente la Suprema Corte ha chiarito il significato della locuzione, atecnica e piuttosto equivoca, “provare la nocività dell'ambiente di lavoro”; infatti Cass. 12.6.2015, n. 12241 ha statuito: “Allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell'obbligo altrui, che il creditore di sicurezza invoca, deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c..”. Quindi la Suprema Corte, pur conservando la locuzione “allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro”, in realtà sembra allinearsi a quelle pronunce (Cass. 26.6.2009, n. 15078; Cass. 13.8.2008, n. 21590;), le quali hanno già ritenuto che anche in riferimento all'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. trovi applicazione l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533;) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione ex art. 1218 cod. civ., secondo le quali il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve soltanto pag. 9 di 23 provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ciò alla luce sia del principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile dall'art. 2697 cod.civ., in virtù del quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo, costituito dall'adempimento, sia del principio di riferibilità o di vicinanza della prova, in forza del quale la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetta al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione). Lo conferma il richiamo che Cass. 12241/2015 cit. fa a Cass. S.U. 11.1.2008, n. 577, secondo cui, ai fini del riparto dell'onere probatorio, il danneggiato attore, quale creditore, deve limitarsi a provare il sinistro nella sua oggettività, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed il nesso causale tra i due elementi nonché ad allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (e non qualunque inadempimento), rimanendo a carico del presunto danneggiante (quale debitore) dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante). Di conseguenza, come ha statuito Cass. 21590/2008: “La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) (Cass. 25 maggio 2006 n. 12445), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ., sull'inadempimento delle obbligazioni (Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). La regola sovrana in tale materia, desumibile dall'art. 1218 cod. civ., è che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare tre elementi: la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione; a tale scopo egli può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto pag. 10 di 23 ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte successiva: ex plurimis Cass. 25 ottobre 2007 n. 22361, Cass. 19 aprile 2007 n. 9351, Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743). Nell'applicare tali fondamentali principi civilistici alle complesse obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro, in particolare alla distribuzione degli oneri probatori per la responsabilità del danno da infortunio sul lavoro, questa Corte ha ritenuto, ad es., in caso di infortunio provocato dall'uso di un macchinario, che il lavoratore deve provare il nesso causale tra uso del macchinario ed evento dannoso, restando gravato il datore di lavoro dell'onere di dimostrare di avere osservato le norme stabilite in relazione all'attività svolta, nonché di avere adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore (Cass. 1 ottobre 2003 n. 14645, Cass. 28 luglio 2004 n. 14270); analoga soluzione in caso, ad es., di caduta accidentale di operaio edile da palazzo in costruzione, dove nessuno sostiene che tocchi al lavoratore provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza nell'apprestamento delle opere provvisionali. La formulazione che si rinviene in alcune pronunce di questa Corte, secondo cui il lavoratore infortunato ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184, Cass. 11 aprile 2006 n. 8386, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445, Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, 19 luglio 2007 n. 16003) non appare conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite (e con l'applicazione coerente che ne ha fatto questa Sezione Lavoro nei casi sopra citati), e non può pertanto più essere seguita. Il principio sopra esposto non comporta l'affermazione di una responsabilità oggettiva ex art. 2087 cod. civ., nella stessa misura in cui l'allegazione del mancato pagamento di una somma di denaro non comporta una responsabilità oggettiva del debitore, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. La colpa del danneggiante è essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile…”. Analogamente Cass. 15078/2009 ha ulteriormente precisato, sempre con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2087 cod.civ., che “ai sensi dell'art. 1218 c.c., in linea con quanto affermato in generale nell'interpretazione di tale norma codicistica da Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533 nonché secondo quanto pag. 11 di 23 applicato nello specifico dalla giurisprudenza recente di questa sezione (cfr. Cass. 13 agosto 2008 n. 21590), grava sul lavoratore l'onere di dedurre e provare l'esistenza della obbligazione lavorativa, del danno e del nesso di causalità tra quest'ultimo e la prestazione mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e pertanto di avere adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misura per evitare il danno”. In definitiva il peculiare contributo fornito da Cass. 12241/2015 cit. è costituito dalla precisazione che l'inadempimento, che il lavoratore creditore ha l'onere di allegare, non può essere un inadempimento qualsiasi, ma deve essere un inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale, che egli ha l'onere di effettuare, deve potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 cod.civ.. Più di recente una pronuncia (Cass. 6.11.2019, n. 28516) – richiamando l'orientamento (Cass. 26.4.2017, n. 10319; Cass. 2.7.2014, n. 15082; Cass. 25.5,.2006, n. 12445;), secondo cui gli oneri a carico di ciascuna delle parti devono essere modulati a seconda che le misure di sicurezza siano espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante, in relazione a una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 cod.civ., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso grava sul lavoratore l'onere di allegare la violazione della misura di prevenzione nominata, in cui consiste, a suo dire, l'inadempimento del datore, mentre la prova liberatoria incombente sul datore consiste nel dimostrare l'inesistenza dei fatti allegati dal lavoratore;
nel secondo caso grava sul lavoratore l'onere di allegare la violazione dei canoni di diligenza, prudenza e perizia, in cui consiste la colpa generica, mentre la prova liberatoria incombente sul datore consiste nel provare di aver adottato comportamenti specifici, che, sebbene non individuati dalla legge, sono suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti – ha statuito che la nocività dell'ambiente di lavoro, che il lavoratore ha l'onere di allegare, consiste nei concreti fattori di pag. 12 di 23 rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa. Qualora la causa della mancata attuazione dell'obbligo di sicurezza rimanga ignota, il sistema della distribuzione degli oneri probatori, ponendo a carico del datore di lavoro danneggiante l'onere di provare (o l'adempimento o) che l'inadempimento sia dovuto a causa a lui non imputabile, prescrive che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico del debitore oggettivamente inadempiente danneggiante (Cass. 17.2.2014, n. 3612; Cass. 3.2.2011, n. 2559;) e, quindi, nel caso di danno astrattamente derivante dalla mancata attuazione dell'obbligo di sicurezza, a carico del datore di lavoro (Cass. 24.2.2006, n. 4184). In definitiva, alla luce di questi insegnamenti, può sinteticamente concludersi che: A) sul lavoratore infortunato, che agisce a tutela del diritto alla sicurezza ex art. 2087 cod.civ., grava l'onere:
1) di provare l'esistenza (a) del titolo contrattuale da cui scaturisce l'obbligo di sicurezza ex art. 2087 cod.civ.; (b) del danno subito, (c) del nesso causale tra lo svolgimento della prestazione e il danno, nonché
2) di allegare i fattori di rischio ai quali era esposto in ragione delle modalità della prestazione lavorativa e l'inadempimento del datore di lavoro astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, consistente nella violazione o della misura di prevenzione nominata o dei canoni dei canoni di diligenza, prudenza e perizia, in osservanza dei quali il datore è tenuto a salvaguardare l'integrità psico-fisica dei lavoratori B) sul datore di lavoro presunto danneggiante (e sui soggetti titolari di posizioni di garanzia) grava l'onere di dimostrare di aver adempiuto l'obbligo di sicurezza, o osservando le misure di prevenzione nominate o adottando comportamenti che, sebbene non specificati dalla legge, sono suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti, vale a dire che l'eventuale danno non è riconducibile al suo inadempimento, oppure che l'eventuale inadempimento non è stato eziologicamente rilevante nella produzione del danno o che le prestazioni in cui consisteva l'adempimento sono divenute impossibili per causa a lui non pag. 13 di 23 imputabile. Qualora la causa dell'inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato dal lavoratore danneggiato rimanga ignota, il datore di lavoro danneggiante non ha assolto gli oneri probatori a suo carico e quindi risponde del risarcimento di quel danno. Richiamati i principi regolatori della materia, rileva questa Corte che l'odierno appellante non ha correttamente adempiuto agli oneri assertivi e probatori su di lui gravanti. Questo aspetto è stato colto in maniera impeccabile dal Tribunale di Piacenza nella sentenza gravata che, sul punto, ha avuto modo di osservare: <<(…) Il proposto ricorso deve essere respinto. Il ricorrente, a fronte delle specifiche ed articolate contestazioni sia della convenuta che della chiamata in causa, aveva l'onere di allegare e fornire la prova dei fatti costitutivi della sua domanda risarcitoria proposta ex art. 2087 c.c., vale a dire aveva l'onere di allegare e provare le condizioni di pericolo sul luogo di lavoro con indicazione e prova dei fatti costituenti l'inadempimento datoriale al suo fondamentale obbligo di sicurezza inteso in senso ampio con indicazione di uno e più fattori di rischio per la sua integrità psico-fisica circostanziati in ragione della prestazione di lavoro svolta nonché il nesso causale tra detta situazione ed il danno psico-fisico subito (v., tra le tante, Cass. n. 13762/2024; Cass. n. 2317/2022). Detto onere di allegazione e prova non si ritiene adempiuto dalla difesa del ricorrente. In ricorso, in ordine alla dinamica dell'infortunio, si legge esclusivamente che (v. par. 2) il ricorrente era caduto rovinosamente a terra mentre stava caricando un camion "a causa del malfunzionamento della pedana (in nessun modo segnalato)". Si tratta di allegazione fattuale già di per sé del tutto generica atteso che non sono forniti alcuni ulteriori dettagli in ordine a detta pedana, al suo funzionamento ed al suo impiego, cosi come non sono fornite le benché minime specificazioni in ordine all'asserito malfunzionamento della stessa che, così come formulato, risulta essere affermazione sostanzialmente apodittica e, quindi, irrilevante. Né rileva la affermazione (v. par. 5 ricorso) che “il datore di lavoro ben sapeva pag. 14 di 23 che la pedana sulla quale aveva mandato a lavorare fosse mal funzionante" richiamando al riguardo le prodotte dichiarazioni scritte dei lavoratori presenti all'accaduto ( v. doc. 5 ricorso) Si tratta di dichiarazioni in sé non ammissibili non essendo dato capire come ed in che modo detta produzione sia conforme a quanto previsto dall'art. 257 bis c.p.c. In ogni caso, ulteriormente ed in subordine e per completezza, si tratta di dichiarazioni che anch'esse non consentono di colmare la carente allegazione fattuale sopra evidenziata atteso che anche tali dichiarazioni fanno riferimento ad un non meglio specificato malfunzionamento della pedana, senza in alcun modo specificare in che cosa consisteva detto "malfunzionamento", evidenziando che in una di detta dichiarazioni quella di si riferisce che “la pedana ha CP_7 ceduto" anche in questo caso senza alcuna specificazione anche solo sintetica- in ordine alle modalità di detto cedimento". Non solo ma detta carenza non si vede come possa essere in qualche modo sanata dalle istanze istruttorie articolate in ricorso dove "si fa riserva per l'indicazione di testi, da escutersi sul dedotto e deducendo ed a controprova di un eventuale capitolato avversario" con la ulteriore specificazione che “in via istruttoria si fa riserva di ogni istanza e richiesta rilevante ai fini probatori e da formularsi nei prefissandi termini di legge". E' vero che viene subito dopo fatta richiesta "di prove per testi sulle circostanze dedotte in narrativa di cui capitolati, premettendo ad ogni capitolato la locuzione "e forse vero che..". Si tratta, però, di istanza istruttoria non ammissibile e da respingere, attesa la sua assoluta genericità, richiamando al riguardo quanto sopra detto circa la carente allegazione in punto a ricostruzione dei fatti che hanno determinato l'infortunio sul lavoro in esame;
atteso che non vi è alcuna indicazione di testi;
atteso che addirittura detta richiesta viene fatta con la specificazione “senza con ciò volere invertire l'onere probatorio" che non tiene assolutamente conto dell'onere probatorio incombente a tale difesa come ricordato. Tale carenza di allegazione e prova risulta essere ancora più evidente alla luce di quanto dal ricorrente riferito in sede di accesso al Pronto Soccorso, nella immediatezza dei fatti, avendo riferito solo ed esclusivamente di una "caduta pag. 15 di 23 accidentale" da una non meglio specificata "ribalta" (v. all. 15 difesa ). CP_1
Detta carenza di allegazione e prova risulta essere ancora più evidente anche esaminando il contenuto della comunicazione 3/3/2022 (sottoscritta anche dal ricorrente) inviata alla società convenuta (v. all. 8 difesa ). CP_1
In detta comunicazione si parla della pedana che "improvvisamente ha ceduto ed è precipitata a terra facendo cadere rovinosamente dall'alto il nostro assistito". Si parla, quindi, di una circostanza (caduta a terra della pedana) che non si vede come ed in che modo possa dirsi corrispondente a quanto (del tutto genericamente) allegato in ricorso in ordine al malfunzionamento di detta pedana, a ciò aggiungendosi che in detta comunicazione si parla di improvviso cedimento (anch'esso non meglio specificato) di detta pedana senza il benché minimo riferito alle cause di detto cedimento e senza il benché minimo riferimento ad una preventiva conoscenza da parte di (delle ignote) cause di detto asserito CP_1 cedimento con caduta a terra di detta pedana. Neppure è dato comprendere come ed in che modo detta pedana poteva dirsi caduta a terra, con circostanza che neppure è dato comprendere come possa evincersi dal video prodotto come all. 14 dalla difesa del ricorrente, a ciò aggiungendosi la osservazione che neppure è dato sapere dal proposto ricorso quando detto video e stato "girato" e quali sono gli elementi sulla base dei quali poterlo ragionevolmente riferire alla pedana indicata in ricorso al par.
2. Detta carenza di allegazione e prova è ulteriormente supportata anche dalla circostanza che la precisa allegazione fattuale della società (v. pag. 5 CP_1 memoria di costituzione) con la quale è stato dedotto il corretto funzionamento della più volte citata pedana anche dopo l'infortunio del ricorrente del 25/7/2019 non risulta avere trovato alcuna contestazione nelle pure articolate note che la difesa del ricorrente ha depositato all'udienza del 9/11/2023. Né è dato ravvisare in atti ulteriori elementi sulla base dei quali integrare la carenza di allegazione e prova che contraddistingue la domanda di parte ricorrente. Certamente l' ha - per cosi dire- preso in carico l'infortunio in esame con il CP_4 riconoscimento di una invalidità pari al 34% e della indennità e della rendita annua meglio specificate in ricorso. Non è, però, dato comprendere sulla base di quali ragioni la difesa di parte pag. 16 di 23 ricorrente possa affermare (v. pag. 13 ricorso, se non si e inteso male) che il diritto azionato è già sussistente in punto a c.d. an "in virtu' del preventivo acclaramento da parte dell' rimanendo solo da valutare per mezzo del presente CP_4 procedimento l'ammontare della prestazione dovuta (quantum).". Ugualmente del tutto generico risulta essere (se non si è male inteso) il riferimento alla azione di regresso a ciò aggiungendosi la osservazione che neppure è CP_4 dato sapere se e quando detta azione di regresso sia stata effettivamente esercitata ed, in caso affermativo, con quali esiti. Ugualmente non è dato comprendere come ( v. note difesa ricorrente depositate all'udienza del 9/11/2023) si possa affermare (sempre se non si è male inteso) che nel presente giudizio "non si discute della dinamica fattuale" e ciò proprio alla luce non solo delle generiche allegazioni e prove articolate dalla difesa del ricorrente e sopra evidenziate ma anche, ulteriormente, alla luce delle radicali contestazioni articolate dalla difesa della società e dalla difesa della CP_1 società proprio e primariamente in ordine alla "dinamica fattuale" CP_2 dell'infortunio di cui il ricorrente è rimasto vittima. Proprio detta genericità rende irrilevante quanto allegato in ricorso in ordine alla circostanza che la società datrice di lavoro "non ha mai fatto corsi di sicurezza al signor , a ciò aggiungendosi che neppure è dato capire la correlazione tra Pt_2 detta solo asserita omissione e la del tutto generica dinamica fattuale affermata in ricorso al par.
2. Non solo ma ulteriormente detta generica allegazione trova smentita nel contenuto della "scheda analitica inchiesta infortunio" redatta dalla Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza Dipartimento di Sanita Pubblica- Area di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, da cui risulta positivamente riscontrata l'attività di "formazione" ed" informazione". Che poi ( v. sempre note della difesa ricorrente depositate alla udienza del 9/11/2023) il datore di lavoro non abbia mai fatto “imbragare" il ricorrente è affermazione del tutto tardiva (nulla al riguardo essendo allegato in ricorso) e del tutto generica non essendo dato anche qui capire la correlazione tra tale (tardiva) allegazione e la del tutto generica dinamica fattuale affermata al par. 2 ricorso. "Le foto e video della diversa pedana oggetto del sinistro de quo nella circostanza del sinistro (doc. 16)" prodotte dalla difesa del ricorrente alla predetta udienza pag. 17 di 23 del 9/11/2023 non sono ammissibili stante la loro tardività non essendo dato capire né le ragioni oggettivamente ostative alla loro tempestiva produzione unitamente al ricorso né la correlazione tra dette produzioni ed il doc. 7 difesa
( fattura intervento manutenzione). CP_1
Né è data comprendere come elementi confermativi dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente si possano desumere dall'unica prova orale ammessa su richiesta dalla difesa a conferma della CP_2 ricostruzione dei fatti come operata da detta difesa nella memoria di costituzione in giudizio e sopra richiamata. Detta ricostruzione è stata pienamente confermata dal teste escusso
[...]
che, su incarico della societa a sua volta incaricat da , ha Tes_1 Pt_3 CP_2 svolto un accertamento in merito alle cause che hanno dato luogo all'infortunio del ricorrente avvenuto in data 25/7/2019. Si tratta di una ricostruzione che, in sé esaminata, pare confermare che l'infortunio in esame è addebitabile ad una condotta anomala ed improvvisa del ricorrente. Si tratta, ulteriormente, di una ricostruzione sostanzialmente irrilevante perché effettuata (incontestatamente e come riconosciuto dallo stesso teste) su circostanze non apprese direttamente ma allo stesso riferite da , che allo Parte_4 stesso si è presentata come preposto. Non solo ma neppure è dato comprendere dalle dichiarazioni del teste escusso come, a sua volta, tale preposto abbia appreso le circostanze fattuali afferenti la dinamica dell'infortunio subito dal ricorrente, neppure emergendo dalle dichiarazioni del teste la presenza o meno di detto preposto sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio di cui è causa. Si può, quindi, parlare di una ricostruzione sostanzialmente ipotetica stante il carattere doppiamente de relato delle dichiarazioni del teste, fondata su elementi sostanzialmente ignoti e non meglio riscontrati in causa, con la conseguenza che non si vede come possa essere utilizzata, da un lato, per affermare la responsabilità esclusiva del ricorrente nella causazione dell'infortunio di cui è rimasto vittima e, contemporaneamente dall'altro lato, per affermare la responsabilità (esclusiva o concorrente) della società datrice di lavoro nella causazione di detto infortunio, cosi per cosi dire "sanando" la carenza di pag. 18 di 23 allegazione e prova da parte della difesa del ricorrente sopra evidenziata. Dette considerazioni consentono altresì di ritenere irrilevante la controprova sul punto che (sempre se non si è male inteso) è stata richiesta dalla difesa del ricorrente con le note difensive depositate alla udienza del 9/11/2023 (v. punto in cui si chiede la escussione dei testi ivi indicati non solo a controprova della produzione doc. 7 difesa ma anche "sulle nuove circostanze di cui alla CP_1 mem. ". CP_2
Né in atti si ravvisano ulteriori elementi di prova tali da riscontrare positivamente gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria del ricorrente, evidenziando al riguardo che neppure è dato sapere se, pur a fronte di un infortunio sul lavoro con gravi conseguenze per l'infortunato, siano state avviate indagini da parte dei vari organi competenti per appurare la dinamica fattuale che ha determinato tale infortunio. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un'attenta e meditata disamina degli atti e dei documenti di causa, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). L'allora ricorrente, peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni svolte dal Giudice a quo nella sentenza gravata, essendosi sostanzialmente limitato a veicolare in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni già svolte nel giudizio di prime cure. Tali prospettazioni, però, risultano già compiutamente esaminate e disattese dal Tribunale di Piacenza nella sentenza gravata. A conforto di queste conclusioni si richiama Corte di Cassazione - sentenza 10 maggio 2018, n. 11336, che ha confermato una sentenza del 5.3.2013 della Corte di appello di Torino, pronunciata in un caso per molti aspetti analoghi a quello qui in esame. Nella parte motiva di tale sentenza di legittimità, il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte viene così descritto: “[…] 1. Con sentenza del 5.3.2013, la Corte di appello di Torino respingeva il gravame proposto da avverso la decisione Pt_5 di primo grado che aveva rigettato, per ritenuta mancanza di prova circa le pag. 19 di 23 modalità dell'infortunio sul lavoro, il ricorso proposto dal predetto, inteso ad ottenere la condanna della datrice di lavoro, al risarcimento dei Parte_6 danni conseguenti all'infortunio sul lavoro occorsogli il 26.1.2006 mentre svolgeva la propria attività lavorativa presso il reparto di macellazione dello stabilimento.
2. Riteneva il giudice del gravame che, sulla base dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio incombenti rispettivamente sul lavoratore e sul datore di lavoro, il ricorrente non aveva assolto il proprio, non solo per non avere allegato nel ricorso introduttivo le circostanze utili per l'individuazione di una condotta rilevante sotto il profilo della causazione dell'evento lesivo, ma per avere altresì reso una versione dell'accaduto non solo inconsistente sotto il profilo dei requisiti della specificità e della determinatezza, ma anche in assoluto ed irrimediabile contrasto con altri atti e documenti provenienti dal lavoratore medesimo.
3. Pacifica l'assenza di testimoni, la Corte rilevava che anche la prova del legame causale con la malattia conseguitane era mancata in rapporto alla succinta descrizione dell'infortunio contenuta nel ricorso e che tale descrizione dei fatti risultava in insanabile contrasto con quella contenuta nella richiesta di convocazione per il tentativo di conciliazione, ove si faceva riferimento alla mancata osservanza da parte del datore delle norme sulla sicurezza del lavoro con riguardo all'utilizzo di una spiumatrice sprovvista di apposita maniglia di presa del pannello laterale, versione questa anche difforme, nel suo contenuto, da quella contenuta nella relazione del medico legale che aveva riguardo allo spostamento di un tavolo di grande peso all'interno di una cella frigorifera. Quest'ultima peraltro era indicativa di fatti del tutto nuovi rispetto all'anamnesi effettuata il 26.1.2006 dai sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Spirito di Bra il cui referto parlava esclusivamente di un trauma dorsale e di ipotermia, nonché dal tenore di certificato , che diagnosticava contusione sacrale riportata mentre CP_4
l'infortunato puliva il locale magazzino con idropulitrice, ed in parte difforme anche da ulteriore descrizione del sinistro fornita dall'interessato il 9.5.2006. Non poteva, pertanto, secondo il giudice del gravame, l'infortunato dolersi del fatto che il primo giudice avesse ritenuto non raggiunta la prova della dinamica dell'incidente e del suo legame causale con le lesioni, tenuto conto dell'intervento pag. 20 di 23 dei testi escussi solo successivamente all'accadimento.
4. Tali considerazioni dovevano, poi, ritenersi assorbenti rispetto alla valutazione circa la mancata adozione da parte del datore delle cautele antinfortunistiche, con la conseguenza che quest'ultimo doveva essere mandato assolto dalla responsabilità ex art. 2087 c.c.
5. Di tale decisione domanda la cassazione l affidando l'impugnazione a Pt_7 due motivi, cui resiste, con controricorso, l' La Controparte_8 [...]
è rimasta intimata. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai CP_9 sensi dell'art. 378 c.p.c. […]”. Ebbene, così descritta la decisione sottoposta al proprio vaglio, la Suprema Corte di Cassazione ne ha confermato le correttezza con la sentenza 10 maggio 2018, n. 11336 cit., osservando al riguardo che: “(…) i fatti decritti in ricorso sono stati ritenuti connotati da assoluta genericità e non provati stante l'assenza di testimoni e la decisione si fonda su una corretta applicazione delle regole di riparto dell'onere della prova in tema di infortunio sul lavoro, secondo cui il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore;
viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l'assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione, (cfr., da ultimo, Cass. 26.4.2017 n. 10319 e, precedentemente, tra le tante, Cass. 26.6.2009 n. 15078, Cass. 13.8.2008 n. 21590, Cass. 19.7.2007 n. 160039). (…)”. In particolare, anche nel caso in esame, al pari della fattispecie esaminata, prima, dalla Corte di Appello di Torino e, poi, dalla Suprema Corte nella sentenza citata, pag. 21 di 23 il sig. , non ha assolto agli oneri assertivi e probatori su di lui Parte_1 gravanti “non solo per non avere allegato nel ricorso introduttivo le circostanze utili per l'individuazione di una condotta rilevante sotto il profilo della causazione dell'evento lesivo, ma per avere altresì reso una versione dell'accaduto non solo inconsistente sotto il profilo dei requisiti della specificità e della determinatezza, ma anche in assoluto ed irrimediabile contrasto con altri atti e documenti provenienti dal lavoratore medesimo”. Né appare rilevante in senso contrario alle suesposte considerazioni, l'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 26021/2025, citata dall'odierno appellante a sostegno delle sue ragioni nel corso dell'odierno udienza, essendo relativa a fattispecie concreta ben diversa da quella qui in esame, in cui il lavoratore infortunato aveva descritto in maniera molto più precisa del sig. il Parte_1 sinistro in cui era rimasto coinvolto, offrendo una versione dei fatti non contraddetta dalle risultanze documentali in atti. Per tutti questi motivi, da considerarsi quale ragione più liquida di decisione (da intendersi come soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. - cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014), l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1 gravata, integrata nella propria motivazione nei termini di cui sopra. Le spese del grado possono essere integralmente compensate fra le parti “avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018” (cfr. in terminis, Cass. n. 9901/2025). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
pag. 22 di 23 1) rigetta l'appello proposto dal sig. , con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
2) compensa integralmente fra le parti in causa le spese del grado;
3) dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 18.12.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 176/2025 RGA avverso la sentenza n. 426/2024 R.S. del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, emessa il 19/12/2024 e pubblicata il 13/02/2025, non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento danni da infortunio;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 18/12/2025; promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Cattadori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piacenza, via Santa Franca n. 19; appellante;
contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ioele Lorenzo e Luca Iannone, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Iole sito in Cava de'Tirreni (SA), al Corso Umberto I, n. 122; appellata;
Controparte_2
pag. 1 di 23 – in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicita Giovanni ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Milano, via Freguglia n.2; appellata;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è esaustivamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) ha Parte_1 proposto ricorso (proc. n. 72/2023 RG) esponendo che a fare tempo dal 2/3/2015 era stato assunto, presso la sede di Piacenza, dalla società . con CP_1 CP_1 excursus lavorativo che lo aveva portato alla qualifica di operaio IV Livello. Deduceva che in data 25/7/2019, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa "mentre stava caricando un camion, a causa del malfunzionamento della pedana (in nessun modo segnalato) cadeva rovinosamente a terra procurandosi gravi lesioni", con immediato ricovero al pronto Soccorso. Specificava che il datore di lavoro non gli aveva mai fatto fare corsi di sicurezza e che tale datore di lavoro era a conoscenza del malfunzionamento della pedana sulla quale aveva mandato a lavorare il ricorrente, richiamando le testimonianze dei lavoratori tutti presenti all'accaduto, prodotte quale doc.
5. aveva riconosciuto una invalidità pari al 34%, con il riconoscimento di una CP_4 rendita annua di euro 7.321,2 ed una indennità di euro 2.032,36. Chiedeva, quindi, la condanna della società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale (già decurtato della indennità che determinava CP_4 nell'importo di euro 234.731,60 o nella maggiore o minore somma accertata in causa: la condanna di detta società a corrispondere una "maggiorazione sulle succitate Tabelle di Milano.. che allo stato si quantifica in euro 10.000,00 o nella somma maggiore o minore accertata in causa;
la condanna di detta società ai risarcimenti dei pregiudizi patrimoniali subiti, come meglio descritti in atti ed eccedenti quelli liquidati da nell'importo pari ad euro 10.000,00 o nella CP_4 somma maggiore o minore accertata in causa, oltre rivalutazione monetaria ed pag. 2 di 23 interessi legali;
vinte le spese di causa. Si e costituita in causa che ha contestato integralmente la CP_1 fondatezza della domanda proposta dal ricorrente. Deduceva che lo stesso stava svolgendo le mansioni di facchino/ carrellista per carico e scarico merce da camion utilizzando la pedana di collegamento tra deposito e camion per il trasbordo della merce, posta ad una altezza di m. 1,20 da terra. Ricordava che nella comunicazione datata 3/3/2022 sottoscritta anche dal ricorrente si affermava che "il sig. era correttamente posizionato sulla Pt_1 pedana e stava chiudendo la porta del camion dopo avere terminato le operazioni di carico quando la pedana improvvisamente ha ceduto ed è precipitata a terra facendo cadere rovinosamente dall'alto il nostro assistito". Contestava integralmente tali fatti deducendo (anche sulla base dei due video della predetta pedana - i.e. ribalta-, prodotti come doc. 5) che detta pedana per sua natura non può cadere e precipitare a terra, se non trascinando parte della struttura in muratura. Contestava il video depositato da controparte (all. 14) "che mostra una pedana con un operatore che preme il pulsante per azionare la "ribalta" e, nonostante ciò, resta ferma agganciata al pavimento del deposito. Da tale video si evince un elemento che esclude le modalità dell'infortunio descritte da controparte, e cioè che quel guasto rende inutilizzabile la pedana perché, se la pedana non parte non può agganciarsi al camion e pertanto la merce non può essere caricata o scaricata se non con un avveniristico teletrasporto". Deduceva che la pedana era perfettamente funzionante e non era a terra dopo l'incidente, ricordando che il precedente intervento di manutenzione era stato effettuato dopo il 20/1/2019 e che detta pedana era correttamente funzionante anche dopo l'incidente del 25/7/2019. Ricordava che nella immediatezza dei fatti il ricorrente aveva riferito al Pronto Soccorso che la caduta era stata accidentale. Specificava di avere stipulato apposita polizza Zurich Insurance plc- Rappresentante generale per l'Italia, regolarmente in corso, denunciandoil sinistro. Chiedeva, quindi, la chiamata in causa di detta società. Chiedeva in via via principale il rigetto del ricorso e, comunque, di essere pag. 3 di 23 manlevata dal pagamento di qualsiasi somma da parte di detta Compagnia assicuratrice. Si e costituita Controparte_5
che ha contestato integralmente la fondatezza del proposto
[...] ricorso. Specificava di avere compiuto accertamenti diretti sulla eziologia del sinistro appurando che il lavoratore era salito con entrambi i piedi sul c.d. "becco esteso" della pedana idraulica per portarsi in posizione più elevata allo scopo di raggiungere la cordicella utile alla chiusura della saracinesca posteriore dell'autocarro in carico. Pertanto, deduceva che il ricorrente non era posizionato sulla c.d. pedana stessama sul "becco apri e chiudi” non calpestabile. Detto becco della pedana sul quale il ricorrente era salito si era chiuso per effetto del movimento discendente della pedana, nota a tutti i lavoratori;
il ricorrente era quindi scivolato da 2 metri di altezza al suolo per fatto In subordine deduceva la non operatività della polizza assicurativa stipulata con la società convenuta.(…)>>. La causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti e mediante l'escussione di un unico teste (indicato dalla Compagnia Assicurativa, terza chiamata), è stata definita dal Tribunale di Piacenza con la sentenza n. 426/2024 R.S. così statuendo: “(… )Il Giudice Disattesa ogni istanza ed eccezione, definitivamente decidendo cosi provvede: a. Respinge il ricorso;
b. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio. Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della sentenza. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, ha ritenuto che l'allora ricorrente non abbia adempiuto agli oneri assertivi e probatori su di lui gravanti. Con ricorso depositato telematicamente in data 24/03/2025, il sig. Parte_1 ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano da intendersi estese anche alla terza chiamata , rappresentanza generale per Controparte_2
l'Italia: (…)”. pag. 4 di 23 Nello spiegato atto di gravame, il lavoratore appellante ha censurato la pronuncia impugnata sulla scorta di undici motivi, rubricati rispettivamente: “I DIFETTO DI SUDDIVISIONE DELLA SENTENZA IN CAPI”; “- II -SULL'ERRONEITÀ DEL RIGETTO DEL RICORSO PER PRESUNTA MANCATA PROVA DEL DANNO DIFFERENZIALE VIOLAZIONE DI LEGGE E/O OMESSA VALUTAZIONE DI FATTO DECISIVO”; “- II A - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DEL GIUDICE DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA VIOLAZIONE DI LEGGE E/O OMESSA VALUTAZIONE DI FATTO DECISIVO”; “- II B - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DEL GIUDICE DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE E RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA SPECIFICA VIOLAZIONE DI LEGGE E/O OMESSA VALUTAZIONE DI FATTO DECISIVO;
” “- II C - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DEL GIUDICE DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO MORALE ED ESISTENZIALE VIOLAZIONE DI LEGGE E/O OMESSA VALUTAZIONE DI FATTO DECISIVO”; “- III - DELLA ERRONEITA' E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPGUNATA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA erronea applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova, anche in ragione della errata ricostruzione del contenuto dell'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c. nei procedimenti per risarcimento del Danno Differenziale da incidente sul lavoro ex Art. 10 de d.P.R. n. 1124 del 1965 e ss. Mod.”; “- III A DELLA ERRONEITA' E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPGUNATA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA DI CUI ALL' OBBLIGO DI SICUREZZA”; “; - III B DELLA ERRONEITA' E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPGUNATA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA DELLA CONDIZIONE DI PERICOLO”; “- III C - DELLA ERRONEITA' E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPGUNATA ASSERITA SUSSISTENZA E VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA DI SPECIFICAZIONI TECNICHE MALFUNZIONAMENTO PEDANA”; “- IV - DELLA ERRONEITA' pag. 5 di 23 E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPGUNATA DELLE GRAVI OMISSIONI ISTRUTTORIE DEL GIUDICE DI PRIME CURE EDIFETTO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DE QUIBUS”; - “V - DELLA ERRONEITA' E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPGUNATA DELLA ERRONEITA' E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE SULL'AMMISSIBILITA' DEI CAPITOLATI DI PROVA”; “- VI - DELLA ERRONEITA' E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE SULL'AMMISSIBILITA' E DELLA ERRONEITA' E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA VALUTAZIONE IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI OLOGRAFE PRODOTTE IN ATTI.”; -“ VII - DELLA SBRIGATIVA ERRONEA CONFUSORIA CONSIDERAZIONE E LETTURA DELLE CIRCOSTANZE FATTUALI E DELLE PRODUZIONI DOCUMENTALI.”
ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, concludendo: “(…) pertanto, per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'appello, con il consequenziale ed integrale rigetto della domanda proposta dal lavoratore;
dichiarare in ogni caso che la convenuta CP_1 deve essere manlevata dal pagamento di qualsiasi somma che dovesse essere eventualmente accertata come dovuta al ricorrente da porre ad esclusivo carico della Compagnia Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi 23 Milano chiamata in causa e/o in ogni caso condannare la predetta società a rimborsare alla gli importi dei quali dovesse CP_1 essere ritenuta responsabile;
con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio”. La compagnia assicurativa terza chiamata, ritualmente costituitasi in giudizio, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame in quanto asseritamente redatto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 414 c.p.c. e, comunque, per manifesta infondatezza ex art. 348 ter c.p.c.; nel merito, in via principale, ha contestato la fondatezza dei motivi di appello ex adverso proposti sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure e, in via subordinata, ha ribadito quanto già dedotto in prime cure sui limiti di operatività della polizza assicurativa stipulata con la società allora convenuta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) Piaccia all'ecc.ma Corte pag. 6 di 23 d'Appello di Bologna, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così giudicare: In via pregiudiziale e preliminare
- dichiarare l'appello del sig. improcedibile ai sensi degli art.li Parte_1
348 ter, 348 bis c.p.c. e/o in relazione a qualsiasi altra norma in considerazione, pure, della tecnica redazionale utilizzata con ben 5 motivi di appello non pertinenti. Nel merito previa conferma integrale della sentenza appellata del Tribunale del lavoro di Piacenza, n. 426/2024, dep. il 13.2.2025, Presidente dr. Stefano Brusati,
- rigettare l'appello ed in ogni caso tutte domande formulate dal sig. Pt_1
nei confronti della perché infondate in fatto ed in
[...] Controparte_6 diritto,
- limitando, in subordine rigoroso, la condanna della conchiudente entro la responsabilità esclusiva di quest'ultima Assicurata e sull'unica base della polizza di Assicurazione n. 848A7635, quindi con esclusione della quota di CP_2 responsabilità accertanda in capo allo stesso ricorrente e detratto quanto dallo stesso già percepito e percependo sia da che dalla stessa resistente in forza CP_4 di accordi sindacali, sempre fermi i limiti di polizza e di legge, tra i quali quello di massimale (2 milioni di euro), eccettuata in ogni caso la franchigia di € 2.500,00. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado giudizio. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via del tutto preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Pt_1
per asserita violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. in quanta a fronte di
[...] un'attenta lettura dell'atto di gravame in parola risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione, sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434 c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 pag. 7 di 23 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Tali principi, benché dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in relazione alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche alla formulazione vigente della norma che di quella precedente mutua i tratti essenziali. Sempre in via preliminare, va altresì disattesa l'eccezione d'improcedibilità/inammissibilità dell'appello per sua asserita “manifesta infondatezza” ex art. 348 ter c.p.c., dovendosi rilevare, al riguardo, da un lato, che l'art. 348 ter cit. è stato abrogato dal D. Lgs. 1 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197 e, dall'altro lato, che, comunque, i motivi di impugnazione, benché non meritevoli di accoglimento per le ragioni appresso diffusamente illustrate, non appaiono, prima facie, manifestamente infondati, così come presupponeva la norma citata ai fini della declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. Quanto al merito della vertenza, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig.
non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso Parte_1 indicate. Per quanto concerne il primo motivo di gravame, rileva la Corte che la circostanza che la sentenza gravata non sia “stata stilata con una suddivisione in capi” non comporta alcuna nullità del provvedimento impugnato, trattandosi di prescrizione normativa priva di sanzione, essendo vigente nel nostro ordinamento il principio di tipicità delle nullità processuali, sancito dagli articoli 177 e 156 c.p.c., in base al quale un atto processuale è nullo solo nei casi esplicitamente previsti dalla legge. A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione del primo motivo di appello. pag. 8 di 23 Per quanto concerne i restanti motivi di gravame, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, appare opportuno ricostruire, innanzitutto, i principi regolatori della materia, così come risultanti dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto. Al riguardo, va osservato che secondo tradizionale e consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, anche di recente, Cass. 8.10.2018, n. 24742; Cass. 4.2.2016, n. 2209; Cass. 29.1.2013, n. 2038; Cass. 17.2.2009, n. 3788; Cass. 7.3.2006, n. 4840; Cass. 20.2.2006, n. 3650;), in tema di responsabilità ex art. 2087 cod.civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro nonché il nesso di causalità fra l'una e l'altro; solo ove tale prova venga fornita sorge la responsabilità a carico del datore di lavoro in relazione al suddetto danno, e il conseguente onere di provare l'avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti. Solo di recente la Suprema Corte ha chiarito il significato della locuzione, atecnica e piuttosto equivoca, “provare la nocività dell'ambiente di lavoro”; infatti Cass. 12.6.2015, n. 12241 ha statuito: “Allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell'obbligo altrui, che il creditore di sicurezza invoca, deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c..”. Quindi la Suprema Corte, pur conservando la locuzione “allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro”, in realtà sembra allinearsi a quelle pronunce (Cass. 26.6.2009, n. 15078; Cass. 13.8.2008, n. 21590;), le quali hanno già ritenuto che anche in riferimento all'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. trovi applicazione l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533;) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione ex art. 1218 cod. civ., secondo le quali il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve soltanto pag. 9 di 23 provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ciò alla luce sia del principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile dall'art. 2697 cod.civ., in virtù del quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo, costituito dall'adempimento, sia del principio di riferibilità o di vicinanza della prova, in forza del quale la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetta al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione). Lo conferma il richiamo che Cass. 12241/2015 cit. fa a Cass. S.U. 11.1.2008, n. 577, secondo cui, ai fini del riparto dell'onere probatorio, il danneggiato attore, quale creditore, deve limitarsi a provare il sinistro nella sua oggettività, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed il nesso causale tra i due elementi nonché ad allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (e non qualunque inadempimento), rimanendo a carico del presunto danneggiante (quale debitore) dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante). Di conseguenza, come ha statuito Cass. 21590/2008: “La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) (Cass. 25 maggio 2006 n. 12445), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ., sull'inadempimento delle obbligazioni (Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). La regola sovrana in tale materia, desumibile dall'art. 1218 cod. civ., è che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare tre elementi: la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione; a tale scopo egli può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto pag. 10 di 23 ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte successiva: ex plurimis Cass. 25 ottobre 2007 n. 22361, Cass. 19 aprile 2007 n. 9351, Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743). Nell'applicare tali fondamentali principi civilistici alle complesse obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro, in particolare alla distribuzione degli oneri probatori per la responsabilità del danno da infortunio sul lavoro, questa Corte ha ritenuto, ad es., in caso di infortunio provocato dall'uso di un macchinario, che il lavoratore deve provare il nesso causale tra uso del macchinario ed evento dannoso, restando gravato il datore di lavoro dell'onere di dimostrare di avere osservato le norme stabilite in relazione all'attività svolta, nonché di avere adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore (Cass. 1 ottobre 2003 n. 14645, Cass. 28 luglio 2004 n. 14270); analoga soluzione in caso, ad es., di caduta accidentale di operaio edile da palazzo in costruzione, dove nessuno sostiene che tocchi al lavoratore provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza nell'apprestamento delle opere provvisionali. La formulazione che si rinviene in alcune pronunce di questa Corte, secondo cui il lavoratore infortunato ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184, Cass. 11 aprile 2006 n. 8386, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445, Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, 19 luglio 2007 n. 16003) non appare conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite (e con l'applicazione coerente che ne ha fatto questa Sezione Lavoro nei casi sopra citati), e non può pertanto più essere seguita. Il principio sopra esposto non comporta l'affermazione di una responsabilità oggettiva ex art. 2087 cod. civ., nella stessa misura in cui l'allegazione del mancato pagamento di una somma di denaro non comporta una responsabilità oggettiva del debitore, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. La colpa del danneggiante è essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile…”. Analogamente Cass. 15078/2009 ha ulteriormente precisato, sempre con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2087 cod.civ., che “ai sensi dell'art. 1218 c.c., in linea con quanto affermato in generale nell'interpretazione di tale norma codicistica da Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533 nonché secondo quanto pag. 11 di 23 applicato nello specifico dalla giurisprudenza recente di questa sezione (cfr. Cass. 13 agosto 2008 n. 21590), grava sul lavoratore l'onere di dedurre e provare l'esistenza della obbligazione lavorativa, del danno e del nesso di causalità tra quest'ultimo e la prestazione mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e pertanto di avere adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misura per evitare il danno”. In definitiva il peculiare contributo fornito da Cass. 12241/2015 cit. è costituito dalla precisazione che l'inadempimento, che il lavoratore creditore ha l'onere di allegare, non può essere un inadempimento qualsiasi, ma deve essere un inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale, che egli ha l'onere di effettuare, deve potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 cod.civ.. Più di recente una pronuncia (Cass. 6.11.2019, n. 28516) – richiamando l'orientamento (Cass. 26.4.2017, n. 10319; Cass. 2.7.2014, n. 15082; Cass. 25.5,.2006, n. 12445;), secondo cui gli oneri a carico di ciascuna delle parti devono essere modulati a seconda che le misure di sicurezza siano espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante, in relazione a una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 cod.civ., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso grava sul lavoratore l'onere di allegare la violazione della misura di prevenzione nominata, in cui consiste, a suo dire, l'inadempimento del datore, mentre la prova liberatoria incombente sul datore consiste nel dimostrare l'inesistenza dei fatti allegati dal lavoratore;
nel secondo caso grava sul lavoratore l'onere di allegare la violazione dei canoni di diligenza, prudenza e perizia, in cui consiste la colpa generica, mentre la prova liberatoria incombente sul datore consiste nel provare di aver adottato comportamenti specifici, che, sebbene non individuati dalla legge, sono suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti – ha statuito che la nocività dell'ambiente di lavoro, che il lavoratore ha l'onere di allegare, consiste nei concreti fattori di pag. 12 di 23 rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa. Qualora la causa della mancata attuazione dell'obbligo di sicurezza rimanga ignota, il sistema della distribuzione degli oneri probatori, ponendo a carico del datore di lavoro danneggiante l'onere di provare (o l'adempimento o) che l'inadempimento sia dovuto a causa a lui non imputabile, prescrive che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico del debitore oggettivamente inadempiente danneggiante (Cass. 17.2.2014, n. 3612; Cass. 3.2.2011, n. 2559;) e, quindi, nel caso di danno astrattamente derivante dalla mancata attuazione dell'obbligo di sicurezza, a carico del datore di lavoro (Cass. 24.2.2006, n. 4184). In definitiva, alla luce di questi insegnamenti, può sinteticamente concludersi che: A) sul lavoratore infortunato, che agisce a tutela del diritto alla sicurezza ex art. 2087 cod.civ., grava l'onere:
1) di provare l'esistenza (a) del titolo contrattuale da cui scaturisce l'obbligo di sicurezza ex art. 2087 cod.civ.; (b) del danno subito, (c) del nesso causale tra lo svolgimento della prestazione e il danno, nonché
2) di allegare i fattori di rischio ai quali era esposto in ragione delle modalità della prestazione lavorativa e l'inadempimento del datore di lavoro astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, consistente nella violazione o della misura di prevenzione nominata o dei canoni dei canoni di diligenza, prudenza e perizia, in osservanza dei quali il datore è tenuto a salvaguardare l'integrità psico-fisica dei lavoratori B) sul datore di lavoro presunto danneggiante (e sui soggetti titolari di posizioni di garanzia) grava l'onere di dimostrare di aver adempiuto l'obbligo di sicurezza, o osservando le misure di prevenzione nominate o adottando comportamenti che, sebbene non specificati dalla legge, sono suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti, vale a dire che l'eventuale danno non è riconducibile al suo inadempimento, oppure che l'eventuale inadempimento non è stato eziologicamente rilevante nella produzione del danno o che le prestazioni in cui consisteva l'adempimento sono divenute impossibili per causa a lui non pag. 13 di 23 imputabile. Qualora la causa dell'inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato dal lavoratore danneggiato rimanga ignota, il datore di lavoro danneggiante non ha assolto gli oneri probatori a suo carico e quindi risponde del risarcimento di quel danno. Richiamati i principi regolatori della materia, rileva questa Corte che l'odierno appellante non ha correttamente adempiuto agli oneri assertivi e probatori su di lui gravanti. Questo aspetto è stato colto in maniera impeccabile dal Tribunale di Piacenza nella sentenza gravata che, sul punto, ha avuto modo di osservare: <<(…) Il proposto ricorso deve essere respinto. Il ricorrente, a fronte delle specifiche ed articolate contestazioni sia della convenuta che della chiamata in causa, aveva l'onere di allegare e fornire la prova dei fatti costitutivi della sua domanda risarcitoria proposta ex art. 2087 c.c., vale a dire aveva l'onere di allegare e provare le condizioni di pericolo sul luogo di lavoro con indicazione e prova dei fatti costituenti l'inadempimento datoriale al suo fondamentale obbligo di sicurezza inteso in senso ampio con indicazione di uno e più fattori di rischio per la sua integrità psico-fisica circostanziati in ragione della prestazione di lavoro svolta nonché il nesso causale tra detta situazione ed il danno psico-fisico subito (v., tra le tante, Cass. n. 13762/2024; Cass. n. 2317/2022). Detto onere di allegazione e prova non si ritiene adempiuto dalla difesa del ricorrente. In ricorso, in ordine alla dinamica dell'infortunio, si legge esclusivamente che (v. par. 2) il ricorrente era caduto rovinosamente a terra mentre stava caricando un camion "a causa del malfunzionamento della pedana (in nessun modo segnalato)". Si tratta di allegazione fattuale già di per sé del tutto generica atteso che non sono forniti alcuni ulteriori dettagli in ordine a detta pedana, al suo funzionamento ed al suo impiego, cosi come non sono fornite le benché minime specificazioni in ordine all'asserito malfunzionamento della stessa che, così come formulato, risulta essere affermazione sostanzialmente apodittica e, quindi, irrilevante. Né rileva la affermazione (v. par. 5 ricorso) che “il datore di lavoro ben sapeva pag. 14 di 23 che la pedana sulla quale aveva mandato a lavorare fosse mal funzionante" richiamando al riguardo le prodotte dichiarazioni scritte dei lavoratori presenti all'accaduto ( v. doc. 5 ricorso) Si tratta di dichiarazioni in sé non ammissibili non essendo dato capire come ed in che modo detta produzione sia conforme a quanto previsto dall'art. 257 bis c.p.c. In ogni caso, ulteriormente ed in subordine e per completezza, si tratta di dichiarazioni che anch'esse non consentono di colmare la carente allegazione fattuale sopra evidenziata atteso che anche tali dichiarazioni fanno riferimento ad un non meglio specificato malfunzionamento della pedana, senza in alcun modo specificare in che cosa consisteva detto "malfunzionamento", evidenziando che in una di detta dichiarazioni quella di si riferisce che “la pedana ha CP_7 ceduto" anche in questo caso senza alcuna specificazione anche solo sintetica- in ordine alle modalità di detto cedimento". Non solo ma detta carenza non si vede come possa essere in qualche modo sanata dalle istanze istruttorie articolate in ricorso dove "si fa riserva per l'indicazione di testi, da escutersi sul dedotto e deducendo ed a controprova di un eventuale capitolato avversario" con la ulteriore specificazione che “in via istruttoria si fa riserva di ogni istanza e richiesta rilevante ai fini probatori e da formularsi nei prefissandi termini di legge". E' vero che viene subito dopo fatta richiesta "di prove per testi sulle circostanze dedotte in narrativa di cui capitolati, premettendo ad ogni capitolato la locuzione "e forse vero che..". Si tratta, però, di istanza istruttoria non ammissibile e da respingere, attesa la sua assoluta genericità, richiamando al riguardo quanto sopra detto circa la carente allegazione in punto a ricostruzione dei fatti che hanno determinato l'infortunio sul lavoro in esame;
atteso che non vi è alcuna indicazione di testi;
atteso che addirittura detta richiesta viene fatta con la specificazione “senza con ciò volere invertire l'onere probatorio" che non tiene assolutamente conto dell'onere probatorio incombente a tale difesa come ricordato. Tale carenza di allegazione e prova risulta essere ancora più evidente alla luce di quanto dal ricorrente riferito in sede di accesso al Pronto Soccorso, nella immediatezza dei fatti, avendo riferito solo ed esclusivamente di una "caduta pag. 15 di 23 accidentale" da una non meglio specificata "ribalta" (v. all. 15 difesa ). CP_1
Detta carenza di allegazione e prova risulta essere ancora più evidente anche esaminando il contenuto della comunicazione 3/3/2022 (sottoscritta anche dal ricorrente) inviata alla società convenuta (v. all. 8 difesa ). CP_1
In detta comunicazione si parla della pedana che "improvvisamente ha ceduto ed è precipitata a terra facendo cadere rovinosamente dall'alto il nostro assistito". Si parla, quindi, di una circostanza (caduta a terra della pedana) che non si vede come ed in che modo possa dirsi corrispondente a quanto (del tutto genericamente) allegato in ricorso in ordine al malfunzionamento di detta pedana, a ciò aggiungendosi che in detta comunicazione si parla di improvviso cedimento (anch'esso non meglio specificato) di detta pedana senza il benché minimo riferito alle cause di detto cedimento e senza il benché minimo riferimento ad una preventiva conoscenza da parte di (delle ignote) cause di detto asserito CP_1 cedimento con caduta a terra di detta pedana. Neppure è dato comprendere come ed in che modo detta pedana poteva dirsi caduta a terra, con circostanza che neppure è dato comprendere come possa evincersi dal video prodotto come all. 14 dalla difesa del ricorrente, a ciò aggiungendosi la osservazione che neppure è dato sapere dal proposto ricorso quando detto video e stato "girato" e quali sono gli elementi sulla base dei quali poterlo ragionevolmente riferire alla pedana indicata in ricorso al par.
2. Detta carenza di allegazione e prova è ulteriormente supportata anche dalla circostanza che la precisa allegazione fattuale della società (v. pag. 5 CP_1 memoria di costituzione) con la quale è stato dedotto il corretto funzionamento della più volte citata pedana anche dopo l'infortunio del ricorrente del 25/7/2019 non risulta avere trovato alcuna contestazione nelle pure articolate note che la difesa del ricorrente ha depositato all'udienza del 9/11/2023. Né è dato ravvisare in atti ulteriori elementi sulla base dei quali integrare la carenza di allegazione e prova che contraddistingue la domanda di parte ricorrente. Certamente l' ha - per cosi dire- preso in carico l'infortunio in esame con il CP_4 riconoscimento di una invalidità pari al 34% e della indennità e della rendita annua meglio specificate in ricorso. Non è, però, dato comprendere sulla base di quali ragioni la difesa di parte pag. 16 di 23 ricorrente possa affermare (v. pag. 13 ricorso, se non si e inteso male) che il diritto azionato è già sussistente in punto a c.d. an "in virtu' del preventivo acclaramento da parte dell' rimanendo solo da valutare per mezzo del presente CP_4 procedimento l'ammontare della prestazione dovuta (quantum).". Ugualmente del tutto generico risulta essere (se non si è male inteso) il riferimento alla azione di regresso a ciò aggiungendosi la osservazione che neppure è CP_4 dato sapere se e quando detta azione di regresso sia stata effettivamente esercitata ed, in caso affermativo, con quali esiti. Ugualmente non è dato comprendere come ( v. note difesa ricorrente depositate all'udienza del 9/11/2023) si possa affermare (sempre se non si è male inteso) che nel presente giudizio "non si discute della dinamica fattuale" e ciò proprio alla luce non solo delle generiche allegazioni e prove articolate dalla difesa del ricorrente e sopra evidenziate ma anche, ulteriormente, alla luce delle radicali contestazioni articolate dalla difesa della società e dalla difesa della CP_1 società proprio e primariamente in ordine alla "dinamica fattuale" CP_2 dell'infortunio di cui il ricorrente è rimasto vittima. Proprio detta genericità rende irrilevante quanto allegato in ricorso in ordine alla circostanza che la società datrice di lavoro "non ha mai fatto corsi di sicurezza al signor , a ciò aggiungendosi che neppure è dato capire la correlazione tra Pt_2 detta solo asserita omissione e la del tutto generica dinamica fattuale affermata in ricorso al par.
2. Non solo ma ulteriormente detta generica allegazione trova smentita nel contenuto della "scheda analitica inchiesta infortunio" redatta dalla Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza Dipartimento di Sanita Pubblica- Area di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, da cui risulta positivamente riscontrata l'attività di "formazione" ed" informazione". Che poi ( v. sempre note della difesa ricorrente depositate alla udienza del 9/11/2023) il datore di lavoro non abbia mai fatto “imbragare" il ricorrente è affermazione del tutto tardiva (nulla al riguardo essendo allegato in ricorso) e del tutto generica non essendo dato anche qui capire la correlazione tra tale (tardiva) allegazione e la del tutto generica dinamica fattuale affermata al par. 2 ricorso. "Le foto e video della diversa pedana oggetto del sinistro de quo nella circostanza del sinistro (doc. 16)" prodotte dalla difesa del ricorrente alla predetta udienza pag. 17 di 23 del 9/11/2023 non sono ammissibili stante la loro tardività non essendo dato capire né le ragioni oggettivamente ostative alla loro tempestiva produzione unitamente al ricorso né la correlazione tra dette produzioni ed il doc. 7 difesa
( fattura intervento manutenzione). CP_1
Né è data comprendere come elementi confermativi dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente si possano desumere dall'unica prova orale ammessa su richiesta dalla difesa a conferma della CP_2 ricostruzione dei fatti come operata da detta difesa nella memoria di costituzione in giudizio e sopra richiamata. Detta ricostruzione è stata pienamente confermata dal teste escusso
[...]
che, su incarico della societa a sua volta incaricat da , ha Tes_1 Pt_3 CP_2 svolto un accertamento in merito alle cause che hanno dato luogo all'infortunio del ricorrente avvenuto in data 25/7/2019. Si tratta di una ricostruzione che, in sé esaminata, pare confermare che l'infortunio in esame è addebitabile ad una condotta anomala ed improvvisa del ricorrente. Si tratta, ulteriormente, di una ricostruzione sostanzialmente irrilevante perché effettuata (incontestatamente e come riconosciuto dallo stesso teste) su circostanze non apprese direttamente ma allo stesso riferite da , che allo Parte_4 stesso si è presentata come preposto. Non solo ma neppure è dato comprendere dalle dichiarazioni del teste escusso come, a sua volta, tale preposto abbia appreso le circostanze fattuali afferenti la dinamica dell'infortunio subito dal ricorrente, neppure emergendo dalle dichiarazioni del teste la presenza o meno di detto preposto sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio di cui è causa. Si può, quindi, parlare di una ricostruzione sostanzialmente ipotetica stante il carattere doppiamente de relato delle dichiarazioni del teste, fondata su elementi sostanzialmente ignoti e non meglio riscontrati in causa, con la conseguenza che non si vede come possa essere utilizzata, da un lato, per affermare la responsabilità esclusiva del ricorrente nella causazione dell'infortunio di cui è rimasto vittima e, contemporaneamente dall'altro lato, per affermare la responsabilità (esclusiva o concorrente) della società datrice di lavoro nella causazione di detto infortunio, cosi per cosi dire "sanando" la carenza di pag. 18 di 23 allegazione e prova da parte della difesa del ricorrente sopra evidenziata. Dette considerazioni consentono altresì di ritenere irrilevante la controprova sul punto che (sempre se non si è male inteso) è stata richiesta dalla difesa del ricorrente con le note difensive depositate alla udienza del 9/11/2023 (v. punto in cui si chiede la escussione dei testi ivi indicati non solo a controprova della produzione doc. 7 difesa ma anche "sulle nuove circostanze di cui alla CP_1 mem. ". CP_2
Né in atti si ravvisano ulteriori elementi di prova tali da riscontrare positivamente gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria del ricorrente, evidenziando al riguardo che neppure è dato sapere se, pur a fronte di un infortunio sul lavoro con gravi conseguenze per l'infortunato, siano state avviate indagini da parte dei vari organi competenti per appurare la dinamica fattuale che ha determinato tale infortunio. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un'attenta e meditata disamina degli atti e dei documenti di causa, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). L'allora ricorrente, peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni svolte dal Giudice a quo nella sentenza gravata, essendosi sostanzialmente limitato a veicolare in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni già svolte nel giudizio di prime cure. Tali prospettazioni, però, risultano già compiutamente esaminate e disattese dal Tribunale di Piacenza nella sentenza gravata. A conforto di queste conclusioni si richiama Corte di Cassazione - sentenza 10 maggio 2018, n. 11336, che ha confermato una sentenza del 5.3.2013 della Corte di appello di Torino, pronunciata in un caso per molti aspetti analoghi a quello qui in esame. Nella parte motiva di tale sentenza di legittimità, il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte viene così descritto: “[…] 1. Con sentenza del 5.3.2013, la Corte di appello di Torino respingeva il gravame proposto da avverso la decisione Pt_5 di primo grado che aveva rigettato, per ritenuta mancanza di prova circa le pag. 19 di 23 modalità dell'infortunio sul lavoro, il ricorso proposto dal predetto, inteso ad ottenere la condanna della datrice di lavoro, al risarcimento dei Parte_6 danni conseguenti all'infortunio sul lavoro occorsogli il 26.1.2006 mentre svolgeva la propria attività lavorativa presso il reparto di macellazione dello stabilimento.
2. Riteneva il giudice del gravame che, sulla base dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio incombenti rispettivamente sul lavoratore e sul datore di lavoro, il ricorrente non aveva assolto il proprio, non solo per non avere allegato nel ricorso introduttivo le circostanze utili per l'individuazione di una condotta rilevante sotto il profilo della causazione dell'evento lesivo, ma per avere altresì reso una versione dell'accaduto non solo inconsistente sotto il profilo dei requisiti della specificità e della determinatezza, ma anche in assoluto ed irrimediabile contrasto con altri atti e documenti provenienti dal lavoratore medesimo.
3. Pacifica l'assenza di testimoni, la Corte rilevava che anche la prova del legame causale con la malattia conseguitane era mancata in rapporto alla succinta descrizione dell'infortunio contenuta nel ricorso e che tale descrizione dei fatti risultava in insanabile contrasto con quella contenuta nella richiesta di convocazione per il tentativo di conciliazione, ove si faceva riferimento alla mancata osservanza da parte del datore delle norme sulla sicurezza del lavoro con riguardo all'utilizzo di una spiumatrice sprovvista di apposita maniglia di presa del pannello laterale, versione questa anche difforme, nel suo contenuto, da quella contenuta nella relazione del medico legale che aveva riguardo allo spostamento di un tavolo di grande peso all'interno di una cella frigorifera. Quest'ultima peraltro era indicativa di fatti del tutto nuovi rispetto all'anamnesi effettuata il 26.1.2006 dai sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Spirito di Bra il cui referto parlava esclusivamente di un trauma dorsale e di ipotermia, nonché dal tenore di certificato , che diagnosticava contusione sacrale riportata mentre CP_4
l'infortunato puliva il locale magazzino con idropulitrice, ed in parte difforme anche da ulteriore descrizione del sinistro fornita dall'interessato il 9.5.2006. Non poteva, pertanto, secondo il giudice del gravame, l'infortunato dolersi del fatto che il primo giudice avesse ritenuto non raggiunta la prova della dinamica dell'incidente e del suo legame causale con le lesioni, tenuto conto dell'intervento pag. 20 di 23 dei testi escussi solo successivamente all'accadimento.
4. Tali considerazioni dovevano, poi, ritenersi assorbenti rispetto alla valutazione circa la mancata adozione da parte del datore delle cautele antinfortunistiche, con la conseguenza che quest'ultimo doveva essere mandato assolto dalla responsabilità ex art. 2087 c.c.
5. Di tale decisione domanda la cassazione l affidando l'impugnazione a Pt_7 due motivi, cui resiste, con controricorso, l' La Controparte_8 [...]
è rimasta intimata. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai CP_9 sensi dell'art. 378 c.p.c. […]”. Ebbene, così descritta la decisione sottoposta al proprio vaglio, la Suprema Corte di Cassazione ne ha confermato le correttezza con la sentenza 10 maggio 2018, n. 11336 cit., osservando al riguardo che: “(…) i fatti decritti in ricorso sono stati ritenuti connotati da assoluta genericità e non provati stante l'assenza di testimoni e la decisione si fonda su una corretta applicazione delle regole di riparto dell'onere della prova in tema di infortunio sul lavoro, secondo cui il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore;
viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l'assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione, (cfr., da ultimo, Cass. 26.4.2017 n. 10319 e, precedentemente, tra le tante, Cass. 26.6.2009 n. 15078, Cass. 13.8.2008 n. 21590, Cass. 19.7.2007 n. 160039). (…)”. In particolare, anche nel caso in esame, al pari della fattispecie esaminata, prima, dalla Corte di Appello di Torino e, poi, dalla Suprema Corte nella sentenza citata, pag. 21 di 23 il sig. , non ha assolto agli oneri assertivi e probatori su di lui Parte_1 gravanti “non solo per non avere allegato nel ricorso introduttivo le circostanze utili per l'individuazione di una condotta rilevante sotto il profilo della causazione dell'evento lesivo, ma per avere altresì reso una versione dell'accaduto non solo inconsistente sotto il profilo dei requisiti della specificità e della determinatezza, ma anche in assoluto ed irrimediabile contrasto con altri atti e documenti provenienti dal lavoratore medesimo”. Né appare rilevante in senso contrario alle suesposte considerazioni, l'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 26021/2025, citata dall'odierno appellante a sostegno delle sue ragioni nel corso dell'odierno udienza, essendo relativa a fattispecie concreta ben diversa da quella qui in esame, in cui il lavoratore infortunato aveva descritto in maniera molto più precisa del sig. il Parte_1 sinistro in cui era rimasto coinvolto, offrendo una versione dei fatti non contraddetta dalle risultanze documentali in atti. Per tutti questi motivi, da considerarsi quale ragione più liquida di decisione (da intendersi come soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. - cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014), l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1 gravata, integrata nella propria motivazione nei termini di cui sopra. Le spese del grado possono essere integralmente compensate fra le parti “avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018” (cfr. in terminis, Cass. n. 9901/2025). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
pag. 22 di 23 1) rigetta l'appello proposto dal sig. , con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
2) compensa integralmente fra le parti in causa le spese del grado;
3) dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 18.12.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 23 di 23