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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/05/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 899/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di RA in composizione collegiale composto dai NOi magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 899/2025 R.G. promosso con ricorso in data 11 aprile 2025 da parte di:
nato a [...] il [...], C.F.: , residente in CP_1 C.F._1
Copparo (Fe), Via Gioacchino Rossini n. 24, rappresentato ed assistito dall'Avv. Debora Formica del
Foro di RA (C.F. ), presso il cui studio ha eletto domicilio, sito a Copparo C.F._2
(Fe), Via D. Alighieri n. 1/C, con dichiarazione del procuratore di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di Fax 0532-871453 nonché al seguente indirizzo PE
, giusto mandato in atti Email_1
e nata a [...] il [...], C.F.: , residente in CP_2 C.F._3
Copparo (Fe), Via Gioacchino Rossini n. 24, rappresentata ed assistita dall'Avv. Francesca Zecchi del Foro di RA (C.F. ), presso il cui studio ha eletto domicilio, sito in C.F._4
RA, Via Borgo Dei Leoni n. 16, con dichiarazione del procuratore di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di Fax 0532-216069 nonché al seguente indirizzo PE
, giusto mandato in atti Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi saranno autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto;
3) AFFIDAMENTO FIGLI
MINORI i figli minori e , vengono affidati ad entrambi i genitori - che ne PE ER cureranno congiuntamente il mantenimento, l'educazione e l'istruzione - con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in Copparo (Fe), Via Gioacchino Rossini n.24. CP_2
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla religione verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 4) DIMORA
PREVALENTE DEI MINORI La NOa assieme ai due figli, continuerà a risiedere CP_2
nella casa coniugale, che le verrà assegnata, ove i figli manterranno la residenza anagrafica e costituirà
l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore. Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli minori a trasferirsi o meno. La NOa continuando a risiedere e a vivere nella casa CP_2
coniugale, si farà carico di volturare tutte le utenze a suo nome e tutti i costi rimarranno a suo carico.
La NOa si farà altresì carico delle spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, mentre CP_2
le spese di manutenzione straordinaria, che dovessero rendersi necessarie fino alla vendita, saranno suddivise tra i coniugi nella misura di metà ciascuno. Il sig. , invece, il I° aprile del CP_1
corrente anno, lascerà la casa coniugale e si trasferirà in Copparo (Fe), alla Via Pisacane n.27/A, in un immobile condotto in locazione con canone mensile di euro 470,00# (Doc.13), ove trasferirà la propria residenza, domicilio, dimora entro la data del 30/04/2025. Naturalmente sempre entro tale data il NO asporterà dalla casa coniugale, i propri effetti personali. I mobili, le CP_1
suppellettili e gli elettrodomestici che arredano la casa coniugale, resteranno assegnati alla NOa
e saranno oggetto di divisione al momento della vendita dell'immobile, con accordo da CP_2
sottoscriversi tra gli stessi. Per quanto concerne la casa coniugale, i coniugi e CP_1 CP_2
[...
, hanno deciso di comune accordo di porla in vendita, al prezzo di euro 180.000,00
2 (centottantamila//00), con l'intesa che se entro 6 (sei) mesi dalla messa in vendita, da farsi al momento della sottoscrizione dell'accordo patrimoniale di separazione, l'immobile non dovesse essere compravenduto a quel prezzo, gli stessi si impegnano a ribassarlo ad euro 160.000,00# e/o ad un prezzo eventualmente inferiore che nel tempo dovesse risultare comunque consono. Sino al momento della vendita, i coniugi continueranno a pagare il giorno 15 (quindici) di ogni mese di riferimento, le rate del mutuo, di euro 608,33#, così come hanno fatto sino ad ora, in ragione del 50% ciascuno, versando entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese di riferimento la propria quota di spettanza (euro
304,16#) sul conto cointestato N.2412633, acceso presso la , Filiale di Copparo (Fe), CP_3 che rimarrà acceso per tale incombente sino alla vendita dell'immobile e alla conseguente estinzione del mutuo. Se alla data della stipula il prezzo ricavato non fosse sufficiente a coprire il residuo mutuo,
l'eccedenza verrà pagata dai coniugi e in ragione del 50% ciascuno. CP_1 CP_2
Qualora, invece, alla data della stipula, il prezzo ricavato fosse superiore al residuo mutuo,
l'eccedenza verrà suddivisa al 50% tra gli stessi coniugi, ad eccezione di euro 10.000,00#, che dovrà essere trattenuta in più dal NO , in quanto inizialmente anticipata in nome e per CP_1 conto della moglie per l'acquisto della suindicata casa coniugale. I Sigg.ri CP_2 Parte_1
danno pertanto atto, una volta portato in esecuzione l'impegno di cui al punto 4), di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro in riferimento agli obblighi sopradescritti. 5) DIRITTO DI VISITA DEL
PADRE NEI CONFRONTI DEI FIGLI MINORI il NO , avrà la facoltà di tenere CP_1
con sé i figli minori e , fino al compimento della maggior età, dopodiché i figli PE ER
decideranno in via autonoma le modalità di frequentazione di entrambi i genitori, in accordo con essi,
A. a fine settimana alternati, I-nel periodo scolastico dal venerdì dall'uscita da scuola alle ore 14:00, sino alle ore 21:30 della domenica successiva, ora in cui il padre li riaccompagnerà presso la residenza della madre;
II-nel periodo estivo dal venerdì dalle ore 13:00, sino alle ore 21:30 della domenica successiva, ora in cui il padre li riaccompagnerà presso la residenza della madre. B. visite infrasettimanali, I- durante il periodo scolastico, * quest'ultimo potrà tenerli con sé il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina all'entrata di scuola;
- durante il periodo estivo * quest'ultimo potrà tenerli con sé il mercoledì dalle ore 09:30, sino al giovedì mattina alle ore 09:30, con l'impegno di riaccompagnarli a casa della madre. Resta inteso che potranno essere concordate anche ulteriori visite e frequentazioni, del padre con i figli minori e , allorché i PE ER
medesimi lo desiderino, nel rispetto degli impegni scolastici o di altro genere dei minori e previo accordo con la madre. Inoltre, i genitori si impegnano a collaborare affinché i figli partecipino agli allenamenti e/o a qualsivoglia attività sportiva e ricreativa di loro interesse, anche accompagnandoli dalla residenza della madre a quella del padre e viceversa, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e personali. Se il padre per impegni lavorativi e/o personali dovesse essere impossibilitato a tenere i ragazzi nei giorni di sua spettanza o ritardare rispetto agli orari concordati, lo stesso si
3 impegna ad informare tempestivamente l'altro genitore. Le eventuali giornate perse verranno recuperate compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali di entrambi i genitori e nel rispetto delle esigenze dei ragazzi. Ferie estive, ciascun coniuge potrà tenere con sé i figli minori, per un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordare previamente con l'altro coniuge entro e non oltre il mese di aprile di ogni anno, qualora ciò sia possibile in base alle esigenze lavorative di entrambi i coniugi;
resta inteso che ad esclusione dei periodi di vacanza i genitori continueranno a rispettare la disciplina delle visite come sopra indicata, fatto salvo i periodo in cui i ragazzi andranno in vacanza in autonomia, previo consenso di entrambe i genitori;
vacanze natalizie, ciascun coniuge trascorrerà ad anni alterni, con i figli e , i seguenti periodi: 24/12-30/12 oppure PE ER
31/12-6/1; vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà, con i figli ed , sino a 3 PE ER
(tre) giorni anche non consecutivi, alternando di anno in anno (il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); così dicasi per ogni altra festività, ferma restando l'alternanza annuale, con equa e paritaria suddivisione del periodo. La restante parte del periodo estivo i minori la trascorrerà con ciascun genitore come da calendario indicato, salvo che i genitori congiuntamente e nell'esclusivo interesse dei minori decidano diversamente. Altre festività e compleanni: I minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno dei minori verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei figli con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; 6) ASSEGNO DI MANTENIMENTO
PER I FIGLI MINORI il NO , verserà mensilmente alla NOa quale CP_1 CP_2 contributo per il mantenimento dei figli minori ed , la somma di € 500,00 PE ER
(cinquecento//00) (euro 250,00# per ciascun figlio), rivalutabile, annualmente, secondo gli indici
ISTAT; detto versamento, dovrà avvenire il giorno 15 (quindici) di ogni mese di riferimento a partire dal momento in cui il NO lascerà la casa coniugale e dovrà essere effettuato a mezzo bonifico CP_1
bancario direttamente sul conto corrente intestato alla NOa che avrà cura di comunicare CP_2
al NO il proprio IBAN. Nel mantenimento mensile è ricompresa la paghetta settimanale da CP_1
consegnare ai figli nella misura massima mensile di euro 200,00# per entrambi i ragazzi;
eventuali ulteriori importi rispetto a detta cifra, previo accordo, saranno sostenuti nella misura del 50% da ciascuno dei genitori. Sono altresì comprese le ricariche telefoniche a favore dei due figli e PE
. L'abbigliamento è compreso nel mantenimento, ma sino alla concorrenza di euro ER
600,00# annuali a favore di ciascun figlio;
se, infatti, dovesse essere necessario effettuare acquisti di vestiario/calzature oltre detta soglia, previo accordo e da documentare, la differenza sarà ripartita in ragione del 50% tra i due genitori. Il costo mensile della WiFi rimarrà a carico della NOa , CP_2
mentre i costi di accesso alle diverse piattaforme (Amazon Prime, Netflix) saranno a carico del NO
7) ASSEGNO UNICO l'assegno unico dei figli, su accordo dei coniugi, continuerà ad essere CP_1
4 percepito interamente dalla NOa A cadenza annuale il NO collaborerà nella CP_2 CP_1 pratica di concessione/erogazione dell'assegno unico alla NOa , fornendo, entro 5 giorni CP_2
dalla richiesta, la documentazione necessaria e sottoscriverà, quando richiesto, i documenti utili all'espletamento della pratica. 8) SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI MINORI ciascun coniuge, secondo quanto stabilito dal protocollo per le spese straordinarie, elaborato dall'intestato
Tribunale, contribuirà al pagamento, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che a titolo esemplificativo si indicano come segue: in particolare, le spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Le spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico o scuolabus;
Le spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria. Le spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) attività sportive ludiche ed artistiche sino al tetto massimo complessivo di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Qualora dovesse continuare nella pratica PE
del nuoto agonistico che già pratica da molti anni, tutte le spese necessarie, quali sono a mero titolo esemplificativo, quota annuale di iscrizione, acquisto costumi da gara, spese di trasferta etc… saranno sostenute dai genitori nella misura di metà ciascuno, senza preventivo accordo, da documentare, sino al limite di euro 1.000,00# ciascuno;
le ulteriori spese per il nuoto agonistico saranno da concordare previamente nella misura del 50% tra i genitori. L'acquisto delle scarpe da calcio per il figlio
, senza preventivo accordo, da documentare, sarà da suddividere a metà tra i due genitori. ER
Le spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) Campi estivi;
b) Corsi di lingua;
c) Vacanze studio in Italia e all'estero;
d) Vacanze senza genitori;
e) Spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); f)
Acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5 g) Costi per la festa del diciottesimo compleanno. In caso di disaccordo tra i genitori su tali voci di spesa, quello dei due che vorrà comunque sostenerla, se ne accollerà in via esclusiva ed integrale il relativo costo. Le spese per acquisto telefono e tablet pc per i figli verranno suddivise al 50%, previo accordo e da documentare. I genitori alla fine di ogni mese dovranno comunicarsi reciprocamente le spese sostenute personalmente o tramite e-mail o altro mezzo equipollente, con allegazione della relativa documentazione, al fine di conformare le rispettive posizioni. Il rimborso del 50% delle spese sostenute da un genitore dovrà essere effettuato dall'altro entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo con rilascio di relativa quietanza. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di 10 (dieci) giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
9) AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEL CANE Il cane di famiglia di nome OC continuerà a vivere con la NOa e i due figli. Nei fine settimana in cui i figli, e/o CP_2 PE
, si recheranno dal padre, il cane OC andrà con loro presso il padre. Nel periodo delle ER
vacanze natalizie, pasquali ed estive e altre festività, il cane continuerà a stare insieme ai ragazzi quando andranno dal padre per trascorrere detti periodi. I coniugi alimenteranno il cane con spese a proprio carico nei periodi in cui sarà presso ciascuno di loro. Tutte le spese veterinarie, comprese le vaccinazioni di routine, queste ultime senza preventivo accordo così come, senza preventivo accordo,
i costi dei medicinali prescritti dal veterinario per la cura del cane, saranno a carico dei NOi CP_1
e nella misura del 50% ciascuno. Sarà invece necessario il preventivo accordo per eventuali CP_2
indagini diagnostiche veterinarie e/o operazioni chirurgiche veterinarie i cui costi saranno da dividersi a metà. 10) CONSENSO RINNOVO RILASCIO PASSAPORTO i coniugi presteranno il reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, nonché per il rilascio/rinnovo del passaporto individuale dei minori o di altro documento valido per l'espatrio. 11) MANTENIMENTO CONIUGI i coniugi, dichiarandosi pienamente autosufficienti, provvederanno ciascuno al proprio sostentamento in relazione alle proprie capacità, impegnandosi sulla scorta delle attuali condizioni economiche e patrimoniali a nulla richiedere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
12) ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE
PATRIMONIALE con la sottoscrizione del presente atto, i coniugi - si obbligano a CP_1 CP_2
suddividere entro e non oltre la data del 15/04/2025, la somma di euro 24.756,50#, presente sul conto corrente cointestato N.2412633, alla data del 20/03/2025, nel seguente modo: - quanto alla somma di euro 12.000,00# (euro 6.000,00 per ogni figlio) verrà versata su libretti intestati ai figli e PE
, che i genitori avranno cura di aprire in loro favore a firme congiunte: - quanto alla somma ER
di euro 3.500,00#, verrà restituita al NO , in quanto trattasi di un contributo versato CP_1
dai propri genitori per cure odontoiatriche;
- quanto alla residua somma di euro 9.256,50#, verrà suddivisa tra i coniugi , in ragione del 50% ciascuno (euro 4.628,25# a testa); Il NO Parte_1
6 continuerà ad utilizzare l'auto aziendale Toyota Corolla;
mentre l'auto modello CP_1
Mercedes classe A, targata GA855GB (Doc.14), di proprietà esclusiva della NOa CP_2
resterà in proprietà ed uso alla stessa con costi a proprio carico. 13) Le spese legali del presente atto e dell'intero procedimento di separazione, verranno interamente compensate tra i coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 15 maggio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il CP_1
23/01/1979, e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a CP_2
Copparo il 29 luglio 2006 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Copparo: Atto
n. 18 Parte II Serie A – Anno 2006).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
7 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Copparo, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in RA il giorno 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di RA in composizione collegiale composto dai NOi magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 899/2025 R.G. promosso con ricorso in data 11 aprile 2025 da parte di:
nato a [...] il [...], C.F.: , residente in CP_1 C.F._1
Copparo (Fe), Via Gioacchino Rossini n. 24, rappresentato ed assistito dall'Avv. Debora Formica del
Foro di RA (C.F. ), presso il cui studio ha eletto domicilio, sito a Copparo C.F._2
(Fe), Via D. Alighieri n. 1/C, con dichiarazione del procuratore di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di Fax 0532-871453 nonché al seguente indirizzo PE
, giusto mandato in atti Email_1
e nata a [...] il [...], C.F.: , residente in CP_2 C.F._3
Copparo (Fe), Via Gioacchino Rossini n. 24, rappresentata ed assistita dall'Avv. Francesca Zecchi del Foro di RA (C.F. ), presso il cui studio ha eletto domicilio, sito in C.F._4
RA, Via Borgo Dei Leoni n. 16, con dichiarazione del procuratore di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di Fax 0532-216069 nonché al seguente indirizzo PE
, giusto mandato in atti Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi saranno autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto;
3) AFFIDAMENTO FIGLI
MINORI i figli minori e , vengono affidati ad entrambi i genitori - che ne PE ER cureranno congiuntamente il mantenimento, l'educazione e l'istruzione - con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in Copparo (Fe), Via Gioacchino Rossini n.24. CP_2
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla religione verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 4) DIMORA
PREVALENTE DEI MINORI La NOa assieme ai due figli, continuerà a risiedere CP_2
nella casa coniugale, che le verrà assegnata, ove i figli manterranno la residenza anagrafica e costituirà
l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore. Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli minori a trasferirsi o meno. La NOa continuando a risiedere e a vivere nella casa CP_2
coniugale, si farà carico di volturare tutte le utenze a suo nome e tutti i costi rimarranno a suo carico.
La NOa si farà altresì carico delle spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, mentre CP_2
le spese di manutenzione straordinaria, che dovessero rendersi necessarie fino alla vendita, saranno suddivise tra i coniugi nella misura di metà ciascuno. Il sig. , invece, il I° aprile del CP_1
corrente anno, lascerà la casa coniugale e si trasferirà in Copparo (Fe), alla Via Pisacane n.27/A, in un immobile condotto in locazione con canone mensile di euro 470,00# (Doc.13), ove trasferirà la propria residenza, domicilio, dimora entro la data del 30/04/2025. Naturalmente sempre entro tale data il NO asporterà dalla casa coniugale, i propri effetti personali. I mobili, le CP_1
suppellettili e gli elettrodomestici che arredano la casa coniugale, resteranno assegnati alla NOa
e saranno oggetto di divisione al momento della vendita dell'immobile, con accordo da CP_2
sottoscriversi tra gli stessi. Per quanto concerne la casa coniugale, i coniugi e CP_1 CP_2
[...
, hanno deciso di comune accordo di porla in vendita, al prezzo di euro 180.000,00
2 (centottantamila//00), con l'intesa che se entro 6 (sei) mesi dalla messa in vendita, da farsi al momento della sottoscrizione dell'accordo patrimoniale di separazione, l'immobile non dovesse essere compravenduto a quel prezzo, gli stessi si impegnano a ribassarlo ad euro 160.000,00# e/o ad un prezzo eventualmente inferiore che nel tempo dovesse risultare comunque consono. Sino al momento della vendita, i coniugi continueranno a pagare il giorno 15 (quindici) di ogni mese di riferimento, le rate del mutuo, di euro 608,33#, così come hanno fatto sino ad ora, in ragione del 50% ciascuno, versando entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese di riferimento la propria quota di spettanza (euro
304,16#) sul conto cointestato N.2412633, acceso presso la , Filiale di Copparo (Fe), CP_3 che rimarrà acceso per tale incombente sino alla vendita dell'immobile e alla conseguente estinzione del mutuo. Se alla data della stipula il prezzo ricavato non fosse sufficiente a coprire il residuo mutuo,
l'eccedenza verrà pagata dai coniugi e in ragione del 50% ciascuno. CP_1 CP_2
Qualora, invece, alla data della stipula, il prezzo ricavato fosse superiore al residuo mutuo,
l'eccedenza verrà suddivisa al 50% tra gli stessi coniugi, ad eccezione di euro 10.000,00#, che dovrà essere trattenuta in più dal NO , in quanto inizialmente anticipata in nome e per CP_1 conto della moglie per l'acquisto della suindicata casa coniugale. I Sigg.ri CP_2 Parte_1
danno pertanto atto, una volta portato in esecuzione l'impegno di cui al punto 4), di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro in riferimento agli obblighi sopradescritti. 5) DIRITTO DI VISITA DEL
PADRE NEI CONFRONTI DEI FIGLI MINORI il NO , avrà la facoltà di tenere CP_1
con sé i figli minori e , fino al compimento della maggior età, dopodiché i figli PE ER
decideranno in via autonoma le modalità di frequentazione di entrambi i genitori, in accordo con essi,
A. a fine settimana alternati, I-nel periodo scolastico dal venerdì dall'uscita da scuola alle ore 14:00, sino alle ore 21:30 della domenica successiva, ora in cui il padre li riaccompagnerà presso la residenza della madre;
II-nel periodo estivo dal venerdì dalle ore 13:00, sino alle ore 21:30 della domenica successiva, ora in cui il padre li riaccompagnerà presso la residenza della madre. B. visite infrasettimanali, I- durante il periodo scolastico, * quest'ultimo potrà tenerli con sé il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina all'entrata di scuola;
- durante il periodo estivo * quest'ultimo potrà tenerli con sé il mercoledì dalle ore 09:30, sino al giovedì mattina alle ore 09:30, con l'impegno di riaccompagnarli a casa della madre. Resta inteso che potranno essere concordate anche ulteriori visite e frequentazioni, del padre con i figli minori e , allorché i PE ER
medesimi lo desiderino, nel rispetto degli impegni scolastici o di altro genere dei minori e previo accordo con la madre. Inoltre, i genitori si impegnano a collaborare affinché i figli partecipino agli allenamenti e/o a qualsivoglia attività sportiva e ricreativa di loro interesse, anche accompagnandoli dalla residenza della madre a quella del padre e viceversa, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e personali. Se il padre per impegni lavorativi e/o personali dovesse essere impossibilitato a tenere i ragazzi nei giorni di sua spettanza o ritardare rispetto agli orari concordati, lo stesso si
3 impegna ad informare tempestivamente l'altro genitore. Le eventuali giornate perse verranno recuperate compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali di entrambi i genitori e nel rispetto delle esigenze dei ragazzi. Ferie estive, ciascun coniuge potrà tenere con sé i figli minori, per un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordare previamente con l'altro coniuge entro e non oltre il mese di aprile di ogni anno, qualora ciò sia possibile in base alle esigenze lavorative di entrambi i coniugi;
resta inteso che ad esclusione dei periodi di vacanza i genitori continueranno a rispettare la disciplina delle visite come sopra indicata, fatto salvo i periodo in cui i ragazzi andranno in vacanza in autonomia, previo consenso di entrambe i genitori;
vacanze natalizie, ciascun coniuge trascorrerà ad anni alterni, con i figli e , i seguenti periodi: 24/12-30/12 oppure PE ER
31/12-6/1; vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà, con i figli ed , sino a 3 PE ER
(tre) giorni anche non consecutivi, alternando di anno in anno (il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); così dicasi per ogni altra festività, ferma restando l'alternanza annuale, con equa e paritaria suddivisione del periodo. La restante parte del periodo estivo i minori la trascorrerà con ciascun genitore come da calendario indicato, salvo che i genitori congiuntamente e nell'esclusivo interesse dei minori decidano diversamente. Altre festività e compleanni: I minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno dei minori verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei figli con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; 6) ASSEGNO DI MANTENIMENTO
PER I FIGLI MINORI il NO , verserà mensilmente alla NOa quale CP_1 CP_2 contributo per il mantenimento dei figli minori ed , la somma di € 500,00 PE ER
(cinquecento//00) (euro 250,00# per ciascun figlio), rivalutabile, annualmente, secondo gli indici
ISTAT; detto versamento, dovrà avvenire il giorno 15 (quindici) di ogni mese di riferimento a partire dal momento in cui il NO lascerà la casa coniugale e dovrà essere effettuato a mezzo bonifico CP_1
bancario direttamente sul conto corrente intestato alla NOa che avrà cura di comunicare CP_2
al NO il proprio IBAN. Nel mantenimento mensile è ricompresa la paghetta settimanale da CP_1
consegnare ai figli nella misura massima mensile di euro 200,00# per entrambi i ragazzi;
eventuali ulteriori importi rispetto a detta cifra, previo accordo, saranno sostenuti nella misura del 50% da ciascuno dei genitori. Sono altresì comprese le ricariche telefoniche a favore dei due figli e PE
. L'abbigliamento è compreso nel mantenimento, ma sino alla concorrenza di euro ER
600,00# annuali a favore di ciascun figlio;
se, infatti, dovesse essere necessario effettuare acquisti di vestiario/calzature oltre detta soglia, previo accordo e da documentare, la differenza sarà ripartita in ragione del 50% tra i due genitori. Il costo mensile della WiFi rimarrà a carico della NOa , CP_2
mentre i costi di accesso alle diverse piattaforme (Amazon Prime, Netflix) saranno a carico del NO
7) ASSEGNO UNICO l'assegno unico dei figli, su accordo dei coniugi, continuerà ad essere CP_1
4 percepito interamente dalla NOa A cadenza annuale il NO collaborerà nella CP_2 CP_1 pratica di concessione/erogazione dell'assegno unico alla NOa , fornendo, entro 5 giorni CP_2
dalla richiesta, la documentazione necessaria e sottoscriverà, quando richiesto, i documenti utili all'espletamento della pratica. 8) SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI MINORI ciascun coniuge, secondo quanto stabilito dal protocollo per le spese straordinarie, elaborato dall'intestato
Tribunale, contribuirà al pagamento, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che a titolo esemplificativo si indicano come segue: in particolare, le spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Le spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico o scuolabus;
Le spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria. Le spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) attività sportive ludiche ed artistiche sino al tetto massimo complessivo di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Qualora dovesse continuare nella pratica PE
del nuoto agonistico che già pratica da molti anni, tutte le spese necessarie, quali sono a mero titolo esemplificativo, quota annuale di iscrizione, acquisto costumi da gara, spese di trasferta etc… saranno sostenute dai genitori nella misura di metà ciascuno, senza preventivo accordo, da documentare, sino al limite di euro 1.000,00# ciascuno;
le ulteriori spese per il nuoto agonistico saranno da concordare previamente nella misura del 50% tra i genitori. L'acquisto delle scarpe da calcio per il figlio
, senza preventivo accordo, da documentare, sarà da suddividere a metà tra i due genitori. ER
Le spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) Campi estivi;
b) Corsi di lingua;
c) Vacanze studio in Italia e all'estero;
d) Vacanze senza genitori;
e) Spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); f)
Acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5 g) Costi per la festa del diciottesimo compleanno. In caso di disaccordo tra i genitori su tali voci di spesa, quello dei due che vorrà comunque sostenerla, se ne accollerà in via esclusiva ed integrale il relativo costo. Le spese per acquisto telefono e tablet pc per i figli verranno suddivise al 50%, previo accordo e da documentare. I genitori alla fine di ogni mese dovranno comunicarsi reciprocamente le spese sostenute personalmente o tramite e-mail o altro mezzo equipollente, con allegazione della relativa documentazione, al fine di conformare le rispettive posizioni. Il rimborso del 50% delle spese sostenute da un genitore dovrà essere effettuato dall'altro entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo con rilascio di relativa quietanza. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di 10 (dieci) giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
9) AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEL CANE Il cane di famiglia di nome OC continuerà a vivere con la NOa e i due figli. Nei fine settimana in cui i figli, e/o CP_2 PE
, si recheranno dal padre, il cane OC andrà con loro presso il padre. Nel periodo delle ER
vacanze natalizie, pasquali ed estive e altre festività, il cane continuerà a stare insieme ai ragazzi quando andranno dal padre per trascorrere detti periodi. I coniugi alimenteranno il cane con spese a proprio carico nei periodi in cui sarà presso ciascuno di loro. Tutte le spese veterinarie, comprese le vaccinazioni di routine, queste ultime senza preventivo accordo così come, senza preventivo accordo,
i costi dei medicinali prescritti dal veterinario per la cura del cane, saranno a carico dei NOi CP_1
e nella misura del 50% ciascuno. Sarà invece necessario il preventivo accordo per eventuali CP_2
indagini diagnostiche veterinarie e/o operazioni chirurgiche veterinarie i cui costi saranno da dividersi a metà. 10) CONSENSO RINNOVO RILASCIO PASSAPORTO i coniugi presteranno il reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, nonché per il rilascio/rinnovo del passaporto individuale dei minori o di altro documento valido per l'espatrio. 11) MANTENIMENTO CONIUGI i coniugi, dichiarandosi pienamente autosufficienti, provvederanno ciascuno al proprio sostentamento in relazione alle proprie capacità, impegnandosi sulla scorta delle attuali condizioni economiche e patrimoniali a nulla richiedere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
12) ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE
PATRIMONIALE con la sottoscrizione del presente atto, i coniugi - si obbligano a CP_1 CP_2
suddividere entro e non oltre la data del 15/04/2025, la somma di euro 24.756,50#, presente sul conto corrente cointestato N.2412633, alla data del 20/03/2025, nel seguente modo: - quanto alla somma di euro 12.000,00# (euro 6.000,00 per ogni figlio) verrà versata su libretti intestati ai figli e PE
, che i genitori avranno cura di aprire in loro favore a firme congiunte: - quanto alla somma ER
di euro 3.500,00#, verrà restituita al NO , in quanto trattasi di un contributo versato CP_1
dai propri genitori per cure odontoiatriche;
- quanto alla residua somma di euro 9.256,50#, verrà suddivisa tra i coniugi , in ragione del 50% ciascuno (euro 4.628,25# a testa); Il NO Parte_1
6 continuerà ad utilizzare l'auto aziendale Toyota Corolla;
mentre l'auto modello CP_1
Mercedes classe A, targata GA855GB (Doc.14), di proprietà esclusiva della NOa CP_2
resterà in proprietà ed uso alla stessa con costi a proprio carico. 13) Le spese legali del presente atto e dell'intero procedimento di separazione, verranno interamente compensate tra i coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 15 maggio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il CP_1
23/01/1979, e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a CP_2
Copparo il 29 luglio 2006 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Copparo: Atto
n. 18 Parte II Serie A – Anno 2006).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
7 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Copparo, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in RA il giorno 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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