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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 15/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AV ROBERTO, Presidente
FA TA, LA
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 588/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 In Proprio E Quale Ex Socia Accomandante Società_1 Sas - C.F._Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Proprio E Quale Lr Della Società_2 Sas - C.F._Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 In Proprio E Quale Ex Socio Accomandante Della Società_2 - C.F._Resistente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3433/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9
e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230059943158000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230059943158000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230059943158000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2500/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Milano, con la sentenza n.3433/2024, ha accolto il ricorso dei contribuenti, soci dell'estinta Società_2 SaS di Resistente_2 avverso cartella di pagamento notificata alla società e al socio accomandatario in data 21 febbraio 2024, conseguentemente all'iscrizione a ruolo dell'iva pretesa a seguito di controllo ai sensi dell'art. 54 bis del dpr 633/72 delle dichiarazioni iva presentate per gli anni 2017 e 2018 per complessivi euro 56.890,03.
La Corte di primo grado ha ritenuto decorso il termine decadenziale, prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art. 68, comma 4 bis, del dl 18/2020, per le dichiarazioni per l'anno 2017 e dall'art. 5, comma 8 del dl
41/2021, per le dichiarazioni per l'anno 2018 e inapplicabile al caso di specie il periodo di sospensione di cui all'art. 68. Commi 1, 2 e 2bis del dl 18/2020. Spese compensate.
L'ufficio propone appello eccependo che i primi giudici avrebbero erroneamente omesso di aggiungere ai termini prorogati, prescrizionali la sospensioni dei termini di cui all'art. 68 cit. e domanda conclusivamente la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
I contribuenti contro – deducono e domandano la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le disposizioni invocate dall'appellante sono inapplicabili al caso di specie perché sono riferite agli adempimenti, derivanti da cartelle di pagamento, emesse dall'agente della riscossione, con scadenza dal
8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Gli adempimenti relativi alle cartelle di pagamento notificate nel 2024 non rientrano, evidentemente, nella detta tipologia,
La fattispecie in esame attiene ai carichi affidati all'agente della riscossione, i cui termini di decadenza sono stati prorogati al 31 dicembre 2023 a norma del comma 4 bis del dl 18/2020 e del comma 8 dell'art. 5 del dl 41/2021. Entrambe le disposizioni sono volte ad assicurare gli adempimenti d'ufficio e dei contribuenti tenendo conto delle limitazioni poste dall'emergenza epidemiologica. Con la prima, sono stati prorogati di 24 mesi i termini decadenziali per i carichi affidati all'agente della riscossione relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell' attivita' di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; con la seconda, sono stati prorogati di 12 mesi i termini decadenziali per i detti procedimenti ex art. 36 bis cit. relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 2019.
Dette norme non possono applicarsi in combinato disposto con le norme dettate dall'art. 1 del citato dl
18/2020 perché il prolungamento del termine decadenziale fissato dal comma 4 bis dell'art. 1 del dl
18/2020 e dal comma 8 dell'art. 5 del dl 41/2021, per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione disposta dal comma 1 dell'art. 68 del detto dl 18/2020, come voluto dall'appellante, comporterebbe la violazione sistemica del termine prorogato, esito manifestamente illogico. L'appello deve essere, pertanto, respinto.
Segue la soccombenza la decisione riguardante le spese, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello. Condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in 3.862,00 oltre spese generali come per legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AV ROBERTO, Presidente
FA TA, LA
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 588/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 In Proprio E Quale Ex Socia Accomandante Società_1 Sas - C.F._Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Proprio E Quale Lr Della Società_2 Sas - C.F._Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 In Proprio E Quale Ex Socio Accomandante Della Società_2 - C.F._Resistente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3433/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9
e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230059943158000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230059943158000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230059943158000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2500/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Milano, con la sentenza n.3433/2024, ha accolto il ricorso dei contribuenti, soci dell'estinta Società_2 SaS di Resistente_2 avverso cartella di pagamento notificata alla società e al socio accomandatario in data 21 febbraio 2024, conseguentemente all'iscrizione a ruolo dell'iva pretesa a seguito di controllo ai sensi dell'art. 54 bis del dpr 633/72 delle dichiarazioni iva presentate per gli anni 2017 e 2018 per complessivi euro 56.890,03.
La Corte di primo grado ha ritenuto decorso il termine decadenziale, prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art. 68, comma 4 bis, del dl 18/2020, per le dichiarazioni per l'anno 2017 e dall'art. 5, comma 8 del dl
41/2021, per le dichiarazioni per l'anno 2018 e inapplicabile al caso di specie il periodo di sospensione di cui all'art. 68. Commi 1, 2 e 2bis del dl 18/2020. Spese compensate.
L'ufficio propone appello eccependo che i primi giudici avrebbero erroneamente omesso di aggiungere ai termini prorogati, prescrizionali la sospensioni dei termini di cui all'art. 68 cit. e domanda conclusivamente la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
I contribuenti contro – deducono e domandano la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le disposizioni invocate dall'appellante sono inapplicabili al caso di specie perché sono riferite agli adempimenti, derivanti da cartelle di pagamento, emesse dall'agente della riscossione, con scadenza dal
8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Gli adempimenti relativi alle cartelle di pagamento notificate nel 2024 non rientrano, evidentemente, nella detta tipologia,
La fattispecie in esame attiene ai carichi affidati all'agente della riscossione, i cui termini di decadenza sono stati prorogati al 31 dicembre 2023 a norma del comma 4 bis del dl 18/2020 e del comma 8 dell'art. 5 del dl 41/2021. Entrambe le disposizioni sono volte ad assicurare gli adempimenti d'ufficio e dei contribuenti tenendo conto delle limitazioni poste dall'emergenza epidemiologica. Con la prima, sono stati prorogati di 24 mesi i termini decadenziali per i carichi affidati all'agente della riscossione relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell' attivita' di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; con la seconda, sono stati prorogati di 12 mesi i termini decadenziali per i detti procedimenti ex art. 36 bis cit. relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 2019.
Dette norme non possono applicarsi in combinato disposto con le norme dettate dall'art. 1 del citato dl
18/2020 perché il prolungamento del termine decadenziale fissato dal comma 4 bis dell'art. 1 del dl
18/2020 e dal comma 8 dell'art. 5 del dl 41/2021, per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione disposta dal comma 1 dell'art. 68 del detto dl 18/2020, come voluto dall'appellante, comporterebbe la violazione sistemica del termine prorogato, esito manifestamente illogico. L'appello deve essere, pertanto, respinto.
Segue la soccombenza la decisione riguardante le spese, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello. Condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in 3.862,00 oltre spese generali come per legge.