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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del
28.05.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
letto l'art. 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4260/2023 avente ad oggetto “buoni fruttiferi postali”
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv.to Alfonso Galluzzo, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Nocera Inferiore (SA), Via
S. C. Amato n. 24;
- Ricorrenti –
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Adelina
Bianco, elettivamente domiciliata presso la Filiale di Controparte_1
Dislocazione Affari Legali Territoriali Sud in Salerno, Via Paradiso di Pastena snc;
- Resistente –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 30.05.2023, le sig.re , Parte_1 Parte_2
e , ricorrevano in giudizio al fine di accertare e dichiarare, in via Parte_3 principale, il diritto della Ricorrenti nella qualità di eredi dei genitori al rimborso integrale, comprensivo del capitale investito e del rendimento maturato alla scadenza
– dei Buoni Fruttiferi Postali;
per l'effetto condannare al Controparte_1 pagamento in favore delle odierne ricorrenti della somma pari ad euro 18.200,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al risarcimento dei danni in conseguenza della perpetrata violazione degli obblighi informativi e dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza in ambito contrattuale;
per l'effetto condannare in ogni caso al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di euro Controparte_1
13.000,00 – ovverosia alla restituzione del capitale investito dai risparmiatori alla sottoscrizione dei B.F.P. – oltre interessi fino alla data dell'effettivo; con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
Dichiaravano di essere eredi del sig.ri e Persona_1 Persona_2 intestatari di sette buoni fruttiferi postali a termine emessi presso l'ufficio postale di
Laviano (SA), tre in data 10.09.2001 rispettivamente per il valore nominale di euro
1.000,00, euro 2.500,00 ed euro 2.500,00; quattro in data 22.10.2001 rispettivamente per il valore nominale di euro 1.000,00, euro 1.000,00, euro 2.500,00 e euro 2.500,00, quindi per un totale di euro 13.000,00, per i quali recatesi presso l'ufficio postale di emissione dopo il decesso di entrambe i genitori intestatari per ricevere il rimborso, gli veniva comunicato che gli stessi quali titoli a termine erano prescritti e, pertanto, non rimborsabili.
Per cui, dapprima inviavano reclamo in data 11.09.2022 e, successivamente, lettera di messa in mora in data 16.11.2022 alla quale l'odierna resistente rispondeva con comunicazione del 10.10.2022 Prot. PB-220910516 con la quale specificava che i suddetti buoni appartenevano alla categoria AA2 e come tali erano prescritti e non rimborsabili.
In data 16.01.2023, inoltre, le ricorrenti esperivano procedimento di mediazione con esito negativo stante la mancata risposta della ricorrente . CP_1
Deducevano: la violazione dell'obbligo di adeguata informazione del risparmiatore/contraente, l'omessa indicazione della serie sui titoli;
la mancata consegna del F.I.A.; la mancata decorrenza della prescrizione per omessa o inidonea informazione circa la scadenza e le altre caratteristiche fondamentali dei B.F.P.; la sospensione della prescrizione per occultamento doloso delle suddette informazioni essenziali;
la richiesta di rimborso integrale dei buoni oggetto di causa;
l'omessa indicazione delle condizioni essenziali;
la violazione dei doveri di buona fede, correttezza e trasparenza in ambito contrattuale;
la responsabilità di Controparte_1
con risarcimento del danno quantificato nell'importo del capitale versato alla
[...] sottoscrizione dei B.F.P..
Regolarmente notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa depositata in data 08.01.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, affermava
[...] che i buoni fruttiferi per cui è causa appartenevano alla serie AA2 ed avevano una durata di sette anni, le cui condizioni e rendimenti erano stati istituiti con il D.M. del 29.03.2001; che per tali buoni era riconosciuto un rendimento pari al 40% del capitale investito;
che agli intestatari genitori delle odierne ricorrenti, unitamente ai Buoni
Postali Fruttiferi era stato consegnato il Foglio Informativo sul quale erano descritti: serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa;
che negli uffici postali aperti al pubblico era ed è disponibile un avviso sulle condizioni praticate, con le dettagliate caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali ed, inoltre, i rendimenti e le condizioni di tali buoni erano pubblicati sui siti internet di Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. e che trattandosi di titoli a termine gli Controparte_1 stessi divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato si prescrive decorso il termine decennale, per cui il diritto vantato dalle ricorrenti al rimborso dei buoni fruttiferi per cui è causa si era prescritto;
che la richiesta di risarcimento del danno risulta del tutto infondata.
Concludeva chiedendo accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali per cui è causa;
rigettare ogni domanda come formulata nei confronti di in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, nonché non Controparte_1 provata dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi oggetto di causa;
rigettare ogni domanda come formulata anche in via subordinata prescritta, non provata ed infondata in fatto e diritto;
con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 1.02.2024 la causa veniva rinviata alla presente udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sostituita dal deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c..
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Le odierne ricorrenti deducevano di essere eredi del sig.ri e Persona_1
intestatari di sette buoni fruttiferi postali acquistati tre in data Persona_2
10.09.2001 rispettivamente del valore nominale di euro 1.000,00, euro 2.500,00 ed euro
2.500,00, quattro in data 22.10.2001 rispettivamente del valore nominale di euro
1.000,00, euro 1.000,00, euro 2.500,00 e euro 2.500,00, per un totale di euro 13.000,00, per i quali recatesi presso l'ufficio postale di emissione dopo il decesso di entrambi i genitori intestatari per ricevere il rimborso, veniva loro comunicato che gli stessi quali titoli a termine erano prescritti e, pertanto, non rimborsabili.
Le ricorrenti ritenevano che il mancato rimborso del capitale investito fosse stato causato dalla condotta tenuta dalla resistente, in contrasto con i doveri informativi incombenti su di essa in favore dei suoi clienti, e chiedevano pertanto la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito, quantificato in misura pari al capitale investito ed il rimborso integrale dello stesso compreso il rendimento.
La resistente di contro contestava quanto dedotto dalle ricorrenti deducendo di aver tenuto una condotta del tutto conforme alle prescrizioni di legge in materia e affermando l'esclusiva responsabilità delle resistenti per l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso di quanto versato dai propri genitori defunti al momento dell'acquisto dei Buoni.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Il quadro normativo di riferimento della controversia prende le mosse dall'art.2 co.2 del D. Lgs. 284/1999 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) il quale, com'è noto, dispone che: “Con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.” In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000 adottato dal
Ministro del Tesoro, ha disposto che: “L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario
(…) Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento -art.3 co.1- (…) I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall'articolo 5.(…) Art.
6. Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori – espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle Controparte_1 condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (…) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
I Buoni Postali Fruttiferi acquistati dall'attore l'11 agosto 2001, identificati dalla sigla
“AA2” sono stati emessi con D.M. del Tesoro, 29 marzo 2001 (pubblicato nella G.U.
n. 87 13/04/2001), scadevano al compimento del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione e riconoscevano un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.
(art.5: A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "AA2"(…) art.8: Durata e interessi I buoni fruttiferi postali della serie "AA2" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione). Dalla documentazione in atti emerge che i titolari dei BPF sono deceduti in data 2011
e 2019 mentre la prescrizione risulta maturata nell'anno 2018.
Considerato che
i buoni postali erano cointestati alla data di apertura della successione materna i buoni erano già prescritti e quindi non hanno formato oggetto del compendio ereditario. Inoltre la prima richiesta di pagamento formulata dagli eredi risale all'anno 2022.
Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, è necessario un breve excursus normativo.
Il R.D. 30.12.1924 n. 2165 ha concesso l'autorizzazione al Ministero delle Finanze “a provvedere alla emissione di buoni postali di risparmio nominativi affidandone il collocamento e la gestione all'Amministrazione di poste e alla Cassa depositi e prestiti” (art. 1 comma 1), con la previsione che “Il credito dell'intestatario sarà prescritto dopo 30 anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto entro il trentennio”. L'art. 171 D.P.R. 29.3.1973, n.
156, rubricato “Emissione di buoni postali fruttiferi” ha disposto che “Gli uffici postali, nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”. Il successivo art. 176, rubricato “Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi”, ha disposto che “I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida. (…) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente”. Il termine prescrizionale di cinque anni – previsto dal citato art. 176 D.P.R. n. 156/1973 – è stato successivamente elevato a dieci anni con
D.M. 19.12.2000 (art. 8). Con il “D.M. Tesoro 29 marzo 2001, è, altresì, istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi "a termine", contraddistinta con le lettere "A2" “AA”” e, all'art. 8, che “I buoni fruttiferi postali della serie "AA2" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione
è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.”
Ciò posto, rileva il Tribunale che la fissazione del termine di durata è stata individuata dalla legislazione secondaria. Ciò posto, rileva questo Giudice che l'indicazione “a termine” è riportata, in carattere maiuscolo, sul fronte dei buoni e, sul retro degli stessi, sono riportate l'indicazione “a termine” (“Buono postale fruttifero a termine emesso il …”). Non viene riportato il termine di durata anche se l'indicazione “a termine” avrebbe consentito ai ricorrenti di apprendere di avere acquistato buoni postali a termine e non già buoni postali ordinari – di durata ultranovennale e, in definitiva, di avere acquistato buoni postali con una durata e scadenza inferiori rispetto a quelle ordinarie.
Tuttavia alla data di emissione dei buoni era già entrato in vigore il DM 19.12.2000 che all'art. 6 prevede un obbligo di consegna di un foglio informativo riportante la durata e scadenza dei titoli. Questa circostanza viene contestata dagli attori.
L'assenza di chiare indicazioni sul titolo della durata e la mancata consegna del FIA, obbligo gravante su a far data dal dicembre 2000 inducono il Tribunale CP_1
a ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno. L'odierna resistente non ha provato in giudizio, come era invece suo onere, di avere adempiuto alle prescrizioni dettate dal citato D.M., non avendo dato prova di aver consegnato ai de cuius al momento della sottoscrizione dei titoli, un foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni e segnatamente l'indicazione del termine di scadenza, essendo piuttosto apposta sul titolo la sola dizione “a termine” e l'indicazione della data di prescrizione del diritto al rimborso. Prova dell'adempimento che era tenuta a fornire posto che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cassaz. Civ. Sez. 2 -
Ordinanza n. 13685 del 21.05.2019).
Quanto alla natura dei Buoni Fruttiferi Postali va osservato che sebbene non siano inquadrabili tra i titoli di credito bensì tra i titoli di legittimazione ex art. 2002 cod. civ. (Cassaz. Civ. Sez. 1, Sent. n. 27809 del 16.12.2005; Cassaz. Civ, SS.UU., Sent.
15.06.2009 n. 13979), con conseguente inapplicabilità dei principi dell'incorporazione del diritto, della autonomia causale e della letteralità, siffatta natura non preclude tuttavia l'applicazione, al rapporto negoziale instauratosi tra l'emittente e il sottoscrittore dei titoli, dei principi dettati dall'ordinamento giuridico in materia contrattuale e segnatamente dei principi di correttezza e buona fede, che devono permeare la condotta dei contraenti fin dalla fase precontrattuale oltre che, naturalmente nella fase di esecuzione del rapporto.
Sebbene i BFP non possano essere inquadrati tra i titoli di credito, dal che discende l'onere del risparmiatore di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto non espressamente indicati nel titolo, tale onere può tuttavia essere assolto purché adempiendo al suo obbligo di informazione (con la consegna Controparte_1 del foglio informativo normativamente prescritta), renda l'investitore in grado di poterlo adempiere.
In questa prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari (ex art.6 co.1 D.M.
19.12.2000) sia di trasparenza, operanti in sede di collocamento del buono (art.3 co.1).
Obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere edotto il risparmiatore sulla intera operazione, tutelando, in questo modo il suo interesse al risparmio costituzionalmente tutelato (art.47 Cost.).
Giusto il disposto dell'art.1337 cod. civ. infatti “Le parti, nello svolgimento delle trattative
e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede” mentre il successivo art.1375 cod. civ. afferma a sua volta che: “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.
Tale obbligo avrebbe pertanto imposto a nell'ambito di un Controparte_1 rapporto “asimmetrico” quale quello che si instaura con i risparmiatori, di adoperarsi affinchè le regole disciplinanti detto rapporto fossero massimamente chiare e comprensibili onde assicurare scelte consapevoli in capo al risparmiatore.
Né può ritenersi che la sola affissione presso gli uffici postali di avvisi sulle condizioni praticate sia equipollente alla consegna di fogli informativi dettagliati, tant'è che il
D.M. ha espressamente previsto che detti avvisi (prescritti dal cit.art.6 D.M.
19/12/2000) rinviino a “fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori”.
Ciò è tanto più necessario quanto più si consideri, come pure rilevato dall' CP_2 con il provvedimento 30346 reso nella adunanza del 18 ottobre 2022, che “proprio in quanto costituiscono strumenti di investimento a basso rischio, associabili ad un'idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza, i BFP possono risultare, anche avuto riguardo alle segnalazioni pervenute, di interesse soprattutto per consumatori con un reddito medio basso
e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche socio demografiche (tra cui, appunto, livello di reddito e livello di istruzione). In considerazione di ciò, nonché del fatto che la prescrizione del è di fatto l'unica causa potenziale di perdita di quanto investito dal consumatore, Pt_4 le informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione e sulle relative conseguenze giuridiche appaiono riportate nei documenti pre contrattuali e contrattuali sopra esaminati in modo incompleto, con un linguaggio poco chiaro e ambiguo, e senza dare adeguato risalto al fatto che se il titolo non è rimborsato entro la scadenza del termine di prescrizione non è più rimborsabile, con conseguente perdita anche del capitale investito”.
Sulla base di queste considerazioni si fonda l'assoluta centralità dell'esigenza di garantire al risparmiatore una piena consapevolezza relativamente non solo alla tipologia dell'investimento, ma anche alla scadenza e al suo conseguente regime giuridico prescrizionale, perché da questo dipende l'integrale soddisfacimento dell'interesse creditorio.
Come condivisibilmente affermato dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza
3719/2024 “Gli obblighi di trasparenza che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (Cfr. a titolo esemplificativo art 21 TUF, 117 TUB e
3 D.M. 19/12/2000), costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (art.1337, 1366, 1375 cod. civ.), il cui fondamento è nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della carta fondamentale. Sotto questo profilo è orientamento ormai costante in sede di legittimità, quello secondo cui “i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti;
sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte (cfr. Cass. 18.9.2009, n. 20106. Cfr. altresì Cass.
15.10.2012, n. 17642, secondo cui il generale principio etico giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione di abuso del diritto, che ne è un'espressione, svolge una funzione integrativa dell'obbligazione assunta dal debitore, quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese, avendo ciascuna delle parti contrattuali il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori;
Cass 4.5.2009, n. 10182, secondo cui la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico). In questo quadro la buona fede in senso "oggettivo", quale fonte legale di integrazione del contratto, concorre, in sede di esecuzione del contratto, naturaliter ad integrare e a definire, in forme solidaristiche, lo spettro degli obblighi contrattuali su ciascuna parte incombenti (si
è scritto, in dottrina, che trattasi di "una regola obiettiva che concorre a determinare il comportamento dovuto) (cfr. Cassaz. Civ. Sez. 2 – sent. n. 7358 del 07.03.2022”.
Tale funzione di protezione è vieppiù intensa quando il rapporto contrattuale si instaura tra un investitore e un soggetto pubblico che, nonostante la forma privatistica, svolge una funzione di pubblica utilità sostanziantesi nella raccolta del risparmio, tramite collocamento dei buoni postali. Occorre ricordare che, anche quando servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la legge n. 71 del 1994, fu poi trasformata nell' , avente natura di ente pubblico economico, e quindi in CP_3 società per azioni), essi si caratterizzavano per essere organizzati e gestiti in forma d'impresa: donde - già allora - conseguiva "la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato" (così
Corte cost. n. 303 del 1988). E, se è pur vero che tali rapporti erano nondimeno destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera del diritto comune era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi e ai quali oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (cfr. in tal senso Corte cost. n. 463 del 1997).
Giova ancora aggiungere che la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze del mancato adempimento di un preciso onere informativo a carico dell'Ente emittente (a tutela del risparmiatore), quale la consegna del Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (siccome prescritta dal D.M. 19/12/2000 oltre che discendente dal generale obbligo di buona fede in capo alla parte “forte” del rapporto negoziale), facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di reperire la specifica disciplina relativa alla scadenza del titolo e alla decorrenza del termine di prescrizione), finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente), le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che la mancata consegna del foglio informativo, contenente le specifiche condizioni dell'investimento proposto, non integri una condotta idonea a fuorviare la volontà negoziale del risparmiatore.
Per concludere sul punto, va confermato il principio affermato da quella parte della giurisprudenza di merito per cui, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e informazione.
Giusto quanto finora esposto va affermato l'obbligo della resistente a risarcire il danno subito dalle ricorrente, quantificato in euro 13.000,00 pari al valore nominale dei BPF di cui euro 6.000,00 per i buoni acquistati in data 10.09.2001 ed euro 7.000,00 per quelli acquistati in data 22.10.2001, versato agli atti di sottoscrizione dei Buoni fruttiferi, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'esistenza di un obiettivo contrasto nella giurisprudenza sulla quaestio juris oggetto del presente giudizio, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le stesse.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi, rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara l'intervenuta prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi oggetto di causa.
2) Accoglie la domanda di risarcimento del danno e per l'effetto condanna
[...]
a versare a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...] la somma di euro 13.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al Parte_3 soddisfo.
3) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Salerno, data del deposito Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del
28.05.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
letto l'art. 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4260/2023 avente ad oggetto “buoni fruttiferi postali”
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv.to Alfonso Galluzzo, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Nocera Inferiore (SA), Via
S. C. Amato n. 24;
- Ricorrenti –
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Adelina
Bianco, elettivamente domiciliata presso la Filiale di Controparte_1
Dislocazione Affari Legali Territoriali Sud in Salerno, Via Paradiso di Pastena snc;
- Resistente –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 30.05.2023, le sig.re , Parte_1 Parte_2
e , ricorrevano in giudizio al fine di accertare e dichiarare, in via Parte_3 principale, il diritto della Ricorrenti nella qualità di eredi dei genitori al rimborso integrale, comprensivo del capitale investito e del rendimento maturato alla scadenza
– dei Buoni Fruttiferi Postali;
per l'effetto condannare al Controparte_1 pagamento in favore delle odierne ricorrenti della somma pari ad euro 18.200,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al risarcimento dei danni in conseguenza della perpetrata violazione degli obblighi informativi e dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza in ambito contrattuale;
per l'effetto condannare in ogni caso al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di euro Controparte_1
13.000,00 – ovverosia alla restituzione del capitale investito dai risparmiatori alla sottoscrizione dei B.F.P. – oltre interessi fino alla data dell'effettivo; con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
Dichiaravano di essere eredi del sig.ri e Persona_1 Persona_2 intestatari di sette buoni fruttiferi postali a termine emessi presso l'ufficio postale di
Laviano (SA), tre in data 10.09.2001 rispettivamente per il valore nominale di euro
1.000,00, euro 2.500,00 ed euro 2.500,00; quattro in data 22.10.2001 rispettivamente per il valore nominale di euro 1.000,00, euro 1.000,00, euro 2.500,00 e euro 2.500,00, quindi per un totale di euro 13.000,00, per i quali recatesi presso l'ufficio postale di emissione dopo il decesso di entrambe i genitori intestatari per ricevere il rimborso, gli veniva comunicato che gli stessi quali titoli a termine erano prescritti e, pertanto, non rimborsabili.
Per cui, dapprima inviavano reclamo in data 11.09.2022 e, successivamente, lettera di messa in mora in data 16.11.2022 alla quale l'odierna resistente rispondeva con comunicazione del 10.10.2022 Prot. PB-220910516 con la quale specificava che i suddetti buoni appartenevano alla categoria AA2 e come tali erano prescritti e non rimborsabili.
In data 16.01.2023, inoltre, le ricorrenti esperivano procedimento di mediazione con esito negativo stante la mancata risposta della ricorrente . CP_1
Deducevano: la violazione dell'obbligo di adeguata informazione del risparmiatore/contraente, l'omessa indicazione della serie sui titoli;
la mancata consegna del F.I.A.; la mancata decorrenza della prescrizione per omessa o inidonea informazione circa la scadenza e le altre caratteristiche fondamentali dei B.F.P.; la sospensione della prescrizione per occultamento doloso delle suddette informazioni essenziali;
la richiesta di rimborso integrale dei buoni oggetto di causa;
l'omessa indicazione delle condizioni essenziali;
la violazione dei doveri di buona fede, correttezza e trasparenza in ambito contrattuale;
la responsabilità di Controparte_1
con risarcimento del danno quantificato nell'importo del capitale versato alla
[...] sottoscrizione dei B.F.P..
Regolarmente notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa depositata in data 08.01.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, affermava
[...] che i buoni fruttiferi per cui è causa appartenevano alla serie AA2 ed avevano una durata di sette anni, le cui condizioni e rendimenti erano stati istituiti con il D.M. del 29.03.2001; che per tali buoni era riconosciuto un rendimento pari al 40% del capitale investito;
che agli intestatari genitori delle odierne ricorrenti, unitamente ai Buoni
Postali Fruttiferi era stato consegnato il Foglio Informativo sul quale erano descritti: serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa;
che negli uffici postali aperti al pubblico era ed è disponibile un avviso sulle condizioni praticate, con le dettagliate caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali ed, inoltre, i rendimenti e le condizioni di tali buoni erano pubblicati sui siti internet di Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. e che trattandosi di titoli a termine gli Controparte_1 stessi divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato si prescrive decorso il termine decennale, per cui il diritto vantato dalle ricorrenti al rimborso dei buoni fruttiferi per cui è causa si era prescritto;
che la richiesta di risarcimento del danno risulta del tutto infondata.
Concludeva chiedendo accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali per cui è causa;
rigettare ogni domanda come formulata nei confronti di in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, nonché non Controparte_1 provata dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi oggetto di causa;
rigettare ogni domanda come formulata anche in via subordinata prescritta, non provata ed infondata in fatto e diritto;
con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 1.02.2024 la causa veniva rinviata alla presente udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sostituita dal deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c..
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Le odierne ricorrenti deducevano di essere eredi del sig.ri e Persona_1
intestatari di sette buoni fruttiferi postali acquistati tre in data Persona_2
10.09.2001 rispettivamente del valore nominale di euro 1.000,00, euro 2.500,00 ed euro
2.500,00, quattro in data 22.10.2001 rispettivamente del valore nominale di euro
1.000,00, euro 1.000,00, euro 2.500,00 e euro 2.500,00, per un totale di euro 13.000,00, per i quali recatesi presso l'ufficio postale di emissione dopo il decesso di entrambi i genitori intestatari per ricevere il rimborso, veniva loro comunicato che gli stessi quali titoli a termine erano prescritti e, pertanto, non rimborsabili.
Le ricorrenti ritenevano che il mancato rimborso del capitale investito fosse stato causato dalla condotta tenuta dalla resistente, in contrasto con i doveri informativi incombenti su di essa in favore dei suoi clienti, e chiedevano pertanto la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito, quantificato in misura pari al capitale investito ed il rimborso integrale dello stesso compreso il rendimento.
La resistente di contro contestava quanto dedotto dalle ricorrenti deducendo di aver tenuto una condotta del tutto conforme alle prescrizioni di legge in materia e affermando l'esclusiva responsabilità delle resistenti per l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso di quanto versato dai propri genitori defunti al momento dell'acquisto dei Buoni.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Il quadro normativo di riferimento della controversia prende le mosse dall'art.2 co.2 del D. Lgs. 284/1999 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) il quale, com'è noto, dispone che: “Con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.” In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000 adottato dal
Ministro del Tesoro, ha disposto che: “L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario
(…) Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento -art.3 co.1- (…) I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall'articolo 5.(…) Art.
6. Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori – espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle Controparte_1 condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (…) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
I Buoni Postali Fruttiferi acquistati dall'attore l'11 agosto 2001, identificati dalla sigla
“AA2” sono stati emessi con D.M. del Tesoro, 29 marzo 2001 (pubblicato nella G.U.
n. 87 13/04/2001), scadevano al compimento del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione e riconoscevano un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.
(art.5: A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "AA2"(…) art.8: Durata e interessi I buoni fruttiferi postali della serie "AA2" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione). Dalla documentazione in atti emerge che i titolari dei BPF sono deceduti in data 2011
e 2019 mentre la prescrizione risulta maturata nell'anno 2018.
Considerato che
i buoni postali erano cointestati alla data di apertura della successione materna i buoni erano già prescritti e quindi non hanno formato oggetto del compendio ereditario. Inoltre la prima richiesta di pagamento formulata dagli eredi risale all'anno 2022.
Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, è necessario un breve excursus normativo.
Il R.D. 30.12.1924 n. 2165 ha concesso l'autorizzazione al Ministero delle Finanze “a provvedere alla emissione di buoni postali di risparmio nominativi affidandone il collocamento e la gestione all'Amministrazione di poste e alla Cassa depositi e prestiti” (art. 1 comma 1), con la previsione che “Il credito dell'intestatario sarà prescritto dopo 30 anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto entro il trentennio”. L'art. 171 D.P.R. 29.3.1973, n.
156, rubricato “Emissione di buoni postali fruttiferi” ha disposto che “Gli uffici postali, nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”. Il successivo art. 176, rubricato “Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi”, ha disposto che “I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni;
la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida. (…) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente”. Il termine prescrizionale di cinque anni – previsto dal citato art. 176 D.P.R. n. 156/1973 – è stato successivamente elevato a dieci anni con
D.M. 19.12.2000 (art. 8). Con il “D.M. Tesoro 29 marzo 2001, è, altresì, istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi "a termine", contraddistinta con le lettere "A2" “AA”” e, all'art. 8, che “I buoni fruttiferi postali della serie "AA2" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione
è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.”
Ciò posto, rileva il Tribunale che la fissazione del termine di durata è stata individuata dalla legislazione secondaria. Ciò posto, rileva questo Giudice che l'indicazione “a termine” è riportata, in carattere maiuscolo, sul fronte dei buoni e, sul retro degli stessi, sono riportate l'indicazione “a termine” (“Buono postale fruttifero a termine emesso il …”). Non viene riportato il termine di durata anche se l'indicazione “a termine” avrebbe consentito ai ricorrenti di apprendere di avere acquistato buoni postali a termine e non già buoni postali ordinari – di durata ultranovennale e, in definitiva, di avere acquistato buoni postali con una durata e scadenza inferiori rispetto a quelle ordinarie.
Tuttavia alla data di emissione dei buoni era già entrato in vigore il DM 19.12.2000 che all'art. 6 prevede un obbligo di consegna di un foglio informativo riportante la durata e scadenza dei titoli. Questa circostanza viene contestata dagli attori.
L'assenza di chiare indicazioni sul titolo della durata e la mancata consegna del FIA, obbligo gravante su a far data dal dicembre 2000 inducono il Tribunale CP_1
a ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno. L'odierna resistente non ha provato in giudizio, come era invece suo onere, di avere adempiuto alle prescrizioni dettate dal citato D.M., non avendo dato prova di aver consegnato ai de cuius al momento della sottoscrizione dei titoli, un foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni e segnatamente l'indicazione del termine di scadenza, essendo piuttosto apposta sul titolo la sola dizione “a termine” e l'indicazione della data di prescrizione del diritto al rimborso. Prova dell'adempimento che era tenuta a fornire posto che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cassaz. Civ. Sez. 2 -
Ordinanza n. 13685 del 21.05.2019).
Quanto alla natura dei Buoni Fruttiferi Postali va osservato che sebbene non siano inquadrabili tra i titoli di credito bensì tra i titoli di legittimazione ex art. 2002 cod. civ. (Cassaz. Civ. Sez. 1, Sent. n. 27809 del 16.12.2005; Cassaz. Civ, SS.UU., Sent.
15.06.2009 n. 13979), con conseguente inapplicabilità dei principi dell'incorporazione del diritto, della autonomia causale e della letteralità, siffatta natura non preclude tuttavia l'applicazione, al rapporto negoziale instauratosi tra l'emittente e il sottoscrittore dei titoli, dei principi dettati dall'ordinamento giuridico in materia contrattuale e segnatamente dei principi di correttezza e buona fede, che devono permeare la condotta dei contraenti fin dalla fase precontrattuale oltre che, naturalmente nella fase di esecuzione del rapporto.
Sebbene i BFP non possano essere inquadrati tra i titoli di credito, dal che discende l'onere del risparmiatore di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto non espressamente indicati nel titolo, tale onere può tuttavia essere assolto purché adempiendo al suo obbligo di informazione (con la consegna Controparte_1 del foglio informativo normativamente prescritta), renda l'investitore in grado di poterlo adempiere.
In questa prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari (ex art.6 co.1 D.M.
19.12.2000) sia di trasparenza, operanti in sede di collocamento del buono (art.3 co.1).
Obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere edotto il risparmiatore sulla intera operazione, tutelando, in questo modo il suo interesse al risparmio costituzionalmente tutelato (art.47 Cost.).
Giusto il disposto dell'art.1337 cod. civ. infatti “Le parti, nello svolgimento delle trattative
e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede” mentre il successivo art.1375 cod. civ. afferma a sua volta che: “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.
Tale obbligo avrebbe pertanto imposto a nell'ambito di un Controparte_1 rapporto “asimmetrico” quale quello che si instaura con i risparmiatori, di adoperarsi affinchè le regole disciplinanti detto rapporto fossero massimamente chiare e comprensibili onde assicurare scelte consapevoli in capo al risparmiatore.
Né può ritenersi che la sola affissione presso gli uffici postali di avvisi sulle condizioni praticate sia equipollente alla consegna di fogli informativi dettagliati, tant'è che il
D.M. ha espressamente previsto che detti avvisi (prescritti dal cit.art.6 D.M.
19/12/2000) rinviino a “fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori”.
Ciò è tanto più necessario quanto più si consideri, come pure rilevato dall' CP_2 con il provvedimento 30346 reso nella adunanza del 18 ottobre 2022, che “proprio in quanto costituiscono strumenti di investimento a basso rischio, associabili ad un'idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza, i BFP possono risultare, anche avuto riguardo alle segnalazioni pervenute, di interesse soprattutto per consumatori con un reddito medio basso
e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche socio demografiche (tra cui, appunto, livello di reddito e livello di istruzione). In considerazione di ciò, nonché del fatto che la prescrizione del è di fatto l'unica causa potenziale di perdita di quanto investito dal consumatore, Pt_4 le informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione e sulle relative conseguenze giuridiche appaiono riportate nei documenti pre contrattuali e contrattuali sopra esaminati in modo incompleto, con un linguaggio poco chiaro e ambiguo, e senza dare adeguato risalto al fatto che se il titolo non è rimborsato entro la scadenza del termine di prescrizione non è più rimborsabile, con conseguente perdita anche del capitale investito”.
Sulla base di queste considerazioni si fonda l'assoluta centralità dell'esigenza di garantire al risparmiatore una piena consapevolezza relativamente non solo alla tipologia dell'investimento, ma anche alla scadenza e al suo conseguente regime giuridico prescrizionale, perché da questo dipende l'integrale soddisfacimento dell'interesse creditorio.
Come condivisibilmente affermato dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza
3719/2024 “Gli obblighi di trasparenza che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (Cfr. a titolo esemplificativo art 21 TUF, 117 TUB e
3 D.M. 19/12/2000), costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (art.1337, 1366, 1375 cod. civ.), il cui fondamento è nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della carta fondamentale. Sotto questo profilo è orientamento ormai costante in sede di legittimità, quello secondo cui “i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti;
sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte (cfr. Cass. 18.9.2009, n. 20106. Cfr. altresì Cass.
15.10.2012, n. 17642, secondo cui il generale principio etico giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione di abuso del diritto, che ne è un'espressione, svolge una funzione integrativa dell'obbligazione assunta dal debitore, quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese, avendo ciascuna delle parti contrattuali il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori;
Cass 4.5.2009, n. 10182, secondo cui la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico). In questo quadro la buona fede in senso "oggettivo", quale fonte legale di integrazione del contratto, concorre, in sede di esecuzione del contratto, naturaliter ad integrare e a definire, in forme solidaristiche, lo spettro degli obblighi contrattuali su ciascuna parte incombenti (si
è scritto, in dottrina, che trattasi di "una regola obiettiva che concorre a determinare il comportamento dovuto) (cfr. Cassaz. Civ. Sez. 2 – sent. n. 7358 del 07.03.2022”.
Tale funzione di protezione è vieppiù intensa quando il rapporto contrattuale si instaura tra un investitore e un soggetto pubblico che, nonostante la forma privatistica, svolge una funzione di pubblica utilità sostanziantesi nella raccolta del risparmio, tramite collocamento dei buoni postali. Occorre ricordare che, anche quando servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la legge n. 71 del 1994, fu poi trasformata nell' , avente natura di ente pubblico economico, e quindi in CP_3 società per azioni), essi si caratterizzavano per essere organizzati e gestiti in forma d'impresa: donde - già allora - conseguiva "la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato" (così
Corte cost. n. 303 del 1988). E, se è pur vero che tali rapporti erano nondimeno destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera del diritto comune era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi e ai quali oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (cfr. in tal senso Corte cost. n. 463 del 1997).
Giova ancora aggiungere che la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze del mancato adempimento di un preciso onere informativo a carico dell'Ente emittente (a tutela del risparmiatore), quale la consegna del Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (siccome prescritta dal D.M. 19/12/2000 oltre che discendente dal generale obbligo di buona fede in capo alla parte “forte” del rapporto negoziale), facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di reperire la specifica disciplina relativa alla scadenza del titolo e alla decorrenza del termine di prescrizione), finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente), le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che la mancata consegna del foglio informativo, contenente le specifiche condizioni dell'investimento proposto, non integri una condotta idonea a fuorviare la volontà negoziale del risparmiatore.
Per concludere sul punto, va confermato il principio affermato da quella parte della giurisprudenza di merito per cui, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e informazione.
Giusto quanto finora esposto va affermato l'obbligo della resistente a risarcire il danno subito dalle ricorrente, quantificato in euro 13.000,00 pari al valore nominale dei BPF di cui euro 6.000,00 per i buoni acquistati in data 10.09.2001 ed euro 7.000,00 per quelli acquistati in data 22.10.2001, versato agli atti di sottoscrizione dei Buoni fruttiferi, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'esistenza di un obiettivo contrasto nella giurisprudenza sulla quaestio juris oggetto del presente giudizio, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le stesse.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi, rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara l'intervenuta prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi oggetto di causa.
2) Accoglie la domanda di risarcimento del danno e per l'effetto condanna
[...]
a versare a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...] la somma di euro 13.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al Parte_3 soddisfo.
3) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Salerno, data del deposito Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara