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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 491 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, ed ivi elettivamente domiciliata al viale Giuseppe Mazzini n. C.F._1
146, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Perticaro, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, ed ivi residente a[...]. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.12.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Controparte_1
chiedendo che ognuno di loro provveda autonomamente al proprio sostentamento.
Con atto del 05.07.2024, depositato in data 08.07.2024, il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.01.2024, chiedeva all'adito Parte_1
Tribunale che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data
29.09.1999, in Fiuggi (FR), con;
precisava che da tale unione non erano Controparte_1
nati figli.
A sostegno della domanda di divorzio deduceva che i coniugi si erano separati consensualmente previa omologa delle condizioni concordate, ad opera del Tribunale di
Roma, con decreto dell'11.01.2007, reso nel giudizio r.g. n.66849/2006, e che da quella data la separazione si era protratta ininterrottamente essendo venuta meno l'affectio coniugalis.
Ciò premesso, la chiedeva di pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con e disporre che ciascuna delle parti Controparte_1
provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza di comparizione del 01.07.2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso al resistente e preso atto della mancata comparizione di Controparte_1
quest'ultimo, il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, precisate le conclusioni dalla ricorrente, rinviava la causa per la decisione all'udienza del 16.12.2024, invitando il PM a rendere il prescritto parere.
Il P.M, in data 05.07.2024 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza resa a seguito di trattazione scritta disposta per l'udienza del
16.12.2024, il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio. *****
1. La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della L. 55/2015, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Roma nel procedimento di separazione consensuale (avvenuta il 20.12.2006) - esitato nell'omologa di cui al decreto dell'11.01.2007, reso nel giudizio r.g. n. 66849/2006- ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, con conseguente trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
2. Quanto ai provvedimenti accessori di natura patrimoniale nulla va disposto, dal momento che la ricorrente ha dichiarato di nulla pretendere dal punto di vista economico dal marito e considerata, altresì, la contumacia del resistente.
3. Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione,
[...] Controparte_1
deduzione disattese, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.09.1999, in Fiuggi
(FR), da (nata a [...] il [...]) e da Parte_1 Controparte_1
(nato a [...] il [...]) (atto n. 19 - P. II, S.C., reg. atti matrimonio anno 1999); 2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Fiuggi (FR) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-
70 n. 898, 134 r.d. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n.
396 (Ordinamento Stato Civile);
3) Dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 18/12/2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 491 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, ed ivi elettivamente domiciliata al viale Giuseppe Mazzini n. C.F._1
146, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Perticaro, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, ed ivi residente a[...]. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.12.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Controparte_1
chiedendo che ognuno di loro provveda autonomamente al proprio sostentamento.
Con atto del 05.07.2024, depositato in data 08.07.2024, il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.01.2024, chiedeva all'adito Parte_1
Tribunale che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in data
29.09.1999, in Fiuggi (FR), con;
precisava che da tale unione non erano Controparte_1
nati figli.
A sostegno della domanda di divorzio deduceva che i coniugi si erano separati consensualmente previa omologa delle condizioni concordate, ad opera del Tribunale di
Roma, con decreto dell'11.01.2007, reso nel giudizio r.g. n.66849/2006, e che da quella data la separazione si era protratta ininterrottamente essendo venuta meno l'affectio coniugalis.
Ciò premesso, la chiedeva di pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con e disporre che ciascuna delle parti Controparte_1
provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza di comparizione del 01.07.2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso al resistente e preso atto della mancata comparizione di Controparte_1
quest'ultimo, il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, precisate le conclusioni dalla ricorrente, rinviava la causa per la decisione all'udienza del 16.12.2024, invitando il PM a rendere il prescritto parere.
Il P.M, in data 05.07.2024 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza resa a seguito di trattazione scritta disposta per l'udienza del
16.12.2024, il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio. *****
1. La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della L. 55/2015, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Roma nel procedimento di separazione consensuale (avvenuta il 20.12.2006) - esitato nell'omologa di cui al decreto dell'11.01.2007, reso nel giudizio r.g. n. 66849/2006- ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, con conseguente trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
2. Quanto ai provvedimenti accessori di natura patrimoniale nulla va disposto, dal momento che la ricorrente ha dichiarato di nulla pretendere dal punto di vista economico dal marito e considerata, altresì, la contumacia del resistente.
3. Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione,
[...] Controparte_1
deduzione disattese, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 29.09.1999, in Fiuggi
(FR), da (nata a [...] il [...]) e da Parte_1 Controparte_1
(nato a [...] il [...]) (atto n. 19 - P. II, S.C., reg. atti matrimonio anno 1999); 2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Fiuggi (FR) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-
70 n. 898, 134 r.d. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n.
396 (Ordinamento Stato Civile);
3) Dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 18/12/2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano