Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2977/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e rispettivamente rappresentati e difesi e Parte_1 Parte_2 domiciliati dagli avv. CINEFRA ANNALISA e DA RONCH MASSIMO, presso gli stessi elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna. Per_1 Per_2
3. Il Signor potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità Parte_1 di seguito indicate:
a) al fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio dal termine dell'orario scolastico fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) due pomeriggi la settimana, da concordare, dal termine dell'orario scolastico fino alle ore
20.00;
durante l estate si osserverà la cadenza di cui alla lett. a a partire dalle ore 14.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione coniugale entro le ore 20.00;
d) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i giorni di Natale e
Capodanno
e) le vacanze pasquali saranno alternate di anno in anno f) in alternanza con l'altro genitore eventuali ponti scolastici come da calendario della
Regione Veneto.
4. Il Signor si obbliga a corrispondere alla NO entro il giorno 16 di ogni Pt_1 Pt_2 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di €. 300,00 (150,00 euro a figlio) a titolo di concorso nel mantenimento di entrambi i figli minori;
detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal mese di settembre di ogni anno, con decorrenza dal l'anno 2025
5. Gli assegni familiari saranno erogati in favore della NO ed il Signor Parte_2
con la sottoscrizione del presente atto dichiara espressamente il proprio consenso. Pt_1
6. Le detrazioni per i figli a carico, saranno effettuate da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo i criteri previsti nel Protocollo di Intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019.
8. La casa familiare sita in Chioggia (VE), via Primavera n. 41/5, resta assegnata alla NO
- già titolare di un diritto personale di godimento - con tutti gli arredi. Parte_2
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Per il P.M. intervenuto
“Dichiararsi [lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio] alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che in data 25/08/2012 avevano contratto matrimonio con rito civile a Chioggia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 35, Parte I, anno 2012 del Comune di Chioggia;
che dalla loro unione erano nati il 03.08.2014 e il 02.12.2016; che in seguito era tra Persona_3 Persona_4 loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dalla procedura di separazione consensuale conclusasi con omologa delle condizioni congiuntamente rassegnate mediante sentenza del 20.12.2023 del Tribunale di Venezia. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione dei coniugi, in seguito fissata per il 31.10.2024, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Celebrata la suddetta mediante trattazione scritta, come disposto con decreto del Giudice del 10.09.2024, le parti confermavano le condizioni rassegnate nell'atto introduttivo e concordemente ne chiedevano l'accoglimento. Il giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dal procedimento di separazione consensuale definito con sentenza del 20.12.2023 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Posto che sul punto nulla hanno esposto le parti, nulla si dispone sulle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/08/2012 con rito civile da e , trascritto nel registro atti di matrimonio (alla Parte_1 Parte_2 parte I, n. 35, dell'anno 2012) del Comune di Chioggia.
Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna. Per_1 Per_2
3. Il Signor potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità Parte_1 di seguito indicate:
a) al fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio dal termine dell'orario scolastico fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) due pomeriggi la settimana, da concordare, dal termine dell'orario scolastico fino alle ore
20.00;
c) due settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante l estate si osserverà la cadenza di cui alla lett. a a partire dalle ore 14.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione coniugale entro le ore 20.00;
d) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i giorni di Natale e
Capodanno
e) le vacanze pasquali saranno alternate di anno in anno f) in alternanza con l'altro genitore eventuali ponti scolastici come da calendario della
Regione Veneto.
4. Il Signor si obbliga a corrispondere alla NO entro il giorno 16 di ogni Pt_1 Pt_2 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di €. 300,00 (150,00 euro a figlio) a titolo di concorso nel mantenimento di entrambi i figli minori;
detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal mese di settembre di ogni anno, con decorrenza dal l'anno 2025
5. Gli assegni familiari saranno erogati in favore della NO ed il Signor Parte_2
con la sottoscrizione del presente atto dichiara espressamente il proprio consenso. Pt_1
6. Le detrazioni per i figli a carico, saranno effettuate da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo i criteri previsti nel Protocollo di Intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019.
8. La casa familiare sita in Chioggia (VE), via Primavera n. 41/5, resta assegnata alla NO
- già titolare di un diritto personale di godimento - con tutti gli arredi. Parte_2
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 18.12.2024 Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero