Sentenza 18 novembre 1983
Massime • 1
In tema di prelazione agraria, qualora nel preliminare di compravendita tra il proprietario concedente ed il terzo sia stato pattuito il pagamento immediato di una parte del prezzo a titolo di acconto e di caparra confirmatoria ed il pagamento del saldo alla stipula del contratto definitivo, il coltivatore, che esercitando il diritto di prelazione subentra in tale contratto e può usufruire delle clausole più vantaggiose pattuite, è tenuto, a pena di decadenza dal diritto di prelazione, a corrispondere entro il termine legale di tre mesi, decorrenti dalla notifica da parte del proprietario, la somma della quale è previsto il pagamento immediato, ancorché a titolo di caparra confirmatoria, non escludendo la specifica funzione di garanzia che essa costituisca anche un principio di esecuzione di contratto, senza che possa essere considerata equivalente al pagamento la mera dichiarazione di disponibilità a pagare da parte del coltivatore. ( V 6219/81, mass n 417005).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/11/1983, n. 6884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6884 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1983 |
Testo completo
In tema di prelazione agraria, qualora nel preliminare di compravendita tra il proprietario concedente ed il terzo sia stato pattuito il pagamento immediato di una parte del prezzo a titolo di acconto e di caparra confirmatoria ed il pagamento del saldo alla stipula del contratto definitivo, il coltivatore, che esercitando il diritto di prelazione subentra in tale contratto e può usufruire delle clausole più vantaggiose pattuite, è tenuto, a pena di decadenza dal diritto di prelazione, a corrispondere entro il termine legale di tre mesi, decorrenti dalla notifica da parte del proprietario, la somma della quale è previsto il pagamento immediato, ancorché a titolo di caparra confirmatoria, non escludendo la specifica funzione di garanzia che essa costituisca anche un principio di esecuzione di contratto, senza che possa essere considerata equivalente al pagamento la mera dichiarazione di disponibilità a pagare da parte del coltivatore. ( V 6219/81, mass n 417005).*