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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/10/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott.ssa Alessandra Frasca Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1950/2023 R.G.,
promossa da:
, nato in [...], il giorno 05.06.1974, codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via Piave n. 14/B, presso C.F._1 lo studio dell'avvocato Cristiano Curatolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrente
contro
:
, nata in [...], il giorno 06.02.1988, codice fiscale Parte_2
, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, viale Conte Testasecca n. C.F._2
44, presso lo studio dell'avvocato Valentina Fiorenza, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza del 7 ottobre 2025, le parti hanno precisato, congiuntamente, le conclusioni come da verbale in atti e il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione;
il
PM nulla ha osservato.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) rilevato che, con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 11.12.2023, Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti dell'ex coniuge , chiedendo disporsi, a Parte_2 modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 943/2021, emessa inter partes dal Tribunale di prima istanza di EN ER (Marocco) in data 28.12.2021, di “poter esercitare il proprio diritto di visita recandosi un sabato ed una domenica al mese presso la residenza della ex moglie in Caltanissetta, con possibilità di prelevare i figli per 4 ore la mattina o 4 ore nel pomeriggio, secondo le possibilità dettate dagli spostamenti aerei” (cfr. pag. 5 del ricorso); rilevato che, ritualmente instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data
14.02.2024, si è costituita in giudizio , contestando la domanda attorea e, Parte_2 domandando, in via riconvenzionale, “di aggiornare la misura del mantenimento fissata in
Sentenza in 500 Dirham per ciascun figlio (corrispondenti ad €.126,90) in quella che la S.V. riterrà di giustizia… e di volerne disporre al contempo il pagamento a favore dell'odierna convenuta con cadenza mensile… infine… di voler disporre il pagamento dell'assegno unico riconosciuto per legge in misura del 50% per ciascun coniuge” (così, a pag. 5 della comparsa di risposta); rilevato che, rimasto vano il tentativo di conciliazione, in ragione della mancata comparizione personale di ambo le parti, e disposti plurimi rinvii al fine di acquisire la sentenza di divorzio del Tribunale di prima istanza di EN ER (Marocco), munita di apostille e relativa traduzione ad opera di traduttore giurato, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre
1961, le parti hanno infine rappresentato di aver trovato un accordo in ordine alle chieste modifiche della sentenza marocchina;
ritenuto, indi, che all'udienza del giorno 07.10.2025, i procuratori delle parti hanno precisato, congiuntamente, le conclusioni, riportandosi, al contenuto dell'accordo depositato dal ricorrente in data 14.04.2025 (che “trova, ormai da tempo, regolare esecuzione, senza difficoltà alcuna” – cfr. verbale d'udienza in atti), che di seguito si trascrive:
“Con la sottoscrizione della presente scrittura, le parti di comune accordo, pattuiscono che la sig.ra consenta al sig. di vedere i figli e un giorno Parte_2 Parte_1 Per_1 Per_2 al mese (domenica) presso un luogo scelto dalla sig.ra previa comunicazione Parte_2 con almeno sette giorni di anticipo che il sig. dovrà comunicare alla sig.ra Pt_1 Pt_2
Gli spostamenti da Asti a Caltanissetta saranno completamente a carico del sig. che Pt_1 nulla potrà richiedere alla sig.ra Pt_2
2 Gli incontri tra padre e figli dovranno avvenire in presenza della madre o di altro soggetto dalla stessa individuato, almeno fino al momento della ricostituzione del rapporto parentale tra padre e figli;
Durante gli altri giorni del mese il sig. potrà contattare telefonicamente anche con Pt_1 videochiamate i propri figli;
In base alle statuizioni della sentenza di divorzio, il sig. deve le seguenti somme Parte_1 per il mantenimento della prole: 500 dirham mensili (per figlio) per mantenimento;
100 dirham mensili per figlio per “affidamento”; 200 dirham per figlio mensili per alloggio;
Tali somme vengono versate direttamente al Tribunale del Marocco con versamento annuale, ed il sig. si impegna a fornire sollecito rendiconto alla sig.ra Pt_1 Pt_2
La sig.ra percepirà altresì il 100% dell'importo dell'assegno unico spettante Parte_2 per i figli che le sono affidati in via esclusiva”; rilevato che il giudice delegato si è, quindi, riservato di riferire al collegio per la decisione;
rilevato che il pubblico ministero interveniente nulla ha osservato;
ritenuto che
la domanda congiunta può trovare accoglimento;
ritenuto, invero, che la sentenza di divorzio n. 943/2021, emessa inter partes dal Tribunale di prima istanza di EN ER (Marocco) in data 28.12.2021, pur non trascritta nei registri dello
Stato civile del comune di Caltanissetta, deve ritenersi valida e automaticamente riconosciuta in Italia, sussistendo le condizioni di cui all'art. 65 legge n. 218/1995 e, segnatamente: la competenza giurisdizionale del giudice che l'ha emessa;
il rispetto del principio del contraddittorio e di difesa del convenuto;
il passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui è pronunciata;
la non contrarietà ad altra decisione pronunciata in Italia;
la non pendenza di altro procedimento con il medesimo oggetto e le stesse parti preventivamente instaurato davanti a un giudice italiano;
la non contrarietà delle sue disposizioni all'ordine pubblico;
ritenuto, ancora, che l'accordo intervenuto tra le parti nel corso del presente procedimento e sopra riportato non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appare, anzi, rispondente all'interesse morale e materiale dei figli minori;
ritenuto, infine, che le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accordo raggiunto;
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 943/2021, emessa dal Tribunale di prima istanza di EN ER (Marocco) in data 28.12.2021, disciplina tempi e modi di permanenza
3 dei figli minori presso il padre e l'attribuzione dell'assegno unico INPS nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso il 23 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale di Caltanissetta.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott.ssa Alessandra Frasca Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1950/2023 R.G.,
promossa da:
, nato in [...], il giorno 05.06.1974, codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via Piave n. 14/B, presso C.F._1 lo studio dell'avvocato Cristiano Curatolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrente
contro
:
, nata in [...], il giorno 06.02.1988, codice fiscale Parte_2
, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, viale Conte Testasecca n. C.F._2
44, presso lo studio dell'avvocato Valentina Fiorenza, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza del 7 ottobre 2025, le parti hanno precisato, congiuntamente, le conclusioni come da verbale in atti e il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione;
il
PM nulla ha osservato.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) rilevato che, con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 11.12.2023, Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti dell'ex coniuge , chiedendo disporsi, a Parte_2 modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 943/2021, emessa inter partes dal Tribunale di prima istanza di EN ER (Marocco) in data 28.12.2021, di “poter esercitare il proprio diritto di visita recandosi un sabato ed una domenica al mese presso la residenza della ex moglie in Caltanissetta, con possibilità di prelevare i figli per 4 ore la mattina o 4 ore nel pomeriggio, secondo le possibilità dettate dagli spostamenti aerei” (cfr. pag. 5 del ricorso); rilevato che, ritualmente instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data
14.02.2024, si è costituita in giudizio , contestando la domanda attorea e, Parte_2 domandando, in via riconvenzionale, “di aggiornare la misura del mantenimento fissata in
Sentenza in 500 Dirham per ciascun figlio (corrispondenti ad €.126,90) in quella che la S.V. riterrà di giustizia… e di volerne disporre al contempo il pagamento a favore dell'odierna convenuta con cadenza mensile… infine… di voler disporre il pagamento dell'assegno unico riconosciuto per legge in misura del 50% per ciascun coniuge” (così, a pag. 5 della comparsa di risposta); rilevato che, rimasto vano il tentativo di conciliazione, in ragione della mancata comparizione personale di ambo le parti, e disposti plurimi rinvii al fine di acquisire la sentenza di divorzio del Tribunale di prima istanza di EN ER (Marocco), munita di apostille e relativa traduzione ad opera di traduttore giurato, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre
1961, le parti hanno infine rappresentato di aver trovato un accordo in ordine alle chieste modifiche della sentenza marocchina;
ritenuto, indi, che all'udienza del giorno 07.10.2025, i procuratori delle parti hanno precisato, congiuntamente, le conclusioni, riportandosi, al contenuto dell'accordo depositato dal ricorrente in data 14.04.2025 (che “trova, ormai da tempo, regolare esecuzione, senza difficoltà alcuna” – cfr. verbale d'udienza in atti), che di seguito si trascrive:
“Con la sottoscrizione della presente scrittura, le parti di comune accordo, pattuiscono che la sig.ra consenta al sig. di vedere i figli e un giorno Parte_2 Parte_1 Per_1 Per_2 al mese (domenica) presso un luogo scelto dalla sig.ra previa comunicazione Parte_2 con almeno sette giorni di anticipo che il sig. dovrà comunicare alla sig.ra Pt_1 Pt_2
Gli spostamenti da Asti a Caltanissetta saranno completamente a carico del sig. che Pt_1 nulla potrà richiedere alla sig.ra Pt_2
2 Gli incontri tra padre e figli dovranno avvenire in presenza della madre o di altro soggetto dalla stessa individuato, almeno fino al momento della ricostituzione del rapporto parentale tra padre e figli;
Durante gli altri giorni del mese il sig. potrà contattare telefonicamente anche con Pt_1 videochiamate i propri figli;
In base alle statuizioni della sentenza di divorzio, il sig. deve le seguenti somme Parte_1 per il mantenimento della prole: 500 dirham mensili (per figlio) per mantenimento;
100 dirham mensili per figlio per “affidamento”; 200 dirham per figlio mensili per alloggio;
Tali somme vengono versate direttamente al Tribunale del Marocco con versamento annuale, ed il sig. si impegna a fornire sollecito rendiconto alla sig.ra Pt_1 Pt_2
La sig.ra percepirà altresì il 100% dell'importo dell'assegno unico spettante Parte_2 per i figli che le sono affidati in via esclusiva”; rilevato che il giudice delegato si è, quindi, riservato di riferire al collegio per la decisione;
rilevato che il pubblico ministero interveniente nulla ha osservato;
ritenuto che
la domanda congiunta può trovare accoglimento;
ritenuto, invero, che la sentenza di divorzio n. 943/2021, emessa inter partes dal Tribunale di prima istanza di EN ER (Marocco) in data 28.12.2021, pur non trascritta nei registri dello
Stato civile del comune di Caltanissetta, deve ritenersi valida e automaticamente riconosciuta in Italia, sussistendo le condizioni di cui all'art. 65 legge n. 218/1995 e, segnatamente: la competenza giurisdizionale del giudice che l'ha emessa;
il rispetto del principio del contraddittorio e di difesa del convenuto;
il passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui è pronunciata;
la non contrarietà ad altra decisione pronunciata in Italia;
la non pendenza di altro procedimento con il medesimo oggetto e le stesse parti preventivamente instaurato davanti a un giudice italiano;
la non contrarietà delle sue disposizioni all'ordine pubblico;
ritenuto, ancora, che l'accordo intervenuto tra le parti nel corso del presente procedimento e sopra riportato non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appare, anzi, rispondente all'interesse morale e materiale dei figli minori;
ritenuto, infine, che le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accordo raggiunto;
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 943/2021, emessa dal Tribunale di prima istanza di EN ER (Marocco) in data 28.12.2021, disciplina tempi e modi di permanenza
3 dei figli minori presso il padre e l'attribuzione dell'assegno unico INPS nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso il 23 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale di Caltanissetta.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
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