Art. 3.
Sara' costituito un Ordine professionale, retto da un Consiglio, per ognuna delle Borse valori di Milano, Roma, Torino e Genova; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Napoli e Palermo, avente sede presso la Borsa valori di Napoli; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Firenze e Bologna, avente sede presso la Borsa valori di Firenze e un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Trieste e Venezia, avente sede presso la Borsa valori di Trieste. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 201, comma 1) che "Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall' articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402 , a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma".
Sara' costituito un Ordine professionale, retto da un Consiglio, per ognuna delle Borse valori di Milano, Roma, Torino e Genova; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Napoli e Palermo, avente sede presso la Borsa valori di Napoli; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Firenze e Bologna, avente sede presso la Borsa valori di Firenze e un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Trieste e Venezia, avente sede presso la Borsa valori di Trieste. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 201, comma 1) che "Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall' articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402 , a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma".