Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/01/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11923 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 18.11.2024, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Trentola Parte_1 C.F._1
Ducenta (CE) alla Via Coppola n. 12, presso lo studio dell'avv. Gennaro Grassia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
nata ad [...] l'[...] (C.F.: Controparte_1
). C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.11.2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 20.11.2024 apponeva il proprio visto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.11.2022 il SI. deduceva che: - in data 12.06.2012 aveva Parte_1
contratto matrimonio in Sant'Antimo (Na) con la SI.ra e che dalla loro unione Controparte_1
erano nato il figlio il 06.09.2012; - con decreto nr. 11217/2016 del 16.12.2016 il Tribunale di Per_1
1
Pertanto, parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione indicate nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 30.05.2023, la SI.ra era presente di persona - sebbene non Controparte_1
ritualmente costituita in giudizio - e, su istanza delle parti, il Presidente f.f. rinviava la causa all'udienza del 26.09.2023 per consentire le trattative di bonario componimento.
A detta udienza, il Presidente f.f., attesa l'assenza della SI.ra , sentito il Controparte_1
ricorrente, con contestuale ordinanza emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - autorizza i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto;
- conferma tutte le condizioni già stabilite per la separazione consensuale omologata anche in relazione all'affido condiviso del figlio, al diritto di visita del padre e all'assegno di mantenimento a carico del padre e in favore del figlio minore di € 350,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, stabilendo altresì che il padre contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per il figlio minore
purché previamente concordate e documentate come previste nel protocollo di intesa Per_1 sottoscritto presso l'intestato Tribunale in data 25-10-2019, salvo ogni ulteriore valutazione all'esito dello svolgimento dell'istruttoria; quindi, rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore all'udienza del 24.01.2024.
Quivi parte ricorrente con memoria integrativa depositata in data 01.12.2023, reiterava tutto quanto domandato e formulato con il ricorso introduttivo, chiedendo la conferma delle statuizioni presidenziali. La resistente , invece rimaneva contumace come dichiarato dal Controparte_1
G.I. all'esito dell'udienza cartolare del 24.01.2024; quindi, la causa era rinviata all'udienza del
17.06.2024 con l concessione dei termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c.
Con la memoria II termine ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata il 26.04.2024 parte ricorrente chiedeva la riduzione ad euro 250,00 dell'assegno di mantenimento da versare mensilmente in favore della resistente quale contributo per il minore deducendo un peggioramento della propria Per_1
condizione economica per essere divenuto padre di un'altra bambina nata in data [...] dalla relazione con la sua attuale compagna SI.ra la quale era di nuovo in attesa, Parte_2
con parto previsto in data 22/07/2024.
All'udienza cartolare del 17.06.2024 il G.I., rilevata l'assenza di istanze istruttorie, rinviava la causa all'udienza figurata del 18.11.2024, anche per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, il G.I., rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo il termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
Il P.M. apponeva il proprio visto.
2 La domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con decreto nr.
11217/2016 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 16.12.2016.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla
L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio ritiene che, in ossequio al disposto di cui all'articolo 337 ter c.c., debba essere confermato l'affido condiviso del figlio minore in favore Per_1
di entrambi i genitori, come peraltro richiesto dal ricorrente, non essendo emersi elementi ostativi a detto regime.
Il Tribunale reputa altresì conforme all'interesse del minore confermare la collocazione prevalente dello stesso presso la madre con la quale vive già stabilmente sin dalla separazione dei coniugi, come peraltro richiesto dal ricorrente.
Circa le modalità di incontro del figlio con il padre, ritiene il Tribunale di confermare il diario di visita previsto dalla separazione così come domandato da parte ricorrente, non essendo state evidenziate circostanze nuove.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la resistente provvederà al figlio attraverso il proprio diretto sostentamento, in quanto con lo stesso convivente, mentre il ricorrente dovrà contribuire al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione di un assegno mensile in favore della resistente.
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale ritiene che non possa trovare accoglimento la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento del minore avanzata da parte ricorrente in corso di Per_1
causa.
Invero, il Collegio osserva che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di altri figli da un nuovo partener rappresentano circostanze sopravvenute che devono essere valutate dal giudice, ma non possono determinare automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento di figli nati dalla precedente unione.
3 In altri termini i sopravvenuti e giustificati motivi a sostegno della richiesta di revisione delle condizioni patrimoniali possono riguardare anche i nuovi oneri familiari dell'obbligato, derivanti dalla nascita di un figlio, generato dalla successiva unione, sempre che detta insorgenza, considerate tutte le circostanze del caso concreto, abbia determinato un reale ed effettivo depauperamento delle sostanze o della capacità patrimoniale dell'obbligato stesso, apprezzato all'esito di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti. Laddove, poi, venga in gioco la misura dell'assegno di mantenimento per i figli, il nuovo impegno familiare non può costituire ragione per un allentamento delle responsabilità genitoriali verso costoro, in quanto la soddisfazione dei diritti economici dei figli non può essere deteriore nella crisi della famiglia, rispetto a quanto avviene nella famiglia unita: sicché, ove il contributo di mantenimento originariamente fissato dal provvedimento giudiziario sia stato determinato in un importo adeguato alle necessità dei figli, ma inferiore all'esborso che la capacità economica dell'obbligato avrebbe consentito, la richiesta riduzione non può essere disposta, a meno che il contributo, così come in precedenza fissato, non trovi più capienza (e ciò a causa dei doveri derivanti dal motivo sopravvenuto) nella capacità economica dell'obbligato stesso, apprezzata anche alla luce dell'apporto del nuovo partner
(cfr. Cass., Sez. 1^, 23 agosto 2006, n. 18367; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 1991, n. 512).
Ebbene, applicando al caso di specie i suddetti principi, parte ricorrente solo con la memoria II termine ex art. 183 c.p.c. deduceva un peggioramento della propria situazione economica imputabile,
a suo avviso, alla nascita dalla relazione con la su nuova compagna di una figlia, nonché alla futura nascita di un altro figlio dalla medesima relazione, senza allegare nulla rispetto ai propri redditi e, pertanto, nulla provando in ordine all'effettiva capacità economica dello stesso, né dell'attuale compagna pure tenuta a concorrere alla eSIenze dei bambini nati da detta unione;
di converso, in sede di udienza presidenziale, alla cui data la figlia del nuovo nucleo familiare peraltro era già nata, il SI. dichiarava di lavorare quale libero professionista in regime forfettario mentre Parte_1 all'epoca della separazione era disoccupato lavorando - non stabilmente e senza inquadramento - come barman. Di conseguenza, si desume un miglioramento della condizione economica personale del ricorrente, quantomeno rispetto alla data della separazione ove lo stesso aveva concordato per il quale all'epoca aveva solo quattro anni, l'assegno mensile di € 350,00 Per_1
Pertanto, il Tribunale, tenuto conto dell'età del minore (12 anni) e della circostanza che parte ricorrente nulla ha provato circa l'incapienza del proprio patrimonio rispetto all'obbligo di mantenimento assunto nei confronti del figlio tenuto anche conto dell'ampio lasso di tempo Per_1
decorso dalla sperazione, reputa conforme a giustizia confermare a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 350,00 e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla resistente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie,
4 non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 12.06.2012 in Sant'Antimo (Na), tra , nato a [...] il Parte_1
21.01.1991, e , nata ad [...] l'[...], (Atto n. 19, parte Controparte_1
I, S. /, Ufficio I, Atti di Matrimonio dell'anno 2012);
B) dispone l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1
privilegiata presso la madre;
C) dispone che gli incontri tra il padre e il figlio avvengano come in parte motiva;
D) dispone che il SI. versi alla resistente la somma mensile di € 350,00 a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Per_1
ISTAT;
E) pone a carico del SI. l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle Parte_1 spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per il figlio, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Sant'Antimo (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
G) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di conSIlio del 22.01.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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