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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2024, n. 3777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3777 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Presidente Cinzia Mondatore dott.ssa
Francesca Caputo Giudice est. dott.ssa
Alessandro Carra Giudice dott.
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 316 c.c. e 473 ter c.p.c. il seguente
DECRETO
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3160/2023, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia”
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Giusi Renna, come da mandato in atti
-RICORRENTE-
e
Controparte_1
-RESISTENTE-
Con ricorso depositato in data 24.4.2023, la ricorrente chiedeva di essere autorizzata a sottoporre il figlio minore ad un intervento ortodontico teso ad eliminare la malaocclusione di classe II, assumendo che l'altro genitore non avesse prestato il consenso a tale trattamento, benchè sollecitato in diverse occasioni.
Stanti il mancato perfezionamento dei primi due tentativi di notifica dell'atto introduttivo effettuati all'estero, nonchè l'assenza di riscontro circa la fruttuosità del terzo tentativo, la ricorrente chiedeva autorizzarsi il trattamento ortodontico a beneficio del minore in via d'urgenza, in pendenza del termine per l'ennesima reiterazione dell'incombente; il Tribunale riservava di decidere, assegnando alla parte termine di giorni 15 per il deposito della documentazione medica attestante la specifica natura del trattamento e l'eventuale carattere di urgenza.
Nelle more del giudizio il Parte 2 diveniva maggiorenne, quindi il procedimento veniva rinviato all'udienza del 6.11.2024 al fine di verificare il permanere dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente rispetto al procedimento medesimo.
All'udienza del 6.11.2024 il procuratore della ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenuta maggiore età del figlio, con condanna del resistente alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite, stante la propria ammissione al patrocinio a spese dello stato, previa rinuncia ai termini per il deposito delle memorie difensive conclusive;
quindi, la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda formulata dalla resistente in ordine al profilo di merito deve trovare accoglimento: la sopravvenuta maggiore età del figlio della coppia in pendenza dei reiterati tentativi di notifica all'estero dell'atto introduttivo implica la cessazione della materia del contendere, atteso che questi potrà attivarsi autonomamente rispetto al cennato trattamento ortodontico.
In ordine alle spese di lite, "La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale" (Cass. 14939/20).
La soccombenza virtuale, nell'ambito della statuizione di cessata materia del contendere, è subordinata ad una valutazione di verosimiglianza dell'accoglimento della istanza ove non fosse intervenuta la dichiarazione di cessata materia del contendere (Cass. 24714/2022); tale criterio opera, dunque, opera secondo un giudizio prognostico che abbia in conto quanto dedotto e provato dalle parti, tenuto conto dello svolgimento concreto ed effettivo del giudizio.
Orbene, nel caso di specie, la documentazione medica in atti ha evidenziato la necessarietà del trattamento ortodontico, non solo per un motivo estetico, ma anche funzionale, siccome preordinato alla realizzazione di un'occlusione corretta e bilanciata;
risultano, altresì, documentati in atti i reiterati solleciti via pec inoltrati al resistente, infruttuosamente sollecitato a prestare il necessario consenso in sede stragiudiudiziale;
la circostanza che nel presente giudizio, tuttavia, non fosse ancora stato instaurato il contraddittorio al momento del raggiungimento, ad opera del minore, della maggiore età implica che il resistente non abbia potuto prendere formale posizione sulle argomentazioni della ricorrente, prospettando le proprie ragioni.
Le spese di lite, pertanto, devono essere compensate tra le parti.
P.T.M.
-- dichiarata cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 28.11.2024
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Dott.ssa Cinzia Mondatore
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Presidente Cinzia Mondatore dott.ssa
Francesca Caputo Giudice est. dott.ssa
Alessandro Carra Giudice dott.
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 316 c.c. e 473 ter c.p.c. il seguente
DECRETO
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3160/2023, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia”
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Giusi Renna, come da mandato in atti
-RICORRENTE-
e
Controparte_1
-RESISTENTE-
Con ricorso depositato in data 24.4.2023, la ricorrente chiedeva di essere autorizzata a sottoporre il figlio minore ad un intervento ortodontico teso ad eliminare la malaocclusione di classe II, assumendo che l'altro genitore non avesse prestato il consenso a tale trattamento, benchè sollecitato in diverse occasioni.
Stanti il mancato perfezionamento dei primi due tentativi di notifica dell'atto introduttivo effettuati all'estero, nonchè l'assenza di riscontro circa la fruttuosità del terzo tentativo, la ricorrente chiedeva autorizzarsi il trattamento ortodontico a beneficio del minore in via d'urgenza, in pendenza del termine per l'ennesima reiterazione dell'incombente; il Tribunale riservava di decidere, assegnando alla parte termine di giorni 15 per il deposito della documentazione medica attestante la specifica natura del trattamento e l'eventuale carattere di urgenza.
Nelle more del giudizio il Parte 2 diveniva maggiorenne, quindi il procedimento veniva rinviato all'udienza del 6.11.2024 al fine di verificare il permanere dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente rispetto al procedimento medesimo.
All'udienza del 6.11.2024 il procuratore della ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenuta maggiore età del figlio, con condanna del resistente alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite, stante la propria ammissione al patrocinio a spese dello stato, previa rinuncia ai termini per il deposito delle memorie difensive conclusive;
quindi, la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda formulata dalla resistente in ordine al profilo di merito deve trovare accoglimento: la sopravvenuta maggiore età del figlio della coppia in pendenza dei reiterati tentativi di notifica all'estero dell'atto introduttivo implica la cessazione della materia del contendere, atteso che questi potrà attivarsi autonomamente rispetto al cennato trattamento ortodontico.
In ordine alle spese di lite, "La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale" (Cass. 14939/20).
La soccombenza virtuale, nell'ambito della statuizione di cessata materia del contendere, è subordinata ad una valutazione di verosimiglianza dell'accoglimento della istanza ove non fosse intervenuta la dichiarazione di cessata materia del contendere (Cass. 24714/2022); tale criterio opera, dunque, opera secondo un giudizio prognostico che abbia in conto quanto dedotto e provato dalle parti, tenuto conto dello svolgimento concreto ed effettivo del giudizio.
Orbene, nel caso di specie, la documentazione medica in atti ha evidenziato la necessarietà del trattamento ortodontico, non solo per un motivo estetico, ma anche funzionale, siccome preordinato alla realizzazione di un'occlusione corretta e bilanciata;
risultano, altresì, documentati in atti i reiterati solleciti via pec inoltrati al resistente, infruttuosamente sollecitato a prestare il necessario consenso in sede stragiudiudiziale;
la circostanza che nel presente giudizio, tuttavia, non fosse ancora stato instaurato il contraddittorio al momento del raggiungimento, ad opera del minore, della maggiore età implica che il resistente non abbia potuto prendere formale posizione sulle argomentazioni della ricorrente, prospettando le proprie ragioni.
Le spese di lite, pertanto, devono essere compensate tra le parti.
P.T.M.
-- dichiarata cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 28.11.2024
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Dott.ssa Cinzia Mondatore