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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Monica Bighetti all'esito della discussione orale all'udienza del 5 febbraio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1642/2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. Irene Gallerani del Foro di Ferrara
ATTORE contro con sede in Bologna, via Carlo Berti Pichat n.2/4, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Riccardo Caniato del Foro di Ferrara
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso depositato il 13 agosto 2024 , previo esperimento Parte_1
infruttuoso delle trattative stragiudiziali e della negoziazione assistita, ha convenuto in giudizio per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
derivanti al proprio negozio di barbiere, sito a Cento (Fe), in seguito a lavori di ripristino di condutture dell'acqua che avevano provocato l'allagamento degli ambienti e la
1 chiusura forzata dell'esercizio per giorni cinque nell'ottobre 2021. Ha dedotto che CP_1
non aveva disconosciuto la propria responsabilità, ma non condivideva la quantificazione dei danni effettuata dapprima dal CTP Geom. e successivamente dai CTU Geom. Per_1
e dott.ssa nominati dal Tribunale a seguito di presentazione di Per_2 Per_3
accertamento tecnico preventivo.
Ha concluso quindi nel modo seguente:
Voglia il Tribunale adito ogni diversa domanda, eccezione, istanza e produzione disattesa:
- accertare e dichiarare che nell'ottobre 2021 il Sig. ha subito danni Parte_1
materiali al proprio negozio sito in Cento (FE) Via Matteotti n. 28, oltre ad un lucro cessante derivante dalla chiusura al pubblico dell'esercizio, per responsabilità esclusiva di come descritta in narrativa;
CP_1
- condannare a risarcire al Sig. i danni patrimoniali patiti CP_1 Parte_1
a causa del sinistro, quantificati e documentati in € 27.450,14 o altra maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al saldo effettivo”
All'udienza di discussione il Difensore ha precisato che le anticipazioni sostenute dalla parte a titolo di CTU e CTP – fase stragiudiziale e fase giudiziale nel procedimento ex art.696 bis- ammontano ad €4926,58 (onorario Geom e Geom. e di Per_2 Per_1
avere altresì speso € 286,00 per il contributo unificato del procedimento ex art.696 bis ed
€246,90 per il presente procedimento.
§2. Si è costituita in giudizio resistendo all'avversa azione di cui ha chiesto in CP_1
principalità il rigetto. La società ha evidenziato che le proprie offerte di transazione stragiudiziale non erano state accettate dalla controparte e parimenti la proposta transattiva del CTU per €14.500,00 spese di CTU suddivise al 50% e spese Per_2
legali e di CTP compensate tra le parti, avendo invece proposto il danneggiato una transazione ad €18.000 ossia per la totalità del danno riconosciuto dal CTU. Il comportamento incompatibile con la volontà di concludere la vertenza era quindi addebitabile alla controparte, la quale non aveva rinunciato a nulla delle proprie pretese, a
2 differenza di che aveva accettato la proposta del consulente di nomina CP_1
giudiziale. La resistente ha soggiunto, nel merito, che le conclusioni dei CTU non erano condivisibili per le precise ragioni espresse in sede di consulenza preventiva dal CTP
e chiedeva quindi la rinnovazione della CTU. Per_4
ha così concluso: CP_1
“In via principale di merito, previa rinnovazione, in via istruttoria, della CTU tecnica con sostituzione dei CTU nominati in sede di ATP, rigettare le domande svolte da parte ricorrente nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, con CP_1
vittoria di spese, competenze ed onorari, compreso il rimborso delle spese generali. In via subordinata Accertare e Quantificare il danno subito dal ricorrente, escludendo ogni voce di danno non consequenziale al sinistro o non provata. Spese di lite compensate tra le parti”.
Il Difensore ha confermato dette conclusioni all'udienza di discussione.
§3. Acquisito il fascicolo processuale RG 1541/2024 per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art.696 bis c.p.c. la causa è stata oralmente discussa all'udienza del 5 febbraio
2025 e viene decisa secondo le seguenti brevi considerazioni.
Gli eventi che hanno cagionato danni non sono contestati e sono così sommariamente descritti nella consulenza d'ufficio ” a causa della rottura della tubazione interrata nell'androne condominiale adiacente all'immobile, e della conseguente rilevante fuoriuscita di acqua all'esterno, quest'ultima è penetrata anche all'interno dell'immobile di proprietà , diffondendosi sulla pavimentazione dei suddetti tre locali (sala- Parte_1
corridoio-retro); ragionevolmente la stessa acqua si è inoltre infiltrata negli strati sottostanti il negozio in esame”.
Non è contestato che i lavori di rifacimento delle condutture idriche fossero stati eseguiti da o per suo conto. CP_1
Il punto di discordia tra le parti è solo la quantificazione dei danni.
Rispetto alla quantificazione effettuata dal CTU geom. contesta le Per_2 CP_1
seguenti voci: il costo del massetto, il costo del ripristino della pavimentazione in gres, il costo per le pulizie generali, il valore dei beni danneggiati a fronte della mancata
3 considerazione da parte del CTU del degrado sui materiali forniti, gli oneri di sicurezza e direzione lavori i quali non avrebbero dovuto superare l'8 per cento dell'opera (vedi memoria di costituzione).
In merito alle critiche effettuate da sui punti sopra indicati il CTU CP_1 Per_2
ha specificamente ed esaustivamente replicato. Le valutazioni del CTU sono adeguatamente argomentate e vengono fatte proprie dal giudicante.
Le si riporta testualmente
• Fornitura e posa di nuovo massetto/soletta in cls armato con rete elettrosaldata, spessore cm. 10
Mq. 34,00 x €. 40,00 = €. 1.360,00.
Il CTP resistente Dr. nelle osservazioni, sostiene che tale opera non dovrebbe Per_4 superare 30€/mq; il costo unitario suggerito dal CTP deve ritenersi eventualmente più indicato per superfici/quantità superiori a quella dell'immobile in oggetto, inoltre nel presente caso si deve considerare anche una maggiore incidenza di manodopera (anche per il confezionamento del materiale), da cui deriva il prezzo applicato.
In sostanza, viste le caratteristiche della lavorazione, il costo unitario di €. 30,00/mq., rispetto all'attuale andamento dei prezzi applicati da imprese con personale regolare e qualificato, appare sottostimato.
• Fornitura e posa a colla di nuovo pavimento in gres/ceramica a tinte unite
(similare all'esistente), compresa stuccatura e pulizia finale
Mq. 34,00 x €. 65,00 = €. 2.210,00.
Il CTP resistente Dr. nelle osservazioni, giudica tale opera economicamente Per_4
sproporzionata rispetto alla tipologia di lavorazione da eseguire e materiale da posare, e che per il ripristino della pavimentazione come preesistente, in linea con i valori di mercato, non dovrebbe superare 45,00 €/mq.
Il costo unitario adottato dallo scrivente è stato dedotto dal prezzario della Regione E.R., sentito anche il parere delle imprese edili contattate, pertanto da ritenersi congruo e conforme ai prezzi applicati per simili lavorazioni.
4 • Intervento di pulizia generale finale dell'immobile, al termine delle opere di ripristino, da parte ditte specializzate di pulizie
n. 20 ore manodopera x €. 30,00 = €. 600,00.
In risposta alle osservazioni del CTP Dr. si evidenzia che la tariffa oraria Per_4
applicata è stata appositamente verificata presso imprese di pulizie operanti nella provincia di Ferrara, tenuto conto della tipologia di intervento, ovvero non di carattere ordinario, ma che a seguito dell'esecuzione di opere edili viene normalmente considerata
- dalle stesse imprese - una pulizia di tipo straordinario, pertanto di costo superiore.
• Incarico da parte di tecnico abilitato per gli adempimenti relativi alla “sicurezza nei cantieri”, controllo esecuzione-direzione dei lavori, contabilità finale
A corpo = €. 2.500,00.
In merito alle osservazioni del CTP Dr. su detti oneri, lo scrivente specifica che Per_4
per gli adempimenti sulla “sicurezza cantieri” con verifica regolarità imprese, redazione piano della sicurezza, accessi in cantiere di controllo e verbali (da parte di tecnico abilitato), l'onorario attualmente si definisce in almeno €. 1.500,00; per intervento del tecnico/professionista ai fini della sorveglianza corretta esecuzione lavori, emanazione disposizioni di cantiere, verifica contabilità lavori, appare equo riconoscere l'onorario di €. 1.000,00; da tali due importi si è ricavato il suddetto onorario totale di €. 2.500,00.
Volendo definire il compenso complessivo di tali tecnici e rispettive attività applicando la percentuale massima dell'8% al valore dell'opera (come sostiene il Dr. , Per_4
deriverebbe un onorario di €. 1.160,00; trattasi di una somma del tutto insufficiente e inadeguata rispetto all'attività e alle responsabilità assunte dai tecnici.
Anche per ciò che concerne la richiesta di di considerare, in diminuzione CP_1 dell'importo risarcitorio, il valore dei beni danneggiati ed il loro degrado, deve dirsi che il risarcimento richiesto dalla parte ricorrente in sede di CTU concernente il mobilio non è stata presa in considerazione e non è compresa nei danni calcolati. Per il resto il ricorrente domanda il risarcimento dei danni sotto il profilo dei costi di ripristino del negozio –
5 danno emergente- e pertanto sui materiali da fornire a questo scopo non è possibile effettuare una riduzione del prezzo, trattandosi di un risarcimento in forma specifica non eccessivamente gravoso per il debitore (art.2058 c.c.). Si ponga mente al fatto che l'acqua
è penetrata fin nelle fondamenta di parte del negozio, con conseguenti necessità di risanamento.
Così il CTU, condivisibilmente: “Nella fattispecie il CTU è quindi chiamato a stimare i costi delle opere di riparazione dell'immobile del sig. , evidentemente in Parte_1
riferimento ai correnti ed effettivi prezzi del mercato di settore, ovvero senza apportare decurtazioni percentuali di degrado come richiede il CTP resistente;
ugualmente le imprese esecutrici, negli eventuali contratti di appalto lavori da stipulare con il ricorrente, non potranno certamente applicare tale percentuale di degrado (a detrarre) sui materiali forniti”.
Sulle altre voci di danno quantificate dai CTU non vi sono state contestazioni da parte di
. CP_1
Molteplici le critiche effettuate dal CTP in sede di procedura ex art.696 bis c.p.c. Per_1
Dette osservazioni non sono state tuttavia specificamente riproposte nel giudizio.
In ogni caso la consulenza tecnica d'ufficio preventiva deve considerarsi la fonte corretta per il calcolo del risarcimento del danno, condividendo questo giudice le osservazioni puntualmente svolte dai consulenti dell'ufficio in replica ai consulenti di parte in sede di procedura ex art.696 bis c.p.c..
In riferimento al lucro cessante, è stato determinato dai consulenti, senza contestazione delle parti, un danno di €1000,00 per i cinque giorni di inattività di a causa Parte_1
dell'allagamento del locale.
In sintesi, a mente dell'art.2043c.c. secondo il quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” spettano al ricorrente €17.000 (€16.939,00 arrotondato ad €17.000) a titolo di perdita subìta, ed €1000,00 a titolo di mancato guadagno (art.1223 c.c.). su tale somma deve anche corrispondere gli interessi nella misura legale, dalla data di messa CP_1
in mora (20 ottobre 2022 doc.6 ricorrente) fino al saldo.
6 §4. Spetta inoltre al ricorrente il rimborso delle spese sostenute per la fase di ATP e per il presente procedimento, ai sensi dell'art.91 c.p.c., in quanto parte vittoriosa.
Non si ritiene di compensare le spese di lite, come richiesto dalla convenuta, in quanto nell'ambito delle trattative stragiudiziali aveva offerto al massimo ad €6100 a CP_1
fronte dei preventivi effettuati dai tecnici e artigiani per il ripristino dei locali superiore ad
€15.000 senza considerare il mancato guadagno (doc.5 ricorrente). La somma offerta è ampiamente distante anche da quanto riconosciuto in sede giudiziale (€18.000). Dovendo quindi agire in giudizio mediante ATP ha dovuto sostenere le spese Parte_1 legali, le spese per una consulenza di parte e quelle per la CTU di talché l'ipotesi conciliativa del perito risultava grossomodo pari a quella iniziale, tenuto conto Per_2
appunto di tali spese. deve quindi rifondere alla controparte le spese di lite, anche della fase di CP_1
negoziazione, quelle di ATP e del presente giudizio.
Il ricorrente ha speso € 896,70 (doc.9) per la consulenza di parte del geometra Per_1
(doc.3), €1921,50 per l'assistenza del consulente di parte nell'ambito della CTU (doc.11),
€ 2108,38 per il CTU ed €184,12 per il CTU per un totale di €5110,70. Per_2 Per_3
Le spese di lite sono liquidate in €7236 per compensi avvocato di cui €662, onorari minimi, per la negoziazione assistita, €4237, onorari medi -eccetto fase istruttoria per la quale sono liquidati i minimi- per il presente giudizio, €2337 per la difesa nel procedimento ATP, il tutto secondo il DM55/2015 per la fascia di valore da €5200 a
€26000. Debbono poi essere rimborsate le spese generali (15% sui compensi), il contributo unificato (€518+€27+€286 ATP).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
[...] CP_1
assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità di per i danni patrimoniali subiti da CP_1 Parte_1
in relazione all'allagamento del proprio negozio di barbiere sito in Cento via
[...]
Giacomo Matteotti n.28, fatto risalente all'ottobre 2021.
7 - condanna a rifondere a €18.000 a titolo di risarcimento del CP_1 Parte_1
danno patrimoniale, oltre interessi nella misura legale dalla messa in mora del 20 ottobre
2022 al saldo.
- condanna alla rifusione in favore di delle spese sostenute CP_1 Parte_1
per il procedimento di ATP (consulenze di parte e d'ufficio) per un totale di €5110,70 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
- condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 7236 CP_1 Parte_1
per compensi di avvocato, oltre al 15% di spese generali sui compensi e rimborso contributo unificato in € 831,00, IVA e C.p.a.
Così deciso in Ferrara, 25/02/2025
Il Giudice
Monica Bighetti
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Monica Bighetti all'esito della discussione orale all'udienza del 5 febbraio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1642/2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. Irene Gallerani del Foro di Ferrara
ATTORE contro con sede in Bologna, via Carlo Berti Pichat n.2/4, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Riccardo Caniato del Foro di Ferrara
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso depositato il 13 agosto 2024 , previo esperimento Parte_1
infruttuoso delle trattative stragiudiziali e della negoziazione assistita, ha convenuto in giudizio per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
derivanti al proprio negozio di barbiere, sito a Cento (Fe), in seguito a lavori di ripristino di condutture dell'acqua che avevano provocato l'allagamento degli ambienti e la
1 chiusura forzata dell'esercizio per giorni cinque nell'ottobre 2021. Ha dedotto che CP_1
non aveva disconosciuto la propria responsabilità, ma non condivideva la quantificazione dei danni effettuata dapprima dal CTP Geom. e successivamente dai CTU Geom. Per_1
e dott.ssa nominati dal Tribunale a seguito di presentazione di Per_2 Per_3
accertamento tecnico preventivo.
Ha concluso quindi nel modo seguente:
Voglia il Tribunale adito ogni diversa domanda, eccezione, istanza e produzione disattesa:
- accertare e dichiarare che nell'ottobre 2021 il Sig. ha subito danni Parte_1
materiali al proprio negozio sito in Cento (FE) Via Matteotti n. 28, oltre ad un lucro cessante derivante dalla chiusura al pubblico dell'esercizio, per responsabilità esclusiva di come descritta in narrativa;
CP_1
- condannare a risarcire al Sig. i danni patrimoniali patiti CP_1 Parte_1
a causa del sinistro, quantificati e documentati in € 27.450,14 o altra maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al saldo effettivo”
All'udienza di discussione il Difensore ha precisato che le anticipazioni sostenute dalla parte a titolo di CTU e CTP – fase stragiudiziale e fase giudiziale nel procedimento ex art.696 bis- ammontano ad €4926,58 (onorario Geom e Geom. e di Per_2 Per_1
avere altresì speso € 286,00 per il contributo unificato del procedimento ex art.696 bis ed
€246,90 per il presente procedimento.
§2. Si è costituita in giudizio resistendo all'avversa azione di cui ha chiesto in CP_1
principalità il rigetto. La società ha evidenziato che le proprie offerte di transazione stragiudiziale non erano state accettate dalla controparte e parimenti la proposta transattiva del CTU per €14.500,00 spese di CTU suddivise al 50% e spese Per_2
legali e di CTP compensate tra le parti, avendo invece proposto il danneggiato una transazione ad €18.000 ossia per la totalità del danno riconosciuto dal CTU. Il comportamento incompatibile con la volontà di concludere la vertenza era quindi addebitabile alla controparte, la quale non aveva rinunciato a nulla delle proprie pretese, a
2 differenza di che aveva accettato la proposta del consulente di nomina CP_1
giudiziale. La resistente ha soggiunto, nel merito, che le conclusioni dei CTU non erano condivisibili per le precise ragioni espresse in sede di consulenza preventiva dal CTP
e chiedeva quindi la rinnovazione della CTU. Per_4
ha così concluso: CP_1
“In via principale di merito, previa rinnovazione, in via istruttoria, della CTU tecnica con sostituzione dei CTU nominati in sede di ATP, rigettare le domande svolte da parte ricorrente nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, con CP_1
vittoria di spese, competenze ed onorari, compreso il rimborso delle spese generali. In via subordinata Accertare e Quantificare il danno subito dal ricorrente, escludendo ogni voce di danno non consequenziale al sinistro o non provata. Spese di lite compensate tra le parti”.
Il Difensore ha confermato dette conclusioni all'udienza di discussione.
§3. Acquisito il fascicolo processuale RG 1541/2024 per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art.696 bis c.p.c. la causa è stata oralmente discussa all'udienza del 5 febbraio
2025 e viene decisa secondo le seguenti brevi considerazioni.
Gli eventi che hanno cagionato danni non sono contestati e sono così sommariamente descritti nella consulenza d'ufficio ” a causa della rottura della tubazione interrata nell'androne condominiale adiacente all'immobile, e della conseguente rilevante fuoriuscita di acqua all'esterno, quest'ultima è penetrata anche all'interno dell'immobile di proprietà , diffondendosi sulla pavimentazione dei suddetti tre locali (sala- Parte_1
corridoio-retro); ragionevolmente la stessa acqua si è inoltre infiltrata negli strati sottostanti il negozio in esame”.
Non è contestato che i lavori di rifacimento delle condutture idriche fossero stati eseguiti da o per suo conto. CP_1
Il punto di discordia tra le parti è solo la quantificazione dei danni.
Rispetto alla quantificazione effettuata dal CTU geom. contesta le Per_2 CP_1
seguenti voci: il costo del massetto, il costo del ripristino della pavimentazione in gres, il costo per le pulizie generali, il valore dei beni danneggiati a fronte della mancata
3 considerazione da parte del CTU del degrado sui materiali forniti, gli oneri di sicurezza e direzione lavori i quali non avrebbero dovuto superare l'8 per cento dell'opera (vedi memoria di costituzione).
In merito alle critiche effettuate da sui punti sopra indicati il CTU CP_1 Per_2
ha specificamente ed esaustivamente replicato. Le valutazioni del CTU sono adeguatamente argomentate e vengono fatte proprie dal giudicante.
Le si riporta testualmente
• Fornitura e posa di nuovo massetto/soletta in cls armato con rete elettrosaldata, spessore cm. 10
Mq. 34,00 x €. 40,00 = €. 1.360,00.
Il CTP resistente Dr. nelle osservazioni, sostiene che tale opera non dovrebbe Per_4 superare 30€/mq; il costo unitario suggerito dal CTP deve ritenersi eventualmente più indicato per superfici/quantità superiori a quella dell'immobile in oggetto, inoltre nel presente caso si deve considerare anche una maggiore incidenza di manodopera (anche per il confezionamento del materiale), da cui deriva il prezzo applicato.
In sostanza, viste le caratteristiche della lavorazione, il costo unitario di €. 30,00/mq., rispetto all'attuale andamento dei prezzi applicati da imprese con personale regolare e qualificato, appare sottostimato.
• Fornitura e posa a colla di nuovo pavimento in gres/ceramica a tinte unite
(similare all'esistente), compresa stuccatura e pulizia finale
Mq. 34,00 x €. 65,00 = €. 2.210,00.
Il CTP resistente Dr. nelle osservazioni, giudica tale opera economicamente Per_4
sproporzionata rispetto alla tipologia di lavorazione da eseguire e materiale da posare, e che per il ripristino della pavimentazione come preesistente, in linea con i valori di mercato, non dovrebbe superare 45,00 €/mq.
Il costo unitario adottato dallo scrivente è stato dedotto dal prezzario della Regione E.R., sentito anche il parere delle imprese edili contattate, pertanto da ritenersi congruo e conforme ai prezzi applicati per simili lavorazioni.
4 • Intervento di pulizia generale finale dell'immobile, al termine delle opere di ripristino, da parte ditte specializzate di pulizie
n. 20 ore manodopera x €. 30,00 = €. 600,00.
In risposta alle osservazioni del CTP Dr. si evidenzia che la tariffa oraria Per_4
applicata è stata appositamente verificata presso imprese di pulizie operanti nella provincia di Ferrara, tenuto conto della tipologia di intervento, ovvero non di carattere ordinario, ma che a seguito dell'esecuzione di opere edili viene normalmente considerata
- dalle stesse imprese - una pulizia di tipo straordinario, pertanto di costo superiore.
• Incarico da parte di tecnico abilitato per gli adempimenti relativi alla “sicurezza nei cantieri”, controllo esecuzione-direzione dei lavori, contabilità finale
A corpo = €. 2.500,00.
In merito alle osservazioni del CTP Dr. su detti oneri, lo scrivente specifica che Per_4
per gli adempimenti sulla “sicurezza cantieri” con verifica regolarità imprese, redazione piano della sicurezza, accessi in cantiere di controllo e verbali (da parte di tecnico abilitato), l'onorario attualmente si definisce in almeno €. 1.500,00; per intervento del tecnico/professionista ai fini della sorveglianza corretta esecuzione lavori, emanazione disposizioni di cantiere, verifica contabilità lavori, appare equo riconoscere l'onorario di €. 1.000,00; da tali due importi si è ricavato il suddetto onorario totale di €. 2.500,00.
Volendo definire il compenso complessivo di tali tecnici e rispettive attività applicando la percentuale massima dell'8% al valore dell'opera (come sostiene il Dr. , Per_4
deriverebbe un onorario di €. 1.160,00; trattasi di una somma del tutto insufficiente e inadeguata rispetto all'attività e alle responsabilità assunte dai tecnici.
Anche per ciò che concerne la richiesta di di considerare, in diminuzione CP_1 dell'importo risarcitorio, il valore dei beni danneggiati ed il loro degrado, deve dirsi che il risarcimento richiesto dalla parte ricorrente in sede di CTU concernente il mobilio non è stata presa in considerazione e non è compresa nei danni calcolati. Per il resto il ricorrente domanda il risarcimento dei danni sotto il profilo dei costi di ripristino del negozio –
5 danno emergente- e pertanto sui materiali da fornire a questo scopo non è possibile effettuare una riduzione del prezzo, trattandosi di un risarcimento in forma specifica non eccessivamente gravoso per il debitore (art.2058 c.c.). Si ponga mente al fatto che l'acqua
è penetrata fin nelle fondamenta di parte del negozio, con conseguenti necessità di risanamento.
Così il CTU, condivisibilmente: “Nella fattispecie il CTU è quindi chiamato a stimare i costi delle opere di riparazione dell'immobile del sig. , evidentemente in Parte_1
riferimento ai correnti ed effettivi prezzi del mercato di settore, ovvero senza apportare decurtazioni percentuali di degrado come richiede il CTP resistente;
ugualmente le imprese esecutrici, negli eventuali contratti di appalto lavori da stipulare con il ricorrente, non potranno certamente applicare tale percentuale di degrado (a detrarre) sui materiali forniti”.
Sulle altre voci di danno quantificate dai CTU non vi sono state contestazioni da parte di
. CP_1
Molteplici le critiche effettuate dal CTP in sede di procedura ex art.696 bis c.p.c. Per_1
Dette osservazioni non sono state tuttavia specificamente riproposte nel giudizio.
In ogni caso la consulenza tecnica d'ufficio preventiva deve considerarsi la fonte corretta per il calcolo del risarcimento del danno, condividendo questo giudice le osservazioni puntualmente svolte dai consulenti dell'ufficio in replica ai consulenti di parte in sede di procedura ex art.696 bis c.p.c..
In riferimento al lucro cessante, è stato determinato dai consulenti, senza contestazione delle parti, un danno di €1000,00 per i cinque giorni di inattività di a causa Parte_1
dell'allagamento del locale.
In sintesi, a mente dell'art.2043c.c. secondo il quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” spettano al ricorrente €17.000 (€16.939,00 arrotondato ad €17.000) a titolo di perdita subìta, ed €1000,00 a titolo di mancato guadagno (art.1223 c.c.). su tale somma deve anche corrispondere gli interessi nella misura legale, dalla data di messa CP_1
in mora (20 ottobre 2022 doc.6 ricorrente) fino al saldo.
6 §4. Spetta inoltre al ricorrente il rimborso delle spese sostenute per la fase di ATP e per il presente procedimento, ai sensi dell'art.91 c.p.c., in quanto parte vittoriosa.
Non si ritiene di compensare le spese di lite, come richiesto dalla convenuta, in quanto nell'ambito delle trattative stragiudiziali aveva offerto al massimo ad €6100 a CP_1
fronte dei preventivi effettuati dai tecnici e artigiani per il ripristino dei locali superiore ad
€15.000 senza considerare il mancato guadagno (doc.5 ricorrente). La somma offerta è ampiamente distante anche da quanto riconosciuto in sede giudiziale (€18.000). Dovendo quindi agire in giudizio mediante ATP ha dovuto sostenere le spese Parte_1 legali, le spese per una consulenza di parte e quelle per la CTU di talché l'ipotesi conciliativa del perito risultava grossomodo pari a quella iniziale, tenuto conto Per_2
appunto di tali spese. deve quindi rifondere alla controparte le spese di lite, anche della fase di CP_1
negoziazione, quelle di ATP e del presente giudizio.
Il ricorrente ha speso € 896,70 (doc.9) per la consulenza di parte del geometra Per_1
(doc.3), €1921,50 per l'assistenza del consulente di parte nell'ambito della CTU (doc.11),
€ 2108,38 per il CTU ed €184,12 per il CTU per un totale di €5110,70. Per_2 Per_3
Le spese di lite sono liquidate in €7236 per compensi avvocato di cui €662, onorari minimi, per la negoziazione assistita, €4237, onorari medi -eccetto fase istruttoria per la quale sono liquidati i minimi- per il presente giudizio, €2337 per la difesa nel procedimento ATP, il tutto secondo il DM55/2015 per la fascia di valore da €5200 a
€26000. Debbono poi essere rimborsate le spese generali (15% sui compensi), il contributo unificato (€518+€27+€286 ATP).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
[...] CP_1
assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità di per i danni patrimoniali subiti da CP_1 Parte_1
in relazione all'allagamento del proprio negozio di barbiere sito in Cento via
[...]
Giacomo Matteotti n.28, fatto risalente all'ottobre 2021.
7 - condanna a rifondere a €18.000 a titolo di risarcimento del CP_1 Parte_1
danno patrimoniale, oltre interessi nella misura legale dalla messa in mora del 20 ottobre
2022 al saldo.
- condanna alla rifusione in favore di delle spese sostenute CP_1 Parte_1
per il procedimento di ATP (consulenze di parte e d'ufficio) per un totale di €5110,70 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
- condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in € 7236 CP_1 Parte_1
per compensi di avvocato, oltre al 15% di spese generali sui compensi e rimborso contributo unificato in € 831,00, IVA e C.p.a.
Così deciso in Ferrara, 25/02/2025
Il Giudice
Monica Bighetti
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