TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5215/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5215/2023, promossa da:
, c.f. , difesa dall'avv. MIOTTI PIETRO PAOLO Parte_1 P.IVA_1 unitamente all'avv. MIOTTI LUCIANO ) VIA GREGORIO C.F._1
VII, 154 ROMA;
) VIA GREGORIO Parte_2 C.F._2
VII, 154 00165 ROMA;
ATTRICE contro
Controparte_1
, c.f. , difesa dall'avv. CAIAZZA BRUNELLA con domicilio
[...] P.IVA_2 in C/O SPADARO - VIA MUGGIA, 6 00195 ROMA;
CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte attrice: a) Accertare e dichiarare l'illegittimità degli importi posti dalla convenuta banca a debito della per tutti i motivi esposti in narrativa, pari ad € 251.429,52 Pt_1 per il conto corrente ordinario n. 103370, ed € 116.387,17 per il conto corrente anticipi n. 103370, per un totale di € 367.816,69 (trecentosessantasettemilaottocentosedici/69), il tutto oltre rivalutazione e interessi, ovvero in subordine nella misura di € 222.817,83
(duecentoventiduemilaottocentodiciassette/83) a favore della , come risultante Pt_1 dalla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero ancora quella maggiore o minore somma ritenute di giustizia, sempre oltre rivalutazione e interessi. b) Per l'effetto di cui sopra, condannare la convenuta banca al pagamento in favore dell'attrice di € 251.429,52 per il conto corrente ordinario n. 103370, ed € 116.387,17 per il conto corrente anticipi n. pagina 1 di 8 103370, per un totale di € 367.816,69 (trecentosessantasettemilaottocentosedici/69), ovvero in subordine di € 222.817,83 (duecentoventiduemilaottocentodiciassette/83), come risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero ancora quella maggiore o minore somma ritenute di giustizia, sempre oltre rivalutazione e interessi;
c) Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta banca, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver causato, con la propria condotta di illegittima privazione della liquidità erogata dal fondo per le piccole e medie imprese, il danno da perdita di chance all'attrice, nella misura di € 334.500,00 per le attività lavorative di ed € 258.000,00 per le Pt_3 attività lavorative di Falconara Marittima, per un totale di € 592.500,00 (cinquecentonovantaduemilacinquecento/00), ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
d) Per l'effetto di cui sopra, condannare la convenuta banca al pagamento in favore dell'attrice di € 592.500,00 (cinquecentonovantaduemilacinquecento/00), sempre oltre rivalutazione ed interessi, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa occorrendo;
e) Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della convenuta banca, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila/00), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in via equitativa;
f) In ogni caso, condannare la convenuta banca al pagamento delle spese e dei compensi legali, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che si dichiarano antistatari. Parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, acclarata l'assoluta infondatezza delle domande attoree per quanto sopra rilevato, dedotto, argomentato ed eccepito recependo le causali e le motivazioni dedotte in parte motiva, rigettare tutte le domande proposte nei propri confronti dalla Parte_1 perché destituite di fondamento in fatto ed in diritto ed immeritevoli di accoglimento e nella specie per le motivazioni espresse in premessa, rigettare: a) la richiesta declaratoria di illegittimità degli importi di complessivi euro 367.816,699 dalla convenuta CP_1 posti a carico di con riferimento al c/c ordinario n. 103370 e del c/c anticipi n. Pt_1
103370; b) la domanda di condanna al pagamento da porre a carico della ed in
CP_1 favore dell'attrice della somma di euro 367.816,699 con riferimento al c/c ordinario n. 103370 e del c/c anticipi n. 103370; c) la domanda di responsabilità per danno da perdita di chance ex art. 2043 c.c. a carico della ed in favore dell'attrice totalmente
CP_1 pretestuosa oltre che infondata e non provata;
d) la domanda di condanna al pagamento da porre a carico della ed in favore dell'attrice la somma di euro per complessivi
CP_1 euro 592.500,00 perché inveritiera e non provata;
e) la domanda di responsabilità processuale aggravata a carico della ex art. 96 cpc. In ogni caso, con condanna
CP_1 alle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. A fondamento delle rassegnate conclusioni, la società di servizi Parte_1 ambientali che si occupa principalmente della bonifica di serbatoi di petrolio e che per la sua attività necessita frequentemente dell'accesso al credito e dell'anticipo delle fatture,
pagina 2 di 8 ha sostenuto che nel mese di marzo 2023, aveva accertato che la banca convenuta, nell'ambito del rapporto di c/c di corrispondenza e anticipi n. 103370 con la medesima intrattenuto, aveva illegittimamente applicato interessi ultralegali, commissioni e oneri non pattuiti. Per tali motivi, con missiva in data 15 marzo 2023, l'attrice aveva richiesto la documentazione ex art. 119 TUB. La banca convenuta aveva trasmesso solamente alcuni dei documenti richiesti. L'attrice aveva dunque inviato un sollecito riguardante gli specifici documenti mancanti, a cui la banca aveva risposto, fornendo documenti ulteriori e, tuttavia, non esaustivi.
Ha aggiunto che, in occasione della recente pandemia da covid-19, aveva chiesto ed ottenuto l'accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nel rispetto dell'art. 49, comma 1, lettera m), del DL del 17/03/2020 n. 18 "Cura Italia", per un importo pari ad € 475.000,00, tuttavia la medesima banca, anziché immettere la liquidità nella disponibilità dell'attrice, aveva utilizzato le somme concesse dal fondo per l'estinzione delle pregresse posizioni debitorie.
Si è costituita la banca convenuta resistendo alla domanda e sostenendo che, oltre al mutuo n.2310 per € 475.000,00, l'attrice intratteneva ulteriori rapporti con la Parte_4 banca, in particolare: a) un'apertura di credito in c/c n.103370 accordata per € 150.000,00 poi ridotta ad € 70.000,00; b) un mutuo chirografario n.902 di originali € 100.000,00 c) un mutuo chirografario n.7979 di originali € 350.000,00 d) un mutuo chirografario n.7980 di originali € 150.000, e) un mutuo chirografario n. 8401 di originali € 350.000,00. Quanto in particolare al ha precisato che il Parte_5 finanziamento di € 475.000,00 era stato dal Fondo di Garanzia concesso e dalla Banca erogato, non già ai sensi della lettera m) dell'art.49 del DL n.18 del 17 marzo 2020 – come impropriamente indicato dall'attrice –, bensì ai sensi della lettera d) del richiamato art.49 del DL n.18 del 17 marzo 2020: “sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purchè il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione”.
Conformemente a quanto sopra disposto, dunque, la aveva erogato la CP_1 somma per estinguere e/o rimodulare i rapporti bancari in essere e nella specie per : estinguere il fido di c/c temporaneo accordato per € 35.000,00 con saldo debitore di €
47.926,56; estinguere il fido anticipi accordato per € 50.000,00 con saldo debitore di € 49.692,00; ridurre altro fido di c/c portandolo da € 150.000,00 ad € 70.000,00; estinguere il mutuo chirografario n.8401 con debito residuo di € 212.379,12, il tutto nella piena consapevolezza della , in quanto la destinazione degli importi era Pt_1 stata espressamente specificata dalla Banca nella lettera di concessione del 13/14 luglio 2020. Ha aggiunto che, trattandosi di importo di cui la Società poteva beneficiare attraverso il Fondo di Garanzia, la relativa normativa subordinava il materiale svincolo da parte dell'Istituto bancario al preventivo assenso del Fondo, modalità e tempistica perfettamente rispettate dall'odierna convenuta. Su delibera di assenso del Consiglio di pagina 3 di 8 Gestione del Fondo resa in data 7 luglio 2020, infatti, il 15 luglio 2020 la aveva CP_1 erogato e reso fruibile la somma, come riscontabile dalla movimentazione sul c/c n. 103370. In sostanza, con il netto erogato del finanziamento, ovvero l'importo di € 475.000 al netto delle spese e delle imposte, pari a complessivi € 470.250, era stato estinto il mutuo n 8401 (doc. 5) per € 212.379,71, erano stati eseguiti pagamenti a titolo di rate scadute per € 33.010,00 e di ulteriori addebiti a titolo di estinzione rapporti di c/c per complessivi € 5.550,00. Emergeva quindi un totale utilizzato in consolidamento (così come previsto dall'art. 49 lettera D) del DL n.18 del 17 marzo 2020) per complessivi € 250.939,34 pari al 53% del capitale finanziato e, quindi, nel pieno rispetto della normativa. Il residuo era confluito sul rapporto in esame per € 219.310,66 quale rimessa a rientro dell'affidamento, dunque con natura ripristinatoria della disponibilità essendo il rapporto 103370 affidato, avendo il versamento di fatto ripristinato integralmente il fido di € 150.000,00; pertanto, il netto di liquidità residuato in capo all'attrice alla data del 15.07.2020 sarebbe stato almeno pari a detto importo e, dunque al 32% dell'erogato, in conformità della previsione di cui all'art. 49 lettera D) del DL n.18 del 17 marzo 2020.
La banca ha anche contestato l'asserita illegittima applicazione di anatocismo oltre ad oneri e spese non pattuite, sostenendo che l'attrice aveva sottoscritto ed accettato ogni singola pagina del contratto e delle condizioni applicate dall'Istituto bancario.
2. La causa è stata istruita mediante CTU volta a verificare 1) che le condizioni economiche applicate rispettassero le pattuizioni contrattuali documentate (con ricalcolo, in difetto, dell'eventuale diverso saldo) 2) la destinazione delle somme erogate con il mutuo garantito da , specificando quanto fosse stato destinato al Parte_6 consolidamento delle pregresse esposizioni e quanto erogato alla mutuataria nel rispetto della normativa di riferimento (art. 49 dl n. 18/2020).
IL CTU, in relazione al conto anticipi su fatture n. 103370, ha rilevato che le condizioni economiche applicate risultavano dal documento di sintesi n. 001 del 13.12.2004, non sottoscritto dalla Cliente, composto da n. 2 pagine, che riportava le seguenti condizioni economiche: - tasso annuo debitore: 6,750%; - tasso annuo debitore effettivo: 6,92279%; - tasso annuo debitore per utilizzi oltre i limiti del fido concesso e tasso di mora: 6,75%; - tasso annuo debitore per utilizzi oltre i limiti del fido concesso e tasso di mora effettivo: 6,92279%; - commissione trimestrale di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti del fido concesso: 0,00%, - periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori: TRIMESTRALE;
- spese tenuta conto per ogni trimestre: € 0,00. Ha rilevato, inoltre, che, a partire dal 30.09.2014, era stata applicata la commissione sul fido accordato, non pattuita tra le parti. Stante la mancanza della pattuizione del tasso di interesse, in luogo del tasso di interesse applicato dalla banca, il CTU ha ricalcolato gli interessi addebitati, applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, c. 7, del TUB, ovvero “il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici pagina 4 di 8 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”. Poiché gli interessi e le spese relativi al conto anticipi venivano regolati nel conto corrente ordinario, il CTU ha proceduto alla sostituzione degli interessi debitori e alla eliminazione della commissione sul fido accordato nel conto corrente n. 103370.
Quanto al c/c di corrispondenza n. 103370, ha premesso che il contratto di apertura di conto corrente era stato sottoscritto in data 25.10.2004. Al contratto era allegato il “prospetto delle condizioni economiche”, anch'esso sottoscritto. Con particolare riferimento alle clausole rilevanti per la risposta al quesito, il contratto prevedeva, all'Art. 13, la facoltà della banca di modificare il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti regolati dal presente contratto, osservando le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del di recedere dal contratto senza Parte_7 penalità, ottenendo, in sede di liquidazione l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Ha dunque precisato che erano intervenute numerose variazioni delle condizioni economiche. Tuttavia, poiché le comunicazioni di variazioni dei tassi di interesse non risultavano sottoscritte dalla Cliente, ha ricalcolato il saldo del rapporto al 31.03.2023, applicando le precedenti più favorevoli.
Nel dettaglio il CTU ha proceduto a ricalcolare il saldo apportando le seguenti modifiche: sostituzione degli interessi debitori e delle commissioni girocontati dal conto anticipi n. 103370, con il minore importo rielaborato dallo scrivente su tale ultimo conto;
sostituzione degli interessi creditori con gli interessi ricalcolati applicando i tassi di seguito elencati: • 0,450% dal 25.10.2004 al 29.07.2007, • 1,250% dal 30.07.2007 al 26.04.2009, • 0,650% dal 27.04.2009 al 31.03.2015, • 0,400% dal 01.04.2015 (modifica contrattuale); sostituzione degli interessi debitori sugli importi extra fido (sconfinamento) con gli interessi ricalcolati applicando i tassi di seguito elencati: • 12,000% dal 25.10.2004 al 08.11.2004, • 9,000% dal 09.11.2004 al 30.03.2006, • 9,850% dal 31.03.2006 al 30.10.2006, • 10,850% dal 31.10.2006 al 26.04.2009, • 12,000% dal 27.04.2009 al 30.07.2009, • 12.400% dal 31.07.2009 al 31.03.2012, • 12,000% dal 01.04.2012 al 12.08.2015, • 15,000% dal 13.08.2015; sostituzione della commissione di massimo scoperto calcolata sull'intero importo di scoperto trimestrale: • 0,25% dal 25.10.2004 al 29.07.2009, • 0,50% dal 30.07.2009 al 31.03.2012, • 0,50% dal
01.04.2012 (commissione su fido accordato); eliminazione delle spese non pattuite tra le parti. Nessuna variazione ha apportato ai tassi debitori applicati dalla per gli CP_1 importi entro fido perché sempre inferiori o uguali al tasso pattuito nel contratto. La suddetta rielaborazione ha determinato, al 31.03.2023 (data ultimo estratto conto disponibile) un saldo a credito della correntista di Euro 147.779,91, in luogo del saldo a debito di Euro 75.037,92 calcolato dalla con una differenza pari a Euro CP_1
222.817,83 a favore della Parte_1
Il CTP dott. non ha condiviso le conclusioni a cui era pervenuto il CTU Per_1 relativamente al ricalcolo del saldo del rapporto di c/c in quanto erano state considerate pagina 5 di 8 inefficaci le variazioni dei tassi sfavorevoli alla Cliente che non risultavano sottoscritte dalla stessa;
ciò in quanto, dalla lettura del contratto e soprattutto dell'art. 118 TUB, non risultava necessaria la sottoscrizione del cliente ma solo la comunicazione allo stesso.
Il CTU ha dunque proceduto a rielaborare una seconda ipotesi di ricalcolo che tenesse conto anche delle variazioni documentate, giungendo ad un saldo al 31.03.2023 a credito della correntista di Euro 132.465,20, in luogo del saldo a debito di Euro 75.037,92 calcolato dalla con una differenza pari a Euro 207.503,12 a favore CP_1 della Parte_1
Con riferimento al conto anticipo su fatture n. 103370, il CTP ha sostenuto che l'anticipazione su fatture, realizzata come nel caso di specie, mediante la movimentazione di due diversi conti correnti di corrispondenza, costituisse nella sostanza un unico apporto senza soluzione di continuità o quantomeno un collegamento negoziale in forza del quale gli interessi ed il capitale (a debito o a credito) rivenienti dai primi si riversano nel secondo. Il CTP, quindi, ha chiesto al CTU di voler modificare integralmente la ricostruzione del conto corrente ordinario mantenendo tutte le condizioni di regolamento pattuite dall'istituto poiché suffragate da specifica e corretta pattuizione.
Il CTU ha ribadito che, a causa della mancanza in atti della pattuizione del tasso di interesse, come previsto nel “documento “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari – prospetto delle condizioni economiche”, era necessario applicare, in sostituzione del tasso assente, “il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione” come previsto dall'art. 117, c. 7, del TUB.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, ricalcolati come sopra gli importi posti a saldo del conto corrente, previo scorporo delle condizioni applicate dalla banca al di fuori di una valida pattuizione scritta o in difetto di previa comunicazione ex art. 118 TUB, pari a complessivi € 222.817,83, la banca convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice di € 147.779,91, in luogo del saldo a debito di Euro 75.037,92 calcolato dalla alla data del 31.3.2023. CP_1
Ed invero, delle due ipotesi ricostruite dal CTU, in merito al corretto esercizio dello jus variandi da parte della banca, va comunque adottata alla prima;
seppure, infatti, si ritenga non necessaria la sottoscrizione del cliente, comunque, a fronte di una specifica contestazione da parte dello stesso, il quale neghi di aver mai ricevuto la comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale del contratto, come nella specie, costituisce onere della banca che intenda invocare l'avvenuta modifica delle condizioni contrattuali provare di aver assolto, secondo le modalità prescritte, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 118 t.u.b., onere che nella specie non è stato pagina 6 di 8 debitamente assolto. In particolare, la ha omesso di indicare la documentazione CP_1 atta a comprovare di aver assolto al suddetto onere in relazione alle plurime e specifiche variazioni richiamate dal CTU.
La banca, inoltre, ha lamentato che il CTU non abbia considerato che “il contratto relativo al conto corrente ordinario, validamente sottoscritto, come evidenziato anche dallo stesso CTU, deve ritenersi “valido” (rispetto alle condizioni da applicare) anche con riferimento al conto anticipi, per le ragioni che seguono, cui deve necessariamente premettersi il corretto inquadramento dell'operazione economica posta in essere dalle parti… nella fattispecie in esame, l'anticipazione su fatture, realizzata con la movimentazione di due diversi conti, costituisce, nella sostanza, un unico rapporto, tanto che i due conti, come evidenziato anche nella CTU, hanno lo stesso numero.”.
Si osserva, in generale, che, nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (Cass. n. 14321/2022).
Nella specie, il CTU, in ossequio al principio sopra esposto ed in linea con quanto sostenuto dalla in ordine al concreto atteggiarsi dei due conti nella fattispecie in CP_1 esame, non ha provveduto a calcolare un diverso saldo del conto anticipi, limitandosi a sostituire gli interessi debitori girocontati dal conto anticipi n. 103370 al conto di corrispondenza, previo ricalcolo degli stessi al minor tasso di cui all'art. 117 tub in luogo di quello applicato sulla base di condizioni economiche risultate non debitamente sottoscritte. Da quanto è emerso in sede di indagini peritali, infatti, le condizioni economiche applicate al conto anticipi risultavano specificamente indicate in apposita scheda contrattuale, che non è risultata sottoscritta dalla società attrice, motivo per cui il CTU ha applicato il tasso di cui all'art. 117 TUB (allegato 1 relazione peritale di parte attrice).
4. La domanda attorea per il resto va respinta, dal momento che il CTU ha escluso che la banca abbia illegittimamente privato l'attrice della liquidità erogata dal fondo per pagina 7 di 8 le piccole e medie imprese nei termini prospettati nell'atto di citazione.
Nel dettaglio, il CTU ha precisato che l'art. 49 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario – alla lettera d) recita:
“sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione”; ha dunque rilevato che in data 13.07.2020 la banca aveva accreditato sul conto corrente n. 103370 la somma di Euro 475.000,00 erogata con il mutuo garantito da . Dalla analisi delle operazioni effettuate risultava che Parte_6 le somme erogate con il mutuo garantito da , al netto dell'imposta Parte_6 sostitutiva di Euro 1.187,50 e delle spese di istruttoria di Euro 3.562,50, era pari ad Euro 470.250,00 ed era stato destinato nel seguente modo: ➢ Euro 412.417,13 a consolidamento delle pregresse esposizioni così ripartito - quanto a Euro 212.379,12 ad estinzione anticipata del mutuo n. M01/02000008401, - quanto a Euro 200.038,01 a copertura dello scoperto di c/c e al rientro dell'affidamento che è stato ridotto a Euro 70.000,00; ➢ Euro 57.832,87 liquidità residua, nel rispetto della normativa di riferimento (art. 49 dl n. 18/2020).
5. La reciproca soccombenza, configurabile anche in caso di parziale accoglimento della domanda, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice di € 147.779,91 quale saldo ricalcolato alla data del 31.3.2023 dei c/c anticipi e di corrispondenza n. 103370;
- Rigetta per il resto la domanda attorea;
- Spese di lite compensate;
- Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna.
Velletri, 07/02/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5215/2023, promossa da:
, c.f. , difesa dall'avv. MIOTTI PIETRO PAOLO Parte_1 P.IVA_1 unitamente all'avv. MIOTTI LUCIANO ) VIA GREGORIO C.F._1
VII, 154 ROMA;
) VIA GREGORIO Parte_2 C.F._2
VII, 154 00165 ROMA;
ATTRICE contro
Controparte_1
, c.f. , difesa dall'avv. CAIAZZA BRUNELLA con domicilio
[...] P.IVA_2 in C/O SPADARO - VIA MUGGIA, 6 00195 ROMA;
CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte attrice: a) Accertare e dichiarare l'illegittimità degli importi posti dalla convenuta banca a debito della per tutti i motivi esposti in narrativa, pari ad € 251.429,52 Pt_1 per il conto corrente ordinario n. 103370, ed € 116.387,17 per il conto corrente anticipi n. 103370, per un totale di € 367.816,69 (trecentosessantasettemilaottocentosedici/69), il tutto oltre rivalutazione e interessi, ovvero in subordine nella misura di € 222.817,83
(duecentoventiduemilaottocentodiciassette/83) a favore della , come risultante Pt_1 dalla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero ancora quella maggiore o minore somma ritenute di giustizia, sempre oltre rivalutazione e interessi. b) Per l'effetto di cui sopra, condannare la convenuta banca al pagamento in favore dell'attrice di € 251.429,52 per il conto corrente ordinario n. 103370, ed € 116.387,17 per il conto corrente anticipi n. pagina 1 di 8 103370, per un totale di € 367.816,69 (trecentosessantasettemilaottocentosedici/69), ovvero in subordine di € 222.817,83 (duecentoventiduemilaottocentodiciassette/83), come risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero ancora quella maggiore o minore somma ritenute di giustizia, sempre oltre rivalutazione e interessi;
c) Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta banca, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver causato, con la propria condotta di illegittima privazione della liquidità erogata dal fondo per le piccole e medie imprese, il danno da perdita di chance all'attrice, nella misura di € 334.500,00 per le attività lavorative di ed € 258.000,00 per le Pt_3 attività lavorative di Falconara Marittima, per un totale di € 592.500,00 (cinquecentonovantaduemilacinquecento/00), ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
d) Per l'effetto di cui sopra, condannare la convenuta banca al pagamento in favore dell'attrice di € 592.500,00 (cinquecentonovantaduemilacinquecento/00), sempre oltre rivalutazione ed interessi, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa occorrendo;
e) Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della convenuta banca, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila/00), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in via equitativa;
f) In ogni caso, condannare la convenuta banca al pagamento delle spese e dei compensi legali, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che si dichiarano antistatari. Parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, acclarata l'assoluta infondatezza delle domande attoree per quanto sopra rilevato, dedotto, argomentato ed eccepito recependo le causali e le motivazioni dedotte in parte motiva, rigettare tutte le domande proposte nei propri confronti dalla Parte_1 perché destituite di fondamento in fatto ed in diritto ed immeritevoli di accoglimento e nella specie per le motivazioni espresse in premessa, rigettare: a) la richiesta declaratoria di illegittimità degli importi di complessivi euro 367.816,699 dalla convenuta CP_1 posti a carico di con riferimento al c/c ordinario n. 103370 e del c/c anticipi n. Pt_1
103370; b) la domanda di condanna al pagamento da porre a carico della ed in
CP_1 favore dell'attrice della somma di euro 367.816,699 con riferimento al c/c ordinario n. 103370 e del c/c anticipi n. 103370; c) la domanda di responsabilità per danno da perdita di chance ex art. 2043 c.c. a carico della ed in favore dell'attrice totalmente
CP_1 pretestuosa oltre che infondata e non provata;
d) la domanda di condanna al pagamento da porre a carico della ed in favore dell'attrice la somma di euro per complessivi
CP_1 euro 592.500,00 perché inveritiera e non provata;
e) la domanda di responsabilità processuale aggravata a carico della ex art. 96 cpc. In ogni caso, con condanna
CP_1 alle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. A fondamento delle rassegnate conclusioni, la società di servizi Parte_1 ambientali che si occupa principalmente della bonifica di serbatoi di petrolio e che per la sua attività necessita frequentemente dell'accesso al credito e dell'anticipo delle fatture,
pagina 2 di 8 ha sostenuto che nel mese di marzo 2023, aveva accertato che la banca convenuta, nell'ambito del rapporto di c/c di corrispondenza e anticipi n. 103370 con la medesima intrattenuto, aveva illegittimamente applicato interessi ultralegali, commissioni e oneri non pattuiti. Per tali motivi, con missiva in data 15 marzo 2023, l'attrice aveva richiesto la documentazione ex art. 119 TUB. La banca convenuta aveva trasmesso solamente alcuni dei documenti richiesti. L'attrice aveva dunque inviato un sollecito riguardante gli specifici documenti mancanti, a cui la banca aveva risposto, fornendo documenti ulteriori e, tuttavia, non esaustivi.
Ha aggiunto che, in occasione della recente pandemia da covid-19, aveva chiesto ed ottenuto l'accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nel rispetto dell'art. 49, comma 1, lettera m), del DL del 17/03/2020 n. 18 "Cura Italia", per un importo pari ad € 475.000,00, tuttavia la medesima banca, anziché immettere la liquidità nella disponibilità dell'attrice, aveva utilizzato le somme concesse dal fondo per l'estinzione delle pregresse posizioni debitorie.
Si è costituita la banca convenuta resistendo alla domanda e sostenendo che, oltre al mutuo n.2310 per € 475.000,00, l'attrice intratteneva ulteriori rapporti con la Parte_4 banca, in particolare: a) un'apertura di credito in c/c n.103370 accordata per € 150.000,00 poi ridotta ad € 70.000,00; b) un mutuo chirografario n.902 di originali € 100.000,00 c) un mutuo chirografario n.7979 di originali € 350.000,00 d) un mutuo chirografario n.7980 di originali € 150.000, e) un mutuo chirografario n. 8401 di originali € 350.000,00. Quanto in particolare al ha precisato che il Parte_5 finanziamento di € 475.000,00 era stato dal Fondo di Garanzia concesso e dalla Banca erogato, non già ai sensi della lettera m) dell'art.49 del DL n.18 del 17 marzo 2020 – come impropriamente indicato dall'attrice –, bensì ai sensi della lettera d) del richiamato art.49 del DL n.18 del 17 marzo 2020: “sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purchè il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione”.
Conformemente a quanto sopra disposto, dunque, la aveva erogato la CP_1 somma per estinguere e/o rimodulare i rapporti bancari in essere e nella specie per : estinguere il fido di c/c temporaneo accordato per € 35.000,00 con saldo debitore di €
47.926,56; estinguere il fido anticipi accordato per € 50.000,00 con saldo debitore di € 49.692,00; ridurre altro fido di c/c portandolo da € 150.000,00 ad € 70.000,00; estinguere il mutuo chirografario n.8401 con debito residuo di € 212.379,12, il tutto nella piena consapevolezza della , in quanto la destinazione degli importi era Pt_1 stata espressamente specificata dalla Banca nella lettera di concessione del 13/14 luglio 2020. Ha aggiunto che, trattandosi di importo di cui la Società poteva beneficiare attraverso il Fondo di Garanzia, la relativa normativa subordinava il materiale svincolo da parte dell'Istituto bancario al preventivo assenso del Fondo, modalità e tempistica perfettamente rispettate dall'odierna convenuta. Su delibera di assenso del Consiglio di pagina 3 di 8 Gestione del Fondo resa in data 7 luglio 2020, infatti, il 15 luglio 2020 la aveva CP_1 erogato e reso fruibile la somma, come riscontabile dalla movimentazione sul c/c n. 103370. In sostanza, con il netto erogato del finanziamento, ovvero l'importo di € 475.000 al netto delle spese e delle imposte, pari a complessivi € 470.250, era stato estinto il mutuo n 8401 (doc. 5) per € 212.379,71, erano stati eseguiti pagamenti a titolo di rate scadute per € 33.010,00 e di ulteriori addebiti a titolo di estinzione rapporti di c/c per complessivi € 5.550,00. Emergeva quindi un totale utilizzato in consolidamento (così come previsto dall'art. 49 lettera D) del DL n.18 del 17 marzo 2020) per complessivi € 250.939,34 pari al 53% del capitale finanziato e, quindi, nel pieno rispetto della normativa. Il residuo era confluito sul rapporto in esame per € 219.310,66 quale rimessa a rientro dell'affidamento, dunque con natura ripristinatoria della disponibilità essendo il rapporto 103370 affidato, avendo il versamento di fatto ripristinato integralmente il fido di € 150.000,00; pertanto, il netto di liquidità residuato in capo all'attrice alla data del 15.07.2020 sarebbe stato almeno pari a detto importo e, dunque al 32% dell'erogato, in conformità della previsione di cui all'art. 49 lettera D) del DL n.18 del 17 marzo 2020.
La banca ha anche contestato l'asserita illegittima applicazione di anatocismo oltre ad oneri e spese non pattuite, sostenendo che l'attrice aveva sottoscritto ed accettato ogni singola pagina del contratto e delle condizioni applicate dall'Istituto bancario.
2. La causa è stata istruita mediante CTU volta a verificare 1) che le condizioni economiche applicate rispettassero le pattuizioni contrattuali documentate (con ricalcolo, in difetto, dell'eventuale diverso saldo) 2) la destinazione delle somme erogate con il mutuo garantito da , specificando quanto fosse stato destinato al Parte_6 consolidamento delle pregresse esposizioni e quanto erogato alla mutuataria nel rispetto della normativa di riferimento (art. 49 dl n. 18/2020).
IL CTU, in relazione al conto anticipi su fatture n. 103370, ha rilevato che le condizioni economiche applicate risultavano dal documento di sintesi n. 001 del 13.12.2004, non sottoscritto dalla Cliente, composto da n. 2 pagine, che riportava le seguenti condizioni economiche: - tasso annuo debitore: 6,750%; - tasso annuo debitore effettivo: 6,92279%; - tasso annuo debitore per utilizzi oltre i limiti del fido concesso e tasso di mora: 6,75%; - tasso annuo debitore per utilizzi oltre i limiti del fido concesso e tasso di mora effettivo: 6,92279%; - commissione trimestrale di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti del fido concesso: 0,00%, - periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori: TRIMESTRALE;
- spese tenuta conto per ogni trimestre: € 0,00. Ha rilevato, inoltre, che, a partire dal 30.09.2014, era stata applicata la commissione sul fido accordato, non pattuita tra le parti. Stante la mancanza della pattuizione del tasso di interesse, in luogo del tasso di interesse applicato dalla banca, il CTU ha ricalcolato gli interessi addebitati, applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, c. 7, del TUB, ovvero “il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici pagina 4 di 8 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”. Poiché gli interessi e le spese relativi al conto anticipi venivano regolati nel conto corrente ordinario, il CTU ha proceduto alla sostituzione degli interessi debitori e alla eliminazione della commissione sul fido accordato nel conto corrente n. 103370.
Quanto al c/c di corrispondenza n. 103370, ha premesso che il contratto di apertura di conto corrente era stato sottoscritto in data 25.10.2004. Al contratto era allegato il “prospetto delle condizioni economiche”, anch'esso sottoscritto. Con particolare riferimento alle clausole rilevanti per la risposta al quesito, il contratto prevedeva, all'Art. 13, la facoltà della banca di modificare il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti regolati dal presente contratto, osservando le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del di recedere dal contratto senza Parte_7 penalità, ottenendo, in sede di liquidazione l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Ha dunque precisato che erano intervenute numerose variazioni delle condizioni economiche. Tuttavia, poiché le comunicazioni di variazioni dei tassi di interesse non risultavano sottoscritte dalla Cliente, ha ricalcolato il saldo del rapporto al 31.03.2023, applicando le precedenti più favorevoli.
Nel dettaglio il CTU ha proceduto a ricalcolare il saldo apportando le seguenti modifiche: sostituzione degli interessi debitori e delle commissioni girocontati dal conto anticipi n. 103370, con il minore importo rielaborato dallo scrivente su tale ultimo conto;
sostituzione degli interessi creditori con gli interessi ricalcolati applicando i tassi di seguito elencati: • 0,450% dal 25.10.2004 al 29.07.2007, • 1,250% dal 30.07.2007 al 26.04.2009, • 0,650% dal 27.04.2009 al 31.03.2015, • 0,400% dal 01.04.2015 (modifica contrattuale); sostituzione degli interessi debitori sugli importi extra fido (sconfinamento) con gli interessi ricalcolati applicando i tassi di seguito elencati: • 12,000% dal 25.10.2004 al 08.11.2004, • 9,000% dal 09.11.2004 al 30.03.2006, • 9,850% dal 31.03.2006 al 30.10.2006, • 10,850% dal 31.10.2006 al 26.04.2009, • 12,000% dal 27.04.2009 al 30.07.2009, • 12.400% dal 31.07.2009 al 31.03.2012, • 12,000% dal 01.04.2012 al 12.08.2015, • 15,000% dal 13.08.2015; sostituzione della commissione di massimo scoperto calcolata sull'intero importo di scoperto trimestrale: • 0,25% dal 25.10.2004 al 29.07.2009, • 0,50% dal 30.07.2009 al 31.03.2012, • 0,50% dal
01.04.2012 (commissione su fido accordato); eliminazione delle spese non pattuite tra le parti. Nessuna variazione ha apportato ai tassi debitori applicati dalla per gli CP_1 importi entro fido perché sempre inferiori o uguali al tasso pattuito nel contratto. La suddetta rielaborazione ha determinato, al 31.03.2023 (data ultimo estratto conto disponibile) un saldo a credito della correntista di Euro 147.779,91, in luogo del saldo a debito di Euro 75.037,92 calcolato dalla con una differenza pari a Euro CP_1
222.817,83 a favore della Parte_1
Il CTP dott. non ha condiviso le conclusioni a cui era pervenuto il CTU Per_1 relativamente al ricalcolo del saldo del rapporto di c/c in quanto erano state considerate pagina 5 di 8 inefficaci le variazioni dei tassi sfavorevoli alla Cliente che non risultavano sottoscritte dalla stessa;
ciò in quanto, dalla lettura del contratto e soprattutto dell'art. 118 TUB, non risultava necessaria la sottoscrizione del cliente ma solo la comunicazione allo stesso.
Il CTU ha dunque proceduto a rielaborare una seconda ipotesi di ricalcolo che tenesse conto anche delle variazioni documentate, giungendo ad un saldo al 31.03.2023 a credito della correntista di Euro 132.465,20, in luogo del saldo a debito di Euro 75.037,92 calcolato dalla con una differenza pari a Euro 207.503,12 a favore CP_1 della Parte_1
Con riferimento al conto anticipo su fatture n. 103370, il CTP ha sostenuto che l'anticipazione su fatture, realizzata come nel caso di specie, mediante la movimentazione di due diversi conti correnti di corrispondenza, costituisse nella sostanza un unico apporto senza soluzione di continuità o quantomeno un collegamento negoziale in forza del quale gli interessi ed il capitale (a debito o a credito) rivenienti dai primi si riversano nel secondo. Il CTP, quindi, ha chiesto al CTU di voler modificare integralmente la ricostruzione del conto corrente ordinario mantenendo tutte le condizioni di regolamento pattuite dall'istituto poiché suffragate da specifica e corretta pattuizione.
Il CTU ha ribadito che, a causa della mancanza in atti della pattuizione del tasso di interesse, come previsto nel “documento “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari – prospetto delle condizioni economiche”, era necessario applicare, in sostituzione del tasso assente, “il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione” come previsto dall'art. 117, c. 7, del TUB.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, ricalcolati come sopra gli importi posti a saldo del conto corrente, previo scorporo delle condizioni applicate dalla banca al di fuori di una valida pattuizione scritta o in difetto di previa comunicazione ex art. 118 TUB, pari a complessivi € 222.817,83, la banca convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice di € 147.779,91, in luogo del saldo a debito di Euro 75.037,92 calcolato dalla alla data del 31.3.2023. CP_1
Ed invero, delle due ipotesi ricostruite dal CTU, in merito al corretto esercizio dello jus variandi da parte della banca, va comunque adottata alla prima;
seppure, infatti, si ritenga non necessaria la sottoscrizione del cliente, comunque, a fronte di una specifica contestazione da parte dello stesso, il quale neghi di aver mai ricevuto la comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale del contratto, come nella specie, costituisce onere della banca che intenda invocare l'avvenuta modifica delle condizioni contrattuali provare di aver assolto, secondo le modalità prescritte, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 118 t.u.b., onere che nella specie non è stato pagina 6 di 8 debitamente assolto. In particolare, la ha omesso di indicare la documentazione CP_1 atta a comprovare di aver assolto al suddetto onere in relazione alle plurime e specifiche variazioni richiamate dal CTU.
La banca, inoltre, ha lamentato che il CTU non abbia considerato che “il contratto relativo al conto corrente ordinario, validamente sottoscritto, come evidenziato anche dallo stesso CTU, deve ritenersi “valido” (rispetto alle condizioni da applicare) anche con riferimento al conto anticipi, per le ragioni che seguono, cui deve necessariamente premettersi il corretto inquadramento dell'operazione economica posta in essere dalle parti… nella fattispecie in esame, l'anticipazione su fatture, realizzata con la movimentazione di due diversi conti, costituisce, nella sostanza, un unico rapporto, tanto che i due conti, come evidenziato anche nella CTU, hanno lo stesso numero.”.
Si osserva, in generale, che, nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (Cass. n. 14321/2022).
Nella specie, il CTU, in ossequio al principio sopra esposto ed in linea con quanto sostenuto dalla in ordine al concreto atteggiarsi dei due conti nella fattispecie in CP_1 esame, non ha provveduto a calcolare un diverso saldo del conto anticipi, limitandosi a sostituire gli interessi debitori girocontati dal conto anticipi n. 103370 al conto di corrispondenza, previo ricalcolo degli stessi al minor tasso di cui all'art. 117 tub in luogo di quello applicato sulla base di condizioni economiche risultate non debitamente sottoscritte. Da quanto è emerso in sede di indagini peritali, infatti, le condizioni economiche applicate al conto anticipi risultavano specificamente indicate in apposita scheda contrattuale, che non è risultata sottoscritta dalla società attrice, motivo per cui il CTU ha applicato il tasso di cui all'art. 117 TUB (allegato 1 relazione peritale di parte attrice).
4. La domanda attorea per il resto va respinta, dal momento che il CTU ha escluso che la banca abbia illegittimamente privato l'attrice della liquidità erogata dal fondo per pagina 7 di 8 le piccole e medie imprese nei termini prospettati nell'atto di citazione.
Nel dettaglio, il CTU ha precisato che l'art. 49 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario – alla lettera d) recita:
“sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione”; ha dunque rilevato che in data 13.07.2020 la banca aveva accreditato sul conto corrente n. 103370 la somma di Euro 475.000,00 erogata con il mutuo garantito da . Dalla analisi delle operazioni effettuate risultava che Parte_6 le somme erogate con il mutuo garantito da , al netto dell'imposta Parte_6 sostitutiva di Euro 1.187,50 e delle spese di istruttoria di Euro 3.562,50, era pari ad Euro 470.250,00 ed era stato destinato nel seguente modo: ➢ Euro 412.417,13 a consolidamento delle pregresse esposizioni così ripartito - quanto a Euro 212.379,12 ad estinzione anticipata del mutuo n. M01/02000008401, - quanto a Euro 200.038,01 a copertura dello scoperto di c/c e al rientro dell'affidamento che è stato ridotto a Euro 70.000,00; ➢ Euro 57.832,87 liquidità residua, nel rispetto della normativa di riferimento (art. 49 dl n. 18/2020).
5. La reciproca soccombenza, configurabile anche in caso di parziale accoglimento della domanda, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice di € 147.779,91 quale saldo ricalcolato alla data del 31.3.2023 dei c/c anticipi e di corrispondenza n. 103370;
- Rigetta per il resto la domanda attorea;
- Spese di lite compensate;
- Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna.
Velletri, 07/02/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 8 di 8