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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2512/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2512/2022 R.G., promossa da:
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1 [...]
C.F. , rappresentati e difesi C.F._2 Parte_2 C.F._3
dall'Avv. Leonardo Biagi del Foro di Livorno;
attori – opponenti contro
Corte di Appello di Firenze e , rappresentati e difesi ex lege Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale di Stato;
convenuti - opposti
in punto: opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 061 2020 00134229 65 000,
n.061 2020 00136016 85 000 e n. 061 2020 00134523 80 000 (ruolo n. 2020/003041 - atti giudiziari anno 2014) emesse da su richiesta della Controparte_3
Corte di Appello di Firenze ed aventi ad oggetto spese processuali penali di cui alla sentenza n. 399 del 05.02.2014
1 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 7.11.2024
dal procuratore di parti attrici - opponenti:
“Nel merito, in tesi, accertare e dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo e portate
dalle cartelle opposte, e di conseguenza annullare il ruolo e le cartelle sulla base di questo
notificate, stante l'erroneità dei conteggi e, dunque, la necessità del corretto ricalcolo di
dette somme;
nel merito, in ipotesi, accertata e dichiarata la non debenza da parte degli
esponenti delle somme indicate nelle cartelle opposte, determinare il corretto importo
dovuto da ciascuno degli esponenti per spese processuali connesse e conseguenti al titolo
costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze, Prima Sezione Penale,
n.399/2014 del 5 Febbraio 2014. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio.
In via istruttoria: omissis”;
dal procuratore di parte convenuta – opposta:
“Piaccia all'On. Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, in via principale,
rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata,
rideterminare il quantum dovuto da ciascun opponente. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il presente giudizio consiste nell'opposizione avverso le cartelle di pagamento n.
061 2020 00134229 65 000, n.061 2020 00136016 85 000 e n. 061 2020 00134523
80 000 (ruolo n. 2020/003041 - atti giudiziari anno 2014) emesse da
[...]
su richiesta della Corte di Appello di Firenze ed aventi ad og- Controparte_3
getto spese processuali penali di cui alla sentenza n. 399 del 05.02.2014.
2 In particolare è stata notificata a ciascuno dei ricorrenti cartella esattoriale per il pa-
gamento delle spese processuali collegate alla predetta sentenza penale di condanna emessa nei loro confronti (segnatamente: 1) cartella di pagamento 061 2020
00134229 65 000, notificata a in data 19 Marzo 2022 per un importo Parte_1
complessivo di euro 27.953,64;
2) cartella di pagamento n. 061 2020 00136016 85 000 notificata a Parte_3
il giorno 11 Marzo 2022 per un importo complessivo di euro 27.953,64;
[...]
3) cartella di pagamento n.061 2020 00134523 80 000 notificata a in Parte_2
data 14 Maggio 2022 per un importo complessivo di euro 29.024,24: cfr. docc. 1-3
degli opponenti).
In atto introduttivo gli attori allegavano che la vicenda processuale involgeva circa novanta indagati, di cui quarantacinque ricevettero l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., e che li ha visti definire la loro posizione con rito abbreviato (complessivamente set-
te), mentre gli altri numerosi imputati scelsero di essere giudicati con rito ordinario.
Tra questi ultimo furono definitivamente condannati in sei ( Controparte_4 [...]
e CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
[.
), mentre i condannati in via definitiva con rito abbreviato sarebbero stati cinque,
ovvero ed, infine, i tre odierni attori opponenti CP_10 CP_11 [...]
, e Pt_1 Controparte_1 Parte_2
In sostanza undici erano i soggetti condannati tra rito abbreviato e dibattimento.
Le cartelle opposte, dunque, hanno ad oggetto il recupero forzoso di spese proces-
suali penali nei confronti degli attori, i quali venivano condannati definitivamente
3 all'esito in un giudizio penale con rito abbreviato svoltosi presso il Tribunale di Li-
vorno.
Si costituiva in giudizio il , rappresentato e difeso ex lege Controparte_2
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo semplicemente il rigetto della domanda av-
versa, in attesa di più precise informazioni dagli Uffici Giudiziari competenti.
Parte convenuta opposta, quindi, per ciò che in questa sede interessa, non contestava assolutamente che:
I condannati complessivi, all'esito della vicenda processuale de qua, erano undici;
erroneo è il conteggio, a carico di di euro 1.000,00 a favore di Parte_2 [...]
in quanto la mai veniva condannata ad una pena pecuniaria;
CP_12 Pt_2
l'ammontare globale delle spese è di euro 121.447,55, di cui 108.000,00 euro matu-
rati nella fase delle indagini preliminari.
2) Sulla questione corre l'obbligo di rammentare alcuni fondamentali principi.
In primo luogo costituisce ius receptum il principio secondo cui “la materia che qui
occupa non è devoluta alla giurisdizione tributaria, bensì a quella ordinaria (Cass.,
Sez. Un., n. 18979/2017), costituisce principio già affermato da questa Corte di le-
gittimità quello secondo cui "In tema di opposizione a cartelle di pagamento
per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale,
sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o
aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di
applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del
detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quan-
tificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e,
4 pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla
cognizione del giudice dell'esecuzione penale" (Cass. n. 14598/2020). Detta statui-
zione si pone dichiaratamente in linea con l'insegnamento di Cass., Sez. Un. pen., n.
491/2011, Pislor, così massimata: "La domanda del condannato che, senza conte-
stazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca
(sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla
loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va
proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.; non rile-
vando a tal fine l'attribuibilità alla statuizione di detta condanna della natura di
sanzione economica accessoria alla pena” (così Cassazione civile sez. III,
26/07/2022, n.23297 nonché la ivi citata Cass., Sez. Un., n. 18979/2017).
Chiarito che tale tipo di contenzioso è chiaramente riservato alla cognizione del
Giudice civile, l'art. 535, primo comma, c.p.p. prevede che la sentenza di condan-
na pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali. E' stato, in-
vece, abrogato il secondo comma dell'articolo citato, il quale prevedeva che i con-
dannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al paga-
mento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono
obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pro-
nunciata condanna, e ciò ad opera della L. n. 69/2009.
Ancora l'art. 205 del D.P.R. 115/2002 (cd. T.U. sulle spese di giustizia), novellato dalla L. 69/2009, e quindi nel testo in vigore dal 4.7.2009, prevede, sostanzialmente,
il principio secondo cui le spese di giustizia vengono recuperate nei confronti di cia-
scun condannato, senza vincolo di solidarietà.
5 Altro punto da chiarire è quello del regime transitorio. Quid iuris nel caso di proces-
si, come nel caso di specie, principiati prima della citata novella e terminati succes-
sivamente.
Sul punto è lo stesso a sostenere la condivisibile applica- Controparte_2
zione del principio tempus regit actum, in cui il discrimine temporale è dato dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (cfr. circolare depo-
sitata da pare convenuta sub doc. 6: tema affrontato nel punto c) della circolare stes-
sa), momento che, nel caso di specie, si pone chiaramente in epoca successiva alla data del 4 luglio 2009.
3) Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche e partendo dal dato secondo cui non è contestato che le effettive spese del processo penale de quo ammontino ad euro 121.447,55 (importo come visto non contestato dal convenuto Controparte_2
), il predetto importo, in conformità con il principio del riparto pro quota,
[...]
induce a dover rideterminare gli importi di cui alle opposte cartelle in un undicesi-
mo del totale e, dunque, in euro 11.040,69 per ciascun opponente (121.447,55/11 =
11.040,69).
4) La soccombenza è reciproca, stante la contrapposte domande delle parti che veniva-
no solo in parte accolte (parti opponenti chiedevano in via principale dichiarare non
dovute le somme iscritte a ruolo e portate dalle cartelle opposte, e di conseguenza
annullare il ruolo e le cartelle sulla base di questo notificate, mentre parte conven-
tua chiedeva il rigetto dell'opposizione).
6 Di conseguenza le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
1) ridetermina l'importo dovuto da ciascuno degli opponenti per spese processuali connes-
se e conseguenti al titolo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze,
Prima Sezione Penale, n.399/2014 del 5 Febbraio 2014, in euro 11.040,69 per ciascun
opponente (segnatamente l'importo di cui alla cartella di pagamento 061 2020 00134229 65
000, notificata a in data 19 Marzo 2022 viene rideterminato in euro 11.040,69; Parte_1
l'importo di cui alla cartella di pagamento n. 061 2020 00136016 85 000 notificata a CP_1
il giorno 11 Marzo 2022 viene rideterminato in euro 11.040,69; l'importo di cui alla
[...]
cartella di pagamento n. 061 2020 00134523 80 000 notificata a in data 14 Mag- Parte_2
gio 2022 viene rideterminato in euro 11.040,69);
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Livorno il 24.02.2025
Il giudice dott. Giulio Scaramuzzino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2512/2022 R.G., promossa da:
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1 [...]
C.F. , rappresentati e difesi C.F._2 Parte_2 C.F._3
dall'Avv. Leonardo Biagi del Foro di Livorno;
attori – opponenti contro
Corte di Appello di Firenze e , rappresentati e difesi ex lege Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale di Stato;
convenuti - opposti
in punto: opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 061 2020 00134229 65 000,
n.061 2020 00136016 85 000 e n. 061 2020 00134523 80 000 (ruolo n. 2020/003041 - atti giudiziari anno 2014) emesse da su richiesta della Controparte_3
Corte di Appello di Firenze ed aventi ad oggetto spese processuali penali di cui alla sentenza n. 399 del 05.02.2014
1 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 7.11.2024
dal procuratore di parti attrici - opponenti:
“Nel merito, in tesi, accertare e dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo e portate
dalle cartelle opposte, e di conseguenza annullare il ruolo e le cartelle sulla base di questo
notificate, stante l'erroneità dei conteggi e, dunque, la necessità del corretto ricalcolo di
dette somme;
nel merito, in ipotesi, accertata e dichiarata la non debenza da parte degli
esponenti delle somme indicate nelle cartelle opposte, determinare il corretto importo
dovuto da ciascuno degli esponenti per spese processuali connesse e conseguenti al titolo
costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze, Prima Sezione Penale,
n.399/2014 del 5 Febbraio 2014. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio.
In via istruttoria: omissis”;
dal procuratore di parte convenuta – opposta:
“Piaccia all'On. Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, in via principale,
rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata,
rideterminare il quantum dovuto da ciascun opponente. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il presente giudizio consiste nell'opposizione avverso le cartelle di pagamento n.
061 2020 00134229 65 000, n.061 2020 00136016 85 000 e n. 061 2020 00134523
80 000 (ruolo n. 2020/003041 - atti giudiziari anno 2014) emesse da
[...]
su richiesta della Corte di Appello di Firenze ed aventi ad og- Controparte_3
getto spese processuali penali di cui alla sentenza n. 399 del 05.02.2014.
2 In particolare è stata notificata a ciascuno dei ricorrenti cartella esattoriale per il pa-
gamento delle spese processuali collegate alla predetta sentenza penale di condanna emessa nei loro confronti (segnatamente: 1) cartella di pagamento 061 2020
00134229 65 000, notificata a in data 19 Marzo 2022 per un importo Parte_1
complessivo di euro 27.953,64;
2) cartella di pagamento n. 061 2020 00136016 85 000 notificata a Parte_3
il giorno 11 Marzo 2022 per un importo complessivo di euro 27.953,64;
[...]
3) cartella di pagamento n.061 2020 00134523 80 000 notificata a in Parte_2
data 14 Maggio 2022 per un importo complessivo di euro 29.024,24: cfr. docc. 1-3
degli opponenti).
In atto introduttivo gli attori allegavano che la vicenda processuale involgeva circa novanta indagati, di cui quarantacinque ricevettero l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., e che li ha visti definire la loro posizione con rito abbreviato (complessivamente set-
te), mentre gli altri numerosi imputati scelsero di essere giudicati con rito ordinario.
Tra questi ultimo furono definitivamente condannati in sei ( Controparte_4 [...]
e CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
[.
), mentre i condannati in via definitiva con rito abbreviato sarebbero stati cinque,
ovvero ed, infine, i tre odierni attori opponenti CP_10 CP_11 [...]
, e Pt_1 Controparte_1 Parte_2
In sostanza undici erano i soggetti condannati tra rito abbreviato e dibattimento.
Le cartelle opposte, dunque, hanno ad oggetto il recupero forzoso di spese proces-
suali penali nei confronti degli attori, i quali venivano condannati definitivamente
3 all'esito in un giudizio penale con rito abbreviato svoltosi presso il Tribunale di Li-
vorno.
Si costituiva in giudizio il , rappresentato e difeso ex lege Controparte_2
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo semplicemente il rigetto della domanda av-
versa, in attesa di più precise informazioni dagli Uffici Giudiziari competenti.
Parte convenuta opposta, quindi, per ciò che in questa sede interessa, non contestava assolutamente che:
I condannati complessivi, all'esito della vicenda processuale de qua, erano undici;
erroneo è il conteggio, a carico di di euro 1.000,00 a favore di Parte_2 [...]
in quanto la mai veniva condannata ad una pena pecuniaria;
CP_12 Pt_2
l'ammontare globale delle spese è di euro 121.447,55, di cui 108.000,00 euro matu-
rati nella fase delle indagini preliminari.
2) Sulla questione corre l'obbligo di rammentare alcuni fondamentali principi.
In primo luogo costituisce ius receptum il principio secondo cui “la materia che qui
occupa non è devoluta alla giurisdizione tributaria, bensì a quella ordinaria (Cass.,
Sez. Un., n. 18979/2017), costituisce principio già affermato da questa Corte di le-
gittimità quello secondo cui "In tema di opposizione a cartelle di pagamento
per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale,
sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o
aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di
applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del
detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quan-
tificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e,
4 pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla
cognizione del giudice dell'esecuzione penale" (Cass. n. 14598/2020). Detta statui-
zione si pone dichiaratamente in linea con l'insegnamento di Cass., Sez. Un. pen., n.
491/2011, Pislor, così massimata: "La domanda del condannato che, senza conte-
stazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca
(sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla
loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va
proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.; non rile-
vando a tal fine l'attribuibilità alla statuizione di detta condanna della natura di
sanzione economica accessoria alla pena” (così Cassazione civile sez. III,
26/07/2022, n.23297 nonché la ivi citata Cass., Sez. Un., n. 18979/2017).
Chiarito che tale tipo di contenzioso è chiaramente riservato alla cognizione del
Giudice civile, l'art. 535, primo comma, c.p.p. prevede che la sentenza di condan-
na pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali. E' stato, in-
vece, abrogato il secondo comma dell'articolo citato, il quale prevedeva che i con-
dannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al paga-
mento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono
obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pro-
nunciata condanna, e ciò ad opera della L. n. 69/2009.
Ancora l'art. 205 del D.P.R. 115/2002 (cd. T.U. sulle spese di giustizia), novellato dalla L. 69/2009, e quindi nel testo in vigore dal 4.7.2009, prevede, sostanzialmente,
il principio secondo cui le spese di giustizia vengono recuperate nei confronti di cia-
scun condannato, senza vincolo di solidarietà.
5 Altro punto da chiarire è quello del regime transitorio. Quid iuris nel caso di proces-
si, come nel caso di specie, principiati prima della citata novella e terminati succes-
sivamente.
Sul punto è lo stesso a sostenere la condivisibile applica- Controparte_2
zione del principio tempus regit actum, in cui il discrimine temporale è dato dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (cfr. circolare depo-
sitata da pare convenuta sub doc. 6: tema affrontato nel punto c) della circolare stes-
sa), momento che, nel caso di specie, si pone chiaramente in epoca successiva alla data del 4 luglio 2009.
3) Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche e partendo dal dato secondo cui non è contestato che le effettive spese del processo penale de quo ammontino ad euro 121.447,55 (importo come visto non contestato dal convenuto Controparte_2
), il predetto importo, in conformità con il principio del riparto pro quota,
[...]
induce a dover rideterminare gli importi di cui alle opposte cartelle in un undicesi-
mo del totale e, dunque, in euro 11.040,69 per ciascun opponente (121.447,55/11 =
11.040,69).
4) La soccombenza è reciproca, stante la contrapposte domande delle parti che veniva-
no solo in parte accolte (parti opponenti chiedevano in via principale dichiarare non
dovute le somme iscritte a ruolo e portate dalle cartelle opposte, e di conseguenza
annullare il ruolo e le cartelle sulla base di questo notificate, mentre parte conven-
tua chiedeva il rigetto dell'opposizione).
6 Di conseguenza le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
1) ridetermina l'importo dovuto da ciascuno degli opponenti per spese processuali connes-
se e conseguenti al titolo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze,
Prima Sezione Penale, n.399/2014 del 5 Febbraio 2014, in euro 11.040,69 per ciascun
opponente (segnatamente l'importo di cui alla cartella di pagamento 061 2020 00134229 65
000, notificata a in data 19 Marzo 2022 viene rideterminato in euro 11.040,69; Parte_1
l'importo di cui alla cartella di pagamento n. 061 2020 00136016 85 000 notificata a CP_1
il giorno 11 Marzo 2022 viene rideterminato in euro 11.040,69; l'importo di cui alla
[...]
cartella di pagamento n. 061 2020 00134523 80 000 notificata a in data 14 Mag- Parte_2
gio 2022 viene rideterminato in euro 11.040,69);
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Livorno il 24.02.2025
Il giudice dott. Giulio Scaramuzzino
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