TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 09/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8045 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Fiore Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Santorsola
PARTE RESISTENTE
avente ad oggetto: licenziamento per superamento del periodo di comporto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.9.2023, – premesso di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze dell' a Controparte_1
decorrere dal 17.5.2010 e sino al 24.2.2023, allorquando il rapporto di lavoro cessava per effetto di licenziamento per asserito superamento del periodo di comporto, quale intimatogli dalla parte datoriale con nota del 21.2.2023 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: di aver prestato attività di manutenzione forestale in varie località garganiche come “Tavola di Pietra” (Peschici), “Manatecca” (Peschici), “Foresta Umbra” – Caritate
(Vieste) e “Mandrione” (Vieste), presso la omonima segheria;
che i piani di interventi e lavorazione erano programmati e coordinati dall'area tecnico-amministrativa, ubicata presso gli uffici di Foggia, mentre le suddette disposizioni erano raccolte e impartite al tecnico responsabile presso la segheria del “Mandrione” e da quest'ultimo diramate al singolo capo- squadra nonchè a tutti gli operai;
che egli aveva sempre disimpegnato le mansioni di operaio forestale (livello IV del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria), implicanti il taglio con la motosega, il decespugliamento con il decespugliatore meccanico a scoppio, il depezzamento (taglio in più parti) dei tronchi tagliati con il carico manuale sui mezzi e l'accatastamento manuale (con relativo sollevamento e posizionamento) dei tronchi tagliati, aventi una grandezza variabile;
che, negli ultimi tempi del rapporto lavorativo, le condizioni di salute di esso istante, a causa dello svolgimento delle suddette mansioni, erano andate via via peggiorando, segnatamente a livello lombo-sacrale, tant'è che, in data 23.9.2022, era stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico presso una struttura specialistica convenzionata;
che, rientrato al lavoro il successivo 2.11.2022, aveva ripreso sin da subito i consueti incarichi lavorativi, venendo esonerato dal solo utilizzo della motosega;
che l' aveva disposto la prescritta visita d'idoneità presso il CP_1
competente medico aziendale, in ragione del prolungato periodo di assenza per malattia del dipendente, onde accertarne i requisiti di capacità lavorativa specifica;
che, in data
17.11.2022, dopo essere stato visitato dal predetto medico, era stato ritenuto idoneo alla mansione, seppur con limitazione nella movimentazione manuale dei carichi (M.M.C.), che non avrebbero dovuto superare i 10-12 Kg;
che, malgrado siffatta prescrizione, ad esso istante, a far data dal suo rientro in servizio (e salvo quanto precisato in ordine all'impiego della motosega), erano state assegnate le medesime mansioni, tant'è che egli era solito recarsi al lavoro con un busto;
che, stante la persistenza di sintomatologia dolorosa, dovendo fruire di un lungo periodo di ferie, a partire dal mese di dicembre 2022 (ad eccezione della mezza giornata del 16 e dell'intera giornata del 21) egli si era assentato nuovamente, con un'ulteriore assenza dal lavoro anche nei mesi di gennaio (per 10 giorni) e febbraio (per altri 5 giorni); che, in data 25.2.2023, gli era stato comunicato dall' il suo licenziamento per CP_1
superamento del periodo di comporto, avendo egli asseritamente cumulato, nel periodo dal
10.2.2022 al 10.2.2023, n. 187 giorni di congedo straordinario a titolo di malattia, e ciò in violazione dell'art. 62 del C.C.N.L. di settore, che, al comma 1, sanciva il diritto dell'operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia o d'infortunio, alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni, anche per più eventi, nell'arco degli ultimi dodici mesi;
che, con nota a mezzo p.e.c. del 3.4.2023, egli aveva impugnato il recesso datoriale, invocando la reintegra nel posto di lavoro (previo adeguamento del mansionario) e, al contempo, la consegna dei
2 prospetti paga di gennaio e febbraio nonché dei referti delle visite eseguite negli ultimi dieci anni dai medici competenti, con le schede anamnestiche ed i relativi giudizi di idoneità; che l' aveva esibito i soli giudizi di idoneità, e non anche le suddette schede, reputandole CP_1
accessibili unicamente dai medici competenti;
che, da ultimo, con nota a mezzo p.e.c. prot.
41107 del 18.5.2023, il Dirigente della Sezione Gestione Risorse Umane, dott. Per_1
, aveva disatteso le doglianze di esso istante, confermando il provvedimento
[...]
espulsivo.
Tanto esposto in punto di fatto, deduceva il ricorrente che, vertendosi in ipotesi di comporto per sommatoria, sarebbe stata indispensabile da parte del datore una indicazione specifica delle assenze computate: ciò che, tuttavia, non era avvenuto, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa.
Allegava, altresì, la colpa datoriale nell'aggravamento della malattia, avendo egli continuato a movimentare manualmente carichi, anche in violazione dei limiti prescritti dal medico aziendale in occasione della visita eseguita in data 17.11.2022.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “A) accertare che il periodo di comporto di cui all'art. 62 del ccnl di settore deve essere qualificato come comporto “per sommatoria” e, di converso, accertare e dichiarare che l' non ha fornito indicazione specifica delle CP_1 assenze computate;
A-1) accertare un comportamento dell' violativo dei precetti di cui CP_1 all'art. 2087 c.c. e degli obblighi di sorveglianza sanitaria in generale e acclararne la causalità o concausalità con la malattia provocata al ricorrente, quanto meno per i periodi a seguire la data della visita con il medico competente (17 novembre 2022), con la consequenziale esclusione delle predette giornate dal computo del periodo di comporto effettuato dall' ; per effetto dei superiori accertamenti, sia in concomitanza che in CP_1
alternanza degli stessi: B) ritenere la illegittimità del licenziamento, annullandolo o dichiarandolo nullo, intimato al ricorrente con missiva del 21/02/2023 e, di conseguenza: B-
1) ordinare alla amministrazione convenuta la reintegra del Sig. Parte_1 nel posto di lavoro ricoperto all'epoca del recesso e nelle mansioni svolte – fermo il rispetto delle prescrizioni previste dal Sanitario competente – con la condanna dell' , in CP_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in aggiunta, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (quantificata in € 2.135,85) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in ragione della accertata natura pubblica del rapporto di lavoro in giudizio;
B-
3 2) in caso di ritenuta natura privata del rapporto lavorativo de quo, ordinare alla amministrazione convenuta la reintegra del Sig. nel posto di lavoro Parte_1 ricoperto all'epoca del recesso e nelle mansioni svolte – fermo il rispetto delle prescrizioni previste dal Sanitario competente – con la condanna dell' , in persona del CP_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in aggiunta, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (quantificata in € 2.343,60), nel limite massimo delle dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e coeva condanna, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
C) condannare l' in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1
in ogni caso, alle refusione delle spese legali da attribuire al sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuta, la quale resisteva al ricorso, CP_1
invocandone il rigetto.
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 9.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti si è risolto per effetto del licenziamento intimato a con lettera del 21.2.2023, Parte_2
nella quale il Dirigente della Sezione Gestione Risorse Umane contestava al dipendente l'assenza dal servizio per n. 182 giorni nel periodo dal 10.2.2022 al 10.2.2023, con conseguente superamento del limite di 180 giorni, quale previsto dall'art. 62 C.C.N.L. di settore ai fini del diritto alla conservazione del posto.
2.2. Trattandosi pacificamente di comporto per sommatoria, trova applicazione il principio enunciato da Cass. Sez. Lav. n. 5752/2019, secondo cui “In tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, anche sulla base del novellato art. 2 della l. n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l'onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato;
tale principio, tuttavia, trova applicazione nel comporto cd. "secco" (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore, mentre, nel comporto cd. per sommatoria (plurime e frammentate assenze)
4 occorrerà una indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore”.
Per altro verso, come in precedenza chiarito dalla Suprema Corte, qualora l'atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore - il quale, particolarmente nel caso di comporto per sommatoria, ha l'esigenza di poter opporre propri specifici rilievi - ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento e, nel caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, di dette assenze non può tenersi conto ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto (cfr. Cass. Sez. Lav. 10.12.2012, n. 22392).
2.3. Nella specie, la lettera di licenziamento evidenzia – in maniera sufficientemente idonea a consentire al lavoratore di apprestare un'adeguata difesa – il termine iniziale e il termine finale del periodo di comporto.
Secondo quanto si legge nell'anzidetta missiva, infatti, “…il destinatario della presente ha cumulato, nel periodo 10 febbraio 2022 – 10 febbraio 2023, n. 182 giorni di congedo straordinario a titolo di malattia”, con la precisazione che “Sono pervenuti altri due successivi certificati di continuazione malattia per un periodo di 7 giorni, già fruiti, fino al 17 febbraio 2023 ed un ulteriore periodo, in corso, dal 18 febbraio 2023 al 10 marzo 2023”.
D'altro canto, il ricorrente ha direttamente impugnato il licenziamento, senza preventivamente chiedere all' la specificazione dei singoli giorni di assenza, come si evince dal CP_1
complessivo tenore della missiva datata 3.4.2023, in cui si limitava a contestare il Pt_1
superamento del periodo di comporto (cfr. doc. 5, fascicolo di parte ricorrente).
Anche per tal via, non si ravvisa quindi alcun difetto di motivazione (cfr., in tal senso, Corte di Appello di Bari-Sez. Lav., 20 marzo 2023, n. 105: nella specie, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado secondo la quale l'onere di specificare i giorni di assenza per malattia sussiste, in capo al datore di lavoro, solo nel caso in cui sia il lavoratore a richiedere esplicitamente al datore l'indicazione di tali giorni).
Ad ogni buon conto, l' ha depositato il report del 9.2.2023, a firma della referente CP_1
della sede provinciale di Foggia (e richiamato nella lettera di licenziamento), in cui vengono dettagliatamente indicati, per ciascun mese nel periodo dal 10.2.2022 al 10.2.2023, i singoli giorni di assenza per malattia addebitati al lavoratore.
Alla stregua di quanto precede, non sussiste il vizio denunciato dal ricorrente, di guisa che l'atto risolutivo s'appalesa efficace.
5 3. Occorre, a questo punto, verificare – in coerenza con le allegazioni attoree – se dal calcolo del periodo rilevante ai fini del superamento del comporto debbano restare escluse le assenze per malattia originate da fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque causate da inadempienze del datore di lavoro all'obbligazione contrattuale nascente dall'art. 2087 c.c.
Difatti, il ricorrente ha espressamente dedotto di aver ripreso a lavorare il 2.11.2022 (all'esito di un periodo di malattia conseguente all'intervento chirurgico cui egli si sottopose il
23.9.2022), venendo adibito alle medesime mansioni in precedenza disimpegnate (con l'esclusione dell'uso della motosega), e ciò anche dopo la visita eseguita in data 17.11.2022 dal medico competente, il quale formulava nei suoi confronti apposito giudizio di idoneità, seppur con il limite di 10/12 Kg nella movimentazione manuale dei carichi.
3.1. Nel compiere una siffatta verifica deve allora rammentarsi – in sintonia con Cass. Sez.
Lav. n. 25072 del 7.11.2013 (ed altre numerose conformi) – che l'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dalla suddetta disposizione codicistica è
“un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata
e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall'attività lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l'insorgere della patologia (cfr. Cass.
8.2.2005 n. 2444)”.
Corollario di tale principio – prosegue la Suprema Corte nella pronuncia dianzi citata – “è che le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove
l'infermità sia comunque imputabile a responsabilità dello stesso, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza o di specifiche norme, incombendo, peraltro, sul lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia e il carattere morbigeno delle mansioni espletate (cfr. Cass.
7.4.2003 n. 5413).
La non computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto si ispira, infatti, allo stesso principio di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, che non consente di valutare secondo i normali criteri il periodo di assenza dal lavoro prolungato oltre i limiti consentiti, nelle ipotesi in cui
l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori
6 di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e, comunque, presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma, altresì, quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie - secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione
è destinata (cfr. Cass. 28.3.2011 n. 7037)”.
Giova pure rammentare – quanto alla ripartizione degli oneri probatori incombenti sulle parti
– che “L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno” (Cass. Sez. Lav. n. 26495/2018).
3.2. In questa prospettiva, ritiene il Giudicante che sia stata fornita prova adeguata della nocività dell'ambiente di lavoro rispetto alle condizioni di salute del ricorrente.
E' appena il caso di evidenziare che le giornate di effettivo lavoro prestate dal momento del rientro in servizio risultano per tabulas dai prospetti paga di novembre e dicembre 2022.
Più in dettaglio, da tali prospetti emerge che il ricorrente ha lavorato, nel mese di novembre, nei giorni 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 25, 28, 29 e 30 e, nel mese di dicembre, nei giorni 16 e 21 (cfr., in tal senso, i cedolini depositati dall' . CP_1
Non essendo state dedotte dall' inesattezze tali da incidere sull'attendibilità dei dati CP_1 trasfusi nelle buste paga, s'appalesa recessiva la deposizione della teste Testimone_1
, a dire della quale sarebbe stato presente “solo il giorno in cui vi è stata la
[...] Pt_1 visita medica” (cfr. verbale di udienza del 18.1.2024).
3.3. Acclarato, pertanto, che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa nelle giornate innanzi specificate, deve poi ritenersi pacifico – siccome specificamente dedotto nel ricorso introduttivo e non contestato, nemmeno genericamente, dall' – che egli abbia CP_1
7 continuato a disbrigare le ordinarie mansioni lavorative, consistenti, in particolare, nella depezzatura e nella movimentazione della legna.
Orbene, secondo quanto riferito dal teste (dipendente di parte resistente, Testimone_2
Testi con qualifica di operaio specializzato addetto alla manutenzione boschiva), “ La legna proveniente dal taglio degli alberi ha un peso variabile, nel senso che si va dai pezzi più piccoli, aventi un peso minimo di 15 Kg, fino a quelli più grandi, che possono raggiungere anche il peso di 40Kg. Ci sono, ovviamente, anche pezzi di peso inferiore, come i rami. La legna viene poi caricata manualmente sui camion. ADR: Non viene utilizzata alcuna bilancia per pesare la legna. ADR: La depezzatura e il carico sono operazioni che venivano compiute anche da , il quale, così come tutti gli altri operai, utilizzava anche il soffiatore e il Pt_1 decespugliatore” (cfr. verbale di udienza del 18.1.2024).
Il teste (anch'egli dipendente dell' con qualifica di Testimone_4 CP_1
attrezzista), interrogato sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e sul peso della legna tagliata e raccolta dagli operai, ha rilasciato una deposizione del seguente tenore:
“ADR: La legna proveniente dal taglio degli alberi può avere un peso variabile di 10-15 Kg.
Detta legna viene poi caricata manualmente sui camion. Non vi sono bilance per pesare la legna. ADR: Ricordo di aver visto caricare manualmente la legna depezzata sui Pt_1 camion” (cfr. verbale di udienza del 18.1.2024).
Di segno sostanzialmente conforme s'appalesa sul punto la testimonianza di , Testimone_5 il quale ha riferito quanto segue: “ADR: La legna proveniente dal taglio degli alberi ha un peso variabile, può trattarsi anche di un tronchetto di cinque chili. In ogni caso, non vi sono bilance. La legna tagliata viene poi accatastata per essere, quindi, caricata su camion o trattori. ADR: Non vengono fornite dal capo squadra indicazioni specifiche ai dipendenti in ordine alla pezzatura della legna da movimentare” (cfr. verbale di udienza del 18.1.2024).
Il teste ha, invece, dichiarato: “Sono un dipendente dell' dal 2010, a Testimone_6 CP_1
tempo pieno, lavoro però per l'Agenzia dal 1984. ADR: Sul capitolo e), posso dire che
[...]
, dopo un periodo di malattia ed a seguito di un intervento alla schiena al quale si Pt_1
sottopose, rientrò a lavoro verso novembre-dicembre 2022. Quando rientrò in servizio, riprese a svolgere le stesse mansioni di prima, ovvero pulizia delle strade, pulizia boschiva, taglio dei tronchi degli alberi, carico manuale dei tronchi depezzati. Non ricordo se in questo periodo abbia utilizzato anche la motosega. Preciso che il taglio dei tronchi viene fatto da altri operai, non da me, né, tanto meno, da . ADR: Nulla so sul capitolo f). ADR: Pt_1
Nulla so sul capitolo g). ADR: Non sono in grado di quantificare il peso dei pezzi di legna
8 provenienti dal taglio, si va da quelli più piccoli a quelli più grandi” (cfr. verbale di udienza del 7.3.2024).
Da ultimo, il teste , pur non riferendo alcunchè sulla malattia di e sulle Testimone_7 Pt_1 mansioni prestate dopo il suo rientro in servizio, ha dichiarato: “ADR: Sulla pezzatura del legno non vi sono imposizioni da parte del capo squadra, nel senso che gli operai decidono autonomamente quali pezzi movimentare. ADR: Nel bosco la legna non viene accatastata, ma soltanto caricata. Questo avviene per la legna depezzata che viene recuperata” (cfr. verbale di udienza del 7.3.2024).
3.4. Com'è evidente alla stregua delle testimonianze passate in rassegna, a partire dal suo rientro in servizio (2.11.2022) le mansioni del ricorrente non subivano alcuna sostanziale modifica, giacchè egli continuò ad essere adibito ai compiti di movimentazione manuale della legna, il cui peso – secondo le diverse versioni offerte sul punto (stante l'assenza di bilance, come concordemente affermato dai testimoni) – poteva indiscriminatamente variare da un minimo di 5 kg (teste ad un massimo di 40 Kg (teste . Tes_5 Tes_2
3.5. Le risultanze dell'istruttoria orale hanno reso quindi indispensabile la nomina di un
C.T.U., al quale è stato demandato il compito di rispondere al seguente quesito: “Esaminata la documentazione medica in atti ed effettuato l'esame diretto di Parte_1
nonchè ogni accertamento diagnostico utile allo scopo, dica il C.T.U. se ed in quale misura
l'adibizione del ricorrente a mansioni di movimentazione manuale dei carichi nel periodo novembre-dicembre 2022 (e limitatamente ai giorni di effettivo lavoro, quali risultanti dai
“Cedolini Rilpres” allegati al fascicolo di parte resistente) abbia o meno comportato
l'aggravamento di una preesistente malattia, precisandone la data di presumibile verificazione;
in caso di risposta positiva al quesito che precede, detragga il C.T.U. i giorni di assenza causalmente riconducibili a detto aggravamento dal periodo di comporto previsto dalla norma contrattual-collettiva richiamata dalle parti negli atti introduttivi” (v. ordinanza del 16.7.2024).
3.6. Orbene, il dott. quale ausiliario officiato dal Giudice, espletata la visita Persona_2 peritale e ripercorso l'iter clinico di ha riferito che l'intervento di “artrodesi Pt_1
interspinosa L3-L4 per steno-instabilità L3-L4+DISCECTOMIA L3-L4 sn. per ernia del disco
L3-L4 sn.”, al quale il ricorrente venne sottoposto in data 23.9.2022, “comportava un periodo post operatorio di temporanea inabilità lavorativa alla mansione specifica di operatore forestale atteso che il lavoratore non riusciva ad affrontare un intero turno lavorativo caratterizzato da prolungata stazione eretta, la movimentazione manuale dei carichi (carico e scarico di rami, frasche, tronchi di albero) che seppur limitata con la prescrizione del Medico
9 Competente, comportava inevitabilmente una sollecitazione in flesso-estensione del tratto lombare della colonna vertebrale (sottoposto ad impianto di artrodesi interspinosa L3-L4 per steno-instabilità)”, aggiungendo che “Il rachide veniva sottoposto, inoltre, alle sollecitazioni trasmesse dalle vibrazioni degli automezzi utilizzati per raggiungere o rientrare dal luogo di lavoro o per spostarsi, che si muovono su terreni sconnessi, il tutto in situazioni climatiche avverse (freddo, vento, pioggia, umidità) che sicuramente esacerbano la sintomatologia algica lombare, la spasticità dei muscoli paravertebrali e degli arti inferiori con conseguente impegno funzionale” (cfr. pag. 6 della relazione depositata in data 17.12.2024).
Sulla scorta delle svolte considerazioni medico-legali, il C.T.U. ha concluso nei seguenti termini: “Con l'espletamento della visita medica periodica da parte del Medico Competente aziendale avvenuta in data 17 novembre 2022 (ma comunicata al datore di lavoro solo in data 10/02/2023), l' avrebbe dovuto prendere atto degli esiti del recente intervento di Pt_3
Artrodesi Interspinosa L3-L4 per steno instabilità L3-L4+Discectomia e adibire in lavoratore, dal giorno seguente e in via temporanea, a mansioni diverse di quelle di operatore forestale e comunque compatibili con il suo stato di salute. L'incauta adibizione del lavoratore alle mansioni di operatore forestale non solo ha impedito il naturale recupero psico-fisico ma ha comportato un'esacerbazione della sintomatologia algica lombare, la spasticità dei muscoli paravertebrali e degli arti inferiori con conseguente impegno funzionale e tale aggravamento si è verificato nei giorni di effettivo lavoro (quali risultanti dai “Cedolini Rilpres”) svolti dal giorno seguente all'espletamento della visita medica periodica prescritta dalla sorveglianza sanitaria (cioè dal 18/11/2022 e sino alla data del provvedimento di licenziamento). Ai fini del conteggio del periodo di comporto, pertanto, non devono essere conteggiati i giorni di malattia usufruiti dal lavoratore dal 09 al 20 gennaio
2023 (12 gg.) e dal 06 al 24 febbraio 2023 (19 gg.)”.
3.7. Le conclusioni rassegnate dall'ausiliario possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, siccome immuni da vizi logici e di metodo e neppure investite da osservazioni critiche di sorta.
A quest'ultimo riguardo si evidenzia che lo stesso C.T. di parte resistente ha, di fatto, condiviso le valutazioni del C.T.U., asserendo che “il cambio mansioni sia pure temporaneo” avrebbe potuto favorire il processo di guarigione (cfr., in tal senso, la relazione a firma del dott. depositata in data 23.12.2024). Persona_3
Ne consegue che alcun dubbio sussiste circa il nesso di causalità tra la perdurante adibizione del ricorrente ad un'attività di ripetuta movimentazione di carichi (caratterizzata, pertanto, da
10 un rischio specifico ed in violazione delle prescrizioni impartite dal medico aziendale) e il prolungamento della malattia.
3.8. La parte resistente non ha, dal canto suo, dimostrato di aver predisposto misure di cautela idonee a salvaguardare l'integrità fisica del lavoratore, essendosi limitata a sostenere – al fine di escludere qualsivoglia profilo di colpa – che il giudizio di idoneità con limitazioni, formulato dal medico competente, sarebbe pervenuto al datore di lavoro solo in data
10.2.2023, laddove, prima di quella data, “l'unico elemento dal quale poter desumere le condizioni di salute del lavoratore da parte del datore di lavoro era rappresentato dal referto relativo alla visita medica cui egli si è sottoposto in data 18.10.2021, effettuata nell'ambito dei consueti controlli annuali, all'esito della quale fu ritenuto perfettamente idoneo alle mansioni” (così, nelle note difensive autorizzate depositate in data 10.6.2024).
Sennonchè, è pacifico che fu sottoposto a visita il 17.11.2022, sicchè, sin da quella Pt_1 data, l' non avrebbe potuto ignorare le condizioni di salute del ricorrente, essendo CP_1
stata necessariamente acquisita in quella sede l'intera anamnesi del lavoratore.
Neppure rileva che detto giudizio possa essere stato materialmente redatto dal medico (ed acquisito dall' solo in data 10.2.2023, trattandosi di ritardo ascrivibile ad un deficit CP_1
organizzativo interno all'Agenzia, che, in quanto tale, non può valere ad esonerare da colpa il datore di lavoro.
Non miglior sorte merita l'ulteriore rilievo incentrato sulle risultanze del giudizio di idoneità senza limitazioni espresso dal medico aziendale in data 18.10.2021, e ciò in quanto la pregressa idoneità del dipendente a svolgere le proprie mansioni, quale accertata nel corso dei controlli preventivi e periodici volti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, “si pone su un piano distinto rispetto all'oggetto limitato del presente giudizio, nel quale si controverte sulla riconducibilità di determinate assenze a patologia determinata dal datore di lavoro” (così, in una fattispecie analoga, Cass. n. 25072/2013 cit.).
Ad ogni buon conto, le difese svolte nella memoria di costituzione inducono a ritenere che le condizioni di salute del ricorrente fossero ben note all' sin dal momento del rientro in CP_1
servizio del dipendente.
Difatti, è la stessa ad aver affermato che “...prima ancora della visita medica e della CP_1
relativa valutazione, quando il lavoratore è rientrato in servizio dopo l'intervento chirurgico
e dopo un mese e mezzo di malattia continuativa, sono state date disposizioni affinché egli non movimentasse carichi particolarmente pesanti e non utilizzasse la motosega, come ammesso dal lavoratore a pag. 6 e 7 del ricorso. Ben prima del referto medico, dunque, i
11 preposti ed i capi squadra hanno dato indicazioni per prevenire un eccessivo affaticamento del ” (pag. 4 della memoria). Pt_1
Le disposizioni asseritamente impartite in tema di movimentazione dei carichi comprovano quindi che parte datoriale fosse a conoscenza delle infermità del lavoratore e della conseguente esigenza di adottare misure idonee a tutelarne l'integrità fisica.
Per altro verso, di tali disposizioni – come detto – non è stata fornita prova, non essendo emerso alcunchè in tal senso.
3.9. Quanto, poi, alla residua circostanza dedotta dall' secondo cui era CP_1
sostanzialmente rimessa al lavoratore la scelta relativa ai carichi da movimentare (in assenza di imposizioni da parte del capo-area circa lo spostamento di carichi pesanti), deve escludersi che essa configuri una qualche forma di rischio elettivo.
E' risaputo, infatti, che la condotta del lavoratore, onde porsi come causa esclusiva dell'evento, deve tradursi in un contegno inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute (Cass. n. 4980/2023, Cass. n. 3763/2021, Cass. n.
798/2017).
Nella specie, alcuna prova in concreto è stata offerta in ordine ad un preteso comportamento abnorme dell'odierno ricorrente.
3.10. Acclarata dunque la sussistenza di un coefficiente soggettivo colposo in capo alla parte datoriale, rappresentato dal difetto di diligenza nella predisposizione di misure organizzative idonee alla tutela della salute del lavoratore, non può dirsi integrato il superamento del periodo di comporto, dovendo detrarsi dalle assenze registrate dall' (pari a 182 giorni) CP_1
quantomeno i giorni di malattia (12) di cui ha usufruito nel periodo dal 9 al 20 Pt_1
gennaio 2023, come appurato dal C.T.U.
Ne discende che il licenziamento è stato intimato prima del superamento del periodo massimo di comporto, quale previsto dall'art. 62, comma 1, del C.C.N.L. di settore (a mente del quale
“L'operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni”) ed è, pertanto, affetto da nullità per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c. (Cass. Sez. un. n.
12568/2018; più di recente, Cass. Sez. Lav. n. 15604/2024).
3.11. In ordine alle conseguenze sanzionatorie, vertendosi in materia di rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico (che, per quanto sottoposto alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non fuoriesce dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato: cfr. Cass. Sez. Lav. n.
11953/2023), trova applicazione l'art. 63, comma 2, del d.lgs. 165/2001, come modificato
12 dall'art. 21 del d.lgs. 75/2017, ai sensi del quale “Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
3.12. Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda merita accoglimento, sicché il licenziamento deve essere dichiarato nullo e la parte convenuta va condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 2.135,85, secondo la quantificazione operata dal lavoratore sulla scorta dell'ultima busta paga – doc. 14, e non contestata dall' , corrispondente al periodo dal CP_1
giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo.
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza della parte resistente e vengono distratte in favore dell'Avv. Massimo Fiore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8045/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità del licenziamento intimato a
[...]
in data 21.2.2023; Parte_1
b) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 2.135,85), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non
13 superiore alle ventiquattro mensilità, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
c) condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimo Fiore, dichiaratosi antistatario;
d) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_2
all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025
[...]
Il Giudice
dott. Ivano Caputo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 09/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8045 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Fiore Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Santorsola
PARTE RESISTENTE
avente ad oggetto: licenziamento per superamento del periodo di comporto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.9.2023, – premesso di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze dell' a Controparte_1
decorrere dal 17.5.2010 e sino al 24.2.2023, allorquando il rapporto di lavoro cessava per effetto di licenziamento per asserito superamento del periodo di comporto, quale intimatogli dalla parte datoriale con nota del 21.2.2023 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: di aver prestato attività di manutenzione forestale in varie località garganiche come “Tavola di Pietra” (Peschici), “Manatecca” (Peschici), “Foresta Umbra” – Caritate
(Vieste) e “Mandrione” (Vieste), presso la omonima segheria;
che i piani di interventi e lavorazione erano programmati e coordinati dall'area tecnico-amministrativa, ubicata presso gli uffici di Foggia, mentre le suddette disposizioni erano raccolte e impartite al tecnico responsabile presso la segheria del “Mandrione” e da quest'ultimo diramate al singolo capo- squadra nonchè a tutti gli operai;
che egli aveva sempre disimpegnato le mansioni di operaio forestale (livello IV del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria), implicanti il taglio con la motosega, il decespugliamento con il decespugliatore meccanico a scoppio, il depezzamento (taglio in più parti) dei tronchi tagliati con il carico manuale sui mezzi e l'accatastamento manuale (con relativo sollevamento e posizionamento) dei tronchi tagliati, aventi una grandezza variabile;
che, negli ultimi tempi del rapporto lavorativo, le condizioni di salute di esso istante, a causa dello svolgimento delle suddette mansioni, erano andate via via peggiorando, segnatamente a livello lombo-sacrale, tant'è che, in data 23.9.2022, era stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico presso una struttura specialistica convenzionata;
che, rientrato al lavoro il successivo 2.11.2022, aveva ripreso sin da subito i consueti incarichi lavorativi, venendo esonerato dal solo utilizzo della motosega;
che l' aveva disposto la prescritta visita d'idoneità presso il CP_1
competente medico aziendale, in ragione del prolungato periodo di assenza per malattia del dipendente, onde accertarne i requisiti di capacità lavorativa specifica;
che, in data
17.11.2022, dopo essere stato visitato dal predetto medico, era stato ritenuto idoneo alla mansione, seppur con limitazione nella movimentazione manuale dei carichi (M.M.C.), che non avrebbero dovuto superare i 10-12 Kg;
che, malgrado siffatta prescrizione, ad esso istante, a far data dal suo rientro in servizio (e salvo quanto precisato in ordine all'impiego della motosega), erano state assegnate le medesime mansioni, tant'è che egli era solito recarsi al lavoro con un busto;
che, stante la persistenza di sintomatologia dolorosa, dovendo fruire di un lungo periodo di ferie, a partire dal mese di dicembre 2022 (ad eccezione della mezza giornata del 16 e dell'intera giornata del 21) egli si era assentato nuovamente, con un'ulteriore assenza dal lavoro anche nei mesi di gennaio (per 10 giorni) e febbraio (per altri 5 giorni); che, in data 25.2.2023, gli era stato comunicato dall' il suo licenziamento per CP_1
superamento del periodo di comporto, avendo egli asseritamente cumulato, nel periodo dal
10.2.2022 al 10.2.2023, n. 187 giorni di congedo straordinario a titolo di malattia, e ciò in violazione dell'art. 62 del C.C.N.L. di settore, che, al comma 1, sanciva il diritto dell'operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia o d'infortunio, alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni, anche per più eventi, nell'arco degli ultimi dodici mesi;
che, con nota a mezzo p.e.c. del 3.4.2023, egli aveva impugnato il recesso datoriale, invocando la reintegra nel posto di lavoro (previo adeguamento del mansionario) e, al contempo, la consegna dei
2 prospetti paga di gennaio e febbraio nonché dei referti delle visite eseguite negli ultimi dieci anni dai medici competenti, con le schede anamnestiche ed i relativi giudizi di idoneità; che l' aveva esibito i soli giudizi di idoneità, e non anche le suddette schede, reputandole CP_1
accessibili unicamente dai medici competenti;
che, da ultimo, con nota a mezzo p.e.c. prot.
41107 del 18.5.2023, il Dirigente della Sezione Gestione Risorse Umane, dott. Per_1
, aveva disatteso le doglianze di esso istante, confermando il provvedimento
[...]
espulsivo.
Tanto esposto in punto di fatto, deduceva il ricorrente che, vertendosi in ipotesi di comporto per sommatoria, sarebbe stata indispensabile da parte del datore una indicazione specifica delle assenze computate: ciò che, tuttavia, non era avvenuto, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa.
Allegava, altresì, la colpa datoriale nell'aggravamento della malattia, avendo egli continuato a movimentare manualmente carichi, anche in violazione dei limiti prescritti dal medico aziendale in occasione della visita eseguita in data 17.11.2022.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “A) accertare che il periodo di comporto di cui all'art. 62 del ccnl di settore deve essere qualificato come comporto “per sommatoria” e, di converso, accertare e dichiarare che l' non ha fornito indicazione specifica delle CP_1 assenze computate;
A-1) accertare un comportamento dell' violativo dei precetti di cui CP_1 all'art. 2087 c.c. e degli obblighi di sorveglianza sanitaria in generale e acclararne la causalità o concausalità con la malattia provocata al ricorrente, quanto meno per i periodi a seguire la data della visita con il medico competente (17 novembre 2022), con la consequenziale esclusione delle predette giornate dal computo del periodo di comporto effettuato dall' ; per effetto dei superiori accertamenti, sia in concomitanza che in CP_1
alternanza degli stessi: B) ritenere la illegittimità del licenziamento, annullandolo o dichiarandolo nullo, intimato al ricorrente con missiva del 21/02/2023 e, di conseguenza: B-
1) ordinare alla amministrazione convenuta la reintegra del Sig. Parte_1 nel posto di lavoro ricoperto all'epoca del recesso e nelle mansioni svolte – fermo il rispetto delle prescrizioni previste dal Sanitario competente – con la condanna dell' , in CP_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in aggiunta, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (quantificata in € 2.135,85) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in ragione della accertata natura pubblica del rapporto di lavoro in giudizio;
B-
3 2) in caso di ritenuta natura privata del rapporto lavorativo de quo, ordinare alla amministrazione convenuta la reintegra del Sig. nel posto di lavoro Parte_1 ricoperto all'epoca del recesso e nelle mansioni svolte – fermo il rispetto delle prescrizioni previste dal Sanitario competente – con la condanna dell' , in persona del CP_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in aggiunta, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (quantificata in € 2.343,60), nel limite massimo delle dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e coeva condanna, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
C) condannare l' in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1
in ogni caso, alle refusione delle spese legali da attribuire al sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuta, la quale resisteva al ricorso, CP_1
invocandone il rigetto.
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 9.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti si è risolto per effetto del licenziamento intimato a con lettera del 21.2.2023, Parte_2
nella quale il Dirigente della Sezione Gestione Risorse Umane contestava al dipendente l'assenza dal servizio per n. 182 giorni nel periodo dal 10.2.2022 al 10.2.2023, con conseguente superamento del limite di 180 giorni, quale previsto dall'art. 62 C.C.N.L. di settore ai fini del diritto alla conservazione del posto.
2.2. Trattandosi pacificamente di comporto per sommatoria, trova applicazione il principio enunciato da Cass. Sez. Lav. n. 5752/2019, secondo cui “In tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, anche sulla base del novellato art. 2 della l. n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l'onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato;
tale principio, tuttavia, trova applicazione nel comporto cd. "secco" (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore, mentre, nel comporto cd. per sommatoria (plurime e frammentate assenze)
4 occorrerà una indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore”.
Per altro verso, come in precedenza chiarito dalla Suprema Corte, qualora l'atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore - il quale, particolarmente nel caso di comporto per sommatoria, ha l'esigenza di poter opporre propri specifici rilievi - ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento e, nel caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, di dette assenze non può tenersi conto ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto (cfr. Cass. Sez. Lav. 10.12.2012, n. 22392).
2.3. Nella specie, la lettera di licenziamento evidenzia – in maniera sufficientemente idonea a consentire al lavoratore di apprestare un'adeguata difesa – il termine iniziale e il termine finale del periodo di comporto.
Secondo quanto si legge nell'anzidetta missiva, infatti, “…il destinatario della presente ha cumulato, nel periodo 10 febbraio 2022 – 10 febbraio 2023, n. 182 giorni di congedo straordinario a titolo di malattia”, con la precisazione che “Sono pervenuti altri due successivi certificati di continuazione malattia per un periodo di 7 giorni, già fruiti, fino al 17 febbraio 2023 ed un ulteriore periodo, in corso, dal 18 febbraio 2023 al 10 marzo 2023”.
D'altro canto, il ricorrente ha direttamente impugnato il licenziamento, senza preventivamente chiedere all' la specificazione dei singoli giorni di assenza, come si evince dal CP_1
complessivo tenore della missiva datata 3.4.2023, in cui si limitava a contestare il Pt_1
superamento del periodo di comporto (cfr. doc. 5, fascicolo di parte ricorrente).
Anche per tal via, non si ravvisa quindi alcun difetto di motivazione (cfr., in tal senso, Corte di Appello di Bari-Sez. Lav., 20 marzo 2023, n. 105: nella specie, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado secondo la quale l'onere di specificare i giorni di assenza per malattia sussiste, in capo al datore di lavoro, solo nel caso in cui sia il lavoratore a richiedere esplicitamente al datore l'indicazione di tali giorni).
Ad ogni buon conto, l' ha depositato il report del 9.2.2023, a firma della referente CP_1
della sede provinciale di Foggia (e richiamato nella lettera di licenziamento), in cui vengono dettagliatamente indicati, per ciascun mese nel periodo dal 10.2.2022 al 10.2.2023, i singoli giorni di assenza per malattia addebitati al lavoratore.
Alla stregua di quanto precede, non sussiste il vizio denunciato dal ricorrente, di guisa che l'atto risolutivo s'appalesa efficace.
5 3. Occorre, a questo punto, verificare – in coerenza con le allegazioni attoree – se dal calcolo del periodo rilevante ai fini del superamento del comporto debbano restare escluse le assenze per malattia originate da fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque causate da inadempienze del datore di lavoro all'obbligazione contrattuale nascente dall'art. 2087 c.c.
Difatti, il ricorrente ha espressamente dedotto di aver ripreso a lavorare il 2.11.2022 (all'esito di un periodo di malattia conseguente all'intervento chirurgico cui egli si sottopose il
23.9.2022), venendo adibito alle medesime mansioni in precedenza disimpegnate (con l'esclusione dell'uso della motosega), e ciò anche dopo la visita eseguita in data 17.11.2022 dal medico competente, il quale formulava nei suoi confronti apposito giudizio di idoneità, seppur con il limite di 10/12 Kg nella movimentazione manuale dei carichi.
3.1. Nel compiere una siffatta verifica deve allora rammentarsi – in sintonia con Cass. Sez.
Lav. n. 25072 del 7.11.2013 (ed altre numerose conformi) – che l'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dalla suddetta disposizione codicistica è
“un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata
e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall'attività lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l'insorgere della patologia (cfr. Cass.
8.2.2005 n. 2444)”.
Corollario di tale principio – prosegue la Suprema Corte nella pronuncia dianzi citata – “è che le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove
l'infermità sia comunque imputabile a responsabilità dello stesso, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza o di specifiche norme, incombendo, peraltro, sul lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia e il carattere morbigeno delle mansioni espletate (cfr. Cass.
7.4.2003 n. 5413).
La non computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto si ispira, infatti, allo stesso principio di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, che non consente di valutare secondo i normali criteri il periodo di assenza dal lavoro prolungato oltre i limiti consentiti, nelle ipotesi in cui
l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori
6 di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e, comunque, presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma, altresì, quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie - secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione
è destinata (cfr. Cass. 28.3.2011 n. 7037)”.
Giova pure rammentare – quanto alla ripartizione degli oneri probatori incombenti sulle parti
– che “L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno” (Cass. Sez. Lav. n. 26495/2018).
3.2. In questa prospettiva, ritiene il Giudicante che sia stata fornita prova adeguata della nocività dell'ambiente di lavoro rispetto alle condizioni di salute del ricorrente.
E' appena il caso di evidenziare che le giornate di effettivo lavoro prestate dal momento del rientro in servizio risultano per tabulas dai prospetti paga di novembre e dicembre 2022.
Più in dettaglio, da tali prospetti emerge che il ricorrente ha lavorato, nel mese di novembre, nei giorni 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 25, 28, 29 e 30 e, nel mese di dicembre, nei giorni 16 e 21 (cfr., in tal senso, i cedolini depositati dall' . CP_1
Non essendo state dedotte dall' inesattezze tali da incidere sull'attendibilità dei dati CP_1 trasfusi nelle buste paga, s'appalesa recessiva la deposizione della teste Testimone_1
, a dire della quale sarebbe stato presente “solo il giorno in cui vi è stata la
[...] Pt_1 visita medica” (cfr. verbale di udienza del 18.1.2024).
3.3. Acclarato, pertanto, che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa nelle giornate innanzi specificate, deve poi ritenersi pacifico – siccome specificamente dedotto nel ricorso introduttivo e non contestato, nemmeno genericamente, dall' – che egli abbia CP_1
7 continuato a disbrigare le ordinarie mansioni lavorative, consistenti, in particolare, nella depezzatura e nella movimentazione della legna.
Orbene, secondo quanto riferito dal teste (dipendente di parte resistente, Testimone_2
Testi con qualifica di operaio specializzato addetto alla manutenzione boschiva), “ La legna proveniente dal taglio degli alberi ha un peso variabile, nel senso che si va dai pezzi più piccoli, aventi un peso minimo di 15 Kg, fino a quelli più grandi, che possono raggiungere anche il peso di 40Kg. Ci sono, ovviamente, anche pezzi di peso inferiore, come i rami. La legna viene poi caricata manualmente sui camion. ADR: Non viene utilizzata alcuna bilancia per pesare la legna. ADR: La depezzatura e il carico sono operazioni che venivano compiute anche da , il quale, così come tutti gli altri operai, utilizzava anche il soffiatore e il Pt_1 decespugliatore” (cfr. verbale di udienza del 18.1.2024).
Il teste (anch'egli dipendente dell' con qualifica di Testimone_4 CP_1
attrezzista), interrogato sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e sul peso della legna tagliata e raccolta dagli operai, ha rilasciato una deposizione del seguente tenore:
“ADR: La legna proveniente dal taglio degli alberi può avere un peso variabile di 10-15 Kg.
Detta legna viene poi caricata manualmente sui camion. Non vi sono bilance per pesare la legna. ADR: Ricordo di aver visto caricare manualmente la legna depezzata sui Pt_1 camion” (cfr. verbale di udienza del 18.1.2024).
Di segno sostanzialmente conforme s'appalesa sul punto la testimonianza di , Testimone_5 il quale ha riferito quanto segue: “ADR: La legna proveniente dal taglio degli alberi ha un peso variabile, può trattarsi anche di un tronchetto di cinque chili. In ogni caso, non vi sono bilance. La legna tagliata viene poi accatastata per essere, quindi, caricata su camion o trattori. ADR: Non vengono fornite dal capo squadra indicazioni specifiche ai dipendenti in ordine alla pezzatura della legna da movimentare” (cfr. verbale di udienza del 18.1.2024).
Il teste ha, invece, dichiarato: “Sono un dipendente dell' dal 2010, a Testimone_6 CP_1
tempo pieno, lavoro però per l'Agenzia dal 1984. ADR: Sul capitolo e), posso dire che
[...]
, dopo un periodo di malattia ed a seguito di un intervento alla schiena al quale si Pt_1
sottopose, rientrò a lavoro verso novembre-dicembre 2022. Quando rientrò in servizio, riprese a svolgere le stesse mansioni di prima, ovvero pulizia delle strade, pulizia boschiva, taglio dei tronchi degli alberi, carico manuale dei tronchi depezzati. Non ricordo se in questo periodo abbia utilizzato anche la motosega. Preciso che il taglio dei tronchi viene fatto da altri operai, non da me, né, tanto meno, da . ADR: Nulla so sul capitolo f). ADR: Pt_1
Nulla so sul capitolo g). ADR: Non sono in grado di quantificare il peso dei pezzi di legna
8 provenienti dal taglio, si va da quelli più piccoli a quelli più grandi” (cfr. verbale di udienza del 7.3.2024).
Da ultimo, il teste , pur non riferendo alcunchè sulla malattia di e sulle Testimone_7 Pt_1 mansioni prestate dopo il suo rientro in servizio, ha dichiarato: “ADR: Sulla pezzatura del legno non vi sono imposizioni da parte del capo squadra, nel senso che gli operai decidono autonomamente quali pezzi movimentare. ADR: Nel bosco la legna non viene accatastata, ma soltanto caricata. Questo avviene per la legna depezzata che viene recuperata” (cfr. verbale di udienza del 7.3.2024).
3.4. Com'è evidente alla stregua delle testimonianze passate in rassegna, a partire dal suo rientro in servizio (2.11.2022) le mansioni del ricorrente non subivano alcuna sostanziale modifica, giacchè egli continuò ad essere adibito ai compiti di movimentazione manuale della legna, il cui peso – secondo le diverse versioni offerte sul punto (stante l'assenza di bilance, come concordemente affermato dai testimoni) – poteva indiscriminatamente variare da un minimo di 5 kg (teste ad un massimo di 40 Kg (teste . Tes_5 Tes_2
3.5. Le risultanze dell'istruttoria orale hanno reso quindi indispensabile la nomina di un
C.T.U., al quale è stato demandato il compito di rispondere al seguente quesito: “Esaminata la documentazione medica in atti ed effettuato l'esame diretto di Parte_1
nonchè ogni accertamento diagnostico utile allo scopo, dica il C.T.U. se ed in quale misura
l'adibizione del ricorrente a mansioni di movimentazione manuale dei carichi nel periodo novembre-dicembre 2022 (e limitatamente ai giorni di effettivo lavoro, quali risultanti dai
“Cedolini Rilpres” allegati al fascicolo di parte resistente) abbia o meno comportato
l'aggravamento di una preesistente malattia, precisandone la data di presumibile verificazione;
in caso di risposta positiva al quesito che precede, detragga il C.T.U. i giorni di assenza causalmente riconducibili a detto aggravamento dal periodo di comporto previsto dalla norma contrattual-collettiva richiamata dalle parti negli atti introduttivi” (v. ordinanza del 16.7.2024).
3.6. Orbene, il dott. quale ausiliario officiato dal Giudice, espletata la visita Persona_2 peritale e ripercorso l'iter clinico di ha riferito che l'intervento di “artrodesi Pt_1
interspinosa L3-L4 per steno-instabilità L3-L4+DISCECTOMIA L3-L4 sn. per ernia del disco
L3-L4 sn.”, al quale il ricorrente venne sottoposto in data 23.9.2022, “comportava un periodo post operatorio di temporanea inabilità lavorativa alla mansione specifica di operatore forestale atteso che il lavoratore non riusciva ad affrontare un intero turno lavorativo caratterizzato da prolungata stazione eretta, la movimentazione manuale dei carichi (carico e scarico di rami, frasche, tronchi di albero) che seppur limitata con la prescrizione del Medico
9 Competente, comportava inevitabilmente una sollecitazione in flesso-estensione del tratto lombare della colonna vertebrale (sottoposto ad impianto di artrodesi interspinosa L3-L4 per steno-instabilità)”, aggiungendo che “Il rachide veniva sottoposto, inoltre, alle sollecitazioni trasmesse dalle vibrazioni degli automezzi utilizzati per raggiungere o rientrare dal luogo di lavoro o per spostarsi, che si muovono su terreni sconnessi, il tutto in situazioni climatiche avverse (freddo, vento, pioggia, umidità) che sicuramente esacerbano la sintomatologia algica lombare, la spasticità dei muscoli paravertebrali e degli arti inferiori con conseguente impegno funzionale” (cfr. pag. 6 della relazione depositata in data 17.12.2024).
Sulla scorta delle svolte considerazioni medico-legali, il C.T.U. ha concluso nei seguenti termini: “Con l'espletamento della visita medica periodica da parte del Medico Competente aziendale avvenuta in data 17 novembre 2022 (ma comunicata al datore di lavoro solo in data 10/02/2023), l' avrebbe dovuto prendere atto degli esiti del recente intervento di Pt_3
Artrodesi Interspinosa L3-L4 per steno instabilità L3-L4+Discectomia e adibire in lavoratore, dal giorno seguente e in via temporanea, a mansioni diverse di quelle di operatore forestale e comunque compatibili con il suo stato di salute. L'incauta adibizione del lavoratore alle mansioni di operatore forestale non solo ha impedito il naturale recupero psico-fisico ma ha comportato un'esacerbazione della sintomatologia algica lombare, la spasticità dei muscoli paravertebrali e degli arti inferiori con conseguente impegno funzionale e tale aggravamento si è verificato nei giorni di effettivo lavoro (quali risultanti dai “Cedolini Rilpres”) svolti dal giorno seguente all'espletamento della visita medica periodica prescritta dalla sorveglianza sanitaria (cioè dal 18/11/2022 e sino alla data del provvedimento di licenziamento). Ai fini del conteggio del periodo di comporto, pertanto, non devono essere conteggiati i giorni di malattia usufruiti dal lavoratore dal 09 al 20 gennaio
2023 (12 gg.) e dal 06 al 24 febbraio 2023 (19 gg.)”.
3.7. Le conclusioni rassegnate dall'ausiliario possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, siccome immuni da vizi logici e di metodo e neppure investite da osservazioni critiche di sorta.
A quest'ultimo riguardo si evidenzia che lo stesso C.T. di parte resistente ha, di fatto, condiviso le valutazioni del C.T.U., asserendo che “il cambio mansioni sia pure temporaneo” avrebbe potuto favorire il processo di guarigione (cfr., in tal senso, la relazione a firma del dott. depositata in data 23.12.2024). Persona_3
Ne consegue che alcun dubbio sussiste circa il nesso di causalità tra la perdurante adibizione del ricorrente ad un'attività di ripetuta movimentazione di carichi (caratterizzata, pertanto, da
10 un rischio specifico ed in violazione delle prescrizioni impartite dal medico aziendale) e il prolungamento della malattia.
3.8. La parte resistente non ha, dal canto suo, dimostrato di aver predisposto misure di cautela idonee a salvaguardare l'integrità fisica del lavoratore, essendosi limitata a sostenere – al fine di escludere qualsivoglia profilo di colpa – che il giudizio di idoneità con limitazioni, formulato dal medico competente, sarebbe pervenuto al datore di lavoro solo in data
10.2.2023, laddove, prima di quella data, “l'unico elemento dal quale poter desumere le condizioni di salute del lavoratore da parte del datore di lavoro era rappresentato dal referto relativo alla visita medica cui egli si è sottoposto in data 18.10.2021, effettuata nell'ambito dei consueti controlli annuali, all'esito della quale fu ritenuto perfettamente idoneo alle mansioni” (così, nelle note difensive autorizzate depositate in data 10.6.2024).
Sennonchè, è pacifico che fu sottoposto a visita il 17.11.2022, sicchè, sin da quella Pt_1 data, l' non avrebbe potuto ignorare le condizioni di salute del ricorrente, essendo CP_1
stata necessariamente acquisita in quella sede l'intera anamnesi del lavoratore.
Neppure rileva che detto giudizio possa essere stato materialmente redatto dal medico (ed acquisito dall' solo in data 10.2.2023, trattandosi di ritardo ascrivibile ad un deficit CP_1
organizzativo interno all'Agenzia, che, in quanto tale, non può valere ad esonerare da colpa il datore di lavoro.
Non miglior sorte merita l'ulteriore rilievo incentrato sulle risultanze del giudizio di idoneità senza limitazioni espresso dal medico aziendale in data 18.10.2021, e ciò in quanto la pregressa idoneità del dipendente a svolgere le proprie mansioni, quale accertata nel corso dei controlli preventivi e periodici volti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, “si pone su un piano distinto rispetto all'oggetto limitato del presente giudizio, nel quale si controverte sulla riconducibilità di determinate assenze a patologia determinata dal datore di lavoro” (così, in una fattispecie analoga, Cass. n. 25072/2013 cit.).
Ad ogni buon conto, le difese svolte nella memoria di costituzione inducono a ritenere che le condizioni di salute del ricorrente fossero ben note all' sin dal momento del rientro in CP_1
servizio del dipendente.
Difatti, è la stessa ad aver affermato che “...prima ancora della visita medica e della CP_1
relativa valutazione, quando il lavoratore è rientrato in servizio dopo l'intervento chirurgico
e dopo un mese e mezzo di malattia continuativa, sono state date disposizioni affinché egli non movimentasse carichi particolarmente pesanti e non utilizzasse la motosega, come ammesso dal lavoratore a pag. 6 e 7 del ricorso. Ben prima del referto medico, dunque, i
11 preposti ed i capi squadra hanno dato indicazioni per prevenire un eccessivo affaticamento del ” (pag. 4 della memoria). Pt_1
Le disposizioni asseritamente impartite in tema di movimentazione dei carichi comprovano quindi che parte datoriale fosse a conoscenza delle infermità del lavoratore e della conseguente esigenza di adottare misure idonee a tutelarne l'integrità fisica.
Per altro verso, di tali disposizioni – come detto – non è stata fornita prova, non essendo emerso alcunchè in tal senso.
3.9. Quanto, poi, alla residua circostanza dedotta dall' secondo cui era CP_1
sostanzialmente rimessa al lavoratore la scelta relativa ai carichi da movimentare (in assenza di imposizioni da parte del capo-area circa lo spostamento di carichi pesanti), deve escludersi che essa configuri una qualche forma di rischio elettivo.
E' risaputo, infatti, che la condotta del lavoratore, onde porsi come causa esclusiva dell'evento, deve tradursi in un contegno inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute (Cass. n. 4980/2023, Cass. n. 3763/2021, Cass. n.
798/2017).
Nella specie, alcuna prova in concreto è stata offerta in ordine ad un preteso comportamento abnorme dell'odierno ricorrente.
3.10. Acclarata dunque la sussistenza di un coefficiente soggettivo colposo in capo alla parte datoriale, rappresentato dal difetto di diligenza nella predisposizione di misure organizzative idonee alla tutela della salute del lavoratore, non può dirsi integrato il superamento del periodo di comporto, dovendo detrarsi dalle assenze registrate dall' (pari a 182 giorni) CP_1
quantomeno i giorni di malattia (12) di cui ha usufruito nel periodo dal 9 al 20 Pt_1
gennaio 2023, come appurato dal C.T.U.
Ne discende che il licenziamento è stato intimato prima del superamento del periodo massimo di comporto, quale previsto dall'art. 62, comma 1, del C.C.N.L. di settore (a mente del quale
“L'operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni”) ed è, pertanto, affetto da nullità per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c. (Cass. Sez. un. n.
12568/2018; più di recente, Cass. Sez. Lav. n. 15604/2024).
3.11. In ordine alle conseguenze sanzionatorie, vertendosi in materia di rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico (che, per quanto sottoposto alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non fuoriesce dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato: cfr. Cass. Sez. Lav. n.
11953/2023), trova applicazione l'art. 63, comma 2, del d.lgs. 165/2001, come modificato
12 dall'art. 21 del d.lgs. 75/2017, ai sensi del quale “Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
3.12. Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda merita accoglimento, sicché il licenziamento deve essere dichiarato nullo e la parte convenuta va condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 2.135,85, secondo la quantificazione operata dal lavoratore sulla scorta dell'ultima busta paga – doc. 14, e non contestata dall' , corrispondente al periodo dal CP_1
giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo.
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza della parte resistente e vengono distratte in favore dell'Avv. Massimo Fiore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8045/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità del licenziamento intimato a
[...]
in data 21.2.2023; Parte_1
b) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 2.135,85), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non
13 superiore alle ventiquattro mensilità, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
c) condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimo Fiore, dichiaratosi antistatario;
d) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_2
all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025
[...]
Il Giudice
dott. Ivano Caputo
14