Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1120/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
( ), nato/a il 01/04/1977 a RIVOLI (TO), difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. GUARDIANO ADRIANA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
), nato/a il 02/11/1976 a MODICA (RG), Controparte_1 C.F._2 difeso/a dall'avv. PACETTO NADIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
Parte ricorrente:
Pronunciare la separazione personale….. disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, ove la predetta risiederà insieme ai figli minori;
affidare i figli minori
[...]
nata il [...] a [...] e nato il [...] a Modica ad [...]_2 entrambi i genitori, con collocamento principale presso la madre nella casa coniugale sita in
Modica in via Resistenza Partigiana n. 27/C; disporre il diritto di visita tenendo conto del piano genitoriale dal quale si evince chiaramente che gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori…stabilire in capo all'Ing. Scapellato l'obbligo di mantenimento indiretto dei due figli con il versamento alla ricorrente di un assegno mensile di € 400,00 pro-quota (e così complessivamente € 800,00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat al netto dell'assegno unico familiare che va interamente percepito dalla madre, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie….
Parte resistente:
Disporre che le decisioni di maggior interesse per i figli (anni 13) e (anni 10), Per_1 Per_2 relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza degli stessi minori vengano assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
4)
Disporre che il padre, , possa vedere e tenere con sé i figli:…. Disporre che il Controparte_1 sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , corrisponderà CP_1 Per_1 Per_2 alla sig.ra un assegno periodico di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio), da versare entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT…Disporre che l'indennità di frequenza erogata dall'Inps in favore del figlio venga percepita e gestita Per_2 dalla sig.ra nell'interesse del minore con obbligo di rendiconto annuale… Pt_1
Acquisito il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 13.10.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modica al numero 62, parte II, serie A, dell'anno 2007. Dall'unione sono nati il 17/03/2011 a Modica la primogenita e in data 5/10/2013 a Modica Per_1 il secondogenito . Per_2
Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 22.4.2024; parte resistente si costituisce con memoria depositata il 18.7.2024.
Le parti compaiono in data 19.9.2024 davanti al giudice designato, il quale, inutilmente tentata la conciliazione, così provvede:
ritenuto che non è emerso un serio contrasto;
che parte resistente si è mostrata disponibile a versare la somma richiesta dalla ricorrente per il mantenimento dei due figli di 11 e 13 anni;
che neppure è emerso un serio contrasto sul diritto di visita del padre;
si darà quindi una regolamentazione minima, lasciando alle parti ogni possibilità di diverso accordo, garantendo la possibilità per i figli di viaggiare con il genitore di volta in volta collocatario (ad esempio in
Piemonte per le vacanze natalizie con i nonni materni) o anche insieme (per gli incontri organizzati dall'associazione AEV)…. Affida i figli (17.3.2011) e (5.10.2013) in modo Per_1 Per_2 condiviso ai genitori;
gli stessi vivranno con la madre;
in difetto di diverso accordo tra le parti, sempre auspicabile, il padre potrà vedere e stare con i figli ogni seconda e quarta settimana del mese dalle 18.00 del venerdì alle 16.00 della domenica;
ed inoltre ogni settimana il martedì e il venerdì dalle 18.00 alle 22.00 (cena compresa); ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante la vacanze pasquali tre giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo i primi sette giorni consecutivi del mese di luglio e di agosto con il padre, i giorni restanti con la madre;
in ogni caso
15 giorni anche non consecutivi con il padre, compatibilmente al suo piano di ferie;
pone a carico di , a far data dal presente provvedimento, l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 500,00 mensili per il mantenimento indiretto dei minori (€ 250,00 ciascuno),
[...] oltre il 50% delle spese straordinarie, ed al netto dell'assegno unico per i figli, che sarà percepito integralmente dalla madre;
fino al 31.12.2024 il resistente si farà carico del pagamento del canone di locazione della casa familiare;
rinvia per il prosieguo all'udienza del 12.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, invitando i coniugi a precisare se l'importo attualmente accumulato per l'indennità di frequenza di intendano lasciarlo vincolato per future esigenze Per_2 del minore o tenerne conto nella regolamentazione finale del mantenimento;
invita i coniugi a raggiungere un accordo.
All'udienza successiva soltanto parte resistente deposita note scritte, rilevando che “…pur non essendo stato raggiunto un formale accordo tra i coniugi per come auspicato dall'Ill.mo Giudice - dopo l'udienza di comparizione le parti hanno collaborato nell'interesse dei figli. In particolare, il sig. : per le festività natalizie, ha raggiunto e a Torino per trascorrere CP_1 Per_1 Per_2 con loro il Capodanno (dal 30 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025); nel mese di gennaio c.a., ha accompagnato il piccolo a Milano per i controlli di routine insieme alla moglie;
ha, altresì, Per_2 provveduto al pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare sino al trasferimento dei figli e della moglie nella casa di proprietà di quest'ultima, ovvero sino al mese di dicembre 2024, facendosi carico anche delle spese per i consumi idrici e della TARI…I tempi di visita e di permanenza dei minori con il genitore non collocatario, così come determinati all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, in difetto di diverso accordo delle parti, appaiono sufficienti a garantire una regolare e stabile frequentazione padre -figli. Le statuizioni assunte in ordine al contributo al mantenimento a carico del padre ed alle spese straordinarie (€ 500 mensili per il mantenimento indiretto dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico percepito integralmente dalla madre) sono in linea con gli attuali bisogni dei figli, adeguati al tenore di vita goduto dai minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori e proporzionate alle condizioni economico-patrimoniali delle odierne parti in causa…mantenendo ferma la superiore regolamentazione del mantenimento dei figli non sarà necessario tener conto dell'indennità di frequenza erogata mensilmente dall'INPS in favore del figlio , che potrà Per_2 continuare ad essere accantonata per le future esigenze del minore…”. Ha quindi chiesto di rimettere la causa al collegio per la decisione.
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni delle parti, confermate all'udienza di prima comparizione (in particolare della ricorrente).
Non rimane che confermare/recepire le statuizioni provvisorie del giudice relatore, evidenziando però che non deve più provvedersi sulla casa coniugale, essendosi la ricorrente trasferita, con i figli, presso altra abitazione, di sua proprietà, e precisando che l'assegno unico ammonta, nell'intero, ad € 210,00, ed è percepito integralmente dalla ricorrente, come dalla stessa dichiarato (“…l'ammontare dell'assegno unico è 210 euro e lo percepisco io per intero…ritengo che un assegno di mantenimento equo sarebbe 250 euro a figlio, fermo restando l'assegno unico che vorrei continuare a percepirlo io per l'intero, spese straordinarie al 50%...”).
Le spese di lite, considerati la natura e l'esito della stessa, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Affida i figli (17.3.2011) e (5.10.2013) in modo condiviso ai genitori;
gli stessi Per_1 Per_2 vivranno con la madre;
in difetto di diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e stare con i figli ogni seconda e quarta settimana del mese dalle 18.00 del venerdì alle 16.00 della domenica;
ed inoltre ogni settimana il martedì e il venerdì dalle 18.00 alle 22.00 (cena compresa); ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo i primi sette giorni consecutivi del mese di luglio e di agosto con il padre, i giorni restanti con la madre;
in ogni caso 15 giorni anche non consecutivi con il padre, compatibilmente al suo piano di ferie;
è sempre consentita una chiamata o videochiamata al giorno per il genitore non collocatario, specialmente nel periodo estivo.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1 500,00 mensili per il mantenimento indiretto dei minori (€ 250,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie, ed al netto dell'assegno unico per i figli, che sarà percepito integralmente dalla madre, ed oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 07/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti