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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2024, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3841/2024 promossa da:
, nata il [...], a [...], Moldavia, C.f , residente a [...], rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Elena Voicu (C. F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale ubicato in Via C.F._2
Olmetto, n. 5, 20123, Milano, in virtù di delega ed elezione di domicilio in calce al ricorso
- Ricorrente-
Contro
, nato in [...], il [...], con ultima residenza nota in Paderno Dugnano, CP_1
Via Derna, n. 4, irreperibile
- Resistente contumace-
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: ALIMENTI
CONCLUSIONI
per Parte_1
In via d'urgenza e provvisoria:
1. disporre con decreto provvisoriamente esecutivo, l'obbligo di mantenimento a carico del padre per un importo pari ad €600,00 mensili, comprensivo di spese straordinarie, o nel diverso importo o nella diversa misura che saranno ritenuti di giustizia, a far data dal deposito del presente ricorso, o da un diverso momento ritenuto congruo;
pagina 1 di 3 Nel merito:
1. disporre a carico del padre il pagamento di un assegno mensile in favore del figlio minore di
€600,00, o nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, comprensivo di spese straordinarie in ragione del 90%, o nella diversa misura con la ricorrente, a far data dal deposito del presente ricorso;
2. con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
In via istruttoria
Il ricorrente intende chiedere prova per testi e per interpello sulle circostanze di fatto che si devono intendere qui riportati come capitoli di prova, tutti preceduti dalla locuzione “vero che”.
Si indicano come testi, con riserva di indicare le loro generalità in corso di causa:
- la sig.ra nonna materna Persona_1
- il sig. Persona_2
- il sig. Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti si sono unite in matrimonio in data settembre 2010; il 3 febbraio 2011 è nato il figlio, . Per_3
(doc. 1, 2).
Nel 2013 il resistente ha abbandonato l'abitazione familiare e da allora la ricorrente non ha più avuto notizie di lui.
Il sig. si era rivolto al Tribunale di Herta, Ucraina chiedendo lo scioglimento del matrimonio. Pt_1
Il 22 febbraio 2013 il Tribunale di Herta, Ucraina, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi (doc. 3), senza assumere alcuna statuizione in merito all'affidamento o al mantenimento del minore.
Il padre ha continuato a disinteressarsi dal figlio e a interrompere ogni rapporto con quest'ultimo.
Tale situazione ha spinto la ricorrente a depositare un ricorso per la decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio.
La causa è stata incardinata presso il Tribunale dei minorenni di Milano, Rg 2284/2016. I giudici hanno ritenuto che il padre avesse interrotto ogni rapporto col figlio minore già dal 2013 e che fino all'abbandono dell'abitazione familiare avesse avuto un comportamento violento.
Regolarmente notificato, il padre non si è presentato per essere sentito.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale dei minorenni, visti gli artt. 330 ss c.c. e 641 c.p.c., in via definitiva e con effetto immediato ha dichiarato il padre decaduto dall'esercizio della responsabilità CP_1 genitoriale nei confronti del figlio minore (doc. 4). Persona_4
La ricorrente allega che il padre non ha mai avuto un lavoro e non ha mai contribuito alle spese della famiglia, lasciando tutto sulle spalle della giovane moglie.
Da ormai dieci anni non ha più notizie del resistente, quest'ultimo ha cambiato il numero di telefono e non è possibile rintracciarlo.
Sebbene sia stata pronunciata la decadenza dalla patria potestà, il padre rimane comunque obbligato a mantenere il figlio e provvedere alle sue necessità economiche.
pagina 2 di 3 Il figlio vive ormai da anni con solo la madre e la famiglia di quest'ultima, del padre ha scarsi Per_3 ricordi, studia alla scuola Leonardo da Vinci di Seveso ed è sempre seguito dalla madre.
La sig.ra ha un lavoro notturno, pertanto durante il giorno si può occupare del figlio. Pt_1
Nei momenti di difficoltà la madre è aiutata dai nonni materni.
La signora svolge lavoro di operatore socio sanitario e percepisce un reddito annuo di circa Pt_1
€14.000,00, come indicato nel cud 2023, pari ad un reddito netto mensile di euro 1.050. Si fa carico delle spese relative al mutuo della casa per un importo mensile di € 956,00 che risulta cointestato con
. Controparte_2
Non sono noti i redditi del resistente che, secondo quanto allegato dalla ricorrente non ha mai avuto un lavoro.
Il contributo a carico del padre viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dal deposito del ricorso.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del resistente nella misura di 2/3, in quanto con la sua condotta del tutto inadempiente a più elementari doveri di un padre ha reso necessaria l'instaurazione del presente giudizio. Va compensato tra le parti il residuo importo, per la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pone a carico di l'importo di euro 200, da versarsi con decorrenza dal mese CP_1 di giugno 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2025 e con riferimento al mese di giugno 2024. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
2) Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite nella CP_1 Parte_1 misura di 2/3 che si liquidano nella misura già ridotta di € 18 per spese, € 1.400 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese forfetarie.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 28.11.2024
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3841/2024 promossa da:
, nata il [...], a [...], Moldavia, C.f , residente a [...], rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Elena Voicu (C. F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale ubicato in Via C.F._2
Olmetto, n. 5, 20123, Milano, in virtù di delega ed elezione di domicilio in calce al ricorso
- Ricorrente-
Contro
, nato in [...], il [...], con ultima residenza nota in Paderno Dugnano, CP_1
Via Derna, n. 4, irreperibile
- Resistente contumace-
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: ALIMENTI
CONCLUSIONI
per Parte_1
In via d'urgenza e provvisoria:
1. disporre con decreto provvisoriamente esecutivo, l'obbligo di mantenimento a carico del padre per un importo pari ad €600,00 mensili, comprensivo di spese straordinarie, o nel diverso importo o nella diversa misura che saranno ritenuti di giustizia, a far data dal deposito del presente ricorso, o da un diverso momento ritenuto congruo;
pagina 1 di 3 Nel merito:
1. disporre a carico del padre il pagamento di un assegno mensile in favore del figlio minore di
€600,00, o nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, comprensivo di spese straordinarie in ragione del 90%, o nella diversa misura con la ricorrente, a far data dal deposito del presente ricorso;
2. con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
In via istruttoria
Il ricorrente intende chiedere prova per testi e per interpello sulle circostanze di fatto che si devono intendere qui riportati come capitoli di prova, tutti preceduti dalla locuzione “vero che”.
Si indicano come testi, con riserva di indicare le loro generalità in corso di causa:
- la sig.ra nonna materna Persona_1
- il sig. Persona_2
- il sig. Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti si sono unite in matrimonio in data settembre 2010; il 3 febbraio 2011 è nato il figlio, . Per_3
(doc. 1, 2).
Nel 2013 il resistente ha abbandonato l'abitazione familiare e da allora la ricorrente non ha più avuto notizie di lui.
Il sig. si era rivolto al Tribunale di Herta, Ucraina chiedendo lo scioglimento del matrimonio. Pt_1
Il 22 febbraio 2013 il Tribunale di Herta, Ucraina, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi (doc. 3), senza assumere alcuna statuizione in merito all'affidamento o al mantenimento del minore.
Il padre ha continuato a disinteressarsi dal figlio e a interrompere ogni rapporto con quest'ultimo.
Tale situazione ha spinto la ricorrente a depositare un ricorso per la decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio.
La causa è stata incardinata presso il Tribunale dei minorenni di Milano, Rg 2284/2016. I giudici hanno ritenuto che il padre avesse interrotto ogni rapporto col figlio minore già dal 2013 e che fino all'abbandono dell'abitazione familiare avesse avuto un comportamento violento.
Regolarmente notificato, il padre non si è presentato per essere sentito.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale dei minorenni, visti gli artt. 330 ss c.c. e 641 c.p.c., in via definitiva e con effetto immediato ha dichiarato il padre decaduto dall'esercizio della responsabilità CP_1 genitoriale nei confronti del figlio minore (doc. 4). Persona_4
La ricorrente allega che il padre non ha mai avuto un lavoro e non ha mai contribuito alle spese della famiglia, lasciando tutto sulle spalle della giovane moglie.
Da ormai dieci anni non ha più notizie del resistente, quest'ultimo ha cambiato il numero di telefono e non è possibile rintracciarlo.
Sebbene sia stata pronunciata la decadenza dalla patria potestà, il padre rimane comunque obbligato a mantenere il figlio e provvedere alle sue necessità economiche.
pagina 2 di 3 Il figlio vive ormai da anni con solo la madre e la famiglia di quest'ultima, del padre ha scarsi Per_3 ricordi, studia alla scuola Leonardo da Vinci di Seveso ed è sempre seguito dalla madre.
La sig.ra ha un lavoro notturno, pertanto durante il giorno si può occupare del figlio. Pt_1
Nei momenti di difficoltà la madre è aiutata dai nonni materni.
La signora svolge lavoro di operatore socio sanitario e percepisce un reddito annuo di circa Pt_1
€14.000,00, come indicato nel cud 2023, pari ad un reddito netto mensile di euro 1.050. Si fa carico delle spese relative al mutuo della casa per un importo mensile di € 956,00 che risulta cointestato con
. Controparte_2
Non sono noti i redditi del resistente che, secondo quanto allegato dalla ricorrente non ha mai avuto un lavoro.
Il contributo a carico del padre viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dal deposito del ricorso.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del resistente nella misura di 2/3, in quanto con la sua condotta del tutto inadempiente a più elementari doveri di un padre ha reso necessaria l'instaurazione del presente giudizio. Va compensato tra le parti il residuo importo, per la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pone a carico di l'importo di euro 200, da versarsi con decorrenza dal mese CP_1 di giugno 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2025 e con riferimento al mese di giugno 2024. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
2) Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite nella CP_1 Parte_1 misura di 2/3 che si liquidano nella misura già ridotta di € 18 per spese, € 1.400 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese forfetarie.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 28.11.2024
Il Presidente rel.
dott. Carmen Arcellaschi
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