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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 21/01/2026, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 915/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RICCI ENNIO, Presidente
NO ARMANDO, AT
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22354/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN009532024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18201/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 16.10.2024, usufruendo del termine dilatorio inerente l'istanza di accertamento con adesione inoltrata il 17.6.2024, e costituzione in giudizio effettuata il giorno 14 del mese successivo, impugna:
- l'avviso di accertamento n. TF501EN00953/2024;
- emesso da: Agenzia delle Entrate DP2 Napoli;
- data notifica atto: 20.4.2024;
- Tributi: Irpef per € 87.076,00; addiz. regionale € 4.166,00; addizionale comunale € 1.642,00; sanzioni
€ 111.460,00; oltre interessi;
- anno d'imposta: 2017;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) non avrebbe esercitato alcuna attività nel 2017 e non avrebbe redditi;
in ogni caso l'accertamento non sarebbe fondato su prova idonea;
-) prescrizione e decadenza;
-) infondatezza della pretesa.
Il 9.12.2024 si costituisce la DP2, che contrasta l'eccezione di decadenza perché la DU fu omessa, ragion per cui il termine si protrae al 31.12 del 7° anno dalla data di scadenza per l'inoltro della DU;
contesta nel resto poiché il ricorrente aveva il 99,81% del capitale sociale della L.E.A. Srl, sottoposta ad accertamento per una vicenda di false fatturazioni.
Con memoria del 14.2.2025 la difesa attorea ribadisce quanto eccepito nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 21.2.2025 venne rigettata l'istanza di sospensione, con rinvio al definitivo per le spese della fase cautelate.
Il 24.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
L'atto controverso è conseguente all'accertamento n. TFK03051226/2020 con cui sono stati accertati maggiori redditi per € 353.706,37 in capo alla L.E.A. Srl, partecipata al 99,81% dall'odierno ricorrente.
L'accertamento alla società è motivato da:
-) prelevamenti privi di giustificazioni;
-) costi non inerenti o privi di giustificazioni;
-) false fatturazioni;
il tutto con una ripresa a tassazione per complessivi € 353.706,37, attribuiti in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale in virtù del consolidato principio della ristretta base sociale con la conseguente presunzione di attribuzione di utili al nero.
Il ricorrente assume di essere stato, nel 2017, possessore di soli redditi da lavoro dipendente di talché non produsse alcuna dichiarazione dei redditi ma la DP2, in seguito all'attribuzione dei redditi accertati in capo alla L.E.A. Srl, ha accertato, ex art. 41 bis del DPR 600/73, i redditi oggetto del presente giudizio, usufruendo, in presenza di omessa dichiarazione dei redditi, del termine dilatorio per accertare.
La difesa attorea non ha allegato alcunché per sostenere le proprie ragioni e ciò nemmeno in sede di accertamento con adesione;
solamente congetture e generiche eccezioni ma nulla di più, pertanto si palesano infondate tutte le eccezioni, compresa quella di decadenza / prescrizione poiché l'Agenzia, in presenza di omesso invio della DU, risulta aver notificato l'accertamento entro il termine del 31.12 del 7° anno dall'omissione.
Il ricorso va, dunque, rigettato e l'accertamento confermato.
Le spese di lite di entrambe le fasi, cautelare e merito, seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
1)Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
956,00 quanto alla fase cautelare ed euro 4671,00 quanto al merito oltre accessori di legge
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RICCI ENNIO, Presidente
NO ARMANDO, AT
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22354/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN009532024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18201/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 16.10.2024, usufruendo del termine dilatorio inerente l'istanza di accertamento con adesione inoltrata il 17.6.2024, e costituzione in giudizio effettuata il giorno 14 del mese successivo, impugna:
- l'avviso di accertamento n. TF501EN00953/2024;
- emesso da: Agenzia delle Entrate DP2 Napoli;
- data notifica atto: 20.4.2024;
- Tributi: Irpef per € 87.076,00; addiz. regionale € 4.166,00; addizionale comunale € 1.642,00; sanzioni
€ 111.460,00; oltre interessi;
- anno d'imposta: 2017;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) non avrebbe esercitato alcuna attività nel 2017 e non avrebbe redditi;
in ogni caso l'accertamento non sarebbe fondato su prova idonea;
-) prescrizione e decadenza;
-) infondatezza della pretesa.
Il 9.12.2024 si costituisce la DP2, che contrasta l'eccezione di decadenza perché la DU fu omessa, ragion per cui il termine si protrae al 31.12 del 7° anno dalla data di scadenza per l'inoltro della DU;
contesta nel resto poiché il ricorrente aveva il 99,81% del capitale sociale della L.E.A. Srl, sottoposta ad accertamento per una vicenda di false fatturazioni.
Con memoria del 14.2.2025 la difesa attorea ribadisce quanto eccepito nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 21.2.2025 venne rigettata l'istanza di sospensione, con rinvio al definitivo per le spese della fase cautelate.
Il 24.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
L'atto controverso è conseguente all'accertamento n. TFK03051226/2020 con cui sono stati accertati maggiori redditi per € 353.706,37 in capo alla L.E.A. Srl, partecipata al 99,81% dall'odierno ricorrente.
L'accertamento alla società è motivato da:
-) prelevamenti privi di giustificazioni;
-) costi non inerenti o privi di giustificazioni;
-) false fatturazioni;
il tutto con una ripresa a tassazione per complessivi € 353.706,37, attribuiti in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale in virtù del consolidato principio della ristretta base sociale con la conseguente presunzione di attribuzione di utili al nero.
Il ricorrente assume di essere stato, nel 2017, possessore di soli redditi da lavoro dipendente di talché non produsse alcuna dichiarazione dei redditi ma la DP2, in seguito all'attribuzione dei redditi accertati in capo alla L.E.A. Srl, ha accertato, ex art. 41 bis del DPR 600/73, i redditi oggetto del presente giudizio, usufruendo, in presenza di omessa dichiarazione dei redditi, del termine dilatorio per accertare.
La difesa attorea non ha allegato alcunché per sostenere le proprie ragioni e ciò nemmeno in sede di accertamento con adesione;
solamente congetture e generiche eccezioni ma nulla di più, pertanto si palesano infondate tutte le eccezioni, compresa quella di decadenza / prescrizione poiché l'Agenzia, in presenza di omesso invio della DU, risulta aver notificato l'accertamento entro il termine del 31.12 del 7° anno dall'omissione.
Il ricorso va, dunque, rigettato e l'accertamento confermato.
Le spese di lite di entrambe le fasi, cautelare e merito, seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
1)Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
956,00 quanto alla fase cautelare ed euro 4671,00 quanto al merito oltre accessori di legge