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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9295 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del
16/12/2025 , svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 11447/2025 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Albora, giusta procura in Parte_1
atti;
ricorrente e
in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso dall' Controparte_1
Avv. Saverio Marrone;
convenuto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 9.5.2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente deduceva:
- di essere già dipendente della dall'1.03.1987 e di aver prestato Controparte_2
attività lavorativa alle dipendenze dell' a decorrere Controparte_1
dal 01/01/2013 per effetto dell'atto di fusione del 27/12/2012, con cui la CP_3 incorporava in sé le e Controparte_4 Controparte_5
l'esercizio di pubblici servizi;
di essere stato posto in Controparte_6
pensione il 30.06.2020.
- di aver svolto le proprie mansioni di …nell'ambito dell'Unità Operativa
Manutenzione Impianti;
- di essere stato esposto nello svolgimento delle proprie mansioni ad agenti atmosferici (quali piogge forti, caldo rovente, etc.) ad inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, olii, grassi) nonché ad agenti biologici potenzialmente presenti sugli impianti ferroviari, in stazione e sui treni;
- di aver avuto in dotazione dalla società resistente sia dispositivi di protezione individuale sia dotazione vestiaria che l' non qualifica come DPI (entrambi così come elencati in ricorso);
- che gli indumenti di lavoro dovevano essere utilizzati durante lo svolgimento del lavoro in quanto il DVR aziendale imponeva il divieto di indossare qualsiasi capo di abbigliamento che possa essere rischioso per la sicurezza del lavoratore;
- che in ragione dell'esposizione ad agenti atmosferici, chimici, biologici e polveri, gli indumenti di lavoro, quali tute, pantaloni, polo estive, camicie estive e invernali, felpe invernali, giacche, giubbotti, giubbini ad alta visibilità (indossati durante i vari periodi dell'anno) dovevano essere igienizzati e sanificati almeno due volte la settimana;
- che la datrice non aveva mai provveduto ad attivare convenzioni con lavanderie specializzate nel lavaggio di DPI, né aveva istituito un servizio di lavanderia interna, in virtù del fatto che l' non attribuisce agli indumenti di lavoro utilizzati quotidianamente dal lavoratore una finalità protettiva;
- di essere stato costretto a provvedere autonomamente a due lavaggi settimanali degli indumenti di lavoro, facendosi carico per intero dei relativi costi;
- che, con reclamo gerarchico ex art. 10 RD 148/1931, aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla pulizia e alla sanificazione periodica degli indumenti di lavoro nonché il risarcimento del danno consistente nel ristoro dei costi sostenuti per la pulizia periodica degli indumenti di lavoro nel corso del decennio anteriore alla notifica del reclamo;
- di non aver ottenuto alcun riscontro dall'azienda datrice.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a codesto Tribunale di:
1) Accertare e dichiarare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale;
2) Per l'effetto condannare l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno dal 2014 al 30.6.2020 , della somma di € 1.574,72 ovvero della minore o maggiore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art.
1226 c.c.
3) Determinare, altresì, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4) Vinte le spese ed il compenso professionale del presente procedimento, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione, ex art. 93 cpc, al sottoscritto avvocato che ne è creditore.
Si costituiva la società convenuta che contestava la ricostruzione dei fatti e chiedeva il rigetto.
La causa veniva iscritta dinanzi al sottoscritto giudicante e dunque decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente, ritenendosi superflua l' attività istruttoria richiesta. Il ricorso va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso poiché l'atto introduttivo contiene gli elementi atti all'instaurazione del corretto contraddittorio sui capi della domanda. Le lamentate incongruenze espositive (sulla inidoneità del lavaggio domestico a garantire la decontaminazione degli indumenti di protezione) non riverberano sotto il profilo dell'individuazione del thema decidendum, trattandosi di mere argomentazioni difensive a sostegno, più o meno fondatamente, dell'eccezione di inadempimento datoriale del conseguente risarcimento del danno.
Non si pongono problemi di prescrizione atteso che, trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, trova applicazione nella specie l' ordinario termine decennale interrotto dal ricorso gerarchico.
Nel merito, come emerge dalle numerose sentenze della Corte di Appello di Napoli prodotte dalla parte ricorrente ( c.f.r. allegati al ricorso introduttivo) la questione oggetto del contendere è stata risolta con orientamento unanime che questo giudicante intende far proprio in senso favorevole ai lavoratori.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, (cfr. v. Cass. n. 16749 del 2019; n. 17132 del
2019; n. 17354 del 2019; Cass. n. 5748 del 2020; Cass. n. 17100 del 2021 e, da ultimo, ib. n. 18656 del 3.7.2023), come rilevato dalla Corte di Appello di Napoli, è concorde nell'affermare che la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Orbene, non sembra francamente dubitabile che i completi di lavoro di cui i ricorrenti sono stati dotati siano rivolti non già a preservare gli indumenti ordinari dalla normale usura, quanto piuttosto a svolgere una funzione di protezione alla persona del lavoratore dalla polvere e dalla sporcizia, ovvero da sostanze nocive per la salute con le quali gli stessi vengono a contatto nelle operazioni di manutenzione, anche più semplici, trattandosi di interventi su materiale rotabile, ovvero su componenti meccaniche dei treni, se non addirittura sulle infrastrutture, che inevitabilmente sono esposte all'aggressione di agenti inquinanti, tanto è che, per la loro pulizia l'azienda predispone particolari sistemi di lavaggio (v., sul punto, in memoria difensiva).
Come osservato nei casi all' attenzione della Corte di secondo grado, sovrapponibili a quello oggetto della presente controversia, con questa consolidata interpretazione non si era confrontata la parte convenuta che si era limitata a richiamare una restrittiva nozione di DPI propria di orientamenti risalenti e legata al tenore letterale delle disposizioni del D. lvo 81/2008. Neppure, poi, potevano essere condivise le censure della parte resistente inerenti all'inadempimento dell'onere allegatorio e probatorio pacificamente incombente sul lavoratore.
Infatti è pacifico che nel periodo a cui si riferisce la domanda, la parte istante ha lavorato con mansioni di operatore qualificato che consistono nell'effettuare interventi di manutenzione preventiva o programmata e interventi di riparazione.
Emerge poi che gli interventi di sostituzione componenti e lubrificanti, controllo dei componenti, pulizia, soffiaggio e lubrificazione e sostituzione di materiali di consumo e quelli per la risoluzione di guasti comportano, come analiticamente dedotto in ricorso, il contatto con varie sostanze, ad esempio solventi e lubrificanti, con la sporcizia di vario genere presente sotto i carrelli alla cui pulizia è tenuto anche il ricorrente e con l'ulteriore materiale che può accidentalmente venirsi a trovare nei sottocassa (fra cui anche animali morti), con conseguente esposizione a rischi di natura chimica e biologica.
È emerso, altresì, che il lavoratore, nell' adempimento dei compiti assegnatigli, è esposto agli agenti atmosferici, per gli interventi che devono essere necessariamente svolti all'esterno ed a sollecitazioni ambientali quali vibrazioni e rumori. Va poi rimarcato che dalla stessa lettura del DVR aziendale allegato in atti emergono in capo ai manutentori un rischio, sia pur basso, di natura chimica e un rischio di natura biologica.
Alla luce delle deduzioni e delle emergenze istruttorie documentali ed alla luce dei precedenti giurisprudenziali sopra sintetizzati deve, dunque, ritenersi dimostrato che gli indumenti da lavoro rientrano fra i DPI finalizzati alla protezione da tali agenti, in quanto vanno evitando il contatto della pelle con sostanze inquinanti e potenzialmente nocive.
Ne consegue che per tali indumenti , aventi, come detto, natura di dispositivi individuali di protezione è insorto certamente l'obbligo per la società convenuta di mantenerli in stato di efficienza.
Quanto all'ulteriore domanda risarcitoria, essendo pacifico che il datore di lavoro non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione predetta consegue il suo obbligo ex art. 1218 c.c. di risarcire il danno. (sulla qualificazione dell'obbligo v. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 14/11/2005, n.22929; Cass. civ. Sez. Lav. 26/6/2006, n. 14712 ).
Trattandosi di violazione di obbligo di natura contrattuale ex art. 1218, non ha conseguentemente, come sopra osservato, pregio l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della convenuta fondata sul presupposto dell'applicabilità del termine quinquennale ex art. 2948 c.c
Neppure, poi, può condividersi la tesi secondo cui la protezione fin qui evidenziata viene offerta dalle tute monouso messe a disposizione da esso datore e, per loro natura, escluse da manutenzione. Difatti le tute vengono fornite solo per alcune lavorazioni particolarmente insudicianti, sono pensate, come riferito dai testi ascoltati in casi analoghi al presente e valutati dalla Corte di Appello di Napoli, per un utilizzo di poche ore e non per l'intero turno di lavoro, non essendo traspiranti, e sono soggette a strappi e lacerazioni, particolarmente frequenti proprio in ragione delle condizioni in cui operano i manutentori, come precisato anche nell' atto introduttivo.
Sicché il contatto con gli agenti chimici o biologici viene ad essere costantemente impedito dagli indumenti di lavoro che, dopo la tuta e sovente in luogo della stessa, proteggono la pelle da contatti con sostanze potenzialmente nocive.
Se, dunque, gli indumenti da lavoro devono qualificarsi come DPI, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo 81/2008, in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale.
Nel caso di specie l' non ha dedotto né provato di avere adempiuto a detto CP_3
obbligo ditalchè, accertato l'inadempimento, la parte datoriale deve essere condannata al risarcimento del danno che il lavoratore ha sofferto avendo dovuto provvedere in proprio alla manutenzione e, dunque, al lavaggio dei dispositivi.
In ordine alla individuazione dell'”an” e del “quantum” del danno patito, la parte ricorrente ha allegato di avere provveduto a proprie spese al lavaggio settimanale degli indumenti di protezione con un impegno orario settimanale di un'ora.
In materia, si ricorda l'orientamento espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento; tale prova costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. (Cass. civ., SS.UU. 24/03/2006, n.6572 e succ. conforme).
All'onere probatorio può, tuttavia, assolversi attraverso tutti i mezzi di prova che l'ordinamento processuale pone a disposizione e, quindi, anche attraverso il ricorso alla prova per presunzioni, mezzo non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 9834 del 6-7-2002 e, in tempi recenti, Cass. n.5484 del26/02/2019) per la formazione del suo convincimento.
In ragione di ciò, si ritiene che dall'accertata violazione dell'obbligo di manutenzione dei DPI da parte dell'azienda , possano trarsi precisi elementi per fondare il convincimento in ordine al prodursi di un danno, anche solo economico, conseguente all'assunzione di compiti propri del datore di lavoro.
Quanto alla liquidazione equitativa del danno, va ritenuto che il costo per ciascun lavaggio sia pari ad un terzo dell'importo indicato dal ricorrente come spesa per il lavaggio di un ordinario carico domestico - sul rilievo che la prova dell'ammontare del danno non risulta né impossibile né estremamente difficile.
Il Giudice di legittimità, infatti, proprio in riferimento a fattispecie sovrapponibile a quella che qui ne occupa, ha condiviso che l'impossibilità di provare nel loro esatto ammontare i costi e le spese sostenute derivi proprio dalla natura degli stessi, normalmente affrontati nell'ambito della quotidiana economia familiare e quindi privi di ogni riscontro di carattere documentale e comunque non dimostrabili con altro mezzo istruttorio ed ha, altresì, precisato che il potere di liquidazione del danno in via equitativa, ad opera del Giudice del lavoro, presuppone l'individuazione, con adeguata motivazione, dei criteri adottati e dell'iter logico seguito, anche con riguardo all'obiettiva impossibilità di una determinazione certa della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo (v. ad es. Cass., 18 aprile 2003, n. 6333; Cass., 7 gennaio 2009, n. 50).
Nel caso di specie sul versante del quantum sono stati applicati esattamente i parametri individuati dal Giudice di legittimità di talché, anche sotto questo profilo, il ricorso va accolto integralmente.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna l' in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere a ,per i titoli di cui in parte Parte_1
motiva, la somma di euro 1.574,72, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna altresì la convenuta alle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
900,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 16/12/2025
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del
16/12/2025 , svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 11447/2025 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Albora, giusta procura in Parte_1
atti;
ricorrente e
in persona del l.r.p.t. rapp.to e difeso dall' Controparte_1
Avv. Saverio Marrone;
convenuto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 9.5.2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente deduceva:
- di essere già dipendente della dall'1.03.1987 e di aver prestato Controparte_2
attività lavorativa alle dipendenze dell' a decorrere Controparte_1
dal 01/01/2013 per effetto dell'atto di fusione del 27/12/2012, con cui la CP_3 incorporava in sé le e Controparte_4 Controparte_5
l'esercizio di pubblici servizi;
di essere stato posto in Controparte_6
pensione il 30.06.2020.
- di aver svolto le proprie mansioni di …nell'ambito dell'Unità Operativa
Manutenzione Impianti;
- di essere stato esposto nello svolgimento delle proprie mansioni ad agenti atmosferici (quali piogge forti, caldo rovente, etc.) ad inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, olii, grassi) nonché ad agenti biologici potenzialmente presenti sugli impianti ferroviari, in stazione e sui treni;
- di aver avuto in dotazione dalla società resistente sia dispositivi di protezione individuale sia dotazione vestiaria che l' non qualifica come DPI (entrambi così come elencati in ricorso);
- che gli indumenti di lavoro dovevano essere utilizzati durante lo svolgimento del lavoro in quanto il DVR aziendale imponeva il divieto di indossare qualsiasi capo di abbigliamento che possa essere rischioso per la sicurezza del lavoratore;
- che in ragione dell'esposizione ad agenti atmosferici, chimici, biologici e polveri, gli indumenti di lavoro, quali tute, pantaloni, polo estive, camicie estive e invernali, felpe invernali, giacche, giubbotti, giubbini ad alta visibilità (indossati durante i vari periodi dell'anno) dovevano essere igienizzati e sanificati almeno due volte la settimana;
- che la datrice non aveva mai provveduto ad attivare convenzioni con lavanderie specializzate nel lavaggio di DPI, né aveva istituito un servizio di lavanderia interna, in virtù del fatto che l' non attribuisce agli indumenti di lavoro utilizzati quotidianamente dal lavoratore una finalità protettiva;
- di essere stato costretto a provvedere autonomamente a due lavaggi settimanali degli indumenti di lavoro, facendosi carico per intero dei relativi costi;
- che, con reclamo gerarchico ex art. 10 RD 148/1931, aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla pulizia e alla sanificazione periodica degli indumenti di lavoro nonché il risarcimento del danno consistente nel ristoro dei costi sostenuti per la pulizia periodica degli indumenti di lavoro nel corso del decennio anteriore alla notifica del reclamo;
- di non aver ottenuto alcun riscontro dall'azienda datrice.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a codesto Tribunale di:
1) Accertare e dichiarare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale;
2) Per l'effetto condannare l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno dal 2014 al 30.6.2020 , della somma di € 1.574,72 ovvero della minore o maggiore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art.
1226 c.c.
3) Determinare, altresì, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4) Vinte le spese ed il compenso professionale del presente procedimento, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione, ex art. 93 cpc, al sottoscritto avvocato che ne è creditore.
Si costituiva la società convenuta che contestava la ricostruzione dei fatti e chiedeva il rigetto.
La causa veniva iscritta dinanzi al sottoscritto giudicante e dunque decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente, ritenendosi superflua l' attività istruttoria richiesta. Il ricorso va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso poiché l'atto introduttivo contiene gli elementi atti all'instaurazione del corretto contraddittorio sui capi della domanda. Le lamentate incongruenze espositive (sulla inidoneità del lavaggio domestico a garantire la decontaminazione degli indumenti di protezione) non riverberano sotto il profilo dell'individuazione del thema decidendum, trattandosi di mere argomentazioni difensive a sostegno, più o meno fondatamente, dell'eccezione di inadempimento datoriale del conseguente risarcimento del danno.
Non si pongono problemi di prescrizione atteso che, trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, trova applicazione nella specie l' ordinario termine decennale interrotto dal ricorso gerarchico.
Nel merito, come emerge dalle numerose sentenze della Corte di Appello di Napoli prodotte dalla parte ricorrente ( c.f.r. allegati al ricorso introduttivo) la questione oggetto del contendere è stata risolta con orientamento unanime che questo giudicante intende far proprio in senso favorevole ai lavoratori.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, (cfr. v. Cass. n. 16749 del 2019; n. 17132 del
2019; n. 17354 del 2019; Cass. n. 5748 del 2020; Cass. n. 17100 del 2021 e, da ultimo, ib. n. 18656 del 3.7.2023), come rilevato dalla Corte di Appello di Napoli, è concorde nell'affermare che la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Orbene, non sembra francamente dubitabile che i completi di lavoro di cui i ricorrenti sono stati dotati siano rivolti non già a preservare gli indumenti ordinari dalla normale usura, quanto piuttosto a svolgere una funzione di protezione alla persona del lavoratore dalla polvere e dalla sporcizia, ovvero da sostanze nocive per la salute con le quali gli stessi vengono a contatto nelle operazioni di manutenzione, anche più semplici, trattandosi di interventi su materiale rotabile, ovvero su componenti meccaniche dei treni, se non addirittura sulle infrastrutture, che inevitabilmente sono esposte all'aggressione di agenti inquinanti, tanto è che, per la loro pulizia l'azienda predispone particolari sistemi di lavaggio (v., sul punto, in memoria difensiva).
Come osservato nei casi all' attenzione della Corte di secondo grado, sovrapponibili a quello oggetto della presente controversia, con questa consolidata interpretazione non si era confrontata la parte convenuta che si era limitata a richiamare una restrittiva nozione di DPI propria di orientamenti risalenti e legata al tenore letterale delle disposizioni del D. lvo 81/2008. Neppure, poi, potevano essere condivise le censure della parte resistente inerenti all'inadempimento dell'onere allegatorio e probatorio pacificamente incombente sul lavoratore.
Infatti è pacifico che nel periodo a cui si riferisce la domanda, la parte istante ha lavorato con mansioni di operatore qualificato che consistono nell'effettuare interventi di manutenzione preventiva o programmata e interventi di riparazione.
Emerge poi che gli interventi di sostituzione componenti e lubrificanti, controllo dei componenti, pulizia, soffiaggio e lubrificazione e sostituzione di materiali di consumo e quelli per la risoluzione di guasti comportano, come analiticamente dedotto in ricorso, il contatto con varie sostanze, ad esempio solventi e lubrificanti, con la sporcizia di vario genere presente sotto i carrelli alla cui pulizia è tenuto anche il ricorrente e con l'ulteriore materiale che può accidentalmente venirsi a trovare nei sottocassa (fra cui anche animali morti), con conseguente esposizione a rischi di natura chimica e biologica.
È emerso, altresì, che il lavoratore, nell' adempimento dei compiti assegnatigli, è esposto agli agenti atmosferici, per gli interventi che devono essere necessariamente svolti all'esterno ed a sollecitazioni ambientali quali vibrazioni e rumori. Va poi rimarcato che dalla stessa lettura del DVR aziendale allegato in atti emergono in capo ai manutentori un rischio, sia pur basso, di natura chimica e un rischio di natura biologica.
Alla luce delle deduzioni e delle emergenze istruttorie documentali ed alla luce dei precedenti giurisprudenziali sopra sintetizzati deve, dunque, ritenersi dimostrato che gli indumenti da lavoro rientrano fra i DPI finalizzati alla protezione da tali agenti, in quanto vanno evitando il contatto della pelle con sostanze inquinanti e potenzialmente nocive.
Ne consegue che per tali indumenti , aventi, come detto, natura di dispositivi individuali di protezione è insorto certamente l'obbligo per la società convenuta di mantenerli in stato di efficienza.
Quanto all'ulteriore domanda risarcitoria, essendo pacifico che il datore di lavoro non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione predetta consegue il suo obbligo ex art. 1218 c.c. di risarcire il danno. (sulla qualificazione dell'obbligo v. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 14/11/2005, n.22929; Cass. civ. Sez. Lav. 26/6/2006, n. 14712 ).
Trattandosi di violazione di obbligo di natura contrattuale ex art. 1218, non ha conseguentemente, come sopra osservato, pregio l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della convenuta fondata sul presupposto dell'applicabilità del termine quinquennale ex art. 2948 c.c
Neppure, poi, può condividersi la tesi secondo cui la protezione fin qui evidenziata viene offerta dalle tute monouso messe a disposizione da esso datore e, per loro natura, escluse da manutenzione. Difatti le tute vengono fornite solo per alcune lavorazioni particolarmente insudicianti, sono pensate, come riferito dai testi ascoltati in casi analoghi al presente e valutati dalla Corte di Appello di Napoli, per un utilizzo di poche ore e non per l'intero turno di lavoro, non essendo traspiranti, e sono soggette a strappi e lacerazioni, particolarmente frequenti proprio in ragione delle condizioni in cui operano i manutentori, come precisato anche nell' atto introduttivo.
Sicché il contatto con gli agenti chimici o biologici viene ad essere costantemente impedito dagli indumenti di lavoro che, dopo la tuta e sovente in luogo della stessa, proteggono la pelle da contatti con sostanze potenzialmente nocive.
Se, dunque, gli indumenti da lavoro devono qualificarsi come DPI, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo 81/2008, in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale.
Nel caso di specie l' non ha dedotto né provato di avere adempiuto a detto CP_3
obbligo ditalchè, accertato l'inadempimento, la parte datoriale deve essere condannata al risarcimento del danno che il lavoratore ha sofferto avendo dovuto provvedere in proprio alla manutenzione e, dunque, al lavaggio dei dispositivi.
In ordine alla individuazione dell'”an” e del “quantum” del danno patito, la parte ricorrente ha allegato di avere provveduto a proprie spese al lavaggio settimanale degli indumenti di protezione con un impegno orario settimanale di un'ora.
In materia, si ricorda l'orientamento espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento; tale prova costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. (Cass. civ., SS.UU. 24/03/2006, n.6572 e succ. conforme).
All'onere probatorio può, tuttavia, assolversi attraverso tutti i mezzi di prova che l'ordinamento processuale pone a disposizione e, quindi, anche attraverso il ricorso alla prova per presunzioni, mezzo non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può fare ricorso anche in via esclusiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 9834 del 6-7-2002 e, in tempi recenti, Cass. n.5484 del26/02/2019) per la formazione del suo convincimento.
In ragione di ciò, si ritiene che dall'accertata violazione dell'obbligo di manutenzione dei DPI da parte dell'azienda , possano trarsi precisi elementi per fondare il convincimento in ordine al prodursi di un danno, anche solo economico, conseguente all'assunzione di compiti propri del datore di lavoro.
Quanto alla liquidazione equitativa del danno, va ritenuto che il costo per ciascun lavaggio sia pari ad un terzo dell'importo indicato dal ricorrente come spesa per il lavaggio di un ordinario carico domestico - sul rilievo che la prova dell'ammontare del danno non risulta né impossibile né estremamente difficile.
Il Giudice di legittimità, infatti, proprio in riferimento a fattispecie sovrapponibile a quella che qui ne occupa, ha condiviso che l'impossibilità di provare nel loro esatto ammontare i costi e le spese sostenute derivi proprio dalla natura degli stessi, normalmente affrontati nell'ambito della quotidiana economia familiare e quindi privi di ogni riscontro di carattere documentale e comunque non dimostrabili con altro mezzo istruttorio ed ha, altresì, precisato che il potere di liquidazione del danno in via equitativa, ad opera del Giudice del lavoro, presuppone l'individuazione, con adeguata motivazione, dei criteri adottati e dell'iter logico seguito, anche con riguardo all'obiettiva impossibilità di una determinazione certa della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo (v. ad es. Cass., 18 aprile 2003, n. 6333; Cass., 7 gennaio 2009, n. 50).
Nel caso di specie sul versante del quantum sono stati applicati esattamente i parametri individuati dal Giudice di legittimità di talché, anche sotto questo profilo, il ricorso va accolto integralmente.
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna l' in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere a ,per i titoli di cui in parte Parte_1
motiva, la somma di euro 1.574,72, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna altresì la convenuta alle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
900,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 16/12/2025
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero