TRIB
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/12/2024, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 3543/24 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3543/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Claudia Tava
e
(c.f. Controparte_1 C.F._2
con gli Avv.ti Paolo Mazzoni e Danilo Pezzi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe, i sig.ri e hanno esposto di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio in Aldeno (TN) in data 3 settembre 2016, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Aldeno, Parte I, N. 4, Anno 2016,
e che dalla loro unione non sono nati figli.
I ricorrenti hanno dato atto che, a seguito di ricorso ex art. 44, co. 1, lett. B, Legge
n. 184/1983 nonché di domanda ex artt. 291 e 311 c.c., il sig. ha adottato i CP_1
figli della sig.ra nati dal precedente matrimonio di quest'ultima ( Parte_1 [...]
nata a [...] il [...]; , nato a [...]_2
Trento il 17 ottobre 1997; , nato a [...] il 25 gennaio Controparte_3
1999; nato a [...] il [...]; Controparte_4 Controparte_5
nato a [...] il [...]; , nata a [...]
[...] Controparte_6
il 30 agosto 2004; , nato a [...] il [...]), i Persona_2
quali sono tutti economicamente indipendenti ad eccezione di , minorenne. I Per_2
figli e vivono con i propri genitori, mentre il CP_4 CP_5 CP_6 Per_2
figlio risulta formalmente inserito nel nucleo familiare dei genitori pur CP_3
essendosi trasferito in Australia.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra è casalinga e si occupa dei figli Parte_1 mentre il sig. svolge la professione di consulente d'arredo presso la Controparte_1
Antolini Arredamenti s.r.l. con sede in Tione.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio:
“1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge;
2) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad Persona_2
entrambi i genitori e manterrà la residenza presso la casa già coniugale;
3) potrà stare con entrambi i genitori e li sentirà liberamente;
Per_2
4) Feste e i tempi di permanenza con ciascun genitore andranno divisi CP_7 equamente e rispettando l'alternanza, di anno in anno;
2 5) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del minore, in ragione della pariteticità del protocollo di visite;
6) le spese straordinarie, individuate nel protocollo CNF novembre 2017, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%; le spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo saranno concordate tra i genitori solo qualora superiori ad
€. 100,00 per singola spesa;
le modalità di accordo e di rimborso sono quelle previste nel protocollo CNF novembre 2017; le detrazioni fiscali delle spese straordinarie saranno ripartire nella misura del 50%;
7) l'abitazione coniugale sita in Trento, Via Angelo Bettini n. 16, che diventerà di proprietà esclusiva del sig. (come sotto meglio specificato) viene Controparte_1
allo stesso assegnata, con tutti gli arredi ivi presenti;
8) il sig. autorizza espressamente la signora , la quale Controparte_1 Parte_1
accetta, a rimanere presso la casa coniugale fino a quando non avrà trovato un'altra sistemazione stabile e confacente alle sue necessità;
9) considerato che la sig.ra cederà al sig. la propria Parte_1 Controparte_1
quota di proprietà della casa coniugale, rinunciando espressamente alla restituzione della quota capitale di sua spettanza pagata prima della separazione, il sig. si accolla integralmente la restante parte del mutuo, nonché Controparte_1
le spese condominiali (precedenti e future) riferite a detto immobile ed in tal modo,
i coniugi dichiarano di avere così provveduto a regolare definitivamente ogni loro pregresso rapporto economico derivante e conseguente dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo, nemmeno quale contributo ordinario di mantenimento o assegno divorzile;
10) il sig. si accolla integralmente le restanti rate del mutuo con Controparte_1
liberazione immediata della sig.ra da ogni impegno relativo a detto Parte_1 finanziamento impegnandosi ad attivarsi presso l'istituto bancario per perfezionare la procedura di accollo del mutuo entro il termine di tre mesi dal provvedimento di omologa di separazione;
11) Il conto corrente cointestato alle parti presso la Banca per il Trentino ed attualmente ancora in essere, verrà estinto contestualmente alla definizione della procedura di accollo integrale del mutuo da parte del sig. ; Controparte_1
3 12) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio/rinnovo del passaporto o del documento di espatrio per il figlio minore;
Per_2
13) Spese legali della presente procedura integralmente a carico del sig. CP_1
;
[...]
14) Cessione quota immobile in comproprietà e intavolazione diritto di proprietà:
Ai fini dell'intavolabilità del presente atto le parti precisano quanto qui di seguito:
➢ La sig.ra trasferisce la propria quota di proprietà e i propri diritti, Parte_1
a , che accetta ed acquista la piena proprietà per intero del seguente Controparte_1
bene immobile tavolarmente individuato sub in P.T. 7662 - C.C. TRENTO PORZIONE 6 della p.ed. 5399
→ A piano interrato: cantina
→ A terzo piano: atrio, soggiorno, cucina, bagno, wc, corridoio, tre stanze, poggiolo alla quale è collegato il diritto di proprietà congiunto con la p.f. 1254/13, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, usi, diritti, azioni e ragioni inerenti.
Per quanto riguarda la descrizione di quanto venduto (tipologia di immobili e loro suddivisione interna) le parti rinviano alla planimetria catastale che si allega al presente atto sotto la lettera "A", fermo restando che le dimensioni di quanto venduto e il suo perimetro risultano dal piano di divisione materiale depositato nel libro fondiario di Trento sub GN 3251/1997, ben noto a tutte le parti.
➢ DATI CATASTALI
Gli immobili in oggetto sono attualmente identificati in catasto fabbricati di Trento, esattamente in ditta alla parte venditrice, con i seguenti dati:
n. 5399, sub 6, foglio 69, p.m. 6, zona cens. 2, categ. A/2, classe 4, cons. 6,5 vani, sup. mq. 119, rendita catastale Euro 419,62 (quattrocentodiciannove virgola sessantadue).
➢ Il sig. diventerà proprietario esclusivo della casa coniugale Controparte_1
accollandosi integralmente la restante parte del mutuo fondiario già concluso con la CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA - Banca
Di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
4 ➢ PREZZO E DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 C. 22 DEL D.L. 223/06:
Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 comma 22 del D.L.
4.7.2006 n.
223 convertito con legge 4.8.2006 n. 248, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art. 76 del DPR
28.12.2000, n. 445, nonché sui poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e sulle sanzioni amministrative applicabili in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano, ai sensi dell'art. 47 di tale ultimo
D.P.R., rendono le seguenti dichiarazioni:
- Tenuto conto delle somme di denaro personali che la sig.ra ha Parte_1 impiegato nell'acquisto della casa coniugale e/o del relativo mobilio, nonché del fatto che il sig. si accolla sin d'ora integralmente la residua parte Controparte_1
di mutuo della casa coniugale di cui diviene proprietario esclusivo, le parti sono concordi nella cessione a titolo gratuito della quota dell'immobile e per quanto occorrer possa rinuncia al diritto di ipoteca legale;
- Nessuna delle parti si è avvalsa dell'opera di un mediatore;
Le parti vengono ammonite in ordine alla circostanza che in caso di dichiarazioni incomplete o mendaci dei suddetti dati, è prevista la sanzione da €. 500,00 ad €.
10.000,00;
➢ GARANZIE: La vendita viene effettuata avuto riguardo all'attuale stato di fatto e di diritto dei beni in oggetto, che la parte acquirente dichiara di ben conoscere e gradire per averli personalmente verificati e comprende i connessi diritti, accessori, accessioni, pertinenze e servitù attive e passive, nonché eventuali comproprietà o consortalità risultanti dal Libro Fondiario.
garantisce la piena e libera disponibilità per la propria quota dei beni Parte_1
oggetto di cessione come sopra individuati, nonché la libertà da pesi, vincoli, oneri, iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche di natura fiscale, diritti di prelazione, e con le comproprietà tavolari così come apparenti al Libro Fondiario, volendo in caso contrario rispondere per l'evizione e i danni come per legge, ad eccezione dei seguenti gravami apparenti al Libro Fondiario:
→ ipoteca sub G.N. 4383/3 del 17.06.2020 iscritta a garanzia del mutuo concesso dalla CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA -
Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, con sede in Trento, (ora
5 ) per un importo complessivo di euro 255.000,00=, Controparte_8
di cui euro 170.000,00= per capitale, euro 28.050,00= per tre annualità di interessi al tasso complessivo del 5,50%, con applicazione della clausola di indicizzazione di cui all'art. 2., ed Euro 56.950,00= per spese ed accessori;
ipoteca che non verrà cancellata in quanto a garanzia del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile e che verrà onorato per intero dal Sig. a seguito CP_1 della cessione della quota di proprietà dell'immobile da parte di Parte_1
➢ La parte venditrice garantisce, inoltre, di essere al corrente con il pagamento di qualsiasi onere, imposta (diretta o indiretta) e tassa comunque afferente quanto oggi alienato, impegnandosi a corrispondere quanto eventualmente dovuto fino ad oggi, anche se accertato o iscritto a ruolo per l'indicato titolo in epoca successiva.
➢ Il possesso passa fin da questo momento all'acquirente, che da oggi ne godrà i frutti e ne sopporterà i relativi oneri.
➢ Con riferimento agli oneri condominiali le parti convengono che resteranno integralmente a carico della parte acquirente tutte le spese ordinarie fino a oggi e le eventuali spese per lavori condominiali di natura straordinaria che fossero state deliberate dall'assemblea condominiale fino alla data odierna, anche se poste in pagamento successivamente ed ancorché riferite a lavori non ancora eseguiti o terminati.
➢ La parte acquirente, inoltre, rinuncia sin d'ora a chiedere il rimborso a parte venditrice di tutte le spese che dovesse pagare ai sensi del quarto comma dell'articolo 63 delle disp. att. del c.c., sulla cui portata le parti si dichiarano edotte
("Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente). Le parti, si dichiarano altresì edotte circa il disposto del comma quinto dell'articolo 63 delle disp. att. del c.c. ("Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto").
6 ➢ La parte acquirente dichiara di essere già a conoscenza del regolamento di condominio relativo alla p.ed. in oggetto e dichiara di approvarlo in ogni sua parte, anche con riferimento alle clausole di natura contrattuale ivi contenute.
➢ NORMATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA: La parte venditrice, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica dichiara:
→ che il fabbricato di cui fanno parte gli immobili in oggetto è stato costruito in virtù e conformità ai seguenti provvedimenti edilizi rilasciati dal e/o presentati al
Comune di Trento:
- concessione di edificare prot. n. 10197 del 9 agosto 1971;
- variante prot. n. 6932 del 7 luglio 1975;
- autorizzazione prot. n. 30986 del 3 dicembre 1983;
- autorizzazione prot. n. 27914 del 21 settembre 1989;
- autorizzazione prot. n. 40230 del 17 novembre 1989;
- autorizzazione prot. n. 12265 del 6 giugno 1991;
- autorizzazione prot. n. 31262 del 31 ottobre 1996;
- autorizzazione prot. n. 19801 del 9 luglio 2003;
→ che quanto venduto non presenta irregolarità urbanistiche e non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori in materia urbanistica.
Precisa inoltre che il certificato di abitabilità relativo al fabbricato di cui fanno parte gli immobili in oggetto è stato rilasciato dal Comune di Trento in data 17 luglio 1975 prot. n. 4294/75.
Si allega, sotto la lettera "B", il certificato di destinazione urbanistica relativo alla p.f. 1254/13 e alla p.ed. 5399 terreno in oggetto rilasciato dal Comune di Trento in data 28 maggio 2020.
La parte alienante dichiara che successivamente al rilascio dello stesso non sono intervenute modificazione degli strumenti urbanistici.
➢ MENZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 122/2010: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 -bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 la parte venditrice dichiara,
e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e l'allegata planimetria sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità rilevanti, tali, cioè, da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
7 ➢ SICUREZZA IMPIANTI: le parti espressamente fanno constatare che tutti gli impianti installati nell'immobile in oggetto sono conformi con riferimento alla normativa vigente all'epoca della loro installazione;
esonera Controparte_1
dal produrre le relative certificazioni e dichiarazioni di conformità Parte_1
agli impianti stessi.
➢ ATTESTAZIONE ENERGETICA: La parte acquirente da atto di aver ricevuto dalla parte venditrice:
- le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica dell'edificio di cui fa parte quanto acquistato col presente atto;
- l'attestato di prestazione energetica di quanto acquistato col presente atto redatto il 17 aprile 2020, che si allega al presente atto sotto la lettera "C".
Al riguardo:
a) la parte venditrice attesta di non avere eseguito, dalla data del rilascio, interventi che hanno modificato la classe energetica di quanto venduto e garantisce la validità del documento allegato avendo rispettato le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dalle normative vigenti;
b) le parti sono edotte che, ai sensi del quinto comma dell'art. 6 della L. 3 agosto
2013, n. 90, la validità temporale decennale del suddetto attestato è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai Regolamenti di cui ai D.P.R. 16 aprile 2013, nn. 74 e 75.
➢ DICHIARAZIONI FISCALI: Ai fini fiscali le parti chiedono che, in applicazione del disposto di cui all'art. 9d della L. 6/3/1987 n. 74 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 54 del 24/4 -10/5/99 e dei principi di cui alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 16 marzo 2000, nr. 27/E del 21.6.2012 e nr. 2/E del 21/2
2014, ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da qualsiasi tassa ed imposta bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc.
8 ➢ IMPOSTA SUGLI IMMOBILI: Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi superficie), devono informarsi presso il comune competente per gli eventuali adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari;
➢ INTAVOLAZIONE: ai sensi della legge sul libro fondiario le parti autorizzano l'intavolazione del presente atto ad istanza di chiunque, con notifica dei relativi atti e decreto in unico esteso a C.F. , nata a [...] C.F._1
Cles il 22.10.1978, residente in [...], la quale elegge domicilio speciale presso l'avv. Claudia Tava, C.F. C.F._3
del foro di Trento, con studio in 38017 Mezzolombardo (TN), Piazza San Giovanni
n. 14 (PEC , ed il sig. , Email_1 Controparte_1
C.F. , nato a [...] il [...], residente in 38123 Trento C.F._2
(TN), Via Angelo Bettini, 16, il quale elegge domicilio presso gli avv.ti Paolo
Mazzoni, C.F. , e Danilo Pezzi, C.F. CodiceFiscale_4 C.F._5
, del Foro di Trento, con studio in 38017 Mezzolombardo (TN), Piazza San
[...]
Giovanni n. 14, (PEC ; Email_2
➢ SPESE: ogni spesa, tassa e/o imposta connessa al trasferimento dell'immobile di cui al presente accordo, di trascrizione, annotazione tavolare e catastale sarà a carico del sig. ; Controparte_1
➢ Le parti esonerano in ogni caso gli avv.ti Claudia Tava, Danilo Pezzi e Paolo
Mazzoni del Foro di Trento da ogni eventuale responsabilità connessa agli adempimenti e conseguenze tributarie e tavolari del presente atto.”.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse del figlio minore, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
9 ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3543/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Claudia Tava
e
(c.f. Controparte_1 C.F._2
con gli Avv.ti Paolo Mazzoni e Danilo Pezzi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe, i sig.ri e hanno esposto di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio in Aldeno (TN) in data 3 settembre 2016, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Aldeno, Parte I, N. 4, Anno 2016,
e che dalla loro unione non sono nati figli.
I ricorrenti hanno dato atto che, a seguito di ricorso ex art. 44, co. 1, lett. B, Legge
n. 184/1983 nonché di domanda ex artt. 291 e 311 c.c., il sig. ha adottato i CP_1
figli della sig.ra nati dal precedente matrimonio di quest'ultima ( Parte_1 [...]
nata a [...] il [...]; , nato a [...]_2
Trento il 17 ottobre 1997; , nato a [...] il 25 gennaio Controparte_3
1999; nato a [...] il [...]; Controparte_4 Controparte_5
nato a [...] il [...]; , nata a [...]
[...] Controparte_6
il 30 agosto 2004; , nato a [...] il [...]), i Persona_2
quali sono tutti economicamente indipendenti ad eccezione di , minorenne. I Per_2
figli e vivono con i propri genitori, mentre il CP_4 CP_5 CP_6 Per_2
figlio risulta formalmente inserito nel nucleo familiare dei genitori pur CP_3
essendosi trasferito in Australia.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra è casalinga e si occupa dei figli Parte_1 mentre il sig. svolge la professione di consulente d'arredo presso la Controparte_1
Antolini Arredamenti s.r.l. con sede in Tione.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio:
“1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge;
2) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad Persona_2
entrambi i genitori e manterrà la residenza presso la casa già coniugale;
3) potrà stare con entrambi i genitori e li sentirà liberamente;
Per_2
4) Feste e i tempi di permanenza con ciascun genitore andranno divisi CP_7 equamente e rispettando l'alternanza, di anno in anno;
2 5) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del minore, in ragione della pariteticità del protocollo di visite;
6) le spese straordinarie, individuate nel protocollo CNF novembre 2017, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%; le spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo saranno concordate tra i genitori solo qualora superiori ad
€. 100,00 per singola spesa;
le modalità di accordo e di rimborso sono quelle previste nel protocollo CNF novembre 2017; le detrazioni fiscali delle spese straordinarie saranno ripartire nella misura del 50%;
7) l'abitazione coniugale sita in Trento, Via Angelo Bettini n. 16, che diventerà di proprietà esclusiva del sig. (come sotto meglio specificato) viene Controparte_1
allo stesso assegnata, con tutti gli arredi ivi presenti;
8) il sig. autorizza espressamente la signora , la quale Controparte_1 Parte_1
accetta, a rimanere presso la casa coniugale fino a quando non avrà trovato un'altra sistemazione stabile e confacente alle sue necessità;
9) considerato che la sig.ra cederà al sig. la propria Parte_1 Controparte_1
quota di proprietà della casa coniugale, rinunciando espressamente alla restituzione della quota capitale di sua spettanza pagata prima della separazione, il sig. si accolla integralmente la restante parte del mutuo, nonché Controparte_1
le spese condominiali (precedenti e future) riferite a detto immobile ed in tal modo,
i coniugi dichiarano di avere così provveduto a regolare definitivamente ogni loro pregresso rapporto economico derivante e conseguente dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo, nemmeno quale contributo ordinario di mantenimento o assegno divorzile;
10) il sig. si accolla integralmente le restanti rate del mutuo con Controparte_1
liberazione immediata della sig.ra da ogni impegno relativo a detto Parte_1 finanziamento impegnandosi ad attivarsi presso l'istituto bancario per perfezionare la procedura di accollo del mutuo entro il termine di tre mesi dal provvedimento di omologa di separazione;
11) Il conto corrente cointestato alle parti presso la Banca per il Trentino ed attualmente ancora in essere, verrà estinto contestualmente alla definizione della procedura di accollo integrale del mutuo da parte del sig. ; Controparte_1
3 12) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio/rinnovo del passaporto o del documento di espatrio per il figlio minore;
Per_2
13) Spese legali della presente procedura integralmente a carico del sig. CP_1
;
[...]
14) Cessione quota immobile in comproprietà e intavolazione diritto di proprietà:
Ai fini dell'intavolabilità del presente atto le parti precisano quanto qui di seguito:
➢ La sig.ra trasferisce la propria quota di proprietà e i propri diritti, Parte_1
a , che accetta ed acquista la piena proprietà per intero del seguente Controparte_1
bene immobile tavolarmente individuato sub in P.T. 7662 - C.C. TRENTO PORZIONE 6 della p.ed. 5399
→ A piano interrato: cantina
→ A terzo piano: atrio, soggiorno, cucina, bagno, wc, corridoio, tre stanze, poggiolo alla quale è collegato il diritto di proprietà congiunto con la p.f. 1254/13, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, usi, diritti, azioni e ragioni inerenti.
Per quanto riguarda la descrizione di quanto venduto (tipologia di immobili e loro suddivisione interna) le parti rinviano alla planimetria catastale che si allega al presente atto sotto la lettera "A", fermo restando che le dimensioni di quanto venduto e il suo perimetro risultano dal piano di divisione materiale depositato nel libro fondiario di Trento sub GN 3251/1997, ben noto a tutte le parti.
➢ DATI CATASTALI
Gli immobili in oggetto sono attualmente identificati in catasto fabbricati di Trento, esattamente in ditta alla parte venditrice, con i seguenti dati:
n. 5399, sub 6, foglio 69, p.m. 6, zona cens. 2, categ. A/2, classe 4, cons. 6,5 vani, sup. mq. 119, rendita catastale Euro 419,62 (quattrocentodiciannove virgola sessantadue).
➢ Il sig. diventerà proprietario esclusivo della casa coniugale Controparte_1
accollandosi integralmente la restante parte del mutuo fondiario già concluso con la CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA - Banca
Di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
4 ➢ PREZZO E DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 C. 22 DEL D.L. 223/06:
Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 comma 22 del D.L.
4.7.2006 n.
223 convertito con legge 4.8.2006 n. 248, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art. 76 del DPR
28.12.2000, n. 445, nonché sui poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e sulle sanzioni amministrative applicabili in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano, ai sensi dell'art. 47 di tale ultimo
D.P.R., rendono le seguenti dichiarazioni:
- Tenuto conto delle somme di denaro personali che la sig.ra ha Parte_1 impiegato nell'acquisto della casa coniugale e/o del relativo mobilio, nonché del fatto che il sig. si accolla sin d'ora integralmente la residua parte Controparte_1
di mutuo della casa coniugale di cui diviene proprietario esclusivo, le parti sono concordi nella cessione a titolo gratuito della quota dell'immobile e per quanto occorrer possa rinuncia al diritto di ipoteca legale;
- Nessuna delle parti si è avvalsa dell'opera di un mediatore;
Le parti vengono ammonite in ordine alla circostanza che in caso di dichiarazioni incomplete o mendaci dei suddetti dati, è prevista la sanzione da €. 500,00 ad €.
10.000,00;
➢ GARANZIE: La vendita viene effettuata avuto riguardo all'attuale stato di fatto e di diritto dei beni in oggetto, che la parte acquirente dichiara di ben conoscere e gradire per averli personalmente verificati e comprende i connessi diritti, accessori, accessioni, pertinenze e servitù attive e passive, nonché eventuali comproprietà o consortalità risultanti dal Libro Fondiario.
garantisce la piena e libera disponibilità per la propria quota dei beni Parte_1
oggetto di cessione come sopra individuati, nonché la libertà da pesi, vincoli, oneri, iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche di natura fiscale, diritti di prelazione, e con le comproprietà tavolari così come apparenti al Libro Fondiario, volendo in caso contrario rispondere per l'evizione e i danni come per legge, ad eccezione dei seguenti gravami apparenti al Libro Fondiario:
→ ipoteca sub G.N. 4383/3 del 17.06.2020 iscritta a garanzia del mutuo concesso dalla CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA -
Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, con sede in Trento, (ora
5 ) per un importo complessivo di euro 255.000,00=, Controparte_8
di cui euro 170.000,00= per capitale, euro 28.050,00= per tre annualità di interessi al tasso complessivo del 5,50%, con applicazione della clausola di indicizzazione di cui all'art. 2., ed Euro 56.950,00= per spese ed accessori;
ipoteca che non verrà cancellata in quanto a garanzia del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile e che verrà onorato per intero dal Sig. a seguito CP_1 della cessione della quota di proprietà dell'immobile da parte di Parte_1
➢ La parte venditrice garantisce, inoltre, di essere al corrente con il pagamento di qualsiasi onere, imposta (diretta o indiretta) e tassa comunque afferente quanto oggi alienato, impegnandosi a corrispondere quanto eventualmente dovuto fino ad oggi, anche se accertato o iscritto a ruolo per l'indicato titolo in epoca successiva.
➢ Il possesso passa fin da questo momento all'acquirente, che da oggi ne godrà i frutti e ne sopporterà i relativi oneri.
➢ Con riferimento agli oneri condominiali le parti convengono che resteranno integralmente a carico della parte acquirente tutte le spese ordinarie fino a oggi e le eventuali spese per lavori condominiali di natura straordinaria che fossero state deliberate dall'assemblea condominiale fino alla data odierna, anche se poste in pagamento successivamente ed ancorché riferite a lavori non ancora eseguiti o terminati.
➢ La parte acquirente, inoltre, rinuncia sin d'ora a chiedere il rimborso a parte venditrice di tutte le spese che dovesse pagare ai sensi del quarto comma dell'articolo 63 delle disp. att. del c.c., sulla cui portata le parti si dichiarano edotte
("Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente). Le parti, si dichiarano altresì edotte circa il disposto del comma quinto dell'articolo 63 delle disp. att. del c.c. ("Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto").
6 ➢ La parte acquirente dichiara di essere già a conoscenza del regolamento di condominio relativo alla p.ed. in oggetto e dichiara di approvarlo in ogni sua parte, anche con riferimento alle clausole di natura contrattuale ivi contenute.
➢ NORMATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA: La parte venditrice, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica dichiara:
→ che il fabbricato di cui fanno parte gli immobili in oggetto è stato costruito in virtù e conformità ai seguenti provvedimenti edilizi rilasciati dal e/o presentati al
Comune di Trento:
- concessione di edificare prot. n. 10197 del 9 agosto 1971;
- variante prot. n. 6932 del 7 luglio 1975;
- autorizzazione prot. n. 30986 del 3 dicembre 1983;
- autorizzazione prot. n. 27914 del 21 settembre 1989;
- autorizzazione prot. n. 40230 del 17 novembre 1989;
- autorizzazione prot. n. 12265 del 6 giugno 1991;
- autorizzazione prot. n. 31262 del 31 ottobre 1996;
- autorizzazione prot. n. 19801 del 9 luglio 2003;
→ che quanto venduto non presenta irregolarità urbanistiche e non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori in materia urbanistica.
Precisa inoltre che il certificato di abitabilità relativo al fabbricato di cui fanno parte gli immobili in oggetto è stato rilasciato dal Comune di Trento in data 17 luglio 1975 prot. n. 4294/75.
Si allega, sotto la lettera "B", il certificato di destinazione urbanistica relativo alla p.f. 1254/13 e alla p.ed. 5399 terreno in oggetto rilasciato dal Comune di Trento in data 28 maggio 2020.
La parte alienante dichiara che successivamente al rilascio dello stesso non sono intervenute modificazione degli strumenti urbanistici.
➢ MENZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 122/2010: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 -bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 la parte venditrice dichiara,
e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e l'allegata planimetria sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità rilevanti, tali, cioè, da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
7 ➢ SICUREZZA IMPIANTI: le parti espressamente fanno constatare che tutti gli impianti installati nell'immobile in oggetto sono conformi con riferimento alla normativa vigente all'epoca della loro installazione;
esonera Controparte_1
dal produrre le relative certificazioni e dichiarazioni di conformità Parte_1
agli impianti stessi.
➢ ATTESTAZIONE ENERGETICA: La parte acquirente da atto di aver ricevuto dalla parte venditrice:
- le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica dell'edificio di cui fa parte quanto acquistato col presente atto;
- l'attestato di prestazione energetica di quanto acquistato col presente atto redatto il 17 aprile 2020, che si allega al presente atto sotto la lettera "C".
Al riguardo:
a) la parte venditrice attesta di non avere eseguito, dalla data del rilascio, interventi che hanno modificato la classe energetica di quanto venduto e garantisce la validità del documento allegato avendo rispettato le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dalle normative vigenti;
b) le parti sono edotte che, ai sensi del quinto comma dell'art. 6 della L. 3 agosto
2013, n. 90, la validità temporale decennale del suddetto attestato è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai Regolamenti di cui ai D.P.R. 16 aprile 2013, nn. 74 e 75.
➢ DICHIARAZIONI FISCALI: Ai fini fiscali le parti chiedono che, in applicazione del disposto di cui all'art. 9d della L. 6/3/1987 n. 74 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 54 del 24/4 -10/5/99 e dei principi di cui alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 16 marzo 2000, nr. 27/E del 21.6.2012 e nr. 2/E del 21/2
2014, ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da qualsiasi tassa ed imposta bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc.
8 ➢ IMPOSTA SUGLI IMMOBILI: Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi superficie), devono informarsi presso il comune competente per gli eventuali adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari;
➢ INTAVOLAZIONE: ai sensi della legge sul libro fondiario le parti autorizzano l'intavolazione del presente atto ad istanza di chiunque, con notifica dei relativi atti e decreto in unico esteso a C.F. , nata a [...] C.F._1
Cles il 22.10.1978, residente in [...], la quale elegge domicilio speciale presso l'avv. Claudia Tava, C.F. C.F._3
del foro di Trento, con studio in 38017 Mezzolombardo (TN), Piazza San Giovanni
n. 14 (PEC , ed il sig. , Email_1 Controparte_1
C.F. , nato a [...] il [...], residente in 38123 Trento C.F._2
(TN), Via Angelo Bettini, 16, il quale elegge domicilio presso gli avv.ti Paolo
Mazzoni, C.F. , e Danilo Pezzi, C.F. CodiceFiscale_4 C.F._5
, del Foro di Trento, con studio in 38017 Mezzolombardo (TN), Piazza San
[...]
Giovanni n. 14, (PEC ; Email_2
➢ SPESE: ogni spesa, tassa e/o imposta connessa al trasferimento dell'immobile di cui al presente accordo, di trascrizione, annotazione tavolare e catastale sarà a carico del sig. ; Controparte_1
➢ Le parti esonerano in ogni caso gli avv.ti Claudia Tava, Danilo Pezzi e Paolo
Mazzoni del Foro di Trento da ogni eventuale responsabilità connessa agli adempimenti e conseguenze tributarie e tavolari del presente atto.”.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse del figlio minore, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
9 ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
10