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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2871/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2871/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...], (Avv. Mazziotta Maurizio) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], ( Avv.ti Filippo Pellitteri Controparte_1
e Michele Pellitteri)
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 11 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che , con ricorso del 21.11.2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
14.07.1984, a Casteltermini (AG), con;
Controparte_1 che quest'ultimo, costituitosi, non si è opposto alla domanda di divorzio;
che, con istanza del 26.5.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano congiuntamente la trasformazione del rito e l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) “nessuna statuizione in ordine ai figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
2) Nulla a titolo di mantenimento reciproco delle Parti;
3) Le spese e le competenze del presente giudizio sono compensate tra le Parti e restano regolate dal DPR 115/2002 sul patrocinio a spese dello Stato;
4) I coniugi dichiarano di aver definito reciprocamente ogni tipo di rapporto di natura personale e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro che all'udienza dell'11.06.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
ritenuto che
la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015
e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
sentito il Pubblico Ministero;
ritenuto che
, in ragione dell'accordo raggiunto, le spese di lite devono essere compensate;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
14.07.1984, a Casteltermini (AG), da , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti CP_1 di matrimonio del Comune di Casteltermini al n. 22, parte II, Serie A, anno 1984; omologa le condizioni concordate nell'istanza di trasformazione del rito depositata il
25.5.2025, sopra riportate;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Casteltermini, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 12.6.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)