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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 708 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUSTOLIN Parte_1 C.F._1
MARICA e dell'avv. PASTRO FEDERICA, elettivamente domiciliato presso il loro studio,
come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MESSULAM CP_1 C.F._2
ELENA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2019/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data
13/11/2023
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI, APPELLANTE ED APPELLATA
“1. il Signor , previa dichiarazione di equità da parte dell'adita Corte d'Appello, Parte_1
verserà alla Signora a titolo di liquidazione in un'unica soluzione, ai sensi e per CP_1
gli effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge 898/1970, l'importo di euro 50.000,00; tale
attribuzione costituisce contributo una tantum e viene effettuata a tacitazione di ogni e
qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa
convivenza coniugale e al vincolo matrimoniale, con rinuncia da parte della Signora CP_1
alla corresponsione dell'assegno divorzile periodico a decorrere da gennaio 2025;
2. l'importo di cui sopra verrà versato entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della
sentenza con le modalità definite con separato accordo tra le parti;
3. Spese di lite compensate.
Le parti dichiarano di rinunciare alla comparizione in udienza e di prestare acquiescenza alla
sentenza che recepisca le conclusioni qui rassegnate.”
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza n. 2019/2023 il Tribunale di Venezia, che già aveva emesso sentenza n.d.
di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti Pt_1
e , riconosceva a un assegno divorzile di euro 300,00
[...] CP_1 CP_1
mensili e compensava integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado.
2. Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava la Parte_1
predetta sentenza.
2 3. Si costituiva in giudizio la quale contestava i motivi di impugnazione e CP_1
chiedeva il rigetto del gravame.
4. Gli atti venivano trasmessi al PG e la Corte, a scioglimento della riserva assunta, invitava le parti a valutare una soluzione conciliativa e fissava successiva udienza per svolgere un tentativo di conciliazione.
5. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione all'udienza del 16 dicembre 2024 e fissata successiva udienza per conclusioni, le parti con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 marzo 2025 depositavano conclusioni conformi, come integralmente riportate in epigrafe,
avendo, infine, raggiunto un accordo per la definizione del giudizio con la previsione della corresponsione di un assegno divorzile nella forma di una tantum, in relazione al quale chiedevano a questa Corte la valutazione di congruità prevista dalla norma. La causa veniva,
quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni conformi delle parti.
6. Ritiene questa Corte che la somma di euro 50.000,00, stabilita come corresponsione una
tantum dalle parti, sia equa, contemperando i contrapposti interessi delle medesime e garantendo alle stesse di raggiungere un risultato idoneo a soddisfarne le esigenze, integrando i requisiti di cui all'art. 5, comma 8, della legge 898/70 secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.
7. Non occorre, dunque, esaminare i motivi di impugnazione della sentenza formulati da
, essendo i predetti da ritenersi superati dal contenuto dell'accordo raggiunto, Parte_1
accordo che viene da questa Corte recepito.
8. Le spese di lite del presente giudizio devono essere compensate tra le parti come dalle medesime richiesto.
3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale riforma dell'impugnata sentenza, a seguito dell'accordo delle parti:
a) Recepisce le concordi conclusioni delle parti di corresponsione dell'assegno divorzile
una tantum nella misura stabilita di euro 50.000,00, dando atto delle ulteriori condizioni di cui all'accordo raggiunto.
2) Spese di lite del presente grado interamente compensate.
3) Dispone d'ufficio che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 708 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUSTOLIN Parte_1 C.F._1
MARICA e dell'avv. PASTRO FEDERICA, elettivamente domiciliato presso il loro studio,
come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MESSULAM CP_1 C.F._2
ELENA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2019/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data
13/11/2023
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI, APPELLANTE ED APPELLATA
“1. il Signor , previa dichiarazione di equità da parte dell'adita Corte d'Appello, Parte_1
verserà alla Signora a titolo di liquidazione in un'unica soluzione, ai sensi e per CP_1
gli effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge 898/1970, l'importo di euro 50.000,00; tale
attribuzione costituisce contributo una tantum e viene effettuata a tacitazione di ogni e
qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa
convivenza coniugale e al vincolo matrimoniale, con rinuncia da parte della Signora CP_1
alla corresponsione dell'assegno divorzile periodico a decorrere da gennaio 2025;
2. l'importo di cui sopra verrà versato entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della
sentenza con le modalità definite con separato accordo tra le parti;
3. Spese di lite compensate.
Le parti dichiarano di rinunciare alla comparizione in udienza e di prestare acquiescenza alla
sentenza che recepisca le conclusioni qui rassegnate.”
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza n. 2019/2023 il Tribunale di Venezia, che già aveva emesso sentenza n.d.
di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti Pt_1
e , riconosceva a un assegno divorzile di euro 300,00
[...] CP_1 CP_1
mensili e compensava integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado.
2. Con atto di appello tempestivamente notificato impugnava la Parte_1
predetta sentenza.
2 3. Si costituiva in giudizio la quale contestava i motivi di impugnazione e CP_1
chiedeva il rigetto del gravame.
4. Gli atti venivano trasmessi al PG e la Corte, a scioglimento della riserva assunta, invitava le parti a valutare una soluzione conciliativa e fissava successiva udienza per svolgere un tentativo di conciliazione.
5. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione all'udienza del 16 dicembre 2024 e fissata successiva udienza per conclusioni, le parti con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 marzo 2025 depositavano conclusioni conformi, come integralmente riportate in epigrafe,
avendo, infine, raggiunto un accordo per la definizione del giudizio con la previsione della corresponsione di un assegno divorzile nella forma di una tantum, in relazione al quale chiedevano a questa Corte la valutazione di congruità prevista dalla norma. La causa veniva,
quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni conformi delle parti.
6. Ritiene questa Corte che la somma di euro 50.000,00, stabilita come corresponsione una
tantum dalle parti, sia equa, contemperando i contrapposti interessi delle medesime e garantendo alle stesse di raggiungere un risultato idoneo a soddisfarne le esigenze, integrando i requisiti di cui all'art. 5, comma 8, della legge 898/70 secondo i parametri indicati dalla normativa di riferimento.
7. Non occorre, dunque, esaminare i motivi di impugnazione della sentenza formulati da
, essendo i predetti da ritenersi superati dal contenuto dell'accordo raggiunto, Parte_1
accordo che viene da questa Corte recepito.
8. Le spese di lite del presente giudizio devono essere compensate tra le parti come dalle medesime richiesto.
3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale riforma dell'impugnata sentenza, a seguito dell'accordo delle parti:
a) Recepisce le concordi conclusioni delle parti di corresponsione dell'assegno divorzile
una tantum nella misura stabilita di euro 50.000,00, dando atto delle ulteriori condizioni di cui all'accordo raggiunto.
2) Spese di lite del presente grado interamente compensate.
3) Dispone d'ufficio che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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