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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13164/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente Relatore
Idamaria Chieffo Giudice
Lorena Casiraghi Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13164/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato dall'avv. LUCIANO Parte_1 C.F._1
GAZZOLA ed elettivamente domiciliato in Castelfranco Veneto, Corso XXIX Aprile n.13, presso il difensore, giusta procura in atti
ATTORE nei confronti di
(C.F. ), per essa la procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ISABELLA MELCHIORI ed
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Castelfranco Veneto, Via Roma n.22, presso il suddetto difensore, giusta procura in atti
CONVENUTA
e nei confronti di
Controparte_3
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO SONEGO ed
[...] P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Treviso, Strada Feltrina n.20, presso il suddetto difensore, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore Parte_1
pagina 1 di 15 NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
Accertarsi e dichiararsi che il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal sig. Pt_1
n data 21.02.2002 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società
[...] [...]
a favore dell'allora ripropone pedissequamente le clausole Controparte_4 Controparte_5 abusive dello schema ABI che violano la normativa Antitrust e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di cui agli art. 2, 6 ed 8, che determina la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 comma 1 c.c.;
e, per l'effetto
- accertarsi che nulla è dovuto dal Sig. a e/o Parte_1 Controparte_6 CP_3
per qualsiasi titolo e/o ragione, nessuna esclusa;
[...]
- ordinare alla Banca d'Italia la cancellazione dalla Centrale Rischi della segnalazione a carico del Sig. derivante della fideiussione omnibus rilasciata in data 21.02.2002 a Parte_1 garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società Controparte_4
IN VIA SUBORDINATA
Accertato e dichiarato che il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal sig. Parte_1 in data 21.02.2002, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società
[...]
a favore dell'allora , ripropone pedissequamente le clausole Controparte_4 Controparte_5 abusive dello schema ABI che violano la normativa Antitrust e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la nullità parziale delle clausole contrattuali di cui agli art. 2, 6 ed 8 del contratto di fideiussione omnibus ai sensi dell'art. 1419, comma 2 c.c.;
e per l'effetto:
- accertarsi e dichiararsi la decadenza di e/o dalla Controparte_1 Controparte_3 garanzia ex art. 1957 c.c.;
- accertarsi che nulla è dovuto dal Sig. a e/o Parte_1 Controparte_6 Controparte_3 per qualsiasi titolo e/o ragione, nessuna esclusa;
[...]
- ordinare alla Banca d'Italia la cancellazione dalla Centrale Rischi della segnalazione a carico del Sig. derivante della fideiussione omnibus rilasciata in data 21.02.2002 a Parte_1 garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società Controparte_4
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 15 Qualora l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse provata documentalmente la causa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art 183, comma 6, c.p.c. del
29.09.2023 e per la remissione in istruttoria della causa.
Con ogni più ampia riserva di dedurre e/o produrre e/o concludere, anche in via istruttoria, nel prosieguo del presente giudizio.
IN OGNI CASO
Spese e compensi professionali integralmente rifusi, comprensivi del rimborso forfetario, CPA ed
IVA come dovuti per Legge, di cui si chiede, sin d'ora, la distrazione a favore dell'avv. Luciano
Gazzola, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
*
Per la convenuta Controparte_1
In via preliminare: accertare e dichiarare l'esistenza di un giudicato e, comunque, della litispendenza sulle domande svolte da parte attrice, con conseguente cancellazione dal ruolo della presente causa.
In via principale di merito: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso, con condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e competenze di lite.
*
Per la convenuta Controparte_7 nel merito: respingersi le domande attoree perché comunque infondate per tutti i motivi di cui atti.
Spese e competenze rifuse.
***
MOTIVAZIONE
1. Con comparsa in riassunzione notificata il 22/03/2023 e depositata il 25/03/2023, Pt_1
ha citato in giudizio la
[...] Controparte_8
e la società avanti al Tribunale di Milano, Sezione
[...] Controparte_1 specializzata in materia di impresa, chiedendo in via principale di accertare che il contratto di fideiussione omnibus dallo stesso sottoscritto il 21/02/2002 riproduce le clausole abusive n. 2, 6 e
8 dello schema ABI che violano la normativa antitrust e, per l'effetto, di dichiarare la nullità del contratto di fideiussione ex art. 1419, comma 1, c.c., con conseguente declaratoria che nulla è
pagina 3 di 15 dovuto alle convenute. In subordine, l'attore chiedeva di accertare la nullità parziale delle Pt_1 suddette clausole contrattuali, la decadenza delle convenute dalla garanzia ex art. 1957 c.c. e la non debenza di alcuna somma alle convenute, ordinando la cancellazione della segnalazione a suo carico presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e infine chiedeva di condannare le convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
2. Con il presente giudizio l'attore ha riassunto la causa promossa in data Parte_1
10/06/2022 avanti al Tribunale di Venezia (n. 4360/2022 R.G.), volta ad ottenere l'accertamento della nullità integrale o, in subordine, parziale, per contrarietà alla normativa antitrust, della fideiussione omnibus dallo stesso rilasciata il 21/02/2002 a favore del
[...]
(ora Controparte_9 Controparte_8
e nell'interesse della società debitrice principale
[...] Controparte_4
3. Le convenute (già Controparte_8
) e (cessionaria del credito) si costituivano in giudizio Controparte_5 Controparte_1 avanti al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata impresa, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale e funzionale del giudice adito, per essere competente la Sezione specializzata impresa del Tribunale di Milano e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
3. Il Tribunale delle imprese di Venezia, preso atto dell'adesione dell'attore all'eccezione Pt_1 di incompetenza sollevata dalle convenute, con ordinanza emessa in data 21/12/2022 e comunicata il 14/01/2023 (v. allegati C e D attore), dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, assegnando il termine di legge per la riassunzione della causa, tempestivamente effettuata con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
4. I fatti allegati dall'attore. A sostegno delle domande l'attore ha allegato che:
- in data 16/01/2002 la società stipulava con il Controparte_4 Controparte_5
(ora ) il contratto di conto corrente n.804866, seguito in data 08/07/2004 CP_3 Controparte_3 dall'apertura di credito con garanzia ipotecaria sul c/c n.330299;
- a garanzia dell'adempimento di qualsiasi obbligazione della società debitrice principale
[...] verso il , quest'ultimo faceva sottoscrivere al padre Controparte_4 Controparte_5
( ), ai fratelli ( e e alla madre ( di e Persona_1 CP_10 Pt_1 Persona_2 CP_4 CP_4
, soci illimitatamente responsabili della società debitrice, le seguenti fideiussioni, con la
[...]
pagina 4 di 15 precisazione che quella oggetto della domanda di nullità è la fideiussione rilasciata dall'attore
sub 2: Parte_1
1 - la fideiussione omnibus rilasciata il 06/02/2002 da sino alla concorrenza Persona_1 dell'importo di €.150.000 (doc.2 attore);
2- la fideiussione omnibus rilasciata il 21/02/2002 dall'attore sino alla Parte_1 concorrenza dell'importo di €.150.000 (doc.3 attore), per cui è causa;
3- la fideiussione omnibus rilasciata il 28/02/2002 da sino alla concorrenza Parte_2 dell'importo di €.150.000 (doc.4 attore);
4 - la fideiussione omnibus rilasciata il 03/07/2006 da sino alla concorrenza Persona_2 dell'importo di €.300.000 (doc.5 attore);
5- la fideiussione omnibus rilasciata il 03/07/2006 da sino alla concorrenza Persona_1 dell'importo di €.300.000 (doc.6 attore);
- anche e , soci della snc debitrice, a loro volta rilasciavano in data CP_4 CP_4
06/02/2002, 21/01/2003 e 26/02/2008 ulteriori fideiussioni fino all'importo di €.400.000,00 per ciascuno;
- tutte le fideiussioni rilasciate dai componenti della famiglia , tra le quali quella Pt_1 sottoscritta dall'attore, presentano un identico contenuto predisposto unilateralmente dal
[...]
e si pongono in contrasto con la normativa antitrust, in quanto riproducono le clausole CP_5
2, 6 e 8 dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per violazione delle norme previste dalla legge n.287/1990;
- in forza del contratto di cessione di crediti in blocco del 23/12/2016 ai sensi della legge sulla cartolarizzazione, succedeva al nei crediti pecuniari Controparte_1 Controparte_5 ceduti, tra cui il credito vantato nei confronti dell'attore , ed agiva in via esecutiva Parte_1 nei confronti del medesimo.
Secondo l'attore, la fideiussione omnibus dal medesimo sottoscritta in data 21/02/2002, identica nel contenuto alle fideiussioni rilasciate dagli altri membri della famiglia su modulo Pt_1 prestampato predisposto dal e sostanzialmente riprodotto nei contratti di Controparte_5 diverse banche che utilizzano il modello ABI, è nulla, in quanto negli articoli 2, 6 e 8 delle condizioni contrattuali riproduce le clausole 2, 6 e 8 (rispettivamente, clausola di reviviscenza, di deroga all'art.1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia) dello schema ABI del 2003, censurate pagina 5 di 15 dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 per violazione dell'art.2 della
L. n.287/1990.
In particolare, secondo l'attore le condizioni generali del contratto di fideiussione predisposto dall'allora (ora ), sostanzialmente riprodotto nei Controparte_5 Controparte_3 contratti utilizzati anche da altre banche con ampia diffusione nel tempo, determinano un evidente squilibrio delle posizioni di forza tra la Banca ed il fideiussore-consumatore, in quanto i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 c.c., derogato dall'art.6 della fideiussione.
L'attore, allegando la propria qualità di “consumatore”, ai sensi del dlgs. n.206/2005, chiedeva la declaratoria della nullità del contratto di fideiussione, quale vittima dell'illecito anticoncorrenziale, essendo il contratto di fideiussione “a valle” lo strumento attraverso cui si estrinsecano, sul piano fattuale, gli effetti dell'intesa illecita “a monte” in violazione dell'art.2 della L. 287/1990, che altera il gioco della concorrenza, mediante una limitazione dei modelli negoziali offerti sul mercato dalle banche.
Richiamato il principio della nullità derivata (Corte Cass. ord. n. 28910/2017), il fideiussore eccepiva la nullità integrale ovvero, in subordine, la nullità parziale, relativa alle clausole 2, 6) e
8), della fideiussione dallo stesso rilasciata in data 21/02/2002, per violazione dell'art.2 della L.
287/1990, con conseguente reviviscenza dell'art.1957 c.c. e, per l'effetto, eccepiva la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. della banca e della società cessionaria.
Con riguardo all'eccezione di decadenza, l'attore si doleva che la banca avesse atteso fino a gennaio 2012 per procedere alla formale estinzione del conto corrente ipotecario in sofferenza, nonostante da anni la società debitrice presentasse una situazione Controparte_4 di sofferenza nota alla banca (il conto corrente ipotecario già al 31/12/2009 presentava un saldo negativo di €.199.461,93, divenuto poi, da settembre 2010 di €.199.471,93, doc.10 attore), omettendo di agire tempestivamente e facendo affidamento sull'ammontare delle garanzie personali rilasciate dai fideiussori.
5.Le difese di La convenuta cessionaria del Controparte_1 Controparte_1 credito, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 08/06/2023, tramite la procuratrice speciale contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. CP_2
pagina 6 di 15 La convenuta 1516 deduceva che: CP_1
- la società debitrice (dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso Controparte_4 con sentenza n.53/12 del 06/04/2012) aveva intrattenuto con il i seguenti Controparte_5 rapporti negoziali: il rapporto di conto corrente ordinario n.804866, acceso il 16/01/2002, recante alla data del 24/01/2012 un saldo passivo di €.131.899,26 e l'apertura di credito con garanzia ipotecaria n.330299 stipulata in data 08/07/2004, recante alla data del 24/0172012 un saldo passivo di €.213.352,57;
- l'attore aveva rilasciato in data 21/02/2002, in favore della società debitrice, la Parte_1 fideiussione omnibus per l'importo di €.150.000,00;
- il aveva agito nei confronti della società debitrice e dei suoi fideiussori, tra Controparte_5 cui , sino alla concorrenza dell'importo garantito di €.150.000,00, ottenendo in Parte_1 data 16/02/2012 l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.111/12 del
Tribunale di Treviso per l'importo di 345.251,83 (doc.2 convenuta;
CP_1
- il decreto ingiuntivo era stato opposto dai fideiussori ingiunti e, a seguito dell'abbandono del giudizio di opposizione, era stato munito di certificato di definitività in data 15/03/2018 (doc. 2
; CP_1
- con contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n.130/1999 stipulato in data 23/12/2016, di cui è stato pubblicato avviso il 04/02/2017, Controparte_1 aveva acquistato, pro soluto e in blocco, i crediti classificati a sofferenza del
[...] [...]
, tra cui quelli azionati nel suddetto decreto ingiuntivo (doc.3 e 4 ; CP_5 CP_1
- in caso di cessione di crediti, ai sensi dell'art.58, comma 3 TUB, le garanzie che assistono i crediti ceduti si trasferiscono in capo al cessionario;
- la società cessionaria a mezzo della procuratrice speciale Controparte_1 CP_2 aveva avviato le seguenti procedure esecutive immobiliari:
i) R.G. n. 558/2019, 544/2017 e 463/2021 (riunite) avanti al Tribunale di Treviso nei confronti, tra gli altri, di (doc.9 ; Parte_1 CP_1
ii) R.G. n. 109/2019 e 69/2021 (riunite) avanti al Tribunale di Belluno, nei confronti di Pt_1
(doc.10 ; Parte_2 CP_1
- nell'ambito della procedura n.109/2019 R.G., con distinti ricorsi ex art. 615 c.p.c. depositati in data 21/06/2021 e 15/11/2021, i fideiussori e avevano proposto opposizione CP_10 Parte_1 all'esecuzione, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecuzione e, nel merito,
pagina 7 di 15 l'accertamento e declaratoria di insussistenza del diritto in capo a di agire Controparte_1 esecutivamente e, ciò, sulla scorta, tra gli altri motivi, della dedotta nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust (doc.11 e 12 ; CP_1
- con ordinanza del 02/02/2022, il G.E. del Tribunale di Belluno rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava il termine di 90 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito (doc. 13 ; CP_1
- con atto notificato in data 06/05/2022 (e quindi prima dell'instaurazione del giudizio avanti al
Tribunale di Venezia e qui riassunto), gli opponenti promuovevano avanti Pt_1 Parte_2 al Tribunale di Belluno la causa di opposizione all'esecuzione (n.520/2022 R.G.), trattenuta in decisione il 04/04/2023 (doc.15,16, 17 . CP_1
Ciò dedotto, la convenuta ha sollevato eccezione di giudicato, nonché di Controparte_1 litispendenza, rilevando che l'attore ha instaurato il presente giudizio, avente ad oggetto la Pt_1 nullità della fideiussione per contrarietà alla disciplina antitrust, omettendo di riferire, per un verso, che l'obbligazione di garanzia era stata già riconosciuta con un provvedimento di ingiunzione passato in giudicato, a seguito dell'abbandono della causa di opposizione proposta dai fideiussori opponenti (fra cui l'odierno attore) avanti al Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Castelfranco Veneto, come attestato dal certificato di definitività ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto rilasciato in data 15/03/2018 e, per altro verso, che la nullità delle fideiussioni, tra cui quella rilasciata dall'odierno attore, è stata dal medesimo sollevata nel giudizio di opposizione all'esecuzione (n.520/2022 R.G.) promosso in data 6/05/2022 dall'attore, insieme al fratello , avanti al Tribunale di Belluno, in decisione dal 04/04/2023 Parte_2
(doc.17 ). CP_1
Nel merito, la convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, contestando che il contratto di fideiussione sottoscritto dall'attore fosse predisposto riproducendo pedissequamente lo schema tipo Parte_1 dell'ABI e che fosse mancata tra le parti una negoziazione sullo specifico contenuto delle clausole n.2, 6 e 8, rilevando che esse sono clausole derogabili e affermando che nella fattispecie non sussiste alcuna nullità derivata del contratto di fideiussione, non potendosi ravvisare alcun collegamento di dipendenza funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale a monte ed il contratto di fideiussione a valle.
pagina 8 di 15 Secondo la convenuta, quand'anche si ravvisasse una nullità delle clausole fideiussorie corrispondenti alle clausole 2, 6 e 8 dello schema tipo ABI, sarebbe comunque da escludere l'estensione della nullità all'intero contratto di fideiussione, ostandovi il principio di conservazione del contratto (art.1419 c.c.), in quanto l'estensione della nullità all'intero contratto presuppone la prova, nel caso di specie mancante, che le parti contraenti non avrebbero concluso il contratto senza la parte colpita da nullità.
La convenuta ha contestato, altresì, l'eccezione di decadenza sollevata dall'attore, rilevando che a fronte di un'obbligazione scaduta il 24/01/2012 – data questa delle lettere di revoca degli affidamenti e di diffida inviate dalla banca alla società debitrice ed ai fideiussori (menzionate a pag. 3 del ricorso monitorio, doc.
2 - il aveva provveduto a CP_1 Controparte_5 depositare in data 14/02/2012 il ricorso per ingiunzione nei confronti della società debitrice e dei fideiussori, cui era seguita l'emissione in data 17/02/2012 del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Treviso (Sezione distaccata di Castelfranco Veneto) n.111/2012 notificato a tutti gli ingiunti.
La convenuta infine ha dedotto ed eccepito l'inammissibilità, pretestuosità e infondatezza dell'iniziativa processuale attorea anche per quanto concerne l'ordine di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e la domanda di risarcimento danni.
6.Le difese della convenuta RO
. La convenuta
[...] RO
(di seguito, ) si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_3
09/06/2023, contestando le domande attoree, di cui ha chiesto il rigetto.
La convenuta ha eccepito il giudicato formatosi in ordine alla Controparte_3 sussistenza dell'obbligazione di garanzia in capo a , deducendo che: Parte_1
- con decreto ingiuntivo n.111/12 il Tribunale di Treviso aveva ingiunto alla società debitrice e ai suoi fideiussori, fra cui , nei limiti delle Controparte_4 Parte_1 fideiussioni prestate, il pagamento del debito maturato dalla suddetta società per scoperto di conto corrente e di conto corrente con apertura di credito ipotecario;
- i fideiussori ingiunti, fra cui l'odierno attore, proponevano opposizione al suddetto decreto ingiuntivo e, a seguito dell'abbandono del relativo giudizio di opposizione ex art. 309 c.p.c., in data 15/03/2018 il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647
c.p.c. (v. doc. 1 ); Controparte_3
pagina 9 di 15 - l'affermazione attorea della qualità di consumatore non escludeva il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n.111/12 del Tribunale di Treviso, che era stato opposto dall'attore senza svolgere alcuna contestazione in merito alla nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust (v. citazione in opposizione sub doc.2 ). Controparte_3
La banca convenuta ha dedotto, inoltre, l'infondatezza della domanda di nullità della fideiussione, escludendo che dalla declaratoria di nullità di una intesa fra imprese per lesione della libera concorrenza ai sensi della L. n.287/1990 possa discendere automaticamente la nullità integrale di una fideiussione che si assume come contratto a valle, e rilevando che la nullità non può desumersi dalla mera coincidenza tra le clausole contrattuali sottoscritte dal fideiussore e quelle della clausole 2,6 e 8 dello schema ABI.
Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dall'attore, ha rilevato che, a seguito della revoca degli affidamenti comunicata il 24/01/2012, il aveva depositato Controparte_5 in data 14/02/2012 il ricorso monitorio nei confronti della società debitrice e dei fideiussori.
7.1. All'udienza di prima comparizione del 04/07/2023 la difesa dell'attore ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di giudicato in relazione al recente arresto delle Sezioni Unite
(Corte di Cassazione, sentenza n. 9479/2023), in quanto l'attore riveste la posizione di consumatore e non ha partecipazioni o ruolo nella società garantita e ha escluso la litispendenza, affermando che la nullità per violazione della disciplina antitrust fosse oggetto di eccezione nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione già promosso avanti al Tribunale di
Belluno.
7.2. Il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art.183, c. 6, c.p.c., fissando l'udienza del 7/11/2023 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
7.3. Nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., l'attore ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata dalle convenute, affermando che il principio di effettività dei diritti spettanti ai singoli in base al diritto dell'Unione Europea rispetto alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di
Giustizia UE, sentenza 17/05/2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19) e nazionale (Cass.
S.U. 06/04/2023 n.9479), impone al Tribunale adito di valutare l'abusività delle clausole per violazione delle norme antitrust qualora la stessa non sia stata oggetto di accertamento da parte del Giudice del monitorio. In particolare, secondo la prospettazione attorea, la cancellazione dal ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori opponenti (v. doc. 1
pagina 10 di 15 e 2 ), fra cui l'odierno attore, da ritenersi “consumatore” non avendo Controparte_3 mai rivestito alcun ruolo, carica o qualifica all'interno della società Controparte_4
né posseduto quote della società, “non fa venir meno le tutele del consumatore
[...] riconosciute dalla Corte di Giustizia e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in caso di decreto ingiuntivo non opposto. Infatti, anche in tale situazione nessun accertamento sul carattere abusivo delle clausole del contratto di fideiussione è stato posto in essere dal Giudice, nemmeno in via di eccezione” (prima memoria ex art. 183 c.p.c. pag. 5).
7.4. Nella seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. la convenuta ha Controparte_1 insistito nell'accoglimento delle eccezioni preliminari di giudicato e di litispendenza, evidenziando che l'instaurazione del presente giudizio esula dalla fattispecie e dalle indicazioni della Corte di legittimità (Corte Cass. S.U. n. 9479/2023) e che le contestazioni sollevate dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio sono già sub iudice, in quanto proposte dagli opponenti e nella causa di opposizione all'esecuzione (n. 5020/2022 Pt_1 Parte_2
R.G.) pendente avanti al Tribunale di Belluno, trattenuta in decisione all'udienza del 04/04/2023
(doc.21 e 22 . CP_1
Quanto al merito, la convenuta, inoltre, ha ribadito che l'attore non poteva aver patito alcun pregiudizio in conseguenza delle clausole contenute nella fideiussione contestata, dal momento che, anche in ipotesi di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., non era ravvisabile alcuna decadenza, posto che a fronte di un'obbligazione scaduta il 24/01/2012 con la comunicazione di revoca degli affidamenti, la banca aveva tempestivamente azionato il credito in sede monitoria, depositando in data 14/02/2012 il ricorso per ingiunzione nei confronti della società debitrice e dei garanti, cui era seguita l'emissione in data 17/02/2012 del decreto ingiuntivo n.111/2012 del Tribunale di Treviso, regolarmente notificato a tutti i debitori (doc. 2
. CP_1
7.5. La convenuta , nella seconda memoria ex art 183, comma 6 c.p.c., Controparte_3 ha dedotto che il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.9479/2023 - secondo cui la mancata opposizione al decreto ingiuntivo non preclude la contestazione, in sede esecutiva, dell'eventuale carattere abusivo delle clausole a fondamento della domanda creditoria, in caso di contratto concluso tra professionista e consumatore - non è idoneo ad escludere il giudicato formatosi in ordine alla sussistenza dell'obbligazione di garanzia in capo al fideiussore , in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato Parte_1
pagina 11 di 15 definitivamente esecutivo in data 15/03/2018 all'esito dell'abbandono della relativa causa di opposizione. La convenuta ha escluso la nullità della fideiussione, come pure la decadenza della banca, essendosi tempestivamente attivata, dopo la revoca degli affidamenti (24/01/2012) con il deposito del ricorso monitorio (14/02/2012).
7.6. All'udienza del 07/11/2023 il Giudice, allora assegnatario, ritenuto che la causa dovesse essere rimessa al Collegio per la valutazione dei profili di diritto della controversia sulla base della documentazione già prodotta dalle parti, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 04/12/2024.
In tale udienza la causa è stata rimessa dal nuovo giudice designato al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Valutazione del tribunale
8. Il thema decidendum
Il presente giudizio innanzi al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa, è stato riassunto a seguito di ordinanza d'incompetenza emessa il 21/12/2022 dal Tribunale di Venezia in favore del Tribunale di Milano.
L'attore ha riproposto le domande chieste avanti al Tribunale di Venezia di accertamento della nullità totale o parziale per violazione dell'art.2 della L. 287/1990 della fideiussione omnibus rilasciata dall'attore in data 21/02/2002, con accertamento della decadenza ex art 1957 c.c.
9.L'eccezione di litispendenza
L'eccezione di litispendenza, sollevata dalla convenuta e comunque Controparte_1 eccezione rilevabile anche d'ufficio, è fondata.
La domanda di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, svolta dall'attore nel presente giudizio, è stata già proposta nella causa di opposizione Parte_1 all'esecuzione previamente promossa dagli opponenti e avanti al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Belluno, con atto di citazione notificato in data 6/05/2022 (doc.14 , CP_1
(doc. 21 e 22 . CP_1
Nel giudizio opposizione all'esecuzione avanti al Tribunale di Belluno, infatti, gli opponenti e , oltre ad invocare la tutela consumeristica ed eccepire la nullità della Pt_1 Parte_2 clausola (art.6 delle fideiussioni) di deroga all'art.1957 c.c., per violazione degli artt.33 e 34 del pagina 12 di 15 d.lgs. n. 206/2005, in quanto non oggetto di specifica trattativa individuale (capi 1.2 e 1.3 atto di citazione in opposizione, doc. 14 , hanno altresì chiesto “in via riconvenzionale” la CP_1 nullità delle fideiussioni dai medesimi sottoscritte per violazione dell'art. 2, comma 2, della L.
287/1990.
L'attore ha argomentato l'infondatezza dell'eccezione di litispendenza, sollevata nel presente giudizio, affermando che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso avanti al
Tribunale di Belluno (causa n. 520/2022 R.G.), la nullità della fideiussione sarebbe stata sollevata in via di eccezione riconvenzionale.
Tale prospettazione attorea è smentita dalle conclusioni formulate dagli opponenti nella causa di opposizione all'esecuzione, avendo gli stessi richiesto, quanto segue: in via principale:
“ accertato e dichiarato che i contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dal sig. Pt_1 in data 21.02.2002 e dal sig. in data 28.02.2002 a garanzia delle
[...] Parte_2 obbligazioni assunte dalla società a favore del Controparte_4 Controparte_5 ripropongono pedissequamente le clausole abusive dello schema ABI che violano la normativa
Antitrust, per l'effetto dichiararne la nullità totale ex art 1418 c.c. per violazione dell'art.2, comma 2, lett. a) della Legge n.287/1990; e per l'effetto,
- accertarsi che nulla è dovuto dai Sig.ri e a per Parte_1 Parte_2 CP_1 qualsiasi titolo e/o ragione, nessuna esclusa;
- accertata e dichiarata l'invalidità e/o l'inefficacia e/o illegittimità e/o nullità e/o annullabilità degli atti di pignoramento immobiliare rispettivamente datati 29.10.2021 e 06.08.2021, dichiarare l'estinzione delle procedure esecutive riunite … ordinando al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Belluno la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti immobiliari
a spese di Controparte_1 in via subordinata:
“ accertato e dichiarato che i contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dal sig. Pt_1 in data 21.02.2002 e dal sig. in data 28.02.2002 a garanzia delle
[...] Parte_2 obbligazioni assunte dalla società a favore del Controparte_4 Controparte_5 ripropongono pedissequamente le clausole abusive dello schema ABI in violazione della normativa Antitrust, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di cui agli art. 2,
pagina 13 di 15 6 e 8 dei contratti di fideiussione omnibus e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 1 c.c.; e per l'effetto,
- accertare che nulla è dovuto dai Sig.ri e a per Parte_1 Parte_2 CP_1 qualsiasi titolo e/o ragione, nessuna esclusa;
- accertata e dichiarata l'invalidità e/o l'inefficacia e/o illegittimità e/o nullità e/o annullabilità degli atti di pignoramento immobiliare rispettivamente datati 29.10.2021 e 06.08.2021, dichiarare l'estinzione delle procedure esecutive riunite … ordinando al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Belluno la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti immobiliari
a spese di Controparte_1 in via ulteriormente subordinata:
“ accertato e dichiarato che i contratti di fideiussione sottoscritti dal sig. in data Parte_1
21.02.2002 e dal sig. in data 28.02.2002 a garanzia delle obbligazioni assunte Parte_2 dalla società a favore del ripropongono Controparte_4 Controparte_5 pedissequamente le clausole abusive dello schema ABI in violazione della normativa Antitrust, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di cui agli art. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione omnibus e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale si sensi dell'art. 1419, comma
2 c.c.”
Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, ricorre l'ipotesi di eccezione riconvenzionale allorquando il fatto dedotto dal convenuto sia diretto a provocare il mero rigetto della domanda avversaria;
integra invece una domanda riconvenzionale, preclusa in sede di gravame, l'istanza con la quale venga richiesto, oltre al rigetto dell'altrui pretesa, l'ulteriore declaratoria di tutte le conseguenze connesse all'invocato mutamento della situazione precedente (Cass. n.14852/2013).
La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, ma dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore (Cass. n.
21472/2016; Cass. n.31010/2023).
A prescindere da ulteriori rilievi su cui si ritornerà brevemente, è dirimente considerare che, dalle conclusioni sopra riportate, svolte dall'attore nel giudizio di opposizione all'esecuzione, previamente instaurato avanti al Tribunale di Belluno, le domande di nullità (totale e parziale) della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust sono state formulate, non come mere eccezioni volte a paralizzare l'azione esecutiva avviata dal creditore opposto 1516, CP_1
pagina 14 di 15 bensì come domande volte ad ottenere una declaratoria di nullità ex art. 33 L. 287/1990, id est, le medesime domande di accertamento della nullità integrale (ex art. 1419, comma 1 c.c.) ovvero parziale (ex art. 1419, comma 2 c.c.) della fideiussione successivamente riproposte dall'attore nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Venezia, proseguito, a seguito di riassunzione, davanti al Tribunale di Milano.
Giova comunque osservare che la domanda di accertamento della nullità contrattuale è autodeterminata e che la declaratoria della nullità è sempre idonea a produrre effetti di giudicato, senza che rilevi che l'accertamento segua a una eccezione riconvenzionale o a una domanda riconvenzionale (Cass. S.U. 26243/2014; Cass 16049/2018).
Considerata l'identità delle domande proposte davanti a giudici diversi, va pertanto dichiarata la litispendenza della presente causa con quella previamente promossa dall'attore davanti al
Tribunale di Belluno (n.520/2022 R.G.).
10. Spese. Con il provvedimento che dichiara la litispendenza, il giudice deve pronunciarsi sulle spese del giudizio, poiché la pronuncia definisce il processo (Cass. 2399/2024). Esse vengono liquidate in favore delle convenute, come da dispositivo, applicando le tariffe di cui al DM
55/2014 e modifiche successive, considerando l'attività difensiva svolta e considerando la declaratoria in rito.
PQM
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa, decidendo sulle domande proposte da
, così definitivamente provvede: Parte_1 visto l'art. 39 cpc,
- Dichiara la litispendenza con la causa n.520/2022 R.G., promossa dal sig. Parte_1 avanti al Tribunale di Belluno e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- Condanna l'attrice a rifondere le spese giudiziali, liquidate, in favore di ciascuna convenuta, in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Milano, così deliberato nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Giani
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente Relatore
Idamaria Chieffo Giudice
Lorena Casiraghi Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13164/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato dall'avv. LUCIANO Parte_1 C.F._1
GAZZOLA ed elettivamente domiciliato in Castelfranco Veneto, Corso XXIX Aprile n.13, presso il difensore, giusta procura in atti
ATTORE nei confronti di
(C.F. ), per essa la procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ISABELLA MELCHIORI ed
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Castelfranco Veneto, Via Roma n.22, presso il suddetto difensore, giusta procura in atti
CONVENUTA
e nei confronti di
Controparte_3
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO SONEGO ed
[...] P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Treviso, Strada Feltrina n.20, presso il suddetto difensore, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore Parte_1
pagina 1 di 15 NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
Accertarsi e dichiararsi che il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal sig. Pt_1
n data 21.02.2002 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società
[...] [...]
a favore dell'allora ripropone pedissequamente le clausole Controparte_4 Controparte_5 abusive dello schema ABI che violano la normativa Antitrust e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di cui agli art. 2, 6 ed 8, che determina la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 comma 1 c.c.;
e, per l'effetto
- accertarsi che nulla è dovuto dal Sig. a e/o Parte_1 Controparte_6 CP_3
per qualsiasi titolo e/o ragione, nessuna esclusa;
[...]
- ordinare alla Banca d'Italia la cancellazione dalla Centrale Rischi della segnalazione a carico del Sig. derivante della fideiussione omnibus rilasciata in data 21.02.2002 a Parte_1 garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società Controparte_4
IN VIA SUBORDINATA
Accertato e dichiarato che il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal sig. Parte_1 in data 21.02.2002, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società
[...]
a favore dell'allora , ripropone pedissequamente le clausole Controparte_4 Controparte_5 abusive dello schema ABI che violano la normativa Antitrust e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la nullità parziale delle clausole contrattuali di cui agli art. 2, 6 ed 8 del contratto di fideiussione omnibus ai sensi dell'art. 1419, comma 2 c.c.;
e per l'effetto:
- accertarsi e dichiararsi la decadenza di e/o dalla Controparte_1 Controparte_3 garanzia ex art. 1957 c.c.;
- accertarsi che nulla è dovuto dal Sig. a e/o Parte_1 Controparte_6 Controparte_3 per qualsiasi titolo e/o ragione, nessuna esclusa;
[...]
- ordinare alla Banca d'Italia la cancellazione dalla Centrale Rischi della segnalazione a carico del Sig. derivante della fideiussione omnibus rilasciata in data 21.02.2002 a Parte_1 garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società Controparte_4
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 15 Qualora l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse provata documentalmente la causa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art 183, comma 6, c.p.c. del
29.09.2023 e per la remissione in istruttoria della causa.
Con ogni più ampia riserva di dedurre e/o produrre e/o concludere, anche in via istruttoria, nel prosieguo del presente giudizio.
IN OGNI CASO
Spese e compensi professionali integralmente rifusi, comprensivi del rimborso forfetario, CPA ed
IVA come dovuti per Legge, di cui si chiede, sin d'ora, la distrazione a favore dell'avv. Luciano
Gazzola, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
*
Per la convenuta Controparte_1
In via preliminare: accertare e dichiarare l'esistenza di un giudicato e, comunque, della litispendenza sulle domande svolte da parte attrice, con conseguente cancellazione dal ruolo della presente causa.
In via principale di merito: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso, con condanna di parte attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e competenze di lite.
*
Per la convenuta Controparte_7 nel merito: respingersi le domande attoree perché comunque infondate per tutti i motivi di cui atti.
Spese e competenze rifuse.
***
MOTIVAZIONE
1. Con comparsa in riassunzione notificata il 22/03/2023 e depositata il 25/03/2023, Pt_1
ha citato in giudizio la
[...] Controparte_8
e la società avanti al Tribunale di Milano, Sezione
[...] Controparte_1 specializzata in materia di impresa, chiedendo in via principale di accertare che il contratto di fideiussione omnibus dallo stesso sottoscritto il 21/02/2002 riproduce le clausole abusive n. 2, 6 e
8 dello schema ABI che violano la normativa antitrust e, per l'effetto, di dichiarare la nullità del contratto di fideiussione ex art. 1419, comma 1, c.c., con conseguente declaratoria che nulla è
pagina 3 di 15 dovuto alle convenute. In subordine, l'attore chiedeva di accertare la nullità parziale delle Pt_1 suddette clausole contrattuali, la decadenza delle convenute dalla garanzia ex art. 1957 c.c. e la non debenza di alcuna somma alle convenute, ordinando la cancellazione della segnalazione a suo carico presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e infine chiedeva di condannare le convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
2. Con il presente giudizio l'attore ha riassunto la causa promossa in data Parte_1
10/06/2022 avanti al Tribunale di Venezia (n. 4360/2022 R.G.), volta ad ottenere l'accertamento della nullità integrale o, in subordine, parziale, per contrarietà alla normativa antitrust, della fideiussione omnibus dallo stesso rilasciata il 21/02/2002 a favore del
[...]
(ora Controparte_9 Controparte_8
e nell'interesse della società debitrice principale
[...] Controparte_4
3. Le convenute (già Controparte_8
) e (cessionaria del credito) si costituivano in giudizio Controparte_5 Controparte_1 avanti al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata impresa, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale e funzionale del giudice adito, per essere competente la Sezione specializzata impresa del Tribunale di Milano e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
3. Il Tribunale delle imprese di Venezia, preso atto dell'adesione dell'attore all'eccezione Pt_1 di incompetenza sollevata dalle convenute, con ordinanza emessa in data 21/12/2022 e comunicata il 14/01/2023 (v. allegati C e D attore), dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, assegnando il termine di legge per la riassunzione della causa, tempestivamente effettuata con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
4. I fatti allegati dall'attore. A sostegno delle domande l'attore ha allegato che:
- in data 16/01/2002 la società stipulava con il Controparte_4 Controparte_5
(ora ) il contratto di conto corrente n.804866, seguito in data 08/07/2004 CP_3 Controparte_3 dall'apertura di credito con garanzia ipotecaria sul c/c n.330299;
- a garanzia dell'adempimento di qualsiasi obbligazione della società debitrice principale
[...] verso il , quest'ultimo faceva sottoscrivere al padre Controparte_4 Controparte_5
( ), ai fratelli ( e e alla madre ( di e Persona_1 CP_10 Pt_1 Persona_2 CP_4 CP_4
, soci illimitatamente responsabili della società debitrice, le seguenti fideiussioni, con la
[...]
pagina 4 di 15 precisazione che quella oggetto della domanda di nullità è la fideiussione rilasciata dall'attore
sub 2: Parte_1
1 - la fideiussione omnibus rilasciata il 06/02/2002 da sino alla concorrenza Persona_1 dell'importo di €.150.000 (doc.2 attore);
2- la fideiussione omnibus rilasciata il 21/02/2002 dall'attore sino alla Parte_1 concorrenza dell'importo di €.150.000 (doc.3 attore), per cui è causa;
3- la fideiussione omnibus rilasciata il 28/02/2002 da sino alla concorrenza Parte_2 dell'importo di €.150.000 (doc.4 attore);
4 - la fideiussione omnibus rilasciata il 03/07/2006 da sino alla concorrenza Persona_2 dell'importo di €.300.000 (doc.5 attore);
5- la fideiussione omnibus rilasciata il 03/07/2006 da sino alla concorrenza Persona_1 dell'importo di €.300.000 (doc.6 attore);
- anche e , soci della snc debitrice, a loro volta rilasciavano in data CP_4 CP_4
06/02/2002, 21/01/2003 e 26/02/2008 ulteriori fideiussioni fino all'importo di €.400.000,00 per ciascuno;
- tutte le fideiussioni rilasciate dai componenti della famiglia , tra le quali quella Pt_1 sottoscritta dall'attore, presentano un identico contenuto predisposto unilateralmente dal
[...]
e si pongono in contrasto con la normativa antitrust, in quanto riproducono le clausole CP_5
2, 6 e 8 dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per violazione delle norme previste dalla legge n.287/1990;
- in forza del contratto di cessione di crediti in blocco del 23/12/2016 ai sensi della legge sulla cartolarizzazione, succedeva al nei crediti pecuniari Controparte_1 Controparte_5 ceduti, tra cui il credito vantato nei confronti dell'attore , ed agiva in via esecutiva Parte_1 nei confronti del medesimo.
Secondo l'attore, la fideiussione omnibus dal medesimo sottoscritta in data 21/02/2002, identica nel contenuto alle fideiussioni rilasciate dagli altri membri della famiglia su modulo Pt_1 prestampato predisposto dal e sostanzialmente riprodotto nei contratti di Controparte_5 diverse banche che utilizzano il modello ABI, è nulla, in quanto negli articoli 2, 6 e 8 delle condizioni contrattuali riproduce le clausole 2, 6 e 8 (rispettivamente, clausola di reviviscenza, di deroga all'art.1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia) dello schema ABI del 2003, censurate pagina 5 di 15 dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 per violazione dell'art.2 della
L. n.287/1990.
In particolare, secondo l'attore le condizioni generali del contratto di fideiussione predisposto dall'allora (ora ), sostanzialmente riprodotto nei Controparte_5 Controparte_3 contratti utilizzati anche da altre banche con ampia diffusione nel tempo, determinano un evidente squilibrio delle posizioni di forza tra la Banca ed il fideiussore-consumatore, in quanto i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 c.c., derogato dall'art.6 della fideiussione.
L'attore, allegando la propria qualità di “consumatore”, ai sensi del dlgs. n.206/2005, chiedeva la declaratoria della nullità del contratto di fideiussione, quale vittima dell'illecito anticoncorrenziale, essendo il contratto di fideiussione “a valle” lo strumento attraverso cui si estrinsecano, sul piano fattuale, gli effetti dell'intesa illecita “a monte” in violazione dell'art.2 della L. 287/1990, che altera il gioco della concorrenza, mediante una limitazione dei modelli negoziali offerti sul mercato dalle banche.
Richiamato il principio della nullità derivata (Corte Cass. ord. n. 28910/2017), il fideiussore eccepiva la nullità integrale ovvero, in subordine, la nullità parziale, relativa alle clausole 2, 6) e
8), della fideiussione dallo stesso rilasciata in data 21/02/2002, per violazione dell'art.2 della L.
287/1990, con conseguente reviviscenza dell'art.1957 c.c. e, per l'effetto, eccepiva la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. della banca e della società cessionaria.
Con riguardo all'eccezione di decadenza, l'attore si doleva che la banca avesse atteso fino a gennaio 2012 per procedere alla formale estinzione del conto corrente ipotecario in sofferenza, nonostante da anni la società debitrice presentasse una situazione Controparte_4 di sofferenza nota alla banca (il conto corrente ipotecario già al 31/12/2009 presentava un saldo negativo di €.199.461,93, divenuto poi, da settembre 2010 di €.199.471,93, doc.10 attore), omettendo di agire tempestivamente e facendo affidamento sull'ammontare delle garanzie personali rilasciate dai fideiussori.
5.Le difese di La convenuta cessionaria del Controparte_1 Controparte_1 credito, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 08/06/2023, tramite la procuratrice speciale contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. CP_2
pagina 6 di 15 La convenuta 1516 deduceva che: CP_1
- la società debitrice (dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso Controparte_4 con sentenza n.53/12 del 06/04/2012) aveva intrattenuto con il i seguenti Controparte_5 rapporti negoziali: il rapporto di conto corrente ordinario n.804866, acceso il 16/01/2002, recante alla data del 24/01/2012 un saldo passivo di €.131.899,26 e l'apertura di credito con garanzia ipotecaria n.330299 stipulata in data 08/07/2004, recante alla data del 24/0172012 un saldo passivo di €.213.352,57;
- l'attore aveva rilasciato in data 21/02/2002, in favore della società debitrice, la Parte_1 fideiussione omnibus per l'importo di €.150.000,00;
- il aveva agito nei confronti della società debitrice e dei suoi fideiussori, tra Controparte_5 cui , sino alla concorrenza dell'importo garantito di €.150.000,00, ottenendo in Parte_1 data 16/02/2012 l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.111/12 del
Tribunale di Treviso per l'importo di 345.251,83 (doc.2 convenuta;
CP_1
- il decreto ingiuntivo era stato opposto dai fideiussori ingiunti e, a seguito dell'abbandono del giudizio di opposizione, era stato munito di certificato di definitività in data 15/03/2018 (doc. 2
; CP_1
- con contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n.130/1999 stipulato in data 23/12/2016, di cui è stato pubblicato avviso il 04/02/2017, Controparte_1 aveva acquistato, pro soluto e in blocco, i crediti classificati a sofferenza del
[...] [...]
, tra cui quelli azionati nel suddetto decreto ingiuntivo (doc.3 e 4 ; CP_5 CP_1
- in caso di cessione di crediti, ai sensi dell'art.58, comma 3 TUB, le garanzie che assistono i crediti ceduti si trasferiscono in capo al cessionario;
- la società cessionaria a mezzo della procuratrice speciale Controparte_1 CP_2 aveva avviato le seguenti procedure esecutive immobiliari:
i) R.G. n. 558/2019, 544/2017 e 463/2021 (riunite) avanti al Tribunale di Treviso nei confronti, tra gli altri, di (doc.9 ; Parte_1 CP_1
ii) R.G. n. 109/2019 e 69/2021 (riunite) avanti al Tribunale di Belluno, nei confronti di Pt_1
(doc.10 ; Parte_2 CP_1
- nell'ambito della procedura n.109/2019 R.G., con distinti ricorsi ex art. 615 c.p.c. depositati in data 21/06/2021 e 15/11/2021, i fideiussori e avevano proposto opposizione CP_10 Parte_1 all'esecuzione, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecuzione e, nel merito,
pagina 7 di 15 l'accertamento e declaratoria di insussistenza del diritto in capo a di agire Controparte_1 esecutivamente e, ciò, sulla scorta, tra gli altri motivi, della dedotta nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust (doc.11 e 12 ; CP_1
- con ordinanza del 02/02/2022, il G.E. del Tribunale di Belluno rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava il termine di 90 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito (doc. 13 ; CP_1
- con atto notificato in data 06/05/2022 (e quindi prima dell'instaurazione del giudizio avanti al
Tribunale di Venezia e qui riassunto), gli opponenti promuovevano avanti Pt_1 Parte_2 al Tribunale di Belluno la causa di opposizione all'esecuzione (n.520/2022 R.G.), trattenuta in decisione il 04/04/2023 (doc.15,16, 17 . CP_1
Ciò dedotto, la convenuta ha sollevato eccezione di giudicato, nonché di Controparte_1 litispendenza, rilevando che l'attore ha instaurato il presente giudizio, avente ad oggetto la Pt_1 nullità della fideiussione per contrarietà alla disciplina antitrust, omettendo di riferire, per un verso, che l'obbligazione di garanzia era stata già riconosciuta con un provvedimento di ingiunzione passato in giudicato, a seguito dell'abbandono della causa di opposizione proposta dai fideiussori opponenti (fra cui l'odierno attore) avanti al Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Castelfranco Veneto, come attestato dal certificato di definitività ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto rilasciato in data 15/03/2018 e, per altro verso, che la nullità delle fideiussioni, tra cui quella rilasciata dall'odierno attore, è stata dal medesimo sollevata nel giudizio di opposizione all'esecuzione (n.520/2022 R.G.) promosso in data 6/05/2022 dall'attore, insieme al fratello , avanti al Tribunale di Belluno, in decisione dal 04/04/2023 Parte_2
(doc.17 ). CP_1
Nel merito, la convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, contestando che il contratto di fideiussione sottoscritto dall'attore fosse predisposto riproducendo pedissequamente lo schema tipo Parte_1 dell'ABI e che fosse mancata tra le parti una negoziazione sullo specifico contenuto delle clausole n.2, 6 e 8, rilevando che esse sono clausole derogabili e affermando che nella fattispecie non sussiste alcuna nullità derivata del contratto di fideiussione, non potendosi ravvisare alcun collegamento di dipendenza funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale a monte ed il contratto di fideiussione a valle.
pagina 8 di 15 Secondo la convenuta, quand'anche si ravvisasse una nullità delle clausole fideiussorie corrispondenti alle clausole 2, 6 e 8 dello schema tipo ABI, sarebbe comunque da escludere l'estensione della nullità all'intero contratto di fideiussione, ostandovi il principio di conservazione del contratto (art.1419 c.c.), in quanto l'estensione della nullità all'intero contratto presuppone la prova, nel caso di specie mancante, che le parti contraenti non avrebbero concluso il contratto senza la parte colpita da nullità.
La convenuta ha contestato, altresì, l'eccezione di decadenza sollevata dall'attore, rilevando che a fronte di un'obbligazione scaduta il 24/01/2012 – data questa delle lettere di revoca degli affidamenti e di diffida inviate dalla banca alla società debitrice ed ai fideiussori (menzionate a pag. 3 del ricorso monitorio, doc.
2 - il aveva provveduto a CP_1 Controparte_5 depositare in data 14/02/2012 il ricorso per ingiunzione nei confronti della società debitrice e dei fideiussori, cui era seguita l'emissione in data 17/02/2012 del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Treviso (Sezione distaccata di Castelfranco Veneto) n.111/2012 notificato a tutti gli ingiunti.
La convenuta infine ha dedotto ed eccepito l'inammissibilità, pretestuosità e infondatezza dell'iniziativa processuale attorea anche per quanto concerne l'ordine di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e la domanda di risarcimento danni.
6.Le difese della convenuta RO
. La convenuta
[...] RO
(di seguito, ) si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_3
09/06/2023, contestando le domande attoree, di cui ha chiesto il rigetto.
La convenuta ha eccepito il giudicato formatosi in ordine alla Controparte_3 sussistenza dell'obbligazione di garanzia in capo a , deducendo che: Parte_1
- con decreto ingiuntivo n.111/12 il Tribunale di Treviso aveva ingiunto alla società debitrice e ai suoi fideiussori, fra cui , nei limiti delle Controparte_4 Parte_1 fideiussioni prestate, il pagamento del debito maturato dalla suddetta società per scoperto di conto corrente e di conto corrente con apertura di credito ipotecario;
- i fideiussori ingiunti, fra cui l'odierno attore, proponevano opposizione al suddetto decreto ingiuntivo e, a seguito dell'abbandono del relativo giudizio di opposizione ex art. 309 c.p.c., in data 15/03/2018 il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647
c.p.c. (v. doc. 1 ); Controparte_3
pagina 9 di 15 - l'affermazione attorea della qualità di consumatore non escludeva il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n.111/12 del Tribunale di Treviso, che era stato opposto dall'attore senza svolgere alcuna contestazione in merito alla nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust (v. citazione in opposizione sub doc.2 ). Controparte_3
La banca convenuta ha dedotto, inoltre, l'infondatezza della domanda di nullità della fideiussione, escludendo che dalla declaratoria di nullità di una intesa fra imprese per lesione della libera concorrenza ai sensi della L. n.287/1990 possa discendere automaticamente la nullità integrale di una fideiussione che si assume come contratto a valle, e rilevando che la nullità non può desumersi dalla mera coincidenza tra le clausole contrattuali sottoscritte dal fideiussore e quelle della clausole 2,6 e 8 dello schema ABI.
Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dall'attore, ha rilevato che, a seguito della revoca degli affidamenti comunicata il 24/01/2012, il aveva depositato Controparte_5 in data 14/02/2012 il ricorso monitorio nei confronti della società debitrice e dei fideiussori.
7.1. All'udienza di prima comparizione del 04/07/2023 la difesa dell'attore ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di giudicato in relazione al recente arresto delle Sezioni Unite
(Corte di Cassazione, sentenza n. 9479/2023), in quanto l'attore riveste la posizione di consumatore e non ha partecipazioni o ruolo nella società garantita e ha escluso la litispendenza, affermando che la nullità per violazione della disciplina antitrust fosse oggetto di eccezione nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione già promosso avanti al Tribunale di
Belluno.
7.2. Il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art.183, c. 6, c.p.c., fissando l'udienza del 7/11/2023 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
7.3. Nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., l'attore ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di giudicato sollevata dalle convenute, affermando che il principio di effettività dei diritti spettanti ai singoli in base al diritto dell'Unione Europea rispetto alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di
Giustizia UE, sentenza 17/05/2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19) e nazionale (Cass.
S.U. 06/04/2023 n.9479), impone al Tribunale adito di valutare l'abusività delle clausole per violazione delle norme antitrust qualora la stessa non sia stata oggetto di accertamento da parte del Giudice del monitorio. In particolare, secondo la prospettazione attorea, la cancellazione dal ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori opponenti (v. doc. 1
pagina 10 di 15 e 2 ), fra cui l'odierno attore, da ritenersi “consumatore” non avendo Controparte_3 mai rivestito alcun ruolo, carica o qualifica all'interno della società Controparte_4
né posseduto quote della società, “non fa venir meno le tutele del consumatore
[...] riconosciute dalla Corte di Giustizia e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in caso di decreto ingiuntivo non opposto. Infatti, anche in tale situazione nessun accertamento sul carattere abusivo delle clausole del contratto di fideiussione è stato posto in essere dal Giudice, nemmeno in via di eccezione” (prima memoria ex art. 183 c.p.c. pag. 5).
7.4. Nella seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. la convenuta ha Controparte_1 insistito nell'accoglimento delle eccezioni preliminari di giudicato e di litispendenza, evidenziando che l'instaurazione del presente giudizio esula dalla fattispecie e dalle indicazioni della Corte di legittimità (Corte Cass. S.U. n. 9479/2023) e che le contestazioni sollevate dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio sono già sub iudice, in quanto proposte dagli opponenti e nella causa di opposizione all'esecuzione (n. 5020/2022 Pt_1 Parte_2
R.G.) pendente avanti al Tribunale di Belluno, trattenuta in decisione all'udienza del 04/04/2023
(doc.21 e 22 . CP_1
Quanto al merito, la convenuta, inoltre, ha ribadito che l'attore non poteva aver patito alcun pregiudizio in conseguenza delle clausole contenute nella fideiussione contestata, dal momento che, anche in ipotesi di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., non era ravvisabile alcuna decadenza, posto che a fronte di un'obbligazione scaduta il 24/01/2012 con la comunicazione di revoca degli affidamenti, la banca aveva tempestivamente azionato il credito in sede monitoria, depositando in data 14/02/2012 il ricorso per ingiunzione nei confronti della società debitrice e dei garanti, cui era seguita l'emissione in data 17/02/2012 del decreto ingiuntivo n.111/2012 del Tribunale di Treviso, regolarmente notificato a tutti i debitori (doc. 2
. CP_1
7.5. La convenuta , nella seconda memoria ex art 183, comma 6 c.p.c., Controparte_3 ha dedotto che il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.9479/2023 - secondo cui la mancata opposizione al decreto ingiuntivo non preclude la contestazione, in sede esecutiva, dell'eventuale carattere abusivo delle clausole a fondamento della domanda creditoria, in caso di contratto concluso tra professionista e consumatore - non è idoneo ad escludere il giudicato formatosi in ordine alla sussistenza dell'obbligazione di garanzia in capo al fideiussore , in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato Parte_1
pagina 11 di 15 definitivamente esecutivo in data 15/03/2018 all'esito dell'abbandono della relativa causa di opposizione. La convenuta ha escluso la nullità della fideiussione, come pure la decadenza della banca, essendosi tempestivamente attivata, dopo la revoca degli affidamenti (24/01/2012) con il deposito del ricorso monitorio (14/02/2012).
7.6. All'udienza del 07/11/2023 il Giudice, allora assegnatario, ritenuto che la causa dovesse essere rimessa al Collegio per la valutazione dei profili di diritto della controversia sulla base della documentazione già prodotta dalle parti, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 04/12/2024.
In tale udienza la causa è stata rimessa dal nuovo giudice designato al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Valutazione del tribunale
8. Il thema decidendum
Il presente giudizio innanzi al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa, è stato riassunto a seguito di ordinanza d'incompetenza emessa il 21/12/2022 dal Tribunale di Venezia in favore del Tribunale di Milano.
L'attore ha riproposto le domande chieste avanti al Tribunale di Venezia di accertamento della nullità totale o parziale per violazione dell'art.2 della L. 287/1990 della fideiussione omnibus rilasciata dall'attore in data 21/02/2002, con accertamento della decadenza ex art 1957 c.c.
9.L'eccezione di litispendenza
L'eccezione di litispendenza, sollevata dalla convenuta e comunque Controparte_1 eccezione rilevabile anche d'ufficio, è fondata.
La domanda di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, svolta dall'attore nel presente giudizio, è stata già proposta nella causa di opposizione Parte_1 all'esecuzione previamente promossa dagli opponenti e avanti al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Belluno, con atto di citazione notificato in data 6/05/2022 (doc.14 , CP_1
(doc. 21 e 22 . CP_1
Nel giudizio opposizione all'esecuzione avanti al Tribunale di Belluno, infatti, gli opponenti e , oltre ad invocare la tutela consumeristica ed eccepire la nullità della Pt_1 Parte_2 clausola (art.6 delle fideiussioni) di deroga all'art.1957 c.c., per violazione degli artt.33 e 34 del pagina 12 di 15 d.lgs. n. 206/2005, in quanto non oggetto di specifica trattativa individuale (capi 1.2 e 1.3 atto di citazione in opposizione, doc. 14 , hanno altresì chiesto “in via riconvenzionale” la CP_1 nullità delle fideiussioni dai medesimi sottoscritte per violazione dell'art. 2, comma 2, della L.
287/1990.
L'attore ha argomentato l'infondatezza dell'eccezione di litispendenza, sollevata nel presente giudizio, affermando che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso avanti al
Tribunale di Belluno (causa n. 520/2022 R.G.), la nullità della fideiussione sarebbe stata sollevata in via di eccezione riconvenzionale.
Tale prospettazione attorea è smentita dalle conclusioni formulate dagli opponenti nella causa di opposizione all'esecuzione, avendo gli stessi richiesto, quanto segue: in via principale:
“ accertato e dichiarato che i contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dal sig. Pt_1 in data 21.02.2002 e dal sig. in data 28.02.2002 a garanzia delle
[...] Parte_2 obbligazioni assunte dalla società a favore del Controparte_4 Controparte_5 ripropongono pedissequamente le clausole abusive dello schema ABI che violano la normativa
Antitrust, per l'effetto dichiararne la nullità totale ex art 1418 c.c. per violazione dell'art.2, comma 2, lett. a) della Legge n.287/1990; e per l'effetto,
- accertarsi che nulla è dovuto dai Sig.ri e a per Parte_1 Parte_2 CP_1 qualsiasi titolo e/o ragione, nessuna esclusa;
- accertata e dichiarata l'invalidità e/o l'inefficacia e/o illegittimità e/o nullità e/o annullabilità degli atti di pignoramento immobiliare rispettivamente datati 29.10.2021 e 06.08.2021, dichiarare l'estinzione delle procedure esecutive riunite … ordinando al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Belluno la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti immobiliari
a spese di Controparte_1 in via subordinata:
“ accertato e dichiarato che i contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dal sig. Pt_1 in data 21.02.2002 e dal sig. in data 28.02.2002 a garanzia delle
[...] Parte_2 obbligazioni assunte dalla società a favore del Controparte_4 Controparte_5 ripropongono pedissequamente le clausole abusive dello schema ABI in violazione della normativa Antitrust, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di cui agli art. 2,
pagina 13 di 15 6 e 8 dei contratti di fideiussione omnibus e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 1 c.c.; e per l'effetto,
- accertare che nulla è dovuto dai Sig.ri e a per Parte_1 Parte_2 CP_1 qualsiasi titolo e/o ragione, nessuna esclusa;
- accertata e dichiarata l'invalidità e/o l'inefficacia e/o illegittimità e/o nullità e/o annullabilità degli atti di pignoramento immobiliare rispettivamente datati 29.10.2021 e 06.08.2021, dichiarare l'estinzione delle procedure esecutive riunite … ordinando al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Belluno la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti immobiliari
a spese di Controparte_1 in via ulteriormente subordinata:
“ accertato e dichiarato che i contratti di fideiussione sottoscritti dal sig. in data Parte_1
21.02.2002 e dal sig. in data 28.02.2002 a garanzia delle obbligazioni assunte Parte_2 dalla società a favore del ripropongono Controparte_4 Controparte_5 pedissequamente le clausole abusive dello schema ABI in violazione della normativa Antitrust, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di cui agli art. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione omnibus e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale si sensi dell'art. 1419, comma
2 c.c.”
Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, ricorre l'ipotesi di eccezione riconvenzionale allorquando il fatto dedotto dal convenuto sia diretto a provocare il mero rigetto della domanda avversaria;
integra invece una domanda riconvenzionale, preclusa in sede di gravame, l'istanza con la quale venga richiesto, oltre al rigetto dell'altrui pretesa, l'ulteriore declaratoria di tutte le conseguenze connesse all'invocato mutamento della situazione precedente (Cass. n.14852/2013).
La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, ma dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore (Cass. n.
21472/2016; Cass. n.31010/2023).
A prescindere da ulteriori rilievi su cui si ritornerà brevemente, è dirimente considerare che, dalle conclusioni sopra riportate, svolte dall'attore nel giudizio di opposizione all'esecuzione, previamente instaurato avanti al Tribunale di Belluno, le domande di nullità (totale e parziale) della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust sono state formulate, non come mere eccezioni volte a paralizzare l'azione esecutiva avviata dal creditore opposto 1516, CP_1
pagina 14 di 15 bensì come domande volte ad ottenere una declaratoria di nullità ex art. 33 L. 287/1990, id est, le medesime domande di accertamento della nullità integrale (ex art. 1419, comma 1 c.c.) ovvero parziale (ex art. 1419, comma 2 c.c.) della fideiussione successivamente riproposte dall'attore nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Venezia, proseguito, a seguito di riassunzione, davanti al Tribunale di Milano.
Giova comunque osservare che la domanda di accertamento della nullità contrattuale è autodeterminata e che la declaratoria della nullità è sempre idonea a produrre effetti di giudicato, senza che rilevi che l'accertamento segua a una eccezione riconvenzionale o a una domanda riconvenzionale (Cass. S.U. 26243/2014; Cass 16049/2018).
Considerata l'identità delle domande proposte davanti a giudici diversi, va pertanto dichiarata la litispendenza della presente causa con quella previamente promossa dall'attore davanti al
Tribunale di Belluno (n.520/2022 R.G.).
10. Spese. Con il provvedimento che dichiara la litispendenza, il giudice deve pronunciarsi sulle spese del giudizio, poiché la pronuncia definisce il processo (Cass. 2399/2024). Esse vengono liquidate in favore delle convenute, come da dispositivo, applicando le tariffe di cui al DM
55/2014 e modifiche successive, considerando l'attività difensiva svolta e considerando la declaratoria in rito.
PQM
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa, decidendo sulle domande proposte da
, così definitivamente provvede: Parte_1 visto l'art. 39 cpc,
- Dichiara la litispendenza con la causa n.520/2022 R.G., promossa dal sig. Parte_1 avanti al Tribunale di Belluno e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- Condanna l'attrice a rifondere le spese giudiziali, liquidate, in favore di ciascuna convenuta, in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Milano, così deliberato nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Giani
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