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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18060 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XII CIVILE
In persona del giudice unico onorario Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al n. di R.G. 9672 / 2025 TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Mario ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Pietro Rosa n. 48/a
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Ripandelli
CONVENUTA
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Nicola Palombi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Topino n. 13
CONVENUTA
E
[...]
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Pagina 1 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti depositati.
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio la Parte_2
, la e Controparte_3 Controparte_3 Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna in solido, previo accertamento della CP_2
responsabilità dei conducenti dei veicoli di loro proprietà e da loro assicurate nella determinazione del sinistro avvenuto in data 11.06.2024, al risarcimento del danno subito dalla propria autovettura pari ad € 27.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'evento fino al saldo, oltre al risarcimento del danno da ritardato pagamento quantificato in € 1.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia o anche determinata in via equitativa dal giudice, ed oltre la somma di €
536,00 più accessori di legge per l'attività stragiudiziale (comprensiva della fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita) con condanna, infine, alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'attrice dichiarava che in data 11.06.2024, alle ore 16.30, la vettura Audi A3, targata
FR989CE, di sua proprietà, rimaneva coinvolta in un sinistro in Roma, sul viadotto della Magliana, in prossimità del palo della luce n. 22, riportando ingenti danni.
Riferiva che la responsabilità del sinistro doveva ascriversi esclusivamente ai conducenti dei veicoli OT RO targata GG095AG - di proprietà della
[...]
ed assicurato - e RD IT targato GB573KR - di CP_3 Controparte_1
proprietà della ed assicurato - Controparte_3 Controparte_2
che non tenevano un'andatura consona allo stato dei luoghi, non osservavano la distanza di sicurezza, non si avvedevano delle autovetture incolonnate per il traffico intenso e causavano un tamponamento che coinvolgeva diversi veicoli;
a seguito del violento urto la vettura di parte attrice veniva sospinta contro il veicolo che la precedeva, anch'esso fermo, riportando quindi gravi danni, come da fattura allegata, sia nella parte posteriore che nella parte anteriore, come descritto nel rapporto delle
Pagina 2 autorità intervenute che sanzionava i due veicoli, OT RO e RD IT ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada. Nonostante le richieste e la tentata negoziazione assistita la IC non otteneva alcun risarcimento.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Controparte_2
affermato e chiedendo il rigetto delle domande proposte, in quanto infondate e non provate. Affermava che la responsabilità del sinistro fosse da attribuirsi esclusivamente al conducente della OT RO che, non regolando la velocità e non riuscendo a conservare il controllo del veicolo, andava a tamponare il veicolo
RD IT che, per proiezione, poi tamponava il veicolo Audi A3 di parte attrice e così di seguito per le ulteriori vetture coinvolte;
tale dinamica si evinceva dalle dichiarazioni del conducente del RD IT rilasciate nell'immediatezza del sinistro alle autorità intervenute, inoltre il conducente della OT RO veniva sanzionato ai sensi dell'art. 142, II comma, Codice della Strada mentre la medesima sanzione inflitta al conducente del RD IT era frutto di un mero errore, non sussistendo alcun nesso di causalità tra la circolazione di quest'ultimo veicolo ed i danni subiti dalla , come si evinceva dalla ricostruzione planimetrica in atti. Contestava Pt_2
anche il quantum della pretesa di parte attrice rilevando l'inefficacia probatoria della fattura di riparazione prodotta in quanto documento unilateralmente formato e prodotto;
rilevava altresì che le riparazioni erano antieconomiche in quanto superavano il valore dello stesso veicolo incidentato. Contestava, infine, la richiesta di risarcimento del danno da ritardato pagamento costituendo tale istanza, unitamente a quella degli interessi legali, un'indebita duplicazione della medesima posta risarcitoria, contestando altresì la richiesta di rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, non essendo state provate in alcun modo. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata o, in subordine, in caso di accoglimento, di riconoscere a parte attrice solo l'importo effettivamente provato.
Si costituiva in giudizio, sia pur tardivamente, contestando la Controparte_1
responsabilità del proprio assicurato ed affermando che la OT RO aveva urtato il solo RD IT e non aveva provocato alcun tamponamento a catena;
tanto è vero
Pagina 3 che la proprietà del furgone tamponato aveva accettato la proposta di liquidazione dei soli danni posteriori. Contestava anche la quantificazione dei danni subiti. Chiedeva, quindi, il rigetto integrale della domanda con condanna alla rifusione delle spese.
La e la sceglievano la Controparte_3 Controparte_3
contumacia.
Con la memoria n. 1 ex art. 171 ter cpc le parti si riportavano alle conclusioni già precisate, chiedendo parte attrice anche il risarcimento del danno da fermo tecnico.
La causa è stata istruita con i soli documenti prodotti dalle parti, avendo questo giudice rigettato sia la richiesta di interrogatorio formale del conducente del RD
IT in quanto non era parte del giudizio sia la richiesta di CTU tecnico cinematica.
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza tenuta nella modalità di cui all'art. 127 ter cpc del 23.12.2025, previa concessione alle parti dei termini massimi per il deposito delle memorie di cui all'art. 189 cpc.
La domanda di parte attrice è solo in parte fondata.
Deve infatti rilevarsi come dal verbale della Polizia di Roma Capitale depositato in atti emergano delle versioni discordanti sulle modalità del sinistro.
Il conducente del RD IT ha dichiarato che mentre procedeva lentamente a causa del traffico intenso veniva tamponato dalla vettura OT RO e che a seguito di tale collisione veniva sobbalzato contro il veicolo Audi di parte attrice che tamponava a sua volta la RD Fiesta che veniva sospinta contro la Fiat Panda. Invece il conducente della OT RO ha dichiarato di aver visto davanti a lui il RD
IT tamponare l'Audi che lo precedeva e, stante la repentinità dei fatti, di non essere riuscito a frenare in tempo, andando così a tamponare il RD IT solo successivamente.
Stante la contraddittorietà delle dichiarazioni e l'assenza di altri elementi valutazione, parte attrice non ha fornito la prova della responsabilità esclusiva o della corresponsabilità del conducente della OT RO nella determinazione del sinistro subito dalla propria autovettura, quindi, la domanda proposta nei confronti
Pagina 4 della e di dovrà essere rigettata. Controparte_3 Controparte_1
Dalle dichiarazioni delle parti e dallo schizzo non in scala allegato al verbale emerge, invece, con evidenza l'urto avvenuto tra il RD IT e l'Audi di proprietà di parte attrice. Lo stesso conducente del RD IT ha dichiarato di aver urtato l'Audi (ed anche se ne attribuisce la responsabilità al veicolo OT RO nessun elemento, come già detto, dimostra la fondatezza di tali affermazioni) ed anche il conducente del veicolo di parte attrice dichiara di essere stato urtato dall'autocarro RD IT;
ed effettivamente tale veicolo è appunto quello individuato nello schizzo non in scala allegato al verbale della Polizia di Roma Capitale come il mezzo posto immediatamente dopo la vettura di parte attrice, rispettivamente individuati come veicolo B e veicolo C.
Appurato ciò, ritiene questo giudice non provato che la vettura Audi di parte attrice fosse effettivamente ferma al momento del tamponamento e che abbia tamponato il veicolo che la precedeva per il solo effetto dell'urto ricevuto da tergo.
Il conducente del RD IT afferma che il suo veicolo era in movimento ma non dice se l'Audi fosse o meno in movimento e neanche i conducenti degli altri veicoli, ad esclusione del solo conducente della vettura di parte attrice;
tale dichiarazione tuttavia non si ritiene attendibile senza alcun ulteriore riscontro, in quanto proveniente da chi potrebbe rispondere della propria condotta di guida sia nei confronti del proprietario della vettura tamponata (RD Fiesta, veicolo D nel verbale) sia nei confronti del proprietario della vettura dallo stesso condotta né si ritiene la stessa provvista di pubblica fede - come dichiarato da parte attrice - in quanto assistita da fede privilegiata è la sola circostanza che le dichiarazioni siano state effettivamente rilasciate alle autorità intervenute ma non il contenuto e la veridicità delle stesse.
Pertanto ritiene questo giudice che il caso di specie debba essere considerato un tamponamento a catena tra veicoli in marcia a cui va applicato il principio generale di cui all'art. 2054, II comma, cpc “con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in ugual misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e
Pagina 5 tamponato) fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante” (Cass. Civ. Sez. III n.15923/2024).
Pertanto la e l dovranno Controparte_3 Controparte_2
risarcire esclusivamente i danni riconducibili all'urto nella parte posteriore dell'Audi
A3 di proprietà della IC.
Tuttavia sulla sola scorta delle fatture di acconto e di saldo prodotte da parte attrice non si possono scorporare i danni subiti dalla vettura nella parte posteriore in quanto la prima non reca alcuna annotazione se non quella dell'importo ricevuto a titolo di acconto mentre la seconda una mera elencazione di pezzi e dei relativi importi.
Pertanto la causa dovrà essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, nei soli confronti delle parti ritenute responsabili al fine di individuare e quantificare i danni risarcibili, tenuto altresì conto del valore dell'autovettura al momento del sinistro.
Le altre parti dovranno, invece, essere estromesse dal giudizio con conseguente liquidazione a proprio favore delle spese giudiziali, liquidate nella misura minima stante la trattazione di questioni giuridiche non particolarmente complesse.
P.Q.M.
pronunciando non definitivamente sulla domanda come sopra proposta,
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di e di Parte_2 Controparte_3
; Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_2 [...]
che liquida in € 3.809,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA CP_1
come previsti per legge;
- accoglie, in parte, la domanda nei confronti della Controparte_3
e dell , relativamente al solo risarcimento dei danni subiti Controparte_2
dall'autovettura Audi A3, targata FR989CE, nella parte posteriore della stessa;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la quantificazione dei danni, previa estromissione dsl giudizio di e di . Controparte_3 Controparte_1
Roma, 24.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
Pagina 6
In persona del giudice unico onorario Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al n. di R.G. 9672 / 2025 TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Mario ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Pietro Rosa n. 48/a
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Ripandelli
CONVENUTA
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Nicola Palombi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Topino n. 13
CONVENUTA
E
[...]
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Pagina 1 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti depositati.
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio la Parte_2
, la e Controparte_3 Controparte_3 Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna in solido, previo accertamento della CP_2
responsabilità dei conducenti dei veicoli di loro proprietà e da loro assicurate nella determinazione del sinistro avvenuto in data 11.06.2024, al risarcimento del danno subito dalla propria autovettura pari ad € 27.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'evento fino al saldo, oltre al risarcimento del danno da ritardato pagamento quantificato in € 1.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia o anche determinata in via equitativa dal giudice, ed oltre la somma di €
536,00 più accessori di legge per l'attività stragiudiziale (comprensiva della fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita) con condanna, infine, alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'attrice dichiarava che in data 11.06.2024, alle ore 16.30, la vettura Audi A3, targata
FR989CE, di sua proprietà, rimaneva coinvolta in un sinistro in Roma, sul viadotto della Magliana, in prossimità del palo della luce n. 22, riportando ingenti danni.
Riferiva che la responsabilità del sinistro doveva ascriversi esclusivamente ai conducenti dei veicoli OT RO targata GG095AG - di proprietà della
[...]
ed assicurato - e RD IT targato GB573KR - di CP_3 Controparte_1
proprietà della ed assicurato - Controparte_3 Controparte_2
che non tenevano un'andatura consona allo stato dei luoghi, non osservavano la distanza di sicurezza, non si avvedevano delle autovetture incolonnate per il traffico intenso e causavano un tamponamento che coinvolgeva diversi veicoli;
a seguito del violento urto la vettura di parte attrice veniva sospinta contro il veicolo che la precedeva, anch'esso fermo, riportando quindi gravi danni, come da fattura allegata, sia nella parte posteriore che nella parte anteriore, come descritto nel rapporto delle
Pagina 2 autorità intervenute che sanzionava i due veicoli, OT RO e RD IT ai sensi dell'art. 141 del Codice della Strada. Nonostante le richieste e la tentata negoziazione assistita la IC non otteneva alcun risarcimento.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Controparte_2
affermato e chiedendo il rigetto delle domande proposte, in quanto infondate e non provate. Affermava che la responsabilità del sinistro fosse da attribuirsi esclusivamente al conducente della OT RO che, non regolando la velocità e non riuscendo a conservare il controllo del veicolo, andava a tamponare il veicolo
RD IT che, per proiezione, poi tamponava il veicolo Audi A3 di parte attrice e così di seguito per le ulteriori vetture coinvolte;
tale dinamica si evinceva dalle dichiarazioni del conducente del RD IT rilasciate nell'immediatezza del sinistro alle autorità intervenute, inoltre il conducente della OT RO veniva sanzionato ai sensi dell'art. 142, II comma, Codice della Strada mentre la medesima sanzione inflitta al conducente del RD IT era frutto di un mero errore, non sussistendo alcun nesso di causalità tra la circolazione di quest'ultimo veicolo ed i danni subiti dalla , come si evinceva dalla ricostruzione planimetrica in atti. Contestava Pt_2
anche il quantum della pretesa di parte attrice rilevando l'inefficacia probatoria della fattura di riparazione prodotta in quanto documento unilateralmente formato e prodotto;
rilevava altresì che le riparazioni erano antieconomiche in quanto superavano il valore dello stesso veicolo incidentato. Contestava, infine, la richiesta di risarcimento del danno da ritardato pagamento costituendo tale istanza, unitamente a quella degli interessi legali, un'indebita duplicazione della medesima posta risarcitoria, contestando altresì la richiesta di rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, non essendo state provate in alcun modo. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata o, in subordine, in caso di accoglimento, di riconoscere a parte attrice solo l'importo effettivamente provato.
Si costituiva in giudizio, sia pur tardivamente, contestando la Controparte_1
responsabilità del proprio assicurato ed affermando che la OT RO aveva urtato il solo RD IT e non aveva provocato alcun tamponamento a catena;
tanto è vero
Pagina 3 che la proprietà del furgone tamponato aveva accettato la proposta di liquidazione dei soli danni posteriori. Contestava anche la quantificazione dei danni subiti. Chiedeva, quindi, il rigetto integrale della domanda con condanna alla rifusione delle spese.
La e la sceglievano la Controparte_3 Controparte_3
contumacia.
Con la memoria n. 1 ex art. 171 ter cpc le parti si riportavano alle conclusioni già precisate, chiedendo parte attrice anche il risarcimento del danno da fermo tecnico.
La causa è stata istruita con i soli documenti prodotti dalle parti, avendo questo giudice rigettato sia la richiesta di interrogatorio formale del conducente del RD
IT in quanto non era parte del giudizio sia la richiesta di CTU tecnico cinematica.
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza tenuta nella modalità di cui all'art. 127 ter cpc del 23.12.2025, previa concessione alle parti dei termini massimi per il deposito delle memorie di cui all'art. 189 cpc.
La domanda di parte attrice è solo in parte fondata.
Deve infatti rilevarsi come dal verbale della Polizia di Roma Capitale depositato in atti emergano delle versioni discordanti sulle modalità del sinistro.
Il conducente del RD IT ha dichiarato che mentre procedeva lentamente a causa del traffico intenso veniva tamponato dalla vettura OT RO e che a seguito di tale collisione veniva sobbalzato contro il veicolo Audi di parte attrice che tamponava a sua volta la RD Fiesta che veniva sospinta contro la Fiat Panda. Invece il conducente della OT RO ha dichiarato di aver visto davanti a lui il RD
IT tamponare l'Audi che lo precedeva e, stante la repentinità dei fatti, di non essere riuscito a frenare in tempo, andando così a tamponare il RD IT solo successivamente.
Stante la contraddittorietà delle dichiarazioni e l'assenza di altri elementi valutazione, parte attrice non ha fornito la prova della responsabilità esclusiva o della corresponsabilità del conducente della OT RO nella determinazione del sinistro subito dalla propria autovettura, quindi, la domanda proposta nei confronti
Pagina 4 della e di dovrà essere rigettata. Controparte_3 Controparte_1
Dalle dichiarazioni delle parti e dallo schizzo non in scala allegato al verbale emerge, invece, con evidenza l'urto avvenuto tra il RD IT e l'Audi di proprietà di parte attrice. Lo stesso conducente del RD IT ha dichiarato di aver urtato l'Audi (ed anche se ne attribuisce la responsabilità al veicolo OT RO nessun elemento, come già detto, dimostra la fondatezza di tali affermazioni) ed anche il conducente del veicolo di parte attrice dichiara di essere stato urtato dall'autocarro RD IT;
ed effettivamente tale veicolo è appunto quello individuato nello schizzo non in scala allegato al verbale della Polizia di Roma Capitale come il mezzo posto immediatamente dopo la vettura di parte attrice, rispettivamente individuati come veicolo B e veicolo C.
Appurato ciò, ritiene questo giudice non provato che la vettura Audi di parte attrice fosse effettivamente ferma al momento del tamponamento e che abbia tamponato il veicolo che la precedeva per il solo effetto dell'urto ricevuto da tergo.
Il conducente del RD IT afferma che il suo veicolo era in movimento ma non dice se l'Audi fosse o meno in movimento e neanche i conducenti degli altri veicoli, ad esclusione del solo conducente della vettura di parte attrice;
tale dichiarazione tuttavia non si ritiene attendibile senza alcun ulteriore riscontro, in quanto proveniente da chi potrebbe rispondere della propria condotta di guida sia nei confronti del proprietario della vettura tamponata (RD Fiesta, veicolo D nel verbale) sia nei confronti del proprietario della vettura dallo stesso condotta né si ritiene la stessa provvista di pubblica fede - come dichiarato da parte attrice - in quanto assistita da fede privilegiata è la sola circostanza che le dichiarazioni siano state effettivamente rilasciate alle autorità intervenute ma non il contenuto e la veridicità delle stesse.
Pertanto ritiene questo giudice che il caso di specie debba essere considerato un tamponamento a catena tra veicoli in marcia a cui va applicato il principio generale di cui all'art. 2054, II comma, cpc “con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in ugual misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e
Pagina 5 tamponato) fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante” (Cass. Civ. Sez. III n.15923/2024).
Pertanto la e l dovranno Controparte_3 Controparte_2
risarcire esclusivamente i danni riconducibili all'urto nella parte posteriore dell'Audi
A3 di proprietà della IC.
Tuttavia sulla sola scorta delle fatture di acconto e di saldo prodotte da parte attrice non si possono scorporare i danni subiti dalla vettura nella parte posteriore in quanto la prima non reca alcuna annotazione se non quella dell'importo ricevuto a titolo di acconto mentre la seconda una mera elencazione di pezzi e dei relativi importi.
Pertanto la causa dovrà essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, nei soli confronti delle parti ritenute responsabili al fine di individuare e quantificare i danni risarcibili, tenuto altresì conto del valore dell'autovettura al momento del sinistro.
Le altre parti dovranno, invece, essere estromesse dal giudizio con conseguente liquidazione a proprio favore delle spese giudiziali, liquidate nella misura minima stante la trattazione di questioni giuridiche non particolarmente complesse.
P.Q.M.
pronunciando non definitivamente sulla domanda come sopra proposta,
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di e di Parte_2 Controparte_3
; Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_2 [...]
che liquida in € 3.809,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA CP_1
come previsti per legge;
- accoglie, in parte, la domanda nei confronti della Controparte_3
e dell , relativamente al solo risarcimento dei danni subiti Controparte_2
dall'autovettura Audi A3, targata FR989CE, nella parte posteriore della stessa;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la quantificazione dei danni, previa estromissione dsl giudizio di e di . Controparte_3 Controparte_1
Roma, 24.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
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