Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG. 1037/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1032/2021
promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 con il patrocinio dell'avv.
SPINELLI STEFANIA e dell'avv. MORGAGNI LUCA C.F. 2 VIA A. DE
GASERPI N. 35 48121 RAVENNA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SPINELLI STEFANIA
P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. SPINELLI CP 1 (C. F.
STEFANIA e dell'avv. MORGAGNI LUCA C.F. 2 VIA A. DE GASPERI N. 35 48121 RAVENNA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
SPINELLI STEFANIA
ATTORI
contro
CP 2 (C.F. P.IVA 2 ), con il patrocinio dell'avv. NOVELLI GIAN
PAOLO e dell'avv. elettivamente domiciliato in CORSO G. GARIBALDI N. 10
48018 FAENZA presso il difensore avv. NOVELLI GIAN PAOLO
RAVENNA presso il difensore avv. BEDEI GIANNI VIA RAVEGNANA 35
ASTORIA SNC DI RE AN E C. P.IVA 3 ), con il (C.F. elettivamente domiciliato patrocinio dell'avv. BEDEI GIANNI e dell'avv. '
RAVENNA presso il difensore in C/O AVV. RUBBOLI RICCARDO VIA RAVEGNANA 35 avv. BEDEI GIANNI
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note in sostituzione di udienza del
26.6.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.)
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte 1 '
di in proprio e quale legale rappresentante ha CP 1
ST s.n.c. di EN convenuto in giudizio Controparte_4 '
OR e C. e CP 2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro stradale, verificatosi in data 25.8.2019 alle ore 20:10 in Ravenna
lungo la SS 16.
1.1 In particolare, parte attrice ha allegato che:
- in data 25.08.2019, alle ore 20:10, si trovava alla guida del veicolo BMW Serie 5 M550d xdrive Frozen Black, limited edition,
targato FV073DE concesso in uso da BMW Bank GmbH e assicurato con
(polizza n. 112412021) e stava percorrendo,CP 2 unitamente alla sua famiglia, la SS16 con direzione di marcia Rimini
Ravenna;
'CP_3 alla guida del veicolo Ford Ecosport targato
- il convenuto di proprietà di ST S.n.c. di EN OR e EZ562CC -
sopraggiungeva lungo la SS 16 assicurato con CP 2 C. e da Ravenna a Rimini, con traffico dall'opposta direzione di marcia, pressi del km 157+800, tratto di incolonnato, quando, giunto nei strada curvilineo destrorso, mentre il traffico riprendeva la
marcia, perdeva il controllo del veicolo in accelerazione, andando a superare ed urtare il veicolo che lo precedeva e, successivamente
all'urto, invadeva la corsia di marcia opposta e finiva per urtare violentemente il veicolo condotto dall'attore;
- l'urto frontale-laterale si verificava nella corsia che conduce a Ravenna, tra la parte frontale del veicolo del convenuto e la
fiancata sinistra del veicolo BMW Serie 5 M550d xdrive condotto dal
Sig. Parte 1 ;
- a seguito del sinistro, l'attore veniva, trasportato presso il
Presidio Ospedaliero di Lugo, ove rimaneva ricoverato con la diagnosi di "Trauma cranico non commotivo con millimetrica iperdensità a livello del III ventricolo" e "abrasioni e contusioni multiple", per poi essere dimesso il successivo 27.08.2019; all'esito dei rilievi della Polizia Stradale di Ravenna emergeva chiara responsabilità del convenuto nella causazione del la sinistro, per non aver mantenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi.
Ha quindi affermato la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro.
Quanto al ristoro dei danni, ha dedotto di aver già ricevuto dall'impresa assicuratrice convenuta la somma di euro 3.000 a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale ed euro 3.000 a titolo di ristoro del danno patrimoniale, e di agire per gli ulteriori danni patrimoniali e non subiti, che non gli sono stati riconosciuti dalla compagnia in fase stragiudiziale, e assicuratrice segnatamente:
Parte 1 ha indicato seguenti danni di natura
patrimoniale:
- € 1.100,00, pari al costo dell'ecotassa versata nell'anno 2019,
- € 1.256,39, pari al costo sopportato per il soccorso stradale;
al relativamente veicolo poi andato distrutto nel sinistro,
utilizzato per soli 4 mesi;
- € 16.649,79, pari al danno patrimoniale sopportato in conseguenza della risoluzione del contratto di leasing inaspettatamente
а causa dell'antieconomicità della avvenuta dopo soli pochi mesi
-
incidentato;B importo derivante dalla riparazione del veicolo sommatoria di: i) € 13.000,00, pari al valore commerciale del veicolo
Mercedes CLS 350 D e targato EL041HV dato in permuta al momento della conclusione del contratto di leasing avente ad oggetto il veicolo incidentato;
ed ii) € 3.649,79, pari ai costi inutilmente sopportati per il leasing, calcolati considerando l'anticipo di € 26.840,00 e i canoni addebitati da BMW Bank GmbH sino al mese di novembre 2019
per complessivi € 4.208,07, dedotto il rimborso riconosciuto all'atto della risoluzione dalla BMW per € 27.398,28;
- € 3.934,56, pari all'incremento di prezzo del nuovo leasing,
stipulato successivamente al sinistro, determinato dall'incremento del tasso di interesse annuo e del Taeg applicati da BMW Bank GmbH;
importo calcolato considerando l'incremento mensile della rata di
leasing per € 81,97 moltiplicato per 48 mesi, in ragione della durata del contratto;
- € 1.293,20, pari al costo richiesto dalla concessionaria BMW dove stata ricoverata l'auto, per lo smantellamento delle partiè
deteriorate dal sinistro che occultavano la vista dei componenti sottostanti ai fini della valutazione della riparazione;
- € 3.786,72, pari all'incremento dei costi di assicurazione in quanto si è visto costretto ad assicurare il veicolo con una classe di merito superiore;
totale di € 28.059,66 e, quindi, dedotto l'acconto versato per un
3.000,00, con un danno da CP 2 per l'importo di €
patrimoniale complessivo di € 25.098,66, oltre interessi e
rivalutazione monetaria come per legge. Mentre con riferimento ai pregiudizi di tipo non patrimoniale ha domandato un importo non inferiore ad euro 5.000 per tutti i disagi e le limitazioni, anche nello svolgimento della propria attività
lavorativa oltre che negli spostamenti quotidiani e alla vita di relazione, subiti durante i quattro mesi in cui si trovato il forte shock sprovvisto di un proprio autoveicolo nonché per emotivo riportato in conseguenza del sinistro, che gli ha impedito di mettersi alla guida per ben due mesi.
- Controparte_1 ha formulato domanda di ristoro dei seguenti danni di natura patrimoniale: - € 1.916,04, pari al costo del canone di locazione finanziaria
dell'auto aziendale Audi A4 5^ serie A4 Avant 2.0 TDI 122 cv s tronic business targata FP 661 PT, messa a disposizione del Sig. Parte 1
per tre mesi (€ 638,68 al mese) a causa dell'inutilizzabilità
dell'auto privata gravemente incidentata;
- € 2.877,18, pari al costo del dipendente Sig. Parte 2 che in considerazione per due mesi ha fatto da autista al Sig. Parte_1
del grave shock subito da quest'ultimo in conseguenza del sinistro,
tanto da non consentirgli di mettersi alla guida;
- il danno da deperimento dell'auto aziendale, da quantificarsi sulla base delle tabelle ACI, in un importo non inferiore ad € 5.864,32,
considerata una percorrenza di km 10.472 dal 01.09.2019 al 30.11.2019
ad € 0,56 a km, come da tabelle ACI;
per complessivi € 10.657,54, oltre interessi e rivalutazione
monetaria come per legge.
Ha chiesto altresì, ai fini delle spese di giudizio, di valutare la ai sensi degli artt. 96 e 642 comma primocondotta di CP 2
c.p.c. ex art. 4 co. 1 D.L. 132/2014, stante l'immotivato rifiuto di questa ultima di aderire all'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita.
Controparte_4 e ST snc di2. Si sono ritualmente costituiti
EN OR negando ogni responsabilità nel sinistro che si
è verificato a causa di una perdita di controllo del veicolo del
CP 3 dovuta ad una improvvisa problematica del funzionamento del veicolo (causa di forza maggiore); in ogni caso, hanno contestato la propria responsabilità esclusiva nel sinistro posto che, dai danni riportati dai veicolo a seguito dell'urto, può trarsi che l'attore stesse procedendo ad una velocità non consona al tratto stradale.
Hanno inoltre contestato le voci di danno richieste in quanto non sussistenti e non provate.
in causa la propria impresa assicuratrice Hanno infine chiamato per essere tenuti manlevati da ogni obbligo risarcitorio. CP_2 3. Si è costituita in giudizio CP 2 contestando tutto quando particolare le voci sostenuto, contestando ex adverso in rigetto della domanda risarcitorie richieste, e chiedendo il attorea.
4. In data 28.9.2021 si è tenuta la prima udienza.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e l'assunzione di prove orali. All'udienza del 26.6.2024 (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.) le
parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione, è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. Nel merito, va esclusa l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2054, II c.c., poiché è possibile ricostruire la dinamica del sinistro e imputare colposamente l'evento (Cass. 12 marzo 2020, n. 7061: "La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti,
ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del
sinistro").
L'attività istruttoria consistita nella produzione del verbale di
Polizia Municipale di Ravenna (in relazione al quale si richiama la valenza fidefacente dei fatti percepiti dagli agenti) ha permesso di ricostruire la dinamica del sinistro come segue:
l'incidente è avvenuto alle ore 20.10 circa del 25.8.2019 sulla
SS 16;
' a bordo del veicolo Ford Ecosposrt tg EZ562CC, percorreva CP 3
la SS16 con direzione di marcia Ravenna-Rimini con traffico incolonnato;
- giunto nei pressi del km 157+800, tratto di strada curvilineo destrorso, mentre il traffico riprendeva la marcia e si trovava in accelerazione, perdeva il controllo del veicolo, andando a superare ed urtare il veicolo che lo precedeva in fila;
- in conseguenza del predetto urto, il CP 3 invadeva la corsia opposta andando a scontrarsi con il veicolo condotto dall'attore che percorreva la SS 16 con direzione di marcia opposta;
- l'urto avveniva quindi nella corsia che porta a Ravenna, tra il
frontale del veicolo condotto dal CP 3 e la fiancata sinistra del veicolo condotto dall'attore.
Gli operanti attribuivano la responsabilità esclusiva del sinistro al CP 3 "per violazione dell'art. 141 co. 2-11- del CDS" (cfr.
all. doc. n. 2 attore pag. n. 29 del PDF).-
non è 5.1 La ricostruzione della dinamica del sinistro, per vero,
contestata dalle parti convenute.
In particolare, l'impresa assicuratrice non contesta la dinamica del sinistro né l'attribuzione di responsabilità esclusiva in capo agli odierni convenuti.
Controparte_4 ed ST SN anch'essi a ben vedere non contestano la dinamica fattuale del sinistro per come emersa. Contestano
tuttavia la propria responsabilità nel sinistro in quanto: la condotta tenuta CP_3 è stata dettata da forza maggiore costituita da "un'improvvisa problematica di funzionamento del veicolo" dallo stesso condotto;
ed in ogni caso, l'attribuzione di responsabilità
esclusiva in quanto l'attore non teneva al momento del sinistro una velocità prudenziale e consona allo stato dei luoghi.
Riguardo alla responsabilità dei convenuti, si Osserva che la sussistenza di una causa di forza maggiore è rimasta completamente sfornita di prova, essendo stata semplicemente allegata e non essendo stata dedotta alcuna prova a sostegno.
È parimenti priva di totale sostegno probatorio l'affermazione secondo cui la velocità tenuta dall'attore fosse non prudenziale: il convenuto non offre alcun elemento concreto dal quale desumere che in effetti l'attore non tenesse una velocità prudenziale.
Peraltro, gli operanti che hanno effettuato i rilievi non hanno
rilevato alcuna infrazione al codice della strada da parte -dell'attore ed invero, dal punto d'urto fiancata sinistra dell'auto condotta dall'attore può evincersi che questi abbia cercato di evitare l'ostacolo che, in modo del tutto repentino ed imprevisto,
si è trovato nella propria corsia di marcia.
Si può quindi concludere che, in base alla dinamica accertata, non sia ravvisabile alcuna responsabilità da parte dell'attore nel sinistro in esame che va attribuito alla responsabilità esclusiva del convenuto Controparte_4
6. Il danno patrimoniale e non richiesto da Parte 1
L'attore ha richiesto il ristoro delle seguenti voci di danno:
1. soccorso stradale €. 1.256,39;
2. ecotassa 2019 "utilizzata per soli 4 mesi" €. 1.100,00; 3. "valore commerciale del veicolo dato in permuta al momento del leasing" €.13.000,00
4. "costi inutilmente sopportati per il leasing" €. 3.694,79;
5. "incremento di prezzo del nuovo leasing" €. 3.934,56;
6. "smantellamento delle parti deteriorate" dell'auto incidentata €.
1.293,20;
7. "incremento costi di assicurazione" €. 3.786,72;
8. "disagi e sofferenze" asseritamente subiti dal sig. Parte 1 €.
5.000,00;
Si esamina ciascuna singola voce richiesta: 1. soccorso stradale €. 1.256,39
Il danno patrimoniale costituto dall'esborso sostenuto dall'attore riconosciuto.per il SOCCOrso stradale a seguito del sinistro va
Trattasi di danno emergente in rapporto causale immediato e diretto con il sinistro per cui è causa. L'attore ha fornito la prova del danno patito in quanto ha prodotto la fattura e la relativa quietanza
(all. doc. 23-24 attore).
2. ecotassa 2019 "utilizzata per soli 4 mesi" €. 1.100,00
Il danno patrimoniale costituito dall'aver pagato inutilmente l'ecotassa sul veicolo poi incidentato non sussiste. L'ecotassa è una tassa sulla proprietà e non sulla circolazione,
sicché difetta il nesso causale con l'evento verificatosi (negli stessi termini, Tribunale di Milano, sentenza del 2.9.2022, n. 6989
sulla porzione di bollo auto).
3. valore commerciale del veicolo dato in permuta al momento del
leasing" €.13.000,00
L'attore domanda a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di euro 13.000 quale valore commerciale del veicolo dato in permuta al momento della conclusione del contratto di leasing con
BMW Bank GmbH avente ad oggetto il veicolo incidentato.
Il danno non è provato.
Dalle stesse allegazioni attoree emerge che, a seguito della risoluzione del contratto di leasing anticipata per distruzione del bene, ha ricevuto in restituzione dalla BMW la somma di euro
27.398,28.
Il contratto di leasing, stipulato nell'aprile 2019, prevedeva un canone iniziale pari ad euro € 26.840,00 (comprensivo di IVA) e n.
48 canoni mensili dell'importo di € 599,42 (comprensivo di IVA).
Parte attrice sostiene che per entrare nel contratto di leasing avrebbe corrisposto euro 26.000 di canone iniziale, oltre euro 13.000
quale valore dell'auto data in permuta.
L'assicurazione convenuta, al contrario, sostiene che il canone iniziale è stato in parte saldato con la permuta della vecchia automobile del valore di euro 13.000 e che quindi il valore richiesto
è già ricompreso nella somma ricevuta dall'attore al momento di
risoluzione del contratto di leasing.
Orbene, gli elementi acquisiti al processo non consentono di
comprendere se i 13.000 euro debbano essere intesi in aggiunta al canone iniziale o se vadano computati a parziale saldo dello stesso. Per risolvere tale interrogativo, parte attrice avrebbe dovuto
produrre in giudizio la prova di aver sostenuto l'esborso integrale di euro 26.000 mentre invece si è limitata a produrre il contratto di leasing dal quale si evince la valutazione della auto da dare in permuta pari euro 13.000 ma non si comprendono né parte attrice
-
indica da dove emerge quanto da essa sostenuto le modalità di
-
corresponsione del canone iniziale.
4. i costi inutilmente sopportati per il leasing €. 3.694,79 La domanda va respinta.
Parte attrice ha ricevuto dalla BMW, a seguito della risoluzione del contratto, per sua stessa esplicita ammissione, l'importo di euro
27.398,28, ossia il canone iniziale oltre l'importo dei canoni. Parte attrice non ha fornito la prova degli esborsi sostenuti in
costanza di contratto sicché non è dato comprendere quali esborsi avrebbe sostenuto inutilmente.
Infatti, va rilevato che le rate corrisposte per i mesi in cui ha goduto del mezzo non possono essere considerati costi sostenuti inutilmente.
L'attore per dimostrare di avere sostenuto dei costi inutilmente
avrebbe dovuto dimostrare l'ammontare dei costi sostenuti;
quindi detrarre il rimborso e il periodo di effettivo godimento del bene.
5. “incremento di prezzo del nuovo leasing” €. 3.934,56
Il danno non sussiste. Per aversi danno, come concepito dall'attore,
occorre dimostrare che in effetti il nuovo contratto di leasing è
stato stipulato a parità di condizioni di quello precedente;
e che,
trattandosi dello stesso contratto, è stato pagato di più.
L'attore non ha fornito tale prova, limitandosi a dire che il nuovo contratto è costato più del precedente per TAEG e tasso di interesse annuo, raffrontando dunque solo parzialmente i due contratti.
6. smantellamento delle parti deteriorate dell'auto incidentata €.
1.293,20
Il danno lamentato non è provato.
(all. doc. n. 26), Parte attrice ha prodotto solo un preventivo
è prova né del fatto che il lavoro sicché non vi è stato effettivamente svolto né che l'attore ne ha sopportato i relativi costi.
7. "incremento costi di assicurazione” €. 3.786,72
Il danno lamentato non è provato.
L'attore non ha affatto provato che il contratto di assicurazione stipulato per la "vecchia" auto e quello stipulato per la "nuova"
abbiano in effetti le stesse identiche condizioni.
Sicché non è possibile comprendere se in effetti vi è stato un danno pari alla differenza in eccesso pagato a parità di condizioni. 8. "disagi e sofferenze" asseritamente subiti dal sig. Parte 1 €.
5.000,00
La domanda va rigettata essendo stati allegati i danni in modo del tutto generico come generici o valutativi sono i capitoli di prova dedotti sul punto senza indicare con sufficiente chiarezza quali disagi e quali sofferenze sono derivate dal sinistro. In assenza di una analitica e dettagliata ricostruzione degli stessi, non è
possibile, ancora prima che quantificare, valutare l'esistenza del danno invocato. Peraltro, vale rammentare che la compagnia assicuratrice ha già riconosciuto all'attore a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale la somma di euro 3.000.
7. Il danno patito patrimoniale subito da CP 1 Con riferimento ai danni patiti dalla società CP 1 si osserva quanto segue.
1. canone di locazione finanziaria dell'auto aziendale messa a disposizione del sig. Parte 1 " da
€.1.916,04 Controparte 1
Il danno non è provato.
Il danno subito non può essere rappresentato dai costi di leasing del mezzo poiché la società li avrebbe pagati comunque, posto che l'auto non è stata presa in leasing in conseguenza del sinistro, ma molto prima, ossia nell'anno 2017 (doc. 7 all. attore).
Al più, il danno patito potrebbe essere rappresentato dal costo, pari alla mancata utilità, per un impiego del mezzo diverso da quello per cui è stato acquisito al patrimonio della società. L'attore non ha fornito alcun elemento dal quale poter dedurre quale costo/mancata utilità avrebbe subito la società dall'aver sottratto il bene dalla propria originaria funzione per destinarlo al servizio del
Parte 1
Né invero le prove orali sul punto assunte hanno fornito elementi utili di valutazione del danno in esame, nei termini sopra indicati,
ossia con riferimento alla perdita derivata dalla mancata utilità
per la sottrazione del mezzo al suo originario impiego.
"che per due mesi 2. retribuzioni del dipendente di CP 1
€.2.877,18 ha fatto da autista al sig. Parte 1 Il danno non è provato non essendo provato, mediante attendibile accertamento di natura medico legale, che in effetti il Parte 1 successivi non fosse nelle condizioni di guidare nei mesi al sinistro.
3. deperimento dell'auto aziendale data in uso al sig. Parte 1
€.5.864,32
Anche questa voce di danno non ha fondamento.
L'attore avrebbe dovuto fornire la prova che, in assenza del
sinistro, l'auto non sarebbe stata utilizzata. Prova che l'attore non ha fornito.
8. In definitiva, all'attore va riconosciuta esclusivamente il danno patrimoniale consistito nell'aver sostenuto i costi per il soccorso stradale, pari ad euro 1.256,39.
Tuttavia, per stessa ammissione di parte attrice, l'impresa
Parte 1 a titolo diassicuratrice ha riconosciuto a risarcimento per danno patrimoniale patito la somma di euro 3.000.
Ne segue che l'assicurazione ha già integralmente risarcito il danno all'attore. È possibile considerare ricompreso il danno accertato in questa sede nella somma riconosciuta dalla assicurazione in
considerazione dello stesso tenore della difesa attorea. È lo stesso attore a considerare l'importo dei 3.000 euro ricevuti quale acconto sul maggior danno richiesto in sede processuale: a pag. 10 infatti dell'atto di citazione, una volta determinato il danno complessivo, pari alla somma degli importi delle voci di danno patrimoniale richieste, ha poi scomputato l'importo di euro 3.000. 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno regolate come segue: le spese sostenute da CP 2 sono poste a carico di in solido tra loro.Parte 1 e CP 1
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori tra i medi ed i minimi attesa la semplicità delle questioni trattate.
Debbono invece essere compensate le spese tra gli attori e CP 4
stante la reciprocaed[...] Controparte_5 soccombenza (i predetti convenuti infatti, risultano soccombenti
riguardo alla accertata dinamica del sinistro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella persona del Giudice Unico dr. Fabrizio Valloni ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1032/2021
R.G., così provvede:
1) RIGETTA per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea.
2) CONDANNA, in solido tra loro, Parte 1 CP 1 in persona del legale rappresentante a rifondere ad CP 2 lite delpersona del legale rappresentante, le spese di in presente procedimento che si liquidano in € 4.000 per compensi,
oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) e costi vivi di causa se documentati;
3) DICHIARA compensate le spese del giudizio tra Parte 1 e di EN CP_1 e Controparte_4 e Astoria snc
OR.
4) RESPINGE nel resto.
Ravenna, 3.12.2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Valloni